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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 02/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIOFFI FURIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6800/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712025000689168000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22316/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto dal Sig. Ricorrente_1, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 546/92, notificato telematicamente;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 tempestivamente;
si sono costituiti in giudizio gli uffici resistenti entro il termine decadenziale previsto dall'art. 32 dlgs n.
546/1992; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXII sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza odierna, nominando il giudice monocratico indicato in calce;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e le parti hanno depositato memoria per la ricorrente entro il termine decadenziale ex art. 32; all'udienza fissata per la trattazione il giudice monocratico, come da verbale, all'esito della deliberazione in camera di consiglio, ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna una CARTELLA DI PAGAMENTO PER TASSA AUTO 2019, lamentando che l'avviso prodromico non è mai stato notificato e la tassa è prescritta.
AdER ha controdedotto che il procedimento impositivo è di competenza della Regione Campania, quale ente creditore che possiede gli atti, ivi compresi accertamenti e relative prove delle notificazioni.
La Regione Campania, pur avendo ricevuto rituale e tempestiva notificazione del ricorso via pec, e nonostante la corretta indicazione della Regione quale resistente nella nota di iscrizione a ruolo, non si è costituita in giudizio entro il termine decadenziale ex art. 32 dpr 546/1992.
Il giudice monocratico osserva quanto segue.
A fronte della specifica eccezione del ricorrente consistente nel non avere ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento presupposto alla cartella, la Regione Campania, restando contumace, non ha offerto la necessaria prova della notificazione di tale avviso di accertamento.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, non essendovi prova che il ricorrente abbia ricevuto la notifica di un avviso di accertamento prima della notificazione della cartella, che infatti fa correttamente riferimento all'asseritamente intervenuta notificazione, con conseguente definitività, di quell'avviso di accertamento.
Le spese seguono la soccombenza, restando riservato ai rapporti interni tra ente impositore ed ente esattore il riparto interno in base alle rispettive responsabilità processuali o amministrative.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania e AdER, in solido, al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in trecento,00 euro, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva ed oltre rimborso del cut, il tutto con distrazione in favore dell'avv. Difensore_1, procuratore resosene antistatario.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIOFFI FURIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6800/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712025000689168000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22316/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto dal Sig. Ricorrente_1, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 546/92, notificato telematicamente;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 tempestivamente;
si sono costituiti in giudizio gli uffici resistenti entro il termine decadenziale previsto dall'art. 32 dlgs n.
546/1992; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXII sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza odierna, nominando il giudice monocratico indicato in calce;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e le parti hanno depositato memoria per la ricorrente entro il termine decadenziale ex art. 32; all'udienza fissata per la trattazione il giudice monocratico, come da verbale, all'esito della deliberazione in camera di consiglio, ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna una CARTELLA DI PAGAMENTO PER TASSA AUTO 2019, lamentando che l'avviso prodromico non è mai stato notificato e la tassa è prescritta.
AdER ha controdedotto che il procedimento impositivo è di competenza della Regione Campania, quale ente creditore che possiede gli atti, ivi compresi accertamenti e relative prove delle notificazioni.
La Regione Campania, pur avendo ricevuto rituale e tempestiva notificazione del ricorso via pec, e nonostante la corretta indicazione della Regione quale resistente nella nota di iscrizione a ruolo, non si è costituita in giudizio entro il termine decadenziale ex art. 32 dpr 546/1992.
Il giudice monocratico osserva quanto segue.
A fronte della specifica eccezione del ricorrente consistente nel non avere ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento presupposto alla cartella, la Regione Campania, restando contumace, non ha offerto la necessaria prova della notificazione di tale avviso di accertamento.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, non essendovi prova che il ricorrente abbia ricevuto la notifica di un avviso di accertamento prima della notificazione della cartella, che infatti fa correttamente riferimento all'asseritamente intervenuta notificazione, con conseguente definitività, di quell'avviso di accertamento.
Le spese seguono la soccombenza, restando riservato ai rapporti interni tra ente impositore ed ente esattore il riparto interno in base alle rispettive responsabilità processuali o amministrative.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania e AdER, in solido, al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in trecento,00 euro, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva ed oltre rimborso del cut, il tutto con distrazione in favore dell'avv. Difensore_1, procuratore resosene antistatario.