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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1007/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MANES MYRIA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6257/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249007684667000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249007684667000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249007684667000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249007684667000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249007684667000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249007684667000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 218/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 26/08/2024 e depositato in data 12.09.2024, la sig.ra Ricorrente_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 034 2024 90076846 67 / 000, notificata in data 03.06.2024, con cui l'Agenia delle Entrate – SC (di seguito, ADER) le ingiungeva il pagamento della somma di
Euro 2.729,39, a titolo di tassa automobilistica per le annualità 2007, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.
A sostegno del ricorso, la contribuente ha eccepito, in sintesi: 1) la nullità dell'atto per violazione dell'art. 7, L. 212/2000, stante l'omessa allegazione degli atti presupposti;
2) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento prodromiche;
3) il difetto di motivazione dell'atto impugnato, quale primo atto portato a sua conoscenza;
4) l'intervenuta prescrizione triennale del diritto alla riscossione, non avendo mai ricevuto atti interruttivi;
5) l'infondatezza nel merito della pretesa. Ha, altresì, formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto.
Si è costituita in giudizio l'ADER, la quale, con memoria di controdeduzioni, ha contestato le avverse doglianze, chiedendone il rigetto. In particolare, ha sostenuto la rituale notifica di tutte le cartelle di pagamento e di numerosi atti intermedi, producendo le relative relate di notifica e deducendo la conseguente inammissibilità delle eccezioni avversarie, per mancata impugnazione dei predetti atti. Ha eccepito, in subordine, il proprio difetto di legittimazione passiva, per i vizi di merito della pretesa.
La Regione Calabria, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
All'udienza del 21.01.2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La questione centrale della controversia, dirimente ed assorbente rispetto a ogni altra censura, è
l'eccezione di prescrizione del credito, sollevata dalla ricorrente.
Ai sensi dell'art. 5, del D.L. n. 953/1982, convertito con modificazioni dalla L. n. 60/1986, il diritto alla riscossione della tassa automobilistica ,si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Si tratta di un termine di prescrizione breve, la cui interruzione richiede la notifica di un atto della riscossione idoneo a costituire in mora il debitore.
Nel caso di specie, la ricorrente ha eccepito di non aver mai ricevuto alcun atto prima dell'intimazione di pagamento impugnata, notificata nel giugno 2024, e che, pertanto, il diritto di credito per le annualità dal
2007 al 2016, sarebbe irrimediabilmente estinto.
L'Agenzia delle Entrate – SC, a fronte di tale eccezione, ha l'onere di provare non solo la notifica dell'atto presupposto (la cartella di pagamento), ma anche la notifica di eventuali atti intermedi che abbiano validamente interrotto il decorso del termine prescrizionale, garantendo la continuità della pretesa creditoria fino all'emissione dell'ultimo atto impugnato.
La resistente, ha prodotto in giudizio una serie di relate di notifica relative sia alle cartelle di pagamento originarie, sia ad atti successivi (preavvisi di fermo e precedenti intimazioni). Tuttavia, un'attenta analisi della sequenza degli atti, così come allegata dalla stessa ADER, rivela una decisiva lacuna temporale.
Dalla documentazione prodotta dalla resistente (cfr. all. 11 e 12 delle controdeduzioni), risulta che, dopo la notifica del "Preavviso di Fermo n. 03480201900000159000", avvenuta in data 11.06.2019, il successivo atto interruttivo documentato è "l'Avviso di Intimazione n. 03420229003094044000", notificato in data 12.07.2022.
Tra la data di notifica del primo atto (11.06.2019) e quella del secondo (12.07.2022) è intercorso un periodo di tempo superiore a tre anni (per la precisione, tre anni, un mese e un giorno). Tale intervallo temporale, in assenza di prova di ulteriori atti interruttivi notificati nel frattempo, ha determinato il compimento del termine di prescrizione triennale previsto dalla legge, per la tassa automobilistica.
Ne consegue che, al momento della notifica dell'avviso di intimazione del 12.07.2022, il diritto di credito portato dalle cartelle sottese era già estinto per prescrizione. L'atto notificato nel 2022, così come la successiva intimazione di pagamento qui impugnata, sono pertanto, illegittimi in quanto fondati su una pretesa creditoria non più esigibile.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento può essere fatta valere in ogni tempo, impugnando l'atto successivo con cui l'Amministrazione tenta la riscossione del credito ormai estinto.
L'inerzia dell'agente della riscossione per un periodo superiore a quello previsto dalla legge, determina l'estinzione del diritto e tale vizio può essere dedotto impugnando il primo atto successivo con cui la pretesa viene nuovamente manifestata.
L'accoglimento del motivo relativo all'intervenuta prescrizione del credito, comporta l'assorbimento di tutte le altre censure sollevate dalla ricorrente, quali l'omessa allegazione, il difetto di notifica degli atti presupposti ed il difetto di motivazione, rendendone superflua la disamina.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto e per l'effetto, l'intimazione di pagamento impugnata, deve essere annullata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con condanna dell'Agenzia delle Entrate – SC. Si dispone la distrazione delle spese in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Nulla per le spese nei confronti della
Regione Calabria, rimasta contumace.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione 1,in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate – SC, alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in Euro 500,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario. Dichiara non luogo a provvedere sulle spese,nei confronti della Regione Calabria.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MANES MYRIA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6257/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249007684667000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249007684667000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249007684667000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249007684667000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249007684667000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249007684667000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 218/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 26/08/2024 e depositato in data 12.09.2024, la sig.ra Ricorrente_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 034 2024 90076846 67 / 000, notificata in data 03.06.2024, con cui l'Agenia delle Entrate – SC (di seguito, ADER) le ingiungeva il pagamento della somma di
Euro 2.729,39, a titolo di tassa automobilistica per le annualità 2007, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.
A sostegno del ricorso, la contribuente ha eccepito, in sintesi: 1) la nullità dell'atto per violazione dell'art. 7, L. 212/2000, stante l'omessa allegazione degli atti presupposti;
2) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento prodromiche;
3) il difetto di motivazione dell'atto impugnato, quale primo atto portato a sua conoscenza;
4) l'intervenuta prescrizione triennale del diritto alla riscossione, non avendo mai ricevuto atti interruttivi;
5) l'infondatezza nel merito della pretesa. Ha, altresì, formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto.
Si è costituita in giudizio l'ADER, la quale, con memoria di controdeduzioni, ha contestato le avverse doglianze, chiedendone il rigetto. In particolare, ha sostenuto la rituale notifica di tutte le cartelle di pagamento e di numerosi atti intermedi, producendo le relative relate di notifica e deducendo la conseguente inammissibilità delle eccezioni avversarie, per mancata impugnazione dei predetti atti. Ha eccepito, in subordine, il proprio difetto di legittimazione passiva, per i vizi di merito della pretesa.
La Regione Calabria, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
All'udienza del 21.01.2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La questione centrale della controversia, dirimente ed assorbente rispetto a ogni altra censura, è
l'eccezione di prescrizione del credito, sollevata dalla ricorrente.
Ai sensi dell'art. 5, del D.L. n. 953/1982, convertito con modificazioni dalla L. n. 60/1986, il diritto alla riscossione della tassa automobilistica ,si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Si tratta di un termine di prescrizione breve, la cui interruzione richiede la notifica di un atto della riscossione idoneo a costituire in mora il debitore.
Nel caso di specie, la ricorrente ha eccepito di non aver mai ricevuto alcun atto prima dell'intimazione di pagamento impugnata, notificata nel giugno 2024, e che, pertanto, il diritto di credito per le annualità dal
2007 al 2016, sarebbe irrimediabilmente estinto.
L'Agenzia delle Entrate – SC, a fronte di tale eccezione, ha l'onere di provare non solo la notifica dell'atto presupposto (la cartella di pagamento), ma anche la notifica di eventuali atti intermedi che abbiano validamente interrotto il decorso del termine prescrizionale, garantendo la continuità della pretesa creditoria fino all'emissione dell'ultimo atto impugnato.
La resistente, ha prodotto in giudizio una serie di relate di notifica relative sia alle cartelle di pagamento originarie, sia ad atti successivi (preavvisi di fermo e precedenti intimazioni). Tuttavia, un'attenta analisi della sequenza degli atti, così come allegata dalla stessa ADER, rivela una decisiva lacuna temporale.
Dalla documentazione prodotta dalla resistente (cfr. all. 11 e 12 delle controdeduzioni), risulta che, dopo la notifica del "Preavviso di Fermo n. 03480201900000159000", avvenuta in data 11.06.2019, il successivo atto interruttivo documentato è "l'Avviso di Intimazione n. 03420229003094044000", notificato in data 12.07.2022.
Tra la data di notifica del primo atto (11.06.2019) e quella del secondo (12.07.2022) è intercorso un periodo di tempo superiore a tre anni (per la precisione, tre anni, un mese e un giorno). Tale intervallo temporale, in assenza di prova di ulteriori atti interruttivi notificati nel frattempo, ha determinato il compimento del termine di prescrizione triennale previsto dalla legge, per la tassa automobilistica.
Ne consegue che, al momento della notifica dell'avviso di intimazione del 12.07.2022, il diritto di credito portato dalle cartelle sottese era già estinto per prescrizione. L'atto notificato nel 2022, così come la successiva intimazione di pagamento qui impugnata, sono pertanto, illegittimi in quanto fondati su una pretesa creditoria non più esigibile.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento può essere fatta valere in ogni tempo, impugnando l'atto successivo con cui l'Amministrazione tenta la riscossione del credito ormai estinto.
L'inerzia dell'agente della riscossione per un periodo superiore a quello previsto dalla legge, determina l'estinzione del diritto e tale vizio può essere dedotto impugnando il primo atto successivo con cui la pretesa viene nuovamente manifestata.
L'accoglimento del motivo relativo all'intervenuta prescrizione del credito, comporta l'assorbimento di tutte le altre censure sollevate dalla ricorrente, quali l'omessa allegazione, il difetto di notifica degli atti presupposti ed il difetto di motivazione, rendendone superflua la disamina.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto e per l'effetto, l'intimazione di pagamento impugnata, deve essere annullata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con condanna dell'Agenzia delle Entrate – SC. Si dispone la distrazione delle spese in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Nulla per le spese nei confronti della
Regione Calabria, rimasta contumace.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione 1,in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate – SC, alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in Euro 500,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario. Dichiara non luogo a provvedere sulle spese,nei confronti della Regione Calabria.