Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 1007
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Accolto
    Eccezione di prescrizione

    La Corte ha ritenuto che tra la notifica del preavviso di fermo nel giugno 2019 e l'avviso di intimazione del luglio 2022 sia trascorso un periodo superiore a tre anni, determinando il compimento del termine di prescrizione. Pertanto, l'intimazione impugnata è illegittima poiché fondata su una pretesa creditoria estinta.

  • Altro
    Nullità dell'atto per violazione art. 7 L. 212/2000

    La censura è stata assorbita dall'accoglimento dell'eccezione di prescrizione.

  • Altro
    Omessa notifica delle cartelle di pagamento prodromiche

    La censura è stata assorbita dall'accoglimento dell'eccezione di prescrizione.

  • Altro
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato

    La censura è stata assorbita dall'accoglimento dell'eccezione di prescrizione.

  • Altro
    Infondatezza nel merito della pretesa

    La censura è stata assorbita dall'accoglimento dell'eccezione di prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 1007
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1007
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo