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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 501/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5214/2025 depositato il 23/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003184623000 TARI 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 73/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione e al Comune di Reggio Calabria
Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo in epigrafe indicato notificato il 24.07.2025 relativo a cartella n. 09420230013745019000 per omesso versamento TARI anno 2014, avviso di accertamento n. 0142092021 per omesso versamento TARI anno 2015 e avviso di accertamento n.
0155392022 per omesso versamento TARI anno 2017.
A sostegno del ricorso ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione.
Si è costituita AdER che ha dedotto la regolare notifica della cartella.
Si è costituito anche il Comune che ha documentato il discarico per l'avviso di accertamento Tari 2015 non essendo in grado di dimostrarne la notifica, ciò che invece ha fatto con riguardo all'avviso per l'anno 2017.
All'udienza del 13.01.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avvenuto discarico dell'avviso di accertamento n. 0142092021 determina la illegittimità del preavviso di fermo relativamente a tale pretesa, stante l'assenza di titolo esecutivo.
L'atto impugnato va invece confermato nel resto.
Ed invero AdER ha documentato la notifica della cartella in data 21.06.2023 e il Comune la notifica dell'avviso di accertamento n. 0155392022 in data 08.11.2022, sicchè nessuna prescrizione risulta maturata alla data del 24.07.2025 di notifica dell'atto impugnato.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione;
rigetta nel resto;
compensa le spese. Reggio Calabria, 13 gennaio 2026 Il Giudice Tiziana RA
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5214/2025 depositato il 23/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003184623000 TARI 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 73/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione e al Comune di Reggio Calabria
Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo in epigrafe indicato notificato il 24.07.2025 relativo a cartella n. 09420230013745019000 per omesso versamento TARI anno 2014, avviso di accertamento n. 0142092021 per omesso versamento TARI anno 2015 e avviso di accertamento n.
0155392022 per omesso versamento TARI anno 2017.
A sostegno del ricorso ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione.
Si è costituita AdER che ha dedotto la regolare notifica della cartella.
Si è costituito anche il Comune che ha documentato il discarico per l'avviso di accertamento Tari 2015 non essendo in grado di dimostrarne la notifica, ciò che invece ha fatto con riguardo all'avviso per l'anno 2017.
All'udienza del 13.01.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avvenuto discarico dell'avviso di accertamento n. 0142092021 determina la illegittimità del preavviso di fermo relativamente a tale pretesa, stante l'assenza di titolo esecutivo.
L'atto impugnato va invece confermato nel resto.
Ed invero AdER ha documentato la notifica della cartella in data 21.06.2023 e il Comune la notifica dell'avviso di accertamento n. 0155392022 in data 08.11.2022, sicchè nessuna prescrizione risulta maturata alla data del 24.07.2025 di notifica dell'atto impugnato.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione;
rigetta nel resto;
compensa le spese. Reggio Calabria, 13 gennaio 2026 Il Giudice Tiziana RA