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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente
NI UI LA, LA
FAZZINI ELISA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1800/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corteolona E Genzone
elettivamente domiciliato presso Comune Di Corteolona E Genzone Comune 27014 Corteolona E
Genzone PV
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 343/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PAVIA sez. 1 e pubblicata il 20/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2649/2025 depositato il
17/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: entrambe le parti si riportano alle conclusioni formulate nei rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto del contendere è l'avviso di accertamento esecutivo n° 15 del 7.10.2022 di complessivi €. 847,00, riferito ad Imu anno 2018, emesso dal Comune di Corteolona e Genzone nei confronti di Ricorrente_1.
La ricorrente proponeva ricorso avverso detto atto impositivo e ne eccepiva la nullità per carenza di motivazione. Chiedeva la disapplicazione, ex art. 7, comma 5, D.lgs. n° 546/1992, degli effetti della delibera di approvazione del PGT relativo al periodo 2011-2015 (prorogato per il periodo successivo 2016-2020), posto che i relativi piani attuativi non erano stati adottati.
La ricorrente non contestava la qualificazione edificabile del terreno, bensì riteneva eccessivo il valore di mercato alla data del 1.1.2018, in quanto, ai fini edificatori, era necessario predisporre apposito piano di lottizzazione (mai presentato), che avrebbe comportato la realizzazione di interventi urbanistici, quali strade, allacciamenti alle utenze di luce-gas-acqua, aree di parcheggio, marciapiedi, scarichi acque reflue, etc..
Chiedeva l'annullamento dell'atto impositivo.
Con controdeduzioni, il Comune di Corteolona e Genzone faceva presente che era stata definitivamente accertata l'edificabilità del terreno di cui si discute, a seguito del passaggio in giudicato delle sentenze emesse per le annualità precedenti (Imu 2012 - Tasi 2014 e 2015); assumeva che l'atto impugnato fosse adeguatamente motivato e legittima la pretesa del Comune, fondata sull'attendibilità dei valori di cui alla delibera comunale n° 35/2012.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pavia respingeva il ricorso, condividendo le tesi del Comune.
Condannava la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Ricorrente_1 proponeva appello ritenendo errata, in fatto ed in diritto, la sentenza impugnata, oltre che illogica, contraddittoria e carente la relativa motivazione. Richiamava le tesi difensive svolte nel precedente grado di giudizio.
Il Comune di Corteolona e Genzone non svolgeva attività difensiva.
Con memoria, l'appellante insisteva nelle proprie tesi difensive e produceva sia la sentenza di questa Corte
(che aveva accolto l'appello relativamente all'annualità 2017 sulla base di una perizia di parte), sia una nuova perizia estimativa con la quale viene evidenziato che, con l'attuale PGT Unificato 2023, il terreno in questione, ricade in “ambiti agricoli normali di frangia urbana” (artt. 57 e 59 dell'NTA).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere escluso l'eccepito vizio di motivazione della sentenza gravata, risultando ben individuabile l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di prime cure.
Dalla lettura della sentenza impugnata, invero, emerge che sono stati esaminati tutti i motivi sviluppati nel ricorso introduttivo, riguardo ai quali il Collegio ha ritenuto l'avviso di accertamento adeguatamente motivato, escluso che sussistessero motivi di illegittimità al fine della disapplicazione della richiamata delibera comunale n° 35/2012 e corretto il valore dell'area, allineato ai valori medi di mercato di terreni fabbricabili similari. Con particolare riferimento all'avviso di accertamento impugnato, anche a parere di questo Collegio, esso risulta correttamente motivato, in quanto riporta i fatti costitutivi e le ragioni giuridiche della pretesa tributaria, idonei a comprendere le ragioni poste a fondamento della stessa ed a consentire un adeguato esercizio del diritto di difesa (“in tema di imposta comunale sugli immobili (così per l'IMU), l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta” Cass. n° 24541/2024). Peraltro, come emerge anche dagli atti di causa, la contribuente aveva già in precedenza ricevuto ulteriori avvisi di accertamento di medesimo contenuto e, dunque, era ben a conoscenza delle circostanze contestate.
Inoltre non può trovare accoglimento la richiesta di disapplicazione della delibera comunale n° 35/2012, con la quale erano stati determinati i valori al metro quadro dei terreni edificabili.
Sebbene il giudice tributario, nell'ambito della cognizione dei motivi di impugnazione proposti avverso l'atto impositivo, abbia il potere-dovere di disapplicare la delibera comunale presupposta, nella presente fattispecie non si rinvengono profili di illegittimità (ad esempio, eccesso di potere, violazione di legge, incompetenza, etc.), che possano giustificare l'applicazione del citato art. 7, comma 5.
Oltre a ciò, la Giunta comunale, proprio in considerazione dei rilievi critici evidenziati dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e sui quali si è soffermata anche la contribuente nel proprio atto di appello
(crisi generalizzata, inerzia attività edilizia, esiguità transazioni immobiliari), aveva ritenuto che non vi fossero i presupposti per procedere ad una variazione in aumento dei valori venali dei terreni ai fini Imu, conseguentemente confermando integralmente quelli già in vigore ed adottati con precedente delibera comunale n° 42/2002, senza neppure applicare l'adeguamento monetario Istat (doc. 7 fascicolo primo grado ricorrente).
La delibera n° 35/2012 -oltre a confermare i citati valori stabiliti nel 2002- riporta, nei relativi allegati, anche tutte le indicazione indispensabili per comprendere la valutazione al mq., assegnata alle varie zone comunali e, quindi anche all'area edificabile di cui si discute: ossia raffronto con i valori dei terreni edificabili dei comuni limitrofi, destinazione d'uso delle varie zone edificabili, distinte tra zone artigianali, agricole, speciali e residenziali. Queste ultime sono state ulteriormente divise in residenziale di completamento, residenziale di completamento urbanizzata e residenziale di completamento non urbanizzata e, a ciascuna di esse, è stato attribuito un diverso valore al mq..
In particolare, per la zona C – residenziale di completamento non urbanizzata in cui è inserita l'area per cui
è causa, è stato operato un abbattimento del valore commerciale del terreno edificabile da €. 52,00 ad €.
36,40 al mq., proprio considerando la necessità di procedere alla lottizzazione ed urbanizzazione della zona.
In assenza di elementi nuovi, tale valore è stato confermato anche per l'anno 2018, come risulta dall'avviso di accertamento che richiama espressamente la delibera n° 35/2012.
Del resto, risultando pacifica la natura edificabile dell'area per cui è causa, come ammesso dalla stessa contribuente, la legittimità dell'operato del Comune di Corteolona e Genzone è stata confermata da numerose sentenze che si sono pronunciate sia in materia Imu che Tasi per gli anni dal 2012 al 2016 (cfr. sentenze depositate nel fascicolo I grado resistente).
A riguardo appare dirimente il richiamo alla sentenza n° 2384/2020, passata in giudicato, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia che ha riconosciuto la legittimità dell'avviso di accertamento
Imu anno 2012, con il quale era stata attribuita all'area in questione lo stesso valore indicato nell'avviso di accertamento Imu per cui è causa, non avendo l'odierna appellante dimostrato che il valore del predetto terreno fabbricabile avesse subìto variazioni nel corso del tempo. Analoghe conclusioni sono riportate anche nelle sentenze n° 2590/2022 (Tasi 2014) e n° 2842/2023 (Imu 2013-2014-2015) emesse dalla Corte di
Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia che hanno confermato il valore del terreno in €. 36,40 al mq.. Anche in questa sede, la contribuente non ha fornito elementi concreti a confutazione delle valore venale dell'area edificabile per l'annualità 2018: la perizia tecnico estimativa datata 29.4.2017 -priva di asseverazione
(doc. 12 fascicolo appellante)- si riferiva a terreni siti in altro Comune (Pieve di Monte Morone) e, dunque,
è irrilevante ai fini del decidere, così come l'ulteriore perizia tecnico estimativa datata 23.4.2025 (anch'essa non asseverata, all. A fascicolo appellante), che valuta il terreno come agricolo sulla base del nuovo PGT
Unificato 2023, trascurando, tuttavia, l'importante circostanza che detta modifica urbanistica non possa avere alcuna valenza rispetto all'anno 2018 ed incidere sul valore venale che l'area edificabile possedeva in tale epoca.
Alla luce di quanto esposto, la sentenza appellata deve essere integralmente confermata.
Il Comune di Corteolona e Genzone non ha svolto attività difensiva e, dunque, non vi è luogo a ripetizione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 2, definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- nulla per le spese.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
UI AR RS MA SA FE
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente
NI UI LA, LA
FAZZINI ELISA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1800/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corteolona E Genzone
elettivamente domiciliato presso Comune Di Corteolona E Genzone Comune 27014 Corteolona E
Genzone PV
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 343/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PAVIA sez. 1 e pubblicata il 20/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2649/2025 depositato il
17/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: entrambe le parti si riportano alle conclusioni formulate nei rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto del contendere è l'avviso di accertamento esecutivo n° 15 del 7.10.2022 di complessivi €. 847,00, riferito ad Imu anno 2018, emesso dal Comune di Corteolona e Genzone nei confronti di Ricorrente_1.
La ricorrente proponeva ricorso avverso detto atto impositivo e ne eccepiva la nullità per carenza di motivazione. Chiedeva la disapplicazione, ex art. 7, comma 5, D.lgs. n° 546/1992, degli effetti della delibera di approvazione del PGT relativo al periodo 2011-2015 (prorogato per il periodo successivo 2016-2020), posto che i relativi piani attuativi non erano stati adottati.
La ricorrente non contestava la qualificazione edificabile del terreno, bensì riteneva eccessivo il valore di mercato alla data del 1.1.2018, in quanto, ai fini edificatori, era necessario predisporre apposito piano di lottizzazione (mai presentato), che avrebbe comportato la realizzazione di interventi urbanistici, quali strade, allacciamenti alle utenze di luce-gas-acqua, aree di parcheggio, marciapiedi, scarichi acque reflue, etc..
Chiedeva l'annullamento dell'atto impositivo.
Con controdeduzioni, il Comune di Corteolona e Genzone faceva presente che era stata definitivamente accertata l'edificabilità del terreno di cui si discute, a seguito del passaggio in giudicato delle sentenze emesse per le annualità precedenti (Imu 2012 - Tasi 2014 e 2015); assumeva che l'atto impugnato fosse adeguatamente motivato e legittima la pretesa del Comune, fondata sull'attendibilità dei valori di cui alla delibera comunale n° 35/2012.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pavia respingeva il ricorso, condividendo le tesi del Comune.
Condannava la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Ricorrente_1 proponeva appello ritenendo errata, in fatto ed in diritto, la sentenza impugnata, oltre che illogica, contraddittoria e carente la relativa motivazione. Richiamava le tesi difensive svolte nel precedente grado di giudizio.
Il Comune di Corteolona e Genzone non svolgeva attività difensiva.
Con memoria, l'appellante insisteva nelle proprie tesi difensive e produceva sia la sentenza di questa Corte
(che aveva accolto l'appello relativamente all'annualità 2017 sulla base di una perizia di parte), sia una nuova perizia estimativa con la quale viene evidenziato che, con l'attuale PGT Unificato 2023, il terreno in questione, ricade in “ambiti agricoli normali di frangia urbana” (artt. 57 e 59 dell'NTA).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere escluso l'eccepito vizio di motivazione della sentenza gravata, risultando ben individuabile l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di prime cure.
Dalla lettura della sentenza impugnata, invero, emerge che sono stati esaminati tutti i motivi sviluppati nel ricorso introduttivo, riguardo ai quali il Collegio ha ritenuto l'avviso di accertamento adeguatamente motivato, escluso che sussistessero motivi di illegittimità al fine della disapplicazione della richiamata delibera comunale n° 35/2012 e corretto il valore dell'area, allineato ai valori medi di mercato di terreni fabbricabili similari. Con particolare riferimento all'avviso di accertamento impugnato, anche a parere di questo Collegio, esso risulta correttamente motivato, in quanto riporta i fatti costitutivi e le ragioni giuridiche della pretesa tributaria, idonei a comprendere le ragioni poste a fondamento della stessa ed a consentire un adeguato esercizio del diritto di difesa (“in tema di imposta comunale sugli immobili (così per l'IMU), l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta” Cass. n° 24541/2024). Peraltro, come emerge anche dagli atti di causa, la contribuente aveva già in precedenza ricevuto ulteriori avvisi di accertamento di medesimo contenuto e, dunque, era ben a conoscenza delle circostanze contestate.
Inoltre non può trovare accoglimento la richiesta di disapplicazione della delibera comunale n° 35/2012, con la quale erano stati determinati i valori al metro quadro dei terreni edificabili.
Sebbene il giudice tributario, nell'ambito della cognizione dei motivi di impugnazione proposti avverso l'atto impositivo, abbia il potere-dovere di disapplicare la delibera comunale presupposta, nella presente fattispecie non si rinvengono profili di illegittimità (ad esempio, eccesso di potere, violazione di legge, incompetenza, etc.), che possano giustificare l'applicazione del citato art. 7, comma 5.
Oltre a ciò, la Giunta comunale, proprio in considerazione dei rilievi critici evidenziati dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e sui quali si è soffermata anche la contribuente nel proprio atto di appello
(crisi generalizzata, inerzia attività edilizia, esiguità transazioni immobiliari), aveva ritenuto che non vi fossero i presupposti per procedere ad una variazione in aumento dei valori venali dei terreni ai fini Imu, conseguentemente confermando integralmente quelli già in vigore ed adottati con precedente delibera comunale n° 42/2002, senza neppure applicare l'adeguamento monetario Istat (doc. 7 fascicolo primo grado ricorrente).
La delibera n° 35/2012 -oltre a confermare i citati valori stabiliti nel 2002- riporta, nei relativi allegati, anche tutte le indicazione indispensabili per comprendere la valutazione al mq., assegnata alle varie zone comunali e, quindi anche all'area edificabile di cui si discute: ossia raffronto con i valori dei terreni edificabili dei comuni limitrofi, destinazione d'uso delle varie zone edificabili, distinte tra zone artigianali, agricole, speciali e residenziali. Queste ultime sono state ulteriormente divise in residenziale di completamento, residenziale di completamento urbanizzata e residenziale di completamento non urbanizzata e, a ciascuna di esse, è stato attribuito un diverso valore al mq..
In particolare, per la zona C – residenziale di completamento non urbanizzata in cui è inserita l'area per cui
è causa, è stato operato un abbattimento del valore commerciale del terreno edificabile da €. 52,00 ad €.
36,40 al mq., proprio considerando la necessità di procedere alla lottizzazione ed urbanizzazione della zona.
In assenza di elementi nuovi, tale valore è stato confermato anche per l'anno 2018, come risulta dall'avviso di accertamento che richiama espressamente la delibera n° 35/2012.
Del resto, risultando pacifica la natura edificabile dell'area per cui è causa, come ammesso dalla stessa contribuente, la legittimità dell'operato del Comune di Corteolona e Genzone è stata confermata da numerose sentenze che si sono pronunciate sia in materia Imu che Tasi per gli anni dal 2012 al 2016 (cfr. sentenze depositate nel fascicolo I grado resistente).
A riguardo appare dirimente il richiamo alla sentenza n° 2384/2020, passata in giudicato, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia che ha riconosciuto la legittimità dell'avviso di accertamento
Imu anno 2012, con il quale era stata attribuita all'area in questione lo stesso valore indicato nell'avviso di accertamento Imu per cui è causa, non avendo l'odierna appellante dimostrato che il valore del predetto terreno fabbricabile avesse subìto variazioni nel corso del tempo. Analoghe conclusioni sono riportate anche nelle sentenze n° 2590/2022 (Tasi 2014) e n° 2842/2023 (Imu 2013-2014-2015) emesse dalla Corte di
Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia che hanno confermato il valore del terreno in €. 36,40 al mq.. Anche in questa sede, la contribuente non ha fornito elementi concreti a confutazione delle valore venale dell'area edificabile per l'annualità 2018: la perizia tecnico estimativa datata 29.4.2017 -priva di asseverazione
(doc. 12 fascicolo appellante)- si riferiva a terreni siti in altro Comune (Pieve di Monte Morone) e, dunque,
è irrilevante ai fini del decidere, così come l'ulteriore perizia tecnico estimativa datata 23.4.2025 (anch'essa non asseverata, all. A fascicolo appellante), che valuta il terreno come agricolo sulla base del nuovo PGT
Unificato 2023, trascurando, tuttavia, l'importante circostanza che detta modifica urbanistica non possa avere alcuna valenza rispetto all'anno 2018 ed incidere sul valore venale che l'area edificabile possedeva in tale epoca.
Alla luce di quanto esposto, la sentenza appellata deve essere integralmente confermata.
Il Comune di Corteolona e Genzone non ha svolto attività difensiva e, dunque, non vi è luogo a ripetizione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 2, definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- nulla per le spese.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
UI AR RS MA SA FE