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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 24/12/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Daniele Dagna, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1483/2024 R.G. promossa da:
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. GIONNI Parte_1
MARENGO
- attore contro
nata a [...] il [...], Controparte_1
- convenuta contumace e contro con sede legale in Milano (P.I. , in persona del legale rappresentante CP_2 P.IVA_1
pro tempore
- convenuta contumace
OGGETTO: ALTRI ISTITUTI E LEGGI SPECIALI
CONCLUSIONI PER L'ATTORE
“1) accertare e dichiarare la totale responsabilità della convenuta , nata a [...]_1 in data 14.05.1981, res. in Alba, Via Diano n. 6 nella causazione dell'evento oggetto di causa;
2) per l'effetto, condannare , nata a [...] in data [...], res. in Alba, Via Controparte_1
Diano n. 6 e la , in persona del legale rappresentante, con sede legale in Mila-no (P.I. CP_2
), in solido tra loro, a pagare a favore di tutti i danni patrimoniali e P.IVA_1 Parte_1
non patrimoniali conseguenti alle lesioni subìte nel sinistro oggetto di causa e così quantificati:
ITT gg. 8 al 100% x €.150,00 €. 1.200,00
1 ITP al 75% gg. 24 x €.112,50 €. 2.700,00
ITP al 50% per gg. 30 x €.75,00 €. 2.250,00
ITP al 25% per gg. 40 x €.37,50 €. 1.500,00
Danno morale sulla temporanea 38% €. 2.907,00
IP 18% anni 56 al momento del sinistro €. 62.433,00
Spese mediche €. 877,03
Costo ctp Dott. in sede stragiudiziale €. 350,00 Per_1
€. 74.217,03
a dedurre rivalsa relativa al danno biologico €. 30.602,77- CP_3
€. 43.614,26
A dedurre acconto corrisposto dalla Compagnia ass.va €. 6.000,00
Totale €. 37.614,26
o veriore, anche in supero, ritenuta dal Giudicante, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al saldo.
2) condannare, altresì, , nata a [...] in data [...], res. in Alba, Via Diano Controparte_1
n.6 e la , in persona del legale rappresentante, con sede legale in Milano (P.I. CP_2
), in solido tra loro, a pagare a favore di la somma di €.3.516,48 a P.IVA_1 Parte_1
titolo di spese legali stragiudiziali.
Con il favore delle spese ed onorari di causa e di c.t.u.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio , conducente e proprietaria del veicolo Parte_1 Controparte_1
Fiat 500 tg. GE035AB nonché la sua società assicuratrice chiedendone la condanna in CP_2
solido al ristoro del danno patito in conseguenza di sinistro avvenuto in data 8.6.2023 in Alba, corso
Cortemilia.
A sostegno della domanda ha esposto che:
1) in data 08.06.2023 verso le ore 13,30, stava procedendo a bordo del proprio motociclo tg. EF86627 sul Corso Cortemilia di Alba, da centro a periferia, a moderata velocità;
2) giunto in corrispondenza del numero civico 151 veniva a collisione con l'autovettura Fiat 500 tg.
GE035AB di proprietà e condotta da che, proveniente dalla via Diano d'Alba, si Controparte_1
immetteva sul Corso Cortemilia, con direzione periferia-centro, senza concedere la precedenza al motociclo condotto dall'odierno esponente;
3) l'urto iniziale avveniva tra la parte anteriore del motociclo e la fiancata sinistra dell'autoveicolo
2 principalmente in corrispondenza del parafango anteriore sinistro e del fondoscocca portiera guidatore;
4) a seguito della collisione, veniva sbalzato dal proprio mezzo e cadeva sull'asfalto; Persona_2
5) intervenivano i VV.UU. di Alba che redigevano rapporto (doc.2 attoreo) ed elevavano contravvenzione nei confronti della convenuta per violazione dell'art. 145 c. 4 e c. Controparte_1
10 c.d.s. per inosservanza del segnale “dare precedenza”;
6) veniva trasportato tramite autoambulanza al P.S. dell'Ospedale di Verduno ove Parte_1
veniva ricoverato e sottoposto alle cure del caso;
7) dall'evento in questione aveva patito postumi invalidanti di varia natura, meglio Parte_1
specificati nella documentazione in atti da cui erano derivati danni di natura non patrimoniale, oltre la necessità di sostenere varie spese per la tutela delle proprie ragioni;
8) l'assicurazione della convenuta aveva versato unicamente acconto di € 6.000,00 in data 6.5.2024.
2. Le parti convenute, correttamente convenute in giudizio, non si sono costituite rimanendo dunque contumaci.
3. La causa è istruita sotto il profilo documentale nonché a mezzo CTU ed è stata avviata a decisione nelle forme della discussione orale.
4. Le circostanze inerenti l'incidente, lo stato di assicurazione e proprietà del veicolo, allegate dalla parte attrice trovano riscontro nella documentazione in atti e in particolare nella relazione di servizio dei vigili urbani intervenuti (doc. 2 attoreo), nei documenti redatti dai sanitari del pronto soccorso
(docc. 3,4), nella documentazione sanitaria relative alle successive analisi e cure (docc. 5-9) e nella lettera della convenuta allegata all'assegno trasmesso all'attore (doc. 21). CP_2
5. L'art. 2054 c.c., stante l'assenza di qualsiasi elemento idoneo a dimostrare che la convenuta avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno, obbliga la danneggiante al ristoro dei danni patiti dall'attore.
Nel caso ed alla luce delle circostanze del sinistro e cioè l'urto tra il mezzo dell'attore, circa il contegno del quale non emerge dagli atti alcun profilo d'imprudenza, e quello della convenuta che invece risulta non aver rispetto l'obbligo di dare la precedenza al veicolo condotto CP_1 dall'attore, si deve ritenere vinta la presunzione di pari responsabilità fissata dall'art. 2054 co. 2 ed invece ritenere che l'incidente sia stato causato in via esclusiva dal comportamento imprudente della convenuta . CP_1
La convenuta va quindi condannata a risarcire integralmente il danno patito dall'attore e CP_1 con essa l'assicurazione convenuta ai sensi dell'articolo 144 Decreto legislativo 07/09/2005, n. 209.
6. Con riferimento alla quantificazione del danno, si rileva che le conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio si fondano sull'esecuzione di visite del paziente, sull'attenta e approfondita analisi dei
3 documenti versati in atti e paiono prive di contraddizioni intrinseche, coerenti con le premesse e i quesiti posti, nonché esaustivamente argomentate. Meritano dunque di essere recepite nel presente provvedimento, anche considerato che le osservazioni svolte dal consulente di parte attrice sono state valutate e motivatamente respinte con congrue argomentazioni in sintesi consistenti nel rilievo circa l'assenza di elementi per ritenere il danno ulteriore lamentato come derivante dal sinistro in questione e non da una patologia preesistente (si vedano in particolare i termini delle dettagliate risposte rese alle pagine 16 e 17 della relazione) nonché considerata l'adesione della parte attrice alle conclusioni del ctu nel precisare le conclusioni e il richiamo delle stesse in sede di discussione.
Si deve quindi ritenere che in esito al sinistro l'attore abbia patito un periodo d'invalidità temporanea totale di giorni 8, d'invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 24, d'invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 30 e d'invalidità temporanea parziale al 25% di giorni 40; un danno biologico permanente con compromissione della validità psico-fisica del soggetto nella misura del 18% oltre ad aver sopportato spese sanitarie congrue per € 877,29.
La liquidazione in termini monetari di tali danni va effettuata, come da costante giurisprudenza ed alla luce del grado d'invalidità riscontrato, sulla base dei valori indicati dalle tabelle da ultimo redatte dall'osservatorio presso il tribunale di Milano (tra le ultime Cass. civ. Sez. III Sent., 22/02/2023, n.
5474), atteso per altro che le tabelle uniche nazionali di cui al d.p.r.13 gennaio 2025, n. 12 si applicano soltanto ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore (art. 5 d.p.r. citato).
Dall'importo così determinato andrà detratto quanto liquidato dall' a titolo di danno biologico CP_3
(Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza, 27/08/2021, n. 23529) ed indicato dallo stesso attore (doc.
18).
Merita di essere incluso il danno da sofferenza morale richiesto dall'attore alla luce della presunzione per la quale il patimento di danni di natura fisica di non scarsa entità comporta anche un danno morale consistente nelle sofferenze in termini di preoccupazione, dolore fisico e psichico che comunemente insorgono in tali situazioni.
In applicazione di tali criteri, il danno non patrimoniale complessivamente risarcibile va determinato in € 69.176,29 da cui va detratto l'importo di € 30.602,77, per una differenza pari a € 38.573,52.
Tenuto conto poi del versamento dell'acconto ad parte dell'assicurazione, si deve fare applicazione della giurisprudenza secondo la quale: “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo
l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via
4 equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente. (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 07/08/2023, n. 23927).
L'importo risarcitorio devalutato alla data dell'illecito è pari ad € 37.706,28 mentre l'acconto è pari ad
€ 5.952,38; la differenza ad € 31.753,90.
Interessi e rivalutazione dall'illecito all'acconto sono pari ad € 1.704,82.
Interessi e rivalutazione dall'acconto all'attualità sono pari ad € 1.593,03.
Il totale attuale maggiorato di rivalutazione e interessi secondo le indicazioni della giurisprudenza è quindi pari ad € 41.004,13
I convenuti vanno quindi condannati in solido al pagamento in favore dell'attore di tale somma.
Non si rinvengono prove di ulteriori esborsi rispetto a quelli considerati.
7. Le spese seguono la soccombenza e, vista la nota spese, sono liquidate in dispositivo in misura prossima ai valori medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore corrispondente, tenuto conto dell'attività defensionale esplicata ed effettivamente necessaria vista la contumacia delle controparti, ma considerato anche l'impegno obiettivamente piuttosto rilevante relativo alla fase stragiudiziale che va comunque liquidata nell'ambito della determinazione del compenso relativo alla controversia giudiziale, stante l'assenza di autonomia di tale fase rispetto a quella giudiziale (cfr. Cass. civ., Sez. II,
Ord. 10/10/2023, n. 28327).
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
AN le convenute in solido a pagare all'attore la somma di € 41.004,13;
Condanna le convenute in solido a rimborsare all'attore le spese di lite, che liquida in € 557,80 per esborsi ed € € 7.500,00 per onorari oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Pone in via definitiva le spese di CTU, nell'ambito dei rapporti interni, in solido a carico delle parti convenute.
Così deciso il 24 dicembre 2025
Il giudice
(dott. Daniele Dagna)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Daniele Dagna, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1483/2024 R.G. promossa da:
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. GIONNI Parte_1
MARENGO
- attore contro
nata a [...] il [...], Controparte_1
- convenuta contumace e contro con sede legale in Milano (P.I. , in persona del legale rappresentante CP_2 P.IVA_1
pro tempore
- convenuta contumace
OGGETTO: ALTRI ISTITUTI E LEGGI SPECIALI
CONCLUSIONI PER L'ATTORE
“1) accertare e dichiarare la totale responsabilità della convenuta , nata a [...]_1 in data 14.05.1981, res. in Alba, Via Diano n. 6 nella causazione dell'evento oggetto di causa;
2) per l'effetto, condannare , nata a [...] in data [...], res. in Alba, Via Controparte_1
Diano n. 6 e la , in persona del legale rappresentante, con sede legale in Mila-no (P.I. CP_2
), in solido tra loro, a pagare a favore di tutti i danni patrimoniali e P.IVA_1 Parte_1
non patrimoniali conseguenti alle lesioni subìte nel sinistro oggetto di causa e così quantificati:
ITT gg. 8 al 100% x €.150,00 €. 1.200,00
1 ITP al 75% gg. 24 x €.112,50 €. 2.700,00
ITP al 50% per gg. 30 x €.75,00 €. 2.250,00
ITP al 25% per gg. 40 x €.37,50 €. 1.500,00
Danno morale sulla temporanea 38% €. 2.907,00
IP 18% anni 56 al momento del sinistro €. 62.433,00
Spese mediche €. 877,03
Costo ctp Dott. in sede stragiudiziale €. 350,00 Per_1
€. 74.217,03
a dedurre rivalsa relativa al danno biologico €. 30.602,77- CP_3
€. 43.614,26
A dedurre acconto corrisposto dalla Compagnia ass.va €. 6.000,00
Totale €. 37.614,26
o veriore, anche in supero, ritenuta dal Giudicante, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al saldo.
2) condannare, altresì, , nata a [...] in data [...], res. in Alba, Via Diano Controparte_1
n.6 e la , in persona del legale rappresentante, con sede legale in Milano (P.I. CP_2
), in solido tra loro, a pagare a favore di la somma di €.3.516,48 a P.IVA_1 Parte_1
titolo di spese legali stragiudiziali.
Con il favore delle spese ed onorari di causa e di c.t.u.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio , conducente e proprietaria del veicolo Parte_1 Controparte_1
Fiat 500 tg. GE035AB nonché la sua società assicuratrice chiedendone la condanna in CP_2
solido al ristoro del danno patito in conseguenza di sinistro avvenuto in data 8.6.2023 in Alba, corso
Cortemilia.
A sostegno della domanda ha esposto che:
1) in data 08.06.2023 verso le ore 13,30, stava procedendo a bordo del proprio motociclo tg. EF86627 sul Corso Cortemilia di Alba, da centro a periferia, a moderata velocità;
2) giunto in corrispondenza del numero civico 151 veniva a collisione con l'autovettura Fiat 500 tg.
GE035AB di proprietà e condotta da che, proveniente dalla via Diano d'Alba, si Controparte_1
immetteva sul Corso Cortemilia, con direzione periferia-centro, senza concedere la precedenza al motociclo condotto dall'odierno esponente;
3) l'urto iniziale avveniva tra la parte anteriore del motociclo e la fiancata sinistra dell'autoveicolo
2 principalmente in corrispondenza del parafango anteriore sinistro e del fondoscocca portiera guidatore;
4) a seguito della collisione, veniva sbalzato dal proprio mezzo e cadeva sull'asfalto; Persona_2
5) intervenivano i VV.UU. di Alba che redigevano rapporto (doc.2 attoreo) ed elevavano contravvenzione nei confronti della convenuta per violazione dell'art. 145 c. 4 e c. Controparte_1
10 c.d.s. per inosservanza del segnale “dare precedenza”;
6) veniva trasportato tramite autoambulanza al P.S. dell'Ospedale di Verduno ove Parte_1
veniva ricoverato e sottoposto alle cure del caso;
7) dall'evento in questione aveva patito postumi invalidanti di varia natura, meglio Parte_1
specificati nella documentazione in atti da cui erano derivati danni di natura non patrimoniale, oltre la necessità di sostenere varie spese per la tutela delle proprie ragioni;
8) l'assicurazione della convenuta aveva versato unicamente acconto di € 6.000,00 in data 6.5.2024.
2. Le parti convenute, correttamente convenute in giudizio, non si sono costituite rimanendo dunque contumaci.
3. La causa è istruita sotto il profilo documentale nonché a mezzo CTU ed è stata avviata a decisione nelle forme della discussione orale.
4. Le circostanze inerenti l'incidente, lo stato di assicurazione e proprietà del veicolo, allegate dalla parte attrice trovano riscontro nella documentazione in atti e in particolare nella relazione di servizio dei vigili urbani intervenuti (doc. 2 attoreo), nei documenti redatti dai sanitari del pronto soccorso
(docc. 3,4), nella documentazione sanitaria relative alle successive analisi e cure (docc. 5-9) e nella lettera della convenuta allegata all'assegno trasmesso all'attore (doc. 21). CP_2
5. L'art. 2054 c.c., stante l'assenza di qualsiasi elemento idoneo a dimostrare che la convenuta avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno, obbliga la danneggiante al ristoro dei danni patiti dall'attore.
Nel caso ed alla luce delle circostanze del sinistro e cioè l'urto tra il mezzo dell'attore, circa il contegno del quale non emerge dagli atti alcun profilo d'imprudenza, e quello della convenuta che invece risulta non aver rispetto l'obbligo di dare la precedenza al veicolo condotto CP_1 dall'attore, si deve ritenere vinta la presunzione di pari responsabilità fissata dall'art. 2054 co. 2 ed invece ritenere che l'incidente sia stato causato in via esclusiva dal comportamento imprudente della convenuta . CP_1
La convenuta va quindi condannata a risarcire integralmente il danno patito dall'attore e CP_1 con essa l'assicurazione convenuta ai sensi dell'articolo 144 Decreto legislativo 07/09/2005, n. 209.
6. Con riferimento alla quantificazione del danno, si rileva che le conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio si fondano sull'esecuzione di visite del paziente, sull'attenta e approfondita analisi dei
3 documenti versati in atti e paiono prive di contraddizioni intrinseche, coerenti con le premesse e i quesiti posti, nonché esaustivamente argomentate. Meritano dunque di essere recepite nel presente provvedimento, anche considerato che le osservazioni svolte dal consulente di parte attrice sono state valutate e motivatamente respinte con congrue argomentazioni in sintesi consistenti nel rilievo circa l'assenza di elementi per ritenere il danno ulteriore lamentato come derivante dal sinistro in questione e non da una patologia preesistente (si vedano in particolare i termini delle dettagliate risposte rese alle pagine 16 e 17 della relazione) nonché considerata l'adesione della parte attrice alle conclusioni del ctu nel precisare le conclusioni e il richiamo delle stesse in sede di discussione.
Si deve quindi ritenere che in esito al sinistro l'attore abbia patito un periodo d'invalidità temporanea totale di giorni 8, d'invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 24, d'invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 30 e d'invalidità temporanea parziale al 25% di giorni 40; un danno biologico permanente con compromissione della validità psico-fisica del soggetto nella misura del 18% oltre ad aver sopportato spese sanitarie congrue per € 877,29.
La liquidazione in termini monetari di tali danni va effettuata, come da costante giurisprudenza ed alla luce del grado d'invalidità riscontrato, sulla base dei valori indicati dalle tabelle da ultimo redatte dall'osservatorio presso il tribunale di Milano (tra le ultime Cass. civ. Sez. III Sent., 22/02/2023, n.
5474), atteso per altro che le tabelle uniche nazionali di cui al d.p.r.13 gennaio 2025, n. 12 si applicano soltanto ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore (art. 5 d.p.r. citato).
Dall'importo così determinato andrà detratto quanto liquidato dall' a titolo di danno biologico CP_3
(Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza, 27/08/2021, n. 23529) ed indicato dallo stesso attore (doc.
18).
Merita di essere incluso il danno da sofferenza morale richiesto dall'attore alla luce della presunzione per la quale il patimento di danni di natura fisica di non scarsa entità comporta anche un danno morale consistente nelle sofferenze in termini di preoccupazione, dolore fisico e psichico che comunemente insorgono in tali situazioni.
In applicazione di tali criteri, il danno non patrimoniale complessivamente risarcibile va determinato in € 69.176,29 da cui va detratto l'importo di € 30.602,77, per una differenza pari a € 38.573,52.
Tenuto conto poi del versamento dell'acconto ad parte dell'assicurazione, si deve fare applicazione della giurisprudenza secondo la quale: “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo
l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via
4 equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente. (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 07/08/2023, n. 23927).
L'importo risarcitorio devalutato alla data dell'illecito è pari ad € 37.706,28 mentre l'acconto è pari ad
€ 5.952,38; la differenza ad € 31.753,90.
Interessi e rivalutazione dall'illecito all'acconto sono pari ad € 1.704,82.
Interessi e rivalutazione dall'acconto all'attualità sono pari ad € 1.593,03.
Il totale attuale maggiorato di rivalutazione e interessi secondo le indicazioni della giurisprudenza è quindi pari ad € 41.004,13
I convenuti vanno quindi condannati in solido al pagamento in favore dell'attore di tale somma.
Non si rinvengono prove di ulteriori esborsi rispetto a quelli considerati.
7. Le spese seguono la soccombenza e, vista la nota spese, sono liquidate in dispositivo in misura prossima ai valori medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore corrispondente, tenuto conto dell'attività defensionale esplicata ed effettivamente necessaria vista la contumacia delle controparti, ma considerato anche l'impegno obiettivamente piuttosto rilevante relativo alla fase stragiudiziale che va comunque liquidata nell'ambito della determinazione del compenso relativo alla controversia giudiziale, stante l'assenza di autonomia di tale fase rispetto a quella giudiziale (cfr. Cass. civ., Sez. II,
Ord. 10/10/2023, n. 28327).
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
AN le convenute in solido a pagare all'attore la somma di € 41.004,13;
Condanna le convenute in solido a rimborsare all'attore le spese di lite, che liquida in € 557,80 per esborsi ed € € 7.500,00 per onorari oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Pone in via definitiva le spese di CTU, nell'ambito dei rapporti interni, in solido a carico delle parti convenute.
Così deciso il 24 dicembre 2025
Il giudice
(dott. Daniele Dagna)
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