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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/01/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 424/23 R.G. contenzioso, vertente
TRA
, rappresentati e Parte_1
difesi dall' avv. Alessandro Greco, come da mandato in atti
APPELLANTI
Avv. Marsano Giuseppe Giorgio, in proprio
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 10.1.23 la ed il Parte_1 Pt_1
proponevano appello avverso alla sentenza n. 1097/2022, depositata dal Giudice di
Pace di Gallipoli in data 26.7.22, con la quale era stata parzialmente accolta la domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale formulata dall'avv. Marsano, in ragione dell'inesatto adempimento dell'obbligo di riparazione dell'autovettura di proprietà del medesimo;
deducevano, a sostegno dell'illegittimità della prefata statuizione, che, in primo luogo, la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra l'attore ed il non fosse coerente né con il quadro fattuale delineato nell'atto Pt_1 introduttivo del giudizio di primo grado, né con la statuita estraneità del medesimo alla vicenda contrattuale sub iudice; assumevano, ancora che l'ufficio nodi prime cure non avesse tenuto in considerazione l'intervenuta decadenza dalla garanzia per i vizi e, comunque, l'incidenza dell'accettazione dell'opera; ponevano l'accento sulla circostanza che lo stesso avv. Marsano avesse richiesto l'esecuzione delle riparazioni mediante utilizzo di ricambi usati, nonostante il discorde parere prospettatogli;
inferivano che la statuizione gravata collidesse con gli elementi istruttori acquisiti nel corso del giudizio e che l'importo per la riparazione del difetto estetico fosse stato determinato in misura difforme nelle diverse parti della pronuncia in contestazione;
instavano, preliminarmente, per la sospensione dell'efficacia esecutiva e, comunque, per la riforma della medesima.
L'appellante, costituendosi, in primo luogo eccepiva l'inammissibilità dell'appello riferito ad una statuizione adottata secondo equità, peraltro proposto senza articolazione delle censure relative alle valutazioni nel merito e delle norme ritenute applicabili;
indicava che il giudice di pace avesse provveduto ad una minuziosa ricostruzione dell'iter processuale, traendo condivisibili conclusioni dalle risultanze istruttorie;
spiegava appello incidentale con riferimento alla posizione del che Pt_1
qualificava socio di fatto, nonché con riferimento alla compensazione, pro quota, delle spese di lite;
instava per la declaratoria di inammissibilità dell'appello e, gradatamente, per il rigetto;
in via estremamente subordinata, chiedeva disporsi il rinnovo della ctu, sul presupposto che la valutazione del tecnico d'ufficio fosse incompleta, con riferimento agli effettivi esiti del maldestro intervento di riparazione.
La richiesta ex art. 283 c.p.c. veniva rigettata con provvedimento emesso in data 3.5.23, quindi, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 24.4.24 i procuratori delle parti curavano tale incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, in ordine all'inammissibilità dell'appello, giovi osservare come, a norma dell'art. 339 c.p.c. comma 3, le sentenze pronunciate secondo equità possano essere appellate per violazione di norme sul procedimento, nonchè per violazione di norme costituzionali o comunitarie e dei principi regolatori della materia.
Ai sensi del disposto di cui all'art. 113 comma 2 c.p.c., il Giudice di Pace pronuncia sempre secondo equità nei giudizi di valore inferiore ad € 1.100,00, salva la deroga per i rapporti negoziali conclusi mediante formulari;
tale norma prevede un' ipotesi di cd. equità necessaria ( cfr. Cass. civ. sent. n. 769/21) in virtù della quale risulta irrilevante l'adozione di riferimenti giuridici nell'articolazione dell'iter motivazionale, dovendosi in tal caso presumersi la corrispondenza della norma giuridica applicata alla sottesa regola di equità ( cfr. Cass. civ. sent. n. 4890/07, 26528/06 e 4079/05); la circostanza che la vicenda in contestazione rientri nel novero suddetto emerge, oltre che dall'espressa limitazione contenuta nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche dalla dichiarazione resa dall' avv. Marsano ai fini del versamento del CU, costituente il parametro per l'individuazione del valore univocamente delineato dall'art. 10 c.p.c.
Con riferimento al disposto dell'art. 339 comma 3 c.p.c., non può tacersi come gli appellanti, limitatisi a censurare il percorso logico delineato nella pronuncia in contestazione, abbiano unicamente sollecitato il Tribunale ad una nuova valutazione del materiale istruttorio acquisito nel corso del procedimento – in particolare, rispetto all'applicabilità del 2226 c.c. e dell'esistenza e consistenza dei vizi;
il riferimento alle norme processuali contenuto nella norma limitativa dell'appello deve, tuttavia, ritenersi inteso ad indicare “ le previsioni che disciplinano il giudizio di cognizione dinanzi al giudice di pace, regolando l'attività processuale delle parti e del giudice nell'ambito di quel giudizio, e non anche quelle relative ad altri procedimenti, utilizzate dal giudice di pace per la formulazione del proprio giudizio sulla fondatezza della domanda" (cfr. Cass. Civ. 27384/2022); tale riferimento ricomprende i motivi attinenti alla giurisdizione, la nullità della sentenza o del procedimento e la violazione delle norme sulla competenza (in tal senso, ex plurimis,
Cass. civ. sent. n. 6410/13).
Ancora, i principi regolatori della materia, come puntualizzato dalla Corte nomofilattica, "non corrispondono a singole norme regolatrici della specifica materia in questione, né alle regole accessorie e contingenti che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva complessiva della materia stessa” ( così ord. n. 34432/22); l'appello per violazione dei medesimi risulta inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., qualora non indichi il principio violato e la modalità con cui la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto (Cass. civ.
18064/2022); analoga ratio rende tale necessità di esplicitazione imprescindibile anche rispetto alle cesure inerenti a norme costituzionali e comunitarie.
In considerazione del prefato quadro normativo ed ermeneutico, nessuna rilevanza può assumere la menzione generica di “ violazioni di legge” indirizzata dagli appellanti a profili delineati nell'atto introduttivo del presente giudizio, involgenti, di fatto, esclusivamente valutazioni di merito.
L'appello principale, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;
risulta, pertanto, assorbito il vaglio del gravame incidentale condizionato.
Le spese di lite, liquidate in ossequio ai parametri medi ancorati al valore della lite ed alla consistenza dell'attività processuale svolta in relazione alla fase di gravame, seguono la soccombenza degli appellanti.
P.T.M.
il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) visto l'art. 339 comma 3 c.p.c., dichiara l'appello principale inammissibile, rilevando che risulti assorbito il vaglio del gravame incidentale condizionato;
2) condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellato, che liquida in € 470,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf al
15%, iva e cpa;
3) Ai sensi dell' art. 13 comma 1 quater dpr 115/02, come modificato dalla l.
228/12, dà atto della sussistenza a carico degli appellanti dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto allorchè il presente giudizio è stato incardinato.
Lecce, 27.1.25
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caputo