TRIB
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/02/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5154 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2020, promossa da:
, nata il [...] in [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. ANNA MARIA GIANNOLA, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ricorrente contro
, nato il [...] in [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in VILLACIDRO presso lo studio dell'Avv. CONCAS STEFANIA, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Intervenuto per legge La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1) la casa coniugale, sita a Gonnosfanadiga, in via Adua n.10, resta assegnata alla Parte_1
che vi abiterà unitamente ai figli, , nato il [...], e , nata il Persona_1 Persona_2
12.12.2012, i quali ivi avranno il domicilio prevalente ed ivi manterranno la residenza anagrafica.
2) I minori saranno affidati ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per i minori e,
tenendo sempre in considerazione e rispettando le attitudini e i desideri degli stessi, concorderanno le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta d'attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali. I minori conserveranno con entrambi i genitori e con i rispettivi nuclei parentali rapporti equilibrati, continui e significativi.
3) Quanto ai tempi di permanenza, i coniugi richiamano gli accordi raggiunti in corso di causa e dunque i minori staranno, salvo diversi accordi, con la madre nei giorni del lunedì e mercoledì,
dall'uscita di scuola fino all'indomani mattina quando verranno accompagnati a scuola, e con il padre nei giorni di martedì e giovedì sempre dall'uscita di scuola fino al mattino successivo quando egli li accompagnerà a scuola. La giornata del venerdì sarà alternata in base ai fine settimana di permanenza presso l'uno o l'altro, vale a dire quando nel fine settimana, dal sabato al lunedì mattina i minori staranno con la madre o col padre, il venerdì staranno con l'altro genitore pernottamento incluso, e viceversa. Nel periodo in cui i minori non saranno impegnati nelle attività scolastiche, il padre li riporterà presso la madre entro le ore 13.30 del giorno successivo al pernottamento presso di lui;
inoltre, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per 15 giorni anche non consecutivi, da concordare preventivamente. Quanto, invece, al periodo di festività natalizie e di fine anno, i genitori concordano sul principio dell'alternanza in base all'anno precedente.
4) In considerazione della attuale condizione lavorativa e reddituale dei genitori, il padre verserà
mensilmente alla madre la somma di Euro 200,00, quale contributo al mantenimento dei figli minori, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c già noto allo stesso padre.
5) L'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla , con rinuncia da Parte_1
parte del ad avanzare domanda all'ente erogatore. CP_1
6) Le spese straordinarie dovute per la salute, l'istruzione e quelle ricreative dei minori saranno previamente concordate e documentate dai genitori e ripartite in ragione del 50% ciascuno, nel rispetto delle previsioni di cui alle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità dei figli nelle cause di diritto familiare (delibera del Consiglio Nazionale Forense del 14/11/2017). Per quanto concerne, in particolare, le spese di trasporto dei figli per recarsi presso gli Istituti scolastici, i coniugi stabiliscono che le stesse spese verranno sostenute a mesi alterni dall'uno e dall'altro genitore.
7) Le detrazioni fiscali per i due figli resteranno integralmente a favore della madre, Parte_1
8) A tacitazione di ogni rapporto economico intercorso tra i coniugi, ed in considerazione della circostanza che la GN ha provveduto ad estinguere integralmente debiti comuni anche al T_
, quest'ultimo si impegna a trasferire alla medesima la sua quota di proprietà, pari al CP_1 T_
50% della casa familiare, sita in Gonnosfanadiga, in via Adua n.10, distinta in Catasto al Foglio 2,
particella 1914, subalterno 2, categoria A/2, classe 4, consistenza 6,0 vani, con oneri notarili a carico della stessa entro 30 giorni della emanazione della sentenza nel presente giudizio. In relazione T_
al suddetto trasferimento immobiliare le parti si danno reciprocamente atto che lo stesso trova causa nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali dei coniugi all'atto della separazione con conseguente applicazione dello speciale regime fiscale di cui all'articolo 19 della legge 74/1987 e s.m.
9) I coniugi rinunciano reciprocamente al contributo di mantenimento essendo economicamente indipendenti.
10) Spese di lite interamente compensate fra le parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 con ricorso depositato dalla in data 31/08/2020, e costituzione del SIBIRIU
[...] T_
in data 18/03/2021, assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti e mutato il rito, pronunciata sentenza parziale di separazione in data 23/11/2021, espletata l'istruttoria testimoniale, a seguito di alcuni differimenti per trattative, all'udienza del 11/10/2024, le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al
Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
Le condizioni concordate fra le parti devono essere, in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto che in data con sentenza parziale n. 3423/2021 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, definitivamente decidendo:
Sull'accordo delle parti:
1. Affida i minori (nato il [...]) e (nata il [...]), ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale adottando concordemente le decisioni di maggiore interesse per i figli tenendo in considerazione e rispettando le attitudini e i desideri degli stessi, concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta d'attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali. I minori dovranno conservare con entrambi i genitori e con i rispettivi nuclei parentali rapporti equilibrati, continui e significativi.
2. Dispone che, salvo diversi accordi, i minori stiano con la madre il lunedì e il mercoledì dall'uscita di scuola fino all'indomani mattina quando verranno accompagnati a scuola, e con il padre il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola fino al mattino successivo quando li accompagnerà a scuola. La giornata del venerdì sarà alternata in base ai fine settimana di permanenza presso l'uno o l'altro, vale a dire quando nel fine settimana, dal sabato al lunedì mattina i minori staranno con la madre o col padre, il venerdì staranno con l'altro genitore pernottamento incluso, e viceversa.
Nel periodo in cui i minori non saranno impegnati nelle attività scolastiche, il padre li riporterà
presso la madre entro le ore 13.30 del giorno successivo al pernottamento presso di lui;
inoltre,
ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per 15 giorni anche non consecutivi, da concordare preventivamente. Quanto, invece, al periodo di festività natalizie e di fine anno, i genitori concordano sul principio dell'alternanza in base all'anno precedente.
3. Assegna a la casa coniugale, sita in Gonnosfanadiga via Adua n.10, per Parte_1
continuare ad abitarvi con i figli, i quali vi manterranno la residenza anagrafica.
4. Dispone che versi in favore di la somma di euro Controparte_1 Parte_1
200,00, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c già noto, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, con rivalutazione annuale secondo l'indice Istat.
5. Dà atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico universale sia percepito interamente dalla con rinuncia da parte del ad avanzare domanda all'ente Parte_1 CP_1
erogatore.
6. Dispone che le spese straordinarie dovute per la salute, l'istruzione e quelle ricreative dei minori,
previamente concordate e documentate dai genitori, siano ripartite in ragione del 50% per ciascuno, secondo le previsioni di cui alle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del
14/11/2017. Per quanto concerne, in particolare, le spese di trasporto dei figli per recarsi presso gli Istituti scolastici, i coniugi stabiliscono che le stesse spese siano sostenute a mesi alterni dall'uno e dall'altro genitore.
7. Dà atto che le parti hanno stabilito che le detrazioni fiscali per i due figli restino integralmente a favore di Parte_1
8. Dà atto che , a tacitazione di ogni rapporto economico intercorso tra i Controparte_1
coniugi, ed in considerazione della circostanza che ha provveduto ad Parte_1
estinguere integralmente debiti comuni a entrambi, si è obbligato a trasferire alla medesima la sua quota di proprietà, pari al 50% della casa familiare, sita in Gonnosfanadiga, in via T_
Adua n.10, distinta in Catasto al Foglio 2, particella 1914, subalterno 2, categoria A/2, classe 4,
consistenza 6,0 vani, con oneri notarili a carico della stessa entro 30 giorni della T_
emanazione della sentenza nel presente giudizio. In relazione al suddetto trasferimento immobiliare le parti si danno reciprocamente atto che lo stesso trova causa nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali dei coniugi all'atto della separazione con conseguente applicazione dello speciale regime fiscale di cui all'articolo 19 della legge 74/1987 e s.m.
9. Dà atto che i coniugi hanno rinunciato reciprocamente al contributo di mantenimento essendo economicamente indipendenti.
10. Dichiara le spese del giudizio compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
12/02/2025.
Il Giudice estensore
Dott. Francesca Lucchesi
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5154 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2020, promossa da:
, nata il [...] in [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. ANNA MARIA GIANNOLA, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ricorrente contro
, nato il [...] in [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in VILLACIDRO presso lo studio dell'Avv. CONCAS STEFANIA, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Intervenuto per legge La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1) la casa coniugale, sita a Gonnosfanadiga, in via Adua n.10, resta assegnata alla Parte_1
che vi abiterà unitamente ai figli, , nato il [...], e , nata il Persona_1 Persona_2
12.12.2012, i quali ivi avranno il domicilio prevalente ed ivi manterranno la residenza anagrafica.
2) I minori saranno affidati ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per i minori e,
tenendo sempre in considerazione e rispettando le attitudini e i desideri degli stessi, concorderanno le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta d'attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali. I minori conserveranno con entrambi i genitori e con i rispettivi nuclei parentali rapporti equilibrati, continui e significativi.
3) Quanto ai tempi di permanenza, i coniugi richiamano gli accordi raggiunti in corso di causa e dunque i minori staranno, salvo diversi accordi, con la madre nei giorni del lunedì e mercoledì,
dall'uscita di scuola fino all'indomani mattina quando verranno accompagnati a scuola, e con il padre nei giorni di martedì e giovedì sempre dall'uscita di scuola fino al mattino successivo quando egli li accompagnerà a scuola. La giornata del venerdì sarà alternata in base ai fine settimana di permanenza presso l'uno o l'altro, vale a dire quando nel fine settimana, dal sabato al lunedì mattina i minori staranno con la madre o col padre, il venerdì staranno con l'altro genitore pernottamento incluso, e viceversa. Nel periodo in cui i minori non saranno impegnati nelle attività scolastiche, il padre li riporterà presso la madre entro le ore 13.30 del giorno successivo al pernottamento presso di lui;
inoltre, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per 15 giorni anche non consecutivi, da concordare preventivamente. Quanto, invece, al periodo di festività natalizie e di fine anno, i genitori concordano sul principio dell'alternanza in base all'anno precedente.
4) In considerazione della attuale condizione lavorativa e reddituale dei genitori, il padre verserà
mensilmente alla madre la somma di Euro 200,00, quale contributo al mantenimento dei figli minori, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c già noto allo stesso padre.
5) L'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla , con rinuncia da Parte_1
parte del ad avanzare domanda all'ente erogatore. CP_1
6) Le spese straordinarie dovute per la salute, l'istruzione e quelle ricreative dei minori saranno previamente concordate e documentate dai genitori e ripartite in ragione del 50% ciascuno, nel rispetto delle previsioni di cui alle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità dei figli nelle cause di diritto familiare (delibera del Consiglio Nazionale Forense del 14/11/2017). Per quanto concerne, in particolare, le spese di trasporto dei figli per recarsi presso gli Istituti scolastici, i coniugi stabiliscono che le stesse spese verranno sostenute a mesi alterni dall'uno e dall'altro genitore.
7) Le detrazioni fiscali per i due figli resteranno integralmente a favore della madre, Parte_1
8) A tacitazione di ogni rapporto economico intercorso tra i coniugi, ed in considerazione della circostanza che la GN ha provveduto ad estinguere integralmente debiti comuni anche al T_
, quest'ultimo si impegna a trasferire alla medesima la sua quota di proprietà, pari al CP_1 T_
50% della casa familiare, sita in Gonnosfanadiga, in via Adua n.10, distinta in Catasto al Foglio 2,
particella 1914, subalterno 2, categoria A/2, classe 4, consistenza 6,0 vani, con oneri notarili a carico della stessa entro 30 giorni della emanazione della sentenza nel presente giudizio. In relazione T_
al suddetto trasferimento immobiliare le parti si danno reciprocamente atto che lo stesso trova causa nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali dei coniugi all'atto della separazione con conseguente applicazione dello speciale regime fiscale di cui all'articolo 19 della legge 74/1987 e s.m.
9) I coniugi rinunciano reciprocamente al contributo di mantenimento essendo economicamente indipendenti.
10) Spese di lite interamente compensate fra le parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 con ricorso depositato dalla in data 31/08/2020, e costituzione del SIBIRIU
[...] T_
in data 18/03/2021, assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti e mutato il rito, pronunciata sentenza parziale di separazione in data 23/11/2021, espletata l'istruttoria testimoniale, a seguito di alcuni differimenti per trattative, all'udienza del 11/10/2024, le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al
Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
Le condizioni concordate fra le parti devono essere, in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto che in data con sentenza parziale n. 3423/2021 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, definitivamente decidendo:
Sull'accordo delle parti:
1. Affida i minori (nato il [...]) e (nata il [...]), ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale adottando concordemente le decisioni di maggiore interesse per i figli tenendo in considerazione e rispettando le attitudini e i desideri degli stessi, concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta d'attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali. I minori dovranno conservare con entrambi i genitori e con i rispettivi nuclei parentali rapporti equilibrati, continui e significativi.
2. Dispone che, salvo diversi accordi, i minori stiano con la madre il lunedì e il mercoledì dall'uscita di scuola fino all'indomani mattina quando verranno accompagnati a scuola, e con il padre il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola fino al mattino successivo quando li accompagnerà a scuola. La giornata del venerdì sarà alternata in base ai fine settimana di permanenza presso l'uno o l'altro, vale a dire quando nel fine settimana, dal sabato al lunedì mattina i minori staranno con la madre o col padre, il venerdì staranno con l'altro genitore pernottamento incluso, e viceversa.
Nel periodo in cui i minori non saranno impegnati nelle attività scolastiche, il padre li riporterà
presso la madre entro le ore 13.30 del giorno successivo al pernottamento presso di lui;
inoltre,
ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per 15 giorni anche non consecutivi, da concordare preventivamente. Quanto, invece, al periodo di festività natalizie e di fine anno, i genitori concordano sul principio dell'alternanza in base all'anno precedente.
3. Assegna a la casa coniugale, sita in Gonnosfanadiga via Adua n.10, per Parte_1
continuare ad abitarvi con i figli, i quali vi manterranno la residenza anagrafica.
4. Dispone che versi in favore di la somma di euro Controparte_1 Parte_1
200,00, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c già noto, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, con rivalutazione annuale secondo l'indice Istat.
5. Dà atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico universale sia percepito interamente dalla con rinuncia da parte del ad avanzare domanda all'ente Parte_1 CP_1
erogatore.
6. Dispone che le spese straordinarie dovute per la salute, l'istruzione e quelle ricreative dei minori,
previamente concordate e documentate dai genitori, siano ripartite in ragione del 50% per ciascuno, secondo le previsioni di cui alle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del
14/11/2017. Per quanto concerne, in particolare, le spese di trasporto dei figli per recarsi presso gli Istituti scolastici, i coniugi stabiliscono che le stesse spese siano sostenute a mesi alterni dall'uno e dall'altro genitore.
7. Dà atto che le parti hanno stabilito che le detrazioni fiscali per i due figli restino integralmente a favore di Parte_1
8. Dà atto che , a tacitazione di ogni rapporto economico intercorso tra i Controparte_1
coniugi, ed in considerazione della circostanza che ha provveduto ad Parte_1
estinguere integralmente debiti comuni a entrambi, si è obbligato a trasferire alla medesima la sua quota di proprietà, pari al 50% della casa familiare, sita in Gonnosfanadiga, in via T_
Adua n.10, distinta in Catasto al Foglio 2, particella 1914, subalterno 2, categoria A/2, classe 4,
consistenza 6,0 vani, con oneri notarili a carico della stessa entro 30 giorni della T_
emanazione della sentenza nel presente giudizio. In relazione al suddetto trasferimento immobiliare le parti si danno reciprocamente atto che lo stesso trova causa nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali dei coniugi all'atto della separazione con conseguente applicazione dello speciale regime fiscale di cui all'articolo 19 della legge 74/1987 e s.m.
9. Dà atto che i coniugi hanno rinunciato reciprocamente al contributo di mantenimento essendo economicamente indipendenti.
10. Dichiara le spese del giudizio compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
12/02/2025.
Il Giudice estensore
Dott. Francesca Lucchesi
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti