CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 160/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3789/2023 depositato il 26/07/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1905/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 22/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2016/3T/01632/000/001/2021/008 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Associazione_1 Casto Nominativo_1 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa l'Avviso di liquidazione n. 2016/3T/001632/000/001/2021/008 contestando l'erronea determinazione dell'Imposta di registro (cfr. ricorso introduttivo in atti).
L' Agenzia delle entrate non si costituiva.
La Commissione tributaria provinciale adita, con sentenza n. 1905/01/23, ha accolto il ricorso ritenendo che non fosse stata “ … provata la notifica in data 5.5.2022 dell'Avviso, ma la lacuna – che comporterebbe l'inammissibilità della domanda per la sua incerta tempestività - è sopperibile coordinando la notifica 6.5.2022 del ricorso e la data 15.4.2022 di emissione dell'avviso. Nel merito, rileva la documentazione versata, e segnatamente la pronuncia 759/2019 relativa al ricorso di Nominativo_2 per la medesima imposta per l'anno 2020, della cui motivazione si trascrive l'incipit: L'Ufficio ha, indubbiamente, non preso atto che con contratto registrato nel 2017, le parti hanno pattuito un canone di locazione inferiore a quello concordato nell' anno
2016 …” (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati - la riforma (cfr. appello in atti)
La Contribuente si è costituita, ha contro dedotto, ha concluso per l'inammissibilità – rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
1.- Il primo Giudice – come sopra accennato - ha argomentato la propria decisione richiamando una sentenza riguardanti Parti diverse: la Giurisprudenza di legittimità (Ordinanza n. 26204 del 18.11.2020) ha chiarito che la motivazione deve ritenersi “apparente” – con conseguente nullità - quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito dì integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cassazione, Sez. Unite, 3 novembre 2016 n. 22232).
2.- Nella fattispecie, il primo Collegio ha richiamato (succintamente ed impropriamente: non esiste una
“ … pronuncia 759/2019 relativa al ricorso di Nominativo_2 per la medesima imposta per l'anno 2020 …” ma una sentenza 759/04/2023 – RGR 715/202) il testo di altra sentenza pronunciata da altra sezione in un procedimento simile ma relativo ad altra annualità, astenendosi dall'obbligo di motivare sulla la fondatezza dei motivi di impugnazione. 3.- L'Agenzia aveva preso atto che, con contratto registrato nel 2017, le parti avevano pattuito un canone di locazione inferiore a quello concordato nell' anno 2016 (cfr. riepilogo contabile in atti):
pertanto, la ricostruzione sulla quale il primo Giudice ha fondato la propria (“apparente”) decisione deve ritenersi erronea.
Agli atti del fascicolo - inoltre – non è stato versato alcun modello di pagamento F 24 riguardante “ …
l'avvenuto pagamento dell'Imposta di registro per il canone di locazione relativo all'anno 2021…”.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite del doppio grado deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2 c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono rinvenirsi nella molteplicità e complessità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese del doppio grado compensate.
Palermo, 18 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ NA
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3789/2023 depositato il 26/07/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1905/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 22/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2016/3T/01632/000/001/2021/008 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Associazione_1 Casto Nominativo_1 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa l'Avviso di liquidazione n. 2016/3T/001632/000/001/2021/008 contestando l'erronea determinazione dell'Imposta di registro (cfr. ricorso introduttivo in atti).
L' Agenzia delle entrate non si costituiva.
La Commissione tributaria provinciale adita, con sentenza n. 1905/01/23, ha accolto il ricorso ritenendo che non fosse stata “ … provata la notifica in data 5.5.2022 dell'Avviso, ma la lacuna – che comporterebbe l'inammissibilità della domanda per la sua incerta tempestività - è sopperibile coordinando la notifica 6.5.2022 del ricorso e la data 15.4.2022 di emissione dell'avviso. Nel merito, rileva la documentazione versata, e segnatamente la pronuncia 759/2019 relativa al ricorso di Nominativo_2 per la medesima imposta per l'anno 2020, della cui motivazione si trascrive l'incipit: L'Ufficio ha, indubbiamente, non preso atto che con contratto registrato nel 2017, le parti hanno pattuito un canone di locazione inferiore a quello concordato nell' anno
2016 …” (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati - la riforma (cfr. appello in atti)
La Contribuente si è costituita, ha contro dedotto, ha concluso per l'inammissibilità – rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
1.- Il primo Giudice – come sopra accennato - ha argomentato la propria decisione richiamando una sentenza riguardanti Parti diverse: la Giurisprudenza di legittimità (Ordinanza n. 26204 del 18.11.2020) ha chiarito che la motivazione deve ritenersi “apparente” – con conseguente nullità - quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito dì integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cassazione, Sez. Unite, 3 novembre 2016 n. 22232).
2.- Nella fattispecie, il primo Collegio ha richiamato (succintamente ed impropriamente: non esiste una
“ … pronuncia 759/2019 relativa al ricorso di Nominativo_2 per la medesima imposta per l'anno 2020 …” ma una sentenza 759/04/2023 – RGR 715/202) il testo di altra sentenza pronunciata da altra sezione in un procedimento simile ma relativo ad altra annualità, astenendosi dall'obbligo di motivare sulla la fondatezza dei motivi di impugnazione. 3.- L'Agenzia aveva preso atto che, con contratto registrato nel 2017, le parti avevano pattuito un canone di locazione inferiore a quello concordato nell' anno 2016 (cfr. riepilogo contabile in atti):
pertanto, la ricostruzione sulla quale il primo Giudice ha fondato la propria (“apparente”) decisione deve ritenersi erronea.
Agli atti del fascicolo - inoltre – non è stato versato alcun modello di pagamento F 24 riguardante “ …
l'avvenuto pagamento dell'Imposta di registro per il canone di locazione relativo all'anno 2021…”.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite del doppio grado deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2 c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono rinvenirsi nella molteplicità e complessità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese del doppio grado compensate.
Palermo, 18 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ NA