Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 17/02/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
composta dai magistrati:
dr. LT AM DE OS Presidente dr. Federico Lorenzini Consigliere dr. PE VE Primo Referendario (relatore)
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 23963 del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 49167, reso per l’esercizio finanziario 2017 da MA IO, in qualità di economo dell’Ente Parco Naturale del Monte San Bartolo;
visti gli atti e documenti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 21 gennaio 2026, con l’assistenza del segretario dott. Valerio Carletti, il relatore dott. PE VE, il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Mariaconcetta Pretara, e l’economo IO MA; assente l’Amministrazione.
FATTO
1. Il conto giudiziale in esame riguarda la gestione svolta nell’esercizio finanziario 2017 da MA IO, in qualità di economo dell’Ente Parco Naturale del Monte San Bartolo.
Sent. 15/2026 Nella relazione n. 437/2025 il magistrato istruttore ha riferito che l’economo ha trasmesso il conto all’Ente in data 12/4/2022 e, dunque, oltre i 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio, come previsto dall’art. 139 del D.lgs. n. 267/2000; quest’ultimo lo ha poi depositato presso questa Sezione Giurisdizionale il 17/5/2022, tramite il portale SIRECO.
Per quanto concerne le verifiche sul modello utilizzato, si rileva che il conto è stato redatto in conformità al modello 23, così come previsto dal D.P.R. n. 194/1996 e dall’art. 227, comma 6-ter, del D.lgs. n. 267/2000, ed è stato regolarmente firmato dall’economo.
Sul conto è apposta l’attestazione di regolarità contabile, a firma del dott. Marco Di Meo, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario.
Al conto è, inoltre, allegato l’atto di approvazione (determinazione n. 7 del 12 aprile 2022), a firma del dott. Marco Maria Scriboni, in qualità di Direttore Amministrativo dell’Ente.
2. Esaminando, nel merito, il conto, il magistrato istruttore ha segnalato le seguenti criticità.
2.1 Mancanza nell’anno 2017 del Regolamento di Contabilità e del Regolamento del Servizio Economato.
In proposito, il magistrato istruttore ha riferito che l’Ente ha dichiarato che “nell’annualità in oggetto non erano stati ancora adottati tali strumenti”.
Pertanto, la mancanza di una specifica regolamentazione riguardante la gestione del Fondo economale aveva comportato un notevole livello di discrezionalità, non compatibile con quanto sancito dalla giurisprudenza in materia.
2.2 Inosservanza del principio di rotazione nell’incarico di economo.
Il MA era stato formalmente nominato economo dell’Ente con decorrenza dal 1° gennaio 2008, venendo poi riconfermato nell’incarico anche per gli anni successivi.
Risulta, quindi, che dal 2008 in poi la gestione della cassa economale è rimasta affidata al medesimo soggetto, in contrasto con il principio di
“rotazione ordinaria del personale”, previsto dall’art. 1, comma 5, lett.
B, della L. n. 190/2012.
2.3 Raffronto delle risultanze del conto dell’economo con quelle del conto del Tesoriere.
Risulta che la somma di € 6.957,88, riportata nel conto giudiziale dell’economo alla colonna “Mandati di pagamento nn. – Importo”, non trova integrale riscontro tra i pagamenti, eseguiti dal Tesoriere all’economo, imputati alle c.d. partite di giro - voce “anticipazione a favore dell’economo” (come si desume dal portale SIOPE).
Infatti, dall’esame delle operazioni ivi registrate emerge soltanto un pagamento in favore dell’economo, a titolo di anticipazione, per complessivi € 2.500,00, corrispondente al fondo iniziale di cassa.
Risulta, tuttavia, che le spese periodicamente rendicontate dall’economo sono state approvate e poi rimborsate dal Responsabile del Servizio Finanziario per un importo di € 4.457,88.
Orbene, secondo quanto esposto nella relazione del magistrato istruttore, “Il responsabile del Servizio Finanziario ha approvato periodicamente i rendiconti delle spese presentati dall’economo, mediante apposite determinazioni, con le quali ha provveduto all’imputazione di ogni singola spesa al pertinente capitolo di bilancio, emettendo il correlativo mandato, che il tesoriere ha pagato all’economo.
Pertanto, l’economo, nell’incassare tali somme, ha praticamente attinto direttamente dai capitoli ordinari di spesa, anziché dai pertinenti capitoli delle partite di giro (voce “Anticipazione di fondi per il servizio economato”).
In tale contesto, il tesoriere ha, dunque, erogato a favore dell’economo somme che sono state prelevate da capitoli diversi da quelli previsti per legge (le partite di giro), così, peraltro, sforandosi il relativo stanziamento in bilancio di €
2.500,00.
In realtà, qualsiasi somma erogata all’economo a titolo di “reintegro” avrebbe dovuto essere contabilizzata nelle partite di giro sul capitolo “Anticipazioni fondi all’economo”.
Infatti, l’anticipazione effettuata all’inizio dell’anno e le eventuali ulteriori anticipazioni eseguite in corso d’anno avrebbero dovuto necessariamente trovare riscontro nel conto giudiziale del tesoriere.
Una volta esauritosi lo stanziamento di € 2.500,00 (valore del fondo iniziale di cassa), si sarebbe dovuto procedere a variazioni di bilancio”.
Secondo il magistrato istruttore, è venuta, dunque, a configurarsi un’anomalia contabile, da cui è derivata una lievitazione del budget a disposizione dell’economo, in assenza, peraltro, di uno specifico indirizzo politico dell’Ente, che, con l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, aveva previsto uno stanziamento massimo di € 2.500,00.
2.4 Analisi di talune spese economali.
- Dalla disamina del registro di cassa sono stati rilevati n. 11 buoni di pagamento relativi all’acquisto di giornali locali, nel periodo da gennaio 2017 a novembre 2017, per un importo complessivo di € 891,00.
In risposta ad apposita richiesta istruttoria, con nota del 29 aprile 2025 l’Ente ha comunicato che, relativamente a tali spese, “a seguito di verifiche documentali compiute dagli uffici, non è stata rinvenuta pertinente documentazione”.
Pertanto, secondo il magistrato istruttore, l'assenza di documentazione di supporto (scontrini, ricevute fiscali, fatture ecc.) costituisce un impedimento alla verifica dell’ammissibilità e della discaricabilità delle spese in questione.
- Dall’analisi del registro di cassa sono stati rilevati n. 5 buoni di pagamento relativi all’acquisto di carburante per l’automezzo di servizio, per un importo complessivo di € 220,00.
Considerato che tali buoni (ad eccezione del n. 20/2017, al quale era stato allegato uno scontrino scolorito) non risultavano corredati da pertinente documentazione giustificativa, con apposita nota istruttoria ne veniva richiesta all’Ente la trasmissione.
Con comunicazione del 29 aprile 2025 l’Ente:
relativamente al buono n. 20/2017, ha fatto presente che, “non essendo stata effettuata copia fotostatica dello scontrino, negli anni l’inchiostro risulta essersi completamente scolorito e non vi sono altre possibilità di reperimento dei dati fiscali riferiti a tale spesa”;
relativamente agli altri buoni (41, 56, 73 e 79), ha dichiarato che, “a seguito di verifiche documentali compiute dagli uffici, le ricevute fiscali giustificative delle spese sono andate smarrite, sebbene lo stato delle note contabili suggerisca che esse fossero correttamente corredate dagli scontrini
(buchi da cucitrice sugli originali delle note)”.
Anche in questo caso, secondo il magistrato istruttore, l'assenza di documentazione di supporto (scontrini, ricevute fiscali, fatture ecc.)
costituisce un impedimento alla verifica dell’ammissibilità e della discaricabilità delle spese in questione.
- Dall’analisi del registro di cassa sono stati rilevati n. 3 buoni di pagamento relativi a spese di ristorazione per ragioni di ospitalità, per un importo complessivo di € 252,52.
In risposta ad apposita richiesta istruttoria, con nota del 29 aprile 2025:
relativamente al buono n. 54/2017 del 28/6/2017 per € 49,00, concernente “spesa per pausa pranzo- troupe di RAI 1- programma Uno Mattina- documentario sui borghi del parco”, l’Ente ha dichiarato che “a seguito di ricerca documentale compiuta dagli uffici non è stato possibile risalire ai dati anagrafici dei fruitori dei pasti”;
relativamente ai buoni n. 76/2017, per € 77,05, e n. 81/2017, per €
126,47, concernenti, rispettivamente, “spesa per ospitalità in favore dei partecipanti alla festa dell’accessibilità e dell’inclusione nell’area attrezzata Santa Marina” e “spese per ospitalità nell’ambito dell’evento Settimana del Pianeta Terra-Convegno su falesia, con presentazione del video Atomi di Polvere”, l’Ente ha evidenziato che, “trattandosi dell’organizzazione di eventi di promozione delle valenze ambientali del Parco, tale attività rientra in quelle previste dalla L.R. Marche n. 394/1991, che all’art. 1 individua, tra le finalità istitutive delle aree protette, la valorizzazione dei beni paesaggistici, storico-culturali e naturalistici, anche attraverso attività di studio, di ricerca e di promozione socio-economica dell’area. Trattandosi di spese per la realizzazione di buffet, non è stata tenuta traccia dei dati anagrafici dei partecipanti”.
Nonostante le giustificazioni addotte dall’Ente, secondo il magistrato istruttore, tali spese destano perplessità, trattandosi di acquisti di generi alimentari (documentati con scontrini fiscali emessi da un bar/ristorante, da due supermercati e da una salumeria), che non avrebbero potuto essere pagati utilizzando la cassa economale.
Peraltro, tali spese esulerebbero anche da quelle di rappresentanza, in quanto non strettamente finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio dell’Ente verso l’esterno, così come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza.
2.5 Conclusivamente, il magistrato istruttore ha rimesso al Collegio la valutazione dei suddetti profili d’irregolarità del conto reso dall’economo MA IO.
3. In data 31/12/2025 il MA ha depositato una memoria, finalizzata a fornire giustificazioni in merito alle irregolarità segnalate.
3.1 In ordine alla tardiva presentazione del conto da parte dell’agente contabile, si prende atto di quanto rilevato.
3.2 In merito alla mancata adozione dei Regolamenti di Economato e di Contabilità, si precisa che, essendo il Parco un ente strumentale della regione Marche, veniva fatto riferimento alla regolamentazione regionale vigente nel tempo.
Si segnala, inoltre, che nell’anno 2025 il Consiglio Direttivo dell’Ente ha approvato i nuovi Regolamenti di Economato e di Contabilità.
3.3 Per quanto concerne la mancata osservanza del principio di rotazione nell’incarico di economo, in violazione della L. n. 190/2012, si sottolinea che la scarsità di personale in servizio nell’Ente non aveva consentito l’affidamento dell’incarico ad altri funzionari idonei; la gestione economale era stata, comunque, monitorata dall’Organo di revisione.
3.4 In riferimento all’errata contabilizzazione dei reintegri del fondo economale, si ammette che: “L’Ente aveva adottato una modalità operativa frutto di una non corretta interpretazione della normativa”.
Si dichiara, comunque, che sarà cura dell’Ente, al fine di evitare il ripetersi di quanto rilevato, provvedere alle autorizzazioni di ulteriori anticipazioni in maniera giuridicamente corretta e in corrispondenza delle effettive necessità.
3.5 Per quanto concerne la mancata allegazione di scontrini, fatture ecc.,
relativi alle spese per acquisti di giornali locali e di carburante per l’automezzo di servizio, l’economo MA ha riferito che:
“Il sottoscritto, su disposizioni del Presidente dell'Ente, provvedeva giornalmente all'acquisto di n. 3 quotidiani locali per la redazione della rassegna stampa istituzionale. L'acquisto avveniva con pagamento diretto all'edicola, senza rilascio di scontrino, sull’errato presupposto che lo stesso non potesse essere rilasciato; a giustificazione della spesa, egli provvedeva mensilmente alla redazione di una nota riepilogativa. Al riguardo, si conferma che la spesa sostenuta si riferiva all'acquisto di quotidiani, a servizio esclusivo dell'Ente.
In ordine alla spesa per carburanti, i relativi scontrini, regolarmente acquisiti al momento del rifornimento, sono andati smarriti. Si conferma che la spesa sostenuta si riferiva all'acquisto di carburanti, ad uso esclusivo dell'automezzo in dotazione all'Ente.
Si segnala che nell'anno 2025 si è provveduto a stipulare apposito contratto di affidamento della fornitura annuale di carburante, in modo da evitare l'utilizzo della cassa economale per tale tipologia di spesa”.
3.6 In ordine alle spese di ristorazione per ragioni di ospitalità (buoni nn. 54, 76 e 81), per complessivi € 252,52, l’economo ha confermato quanto già precisato nella nota del 29 aprile 2025, ossia che s’era trattato di acquisti di beni per esclusive finalità promozionali nell’ambito delle pubbliche relazioni dell'Ente.
3.7 Conclusivamente, il MA ha fatto presente di aver sempre operato in buona fede e che tutte le spese rientravano, comunque, sostanzialmente nelle finalità istituzionali dell'Ente.
4. All’odierna udienza, il P.M. ha chiesto che il conto venga dichiarato irregolare, senza addebiti a carico dell’agente contabile, precisando, altresì, come le spese per ragioni di ospitalità possano, in effetti, considerarsi ammissibili, in quanto sostenute nell’ambito di eventi promozionali riguardanti l’Ente.
Il MA, nel rinviare alla propria memoria difensiva, ha evidenziato che il principio di rotazione nell’incarico di economo non poteva essere concretamente rispettato, stante l’assenza, all’epoca, di altro personale idoneo.
DIRITTO
I. Oggetto del presente giudizio è il conto reso per l’esercizio finanziario 2017 da MA IO, in qualità di Economo del Parco Naturale del Monte San Bartolo.
II. Preliminarmente, il magistrato istruttore ha evidenziato la mancata osservanza del “principio di rotazione” nell’affidamento dell’incarico di economo.
In proposito, il Collegio, preso atto di quanto riferito dal MA in ordine alla mancanza, all’epoca, di altri funzionari idonei, rileva che, fermo restando, in linea generale, l’obbligo di cui alla L. n. 190/2012, tale questione esula dal sindacato di questa Corte, che è chiamata a valutare l’intrinseca regolarità del conto giudiziale.
III. In riferimento alla mancanza, all’epoca (2017), dei Regolamenti di contabilità e di economato, il Collegio prende atto di quanto fatto presente dall’agente contabile, secondo cui, trattandosi di un Ente strumentale della Regione Marche, venivano, comunque, rispettati i principi desumibili dai Regolamenti regionali in vigore.
Il Collegio prende, altresì, positivamente atto che nell’anno 2025 il Consiglio direttivo dell’Ente ha provveduto ad adottare entrambe le tipologie di Regolamento.
IV. In riferimento all’errata contabilizzazione dei reintegri del Fondo economale, il Collegio ritiene fondati i rilievi del magistrato istruttore e prende atto delle misure correttive che l’Ente ha, nel frattempo, deliberato per adeguarsi ai principi contabili in vigore.
V. Ai fini della valutazione dell’ammissibilità delle spese per l’acquisto di giornali locali (€ 891,00) e di carburanti per automezzi (€ 220,00),
senza allegazione d’idonea documentazione di supporto (scontrini, fatture ecc.), e delle spese di ristorazione per ragioni di ospitalità (buoni nn. 54, 76 e 81), per complessivi € 252,52, il Collegio ritiene opportuno rammentare i consolidati orientamenti della giurisprudenza della Corte dei conti.
In particolare, è stato evidenziato che le spese economali costituiscono
“una deroga o un’eccezione rispetto all’ordinaria programmazione degli acquisti e sono intese, in linea generale, a far fronte ad esigenze impreviste ed indifferibili, riguardanti le attrezzature ed i materiali di consumo.
In pratica, il ricorso alle spese economali trova giustificazione nei principi generali in materia di contabilità pubblica, la cui ratio si sostanzia nella necessità di consentire alle Amministrazioni pubbliche di effettuare, con immediatezza, gli acquisti indispensabili ed indifferibili per il normale funzionamento degli uffici, considerato che un’ordinaria e diversa gestione di tali acquisti verrebbe a determinare ostacoli al buon andamento, in termini di efficienza, efficacia e speditezza, dell’azione amministrativa; pertanto, le spese economali debbono occupare uno spazio residuale e minimale (v. Corte dei Conti, Sezione Liguria, sentenza n. 71/2022).
Orbene, se, da un lato, tali tipologie di spese non possono sostituirsi alle ordinarie modalità di acquisizione di beni e servizi, di converso, esse possono eccezionalmente ritenersi ammissibili, ove siano caratterizzate da modico valore, da urgenza e quando, in tale contesto, il ricorso ad una diversa modalità di acquisizione di beni o servizi verrebbe a determinare un aggravamento del relativo procedimento, con riflessi negativi sull’efficienza, efficacia e speditezza dell’azione amministrativa.
Deve sottolinearsi, altresì, che, ai fini della loro ammissibilità, tali spese, oltre ad essere congrue rispetto alle finalità istituzionali dell’Ente di riferimento, debbono anche essere previste nel relativo Regolamento di Contabilità e/o nel Regolamento di Economato.
Peraltro, laddove tali Regolamenti si discostino dai suddetti fondamentali principi normativi e giurisprudenziali in materia di gestione economale, essi sono suscettibili di disapplicazione da parte del Giudice contabile, ai fini della decisione sulla fattispecie concreta sottoposta alla sua cognizione” (v.
sentenze di questa Sezione n. 89/2023 e n. 238/2025).
V.1 Ciò premesso, il Collegio osserva che le spese segnalate come irregolari dal magistrato istruttore non possono essere ricondotte “tout court” a quelle economali, considerato che non si tratta di acquisti imprevedibili ed indifferibili di beni occorrenti per garantire il normale funzionamento dell’Ente, essendo, invece, essi programmabili mediante le ordinarie procedure.
Da ciò deriverebbe l’irregolarità delle spese così sostenute e il mancato discarico in favore dell’economo.
Il Collegio ritiene, tuttavia, che le spese relative all’acquisto di giornali locali e di carburanti possano considerarsi ammissibili, in quanto: sono state effettuate dall’economo su disposizione degli Organi sovraordinati; sono di modico ammontare; sono state indubbiamente rivolte ad esclusivo vantaggio dell’Ente.
Per quanto riguarda le spese di ristorazione per ragioni di ospitalità, il Collegio osserva che esse, sebbene non riconducibili a quelle strettamente economali, possano ritenersi ammissibili, in quanto sostenute nell’esclusivo interesse dell’Ente e per finalità promozionali della sua immagine all’esterno.
Infatti, come si evince dalla nota dell’Ente del 29 aprile 2025, “trattandosi di eventi promozionali delle valenze ambientali del Parco, tale attività rientra in quelle previste dalla L.R. Marche n. 394/1991, che all’art. 1 individua tra le finalità istitutive delle aree protette la valorizzazione dei beni paesaggistici, storico- culturali e naturalistici, anche attraverso iniziative di studio, di ricerca e di promozione socio-economica dell’area”.
VI. Alla luce di quanto sin qui argomentato, il Collegio, nel richiamare l’agente contabile alla massima diligenza nella conservazione dei documenti giustificativi delle spese sostenute, ritiene che le irregolarità segnalate dal magistrato istruttore rimangano circoscritte in un ambito essenzialmente formale e che da esse non siano derivati concreti ammanchi a danno dell’Ente, con la conseguenza che non v’è luogo alla formulazione di addebiti a carico di MA IO, in qualità di Economo del Parco Naturale del Monte San Bartolo per l’anno 2017.
VII. In ordine alle spese processuali, l’accertata irregolarità soltanto formale del conto induce alla loro compensazione.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunziando:
- dichiara parzialmente irregolare, sotto il profilo formale, il conto giudiziale in epigrafe indicato, senza, tuttavia, alcun addebito a carico dell’agente contabile MA IO, in qualità di economo dell’Ente Parco Naturale del Monte San Bartolo per l’anno 2017.
Spese compensate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
PE VE LT AM DE OS
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositato in Segreteria il 17/02/2026.
Il Funzionario amministrativo Dott. Valerio Carletti F.to digitalmente