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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 576/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente PAGANO ANDREA, Relatore CRESCENTI EMANUELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3630/2022 depositato il 29/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Patti - Piazza Scaffidi 1 98066 Patti ME
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 1088/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 4 e pubblicata il 02/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12608 TARSU/TIA 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
I - Con sentenza n. 1088/22, la C.T.P. di Messina ha respinto il ricorso proposto dalla
Ricorrente_1, difesa dall'avv. Difensore_1, nei confronti del Comune di
Patti e della concessionaria Società_3 s.p.a., avverso l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, per TARI anno 2014, scaturente dalla contestazione di una differenza tra la superficie dichiarata (mq 29) e la superficie accertata (mq 85), in relazione al locale di ristorazione gestito dalla predetta società.
La parte privata aveva eccepito:
1° Infondatezza della rettifica operata dal Comune: la superficie effettiva dell'immobile è di mq. 29 siccome risultante dalla visura catastale e siccome dichiarato dalla società e non di mq. 85 secondo quanto rettificato dal Comune.
2° Difetto di motivazione.
3° Mancanza di prova in ordine alla maggiore superficie accertata dal Comune. 4° Mancanza di valida sottoscrizione.
Il Comune si era costituito, riaffermando la legittimità del proprio operato.
Con la prefata sentenza, il giudice provinciale ha ritenuto che: “Per quanto attiene ai punti 1 e 3 del ricorso, la Commissione rileva che la tassazione di una maggiore superficie rispetto a quella dichiarata trova fondamento nell'art. 1 c. 641 L. n. 147/2013, norma che indica quale presupposto della Tari il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La maggiore superficie accertata costituisce presupposto non contestato nella dovuta sede nonostante la presenza della rappresentante della società all'atto del sopralluogo nonchè della notifica della rettifica della superficie. In considerazione di quanto detto, quindi, appare evidente la correttezza dell'avviso di accertamento emesso dall'Ente impositore solo dopo le opportune verifiche e confermato anche dalla produzione fotografica reperita su google relativa alle immagini della pizzeria con i tavoli occupanti anche gli spazi esterni del suolo pubblico, oggetto di tassazione (all. 3 produzione Comune di Patti). Con riferimento al punto 3, di conseguenza, ne discende che la motivazione dell'atto appare esaustiva e completa di ogni elemento utile per il destinatario di esso di comprendere il fondamento della pretesa e di conoscere le eventuali modalità di impugnazione di esso. È, infatti, presente nell'atto impugnato l'indicazione analitica delle aree oggetto di tassazione, la superficie accertata, il calcolo dell'imposta ed ogni altro elemento utile alla perfetta conoscenza della pretesa impositiva. Infine, per quanto attiene alla sottoscrizione dell'atto essa appare conforme a quanto previsto dalla disciplina in materia di firma digitale e posta in essere da soggetto legittimato come provato da parte resistente.”
II – Avverso tale sentenza ha proposto appello la contribuente, deducendo:
1) 1) Illegittimità della statuizione in quanto i decidenti hanno omesso di rilevare che la integramotivazione di un atto non si in contenzioso. Illegittimità della sentenza impugnata in ordine all'eccepito difetto di motivazione.
2) Illegittimità della statuizione nella parte in cui ha omesso di dichiarare l'inesistenza giuridica dell'avviso di accertamento poiché privo di valida sottoscrizione.
Si è costituito il Comune, chiedendo confermarsi la pronuncia gravata.
All'esito dell'udienza odierna, è stata deliberata la decisione.
III – L'appello è infondato.
Non si ravvisa, quanto al primo motivo di appello, alcuna carenza dell'impianto motivazionale dell'atto impugnato, illegittimamente integrata nel corso del giudizio, come invece opinato dall'appellante.
L'atto impositivo indica con estrema chiarezza e precisione la ratio del recupero impositivo, identificata con l'esistenza di una differenza rilevante tra la superficie dichiarata e la superficie accertata. Il contribuente, che, per forza di cose, perfettamente conosce quale è la reale consistenza superficiaria dell'immobile, a fronte delle indicazioni contenute nell'atto impugnato, è messo in piena condizione di difendersi e di avversare la pretesa, dimostrando che la superficie indicata dall'ente risulta superiore a quella effettiva.
Il fatto che la maggiore superficie sia stata accertata nel corso di un apposito sopralluogo, non richiamato nell'atto impugnato ma menzionato soltanto in giudizio dall'ente, non vale ad integrare una carenza motivazionale surrettiziamente colmata: tale sopralluogo attiene, infatti, alla sfera delle prove del fondamento della pretesa impositiva, che ben possono essere veicolate in giudizio, una volta che tale fondamento sia stato illustrato nell'atto.
La deduzione dell'appellante è inficiata, pertanto, da una evidente confusione di piani: quello della motivazione, che deve trovare compiuta estrinsecazione nel corpo dell'atto impositivo;
quello delle prove della pretesa, che il titolare del credito tributario può fornire nella fase processuale.
D'altro canto, la pretestuosità dell'eccezione di parte è resa ancor più evidente dal fatto che il legale rappresentante della società appellante ben sapeva dell'esistenza di tale sopralluogo, effettuato nel contraddittorio con essa parte, che sottoscrisse senza riserve il relativo verbale.
Va, del resto, considerato che soltanto per gli atti dell'amministrazione finanziaria emessi a far data dal 18.1.24, per effetto delle modifiche introdotte all'art. 7 l. 212/00 dal d.lgs. 219/23, è prescritto che la motivazione debba indicare “i mezzi di prova” della pretesa tributaria. Tale innovazione non è stata, peraltro, riprodotta nell'ambito della disciplina della motivazione degli accisi di accertamento emessi dagli enti locali: l'art. 1 co. 162 l. 296/06 è rimasto immodificato e non contiene tale prescrizione motivazionale.
Con riferimento, poi, al secondo motivo di appello, va rilevato che non ricorre affatto il difetto di sottoscrizione stigmatizzato dal ricorrente, in relazione all'art. 1, comma 87 della l.
n. 549/95. Tale prospettazione risulta chiaramente in contrasto con una evoluzione normativa ed ermeneutica sempre più incline a svalutare la rilevanza della sottoscrizione autografa, ove non vi siano dubbi circa la riferibilità dell'atto all'ufficio emittente. Si rinvia, in proposito, a Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 13461 del 27/07/2012 (Rv. 623507), secondo cui
“…la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge.” (conforme: N. 4757 del 2009 Rv. 606746).
Inoltre, risultava sin troppo evidente la sussistenza dei presupposti contemplati dall'art. 1 co. 87 cit., trattandosi ictu oculi di un atto “prodotto da sistemi informativi automatizzati”, dal funzionario responsabile dell'ufficio. La legittimità di una siffatta modalità di sottoscrizione è stata, peraltro, costantemente affermata dal Giudice della nomofilachia, anche con specifico riferimento all'avviso in materia di ICI [cfr. Sez. 5, Sentenza n. 15447 del
30/06/2010 (Rv. 613875 - 01): “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), qualora l'avviso di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, che dev'essere contenuto in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.”; conforme: N. 15079 del 2004 Rv. 575229 - 01].
La tesi della implicita abrogazione di siffatta norma risulta, del resto, smentita dalla recente giurisprudenza della S.C., a mente della quale “In tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la relativa sottoscrizione può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, norma speciale che conserva la sua efficacia.” [Sez. 5 - , Sentenza n. 12756 del 14/05/2019 (Rv. 653861 - 01)].
Il provvedimento dirigenziale di nomina del responsabile del servizio è espressamente indicato nell'atto, che ne riporta gli estremi, e nessuna norma impone l'allegazione di tale provvedimento, peraltro facilmente conoscibile dal contribuente, trattandosi di un atto a connotazione pubblicistica dell'ente comunale, soggetto a forme di pubblicità legale, la cui esistenza non può essere contestata con una generica lagnanza labiale del contribuente.
La giurisprudenza della S.C. assolutamente prevalente (v., ex multis, Corte di
Cassazione ordinanza n. 16459 depositata il 20 maggio 2022; nonché ordinanza n. 6142 del
7.3.24) è del resto fermamente orientata nel ritenere che, in tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, senza affatto richiedere che il firmatario rivesta, a sua volta, qualifica dirigenziale.
Si impone, pertanto, il rigetto dell'appello.
Il regime delle spese si informa al principio della soccombenza, non emergendo ragioni per derogarvi. La relativa liquidazione, operata tenendo conto dei vigenti parametri tariffari, è rimessa al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il contribuente alla rifusione delle spese processuali sostenute in appello dal Comune di Patti, liquidate in € 500,00, per onorari, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Messina, il 12 gennaio 2026
Il giudice relatore Il Presidente
RE GA RI LA LL
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente PAGANO ANDREA, Relatore CRESCENTI EMANUELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3630/2022 depositato il 29/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Patti - Piazza Scaffidi 1 98066 Patti ME
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 1088/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 4 e pubblicata il 02/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12608 TARSU/TIA 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
I - Con sentenza n. 1088/22, la C.T.P. di Messina ha respinto il ricorso proposto dalla
Ricorrente_1, difesa dall'avv. Difensore_1, nei confronti del Comune di
Patti e della concessionaria Società_3 s.p.a., avverso l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, per TARI anno 2014, scaturente dalla contestazione di una differenza tra la superficie dichiarata (mq 29) e la superficie accertata (mq 85), in relazione al locale di ristorazione gestito dalla predetta società.
La parte privata aveva eccepito:
1° Infondatezza della rettifica operata dal Comune: la superficie effettiva dell'immobile è di mq. 29 siccome risultante dalla visura catastale e siccome dichiarato dalla società e non di mq. 85 secondo quanto rettificato dal Comune.
2° Difetto di motivazione.
3° Mancanza di prova in ordine alla maggiore superficie accertata dal Comune. 4° Mancanza di valida sottoscrizione.
Il Comune si era costituito, riaffermando la legittimità del proprio operato.
Con la prefata sentenza, il giudice provinciale ha ritenuto che: “Per quanto attiene ai punti 1 e 3 del ricorso, la Commissione rileva che la tassazione di una maggiore superficie rispetto a quella dichiarata trova fondamento nell'art. 1 c. 641 L. n. 147/2013, norma che indica quale presupposto della Tari il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La maggiore superficie accertata costituisce presupposto non contestato nella dovuta sede nonostante la presenza della rappresentante della società all'atto del sopralluogo nonchè della notifica della rettifica della superficie. In considerazione di quanto detto, quindi, appare evidente la correttezza dell'avviso di accertamento emesso dall'Ente impositore solo dopo le opportune verifiche e confermato anche dalla produzione fotografica reperita su google relativa alle immagini della pizzeria con i tavoli occupanti anche gli spazi esterni del suolo pubblico, oggetto di tassazione (all. 3 produzione Comune di Patti). Con riferimento al punto 3, di conseguenza, ne discende che la motivazione dell'atto appare esaustiva e completa di ogni elemento utile per il destinatario di esso di comprendere il fondamento della pretesa e di conoscere le eventuali modalità di impugnazione di esso. È, infatti, presente nell'atto impugnato l'indicazione analitica delle aree oggetto di tassazione, la superficie accertata, il calcolo dell'imposta ed ogni altro elemento utile alla perfetta conoscenza della pretesa impositiva. Infine, per quanto attiene alla sottoscrizione dell'atto essa appare conforme a quanto previsto dalla disciplina in materia di firma digitale e posta in essere da soggetto legittimato come provato da parte resistente.”
II – Avverso tale sentenza ha proposto appello la contribuente, deducendo:
1) 1) Illegittimità della statuizione in quanto i decidenti hanno omesso di rilevare che la integramotivazione di un atto non si in contenzioso. Illegittimità della sentenza impugnata in ordine all'eccepito difetto di motivazione.
2) Illegittimità della statuizione nella parte in cui ha omesso di dichiarare l'inesistenza giuridica dell'avviso di accertamento poiché privo di valida sottoscrizione.
Si è costituito il Comune, chiedendo confermarsi la pronuncia gravata.
All'esito dell'udienza odierna, è stata deliberata la decisione.
III – L'appello è infondato.
Non si ravvisa, quanto al primo motivo di appello, alcuna carenza dell'impianto motivazionale dell'atto impugnato, illegittimamente integrata nel corso del giudizio, come invece opinato dall'appellante.
L'atto impositivo indica con estrema chiarezza e precisione la ratio del recupero impositivo, identificata con l'esistenza di una differenza rilevante tra la superficie dichiarata e la superficie accertata. Il contribuente, che, per forza di cose, perfettamente conosce quale è la reale consistenza superficiaria dell'immobile, a fronte delle indicazioni contenute nell'atto impugnato, è messo in piena condizione di difendersi e di avversare la pretesa, dimostrando che la superficie indicata dall'ente risulta superiore a quella effettiva.
Il fatto che la maggiore superficie sia stata accertata nel corso di un apposito sopralluogo, non richiamato nell'atto impugnato ma menzionato soltanto in giudizio dall'ente, non vale ad integrare una carenza motivazionale surrettiziamente colmata: tale sopralluogo attiene, infatti, alla sfera delle prove del fondamento della pretesa impositiva, che ben possono essere veicolate in giudizio, una volta che tale fondamento sia stato illustrato nell'atto.
La deduzione dell'appellante è inficiata, pertanto, da una evidente confusione di piani: quello della motivazione, che deve trovare compiuta estrinsecazione nel corpo dell'atto impositivo;
quello delle prove della pretesa, che il titolare del credito tributario può fornire nella fase processuale.
D'altro canto, la pretestuosità dell'eccezione di parte è resa ancor più evidente dal fatto che il legale rappresentante della società appellante ben sapeva dell'esistenza di tale sopralluogo, effettuato nel contraddittorio con essa parte, che sottoscrisse senza riserve il relativo verbale.
Va, del resto, considerato che soltanto per gli atti dell'amministrazione finanziaria emessi a far data dal 18.1.24, per effetto delle modifiche introdotte all'art. 7 l. 212/00 dal d.lgs. 219/23, è prescritto che la motivazione debba indicare “i mezzi di prova” della pretesa tributaria. Tale innovazione non è stata, peraltro, riprodotta nell'ambito della disciplina della motivazione degli accisi di accertamento emessi dagli enti locali: l'art. 1 co. 162 l. 296/06 è rimasto immodificato e non contiene tale prescrizione motivazionale.
Con riferimento, poi, al secondo motivo di appello, va rilevato che non ricorre affatto il difetto di sottoscrizione stigmatizzato dal ricorrente, in relazione all'art. 1, comma 87 della l.
n. 549/95. Tale prospettazione risulta chiaramente in contrasto con una evoluzione normativa ed ermeneutica sempre più incline a svalutare la rilevanza della sottoscrizione autografa, ove non vi siano dubbi circa la riferibilità dell'atto all'ufficio emittente. Si rinvia, in proposito, a Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 13461 del 27/07/2012 (Rv. 623507), secondo cui
“…la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge.” (conforme: N. 4757 del 2009 Rv. 606746).
Inoltre, risultava sin troppo evidente la sussistenza dei presupposti contemplati dall'art. 1 co. 87 cit., trattandosi ictu oculi di un atto “prodotto da sistemi informativi automatizzati”, dal funzionario responsabile dell'ufficio. La legittimità di una siffatta modalità di sottoscrizione è stata, peraltro, costantemente affermata dal Giudice della nomofilachia, anche con specifico riferimento all'avviso in materia di ICI [cfr. Sez. 5, Sentenza n. 15447 del
30/06/2010 (Rv. 613875 - 01): “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), qualora l'avviso di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, che dev'essere contenuto in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.”; conforme: N. 15079 del 2004 Rv. 575229 - 01].
La tesi della implicita abrogazione di siffatta norma risulta, del resto, smentita dalla recente giurisprudenza della S.C., a mente della quale “In tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la relativa sottoscrizione può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, norma speciale che conserva la sua efficacia.” [Sez. 5 - , Sentenza n. 12756 del 14/05/2019 (Rv. 653861 - 01)].
Il provvedimento dirigenziale di nomina del responsabile del servizio è espressamente indicato nell'atto, che ne riporta gli estremi, e nessuna norma impone l'allegazione di tale provvedimento, peraltro facilmente conoscibile dal contribuente, trattandosi di un atto a connotazione pubblicistica dell'ente comunale, soggetto a forme di pubblicità legale, la cui esistenza non può essere contestata con una generica lagnanza labiale del contribuente.
La giurisprudenza della S.C. assolutamente prevalente (v., ex multis, Corte di
Cassazione ordinanza n. 16459 depositata il 20 maggio 2022; nonché ordinanza n. 6142 del
7.3.24) è del resto fermamente orientata nel ritenere che, in tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, senza affatto richiedere che il firmatario rivesta, a sua volta, qualifica dirigenziale.
Si impone, pertanto, il rigetto dell'appello.
Il regime delle spese si informa al principio della soccombenza, non emergendo ragioni per derogarvi. La relativa liquidazione, operata tenendo conto dei vigenti parametri tariffari, è rimessa al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il contribuente alla rifusione delle spese processuali sostenute in appello dal Comune di Patti, liquidate in € 500,00, per onorari, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Messina, il 12 gennaio 2026
Il giudice relatore Il Presidente
RE GA RI LA LL