Sentenza 9 aprile 2010
Massime • 1
Non determina alcuna conseguenza processuale, in particolare nè inutilizzabilità nè nullità, l'inosservanza della regola per la quale il testimone, prima del suo esame, deve essere posto in condizione di non comunicare con le parti.
Commentario • 1
- 1. Testimone ascolta altri testimoni, quale sanzione? (Cass. 8367/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 febbraio 2026
Nel caso in cui i testi, prima del loro esame, non siano stati posti in condizione di non comunicare con le parti, in violazione del disposto di cui all'art. 149 disp. att. c.p.p., non può parlarsi di inutilizzabilità, a norma dell'art. 191 c.p.p., che riguarda le "prove illegittimamente acquisite" cioè le prove che contrastino con uno specifico divieto di acquisizione. L'inutilizzabilità non può quindi derivare dalla violazione di qualsiasi norma che detti regole per l'assunzione della prova, ma semmai questa può dare luogo ad una irregolarità" dalla quale, in relazione alla sua natura e gravità, può portare alla nullità assoluta o relativa, ad essa ricollegabile secondo il principio di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/2010, n. 21886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21886 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 09/04/2010
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 865
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 46863/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AI CE, nato il [...];
avverso la Sentenza del Tribunale di Teramo del 6.3.2009;
E? presente l?avv. DI EUGENIO, del Foro di Roma, che deposita nomina di fiducia per se? e per l?avv. DI GESUALDO Sara da parte della parte civile ER FA;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Gian Giacomo Sandrelli;
Sentite le Requisitorie del PG. (nella persona del Cons. D?Ambrosio Vito), che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
Il difensore che assiste la parte civile chiede la conferma della sentenza impugnata come da conclusioni che deposita unitamente alla nota spese.
IN FATTO
Il Tribunale di Teramo, quale giudice di appello, ha confermato in data 6.3.2009 la condanna pronunciata dal Giudice di pace di quella localita? in data 23.6.2008 nei confronti di AI CE, imputato di ingiurie e minaccia nei confronti di FA ER. Si tratta di una lite sorta nel condominio ove dimorano le parti, sfociata nella pronuncia ad opera del AI di epiteti ingiuriosi verso la donna ed in un atteggiamento ritenuto minatorio verso la stessa.
Il ricorso della difesa di AI avverso la sentenza di secondo grado sulla scorta dei seguenti motivi:
- erronea applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento della speciale esimente della provocazione ex art. 599 c.p.;
- inosservanza della norma processuale dettata dall?art. 149 c.p.p. e consequenziale inutilizzabilita? della deposizione di SI carla;
- carenza di motivazione circa 1 ? attendibilita? della testimone SI C.;
- erronea applicazione della legge penale quanto al delitto di minaccia non essendosi concretizzata la coartazione della liberta?
psichica della persona offesa.
IN DIRITTO
Il ricorso non e? fondato.
Seppure la decisione impugnata erri nella valutazione dell?asserita esimente dettata dall?art. 599 c.p., comma 2, poiche? essa non suppone una violazione all?onore ed alla reputazione della persona offesa, ma qualsiasi comportamento che si svolga con modalita? le quali, alla stregua del costume sociale e delle regole della civile convivenza, siano sconvenienti e rappresentino espressione di dispetto, pure se ricadano non sulla persona ma su un bene di proprieta? dell?autore degli epiteti ingiuriosi. Tuttavia, la sentenza assume che la testimone SI non ebbe modo di vedere di persona il getto d?acqua a mezzo della bacinella sull?automobile del AI, pertanto sfugge riscontro alla versione difensiva e la dimostrazione del fatto ingiusto dedotto dal ricorrente. Ne? e?
consentito al giudice di legittimita? ulteriore vaglio, trattandosi di circostanza di fatto. Ne? la affermazioni della ER, circa il versamento di un bicchiere di acqua il cui contenuto cadde sulla strada, sono idonee a prospettare la condotta provocatrice ad opera della donna, mancando di ogni profilo di offesa verso il AI. Nel caso in cui i testi, prima del loro esame, non siano stati posti in condizione di non comunicare con le parti, in violazione del disposto di cui all?art. 149 disp. att. c.p.p., non puo? parlarsi di inutilizzabilita?, a norma dell?art. 191 c.p.p., che riguarda le "prove illegittimamente acquisite" cioe? le prove che contrastino con uno specifico divieto di acquisizione. L?inutilizzabilita? non puo?
quindi derivare dalla violazione di qualsiasi norma che detti regole per l?assunzione della prova, ma semmai questa puo? dare luogo ad una irregolarita? dalla quale, in relazione alla sua natura e gravita?, puo? portare alla nullita? assoluta o relativa, ad essa ricollegabile secondo il principio di tassativita? di cui all?art. 177 c.p.p., conseguenza che non puo? derivare dall?inosservanza del citato art.149 disp. att. c.p.p., che costituisce una norma regolamentare, cui non e? collegata alcuna sanzione sul piano processuale (cfr. Cass., Sez. 1, 5 maggio 1992, Rendina, CED Cass. 190717; Cass., Sez. 1, 27 maggio 1994, Mazzuoccolo, CED Cass. 198371). Il secondo motivo e?, quindi, infondato.
Attiene alla valutazione della prova ed e? insindacabile in Cassazione lo scrutinio effettuato dal giudice sulle parole della testimone SI: la sentenza debitamente ed adeguatamente giustifica l?affidamento probatorio concesso attesa la sua terzieta?
rispetto alle parti. E? motivazione ragionevole.
Il contenuto dell?atto di querela non e? utilizzabile in sede di decisione. Lo e?, invece, la dichiarazione della testimone SI - resa in dibattimento in contraddittorio tra le parti - la quale ha riferito che AI segui? d?appresso la persona offesa dalla sua vista, pur fatta allontanare ad opera della predetta SI, la quale aveva giudicato probabili "conseguenze peggiori". Il giudice d?appello ha ritenuto plausibile un epilogo lesivo della ER, ove la donna non fosse stata sottratta all?azione dell?avversario. E?
motivazione ragionevole (anche alla luce degli attriti di cui da atto la pronuncia). Una piu? approfondita considerazione al proposito non e? consentita a questo giudice.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna al pagamento delle spese processuali, nonche? alla rifusione di quelle sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, per onorari ed accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche? alla rifusione di quelle sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, per onorari ed accessori come per legge.
Cosi? deciso in Roma, il 9 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010