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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 25/02/2026, n. 2897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2897 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2897/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
NICOLETTI FRANCO ALFREDO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4826/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401546321 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1041/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la sig.ra Ricorrente_1 rappresentata e difesa in proprio, impugnava nei confronti di Roma Capitale, l' Avviso di accertamento per omessa dichiarazione della Tassa sui Rifiuti numero 112401546321 del 28/10/2024 notificato in data 19/11/2024, emesso da AMA S.p.A. per l' anno di imposta 2018 e al primo semestre dell'anno 2019, per untotale di € 579,00, comprensivo del tributo e degli interessi per € 280,70, della sanzione per €290,67 e delle spese di notifica per € 7,83.La ricorrente deduceva che i dati dell'avviso di accertamento derivavano dal contratto di locazione stipulato in data 20/05/2016 tra la ricorrente e il Sig. Nominativo_1 per l'immobile sito in Roma alla Indirizzo_1.
Precisava altresì che il pagamento della Tassa sui Rifiuti per le annualità 2018 e 2019 era stato regolarmente effettuato dal proprietario dell'immobile, Sig. Nominativo_1 , come dadocumenti ed estratto della situazione dei pagamenti prodotti in giudizio. La ricorrente richiamava, inoltre, che l'avviso di accertamento era stato emesso considerando nel calcolo della tariffa, tre occupanti dell'immobile, invece di uno come indicato da contratto di locazione.
Rappresentava altresì che avverso l'avviso di accertamento in data 19/12/2024 è stata presentata istanza di autotutela, senza alcun riscontro, e di aver proceduto alla richiesta di rateazione al fine di usufuire della riduzione delle sanzioni.
Roma Capitale non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La corte di giustizia tirbutaria in composizione monocratica prende atto dai documenti prodotti nel fascicolo di causa che il pagamento della Tassa sui Rifiuti per le annualità 2018 e 2019 era stato regolarmente effettuato dal proprietario dell'immobile Sig. Nominativo_1. Questa corte in composizione monocratica inoltre ravvisa che nel contratto di locazione dell' immobile e' indicato un solo occupante anziché tre come diversamente acclarato dall' ente impositore. La Corte accoglie il ricorso. Condanna parte resistente alle spese di lite come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica accoglie il ricorso. Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 300, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
NICOLETTI FRANCO ALFREDO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4826/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401546321 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1041/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la sig.ra Ricorrente_1 rappresentata e difesa in proprio, impugnava nei confronti di Roma Capitale, l' Avviso di accertamento per omessa dichiarazione della Tassa sui Rifiuti numero 112401546321 del 28/10/2024 notificato in data 19/11/2024, emesso da AMA S.p.A. per l' anno di imposta 2018 e al primo semestre dell'anno 2019, per untotale di € 579,00, comprensivo del tributo e degli interessi per € 280,70, della sanzione per €290,67 e delle spese di notifica per € 7,83.La ricorrente deduceva che i dati dell'avviso di accertamento derivavano dal contratto di locazione stipulato in data 20/05/2016 tra la ricorrente e il Sig. Nominativo_1 per l'immobile sito in Roma alla Indirizzo_1.
Precisava altresì che il pagamento della Tassa sui Rifiuti per le annualità 2018 e 2019 era stato regolarmente effettuato dal proprietario dell'immobile, Sig. Nominativo_1 , come dadocumenti ed estratto della situazione dei pagamenti prodotti in giudizio. La ricorrente richiamava, inoltre, che l'avviso di accertamento era stato emesso considerando nel calcolo della tariffa, tre occupanti dell'immobile, invece di uno come indicato da contratto di locazione.
Rappresentava altresì che avverso l'avviso di accertamento in data 19/12/2024 è stata presentata istanza di autotutela, senza alcun riscontro, e di aver proceduto alla richiesta di rateazione al fine di usufuire della riduzione delle sanzioni.
Roma Capitale non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La corte di giustizia tirbutaria in composizione monocratica prende atto dai documenti prodotti nel fascicolo di causa che il pagamento della Tassa sui Rifiuti per le annualità 2018 e 2019 era stato regolarmente effettuato dal proprietario dell'immobile Sig. Nominativo_1. Questa corte in composizione monocratica inoltre ravvisa che nel contratto di locazione dell' immobile e' indicato un solo occupante anziché tre come diversamente acclarato dall' ente impositore. La Corte accoglie il ricorso. Condanna parte resistente alle spese di lite come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica accoglie il ricorso. Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 300, oltre accessori di legge se dovuti.