Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/2010, n. 21886
CASS
Sentenza 9 aprile 2010

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non determina alcuna conseguenza processuale, in particolare nè inutilizzabilità nè nullità, l'inosservanza della regola per la quale il testimone, prima del suo esame, deve essere posto in condizione di non comunicare con le parti.

Commentario1

  • 1Testimone ascolta altri testimoni, quale sanzione? (Cass. 8367/14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 febbraio 2026

    Nel caso in cui i testi, prima del loro esame, non siano stati posti in condizione di non comunicare con le parti, in violazione del disposto di cui all'art. 149 disp. att. c.p.p., non può parlarsi di inutilizzabilità, a norma dell'art. 191 c.p.p., che riguarda le "prove illegittimamente acquisite" cioè le prove che contrastino con uno specifico divieto di acquisizione. L'inutilizzabilità non può quindi derivare dalla violazione di qualsiasi norma che detti regole per l'assunzione della prova, ma semmai questa può dare luogo ad una irregolarità" dalla quale, in relazione alla sua natura e gravità, può portare alla nullità assoluta o relativa, ad essa ricollegabile secondo il principio di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/2010, n. 21886
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21886
Data del deposito : 9 aprile 2010

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