Art. 8.
I lasciti o le donazioni che una Societa' avesse conseguito o conseguisse per un fine determinato, ed avente carattere di perpetuita', saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformita' della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.
Se la Societa' fosse liquidata, come pure se essa perdesse semplicemente la personalita' giuridica, si applicheranno, a questi lasciti e a queste donazioni le norme vigenti sulle Opere pie.
In caso di liquidazione o di perdita della natura di societa' di mutuo soccorso, il patrimonio e' devoluto ad altre societa' di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 . (2) ((3)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 , ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che "Le societa' di mutuo soccorso, gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che nei successivi tre anni da tale data si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all' articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818 , il proprio patrimonio". -------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 , come modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 , ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che "Le societa' di mutuo soccorso, gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che entro il 31 dicembre 2021 si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all' articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818 , il proprio patrimonio".
I lasciti o le donazioni che una Societa' avesse conseguito o conseguisse per un fine determinato, ed avente carattere di perpetuita', saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformita' della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.
Se la Societa' fosse liquidata, come pure se essa perdesse semplicemente la personalita' giuridica, si applicheranno, a questi lasciti e a queste donazioni le norme vigenti sulle Opere pie.
In caso di liquidazione o di perdita della natura di societa' di mutuo soccorso, il patrimonio e' devoluto ad altre societa' di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 . (2) ((3)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 , ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che "Le societa' di mutuo soccorso, gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che nei successivi tre anni da tale data si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all' articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818 , il proprio patrimonio". -------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 , come modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 , ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che "Le societa' di mutuo soccorso, gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che entro il 31 dicembre 2021 si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all' articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818 , il proprio patrimonio".