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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/11/2025, n. 2414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2414 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4523/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 4523/2021 promossa da:
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempre, con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in ER (GE), , titolare dell'omonima impresa individuale di Parte_2 tipografia (P. IVA ), corrente in ER (GE), , titolare dell'impresa P.IVA_2 Parte_3 individuale all'insegna “ (P. IVA ), con sede in ER (GE), CP_1 P.IVA_3
, titolare della ditta individuale “ (P.IVA Parte_4 Parte_5
), in ER (GE), tutti elettivamente domiciliati in Genova in Galleria G. Mazzini, 7/7 P.IVA_4 presso e nello studio dell'Avv. Matteo Repetti (c.f. ) e Avv. Michele Costa (c.f. C.F._1
), che li rappresentano e difendono come da procura a margine all'atto di C.F._2 citazione
ATTORI contro
, in persona del , legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Genova Piazzale Mazzini, 2 presso e nello studio degli Avv. Carlo Scaglia (c.f. ), Avv. Valentina Manzone (c.f. C.F._3
) e Avv. Lorenza Olmi (c.f. ) che la rappresentano e C.F._4 C.F._5 difendono, con poteri anche disgiunti, come da procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, sottoscritta dalla Direttrice Generale, Dott.ssa , in forza dell'atto di delega Parte_6 sindacale Prot. n. 18420/2021 del 14/04/2021.
CONVENUTI nonché contro
, in persona di un procuratore, dott. con sede in Controparte_4 CP_5 Milano, Corso Como, 3 (P. IVA ) elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. P.IVA_5 Andrea Torrazza in Genova Via Malta, 4/7, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo PAgnolo (c.f.
) giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta. C.F._6
ZO AT
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 giugno 2025:
pagina 1 di 26 per gli attori , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
come da foglio depositato telematicamente per l'udienza, rilevando che la strada Pt_4 provinciale come da foto prodotte e scattate nella data del 16.09.2025 è ancora interdetta al transito e senza accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o semplici istanze nuove di cp.:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis e previe le declaratorie tutte del caso I. - per le causali di cui in premessa, accertare la responsabilità della Cp. ex artt. 14 Cod. Str. e 2043 c.c. (e/o 2051 c.c.) per aver cagionato agli esponenti danni economici ingiusti a seguito della propria colpevole prolungata inerzia;
II. - conseguentemente, condannare la Cp. al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, allo stato quantificabili come sopra indicato per il primo anno e/o nella misura che sarà ulteriormente e complessivamente determinata anche per gli esercizi successivi in corso di istruttoria (o nella misura meglio vista, anche in via equitativa), oltre rivalutazione ed interessi moratori dal dì del dovuto, fino all'effettiva riapertura della strada SP n. 4; III. - in via di subordine, riconoscere comunque un equivalente e/o adeguato indennizzo agli esponenti a fronte dei gravissimi disagi subiti;
IV. - con vittoria di tutte le spese di lite.”
per la convenuta come da foglio depositato per Controparte_2 l'udienza, contestando le produzioni allegate al foglio di pc di parte attrice in quanto tardive e irrilevanti e dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Genova, preliminarmente ed in rito, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione per essere la presente controversia devoluta alla cognizione del Giudice Amministrativo;
nel merito in via principale, respingere le domande tutte proposte dagli odierni attori contro la
[...] ; Controparte_6 nel merito in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avversarie domande, dichiarare tenuta e condannare la IA IC , in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, a manlevare e a tenere indenne l'Amministrazione conchiudente relativamente ad ogni somma che quest'ultima fosse tenuta a pagare e corrispondere agli attori in relazione al presente giudizio;
in ogni caso, con il favore del compenso professionale e delle spese forfettarie del 15% oltre oneri accessori (CPDEL al 23,80% per gli avvocati dell'Ente pubblico)”.
per la terza chiamata come da comparsa di costituzione e risposta Controparte_4 dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande nuove, contestando la tardività delle produzioni di parte attrice:
“All'lll.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione deduzione e difesa così statuire:
Ritenere e dichiarare comunque infondata la domanda giudiziale nei confronti della
[...] ; Controparte_6
in subordine, ridurre la domanda della parte attrice nei limiti del danno subito e provato, contenendo la condanna della deducente compagnia nei limiti della quota di danno eventualmente ascrivibile all'assicurato e comunque del contratto di assicurazione, come specificati in narrativa, tenuto conto del massimale di polizza e detratta la franchigia. Con vittoria di spese e compensi.”
pagina 2 di 26 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Allegazioni delle parti.
Gli attori hanno convenuto in giudizio per sentirla dichiarare Controparte_6 responsabile ex art. 14 Codice della strada e/o ex art. 2043 e/o ex art. 2051 c.c. dei danni economici ingiustamente subiti a causa dell'interruzione della Strada Provinciale n. 4 e della colpevole e prolungata inerzia rispetto alla sua riapertura al traffico.
In particolare gli attori hanno sostenuto che:
▪ a far data dal 26.11.2018, in seguito all'Ordinanza n. 107 del 2018 emessa dalla
[...]
la strada provinciale SP n. 4 Piani di Praglia, che collega il Comune Controparte_6 di ER, e le sue frazioni, al - costituente via di comunicazione Controparte_7 fondamentale per il sistema di viabilità dell'Alta Val Polcevera - era interdetta al traffico veicolare e pedonale al Km 1+000;
▪ le ragioni, stando al comunicato della , quale ente proprietario della strada, Controparte_6 erano legate ad un cedimento della sede stradale a valle: invero la chiusura era stata disposta senza alcuna adeguata verifica tecnica visto che il citato cedimento non era neppure visivamente percepibile;
▪ la chiusura avrebbe in ogni caso dovuto essere temporanea, fino al ripristino delle condizioni di transitabilità, ma a due anni e mezzo di distanza la circolazione non era stata ancora riaperta al traffico veicolare.
▪ la pretestuosità della motivazione addotta dall'ente pubblico era comprovata dal fatto che, del tutto contraddittoriamente, fin dal momento della chiusura della strada, Controparte_6 aveva consentito a IV PA ed alle ditte subappaltatrici, pur in assenza di qualsivoglia richiesta e provvedimento di autorizzazione, di utilizzare con mezzi pesanti e di cantiere la sede stradale lungo il tratto interdetto per le esecuzione delle opere inerenti il Terzo LI;
▪ gli attori, decorsi dieci mesi dall'interdizione della strada al traffico veicolare, avevano quindi fatto istanza di accesso agli atti (presso ed il ed Controparte_2 Controparte_8 apprendevano che il provvedimento di interdizione era stato assunto sulla base di un semplice sopralluogo, senza alcuna valutazione tecnica sui concreti rischi per la viabilità, e di come
[...]
non aveva, con colpevole inerzia, ancora preso in nessuna considerazione la CP_6 riapertura della strada;
▪ le uniche opere di adeguamento nella porzione di strada interdetta erano invero state eseguite sorprendentemente lato monte, ad agosto 2019, da parte della ditta Preve PA, sub appaltatrice di IV SpA ed avevano provocato, a loro volta, un cedimento del terreno ed il trascinamento dell'intera carreggiata per un fronte lungo 60 metri, ragione per cui il cantiere era stato sospeso sine die.
Sulla scorta di talli allegazioni gli attori hanno ritenuto che il comportamento tenuto dall'ente proprietario della strada- inerte e contraddittoriamente se non intenzionalmente volto a favorire i lavori del Terzo LI a scapito della cittadinanza - avesse pregiudicato le loro attività produttive, al pari di quelle di tutta la zona interessata, ed avesse prodotto gravi danni di cui chiedevano integrale ristoro. In particolare:
▪ il allegava di aver registrato perdite pari a circa il 60% del proprio fatturato pari CP_1 ad Euro 70.145,09;
pagina 3 di 26 ▪ la allegava di aver subito una contrazione del giro di affari del 30% Parte_7 con danni quantificabili in Euro 8.500,00;
▪ il ristorante “Osteria del Piumino” allegava di aver subito perdite tra il 30% e 40 % del proprio fatturato par ad Euro 54.000,00.
si è costituta ripercorrendo l'iter relativo ai lavori in questioni ed Controparte_6 allegando che:
▪ con deliberazione CIPE n. 80 del 29 marzo 2006 era stato approvato il Progetto Definitivo del Terzo LI dei Giovi e con quella successiva n. 84 del 18 novembre 2010 era stato autorizzato l'avvio della realizzazione della Linea AV/AC Milano Genova – Terzo LI dei Giovi.;
▪ in data 27 luglio 2012 era stata stipulata tra RFI, Consorzio COCIV, Regione Liguria, Commissario Straordinario della Provincia di Genova, e Comune di Controparte_7 RO, la Convenzione Quadro “Variante complessiva degli Enti Liguri sulla mobilità locale e accesso ai cantieri” con la quale erano state apportate modifiche di carattere locale e non sostanziale al Progetto definitivo del Terzo LI dei Giovi, precedentemente approvato in data 29 marzo 2006; contestualmente alla stipulazione della Convenzione Quadro era stata sottoscritta dalla Regione Liguria, Consorzio COCIV, Provincia di Genova, Controparte_7 e Comune di RO, una separata convenzione attuativa per disciplinare gli aspetti realizzativi;
▪ a seguito della sottoscrizione della Convenzione Quadro era emerso che altri interventi originariamente previsti dal progetto non risultavano più di piena attualità e che era necessario procedere ad alcune modifiche migliorative dei progetti anche per meglio rispondere a sopravvenute esigenze delle Amministrazioni locali e, conseguentemente, in data 30 luglio 2015 - 4 settembre 2015, era stato sottoscritto tra RFI, COCIV, Regione Liguria,
[...]
Comune di RO e Controparte_6 Controparte_7 CP_8
un Addendum alla Convenzione Quadro “Variante Complessiva degli Enti Liguri del
[...] 27 luglio 2012” relativo alla “Linea Ferroviaria Milano Genova – Terzo LI dei Pt_8 Giovi” (doc. 1);
▪ in data 19 dicembre 2016 era stato stipulato un Atto modificativo dell'Addendum alla Convenzione Quadro “Variante Complessiva degli Enti Liguri” sulla base delle richieste degli Enti interessati, con ratifica delle ulteriori modifiche agli interventi costituenti la cd. Variante Enti Liguri, definendo così il quadro complessivo degli interventi da realizzarsi nei comuni interessati (doc. 2);
▪ il 17 ottobre 2018 si era verificato, alla progressiva km 0+600 della Strada provinciale n. 4 dei Piani di Praglia in Comune di ER, un cedimento del sedime stradale sulla corsia lato torrente che aveva reso necessaria l'istituzione di un senso unico alternato disposta con l'ordinanza n. 92/2018 del 18 ottobre 2018 prot. 54042 (doc. 3);
▪ successivamente, con l'ordinanza n. 104/2018 del 15 novembre 2018 prot. 58673 (doc. 4), la circolazione era stata temporaneamente interdetta per l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza della scarpata a monte;
▪ detta ultima ordinanza interdittiva veniva successivamente revocata con l'ordinanza n. 106/2018 del 22 novembre 2018 prot. 60043 (doc. 5) con conseguente regolamentazione della circolazione veicolare a senso unico alternato con segnalazione semaforica;
▪ constatato l'aggravarsi dell'entità del cedimento del sedime stradale sulla corsia lato torrente ed il manifestarsi di un'ormaia sulla carreggiata di parecchi centimetri, circostanze queste ultime sintomatiche del venir meno delle condizioni di stabilità e di sicurezza del muro di sostegno arginale, la quale Ente gestore e proprietario della relativa Controparte_6
pagina 4 di 26 viabilità, aveva disposto, con l'ordinanza n. 107/2018 del 26 novembre 2018 prot. 60555 (doc. 6), l'interdizione della circolazione veicolare lungo la SP n. 4, all'altezza della progr.va km 1+000, dalle ore 15 del 23 novembre 2018 fino al ripristino delle condizioni di transitabilità;
▪ nel corso della riunione del Tavolo Tecnico relativo agli interventi connessi alla realizzazione del “Terzo LI ferroviario dei Giovi” tenutasi presso la Regione Liguria in data 11 dicembre 2018, la aveva rappresentato l'evoluzione in atto di un fenomeno Controparte_6 franoso che interessava la strada provinciale n. 4 dei Piani di Praglia in un'area adiacente la zona dei lavori programmati da IV (intervento denominato NV08 “Variante Molino Moisello”) nell'ambito della realizzazione dell'opera inerente il Terzo LI dei Giovi (doc. 7);
▪ nella successiva riunione tenutasi il 5 febbraio 2019 sempre presso la Regione Liguria, la
[...]
di Genova aveva ribadito l'impossibilità di disporre la riapertura della viabilità CP_6 sulla SP 4 se non previa realizzazione di un massiccio intervento di rispristino e sistemazione del movimento franoso (doc. 8);
▪ a seguito di quanto rappresentato dall'Amministrazione convenuta, la Regione Liguria aveva elaborato con RFI, COCIV e gli Enti interessati, uno schema del II Atto modificativo della Convenzione Quadro “Variante complessiva degli Enti Liguri” del 27.7.2012, come modificata dall'Addendum del 2015, contenente le specifiche variazioni al progetto richieste dagli Enti Liguri relative agli interventi di messa in sicurezza del movimento franoso nel Comune di ER e gli impegni a carico delle rispettive parti (Regione Liguria, RFI, COCIV;
[...]
Comune di RO, Controparte_6 Controparte_7 CP_8 ;
[...]
▪ lo schema del II Atto Modificativo della sopramenzionata Convenzione Quadro veniva approvato con Deliberazione della Giunta della Regione Liguria n. 772 del 13.9.2019 (doc. 9);
▪ successivamente, in occasione delle piogge eccezionali del 24 -26 ottobre 2019, si era avuto il crollo del manufatto di sostegno alla strada provinciale n. 4 (che fungeva anche da argine al torrente Verde) che aveva determinato il franamento dell'intero corpo stradale per un totale di circa 80 ml;
▪ con atto di indirizzo di cui alla determinazione n. 17/2020 del 26.2.2020 (doc. 10), il
[...]
, considerato il ripristino della viabilità sulla SP n. 4 interessata dai CP_3 sopramenzionati fenomeni franosi come intervento di assoluta priorità, si era fatto promotore di una fattiva attività di coordinamento tra tutti i soggetti firmatari della Convenzione Quadro
“Variante complessiva degli Enti Liguri” relativa al Terzo LI dei Giovi al fine di reperire adeguati finanziamenti (non disponendo la delle ingenti risorse Controparte_6 economiche necessarie per i necessari interventi di pristino);
▪ detta attività di coordinamento aveva portato in data 10 giugno 2020 alla sottoscrizione da parte di tutte le parti coinvolte (Commissario di Governo per il Progetto Terzo LI, RFI, Consorzio COCIV, Regione Liguria, Controparte_6 Controparte_7 Comune di RO, del II Atto modificativo della Convenzione Controparte_8
Quadro “Variante complessiva degli Enti Liguri” del 27 luglio 2012 (doc. 11) e della successiva Convenzione stipulata dal Commissario Straordinario di Governo per il Progetto Unico Terzo LI, da RFI e dalla volta a disciplinare i rapporti Controparte_6 inerenti la progettazione e la realizzazione degli “Interventi di sistemazione della frana sulla SP4” come previsto dal II Atto modificativo del 10 giugno 2020 (doc.12);
▪ nello specifico, detta ultima Convenzione prevedeva che RFI erogasse alla CM di Genova un contributo massimo complessivo di € 2.427.000,00 per la progettazione e la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del movimento franoso che aveva interessato la SP n. 4 nel Comune di ER e che la CM di Genova eseguisse detti interventi, comunque coordinati dal pagina 5 di 26 Commissario Straordinario di Governo per il Progetto Unico Terzo LI, in modo da rendere percorribile quanto prima il relativo tratto stradale;
▪ l'impegno convenzionale veniva immediatamente adempiuto dalla CM di Genova, che, con l'atto dirigenziale n. 1023/2020 del 9 giugno 2020 (doc. 13) aveva disposto l'approvazione del progetto esecutivo, della determinazione a contrarre e dello schema di bando di gara relativi alla commessa CC 14/20 RFI avente ad oggetto “Intervento di ripristino del tratto stradale al km Co 0+500 della SP 4 di Praglia in Comune ER a seguito dell'evento franoso del 24-26 ottobre 2019” per l'importo di € 2.545.000,00 di cui € 118.000,00 a carico del bilancio dell'Ente Metropolitano capitolo 10052.02 azione 2002951 “Interventi su strade finanziati dal Dipartimento Protezione Civile”;
▪ l'intervento oggetto della commessa sopramenzionata prevedeva il rifacimento del muro di argine interessato dal cedimento per una lunghezza totale pari a 90 m circa e la realizzazione del muro di contenimento a monte per adeguare la sezione stradale e garantire una piattaforma coerente con il progetto di adeguamento della SP4 in corso di realizzazione (2 corsie da 3,50 m). Prima della messa in opera della struttura di sostegno in cemento armato era prevista la necessaria palificazione provvisionale di sostegno realizzata alla quota della viabilità esistente mediante la realizzazione di una pista di servizio provvisoria.;
▪ con l'atto dirigenziale n. 1106/2020 del 18 giugno 2020 (doc. 14) era stata indetta la relativa procedura di gara ex art. 60 D.lgs. 50/2016, all'esito della quale, con l'atto n. 1480/2020 del 7 agosto 2020, era stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in questione all'operatore economico (doc. 15). La consegna dei lavori era avvenuta, sotto le Controparte_9 riserve di legge, in data 9 settembre 2020 (doc. 16) ed il contratto era stato stipulato con l'aggiudicatario in data 28 settembre 2020 (doc. 17);
▪ i lavori, in corso all'atto della costituzione, avrebbero dovuto essere ultimati entro fine ottobre 2021.
Detto ciò, rispetto al contenzioso, ha eccepito, preliminarmente, in diritto, il difetto di giurisdizione del Tribunale di Genova in favore in favore del Giudice Amministrativo dal momento che gli attori avevano denunciato l'illegittimità di un atto amministrativo ed avevano attribuito all'Ente convenuto una responsabilità per cattivo uso del potere amministrativo.
Nel merito, ha rilevato l'insussistenza di condotte antigiuridiche riferibili all'amministrazione e l'assenza di nesso causale tra le presunte perdite patrimoniali lamentate e l'interdizione della circolazione veicolare.
Sotto il primo profilo, diversamente da quanto affermato dagli attori, l'evento franoso verificatosi nell'ottobre 2018, lungi dall'essere “neppure percepibile visivamente” ovvero “di modeste entità”, aveva in realtà comportato il cedimento del corpo stradale di un tratto della SP 4, e l'Amministrazione, nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada, aveva disposto, in un primo momento, l'interdizione parziale della viabilità istituendo un senso unico alternato. Successivamente, constatato l'aggravarsi del dissesto parziale del muro di sottoscarpa della SP ed il manifestarsi di un'ormaia sulla carreggiata di parecchi centimetri, circostanze queste ultime sintomatiche del venir meno delle condizioni di stabilità e di sicurezza del muro di sostegno arginale, l'Amministrazione metropolitana, su richiesta dei propri Servizi Tecnici, aveva disposto, con l'ordinanza n. 107 del 26.11.2018, ed in modo del tutto doveroso e legittimo, l'interdizione della circolazione veicolare fino al ripristino delle condizioni di transitabilità.
Anche in ordine аllе tempistiche, la condotta della risultava, a suo dire, immune da Controparte_6 censure di sorta. pagina 6 di 26 L'Amministrazione, infatti, già nel dicembre 2018, ovvero nell'immediatezza dei primi eventi franosi, si era adoperata prontamente, sollecitando il Consorzio IV, а cui RFI аvеvа già affidato i lavori di adeguamento della SP 4 previsti all'interno della complessiva rea1izzazione della tratta АV/АС Terzo LI dei Giovi, affinché anticipasse i suddetti lavori tra le progressive km 1+000 е 1+100 in Località Santa Marta, al fine di ridurre al minimo i disagi per gli utenti stradali (cfr. comunicazione CM/IV del 05.12.2018, doc. 19, nonché la corrispondenza intercorsa соn il Consorzio IV docc. 20 е 21).
L'agire solerte della , in vista di una risoluzione celere ed efficace delle Controparte_6 problematiche venutesi а determinare sulla SP 4, emergeva chiaramente anche dai verbali delle svariate riunioni tenutesi in data 11.12.2018 (cfr. doc. 7), 05.2.2019 (cfr. doc. 8), 27.3.2019 (doc. 22), 14.5.2019 (doc. 23), 17.7.2019 (doc. 24) presso la Regione Liguria соn RFI S.p.a., il il Controparte_7 Сomune di RO, il Сomune di ER е IV.
Quanto ai danni, eccepiva:
▪ l'insussistenza di un nesso causale tra gli interventi di ripristino е manutenzione della strada pubblica per cui è causa (la programmazione, progettazione е la durata dei quali rientravano nell'insindacabile discrezionalità della РА) ed i presunti mancati guadagni riferiti dagli attori;
▪ il difetto assoluto di prova dell'asserito lucro cessante lamentato dagli attori, anche considerando la sopravvenuta concomitanza della pandemia da covid 19, notoriamente, produttiva, ех se, di pregiudizi economici per gli operatori commerciali;
▪ il mancato utilizzo, da parte degli attori, degli specifici strumenti di tutela giudiziale e giustiziale а disposizione degli stessi per evitare il protrarsi degli asseriti danni (omessa impugnazione davanti al ТAR Liguria dell'ordinanza della СМ di Genova n. 107/2018 del 26.11.2018, quindi, mancata proposizione davanti al G.A. della domanda di annullamento con annessa istanza di tutela cautelare, anche monocratica ed inaudita altera parte, onde ottenere, se del caso, anche la sospensione dell'efficacia е dell'esecuzione dell'ordinanza interdittiva;
mancato ricorso al rimedio giustiziale generale rappresentato dal ricorso straordinario al Capo dello Stato).
Da qui la non risarcibilità degli asseriti danni attorei (anche) ai sensi dell'art. 1227 secondo соmmа Cod. Civ.
Più nello specifico, si escludeva che l'ordinanza n. 107/2018 del 26.11.2018 avesse "impedito agli abitanti, agli utenti della zona, a clienti e fornitori, di raggiungere le proprie abitazioni e le diverse attività commerciali e/o, laddove possibile, imponendo agli stessi estenuanti deviazioni alternative che comportano tutt'ora, a causa del traffico, la triplicazione dei tempi di percorrenza. Di fatto, Via Bartolomeo Parodi è diventata una strada senza sbocco veicolare, una sorta di vicolo cieco" in quanto il tratto in frana della SP n. 4 oggetto di chiusura non ricomprendeva alcuna abitazione o attività economica ed il relativo cantiere iniziava e finiva in un tratto isolato (e coloro che abitavano o lavoravano in Via Parodi o che intendevano colà recarsi non avevano mai avuto impedimenti, potendo accedervi, passando, se a monte, da RO, e se a valle, da ER).
Le asserite perdite di fatturato per le riferite riduzioni di “accesso” della clientela, nulla, quindi, avevano a che vedere con la chiusura del tratto di strada per cui è causa.
pagina 7 di 26 ha in ogni caso chiesto, di chiamare in causa la IA IC Controparte_6 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso cui era assicurata per Controparte_4 la responsabilità civile patrimoniale con la polizza n. K19IT005313 (doc. 25).
si è costituita tardivamente in data 27.06.2023, contestando quanto Controparte_4 esposto e dedotto in senso all'atto di citazione per chiamata di terzo, rilevando, in particolare, che in forza dell'interesse pubblico perseguito nel ripristino della strada difettasse il requisito di ingiustizia del danno venendo così meno un elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità.
Ha in ogni caso aderito alle conclusioni della ctu ing. licenziata e depositata nelle more della sua Per_1 costituzione, nella parte in cui aveva escluso l'esistenza di un ingiustificato e prolungato ritardo nell'esecuzione e realizzazione dei lavori e nella parte in cui aveva riferito sull'esistenza di differenti percorsi alternativi ed anche segnalati.
Ha negato l'esistenza di alcun danno e, circa il rapporto di garanzia, ha eccepito come la garanzia fosse limitata alle sole perdite patrimoniali e prevedesse una franchigia fissa di €2.500,00 che doveva restare a carico della Assicurata.
2. Sul difetto di giurisdizione
L'eccezione è destituita di fondamento.
La giurisdizione spetta al G.O. perché in gioco vi è la lesione di diritto soggettivo, autonomo, distinto e solo occasionalmente collegato all'attività provvedimentale (ad essere denunciata è, in definitiva, una ingiustificabile ed intollerabile violazione di diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti quali il diritto alla mobilità, al lavoro e alla libera iniziativa economica).
La giurisdizione si determina infatti sulla base della domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ciò che rileva è il “petitum” sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della “causa petendi”, ossia della natura giuridica della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico sotteso alla pretesa avanzata (così, ad es., nel contesto di un indirizzo consolidato, Cass., Sez. Un., 8.5.2007, n. 10374; in seguito tra le tante Cass., Sez. Un., 16 maggio 2008, n. 12378; Cass., Sez. Un., 25 giugno 2010, n. 15323; Cass., Sez. Un., 11 ottobre 2011, n. 20902; Cass., Sez. Un., 21 maggio 2014, n. 11229; Cass., Sez. Un, 12 novembre 2020, n. 25578).
Il controllo giurisdizionale non ha qui ad oggetto il provvedimento e la legittimità di una scelta discrezionale operata dall'Amministrazione ma il comportamento complessivamente tenuto dalla pubblica amministrazione, rispetto al quale si denuncia l'intenzionale fine di danneggiare la cittadinanza.
Sicché, avuto riguardo al criterio del petitum sostanziale, la giurisdizione appartiene senz'altro al giudice ordinario (cfr. Cassazione civile sezioni unite n. 9153/2022; cfr altresì Corte Cass., Sez. VI, Ordinanza n. 25843 del 23/09/2021 “L'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta a conseguire la condanna della stessa ad un "facere", giacché la domanda non investe scelte ed atti pagina 8 di 26 autoritativi dell'amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del "neminem laedere". Né è di ostacolo il disposto dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7 della l. n. 205 del 2000 - che devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di urbanistica ed edilizia - giacché, a seguito della sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, tale giurisdizione esclusiva non è estensibile alle controversie nelle quali la P.A. non eserciti alcun potere autoritativo finalizzato al perseguimento di interessi pubblici alla cui tutela sia preposta. (Nella specie, il privato aveva domandato la condanna di un alla realizzazione dei lavori necessari per consentire la CP_7 transitabilità di una strada comunale;
riaffermando l'enunciato principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, sul presupposto della natura di manutenzione straordinaria dei lavori richiesti, li aveva ricondotti nell'area dell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non censurabile dal giudice ordinario).”
3. Nel merito dell'azione di responsabilità
Al fine di valutare la fondatezza della domanda è stato conferito un primo incarico al TU ing. Per_1 (relazione depositata il 22.05.2023) sul seguente quesito:
“esaminati i luoghi e la documentazione in atti, nonché compiuto ogni altro accertamento ritenuto utile:
individui i presupposti dell'ordinanza n. 107 del 2018 e la corretta e regolare esecuzione dei lavori necessari per il ripristino della SP N. 4 DEI PIANI DI PRAGLIA, nonché il rispetto delle tempistiche previste;
in caso negativo, quantifichi il periodo di prolungamento dei lavori non giustificato da fattori oggettivi;
accerti l'esistenza di schemi di itinerari alternativi percorribili, con riferimento al raggiungimento delle sedi delle attività intestate alle parti attrici (a tal fine esaminando il doc. n. 30 prodotto dalla parte convenuta, e riportando su apposito schizzo o rilievo i percorsi alternativi dal punto di interruzione alle sedi delle parti attrici); dica se tali percorsi alternativi fossero e/o siano tuttora adeguati e ben segnalati;
dica infine se e da quale momento ai lavori indicati nella ordinanza n. 107 del 2018 si sia sovrapposto, con altri eventuali titoli amministrativi e da parte di altri eventuali soggetti che il ctu indicherà, l'intervento infrastrutturale del c.d. Terzo LI”.
Il ctu ha, anzitutto, riportato, sulla base dei documenti prodotti, la cronologia degli eventi riguardanti i lavori eseguiti dalla , privi di interferenze con altri cantieri in zona, che Controparte_6 di seguito si ritrascrive:
16 Ottobre 2018: si verifica, in corrispondenza della progressiva km 0+660 circa, un cedimento del sedime stradale sulla corsia lato torrente. A seguito di detto evento viene istituito, con Ordinanza 92 del 18/11/2018 n° 92/2018, un senso unico alternato e il divieto di circolazione per tutti i veicoli con massa a pieno carico superiore a 7,5 ton. Documento in Atti nel fascicolo di Parte Convenuta n° 03.
14 Novembre 2018: si verifica uno smottamento del lato monte della SP 4 alla progressiva km 1+100 (in prossimità del Cantiere COCIV – Progetto WBS_NV-08). A seguito di questo evento viene interdetta temporaneamente la circolazione per il lavori di messa in sicurezza della scarpata, fino al ripristino delle condizioni di transitabilità, con Ordinanza n° 104/2018 del 15/11/2018 prot. 58673. Documento in Atti nel fascicolo di Parte Convenuta n° 04. pagina 9 di 26 22 Novembre 2018: con Ordinanza n. 106/2018 del 22/11/2018, essendo stata ripristinata la viabilità, viene revocato il provvedimento di interdizione della strada al traffico di cui all'Ordinanza n° 104/2018. La circolazione viene regolamentata a senso unico alternato, con segnalazione semaforica. Documento in Atti nel fascicolo di Parte Convenuta n° 05.
26 Novembre 2018: viene emessa l'Ordinanza n° 107/2018 del 26/11/2018, che dispone la temporanea interdizione della strada, a causa di un cedimento della sede stradale a valle, all'altezza della progressiva km 1+00. Documento in Atti nel fascicolo di Parte Convenuta n° 06.
5 Dicembre 2018: sollecita COCIV di iniziare i lavori di adeguamento della Controparte_6 sezione stradale nel tratto di strada interessato dal dissesto del muro di argine (previsti nell'ambito delle opere legate al Terzo LI), km 0+660, per velocizzarne la riapertura. Documento in Atti nel fascicolo di Parte Convenuta n° 19.
22 Gennaio 2019: viene assegnata a COCIV, l'area compresa fra le progressive km 0+686 e km 0+934 (immediatamente successiva all'area di frana). Documento Verbale COCIV di inizio lavori del 22/01/2019 Progetto WBS_NV08. Documento ricevuto da dopo richiesta del Controparte_6 C.T.U. Vedasi allegato 1.
5 febbraio 2019: nel corso della riunione del Tavolo Tecnico relativo agli interventi connessi con la realizzazione del “Terzo LI ferroviario dei Giovi” tenutasi in Regione Liguria, l'ing. , CP_10 tecnico della di Genova, evidenzia che, a seguito di verifiche tecniche effettuate, il Controparte_6 muro di sottoscarpa della strada provinciale SP4, nel comune di ER tra il e Controparte_11 via Lavaggi, ha subito un dissesto parziale a causa delle ingenti piogge del precedente autunno (2018) che non rende di fatto possibile la riapertura della strada. Dette verifiche evidenziano che, realisticamente, sia necessario un intervento di ripristino della struttura di tutto il muro per una lunghezza di 35 m. L'ing. relaziona ancora circa l'impossibilità di procedere al consolidamento CP_10 con interventi meno invasivi. L'ing. Costa Medich di COCIV evidenzia che, da una prima stima dei lavori da realizzarsi, l'importo delle opere previste non sarebbe inferiore a 500.000,00 €uro. Gli Enti presenti chiedono a COCIV di inserire detto intervento tra quelli accessori al Terzo LI quale necessario adeguamento progettuale al progetto già approvato. Gli Enti intervenuti (
[...]
, RO e ER) danno la loro disponibilità a fare fronte CP_6 Controparte_12 alla nuova imprevista esigenza. Documento in Atti nel fascicolo di Parte Convenuta n° 08.
27 marzo 2019: nel corso della riunione del Tavolo Tecnico relativo agli interventi connessi con la realizzazione del “Terzo LI ferroviario dei Giovi” tenutasi in Regione Liguria, il sindaco di RO relaziona circa una riunione con il Vice Sindaco del al fine di Controparte_7 rimodulare gli interventi già approvati per garantire la copertura economica necessaria al ripristino del cedimento stradale. L'ing. della conferma che il progetto per il ripristino CP_10 Controparte_6 del tratto stradale SP4, interessato dal dissesto, è stato consegnato da COCIV alla . Controparte_6 Documento in Atti nel fascicolo di Parte Convenuta n° 22.
14 maggio 2019: nel corso della riunione del Tavolo Tecnico relativo agli interventi connessi con la realizzazione del “Terzo LI ferroviario dei Giovi” tenutasi in Regione Liguria, il Presidente del Municipio V del conferma la disponibilità ad eliminare alcuni interventi previsti, al Controparte_7 fine di destinare parte delle risorse per il lavoro di ripristino del muro sottoscarpa dissestato a causa delle piogge dell'autunno 2018. L'ing. , tecnico della , relaziona CP_10 Controparte_6 circa il fatto che il progetto dell'intervento sia già stato inviato presso l'ufficio competente della Difesa del Suolo della Regione Liguria. Il si riserva di rilasciare l'autorizzazione ad Controparte_8 eseguire i lavori, effettuate le necessarie verifiche tecniche. Documento in Atti nel fascicolo di Parte Convenuta n° 23.
8 Luglio 2019: viene assegnata a COCIV, in qualità di soggetto realizzatore dell'opera, l'area compresa fra le progressive km 0+522 e km 0+651 (immediatamente precedente all'area di frana). Documento Verbale COCIV di inizio lavori del 22/01/2019 Progetto WBS_NV08 documento ricevuto da dopo richiesta del C.T.U. allegato 2. Controparte_6 Pt_9
pagina 10 di 26 17 luglio 2019: nel corso della riunione del Tavolo Tecnico relativo agli interventi connessi con la realizzazione del “Terzo LI ferroviario dei Giovi” tenutasi in Regione Liguria, il CP_8 informa che la ha rilasciato il parere idraulico all'esecuzione
[...] Controparte_6 dell'intervento e richiede che la Regione Liguria convochi la Conferenza dei Servizi Semplificata. Documento in Atti nel fascicolo di Parte Convenuta n° 24.
4 settembre 2019: nel corso della riunione del Tavolo Tecnico relativo agli interventi connessi con la realizzazione del “Terzo LI ferroviario dei Giovi” tenutasi in Regione Liguria, l'ing. , Per_2 della Regione Liguria, informa che il COCIV ha trasmesso il progetto per la ricostruzione del muro di sostegno arginale della strada SP4 ed indica la necessità di ridefinire il quadro economico al fine di reperire i finanziamenti necessari all'esecuzione dell'opera. Si stabilisce a quali interventi debbano rinunciare il e quello di Genova per reperire i fondi per la realizzazione del muro. Controparte_8 Documento ricevuto da dopo richiesta del C.T.U. Vedasi allegato 3. Controparte_6
13 settembre 2019: Deliberazione della Regione Liguria 772 del 13/09/2019 che riporta le variazioni agli interventi della Variante Complessiva Enti Liguri relativamente a due interventi nel Comune di Genova e nel al fine di trasferire i relativi importi per la realizzazione Controparte_8 del progetto del muro sottoscarpa necessario al ripristino della viabilità sulla strada SP4. Documento in Atti nel fascicolo di Parte Convenuta n° 09.
24-26 Ottobre 2019: fra le progressive km 0+600 e 0+690 crolla nell'alveo il manufatto di sostegno alla strada che costituiva anche argine al torrente, determinando il franamento dell'intero corpo stradale (compreso molteplici sottoservizi) per un totale complessivo di circa 80/90 m. Fotografie in Atti nel fascicolo di Parte Convenuta n°18.
20 novembre 2019: nel corso della riunione del Tavolo Tecnico relativo agli interventi connessi con la realizzazione del “Terzo LI ferroviario dei Giovi” tenutasi in Regione Liguria, si prende atto del danno che il crollo del muro avvenuto in data 24-26 ottobre 2019 ha causato. L'ing. della CP_13 Città Matropolitana indica che è stata fatta una stima di costo di circa 2.000.000,00 €uro per i necessari lavori di ripristino. In quest'occasione il COCIV chiede che sia la ad Controparte_6 occuparsi della realizzazione del nuovo manufatto, in sostituzione di quello franato. Durante la riunione gli Enti presenti vengono inviatati a ridiscutere le priorità degli interventi di propria competenza, al fine di reperire le nuove risorse economiche necessarie al ripristino del muro d'argine franato. Documento ricevuto da dopo richiesta del C.T.U.. Vedasi allegato 5. Controparte_6
26 Febbraio 2020: con Atto di indirizzo di cui alla Determinazione n. 17/2020, il
[...]
, prendendo atto della situazione venutasi a creare a seguito della frana dell'ottobre 2019, CP_3 in considerazione che le risorse necessarie per il nuovo intervento non potevano essere affrontate con i fondi inizialmente previsti, preso atto della disponibilità degli Enti di ridefinire gli importi e gli interventi previsti della variante complessiva Enti Liguri, considerato che le risorse necessarie non sono disponibili nel bilancio della e che non sussistono le circostanze giuridiche ed Controparte_6 economiche tali da consentire l'inserimento dei danni subiti tra quelli affrontabili in somma urgenza, dispone la modifica della variante Enti Liguri. Documento in Atti nel fascicolo di Parte Convenuta n°10.
9 Giugno 2020: con Atto Dirigenziale n. 1023/2020 il Direttore della Direzione Territorio e CP_14 della dispone l'approvazione del Progetto esecutivo, la determinazione a Controparte_6 contrarre e lo schema di bando di gara in relazione alla commessa CC 14/20 RFI avente ad oggetto
“Intervento di ripristino del tratto stradale della SP 4 di Praglia in Comune di ER a seguito dell'evento franoso del 24-26 ottobre 2019” per l'importo di Euro 2.545.000,00. Documento in Atti nel fascicolo di Parte Convenuta n°13.
10 Giugno 2020: viene sottoscritto, da tutte le parti coinvolte, il II Atto modificativo della variante Enti Liguri - Convenzione Quadro. In tale documento vi è chiara indicazione della ripartizione della copertura finanziaria necessaria alla realizzazione dell'intervento sulla strada SP 4. Documento in Atti nel fascicolo di Parte Convenuta n°11. pagina 11 di 26 18 giugno 2020: con atto Dirigenziale 1106/2020 della viene indetta Controparte_6 la procedura di gara per l'affidamento dei lavori. Documento in Atti nel fascicolo di Parte Convenuta n°14.
7 agosto 2020: con atto Dirigenziale 1480/200 della di Genova viene affidato Controparte_6 l'incarico di eseguire i lavori alla ditta ocumento in Atti nel fascicolo di Controparte_9 Parte Convenuta n°15.
9 settembre 2020: con Verbale di consegna dei lavori, anticipatamente, nelle more della formale stipulazione del contratto al fine di avviare celermente il cantiere, vengono consegnati i lavori. Documento in Atti nel fascicolo di Parte Convenuta n°16.
28 settembre 2020: viene stipulato il contratto repertorio n. 139/2020. Il contratto prevede che i lavori durino 365 giorni naturali, consecutivi e successivi. Documento in Atti nel fascicolo di Parte Convenuta n°17.
23 novembre 2021: i lavori vengono ultimati come da Certificato di ultimazione dei lavori del 23/11/2021 dal quale risulta l'indicazione del differimento del termine di 62 giorni concessi dal Responsabile Unico del Procedimento. Documento in Atti nel fascicolo di Parte Convenuta n°33.
Quindi, nelle sue conclusioni, il ctu ha così risposto ai quesiti:
Quesito 1 individui i presupposti dell'ordinanza n. 107 del 2018 (pag. 13): “L'analisi della documentazione fotografica in atti, anche con le integrazioni ricevute dalla Controparte_6
non permette una verifica della situazione in essere sulla strada a seguito del primo
[...] smottamento del 14 novembre 2018. Le fotografie non consentono una valutazione dell'effettivo stato dei luoghi dopo tale data.” [...] ma, scrive il ctu, “La lettura dei documenti ed in particolare del verbale della riunione del Tavolo Tecnico relativo agli interventi connessi con la realizzazione del
“Terzo LI ferroviario dei Giovi” tenutasi in Regione Liguria del 5 febbraio 2019 (Documento in atti Fascicolo di Parte Convenuta Allegato 8) evidenzia che l'ing. , della CP_10 Controparte_6
a seguito delle ispezioni tecniche effettuate dopo la frana, avesse rilevato che il muro di
[...] sottoscarpa della strada provinciale SP4 del comune di ER tra il Municipio di ER e via Lavaggi (quindi la zona interessata), avesse subito un dissesto parziale a causa delle ingenti piogge dell'autunno 2018. I tecnici esaminato il manufatto dissestato “hanno riscontrato un diffuso degrado lungo tutta la struttura ” ipotizzando “un intervento massiccio di totale ripristino del muro ”. A seguito di quanto evidenziato, “non si ritiene possibile aprire la strada ”. L'ing. relazionava CP_10 ancora, a riguardo del sopralluogo, che fosse necessario “un intervento massiccio di totale ripristino di tutto il muro”. L'intervento ”consiste nella sostituzione del muro di sottoscarpa della lunghezza di circa 35 m e della altezza media di circa 11 m” . A seguito di “alcune indagini è stata elaborata una prima stima sommaria dei costi che risulterebbero non inferiori a 500.000 euro.”
Il ctu conclude pertanto: “Alla luce di quanto sopra, emerge che vi fosse una situazione di dissesto della sede stradale tale da rendere impossibile la riapertura della strada.”
Quesito 1 e la corretta e regolare esecuzione dei lavori necessari per il ripristino della SP N. 4 DEI PIANI DI PRAGLIA, nonché il rispetto delle tempistiche previste (pag. 14): il ctu, non entrando giustamente nel merito “della correttezza e regolarità dell'esecuzione dei lavori dal punto di vista edilizio e strutturale (“Le opere sono state progettate da tecnici, controllate in fase di realizzazione e risultano regolarmente collaudate”) ha evidenziato che a far data dal 14 novembre 2018, data del primo dissesto della strada, vi sia stato un susseguirsi di eventi e di attività documentate, svolte da e dagli altri Enti coinvolti per reperire le risorse finanziarie Controparte_6 necessarie per la realizzazione del consolidamento del muro dissestato dopo la frana del 2018, tramite la revisione dei progetti già previsti dalla Variante Complessiva degli Enti Liguri nell'ambito delle pagina 12 di 26 opere accessorie e correlate con la costruenda rete ferroviaria del Terzo LI. Contemporaneamente, è stata sviluppata l'attività di progettazione dell'intervento e l'iter approvativo necessario. Nel settembre 2019 la Deliberazione della Regione Liguria 772 del 13/09/2019 riporta le variazioni agli interventi della Variante Complessiva Enti Liguri relativamente a due interventi del Controparte_7 e del decisi al fine di reperire gli importi necessari alla realizzazione del progetto Controparte_8 del muro sottoscarpa necessario al ripristino della viabilità sulla strada SP4. Purtroppo tra il 24 e il 26 Ottobre 2019 fra le progressive km 0+600 e 0+690 crolla il muro di sostegno della strada, determinando il franamento dell'intero corpo stradale, per un totale complessivo di circa 80 - 90 m . Questa frana, ben più rovinosa e devastante del precedente dissesto, vanifica tutte le precedenti progettazioni e comporta un costo di ripristino stimato in circa €uro 2.000.000,00, quattro volte tanto l'importo stimato per il consolidamento del dissesto dopo la frana del 2018. Questa nuova situazione impone la necessità di iniziare nuovamente l'iter di ricerca dei finanziamenti integrativi indispensabili al nuovo e più ingente costo delle opere previste per il ripristino della viabilità della strada SP 4 dei Piani di Praglia. Nel frattempo viene portata avanti la progettazione del nuovo intervento, il cui progetto esecutivo viene approvato dalla nel giugno Controparte_6 2020. Dopo una gara di appalto, nell'agosto 2020, i lavori di costruzione dei muri franati vengono affidati alla ditta che li ha materialmente eseguiti. I lavori iniziano nel settembre 2020 e terminano nel novembre 2021. La strada viene riaperta al traffico il 30 novembre 2022, solo dopo l'ultimazione da parte del COCIV degli interventi previsti nell'ambito delle opere legate alla rete ferroviaria del Terzo LI.
Il ctu conclude pertanto: “Alla luce di queste osservazioni, in relazione appunto all'entità dei lavori eseguiti, emerge che la durata dei lavori (in totale 365+62=467 giorni consecutivi), desumibile dall'Allegato 33 del Fascicolo di Parte Convenuta, sia congrua con i lavori effettivamente realizzati.”
Quesito 2 in caso negativo, quantifichi il periodo di prolungamento dei lavori non giustificato da fattori oggettivi (pag. 17): “Si veda quanto risposto al punto precedente.”
Quesito 3 accerti l'esistenza di schemi di itinerari alternativi percorribili, con riferimento al raggiungimento delle sedi delle attività intestate alle parti attrici (a tal fine esaminando il doc. n. 30 prodotto dalla parte convenuta, e riportando su apposito schizzo o rilievo i percorsi alternativi dal punto di interruzione alle sedi delle parti attrici (pag. 18): il ctu ha appurato che l'interruzione della strada SP4 dei Piani di Praglia ha costituito di fatto l'interruzione della direttrice in sponda destra del torrente Verde. Questo fatto, legato anche alla carenza di ponti che collegano le due sponde del torrente stesso, ha reso necessario percorrere tratti stradali alternativi per raggiungere, provenendo da sud e da nord, le sedi delle attività delle ditte delle parti attrici. Negli elaborati grafici allegati (Allegati 9 e 10) sono stati evidenziati i percorsi alternativi (che proprio per la mancanza di ponti carrabili sul torrente Verde e di altre strade utilizzabili sulla sponda destra del torrente stesso, erano e sono univocamente definiti, prevedendo di transitare attraverso il centro di RO e il centro di TE).
In particolare, avuto riguardo alle zone dove sorgono le attività degli attori e la zona oggetto dei lavori, è stato evidenziato che il bar e la hanno sede a sud della zona interessata dai CP_1 Parte_1 lavori, la Tipografia e la Trattoria UM a nord. Parte_2
Quindi, a seconda della provenienza, i percorsi per raggiungere le sedi delle attività erano differenti:
Provenendo da Sud rispetto alla zona dei lavori: raggiungere la sede del bar e della CP_1
non comportava l'utilizzo di nessun percorso alternativo. Al contrario raggiungere la Parte_1
pagina 13 di 26 sede della Tipografia e della trattoria UM obbligava al transito attraverso il centro di Parte_2 TE e RO.
Provenendo da Nord rispetto alla zona dai lavori, raggiungere la sede della Tipografia ER e della trattoria UM non comportava l'utilizzo di nessun percorso alternativo. Al contrario raggiungere la sede del bar e della obbligava al transito attraverso il centro di CP_1 Parte_1 RO e TE per poi percorrere un tratto della SP 4 fino alle sedi delle ditte interessate.
I percorsi alternativi, verificati durante il sopralluogo con i Consulenti di Parte del 03/11/2022, presentavano cartellonistica sulle seguenti strade:
Provenendo da sud in direzione nord:
in via delle Fonderie Grondona, prima del ponte IC Patrizi era presente un cartello con chiara indicazione della chiusura della SP 4 riportante i percorsi alternativi per evitare il tratto di strada chiuso al traffico.
imboccando la SP 4 all'altezza del ponte Giovanni Serafino Dellepiane di TE, il primo cartello con indicazione della chiusura era prossimo allo sbarramento della strada stessa e sulla recinzione del cantiere stesso.
Provenendo da nord in direzione sud sulla strada SP 4 stessa:
il primo cartello era in corrispondenza del bivio che, staccandosi dalla SP 4 conduce a via Campolungo.
Un secondo cartello, proseguendo sulla SP 4 era in corrispondenza del ponte di via Villa Berrone.
Proseguendo ancora sulla SP 4 il cartello era sulla recinzione del cantiere.
Le fotografie della segnaletica come ripresa durante il sopralluogo del 3 novembre 2022 sono riportate nell'Allegato 8.
Non erano invece presenti altri cartelli con indicazione dei percorsi alternativi, sulla strada SS35 dei Giovi né in direzione nord né in direzione sud.
Al riguardo è stato evidenziato che l'unico cartello completo, a riguardo dei percorsi alternativi, fosse quello posto lungo la viabilità in sponda sinistra del torrente Polcevera in via delle Fonderie Grondona. In questo cartello si dava l'indicazione, a chi viaggiasse verso nord, sul corretto percorso da seguire per superare l'interruzione della SP 4.
Per chi viaggiasse, sempre in direzione nord, sulla SS 35 dei Giovi (quindi in sponda destra), nessun cartello segnalava il percorso alternativo necessario a superare l'interruzione, solo una volta imboccato il ponte IC Patrizi, percorso un tratto di Via Vittorio Poggi si trovava il primo cartello che indicava l'interruzione.
Analogamente che avesse voluto imboccare la strada da via Don Domenico Meirana, avrebbe dovuto percorrere il ponte sul Verde di via Pieve di Cadore per trovarsi di fronte al primo cartello con indicazione dell'interruzione.
Provenendo dalla strada SS35 in direzione sud, nessun cartello indicava la problematica presente sulla SP 4, obbligando a percorrere i percorsi del precedente paragrafo prima di giungere al cartello con indicazione dell'interruzione.
pagina 14 di 26 Quesito 4 dica se tali percorsi alternativi fossero e/o siano tuttora adeguati (pag. 18) e ben segnalati (pag. 19):
“Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la cartellonistica con indicazione dei percorsi alternativi non era del tutto completa e avrebbe potuto essere integrata per consentire agli utenti con poca conoscenza della zona (quindi proprio a coloro che necessitavano di informazioni chiare), di individuare i corretti percorsi in maniera adeguata. Alla luce di quanto sopra evidenziato, non si può dichiarare che i percorsi alternativi fossero ben segnalati”
Quesito 5 dica infine se e da quale momento ai lavori indicati nella ordinanza n. 107 del 2018 si sia sovrapposto, con altri eventuali titoli amministrativi e da parte di altri eventuali soggetti che il TU indicherà, l'intervento infrastrutturale del c.d. Terzo LI (pag. 21) il TU ha così concluso: “Alla luce di quanto sopra emerge che i lavori realizzati dalla si siano Controparte_6 sovrapposti al cantiere del COCIV che, sia prima che dopo i lavori stessi, ha operato sulla medesima strada”
Il TU Ing. ha poi compiutamente risposto alle osservazioni dei consulenti di parte, sia degli Per_1 attori che della convenuta, confermando le conclusioni sopra riportate.
In particolare, per quanto maggiormente interessa:
▪ quanto all'obiezione del ct di parte attrice secondo cui, malgrado l'ordinanza di chiusura del tratto stradale n. 107 del 2018 la strada “continuava ad essere quotidianamente utilizzata dai mezzi pesanti per i lavori del Terzo LI, come pacificamente risulta dal doc. n. 2 di parte attrice”, il ctu ha replicato che in detto documento non vi fosse alcun riferimento che potesse dare indicazioni a riguardo di questo utilizzo della strada nel corso di validità della succitata ordinanza;
▪ quanto all'obiezione del ct di parte attrice secondo cui nessun intervento volto alla riapertura della strada a beneficio della collettività era stato anche solo preso in considerazione dalla
[...]
, rimasta completamente inerte, il ctu ha replicato che l'analisi della cronologia CP_6 riportata nell'elaborato evidenziava, al contrario, tutta una serie di attività, svolte nel tempo, sia per la progettazione delle opere sia per il reperimento dei finanziamenti necessari, in prima istanza, ad affrontare i costi del ripristino dei danni della prima frana del 2018 e successivamente quelli della seconda, ben più grave, del 2019. In particolare da questa cronologia è emerso che i lavori effettivi di rifacimento delle opere di sostegno a valle e a monte della strada sono iniziati nel settembre 2020 e terminati nel novembre 2021. Gli altri tempi intercorsi tra la prima frana e l'inizio dei lavori hanno comportato attività propedeutiche alla realizzazione dei lavori (reperimento finanziamento e progettazione). Successivamente alla fine dei lavori della , novembre 2021, e fino alla riapertura della strada sono Controparte_6 stati eseguiti altri interventi ad opera del COCIV e del Controparte_8
▪ quanto all'obiezione del ct di parte attrice secondo cui “a causa della citata interruzione della SP n. 4, la viabilità del Comune di ER e dell'intera Alta Val Polcevera ha subito un vero e proprio tracollo, impedendo agli abitanti, agli utenti della zona, a clienti e fornitori, di raggiungere le proprie abitazioni e le diverse attività commerciali e/o, laddove possibile, imponendo agli stessi estenuanti deviazioni alternative che hanno comportato, a causa del traffico, la triplicazione dei tempi di percorrenza” il cu ha replicato che certamente la chiusura della strada aveva comportato un effettivo disagio per gli abitanti, gli utenti della zona, i clienti ed i fornitori, tuttavia, per quanto estenuanti e lunghe fossero le deviazioni, risultava che non pagina 15 di 26 fosse mai stato impedito il raggiungimento delle abitazioni o delle sedi delle attività. Gli elaborati grafici allegati alla ctu, relativi ai percorsi alternativi, evidenziavano che, a seconda della direzione di marcia, verso nord o verso sud, ed a seconda della destinazione, non sempre fosse obbligatorio utilizzare i percorsi alternativi. Le attività e le abitazioni poste a sud della interruzione erano raggiungibili senza l'utilizzo di percorsi alternativi provenendo da sud. Analogamente le attività e le abitazioni poste a nord potevano essere raggiunte senza percorsi alternativi provenendo da nord. L'utilizzo dei percorsi alternativi interessava chi avesse dovuto raggiungere zone poste oltre l'interruzione in entrambi i sensi di marcia (cfr. pagg. 18 e 19 “Per quanto riguarda ' le zone dove sorgono le attività dei ricorrenti e la zona oggetto dei lavori, si evidenzia che il bar e la hanno sede a sud della zona interessata dai CP_1 Parte_1 lavori, la Tipografia ER e la Trattoria UM a nord. Ovviamente a seconda della provenienza i percorsi per raggiungere le sedi delle attività erano differenti: Provenendo da Sud rispetto alla zona dei lavori: raggiungere la sede del bar e della CP_1
non comportava l'utilizzo di nessun percorso alternativo. Al contrario Parte_1 raggiungere la sede della Tipografia ER e della trattoria UM obbligava al transito attraverso il centro di TE e RO. Provenendo da Nord rispetto alla zona dai lavori: raggiungere la sede della Tipografia ER e della trattoria UM non comportava l'utilizzo di nessun percorso alternativo. Al contrario raggiungere la sede del bar e della obbligava al transito CP_1 Parte_1 attraverso il centro di RO e TE per poi percorrere un tratto della SP 4 fino alle sedi delle ditte interessate”;
▪ quanto, infine, all'osservazione del ctp attoreo relativa all'ultimo quesito, il ctu ha replicato che la cronologia degli eventi è chiara. Gli interventi eseguiti dal COCIV e dal Controparte_8 sono successivi al termine dei lavori di consolidamento della strada eseguiti dalla
[...]
. CP_6
È stata quindi licenziata, impregiudicato l'an, TU contabile con affidamento al ctu Dott. Persona_3 sul seguente quesito:
“DISPONE TU CONTABILE che, effettuato ogni accertamento ritenuto utile, tenendo conto di tutti gli elementi economici di rilievo sia relativi alle singole realtà imprenditoriali, sia esterni alle stesse realtà (fra cui, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'emergenza COVID e/o ogni altro fattore economico rilevante) dica se , titolare della omonima Parte_1 Parte_2 impresa, , titolare della omonima impresa, , titolare della ditta Parte_3 Parte_4 OSTERIA DEL PIUMINO, abbiano, ciascun per la rispettiva attività, riportato danni economici, intesi come calo dei rispettivi profitti, negli anni indicati nella domanda giudiziale, analizzando con rigore ogni dato economico continuativo e significativo di confronto dell'andamento delle singole attività, disponibile con riferimento alla situazione anteriore alla chiusura della strada oggetto di causa”.
IL TU, dopo attenta analisi della documentazione fornita, ha così concluso:
per , che, come riscontrabile ai prospetti di cui alle pagg. 30 e 31 elaborati Parte_1 dall'ing. ha sede a sud del tratto stradale interrotto ed ha patito disagi, quanto all'azienda, Per_1 negli spostamenti dalla sede verso nord e, quanto ai clienti, nel raggiungimento dei vari cantieri se situati a nord (cfr. pag 36 seg prima delle osservazioni dei CT):
“Come detto, gli unici documenti prodotti agli atti da o introdotti successivamente e ritenuti CP_15 ammissibili ai fini delle operazioni peritali sono la dichiarazione di stessa di cui alla prod. 16 CP_15 DI + altri, ritualmente prodotta agli atti e i bilanci riferiti agli esercizi 2021 e 2022. pagina 16 di 26 A parere di chi scrive, la dichiarazione di , di cui alla prod. 16 DI + altri risulta inidonea e CP_15 del tutto insufficiente a dimostrare l'eventuale insorgenza di un danno; danno eventualmente conseguente al fatto oggetto di causa. Il motivo di tale considerazione è che:
1 – in merito al contenuto della lettera (pagine 2 e 3) non vi è alcuna documentazione di supporto attestante la correttezza dei dati e degli importi indicati, men che meno la documentazione di un professionista (Consulente del Lavoro) che possa certificare / attestare quanto indicato da . I CP_15 prospetti allegati, peraltro, non sono né timbrati, né sottoscritti;
2 – non sono allegati i contratti di appalto / opera dei lavori / commesse in essere, dai quali poter desumere, sia il luogo di lavoro, sia la durata degli stessi, sia il livello di ricavi presunti e stimati, sia la tipologia degli stati di avanzamento previsti, sia la tipologia di lavoro commisurata e rapportata a ciascun stato di avanzamento. Ne consegue come neppure sia stata documentata l'eventuale divergenza di tempi di lavorazione rispetto a quanto eventualmente pattuiti in sede contrattuale.
3 – Non vi è alcuna documentazione amministrativa, contabile e fiscale riferita alla corrispondenza con le committenze, in virtù della quale l'impresa esponga ed evidenzi le difficoltà insorte, e quindi un documento sulla base del quale stessa richieda una eventuale modulazione dei tempi di CP_15 lavorazione, dei SAL previsti, nonché un eventuale incremento di compenso a causa del disagio e per un'eccessiva onerosità sopravvenuta eventualmente intervenuta;
4 – Non esiste alcun supporto documentale intercorrente tra la stessa e le imprese fornitrici di CP_15 materiale dal quale si possa desumere una intervenuta difficoltà logistica in sede di approvvigionamento e di trasporto del materiale ai cantieri. E' da tenere altresì in considerazione il fatto che in talune circostanze può anche essere il fornitore del materiale a trasportare lo stesso presso i cantieri. In tal caso, dovrebbe essere provato un eventuale aggravio di prezzo;
5 – non è prodotto alcun bilancio riferito a esercizi sociali antecedenti al 2021 / documento contabile dai quali si possa evidenziare, sulla scorta dalla necessaria informativa degli amministratori, il concretizzarsi di un evento di portata tale da incidere negativamente sui conti aziendali e, soprattutto, che vi sia stato un effettivo decremento dei profitti aziendali, anche indipendentemente dall'evento franoso che ha causato l'interruzione della strada.
*.*.* Premesso quanto fin qui esposto con riferimento a , il sottoscritto non è in condizione di CP_15 riscontrare l'insorgenza di alcun danno economico, così come richiesto dal quesito”
Tale conclusione è stata ribadita anche a seguito delle osservazioni dei consulenti di parte, cfr. pagg. 104 e ss ctu:
“Il CT DI + altri procede a effettuare un proprio calcolo del danno lucro cessante in via equitativa, stimando tale danno in Euro 30.000.=; ' Questa cifra andrà a sommarsi a quanto già stimato come danno emergente da parte del TU medesimo …” Il sottoscritto non può accogliere quanto affermato dal CT DI + altri. La quantificazione del danno operata dal CT è stata effettuata, infatti, incrementando il risultato di esercizio ante imposte conseguito nel 2022 (Euro 23.093.=) di un importo (in via equitativa) pari a Euro 6.907.=. Lo scrivente non ritiene, in ogni caso, il predetto calcolo come attendibile e sostenibile ai fini di una potenziale quantificazione del danno. Infatti:
1. il quesito (poco sopra riportato) dispone già espressamente quali debbano essere le modalità di determinazione del danno economico da individuare in sede della presente causa;
modalità che pagina 17 di 26 prevedono un confronto tra i profitti conseguiti nel periodo precedente alla chiusura della strada e quelli conseguiti successivamente.
2. non è noto il procedimento mediante il quale il CT DI + altri abbia calcolato l'importo incrementale (in via equitativa) di Euro 6.907.=. Danno in via equitativa che, a parere dello scrivente, dovrà, se del caso, essere riconosciuto dal Giudice.
“a. per quanto riguarda [DI] – pagine da 32 a 38 Rimandando a quanto Parte_1 specificamente riportato in conclusione del punto in oggetto, il sottoscritto, con riferimento a DI, non è in condizione di riscontrare l'insorgenza di alcun danno economico, così come richiesto dal quesito.” (pag. 110)
Per TIPOGRAFIA NI di che, come riscontrabile dai prospetti Parte_2 di cui alle pagine 30 e 31, elaborati dall'Ing. ha sede a nord del tratto stradale interrotto ed Per_1 ha patito disagi conseguenti all'interruzione della strada che risiedono, per l'azienda, negli eventuali spostamenti dalla sede verso sud, dovendo transitare 'attraverso il centro di TE e RO'; per i clienti, nel raggiungimento della stessa se provenienti da sud. (pag. 38 seg) il TU:
ha, anzitutto, del tutto opportunamente, osservato che l'attività svolta da è quella di tipografia: CP_16
“Tale attività non costituisce attività di vicinato (commercio al dettaglio) e, a differenza, ad esempio, delle attività del Bar Carbone di RO RA o della Trattoria del Piumino, neppure quella di somministrazioni alimenti e bevande. Trattasi, invece, di attività che ragionevolmente si fonda su ordini e/o commesse, alcuni dei quali presumibilmente ripetibili e fondati su stampe (prefincati) già esistenti. Pertanto, spesso, gli ordini possono, a ben vedere, intervenire per via telefonica o via mail”;
ha affermato che la correlazione tra la chiusura della strada e il danno economico per non è CP_16 dimostrata: “non sono prodotti agli atti, per esempio, scambi di corrispondenza / informazioni con la clientela / committenza riguardo alla chiusura della strada e a eventuali difficoltà riscontrate nello svolgimento delle attività da parte di Inoltre, non sono prodotte corrispondenze tra la e CP_16 CP_16 la rispettiva clientela, da cui si possa evincere un disagio dovuto all'interruzione stradale”;
ha dato in ogni caso atto che ha prodotto documenti sia in date antecedenti all'inizio delle CP_16 operazioni peritali, sia in date successive (previa autorizzazione del G.I.); cfr elenco pag. 41;
ha osservato che ha prodotto, tra gli altri, i ' conti economici ' riferiti agli anni 2018, 2019 e CP_16 2020 e non quelli riferiti agli esercizi precedenti al 2018 (ad esempio 2015, 2016 e 2017), nonché quelli successivi al 2020 (2021 e 2022);
ha dato atto che il quesito richiedeva espressamente di identificare / parametrare gli eventuali danni economici subiti dalle varie attività come ' calo dei rispettivi profitti negli anni indicati nella domanda giudiziale” e che l'analisi e la rielaborazione dei soli conti economici non consentiva di operare una comparazione omogenea e significativa tra la situazione “ante chiusura” della strada e
“post chiusura” (“Come è noto, infatti, secondo la dottrina aziendale, il profitto rappresenta il differenziale positivo tra i ricavi di un determinato periodo e i costi correlati ai predetti ricavi riferiti al medesimo periodo. Normalmente, il prospetto mediante il quale è rappresentata la contrapposizione tra i ricavi e i costi di periodo e nel quale, pertanto, è misurato il ' profitto ', è definito ' conto economico'. Come detto, risultando agli atti solamente i ' conti economici ' riferiti agli esercizi 2018, 2019 e 2020, non risulta possibile, a parere di chi scrive, effettuare una comparazione significativa tra
pagina 18 di 26 i risultati economici (o ' profitti ') degli anni antecedenti alla chiusura della strada (2015, 2016, 2017 e 2018) e quelli successivi alla chiusura della stessa (2019, 2020, 2021 e 2022)”;
ha dato comunque altresì atto che ha prodotto le dichiarazioni dei redditi riferite agli esercizi CP_16 dal 2015 al 2022 (che non fotografano tecnicamente il risultato economico di un'impresa ossia il suo
“profitto”, cfr. ctu pag. 45 “Come è noto, le predette dichiarazioni dei redditi contengono uno specifico quadro (nel caso di specie, il quadro RG) nel quale avviene la misurazione del reddito di esercizio / reddito di impresa, mediante il confronto tra i ricavi e i costi annualmente sostenuti. La considerazione dei predetti ricavi e costi di esercizio ai fini della determinazione del predetto reddito fiscale / reddito di impresa avviene, tuttavia, considerando i precetti della normativa fiscale contenuta nel TUIR4 (ed eventuali altre leggi collegate). Tale fattispecie potrebbe pertanto comportare un disallineamento tra la determinazione del reddito fiscale di esercizio / reddito di impresa e la determinazione del ' risultato economico ' (accezione che può ritenersi, come detto, quale sinonimo di ' profitto ');
ha ritenuto possibile utilizzare il “reddito fiscale” risultante dalle dichiarazioni ai fini della verifica di eventuali cali di profitto per le ragioni meglio indicate a pag. 46) ed ha quindi valutato il reddito fiscale
/reddito imponibile osservando:
una media del reddito relativa al periodo 2019 – 2022 (post chiusura) pari ad Euro 8.635,75; una media del reddito relativa al periodo 2015 – 2018 (ante chiusura) è pari ad Euro 11.823,25
con una differenza, quindi, di euro 3.187,50;
ha tuttavia opportunamente osservato, ai fini della risposta al quesito, che l'anno di imposta 2020 (con reddito pari ad euro 668,00) era quello caratterizzato dalla Pandemia COVID nel quale erano stati adottati provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità che avevano senz'altro influito sull'attività di a prescindere dagli spostamenti. Ha quindi opportunamente CP_16 offerto una distinta ipotesi di calcolo (che esclude dal confronto l'anno 2020: “Pertanto, la differenza tra la media del reddito / profitto relativa al periodo 2019 – 2022 (post chiusura e senza considerare il 2020) e la media del reddito relativa al periodo 2015 – 2018 (ante chiusura) diviene pari a Euro 531,58.=) concludendo che trattasi di “Differenza che, a parere di chi scrive, è di un ammontare talmente ridotto che difficilmente potrebbe identificarsi come danno economico. La predetta (ridotta) diminuzione di reddito, infatti, ben potrebbe essere collegata anche all'emersione di eventi imprevisti / imprevedibili, o, banalmente, a una diversa ciclicità del mercato o di aspetti soggettivi di uno o più clienti e non a una contrazione di attività dovuta a un qualche specifico evento dannoso.”
A seguito delle osservazioni delle parti è giunto alla seguente conclusione:
“Il sottoscritto ha individuato n. 2 differenti quantificazioni di un potenziale danno economico subito dal soggetto di cui alla rubrica;
danno calcolato sulla base dei disposti previsti dal quesito. In particolare: ipotesi 1: considerando la differenza tra la media del reddito relativa al periodo 2019 – 2022 (post chiusura strada) e la media del reddito relativa al periodo 2015 – 2018 (ante chiusura strada), il danno individuato e inteso come 'calo di profitto 'è quantificato in Euro 3.187,50.= annuo;
importo che può essere arrotondato in Euro 3.200.=. Detto importo rappresenta uno stimato ' calo di profitto ' annuo patito da nel corso degli anni CP_16 di chiusura della strada.
pagina 19 di 26 ipotesi 2: considerando la differenza tra la media del reddito relativa al periodo 2019 – 2022 (post chiusura strada), non considerando in tale media il reddito del 2020, e la media del reddito relativa al periodo 2015 – 2018 (ante chiusura strada), il danno annuo individuato e inteso come ' calo di profitto ' è quantificato in Euro 531,58.=; importo che può essere arrotondato in Euro 530.=. Detto importo rappresenta uno stimato ' calo di profitto ' annuo patito da nel corso degli anni CP_16 di chiusura della strada, non considerando nel computo della media 2019 - 2022, il reddito conseguito nel 2020.” (pag. 110-111)
Per BAR ON di RO AV che, come riscontrabile dai prospetti di cui alle pagine 30 e 31, elaborati dall'Ing. ha sede a sud del tratto stradale interrotto ed ha patito disagi Per_1 che risiedono, per l'azienda, negli eventuali spostamenti dalla sede verso nord;
per i clienti del Contr
, nel raggiungimento dello stesso se provenienti da nord;
per i c.d. ' clienti di passaggio ', in quanto abitualmente transitanti sulla strada chiusa, se provenienti sia da nord, sia da sud, in quanto il bar risulta collocato in prossimità dell'interruzione stradale. (pag. 50 seg) il TU:
ha dato atto che non ha prodotto agli atti di causa i ' conti economici' riferiti agli CP_1 anni considerati nel periodo oggetto di analisi;
documenti dai quali poter desumere la quantificazione e la determinazione del ' risultato economico d'esercizio ' (c.d. ' profitto ') di ciascun esercizio;
ha dato atto che ha, tuttavia, ha prodotto agli atti di causa le dichiarazioni dei redditi CP_1 riferite agli esercizi dal 2015 al 2022 (compresi) ribadendo il possibile disallineamento tra la determinazione del reddito fiscale di esercizio / reddito di impresa e la determinazione del ' risultato economico ' (accezione che può ritenersi, come detto, quale sinonimo di ' profitto '). Ciò, per i motivi già evidenziati nel corso della trattazione del merito riferito alla Tipografia ER;
ha in ogni caso cercato di offrire un'analisi il quanto più completa possibile in base alla documentazione versata in atti - seppur in modo non completo, vista la non completa documentazione prodotta agli atti e nel tentativo di poter comunque rispondere al quesito posto, ipotizzando che i dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi al quadro RG possano essere interpretati alla stregua dei costi e dei ricavi componenti il ' conto economico ' di esercizio, ovvero sulla base dell'assunto secondo cui il reddito d'impresa (di cui al rigo RG 31) possa considerarsi di ammontare analogo al 'risultato economico di esercizio/profitto' nonostante le divergenze di valore che le due grandezze possono nella realtà assumere (cfr. ctu pag. 57);
ha quindi effettuato tre distinte ipotesi di calcolo per calcolare la media del reddito ante e post chiusura (in un caso inserendo nel calcolo anche gli anni 2020 e 2021; nel secondo caso escludendo il reddito conseguito nel 2020 in periodo COVID;
nel terzo caso escludendo il reddito conseguito anche nel 2021 per le note restrizioni che hanno continuato a colpire le attività di ristorazione in periodo COVID) con una media annua differenziale pari ad euro 39.200 in tutte e tre le distinte ipotesi;
ha altresì effettuato una ulteriore ipotesi di calcolo andando a rettificare il dato sull'incidenza % del margine di vendita dei prodotti non soggetti ad aggio o ricavo fisso (per le ragioni esposte alle pagg. da 64 a 72) concludendo nei seguenti termini: “A conclusione della presente ipotesi di calcolo: Cont
la differenza di reddito conseguito da , paragonando la media del reddito relativa al periodo 2019 – 2022 ricalcolata (post chiusura strada) e la media del reddito relativa al periodo 2015 – 2018 (ante chiusura strada) è pari a Euro 21.310,54.= annui;
pagina 20 di 26 Cont
la differenza di reddito conseguito da , paragonando la media del reddito relativa al periodo 2019 – 2022 ricalcolata (post chiusura strada) e la media del reddito relativo al periodo 2015 – 2018 (ante chiusura strada), non considerando il 2020, è pari a Euro 22.277,60.= annui;
Cont
la differenza di reddito conseguito da , paragonando la media del reddito relativa al periodo 2019 – 2022 ricalcolata (post chiusura strada) e la media del reddito relativa al periodo 2015 – 2018 (ante chiusura strada), non considerando il 2020 e il 2021, è pari a Euro 22.808,20.= annui;
La media dei predetti differenziali (annui) è pari a Euro 22.132,11.=, arrotondabile in Euro 22.100.= annui.” (pag. 72)
Il TU a seguito delle osservazioni dei consulenti di parte ha poi così concluso:
“Il sottoscritto ha individuato n. 3 differenti quantificazioni di un potenziale danno economico subito, calcolato sulla base dei disposti del quesito. Ciò, anche a seguito delle osservazioni presentate dal Co CT le quali hanno condotto lo scrivente a esplicitare un'ulteriore ipotesi di calcolo. In particolare: ipotesi 1: considerando la differenza ' media ' (dei tre calcoli effettuati) tra la media del reddito relativa al periodo 2019 – 2022 (post chiusura strada) e la media del reddito relativa al periodo 2015 – 2018 (ante chiusura strada), il danno annuo individuato e inteso come ' calo di profitto ' è quantificato in Euro 39.200.=, arrotondati;
Cont Detto importo rappresenta un ipotetico ' calo di profitto ' annuo patito da nel corso degli anni di chiusura della strada. ipotesi 2: considerando la differenza ' media ' (dei tre calcoli effettuati) tra la media del reddito (rettificato e ricalcolato, come da descrizione sul punto) relativa al periodo 2019 – 2022 (post chiusura strada) e la media del reddito relativa al periodo 2015 – 2018 (ante chiusura strada), il danno annuo individuato e inteso come ' calo di profitto ' è quantificato in Euro 22.100.=, arrotondati;
Cont Detto importo rappresenta un ipotetico ' calo di profitto ' annuo patito da nel corso degli anni di chiusura della strada. ipotesi 3: considerando la differenza ' media ' (dei tre calcoli effettuati) tra la media del reddito (rettificato e ricalcolato a seguito delle osservazioni presentate da CT XL, come da descrizione sul punto [pagine da 94 a 99]) relativa al periodo 2019 – 2022 (post chiusura strada) e la media del reddito relativa al periodo 2015 – 2018 (ante chiusura strada), il danno annuo individuato e inteso come ' calo di profitto ' è quantificato in Euro 18.800.=, arrotondati;
Cont Detto importo rappresenta un ipotetico ' calo di profitto ' annuo patito da nel corso degli anni di chiusura della strada. Il sottoscritto, a titolo di auspicata utilità, si permette di evidenziare al Giudice che le ipotesi di cui ai numeri 2 e/o 3, sono caratterizzate, nella metodologia, da una maggiore profondità di esame e di dettaglio.” (pag. 112)
Ed infine per che, come riscontrabile dai Parte_10 prospetti di cui alle pagine 30 e 31, elaborati dall'Ing. ha sede a nord del tratto stradale Per_1 interrotto ed ha pertanto patito disagi che risiedono, per l'azienda, negli eventuali spostamenti dalla sede verso sud, dovendo transitare ' attraverso il centro di TE e RO'; per i clienti della Trattoria, nel raggiungimento della stessa se provenienti da sud, il TU:
pagina 21 di 26 ha dato atto dei documenti prodotti (mastri contabili del conto ' 70.06.01 – Corrispettivi ' riferiti a varie mensilità degli anni 2017, 2018 e 2019 (prod. 4 DI + altri); dichiarazioni dei redditi degli anni di imposta 2018, 2019, 2020 (prod. 14 DI + altri);
ha dato atto di non poter considerare la documentazione sufficiente ed esaustiva per poter rispondere al quesito (“
1 - il quesito richiede espressamente di identificare / parametrare gli eventuali danni economici subiti dalle varie attività come ' calo dei rispettivi profitti negli anni indicati nella domanda giudiziale '. Come già evidenziato, non ha prodotto agli atti di causa alcun prospetto CP_17 contabile (ad esempio conti economici annuali degli anni interessati dalla domanda giudiziale), da poter analizzare al fine di verificare il citato ' calo dei profitti '. ha, infatti, prodotto CP_17 esclusivamente le dichiarazioni dei redditi riferibili agli anni di imposta 2018, 2019 e 2020” cfr. ctu pag. 76);
ha ribadito che la TRATTORIA “ha prodotto agli atti di causa documenti riferibili agli anni 2018, 2019 e 2020. Per quanto riguarda il 2017, vi è esclusivamente la produzione del partitario contabile denominato ' 70.06.01 – corrispettivi ', riferito al mese di dicembre 2017. Con riferimento a quanto sopra e considerato il tenore testuale del quesito, risulta pertanto difficile se non impossibile procedere a effettuare la completa ed esaustiva verifica richiesta dal quesito, posto che lo stesso sottopone specificamente allo scrivente di analizzare ' con rigore ogni dato economico continuativo e significativo di confronto dell'andamento delle singole attività, disponibile con riferimento alla situazione anteriore alla chiusura della strada oggetto di causa '. I dati forniti da per quanto CP_17 concerne la situazione anteriore alla chiusura della strada oggetto di causa, attengono esclusivamente alla dichiarazione fiscale relativa all'anno 2018 e la produzione del partitario contabile denominato ' 70.06.01 – corrispettivi ', riferito al mese di dicembre 2017. sebbene fosse stato CP_17 specificamente autorizzato a seguito dell'istanza presentata dallo scrivente in data 17.5.2024, nulla ha prodotto con riferimento agli esercizi 2015, 2016 e 2017. In considerazione di quanto sopra, il sottoscritto reputa pertanto che l'effettuazione di un confronto tra la situazione anteriore alla chiusura della strada e quella successiva possa non rappresentare correttamente le differenze (qualora esistenti) da determinare. Peraltro, neppure ha prodotto i documenti relativi all'anno CP_17 2021 e all'anno 2022; periodi che, come già evidenziato, sono considerati ai fini della presente TU come incisi dalla ' chiusura della strada ' (la riapertura è infatti avvenuta in data 30.11.2022)”; cfr. ctu pagg. 76, 77
ha effettuato in ogni caso, al fine di dare al giudice un quadro il più possibile esaustivo, un'ipotesi di calcolo basata su una similitudine e analogia tra i redditi di cui al quadro RG e la differenza algebrica tra i costi e i ricavi componenti, il ' conto economico ' di esercizio e dalla cui contrapposizione emerge il computo del ' risultato economico di esercizio / profitto' e ribadendo che: “i) la predetta assunzione costituisce una mera ipotesi, utile allo scrivente al solo fine di poter fornire al G.I. una analisi quanto più completa della documentazione versata in atti;
ii) il sottoscritto è ben conscio (come già illustrato in precedenza) della differenza che sussiste tra ' risultato economico di esercizio / profitto ' e ' reddito fiscale ', nonché delle divergenze di valore che le predette sopracitate due grandezze possono assumere”; cfr. ctu pagg. 81 e 82;
ha riscontrato una diminuzione di reddito d'impresa 2019 rispetto a quello 2018 pari ad euro 36.093,00 ribadendo “che non essendo stati prodotti né documenti antecedenti al 2018, né successivi al 2020, non risulta altresì possibile effettuare confronti tra risultati che coprano un periodo di tempo ritenuto significativo, al fine di utilizzare dati mediamente omogenei. Ad esempio, non è noto se il 2018 possa considerarsi un anno mediamente 'ordinario ' per TRATT, oppure (per motivi non noti allo scrivente) possa ritenersi, invece, un anno ' straordinario ' e con un reddito atipicamente pagina 22 di 26 elevato. Il sottoscritto ribadisce infatti che non ha volontariamente prodotto agli atti la CP_17 documentazione relativa agli anni antecedenti al 2018, nonché a quelli successivi al 2020; documentazione dalla quale poter trarre maggiori informazioni ai fini di una migliore (e, forse, più congrua ed equa) valutazione di quanto richiesto dal quesito. Ciò, anche a seguito delle autorizzazioni del G.I. del 10.5.2024 e del 17.5.2024. In particolare, lo scrivente reputa singolare (e comunque non giustificato) il fatto che nonostante avesse la possibilità (oltre i canonici CP_17 termini previsti dall'art. 183, c. 6, c.p.c.) di provare in maniera più dettagliata e completa l'eventuale danno (inteso come calo di profitto) dalla stessa subito negli anni di chiusura della strada, quest'ultima nulla abbia prodotto e non abbia, così, approfittato e beneficiato di tale occasione. Non è infatti noto se l'anno 2018, unico esercizio ' ante chiusura strada ' per cui esiste documentazione agli atti, rappresenti un anno mediamente ' ordinario ' per TRATT, oppure (per motivi non noti allo scrivente) possa ritenersi, invece, un anno ' straordinario ' e con un reddito atipicamente elevato. Non avendo a disposizione i dati e le informazioni relativi agli anni precedenti al 2018, non è pertanto possibile comprendere il livello ' medio ' di reddito / profitto riconducibile a nel CP_17 corso di anni non caratterizzati dalla chiusura della strada, nonché, peraltro, dalla pandemia COVID-19. Inoltre, non avendo neanche a disposizione i dati relativi al 2021 e (in particolare al 2022), non è neanche possibile comprendere se in tali anni, nel corso dei quali sussisteva la chiusura della strada, abbia conseguito redditi / profitti più simili a quelli riferibili agli CP_17 esercizi ' ante chiusura ' o a quelli riferibili agli esercizi ' post chiusura '. Come già ricordato, infatti, per quanto concerne il periodo ' post chiusura ', agli atti sono stati prodotti esclusivamente dati riferiti agli anni 2019 e 2020. Tale ultimo anno, peraltro, è stato altresì fortemente caratterizzato dai provvedimenti restrittivi conseguenti alla pandemia Covid-19; provvedimenti che, in particolare, hanno causato forti limitazioni alle attività di ristorazione, come quella svolta da ”. CP_17
ha dichiarato quindi di non essere in possesso di elementi sufficienti per poter determinare in modo attendibile, congruo e coerente il calcolo di un eventuale danno, così come individuato dal quesito: “Il sottoscritto, al fine di dimostrare l'impegno profuso nella ricerca di una risposta al quesito, ha potuto esclusivamente calcolare un valore annuo (riferito a 1 sola annualità), a titolo di ' calo di profitto ', pari a Euro 36.093.=; importo identificato quale differenza negativa tra il reddito di impresa conseguito nell'anno 2019 (opportunamente rettificato) e il reddito di impresa conseguito nel 2018. Lo scrivente ribadisce che il predetto valore di Euro 36.093.= è frutto di una comparazione di 2 sole annualità (2019 rispetto a 2018), quindi ristretta e, pertanto, molto parziale. Detta comparazione, di conseguenza, potrebbe ritenersi non pienamente attendibile ai fini della risposta in questione.” E che l'attendibilità sarebbe stata certamente maggiore qualora avesse provveduto a beneficiare CP_17 dell'opportunità di produrre l'intera documentazione contabile e/o fiscale, richiesta dal sottoscritto e debitamente autorizzata dal Giudice”.
A seguito delle osservazioni dei CT il TU ha ribadito quanto già calcolato ossia:
“Il sottoscritto, al fine di dimostrare l'impegno profuso nella ricerca di una risposta al quesito, ha potuto esclusivamente calcolare un valore annuo (riferito a 1 sola annualità), a titolo di ' calo di profitto ', pari a Euro 36.093.=; importo identificato quale differenza negativa tra il reddito di impresa conseguito nell'anno 2019 (opportunamente rettificato) e il reddito di impresa conseguito nel 2018. Lo scrivente ribadisce che il predetto valore di Euro 36.093.= è frutto di una comparazione di 2 sole annualità (2019 rispetto a 2018), quindi ristretta e, pertanto, molto parziale. Detta comparazione, di conseguenza, potrebbe ritenersi non pienamente attendibile ai fini della risposta in questione. L'attendibilità sarebbe stata certamente maggiore qualora lo scrivente avesse potuto esaminare e comparare un più ampio numero di annualità. Ciò, si sarebbe potuto concretizzare qualora CP_17 avesse provveduto a beneficiare dell'opportunità di produrre l'intera documentazione contabile e/o pagina 23 di 26 fiscale, richiesta dal sottoscritto e debitamente autorizzata dal Giudice. Lo scrivente ribadisce come
viceversa, non abbia prodotto la documentazione utile a sostenere le sue ragioni e le sue CP_17 pretese. Alla luce di quanto esposto, il sottoscritto, in ordine al fatto che l'importo calcolato, pari a Euro 36.093.=, possa configurare o meno un ' calo di profitto ' e quindi un danno economico meritevole di indennizzo a beneficio di si rimette all'apprezzamento del Giudice.” (pag. 112-113) CP_17
L'esame degli atti e delle prove raccolte portano al rigetto della domanda risarcitoria:
▪ in particolare, la domanda svolta da Controparte_18
non può essere accolta perché manca in radice la prova di un danno causalmente
[...] riconducibile alla chiusura della strada ex art. 1223 c.c, per tutte le ragioni meglio sopra indicate e riferibili alla assoluta incompletezza dei dai documentali offerti in prova dalle parti;
▪ la domanda svolta da non può essere accolta, oltre che per parziale incompletezza CP_1 della documentazione fornita, perché il calo di profitto registrato dal TU nel raffronto tra il periodo pre e post chiusura della strada (basato comunque su un assunto del quale lo stesso ctu dubita) non può essere ascritto (e ciò vale in ogni caso per la posizione di tutti gli attori) ad un comportamento antigiuridico/colposamente tenuto dall'amministrazione o ad un difetto di manutenzione/custodia del bene pubblico che trovi ragione nell'ordinanza di chiusura n. 107 del 26 novembre 2018: in particolare, la chiusura della strada è stata ritenuto atto dovuto in considerazione dello stato di dissesto della stessa opportunamente indagato dal ctu che Per_1 non ha neppure riscontrato ritardi colposamente imputabili a . Il TU, Controparte_6 previa puntuale descrizione della cronologia degli eventi (alle pagg. da 4 a 13 della relazione finale), ha infatti correttamente evidenziato che “La lettura dei documenti ed in particolare del verbale della riunione del Tavolo Tecnico relativo agli interventi connessi con la realizzazione del “Terzo LI ferroviario dei Giovi” tenutasi in Regione Liguria del 5 febbraio 2019 (Documento in atti Fascicolo di Parte Convenuta Allegato 8) evidenzia che l'ing. , della CP_10
, a seguito delle ispezioni tecniche effettuate dopo la frana, Controparte_6 avesse rilevato che il muro di sottoscarpa della strada provinciale SP4 del Controparte_8 tra il Municipio di ER e via Lavaggi (quindi la zona interessata), avesse subito un dissesto parziale a causa delle ingenti piogge dell'autunno 2018. I tecnici esaminato il manufatto dissestato “hanno riscontrato un diffuso degrado lungo tutta la struttura” ipotizzando “un intervento massiccio di totale ripristino del muro”. A seguito di quanto evidenziato, “non si ritiene possibile aprire la strada”. L'ing. relazionava ancora, CP_10 riguardo del sopralluogo, che fosse necessario “un intervento massiccio di totale ripristino di tutto il muro”. L'intervento ”consiste nella sostituzione del muro di sottoscarpa della lunghezza di circa 35 m e della altezza media di circa 11 m” . A seguito di “alcune indagini è stata elaborata una prima stima sommaria dei costi che risulterebbero non inferiori a 500.000 euro.” (così alle pagg. 13-14 della relazione finale). Da qui la risposta al quesito giudiziale, consistita nell'affermare come “vi fosse una situazione di dissesto della sede stradale tale da rendere impossibile la riapertura della strada. Il ripristino del muro di sostegno franato richiedeva infatti un intervento esteso (35 m di lunghezza e 11 m di altezza) con un costo stimato di Euro 500.000,00” (così a pag. 14 della relazione finale); e la risposta al quesito relativo alle tempistiche dei lavori per il ripristino della SP n. 4 consistita nel ritenere che “la durata dei lavori (in totale 365+62=467 giorni consecutivi), desumibile dall'Allegato 33 del Fascicolo di Parte Convenuta, sia congrua con i lavori realizzati”. (così a pag. 17 della relazione finale).
▪ l'unico rilievo mosso dal ctu all'operato della pubblica amministrazione è stato quello di non aver segalato in modo maggiormente efficace tutti i percorsi alternativi (comunque esistenti e pagina 24 di 26 non sempre necessari) per raggiungere gli esercizi commerciali da parte di chi aveva poca conoscenza della zona. Sotto tale profilo, da un punto vista strettamente giuridico, appare del tutto dubitabile che i clienti abituali del bar (residenti in loco) ne fossero ignari e possano quindi aver desistito dalla frequentazione del locale per ragioni legate all'insufficiente segnalazione;
mentre è ragionevole ritenere che il clienti non abituali avrebbero comunque scelto di non avvalersi di tali percorsi, per l'evidente ragione che chi “passa” e “consuma” occasionalmente presso un Bar lo fa per ragioni legate alla facilità delle fruizione della consumazione. Se un calo di reddito vi è stato questo non può, dunque, essere ascritto ad una condotta dolosa/colposa dell'ente convenuto.
▪ solo per completezza si rileva, infine, che le interdizioni successive alla riapertura del 30 novembre 2022 attengono alla realizzazione da parte di IV dell'opera strategica di interesse nazionale, qual è quella dell'alta velocità ferroviaria del Terzo LI, che interferisce anche con la S.P. n. 4 ma che è estranea all'oggetto del procedimento.
La domanda subordinata di riconoscimento di un indennizzo in favore degli attori deve essere poi parimenti respinta per difetto assoluto di allegazione in ordine alla relativa causa petendi.
4. Sull'azione di garanzia
La domanda di manleva svolta da nei confronti di Controparte_6 Controparte_4
[...
resta assorbita dal rigetto della domanda principale.
5. Sulle spese.
Stante la soccombenza di parte attrice, che non ha neppure aderito alla proposta conciliativa formulata dal giudice, le spese del procedimento sopportate da parte convenuta devono essere poste integralmente a carico degli attori e liquidate secondo i paramenti forensi ex DM 147/2022 per lo scaglione di valore indeterminabile, complessità media, importi medi per ciascuna fase.
Le spese inerenti la chiamata restano parimenti a carico degli attori per causalità, non essendo stata la chiamata in giudizio dell'assicuratore arbitraria (cfr. Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1958 Anno 2025), e vanno liquidate secondo identico scaglione ma ridotte del 50% (considerata la tardiva costituzione ed il tenore minimale delle difese).
Sempre per il principio della soccombenza saranno integralmente a carico degli attori i compensi dei Per_ TU Ing. e Dott. , già liquidati. Per_1
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta le domande proposte dagli attori;
dichiara assorbita la domanda di garanzia;
condanna gli attori in solido a rimborsare alla parte convenuta Controparte_2
in persona del , legale rappresentante pro tempore, le spese di lite,
[...] Controparte_3
pagina 25 di 26 che si liquidano in € 10.860,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e 15 % per spese generali. condanna altresì gli attori in solido a rimborsare alla terza chiamata Controparte_4
[...
, in persona di un procuratore, dott. le spese di lite, che si liquidano in € 5.430,00 CP_5 per compenso professionale, oltre accessori di legge e 15 % per spese generali;
pone a carico degli attori in solido le spese di ctu.
Genova, 03/11/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 4523/2021 promossa da:
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempre, con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in ER (GE), , titolare dell'omonima impresa individuale di Parte_2 tipografia (P. IVA ), corrente in ER (GE), , titolare dell'impresa P.IVA_2 Parte_3 individuale all'insegna “ (P. IVA ), con sede in ER (GE), CP_1 P.IVA_3
, titolare della ditta individuale “ (P.IVA Parte_4 Parte_5
), in ER (GE), tutti elettivamente domiciliati in Genova in Galleria G. Mazzini, 7/7 P.IVA_4 presso e nello studio dell'Avv. Matteo Repetti (c.f. ) e Avv. Michele Costa (c.f. C.F._1
), che li rappresentano e difendono come da procura a margine all'atto di C.F._2 citazione
ATTORI contro
, in persona del , legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Genova Piazzale Mazzini, 2 presso e nello studio degli Avv. Carlo Scaglia (c.f. ), Avv. Valentina Manzone (c.f. C.F._3
) e Avv. Lorenza Olmi (c.f. ) che la rappresentano e C.F._4 C.F._5 difendono, con poteri anche disgiunti, come da procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, sottoscritta dalla Direttrice Generale, Dott.ssa , in forza dell'atto di delega Parte_6 sindacale Prot. n. 18420/2021 del 14/04/2021.
CONVENUTI nonché contro
, in persona di un procuratore, dott. con sede in Controparte_4 CP_5 Milano, Corso Como, 3 (P. IVA ) elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. P.IVA_5 Andrea Torrazza in Genova Via Malta, 4/7, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo PAgnolo (c.f.
) giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta. C.F._6
ZO AT
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 giugno 2025:
pagina 1 di 26 per gli attori , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
come da foglio depositato telematicamente per l'udienza, rilevando che la strada Pt_4 provinciale come da foto prodotte e scattate nella data del 16.09.2025 è ancora interdetta al transito e senza accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o semplici istanze nuove di cp.:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis e previe le declaratorie tutte del caso I. - per le causali di cui in premessa, accertare la responsabilità della Cp. ex artt. 14 Cod. Str. e 2043 c.c. (e/o 2051 c.c.) per aver cagionato agli esponenti danni economici ingiusti a seguito della propria colpevole prolungata inerzia;
II. - conseguentemente, condannare la Cp. al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, allo stato quantificabili come sopra indicato per il primo anno e/o nella misura che sarà ulteriormente e complessivamente determinata anche per gli esercizi successivi in corso di istruttoria (o nella misura meglio vista, anche in via equitativa), oltre rivalutazione ed interessi moratori dal dì del dovuto, fino all'effettiva riapertura della strada SP n. 4; III. - in via di subordine, riconoscere comunque un equivalente e/o adeguato indennizzo agli esponenti a fronte dei gravissimi disagi subiti;
IV. - con vittoria di tutte le spese di lite.”
per la convenuta come da foglio depositato per Controparte_2 l'udienza, contestando le produzioni allegate al foglio di pc di parte attrice in quanto tardive e irrilevanti e dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Genova, preliminarmente ed in rito, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione per essere la presente controversia devoluta alla cognizione del Giudice Amministrativo;
nel merito in via principale, respingere le domande tutte proposte dagli odierni attori contro la
[...] ; Controparte_6 nel merito in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avversarie domande, dichiarare tenuta e condannare la IA IC , in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, a manlevare e a tenere indenne l'Amministrazione conchiudente relativamente ad ogni somma che quest'ultima fosse tenuta a pagare e corrispondere agli attori in relazione al presente giudizio;
in ogni caso, con il favore del compenso professionale e delle spese forfettarie del 15% oltre oneri accessori (CPDEL al 23,80% per gli avvocati dell'Ente pubblico)”.
per la terza chiamata come da comparsa di costituzione e risposta Controparte_4 dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande nuove, contestando la tardività delle produzioni di parte attrice:
“All'lll.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione deduzione e difesa così statuire:
Ritenere e dichiarare comunque infondata la domanda giudiziale nei confronti della
[...] ; Controparte_6
in subordine, ridurre la domanda della parte attrice nei limiti del danno subito e provato, contenendo la condanna della deducente compagnia nei limiti della quota di danno eventualmente ascrivibile all'assicurato e comunque del contratto di assicurazione, come specificati in narrativa, tenuto conto del massimale di polizza e detratta la franchigia. Con vittoria di spese e compensi.”
pagina 2 di 26 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Allegazioni delle parti.
Gli attori hanno convenuto in giudizio per sentirla dichiarare Controparte_6 responsabile ex art. 14 Codice della strada e/o ex art. 2043 e/o ex art. 2051 c.c. dei danni economici ingiustamente subiti a causa dell'interruzione della Strada Provinciale n. 4 e della colpevole e prolungata inerzia rispetto alla sua riapertura al traffico.
In particolare gli attori hanno sostenuto che:
▪ a far data dal 26.11.2018, in seguito all'Ordinanza n. 107 del 2018 emessa dalla
[...]
la strada provinciale SP n. 4 Piani di Praglia, che collega il Comune Controparte_6 di ER, e le sue frazioni, al - costituente via di comunicazione Controparte_7 fondamentale per il sistema di viabilità dell'Alta Val Polcevera - era interdetta al traffico veicolare e pedonale al Km 1+000;
▪ le ragioni, stando al comunicato della , quale ente proprietario della strada, Controparte_6 erano legate ad un cedimento della sede stradale a valle: invero la chiusura era stata disposta senza alcuna adeguata verifica tecnica visto che il citato cedimento non era neppure visivamente percepibile;
▪ la chiusura avrebbe in ogni caso dovuto essere temporanea, fino al ripristino delle condizioni di transitabilità, ma a due anni e mezzo di distanza la circolazione non era stata ancora riaperta al traffico veicolare.
▪ la pretestuosità della motivazione addotta dall'ente pubblico era comprovata dal fatto che, del tutto contraddittoriamente, fin dal momento della chiusura della strada, Controparte_6 aveva consentito a IV PA ed alle ditte subappaltatrici, pur in assenza di qualsivoglia richiesta e provvedimento di autorizzazione, di utilizzare con mezzi pesanti e di cantiere la sede stradale lungo il tratto interdetto per le esecuzione delle opere inerenti il Terzo LI;
▪ gli attori, decorsi dieci mesi dall'interdizione della strada al traffico veicolare, avevano quindi fatto istanza di accesso agli atti (presso ed il ed Controparte_2 Controparte_8 apprendevano che il provvedimento di interdizione era stato assunto sulla base di un semplice sopralluogo, senza alcuna valutazione tecnica sui concreti rischi per la viabilità, e di come
[...]
non aveva, con colpevole inerzia, ancora preso in nessuna considerazione la CP_6 riapertura della strada;
▪ le uniche opere di adeguamento nella porzione di strada interdetta erano invero state eseguite sorprendentemente lato monte, ad agosto 2019, da parte della ditta Preve PA, sub appaltatrice di IV SpA ed avevano provocato, a loro volta, un cedimento del terreno ed il trascinamento dell'intera carreggiata per un fronte lungo 60 metri, ragione per cui il cantiere era stato sospeso sine die.
Sulla scorta di talli allegazioni gli attori hanno ritenuto che il comportamento tenuto dall'ente proprietario della strada- inerte e contraddittoriamente se non intenzionalmente volto a favorire i lavori del Terzo LI a scapito della cittadinanza - avesse pregiudicato le loro attività produttive, al pari di quelle di tutta la zona interessata, ed avesse prodotto gravi danni di cui chiedevano integrale ristoro. In particolare:
▪ il allegava di aver registrato perdite pari a circa il 60% del proprio fatturato pari CP_1 ad Euro 70.145,09;
pagina 3 di 26 ▪ la allegava di aver subito una contrazione del giro di affari del 30% Parte_7 con danni quantificabili in Euro 8.500,00;
▪ il ristorante “Osteria del Piumino” allegava di aver subito perdite tra il 30% e 40 % del proprio fatturato par ad Euro 54.000,00.
si è costituta ripercorrendo l'iter relativo ai lavori in questioni ed Controparte_6 allegando che:
▪ con deliberazione CIPE n. 80 del 29 marzo 2006 era stato approvato il Progetto Definitivo del Terzo LI dei Giovi e con quella successiva n. 84 del 18 novembre 2010 era stato autorizzato l'avvio della realizzazione della Linea AV/AC Milano Genova – Terzo LI dei Giovi.;
▪ in data 27 luglio 2012 era stata stipulata tra RFI, Consorzio COCIV, Regione Liguria, Commissario Straordinario della Provincia di Genova, e Comune di Controparte_7 RO, la Convenzione Quadro “Variante complessiva degli Enti Liguri sulla mobilità locale e accesso ai cantieri” con la quale erano state apportate modifiche di carattere locale e non sostanziale al Progetto definitivo del Terzo LI dei Giovi, precedentemente approvato in data 29 marzo 2006; contestualmente alla stipulazione della Convenzione Quadro era stata sottoscritta dalla Regione Liguria, Consorzio COCIV, Provincia di Genova, Controparte_7 e Comune di RO, una separata convenzione attuativa per disciplinare gli aspetti realizzativi;
▪ a seguito della sottoscrizione della Convenzione Quadro era emerso che altri interventi originariamente previsti dal progetto non risultavano più di piena attualità e che era necessario procedere ad alcune modifiche migliorative dei progetti anche per meglio rispondere a sopravvenute esigenze delle Amministrazioni locali e, conseguentemente, in data 30 luglio 2015 - 4 settembre 2015, era stato sottoscritto tra RFI, COCIV, Regione Liguria,
[...]
Comune di RO e Controparte_6 Controparte_7 CP_8
un Addendum alla Convenzione Quadro “Variante Complessiva degli Enti Liguri del
[...] 27 luglio 2012” relativo alla “Linea Ferroviaria Milano Genova – Terzo LI dei Pt_8 Giovi” (doc. 1);
▪ in data 19 dicembre 2016 era stato stipulato un Atto modificativo dell'Addendum alla Convenzione Quadro “Variante Complessiva degli Enti Liguri” sulla base delle richieste degli Enti interessati, con ratifica delle ulteriori modifiche agli interventi costituenti la cd. Variante Enti Liguri, definendo così il quadro complessivo degli interventi da realizzarsi nei comuni interessati (doc. 2);
▪ il 17 ottobre 2018 si era verificato, alla progressiva km 0+600 della Strada provinciale n. 4 dei Piani di Praglia in Comune di ER, un cedimento del sedime stradale sulla corsia lato torrente che aveva reso necessaria l'istituzione di un senso unico alternato disposta con l'ordinanza n. 92/2018 del 18 ottobre 2018 prot. 54042 (doc. 3);
▪ successivamente, con l'ordinanza n. 104/2018 del 15 novembre 2018 prot. 58673 (doc. 4), la circolazione era stata temporaneamente interdetta per l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza della scarpata a monte;
▪ detta ultima ordinanza interdittiva veniva successivamente revocata con l'ordinanza n. 106/2018 del 22 novembre 2018 prot. 60043 (doc. 5) con conseguente regolamentazione della circolazione veicolare a senso unico alternato con segnalazione semaforica;
▪ constatato l'aggravarsi dell'entità del cedimento del sedime stradale sulla corsia lato torrente ed il manifestarsi di un'ormaia sulla carreggiata di parecchi centimetri, circostanze queste ultime sintomatiche del venir meno delle condizioni di stabilità e di sicurezza del muro di sostegno arginale, la quale Ente gestore e proprietario della relativa Controparte_6
pagina 4 di 26 viabilità, aveva disposto, con l'ordinanza n. 107/2018 del 26 novembre 2018 prot. 60555 (doc. 6), l'interdizione della circolazione veicolare lungo la SP n. 4, all'altezza della progr.va km 1+000, dalle ore 15 del 23 novembre 2018 fino al ripristino delle condizioni di transitabilità;
▪ nel corso della riunione del Tavolo Tecnico relativo agli interventi connessi alla realizzazione del “Terzo LI ferroviario dei Giovi” tenutasi presso la Regione Liguria in data 11 dicembre 2018, la aveva rappresentato l'evoluzione in atto di un fenomeno Controparte_6 franoso che interessava la strada provinciale n. 4 dei Piani di Praglia in un'area adiacente la zona dei lavori programmati da IV (intervento denominato NV08 “Variante Molino Moisello”) nell'ambito della realizzazione dell'opera inerente il Terzo LI dei Giovi (doc. 7);
▪ nella successiva riunione tenutasi il 5 febbraio 2019 sempre presso la Regione Liguria, la
[...]
di Genova aveva ribadito l'impossibilità di disporre la riapertura della viabilità CP_6 sulla SP 4 se non previa realizzazione di un massiccio intervento di rispristino e sistemazione del movimento franoso (doc. 8);
▪ a seguito di quanto rappresentato dall'Amministrazione convenuta, la Regione Liguria aveva elaborato con RFI, COCIV e gli Enti interessati, uno schema del II Atto modificativo della Convenzione Quadro “Variante complessiva degli Enti Liguri” del 27.7.2012, come modificata dall'Addendum del 2015, contenente le specifiche variazioni al progetto richieste dagli Enti Liguri relative agli interventi di messa in sicurezza del movimento franoso nel Comune di ER e gli impegni a carico delle rispettive parti (Regione Liguria, RFI, COCIV;
[...]
Comune di RO, Controparte_6 Controparte_7 CP_8 ;
[...]
▪ lo schema del II Atto Modificativo della sopramenzionata Convenzione Quadro veniva approvato con Deliberazione della Giunta della Regione Liguria n. 772 del 13.9.2019 (doc. 9);
▪ successivamente, in occasione delle piogge eccezionali del 24 -26 ottobre 2019, si era avuto il crollo del manufatto di sostegno alla strada provinciale n. 4 (che fungeva anche da argine al torrente Verde) che aveva determinato il franamento dell'intero corpo stradale per un totale di circa 80 ml;
▪ con atto di indirizzo di cui alla determinazione n. 17/2020 del 26.2.2020 (doc. 10), il
[...]
, considerato il ripristino della viabilità sulla SP n. 4 interessata dai CP_3 sopramenzionati fenomeni franosi come intervento di assoluta priorità, si era fatto promotore di una fattiva attività di coordinamento tra tutti i soggetti firmatari della Convenzione Quadro
“Variante complessiva degli Enti Liguri” relativa al Terzo LI dei Giovi al fine di reperire adeguati finanziamenti (non disponendo la delle ingenti risorse Controparte_6 economiche necessarie per i necessari interventi di pristino);
▪ detta attività di coordinamento aveva portato in data 10 giugno 2020 alla sottoscrizione da parte di tutte le parti coinvolte (Commissario di Governo per il Progetto Terzo LI, RFI, Consorzio COCIV, Regione Liguria, Controparte_6 Controparte_7 Comune di RO, del II Atto modificativo della Convenzione Controparte_8
Quadro “Variante complessiva degli Enti Liguri” del 27 luglio 2012 (doc. 11) e della successiva Convenzione stipulata dal Commissario Straordinario di Governo per il Progetto Unico Terzo LI, da RFI e dalla volta a disciplinare i rapporti Controparte_6 inerenti la progettazione e la realizzazione degli “Interventi di sistemazione della frana sulla SP4” come previsto dal II Atto modificativo del 10 giugno 2020 (doc.12);
▪ nello specifico, detta ultima Convenzione prevedeva che RFI erogasse alla CM di Genova un contributo massimo complessivo di € 2.427.000,00 per la progettazione e la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del movimento franoso che aveva interessato la SP n. 4 nel Comune di ER e che la CM di Genova eseguisse detti interventi, comunque coordinati dal pagina 5 di 26 Commissario Straordinario di Governo per il Progetto Unico Terzo LI, in modo da rendere percorribile quanto prima il relativo tratto stradale;
▪ l'impegno convenzionale veniva immediatamente adempiuto dalla CM di Genova, che, con l'atto dirigenziale n. 1023/2020 del 9 giugno 2020 (doc. 13) aveva disposto l'approvazione del progetto esecutivo, della determinazione a contrarre e dello schema di bando di gara relativi alla commessa CC 14/20 RFI avente ad oggetto “Intervento di ripristino del tratto stradale al km Co 0+500 della SP 4 di Praglia in Comune ER a seguito dell'evento franoso del 24-26 ottobre 2019” per l'importo di € 2.545.000,00 di cui € 118.000,00 a carico del bilancio dell'Ente Metropolitano capitolo 10052.02 azione 2002951 “Interventi su strade finanziati dal Dipartimento Protezione Civile”;
▪ l'intervento oggetto della commessa sopramenzionata prevedeva il rifacimento del muro di argine interessato dal cedimento per una lunghezza totale pari a 90 m circa e la realizzazione del muro di contenimento a monte per adeguare la sezione stradale e garantire una piattaforma coerente con il progetto di adeguamento della SP4 in corso di realizzazione (2 corsie da 3,50 m). Prima della messa in opera della struttura di sostegno in cemento armato era prevista la necessaria palificazione provvisionale di sostegno realizzata alla quota della viabilità esistente mediante la realizzazione di una pista di servizio provvisoria.;
▪ con l'atto dirigenziale n. 1106/2020 del 18 giugno 2020 (doc. 14) era stata indetta la relativa procedura di gara ex art. 60 D.lgs. 50/2016, all'esito della quale, con l'atto n. 1480/2020 del 7 agosto 2020, era stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in questione all'operatore economico (doc. 15). La consegna dei lavori era avvenuta, sotto le Controparte_9 riserve di legge, in data 9 settembre 2020 (doc. 16) ed il contratto era stato stipulato con l'aggiudicatario in data 28 settembre 2020 (doc. 17);
▪ i lavori, in corso all'atto della costituzione, avrebbero dovuto essere ultimati entro fine ottobre 2021.
Detto ciò, rispetto al contenzioso, ha eccepito, preliminarmente, in diritto, il difetto di giurisdizione del Tribunale di Genova in favore in favore del Giudice Amministrativo dal momento che gli attori avevano denunciato l'illegittimità di un atto amministrativo ed avevano attribuito all'Ente convenuto una responsabilità per cattivo uso del potere amministrativo.
Nel merito, ha rilevato l'insussistenza di condotte antigiuridiche riferibili all'amministrazione e l'assenza di nesso causale tra le presunte perdite patrimoniali lamentate e l'interdizione della circolazione veicolare.
Sotto il primo profilo, diversamente da quanto affermato dagli attori, l'evento franoso verificatosi nell'ottobre 2018, lungi dall'essere “neppure percepibile visivamente” ovvero “di modeste entità”, aveva in realtà comportato il cedimento del corpo stradale di un tratto della SP 4, e l'Amministrazione, nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada, aveva disposto, in un primo momento, l'interdizione parziale della viabilità istituendo un senso unico alternato. Successivamente, constatato l'aggravarsi del dissesto parziale del muro di sottoscarpa della SP ed il manifestarsi di un'ormaia sulla carreggiata di parecchi centimetri, circostanze queste ultime sintomatiche del venir meno delle condizioni di stabilità e di sicurezza del muro di sostegno arginale, l'Amministrazione metropolitana, su richiesta dei propri Servizi Tecnici, aveva disposto, con l'ordinanza n. 107 del 26.11.2018, ed in modo del tutto doveroso e legittimo, l'interdizione della circolazione veicolare fino al ripristino delle condizioni di transitabilità.
Anche in ordine аllе tempistiche, la condotta della risultava, a suo dire, immune da Controparte_6 censure di sorta. pagina 6 di 26 L'Amministrazione, infatti, già nel dicembre 2018, ovvero nell'immediatezza dei primi eventi franosi, si era adoperata prontamente, sollecitando il Consorzio IV, а cui RFI аvеvа già affidato i lavori di adeguamento della SP 4 previsti all'interno della complessiva rea1izzazione della tratta АV/АС Terzo LI dei Giovi, affinché anticipasse i suddetti lavori tra le progressive km 1+000 е 1+100 in Località Santa Marta, al fine di ridurre al minimo i disagi per gli utenti stradali (cfr. comunicazione CM/IV del 05.12.2018, doc. 19, nonché la corrispondenza intercorsa соn il Consorzio IV docc. 20 е 21).
L'agire solerte della , in vista di una risoluzione celere ed efficace delle Controparte_6 problematiche venutesi а determinare sulla SP 4, emergeva chiaramente anche dai verbali delle svariate riunioni tenutesi in data 11.12.2018 (cfr. doc. 7), 05.2.2019 (cfr. doc. 8), 27.3.2019 (doc. 22), 14.5.2019 (doc. 23), 17.7.2019 (doc. 24) presso la Regione Liguria соn RFI S.p.a., il il Controparte_7 Сomune di RO, il Сomune di ER е IV.
Quanto ai danni, eccepiva:
▪ l'insussistenza di un nesso causale tra gli interventi di ripristino е manutenzione della strada pubblica per cui è causa (la programmazione, progettazione е la durata dei quali rientravano nell'insindacabile discrezionalità della РА) ed i presunti mancati guadagni riferiti dagli attori;
▪ il difetto assoluto di prova dell'asserito lucro cessante lamentato dagli attori, anche considerando la sopravvenuta concomitanza della pandemia da covid 19, notoriamente, produttiva, ех se, di pregiudizi economici per gli operatori commerciali;
▪ il mancato utilizzo, da parte degli attori, degli specifici strumenti di tutela giudiziale e giustiziale а disposizione degli stessi per evitare il protrarsi degli asseriti danni (omessa impugnazione davanti al ТAR Liguria dell'ordinanza della СМ di Genova n. 107/2018 del 26.11.2018, quindi, mancata proposizione davanti al G.A. della domanda di annullamento con annessa istanza di tutela cautelare, anche monocratica ed inaudita altera parte, onde ottenere, se del caso, anche la sospensione dell'efficacia е dell'esecuzione dell'ordinanza interdittiva;
mancato ricorso al rimedio giustiziale generale rappresentato dal ricorso straordinario al Capo dello Stato).
Da qui la non risarcibilità degli asseriti danni attorei (anche) ai sensi dell'art. 1227 secondo соmmа Cod. Civ.
Più nello specifico, si escludeva che l'ordinanza n. 107/2018 del 26.11.2018 avesse "impedito agli abitanti, agli utenti della zona, a clienti e fornitori, di raggiungere le proprie abitazioni e le diverse attività commerciali e/o, laddove possibile, imponendo agli stessi estenuanti deviazioni alternative che comportano tutt'ora, a causa del traffico, la triplicazione dei tempi di percorrenza. Di fatto, Via Bartolomeo Parodi è diventata una strada senza sbocco veicolare, una sorta di vicolo cieco" in quanto il tratto in frana della SP n. 4 oggetto di chiusura non ricomprendeva alcuna abitazione o attività economica ed il relativo cantiere iniziava e finiva in un tratto isolato (e coloro che abitavano o lavoravano in Via Parodi o che intendevano colà recarsi non avevano mai avuto impedimenti, potendo accedervi, passando, se a monte, da RO, e se a valle, da ER).
Le asserite perdite di fatturato per le riferite riduzioni di “accesso” della clientela, nulla, quindi, avevano a che vedere con la chiusura del tratto di strada per cui è causa.
pagina 7 di 26 ha in ogni caso chiesto, di chiamare in causa la IA IC Controparte_6 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso cui era assicurata per Controparte_4 la responsabilità civile patrimoniale con la polizza n. K19IT005313 (doc. 25).
si è costituita tardivamente in data 27.06.2023, contestando quanto Controparte_4 esposto e dedotto in senso all'atto di citazione per chiamata di terzo, rilevando, in particolare, che in forza dell'interesse pubblico perseguito nel ripristino della strada difettasse il requisito di ingiustizia del danno venendo così meno un elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità.
Ha in ogni caso aderito alle conclusioni della ctu ing. licenziata e depositata nelle more della sua Per_1 costituzione, nella parte in cui aveva escluso l'esistenza di un ingiustificato e prolungato ritardo nell'esecuzione e realizzazione dei lavori e nella parte in cui aveva riferito sull'esistenza di differenti percorsi alternativi ed anche segnalati.
Ha negato l'esistenza di alcun danno e, circa il rapporto di garanzia, ha eccepito come la garanzia fosse limitata alle sole perdite patrimoniali e prevedesse una franchigia fissa di €2.500,00 che doveva restare a carico della Assicurata.
2. Sul difetto di giurisdizione
L'eccezione è destituita di fondamento.
La giurisdizione spetta al G.O. perché in gioco vi è la lesione di diritto soggettivo, autonomo, distinto e solo occasionalmente collegato all'attività provvedimentale (ad essere denunciata è, in definitiva, una ingiustificabile ed intollerabile violazione di diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti quali il diritto alla mobilità, al lavoro e alla libera iniziativa economica).
La giurisdizione si determina infatti sulla base della domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ciò che rileva è il “petitum” sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della “causa petendi”, ossia della natura giuridica della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico sotteso alla pretesa avanzata (così, ad es., nel contesto di un indirizzo consolidato, Cass., Sez. Un., 8.5.2007, n. 10374; in seguito tra le tante Cass., Sez. Un., 16 maggio 2008, n. 12378; Cass., Sez. Un., 25 giugno 2010, n. 15323; Cass., Sez. Un., 11 ottobre 2011, n. 20902; Cass., Sez. Un., 21 maggio 2014, n. 11229; Cass., Sez. Un, 12 novembre 2020, n. 25578).
Il controllo giurisdizionale non ha qui ad oggetto il provvedimento e la legittimità di una scelta discrezionale operata dall'Amministrazione ma il comportamento complessivamente tenuto dalla pubblica amministrazione, rispetto al quale si denuncia l'intenzionale fine di danneggiare la cittadinanza.
Sicché, avuto riguardo al criterio del petitum sostanziale, la giurisdizione appartiene senz'altro al giudice ordinario (cfr. Cassazione civile sezioni unite n. 9153/2022; cfr altresì Corte Cass., Sez. VI, Ordinanza n. 25843 del 23/09/2021 “L'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta a conseguire la condanna della stessa ad un "facere", giacché la domanda non investe scelte ed atti pagina 8 di 26 autoritativi dell'amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del "neminem laedere". Né è di ostacolo il disposto dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7 della l. n. 205 del 2000 - che devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di urbanistica ed edilizia - giacché, a seguito della sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, tale giurisdizione esclusiva non è estensibile alle controversie nelle quali la P.A. non eserciti alcun potere autoritativo finalizzato al perseguimento di interessi pubblici alla cui tutela sia preposta. (Nella specie, il privato aveva domandato la condanna di un alla realizzazione dei lavori necessari per consentire la CP_7 transitabilità di una strada comunale;
riaffermando l'enunciato principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, sul presupposto della natura di manutenzione straordinaria dei lavori richiesti, li aveva ricondotti nell'area dell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non censurabile dal giudice ordinario).”
3. Nel merito dell'azione di responsabilità
Al fine di valutare la fondatezza della domanda è stato conferito un primo incarico al TU ing. Per_1 (relazione depositata il 22.05.2023) sul seguente quesito:
“esaminati i luoghi e la documentazione in atti, nonché compiuto ogni altro accertamento ritenuto utile:
individui i presupposti dell'ordinanza n. 107 del 2018 e la corretta e regolare esecuzione dei lavori necessari per il ripristino della SP N. 4 DEI PIANI DI PRAGLIA, nonché il rispetto delle tempistiche previste;
in caso negativo, quantifichi il periodo di prolungamento dei lavori non giustificato da fattori oggettivi;
accerti l'esistenza di schemi di itinerari alternativi percorribili, con riferimento al raggiungimento delle sedi delle attività intestate alle parti attrici (a tal fine esaminando il doc. n. 30 prodotto dalla parte convenuta, e riportando su apposito schizzo o rilievo i percorsi alternativi dal punto di interruzione alle sedi delle parti attrici); dica se tali percorsi alternativi fossero e/o siano tuttora adeguati e ben segnalati;
dica infine se e da quale momento ai lavori indicati nella ordinanza n. 107 del 2018 si sia sovrapposto, con altri eventuali titoli amministrativi e da parte di altri eventuali soggetti che il ctu indicherà, l'intervento infrastrutturale del c.d. Terzo LI”.
Il ctu ha, anzitutto, riportato, sulla base dei documenti prodotti, la cronologia degli eventi riguardanti i lavori eseguiti dalla , privi di interferenze con altri cantieri in zona, che Controparte_6 di seguito si ritrascrive:
16 Ottobre 2018: si verifica, in corrispondenza della progressiva km 0+660 circa, un cedimento del sedime stradale sulla corsia lato torrente. A seguito di detto evento viene istituito, con Ordinanza 92 del 18/11/2018 n° 92/2018, un senso unico alternato e il divieto di circolazione per tutti i veicoli con massa a pieno carico superiore a 7,5 ton. Documento in Atti nel fascicolo di Parte Convenuta n° 03.
14 Novembre 2018: si verifica uno smottamento del lato monte della SP 4 alla progressiva km 1+100 (in prossimità del Cantiere COCIV – Progetto WBS_NV-08). A seguito di questo evento viene interdetta temporaneamente la circolazione per il lavori di messa in sicurezza della scarpata, fino al ripristino delle condizioni di transitabilità, con Ordinanza n° 104/2018 del 15/11/2018 prot. 58673. Documento in Atti nel fascicolo di Parte Convenuta n° 04. pagina 9 di 26 22 Novembre 2018: con Ordinanza n. 106/2018 del 22/11/2018, essendo stata ripristinata la viabilità, viene revocato il provvedimento di interdizione della strada al traffico di cui all'Ordinanza n° 104/2018. La circolazione viene regolamentata a senso unico alternato, con segnalazione semaforica. Documento in Atti nel fascicolo di Parte Convenuta n° 05.
26 Novembre 2018: viene emessa l'Ordinanza n° 107/2018 del 26/11/2018, che dispone la temporanea interdizione della strada, a causa di un cedimento della sede stradale a valle, all'altezza della progressiva km 1+00. Documento in Atti nel fascicolo di Parte Convenuta n° 06.
5 Dicembre 2018: sollecita COCIV di iniziare i lavori di adeguamento della Controparte_6 sezione stradale nel tratto di strada interessato dal dissesto del muro di argine (previsti nell'ambito delle opere legate al Terzo LI), km 0+660, per velocizzarne la riapertura. Documento in Atti nel fascicolo di Parte Convenuta n° 19.
22 Gennaio 2019: viene assegnata a COCIV, l'area compresa fra le progressive km 0+686 e km 0+934 (immediatamente successiva all'area di frana). Documento Verbale COCIV di inizio lavori del 22/01/2019 Progetto WBS_NV08. Documento ricevuto da dopo richiesta del Controparte_6 C.T.U. Vedasi allegato 1.
5 febbraio 2019: nel corso della riunione del Tavolo Tecnico relativo agli interventi connessi con la realizzazione del “Terzo LI ferroviario dei Giovi” tenutasi in Regione Liguria, l'ing. , CP_10 tecnico della di Genova, evidenzia che, a seguito di verifiche tecniche effettuate, il Controparte_6 muro di sottoscarpa della strada provinciale SP4, nel comune di ER tra il e Controparte_11 via Lavaggi, ha subito un dissesto parziale a causa delle ingenti piogge del precedente autunno (2018) che non rende di fatto possibile la riapertura della strada. Dette verifiche evidenziano che, realisticamente, sia necessario un intervento di ripristino della struttura di tutto il muro per una lunghezza di 35 m. L'ing. relaziona ancora circa l'impossibilità di procedere al consolidamento CP_10 con interventi meno invasivi. L'ing. Costa Medich di COCIV evidenzia che, da una prima stima dei lavori da realizzarsi, l'importo delle opere previste non sarebbe inferiore a 500.000,00 €uro. Gli Enti presenti chiedono a COCIV di inserire detto intervento tra quelli accessori al Terzo LI quale necessario adeguamento progettuale al progetto già approvato. Gli Enti intervenuti (
[...]
, RO e ER) danno la loro disponibilità a fare fronte CP_6 Controparte_12 alla nuova imprevista esigenza. Documento in Atti nel fascicolo di Parte Convenuta n° 08.
27 marzo 2019: nel corso della riunione del Tavolo Tecnico relativo agli interventi connessi con la realizzazione del “Terzo LI ferroviario dei Giovi” tenutasi in Regione Liguria, il sindaco di RO relaziona circa una riunione con il Vice Sindaco del al fine di Controparte_7 rimodulare gli interventi già approvati per garantire la copertura economica necessaria al ripristino del cedimento stradale. L'ing. della conferma che il progetto per il ripristino CP_10 Controparte_6 del tratto stradale SP4, interessato dal dissesto, è stato consegnato da COCIV alla . Controparte_6 Documento in Atti nel fascicolo di Parte Convenuta n° 22.
14 maggio 2019: nel corso della riunione del Tavolo Tecnico relativo agli interventi connessi con la realizzazione del “Terzo LI ferroviario dei Giovi” tenutasi in Regione Liguria, il Presidente del Municipio V del conferma la disponibilità ad eliminare alcuni interventi previsti, al Controparte_7 fine di destinare parte delle risorse per il lavoro di ripristino del muro sottoscarpa dissestato a causa delle piogge dell'autunno 2018. L'ing. , tecnico della , relaziona CP_10 Controparte_6 circa il fatto che il progetto dell'intervento sia già stato inviato presso l'ufficio competente della Difesa del Suolo della Regione Liguria. Il si riserva di rilasciare l'autorizzazione ad Controparte_8 eseguire i lavori, effettuate le necessarie verifiche tecniche. Documento in Atti nel fascicolo di Parte Convenuta n° 23.
8 Luglio 2019: viene assegnata a COCIV, in qualità di soggetto realizzatore dell'opera, l'area compresa fra le progressive km 0+522 e km 0+651 (immediatamente precedente all'area di frana). Documento Verbale COCIV di inizio lavori del 22/01/2019 Progetto WBS_NV08 documento ricevuto da dopo richiesta del C.T.U. allegato 2. Controparte_6 Pt_9
pagina 10 di 26 17 luglio 2019: nel corso della riunione del Tavolo Tecnico relativo agli interventi connessi con la realizzazione del “Terzo LI ferroviario dei Giovi” tenutasi in Regione Liguria, il CP_8 informa che la ha rilasciato il parere idraulico all'esecuzione
[...] Controparte_6 dell'intervento e richiede che la Regione Liguria convochi la Conferenza dei Servizi Semplificata. Documento in Atti nel fascicolo di Parte Convenuta n° 24.
4 settembre 2019: nel corso della riunione del Tavolo Tecnico relativo agli interventi connessi con la realizzazione del “Terzo LI ferroviario dei Giovi” tenutasi in Regione Liguria, l'ing. , Per_2 della Regione Liguria, informa che il COCIV ha trasmesso il progetto per la ricostruzione del muro di sostegno arginale della strada SP4 ed indica la necessità di ridefinire il quadro economico al fine di reperire i finanziamenti necessari all'esecuzione dell'opera. Si stabilisce a quali interventi debbano rinunciare il e quello di Genova per reperire i fondi per la realizzazione del muro. Controparte_8 Documento ricevuto da dopo richiesta del C.T.U. Vedasi allegato 3. Controparte_6
13 settembre 2019: Deliberazione della Regione Liguria 772 del 13/09/2019 che riporta le variazioni agli interventi della Variante Complessiva Enti Liguri relativamente a due interventi nel Comune di Genova e nel al fine di trasferire i relativi importi per la realizzazione Controparte_8 del progetto del muro sottoscarpa necessario al ripristino della viabilità sulla strada SP4. Documento in Atti nel fascicolo di Parte Convenuta n° 09.
24-26 Ottobre 2019: fra le progressive km 0+600 e 0+690 crolla nell'alveo il manufatto di sostegno alla strada che costituiva anche argine al torrente, determinando il franamento dell'intero corpo stradale (compreso molteplici sottoservizi) per un totale complessivo di circa 80/90 m. Fotografie in Atti nel fascicolo di Parte Convenuta n°18.
20 novembre 2019: nel corso della riunione del Tavolo Tecnico relativo agli interventi connessi con la realizzazione del “Terzo LI ferroviario dei Giovi” tenutasi in Regione Liguria, si prende atto del danno che il crollo del muro avvenuto in data 24-26 ottobre 2019 ha causato. L'ing. della CP_13 Città Matropolitana indica che è stata fatta una stima di costo di circa 2.000.000,00 €uro per i necessari lavori di ripristino. In quest'occasione il COCIV chiede che sia la ad Controparte_6 occuparsi della realizzazione del nuovo manufatto, in sostituzione di quello franato. Durante la riunione gli Enti presenti vengono inviatati a ridiscutere le priorità degli interventi di propria competenza, al fine di reperire le nuove risorse economiche necessarie al ripristino del muro d'argine franato. Documento ricevuto da dopo richiesta del C.T.U.. Vedasi allegato 5. Controparte_6
26 Febbraio 2020: con Atto di indirizzo di cui alla Determinazione n. 17/2020, il
[...]
, prendendo atto della situazione venutasi a creare a seguito della frana dell'ottobre 2019, CP_3 in considerazione che le risorse necessarie per il nuovo intervento non potevano essere affrontate con i fondi inizialmente previsti, preso atto della disponibilità degli Enti di ridefinire gli importi e gli interventi previsti della variante complessiva Enti Liguri, considerato che le risorse necessarie non sono disponibili nel bilancio della e che non sussistono le circostanze giuridiche ed Controparte_6 economiche tali da consentire l'inserimento dei danni subiti tra quelli affrontabili in somma urgenza, dispone la modifica della variante Enti Liguri. Documento in Atti nel fascicolo di Parte Convenuta n°10.
9 Giugno 2020: con Atto Dirigenziale n. 1023/2020 il Direttore della Direzione Territorio e CP_14 della dispone l'approvazione del Progetto esecutivo, la determinazione a Controparte_6 contrarre e lo schema di bando di gara in relazione alla commessa CC 14/20 RFI avente ad oggetto
“Intervento di ripristino del tratto stradale della SP 4 di Praglia in Comune di ER a seguito dell'evento franoso del 24-26 ottobre 2019” per l'importo di Euro 2.545.000,00. Documento in Atti nel fascicolo di Parte Convenuta n°13.
10 Giugno 2020: viene sottoscritto, da tutte le parti coinvolte, il II Atto modificativo della variante Enti Liguri - Convenzione Quadro. In tale documento vi è chiara indicazione della ripartizione della copertura finanziaria necessaria alla realizzazione dell'intervento sulla strada SP 4. Documento in Atti nel fascicolo di Parte Convenuta n°11. pagina 11 di 26 18 giugno 2020: con atto Dirigenziale 1106/2020 della viene indetta Controparte_6 la procedura di gara per l'affidamento dei lavori. Documento in Atti nel fascicolo di Parte Convenuta n°14.
7 agosto 2020: con atto Dirigenziale 1480/200 della di Genova viene affidato Controparte_6 l'incarico di eseguire i lavori alla ditta ocumento in Atti nel fascicolo di Controparte_9 Parte Convenuta n°15.
9 settembre 2020: con Verbale di consegna dei lavori, anticipatamente, nelle more della formale stipulazione del contratto al fine di avviare celermente il cantiere, vengono consegnati i lavori. Documento in Atti nel fascicolo di Parte Convenuta n°16.
28 settembre 2020: viene stipulato il contratto repertorio n. 139/2020. Il contratto prevede che i lavori durino 365 giorni naturali, consecutivi e successivi. Documento in Atti nel fascicolo di Parte Convenuta n°17.
23 novembre 2021: i lavori vengono ultimati come da Certificato di ultimazione dei lavori del 23/11/2021 dal quale risulta l'indicazione del differimento del termine di 62 giorni concessi dal Responsabile Unico del Procedimento. Documento in Atti nel fascicolo di Parte Convenuta n°33.
Quindi, nelle sue conclusioni, il ctu ha così risposto ai quesiti:
Quesito 1 individui i presupposti dell'ordinanza n. 107 del 2018 (pag. 13): “L'analisi della documentazione fotografica in atti, anche con le integrazioni ricevute dalla Controparte_6
non permette una verifica della situazione in essere sulla strada a seguito del primo
[...] smottamento del 14 novembre 2018. Le fotografie non consentono una valutazione dell'effettivo stato dei luoghi dopo tale data.” [...] ma, scrive il ctu, “La lettura dei documenti ed in particolare del verbale della riunione del Tavolo Tecnico relativo agli interventi connessi con la realizzazione del
“Terzo LI ferroviario dei Giovi” tenutasi in Regione Liguria del 5 febbraio 2019 (Documento in atti Fascicolo di Parte Convenuta Allegato 8) evidenzia che l'ing. , della CP_10 Controparte_6
a seguito delle ispezioni tecniche effettuate dopo la frana, avesse rilevato che il muro di
[...] sottoscarpa della strada provinciale SP4 del comune di ER tra il Municipio di ER e via Lavaggi (quindi la zona interessata), avesse subito un dissesto parziale a causa delle ingenti piogge dell'autunno 2018. I tecnici esaminato il manufatto dissestato “hanno riscontrato un diffuso degrado lungo tutta la struttura ” ipotizzando “un intervento massiccio di totale ripristino del muro ”. A seguito di quanto evidenziato, “non si ritiene possibile aprire la strada ”. L'ing. relazionava CP_10 ancora, a riguardo del sopralluogo, che fosse necessario “un intervento massiccio di totale ripristino di tutto il muro”. L'intervento ”consiste nella sostituzione del muro di sottoscarpa della lunghezza di circa 35 m e della altezza media di circa 11 m” . A seguito di “alcune indagini è stata elaborata una prima stima sommaria dei costi che risulterebbero non inferiori a 500.000 euro.”
Il ctu conclude pertanto: “Alla luce di quanto sopra, emerge che vi fosse una situazione di dissesto della sede stradale tale da rendere impossibile la riapertura della strada.”
Quesito 1 e la corretta e regolare esecuzione dei lavori necessari per il ripristino della SP N. 4 DEI PIANI DI PRAGLIA, nonché il rispetto delle tempistiche previste (pag. 14): il ctu, non entrando giustamente nel merito “della correttezza e regolarità dell'esecuzione dei lavori dal punto di vista edilizio e strutturale (“Le opere sono state progettate da tecnici, controllate in fase di realizzazione e risultano regolarmente collaudate”) ha evidenziato che a far data dal 14 novembre 2018, data del primo dissesto della strada, vi sia stato un susseguirsi di eventi e di attività documentate, svolte da e dagli altri Enti coinvolti per reperire le risorse finanziarie Controparte_6 necessarie per la realizzazione del consolidamento del muro dissestato dopo la frana del 2018, tramite la revisione dei progetti già previsti dalla Variante Complessiva degli Enti Liguri nell'ambito delle pagina 12 di 26 opere accessorie e correlate con la costruenda rete ferroviaria del Terzo LI. Contemporaneamente, è stata sviluppata l'attività di progettazione dell'intervento e l'iter approvativo necessario. Nel settembre 2019 la Deliberazione della Regione Liguria 772 del 13/09/2019 riporta le variazioni agli interventi della Variante Complessiva Enti Liguri relativamente a due interventi del Controparte_7 e del decisi al fine di reperire gli importi necessari alla realizzazione del progetto Controparte_8 del muro sottoscarpa necessario al ripristino della viabilità sulla strada SP4. Purtroppo tra il 24 e il 26 Ottobre 2019 fra le progressive km 0+600 e 0+690 crolla il muro di sostegno della strada, determinando il franamento dell'intero corpo stradale, per un totale complessivo di circa 80 - 90 m . Questa frana, ben più rovinosa e devastante del precedente dissesto, vanifica tutte le precedenti progettazioni e comporta un costo di ripristino stimato in circa €uro 2.000.000,00, quattro volte tanto l'importo stimato per il consolidamento del dissesto dopo la frana del 2018. Questa nuova situazione impone la necessità di iniziare nuovamente l'iter di ricerca dei finanziamenti integrativi indispensabili al nuovo e più ingente costo delle opere previste per il ripristino della viabilità della strada SP 4 dei Piani di Praglia. Nel frattempo viene portata avanti la progettazione del nuovo intervento, il cui progetto esecutivo viene approvato dalla nel giugno Controparte_6 2020. Dopo una gara di appalto, nell'agosto 2020, i lavori di costruzione dei muri franati vengono affidati alla ditta che li ha materialmente eseguiti. I lavori iniziano nel settembre 2020 e terminano nel novembre 2021. La strada viene riaperta al traffico il 30 novembre 2022, solo dopo l'ultimazione da parte del COCIV degli interventi previsti nell'ambito delle opere legate alla rete ferroviaria del Terzo LI.
Il ctu conclude pertanto: “Alla luce di queste osservazioni, in relazione appunto all'entità dei lavori eseguiti, emerge che la durata dei lavori (in totale 365+62=467 giorni consecutivi), desumibile dall'Allegato 33 del Fascicolo di Parte Convenuta, sia congrua con i lavori effettivamente realizzati.”
Quesito 2 in caso negativo, quantifichi il periodo di prolungamento dei lavori non giustificato da fattori oggettivi (pag. 17): “Si veda quanto risposto al punto precedente.”
Quesito 3 accerti l'esistenza di schemi di itinerari alternativi percorribili, con riferimento al raggiungimento delle sedi delle attività intestate alle parti attrici (a tal fine esaminando il doc. n. 30 prodotto dalla parte convenuta, e riportando su apposito schizzo o rilievo i percorsi alternativi dal punto di interruzione alle sedi delle parti attrici (pag. 18): il ctu ha appurato che l'interruzione della strada SP4 dei Piani di Praglia ha costituito di fatto l'interruzione della direttrice in sponda destra del torrente Verde. Questo fatto, legato anche alla carenza di ponti che collegano le due sponde del torrente stesso, ha reso necessario percorrere tratti stradali alternativi per raggiungere, provenendo da sud e da nord, le sedi delle attività delle ditte delle parti attrici. Negli elaborati grafici allegati (Allegati 9 e 10) sono stati evidenziati i percorsi alternativi (che proprio per la mancanza di ponti carrabili sul torrente Verde e di altre strade utilizzabili sulla sponda destra del torrente stesso, erano e sono univocamente definiti, prevedendo di transitare attraverso il centro di RO e il centro di TE).
In particolare, avuto riguardo alle zone dove sorgono le attività degli attori e la zona oggetto dei lavori, è stato evidenziato che il bar e la hanno sede a sud della zona interessata dai CP_1 Parte_1 lavori, la Tipografia e la Trattoria UM a nord. Parte_2
Quindi, a seconda della provenienza, i percorsi per raggiungere le sedi delle attività erano differenti:
Provenendo da Sud rispetto alla zona dei lavori: raggiungere la sede del bar e della CP_1
non comportava l'utilizzo di nessun percorso alternativo. Al contrario raggiungere la Parte_1
pagina 13 di 26 sede della Tipografia e della trattoria UM obbligava al transito attraverso il centro di Parte_2 TE e RO.
Provenendo da Nord rispetto alla zona dai lavori, raggiungere la sede della Tipografia ER e della trattoria UM non comportava l'utilizzo di nessun percorso alternativo. Al contrario raggiungere la sede del bar e della obbligava al transito attraverso il centro di CP_1 Parte_1 RO e TE per poi percorrere un tratto della SP 4 fino alle sedi delle ditte interessate.
I percorsi alternativi, verificati durante il sopralluogo con i Consulenti di Parte del 03/11/2022, presentavano cartellonistica sulle seguenti strade:
Provenendo da sud in direzione nord:
in via delle Fonderie Grondona, prima del ponte IC Patrizi era presente un cartello con chiara indicazione della chiusura della SP 4 riportante i percorsi alternativi per evitare il tratto di strada chiuso al traffico.
imboccando la SP 4 all'altezza del ponte Giovanni Serafino Dellepiane di TE, il primo cartello con indicazione della chiusura era prossimo allo sbarramento della strada stessa e sulla recinzione del cantiere stesso.
Provenendo da nord in direzione sud sulla strada SP 4 stessa:
il primo cartello era in corrispondenza del bivio che, staccandosi dalla SP 4 conduce a via Campolungo.
Un secondo cartello, proseguendo sulla SP 4 era in corrispondenza del ponte di via Villa Berrone.
Proseguendo ancora sulla SP 4 il cartello era sulla recinzione del cantiere.
Le fotografie della segnaletica come ripresa durante il sopralluogo del 3 novembre 2022 sono riportate nell'Allegato 8.
Non erano invece presenti altri cartelli con indicazione dei percorsi alternativi, sulla strada SS35 dei Giovi né in direzione nord né in direzione sud.
Al riguardo è stato evidenziato che l'unico cartello completo, a riguardo dei percorsi alternativi, fosse quello posto lungo la viabilità in sponda sinistra del torrente Polcevera in via delle Fonderie Grondona. In questo cartello si dava l'indicazione, a chi viaggiasse verso nord, sul corretto percorso da seguire per superare l'interruzione della SP 4.
Per chi viaggiasse, sempre in direzione nord, sulla SS 35 dei Giovi (quindi in sponda destra), nessun cartello segnalava il percorso alternativo necessario a superare l'interruzione, solo una volta imboccato il ponte IC Patrizi, percorso un tratto di Via Vittorio Poggi si trovava il primo cartello che indicava l'interruzione.
Analogamente che avesse voluto imboccare la strada da via Don Domenico Meirana, avrebbe dovuto percorrere il ponte sul Verde di via Pieve di Cadore per trovarsi di fronte al primo cartello con indicazione dell'interruzione.
Provenendo dalla strada SS35 in direzione sud, nessun cartello indicava la problematica presente sulla SP 4, obbligando a percorrere i percorsi del precedente paragrafo prima di giungere al cartello con indicazione dell'interruzione.
pagina 14 di 26 Quesito 4 dica se tali percorsi alternativi fossero e/o siano tuttora adeguati (pag. 18) e ben segnalati (pag. 19):
“Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la cartellonistica con indicazione dei percorsi alternativi non era del tutto completa e avrebbe potuto essere integrata per consentire agli utenti con poca conoscenza della zona (quindi proprio a coloro che necessitavano di informazioni chiare), di individuare i corretti percorsi in maniera adeguata. Alla luce di quanto sopra evidenziato, non si può dichiarare che i percorsi alternativi fossero ben segnalati”
Quesito 5 dica infine se e da quale momento ai lavori indicati nella ordinanza n. 107 del 2018 si sia sovrapposto, con altri eventuali titoli amministrativi e da parte di altri eventuali soggetti che il TU indicherà, l'intervento infrastrutturale del c.d. Terzo LI (pag. 21) il TU ha così concluso: “Alla luce di quanto sopra emerge che i lavori realizzati dalla si siano Controparte_6 sovrapposti al cantiere del COCIV che, sia prima che dopo i lavori stessi, ha operato sulla medesima strada”
Il TU Ing. ha poi compiutamente risposto alle osservazioni dei consulenti di parte, sia degli Per_1 attori che della convenuta, confermando le conclusioni sopra riportate.
In particolare, per quanto maggiormente interessa:
▪ quanto all'obiezione del ct di parte attrice secondo cui, malgrado l'ordinanza di chiusura del tratto stradale n. 107 del 2018 la strada “continuava ad essere quotidianamente utilizzata dai mezzi pesanti per i lavori del Terzo LI, come pacificamente risulta dal doc. n. 2 di parte attrice”, il ctu ha replicato che in detto documento non vi fosse alcun riferimento che potesse dare indicazioni a riguardo di questo utilizzo della strada nel corso di validità della succitata ordinanza;
▪ quanto all'obiezione del ct di parte attrice secondo cui nessun intervento volto alla riapertura della strada a beneficio della collettività era stato anche solo preso in considerazione dalla
[...]
, rimasta completamente inerte, il ctu ha replicato che l'analisi della cronologia CP_6 riportata nell'elaborato evidenziava, al contrario, tutta una serie di attività, svolte nel tempo, sia per la progettazione delle opere sia per il reperimento dei finanziamenti necessari, in prima istanza, ad affrontare i costi del ripristino dei danni della prima frana del 2018 e successivamente quelli della seconda, ben più grave, del 2019. In particolare da questa cronologia è emerso che i lavori effettivi di rifacimento delle opere di sostegno a valle e a monte della strada sono iniziati nel settembre 2020 e terminati nel novembre 2021. Gli altri tempi intercorsi tra la prima frana e l'inizio dei lavori hanno comportato attività propedeutiche alla realizzazione dei lavori (reperimento finanziamento e progettazione). Successivamente alla fine dei lavori della , novembre 2021, e fino alla riapertura della strada sono Controparte_6 stati eseguiti altri interventi ad opera del COCIV e del Controparte_8
▪ quanto all'obiezione del ct di parte attrice secondo cui “a causa della citata interruzione della SP n. 4, la viabilità del Comune di ER e dell'intera Alta Val Polcevera ha subito un vero e proprio tracollo, impedendo agli abitanti, agli utenti della zona, a clienti e fornitori, di raggiungere le proprie abitazioni e le diverse attività commerciali e/o, laddove possibile, imponendo agli stessi estenuanti deviazioni alternative che hanno comportato, a causa del traffico, la triplicazione dei tempi di percorrenza” il cu ha replicato che certamente la chiusura della strada aveva comportato un effettivo disagio per gli abitanti, gli utenti della zona, i clienti ed i fornitori, tuttavia, per quanto estenuanti e lunghe fossero le deviazioni, risultava che non pagina 15 di 26 fosse mai stato impedito il raggiungimento delle abitazioni o delle sedi delle attività. Gli elaborati grafici allegati alla ctu, relativi ai percorsi alternativi, evidenziavano che, a seconda della direzione di marcia, verso nord o verso sud, ed a seconda della destinazione, non sempre fosse obbligatorio utilizzare i percorsi alternativi. Le attività e le abitazioni poste a sud della interruzione erano raggiungibili senza l'utilizzo di percorsi alternativi provenendo da sud. Analogamente le attività e le abitazioni poste a nord potevano essere raggiunte senza percorsi alternativi provenendo da nord. L'utilizzo dei percorsi alternativi interessava chi avesse dovuto raggiungere zone poste oltre l'interruzione in entrambi i sensi di marcia (cfr. pagg. 18 e 19 “Per quanto riguarda ' le zone dove sorgono le attività dei ricorrenti e la zona oggetto dei lavori, si evidenzia che il bar e la hanno sede a sud della zona interessata dai CP_1 Parte_1 lavori, la Tipografia ER e la Trattoria UM a nord. Ovviamente a seconda della provenienza i percorsi per raggiungere le sedi delle attività erano differenti: Provenendo da Sud rispetto alla zona dei lavori: raggiungere la sede del bar e della CP_1
non comportava l'utilizzo di nessun percorso alternativo. Al contrario Parte_1 raggiungere la sede della Tipografia ER e della trattoria UM obbligava al transito attraverso il centro di TE e RO. Provenendo da Nord rispetto alla zona dai lavori: raggiungere la sede della Tipografia ER e della trattoria UM non comportava l'utilizzo di nessun percorso alternativo. Al contrario raggiungere la sede del bar e della obbligava al transito CP_1 Parte_1 attraverso il centro di RO e TE per poi percorrere un tratto della SP 4 fino alle sedi delle ditte interessate”;
▪ quanto, infine, all'osservazione del ctp attoreo relativa all'ultimo quesito, il ctu ha replicato che la cronologia degli eventi è chiara. Gli interventi eseguiti dal COCIV e dal Controparte_8 sono successivi al termine dei lavori di consolidamento della strada eseguiti dalla
[...]
. CP_6
È stata quindi licenziata, impregiudicato l'an, TU contabile con affidamento al ctu Dott. Persona_3 sul seguente quesito:
“DISPONE TU CONTABILE che, effettuato ogni accertamento ritenuto utile, tenendo conto di tutti gli elementi economici di rilievo sia relativi alle singole realtà imprenditoriali, sia esterni alle stesse realtà (fra cui, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'emergenza COVID e/o ogni altro fattore economico rilevante) dica se , titolare della omonima Parte_1 Parte_2 impresa, , titolare della omonima impresa, , titolare della ditta Parte_3 Parte_4 OSTERIA DEL PIUMINO, abbiano, ciascun per la rispettiva attività, riportato danni economici, intesi come calo dei rispettivi profitti, negli anni indicati nella domanda giudiziale, analizzando con rigore ogni dato economico continuativo e significativo di confronto dell'andamento delle singole attività, disponibile con riferimento alla situazione anteriore alla chiusura della strada oggetto di causa”.
IL TU, dopo attenta analisi della documentazione fornita, ha così concluso:
per , che, come riscontrabile ai prospetti di cui alle pagg. 30 e 31 elaborati Parte_1 dall'ing. ha sede a sud del tratto stradale interrotto ed ha patito disagi, quanto all'azienda, Per_1 negli spostamenti dalla sede verso nord e, quanto ai clienti, nel raggiungimento dei vari cantieri se situati a nord (cfr. pag 36 seg prima delle osservazioni dei CT):
“Come detto, gli unici documenti prodotti agli atti da o introdotti successivamente e ritenuti CP_15 ammissibili ai fini delle operazioni peritali sono la dichiarazione di stessa di cui alla prod. 16 CP_15 DI + altri, ritualmente prodotta agli atti e i bilanci riferiti agli esercizi 2021 e 2022. pagina 16 di 26 A parere di chi scrive, la dichiarazione di , di cui alla prod. 16 DI + altri risulta inidonea e CP_15 del tutto insufficiente a dimostrare l'eventuale insorgenza di un danno; danno eventualmente conseguente al fatto oggetto di causa. Il motivo di tale considerazione è che:
1 – in merito al contenuto della lettera (pagine 2 e 3) non vi è alcuna documentazione di supporto attestante la correttezza dei dati e degli importi indicati, men che meno la documentazione di un professionista (Consulente del Lavoro) che possa certificare / attestare quanto indicato da . I CP_15 prospetti allegati, peraltro, non sono né timbrati, né sottoscritti;
2 – non sono allegati i contratti di appalto / opera dei lavori / commesse in essere, dai quali poter desumere, sia il luogo di lavoro, sia la durata degli stessi, sia il livello di ricavi presunti e stimati, sia la tipologia degli stati di avanzamento previsti, sia la tipologia di lavoro commisurata e rapportata a ciascun stato di avanzamento. Ne consegue come neppure sia stata documentata l'eventuale divergenza di tempi di lavorazione rispetto a quanto eventualmente pattuiti in sede contrattuale.
3 – Non vi è alcuna documentazione amministrativa, contabile e fiscale riferita alla corrispondenza con le committenze, in virtù della quale l'impresa esponga ed evidenzi le difficoltà insorte, e quindi un documento sulla base del quale stessa richieda una eventuale modulazione dei tempi di CP_15 lavorazione, dei SAL previsti, nonché un eventuale incremento di compenso a causa del disagio e per un'eccessiva onerosità sopravvenuta eventualmente intervenuta;
4 – Non esiste alcun supporto documentale intercorrente tra la stessa e le imprese fornitrici di CP_15 materiale dal quale si possa desumere una intervenuta difficoltà logistica in sede di approvvigionamento e di trasporto del materiale ai cantieri. E' da tenere altresì in considerazione il fatto che in talune circostanze può anche essere il fornitore del materiale a trasportare lo stesso presso i cantieri. In tal caso, dovrebbe essere provato un eventuale aggravio di prezzo;
5 – non è prodotto alcun bilancio riferito a esercizi sociali antecedenti al 2021 / documento contabile dai quali si possa evidenziare, sulla scorta dalla necessaria informativa degli amministratori, il concretizzarsi di un evento di portata tale da incidere negativamente sui conti aziendali e, soprattutto, che vi sia stato un effettivo decremento dei profitti aziendali, anche indipendentemente dall'evento franoso che ha causato l'interruzione della strada.
*.*.* Premesso quanto fin qui esposto con riferimento a , il sottoscritto non è in condizione di CP_15 riscontrare l'insorgenza di alcun danno economico, così come richiesto dal quesito”
Tale conclusione è stata ribadita anche a seguito delle osservazioni dei consulenti di parte, cfr. pagg. 104 e ss ctu:
“Il CT DI + altri procede a effettuare un proprio calcolo del danno lucro cessante in via equitativa, stimando tale danno in Euro 30.000.=; ' Questa cifra andrà a sommarsi a quanto già stimato come danno emergente da parte del TU medesimo …” Il sottoscritto non può accogliere quanto affermato dal CT DI + altri. La quantificazione del danno operata dal CT è stata effettuata, infatti, incrementando il risultato di esercizio ante imposte conseguito nel 2022 (Euro 23.093.=) di un importo (in via equitativa) pari a Euro 6.907.=. Lo scrivente non ritiene, in ogni caso, il predetto calcolo come attendibile e sostenibile ai fini di una potenziale quantificazione del danno. Infatti:
1. il quesito (poco sopra riportato) dispone già espressamente quali debbano essere le modalità di determinazione del danno economico da individuare in sede della presente causa;
modalità che pagina 17 di 26 prevedono un confronto tra i profitti conseguiti nel periodo precedente alla chiusura della strada e quelli conseguiti successivamente.
2. non è noto il procedimento mediante il quale il CT DI + altri abbia calcolato l'importo incrementale (in via equitativa) di Euro 6.907.=. Danno in via equitativa che, a parere dello scrivente, dovrà, se del caso, essere riconosciuto dal Giudice.
“a. per quanto riguarda [DI] – pagine da 32 a 38 Rimandando a quanto Parte_1 specificamente riportato in conclusione del punto in oggetto, il sottoscritto, con riferimento a DI, non è in condizione di riscontrare l'insorgenza di alcun danno economico, così come richiesto dal quesito.” (pag. 110)
Per TIPOGRAFIA NI di che, come riscontrabile dai prospetti Parte_2 di cui alle pagine 30 e 31, elaborati dall'Ing. ha sede a nord del tratto stradale interrotto ed Per_1 ha patito disagi conseguenti all'interruzione della strada che risiedono, per l'azienda, negli eventuali spostamenti dalla sede verso sud, dovendo transitare 'attraverso il centro di TE e RO'; per i clienti, nel raggiungimento della stessa se provenienti da sud. (pag. 38 seg) il TU:
ha, anzitutto, del tutto opportunamente, osservato che l'attività svolta da è quella di tipografia: CP_16
“Tale attività non costituisce attività di vicinato (commercio al dettaglio) e, a differenza, ad esempio, delle attività del Bar Carbone di RO RA o della Trattoria del Piumino, neppure quella di somministrazioni alimenti e bevande. Trattasi, invece, di attività che ragionevolmente si fonda su ordini e/o commesse, alcuni dei quali presumibilmente ripetibili e fondati su stampe (prefincati) già esistenti. Pertanto, spesso, gli ordini possono, a ben vedere, intervenire per via telefonica o via mail”;
ha affermato che la correlazione tra la chiusura della strada e il danno economico per non è CP_16 dimostrata: “non sono prodotti agli atti, per esempio, scambi di corrispondenza / informazioni con la clientela / committenza riguardo alla chiusura della strada e a eventuali difficoltà riscontrate nello svolgimento delle attività da parte di Inoltre, non sono prodotte corrispondenze tra la e CP_16 CP_16 la rispettiva clientela, da cui si possa evincere un disagio dovuto all'interruzione stradale”;
ha dato in ogni caso atto che ha prodotto documenti sia in date antecedenti all'inizio delle CP_16 operazioni peritali, sia in date successive (previa autorizzazione del G.I.); cfr elenco pag. 41;
ha osservato che ha prodotto, tra gli altri, i ' conti economici ' riferiti agli anni 2018, 2019 e CP_16 2020 e non quelli riferiti agli esercizi precedenti al 2018 (ad esempio 2015, 2016 e 2017), nonché quelli successivi al 2020 (2021 e 2022);
ha dato atto che il quesito richiedeva espressamente di identificare / parametrare gli eventuali danni economici subiti dalle varie attività come ' calo dei rispettivi profitti negli anni indicati nella domanda giudiziale” e che l'analisi e la rielaborazione dei soli conti economici non consentiva di operare una comparazione omogenea e significativa tra la situazione “ante chiusura” della strada e
“post chiusura” (“Come è noto, infatti, secondo la dottrina aziendale, il profitto rappresenta il differenziale positivo tra i ricavi di un determinato periodo e i costi correlati ai predetti ricavi riferiti al medesimo periodo. Normalmente, il prospetto mediante il quale è rappresentata la contrapposizione tra i ricavi e i costi di periodo e nel quale, pertanto, è misurato il ' profitto ', è definito ' conto economico'. Come detto, risultando agli atti solamente i ' conti economici ' riferiti agli esercizi 2018, 2019 e 2020, non risulta possibile, a parere di chi scrive, effettuare una comparazione significativa tra
pagina 18 di 26 i risultati economici (o ' profitti ') degli anni antecedenti alla chiusura della strada (2015, 2016, 2017 e 2018) e quelli successivi alla chiusura della stessa (2019, 2020, 2021 e 2022)”;
ha dato comunque altresì atto che ha prodotto le dichiarazioni dei redditi riferite agli esercizi CP_16 dal 2015 al 2022 (che non fotografano tecnicamente il risultato economico di un'impresa ossia il suo
“profitto”, cfr. ctu pag. 45 “Come è noto, le predette dichiarazioni dei redditi contengono uno specifico quadro (nel caso di specie, il quadro RG) nel quale avviene la misurazione del reddito di esercizio / reddito di impresa, mediante il confronto tra i ricavi e i costi annualmente sostenuti. La considerazione dei predetti ricavi e costi di esercizio ai fini della determinazione del predetto reddito fiscale / reddito di impresa avviene, tuttavia, considerando i precetti della normativa fiscale contenuta nel TUIR4 (ed eventuali altre leggi collegate). Tale fattispecie potrebbe pertanto comportare un disallineamento tra la determinazione del reddito fiscale di esercizio / reddito di impresa e la determinazione del ' risultato economico ' (accezione che può ritenersi, come detto, quale sinonimo di ' profitto ');
ha ritenuto possibile utilizzare il “reddito fiscale” risultante dalle dichiarazioni ai fini della verifica di eventuali cali di profitto per le ragioni meglio indicate a pag. 46) ed ha quindi valutato il reddito fiscale
/reddito imponibile osservando:
una media del reddito relativa al periodo 2019 – 2022 (post chiusura) pari ad Euro 8.635,75; una media del reddito relativa al periodo 2015 – 2018 (ante chiusura) è pari ad Euro 11.823,25
con una differenza, quindi, di euro 3.187,50;
ha tuttavia opportunamente osservato, ai fini della risposta al quesito, che l'anno di imposta 2020 (con reddito pari ad euro 668,00) era quello caratterizzato dalla Pandemia COVID nel quale erano stati adottati provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità che avevano senz'altro influito sull'attività di a prescindere dagli spostamenti. Ha quindi opportunamente CP_16 offerto una distinta ipotesi di calcolo (che esclude dal confronto l'anno 2020: “Pertanto, la differenza tra la media del reddito / profitto relativa al periodo 2019 – 2022 (post chiusura e senza considerare il 2020) e la media del reddito relativa al periodo 2015 – 2018 (ante chiusura) diviene pari a Euro 531,58.=) concludendo che trattasi di “Differenza che, a parere di chi scrive, è di un ammontare talmente ridotto che difficilmente potrebbe identificarsi come danno economico. La predetta (ridotta) diminuzione di reddito, infatti, ben potrebbe essere collegata anche all'emersione di eventi imprevisti / imprevedibili, o, banalmente, a una diversa ciclicità del mercato o di aspetti soggettivi di uno o più clienti e non a una contrazione di attività dovuta a un qualche specifico evento dannoso.”
A seguito delle osservazioni delle parti è giunto alla seguente conclusione:
“Il sottoscritto ha individuato n. 2 differenti quantificazioni di un potenziale danno economico subito dal soggetto di cui alla rubrica;
danno calcolato sulla base dei disposti previsti dal quesito. In particolare: ipotesi 1: considerando la differenza tra la media del reddito relativa al periodo 2019 – 2022 (post chiusura strada) e la media del reddito relativa al periodo 2015 – 2018 (ante chiusura strada), il danno individuato e inteso come 'calo di profitto 'è quantificato in Euro 3.187,50.= annuo;
importo che può essere arrotondato in Euro 3.200.=. Detto importo rappresenta uno stimato ' calo di profitto ' annuo patito da nel corso degli anni CP_16 di chiusura della strada.
pagina 19 di 26 ipotesi 2: considerando la differenza tra la media del reddito relativa al periodo 2019 – 2022 (post chiusura strada), non considerando in tale media il reddito del 2020, e la media del reddito relativa al periodo 2015 – 2018 (ante chiusura strada), il danno annuo individuato e inteso come ' calo di profitto ' è quantificato in Euro 531,58.=; importo che può essere arrotondato in Euro 530.=. Detto importo rappresenta uno stimato ' calo di profitto ' annuo patito da nel corso degli anni CP_16 di chiusura della strada, non considerando nel computo della media 2019 - 2022, il reddito conseguito nel 2020.” (pag. 110-111)
Per BAR ON di RO AV che, come riscontrabile dai prospetti di cui alle pagine 30 e 31, elaborati dall'Ing. ha sede a sud del tratto stradale interrotto ed ha patito disagi Per_1 che risiedono, per l'azienda, negli eventuali spostamenti dalla sede verso nord;
per i clienti del Contr
, nel raggiungimento dello stesso se provenienti da nord;
per i c.d. ' clienti di passaggio ', in quanto abitualmente transitanti sulla strada chiusa, se provenienti sia da nord, sia da sud, in quanto il bar risulta collocato in prossimità dell'interruzione stradale. (pag. 50 seg) il TU:
ha dato atto che non ha prodotto agli atti di causa i ' conti economici' riferiti agli CP_1 anni considerati nel periodo oggetto di analisi;
documenti dai quali poter desumere la quantificazione e la determinazione del ' risultato economico d'esercizio ' (c.d. ' profitto ') di ciascun esercizio;
ha dato atto che ha, tuttavia, ha prodotto agli atti di causa le dichiarazioni dei redditi CP_1 riferite agli esercizi dal 2015 al 2022 (compresi) ribadendo il possibile disallineamento tra la determinazione del reddito fiscale di esercizio / reddito di impresa e la determinazione del ' risultato economico ' (accezione che può ritenersi, come detto, quale sinonimo di ' profitto '). Ciò, per i motivi già evidenziati nel corso della trattazione del merito riferito alla Tipografia ER;
ha in ogni caso cercato di offrire un'analisi il quanto più completa possibile in base alla documentazione versata in atti - seppur in modo non completo, vista la non completa documentazione prodotta agli atti e nel tentativo di poter comunque rispondere al quesito posto, ipotizzando che i dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi al quadro RG possano essere interpretati alla stregua dei costi e dei ricavi componenti il ' conto economico ' di esercizio, ovvero sulla base dell'assunto secondo cui il reddito d'impresa (di cui al rigo RG 31) possa considerarsi di ammontare analogo al 'risultato economico di esercizio/profitto' nonostante le divergenze di valore che le due grandezze possono nella realtà assumere (cfr. ctu pag. 57);
ha quindi effettuato tre distinte ipotesi di calcolo per calcolare la media del reddito ante e post chiusura (in un caso inserendo nel calcolo anche gli anni 2020 e 2021; nel secondo caso escludendo il reddito conseguito nel 2020 in periodo COVID;
nel terzo caso escludendo il reddito conseguito anche nel 2021 per le note restrizioni che hanno continuato a colpire le attività di ristorazione in periodo COVID) con una media annua differenziale pari ad euro 39.200 in tutte e tre le distinte ipotesi;
ha altresì effettuato una ulteriore ipotesi di calcolo andando a rettificare il dato sull'incidenza % del margine di vendita dei prodotti non soggetti ad aggio o ricavo fisso (per le ragioni esposte alle pagg. da 64 a 72) concludendo nei seguenti termini: “A conclusione della presente ipotesi di calcolo: Cont
la differenza di reddito conseguito da , paragonando la media del reddito relativa al periodo 2019 – 2022 ricalcolata (post chiusura strada) e la media del reddito relativa al periodo 2015 – 2018 (ante chiusura strada) è pari a Euro 21.310,54.= annui;
pagina 20 di 26 Cont
la differenza di reddito conseguito da , paragonando la media del reddito relativa al periodo 2019 – 2022 ricalcolata (post chiusura strada) e la media del reddito relativo al periodo 2015 – 2018 (ante chiusura strada), non considerando il 2020, è pari a Euro 22.277,60.= annui;
Cont
la differenza di reddito conseguito da , paragonando la media del reddito relativa al periodo 2019 – 2022 ricalcolata (post chiusura strada) e la media del reddito relativa al periodo 2015 – 2018 (ante chiusura strada), non considerando il 2020 e il 2021, è pari a Euro 22.808,20.= annui;
La media dei predetti differenziali (annui) è pari a Euro 22.132,11.=, arrotondabile in Euro 22.100.= annui.” (pag. 72)
Il TU a seguito delle osservazioni dei consulenti di parte ha poi così concluso:
“Il sottoscritto ha individuato n. 3 differenti quantificazioni di un potenziale danno economico subito, calcolato sulla base dei disposti del quesito. Ciò, anche a seguito delle osservazioni presentate dal Co CT le quali hanno condotto lo scrivente a esplicitare un'ulteriore ipotesi di calcolo. In particolare: ipotesi 1: considerando la differenza ' media ' (dei tre calcoli effettuati) tra la media del reddito relativa al periodo 2019 – 2022 (post chiusura strada) e la media del reddito relativa al periodo 2015 – 2018 (ante chiusura strada), il danno annuo individuato e inteso come ' calo di profitto ' è quantificato in Euro 39.200.=, arrotondati;
Cont Detto importo rappresenta un ipotetico ' calo di profitto ' annuo patito da nel corso degli anni di chiusura della strada. ipotesi 2: considerando la differenza ' media ' (dei tre calcoli effettuati) tra la media del reddito (rettificato e ricalcolato, come da descrizione sul punto) relativa al periodo 2019 – 2022 (post chiusura strada) e la media del reddito relativa al periodo 2015 – 2018 (ante chiusura strada), il danno annuo individuato e inteso come ' calo di profitto ' è quantificato in Euro 22.100.=, arrotondati;
Cont Detto importo rappresenta un ipotetico ' calo di profitto ' annuo patito da nel corso degli anni di chiusura della strada. ipotesi 3: considerando la differenza ' media ' (dei tre calcoli effettuati) tra la media del reddito (rettificato e ricalcolato a seguito delle osservazioni presentate da CT XL, come da descrizione sul punto [pagine da 94 a 99]) relativa al periodo 2019 – 2022 (post chiusura strada) e la media del reddito relativa al periodo 2015 – 2018 (ante chiusura strada), il danno annuo individuato e inteso come ' calo di profitto ' è quantificato in Euro 18.800.=, arrotondati;
Cont Detto importo rappresenta un ipotetico ' calo di profitto ' annuo patito da nel corso degli anni di chiusura della strada. Il sottoscritto, a titolo di auspicata utilità, si permette di evidenziare al Giudice che le ipotesi di cui ai numeri 2 e/o 3, sono caratterizzate, nella metodologia, da una maggiore profondità di esame e di dettaglio.” (pag. 112)
Ed infine per che, come riscontrabile dai Parte_10 prospetti di cui alle pagine 30 e 31, elaborati dall'Ing. ha sede a nord del tratto stradale Per_1 interrotto ed ha pertanto patito disagi che risiedono, per l'azienda, negli eventuali spostamenti dalla sede verso sud, dovendo transitare ' attraverso il centro di TE e RO'; per i clienti della Trattoria, nel raggiungimento della stessa se provenienti da sud, il TU:
pagina 21 di 26 ha dato atto dei documenti prodotti (mastri contabili del conto ' 70.06.01 – Corrispettivi ' riferiti a varie mensilità degli anni 2017, 2018 e 2019 (prod. 4 DI + altri); dichiarazioni dei redditi degli anni di imposta 2018, 2019, 2020 (prod. 14 DI + altri);
ha dato atto di non poter considerare la documentazione sufficiente ed esaustiva per poter rispondere al quesito (“
1 - il quesito richiede espressamente di identificare / parametrare gli eventuali danni economici subiti dalle varie attività come ' calo dei rispettivi profitti negli anni indicati nella domanda giudiziale '. Come già evidenziato, non ha prodotto agli atti di causa alcun prospetto CP_17 contabile (ad esempio conti economici annuali degli anni interessati dalla domanda giudiziale), da poter analizzare al fine di verificare il citato ' calo dei profitti '. ha, infatti, prodotto CP_17 esclusivamente le dichiarazioni dei redditi riferibili agli anni di imposta 2018, 2019 e 2020” cfr. ctu pag. 76);
ha ribadito che la TRATTORIA “ha prodotto agli atti di causa documenti riferibili agli anni 2018, 2019 e 2020. Per quanto riguarda il 2017, vi è esclusivamente la produzione del partitario contabile denominato ' 70.06.01 – corrispettivi ', riferito al mese di dicembre 2017. Con riferimento a quanto sopra e considerato il tenore testuale del quesito, risulta pertanto difficile se non impossibile procedere a effettuare la completa ed esaustiva verifica richiesta dal quesito, posto che lo stesso sottopone specificamente allo scrivente di analizzare ' con rigore ogni dato economico continuativo e significativo di confronto dell'andamento delle singole attività, disponibile con riferimento alla situazione anteriore alla chiusura della strada oggetto di causa '. I dati forniti da per quanto CP_17 concerne la situazione anteriore alla chiusura della strada oggetto di causa, attengono esclusivamente alla dichiarazione fiscale relativa all'anno 2018 e la produzione del partitario contabile denominato ' 70.06.01 – corrispettivi ', riferito al mese di dicembre 2017. sebbene fosse stato CP_17 specificamente autorizzato a seguito dell'istanza presentata dallo scrivente in data 17.5.2024, nulla ha prodotto con riferimento agli esercizi 2015, 2016 e 2017. In considerazione di quanto sopra, il sottoscritto reputa pertanto che l'effettuazione di un confronto tra la situazione anteriore alla chiusura della strada e quella successiva possa non rappresentare correttamente le differenze (qualora esistenti) da determinare. Peraltro, neppure ha prodotto i documenti relativi all'anno CP_17 2021 e all'anno 2022; periodi che, come già evidenziato, sono considerati ai fini della presente TU come incisi dalla ' chiusura della strada ' (la riapertura è infatti avvenuta in data 30.11.2022)”; cfr. ctu pagg. 76, 77
ha effettuato in ogni caso, al fine di dare al giudice un quadro il più possibile esaustivo, un'ipotesi di calcolo basata su una similitudine e analogia tra i redditi di cui al quadro RG e la differenza algebrica tra i costi e i ricavi componenti, il ' conto economico ' di esercizio e dalla cui contrapposizione emerge il computo del ' risultato economico di esercizio / profitto' e ribadendo che: “i) la predetta assunzione costituisce una mera ipotesi, utile allo scrivente al solo fine di poter fornire al G.I. una analisi quanto più completa della documentazione versata in atti;
ii) il sottoscritto è ben conscio (come già illustrato in precedenza) della differenza che sussiste tra ' risultato economico di esercizio / profitto ' e ' reddito fiscale ', nonché delle divergenze di valore che le predette sopracitate due grandezze possono assumere”; cfr. ctu pagg. 81 e 82;
ha riscontrato una diminuzione di reddito d'impresa 2019 rispetto a quello 2018 pari ad euro 36.093,00 ribadendo “che non essendo stati prodotti né documenti antecedenti al 2018, né successivi al 2020, non risulta altresì possibile effettuare confronti tra risultati che coprano un periodo di tempo ritenuto significativo, al fine di utilizzare dati mediamente omogenei. Ad esempio, non è noto se il 2018 possa considerarsi un anno mediamente 'ordinario ' per TRATT, oppure (per motivi non noti allo scrivente) possa ritenersi, invece, un anno ' straordinario ' e con un reddito atipicamente pagina 22 di 26 elevato. Il sottoscritto ribadisce infatti che non ha volontariamente prodotto agli atti la CP_17 documentazione relativa agli anni antecedenti al 2018, nonché a quelli successivi al 2020; documentazione dalla quale poter trarre maggiori informazioni ai fini di una migliore (e, forse, più congrua ed equa) valutazione di quanto richiesto dal quesito. Ciò, anche a seguito delle autorizzazioni del G.I. del 10.5.2024 e del 17.5.2024. In particolare, lo scrivente reputa singolare (e comunque non giustificato) il fatto che nonostante avesse la possibilità (oltre i canonici CP_17 termini previsti dall'art. 183, c. 6, c.p.c.) di provare in maniera più dettagliata e completa l'eventuale danno (inteso come calo di profitto) dalla stessa subito negli anni di chiusura della strada, quest'ultima nulla abbia prodotto e non abbia, così, approfittato e beneficiato di tale occasione. Non è infatti noto se l'anno 2018, unico esercizio ' ante chiusura strada ' per cui esiste documentazione agli atti, rappresenti un anno mediamente ' ordinario ' per TRATT, oppure (per motivi non noti allo scrivente) possa ritenersi, invece, un anno ' straordinario ' e con un reddito atipicamente elevato. Non avendo a disposizione i dati e le informazioni relativi agli anni precedenti al 2018, non è pertanto possibile comprendere il livello ' medio ' di reddito / profitto riconducibile a nel CP_17 corso di anni non caratterizzati dalla chiusura della strada, nonché, peraltro, dalla pandemia COVID-19. Inoltre, non avendo neanche a disposizione i dati relativi al 2021 e (in particolare al 2022), non è neanche possibile comprendere se in tali anni, nel corso dei quali sussisteva la chiusura della strada, abbia conseguito redditi / profitti più simili a quelli riferibili agli CP_17 esercizi ' ante chiusura ' o a quelli riferibili agli esercizi ' post chiusura '. Come già ricordato, infatti, per quanto concerne il periodo ' post chiusura ', agli atti sono stati prodotti esclusivamente dati riferiti agli anni 2019 e 2020. Tale ultimo anno, peraltro, è stato altresì fortemente caratterizzato dai provvedimenti restrittivi conseguenti alla pandemia Covid-19; provvedimenti che, in particolare, hanno causato forti limitazioni alle attività di ristorazione, come quella svolta da ”. CP_17
ha dichiarato quindi di non essere in possesso di elementi sufficienti per poter determinare in modo attendibile, congruo e coerente il calcolo di un eventuale danno, così come individuato dal quesito: “Il sottoscritto, al fine di dimostrare l'impegno profuso nella ricerca di una risposta al quesito, ha potuto esclusivamente calcolare un valore annuo (riferito a 1 sola annualità), a titolo di ' calo di profitto ', pari a Euro 36.093.=; importo identificato quale differenza negativa tra il reddito di impresa conseguito nell'anno 2019 (opportunamente rettificato) e il reddito di impresa conseguito nel 2018. Lo scrivente ribadisce che il predetto valore di Euro 36.093.= è frutto di una comparazione di 2 sole annualità (2019 rispetto a 2018), quindi ristretta e, pertanto, molto parziale. Detta comparazione, di conseguenza, potrebbe ritenersi non pienamente attendibile ai fini della risposta in questione.” E che l'attendibilità sarebbe stata certamente maggiore qualora avesse provveduto a beneficiare CP_17 dell'opportunità di produrre l'intera documentazione contabile e/o fiscale, richiesta dal sottoscritto e debitamente autorizzata dal Giudice”.
A seguito delle osservazioni dei CT il TU ha ribadito quanto già calcolato ossia:
“Il sottoscritto, al fine di dimostrare l'impegno profuso nella ricerca di una risposta al quesito, ha potuto esclusivamente calcolare un valore annuo (riferito a 1 sola annualità), a titolo di ' calo di profitto ', pari a Euro 36.093.=; importo identificato quale differenza negativa tra il reddito di impresa conseguito nell'anno 2019 (opportunamente rettificato) e il reddito di impresa conseguito nel 2018. Lo scrivente ribadisce che il predetto valore di Euro 36.093.= è frutto di una comparazione di 2 sole annualità (2019 rispetto a 2018), quindi ristretta e, pertanto, molto parziale. Detta comparazione, di conseguenza, potrebbe ritenersi non pienamente attendibile ai fini della risposta in questione. L'attendibilità sarebbe stata certamente maggiore qualora lo scrivente avesse potuto esaminare e comparare un più ampio numero di annualità. Ciò, si sarebbe potuto concretizzare qualora CP_17 avesse provveduto a beneficiare dell'opportunità di produrre l'intera documentazione contabile e/o pagina 23 di 26 fiscale, richiesta dal sottoscritto e debitamente autorizzata dal Giudice. Lo scrivente ribadisce come
viceversa, non abbia prodotto la documentazione utile a sostenere le sue ragioni e le sue CP_17 pretese. Alla luce di quanto esposto, il sottoscritto, in ordine al fatto che l'importo calcolato, pari a Euro 36.093.=, possa configurare o meno un ' calo di profitto ' e quindi un danno economico meritevole di indennizzo a beneficio di si rimette all'apprezzamento del Giudice.” (pag. 112-113) CP_17
L'esame degli atti e delle prove raccolte portano al rigetto della domanda risarcitoria:
▪ in particolare, la domanda svolta da Controparte_18
non può essere accolta perché manca in radice la prova di un danno causalmente
[...] riconducibile alla chiusura della strada ex art. 1223 c.c, per tutte le ragioni meglio sopra indicate e riferibili alla assoluta incompletezza dei dai documentali offerti in prova dalle parti;
▪ la domanda svolta da non può essere accolta, oltre che per parziale incompletezza CP_1 della documentazione fornita, perché il calo di profitto registrato dal TU nel raffronto tra il periodo pre e post chiusura della strada (basato comunque su un assunto del quale lo stesso ctu dubita) non può essere ascritto (e ciò vale in ogni caso per la posizione di tutti gli attori) ad un comportamento antigiuridico/colposamente tenuto dall'amministrazione o ad un difetto di manutenzione/custodia del bene pubblico che trovi ragione nell'ordinanza di chiusura n. 107 del 26 novembre 2018: in particolare, la chiusura della strada è stata ritenuto atto dovuto in considerazione dello stato di dissesto della stessa opportunamente indagato dal ctu che Per_1 non ha neppure riscontrato ritardi colposamente imputabili a . Il TU, Controparte_6 previa puntuale descrizione della cronologia degli eventi (alle pagg. da 4 a 13 della relazione finale), ha infatti correttamente evidenziato che “La lettura dei documenti ed in particolare del verbale della riunione del Tavolo Tecnico relativo agli interventi connessi con la realizzazione del “Terzo LI ferroviario dei Giovi” tenutasi in Regione Liguria del 5 febbraio 2019 (Documento in atti Fascicolo di Parte Convenuta Allegato 8) evidenzia che l'ing. , della CP_10
, a seguito delle ispezioni tecniche effettuate dopo la frana, Controparte_6 avesse rilevato che il muro di sottoscarpa della strada provinciale SP4 del Controparte_8 tra il Municipio di ER e via Lavaggi (quindi la zona interessata), avesse subito un dissesto parziale a causa delle ingenti piogge dell'autunno 2018. I tecnici esaminato il manufatto dissestato “hanno riscontrato un diffuso degrado lungo tutta la struttura” ipotizzando “un intervento massiccio di totale ripristino del muro”. A seguito di quanto evidenziato, “non si ritiene possibile aprire la strada”. L'ing. relazionava ancora, CP_10 riguardo del sopralluogo, che fosse necessario “un intervento massiccio di totale ripristino di tutto il muro”. L'intervento ”consiste nella sostituzione del muro di sottoscarpa della lunghezza di circa 35 m e della altezza media di circa 11 m” . A seguito di “alcune indagini è stata elaborata una prima stima sommaria dei costi che risulterebbero non inferiori a 500.000 euro.” (così alle pagg. 13-14 della relazione finale). Da qui la risposta al quesito giudiziale, consistita nell'affermare come “vi fosse una situazione di dissesto della sede stradale tale da rendere impossibile la riapertura della strada. Il ripristino del muro di sostegno franato richiedeva infatti un intervento esteso (35 m di lunghezza e 11 m di altezza) con un costo stimato di Euro 500.000,00” (così a pag. 14 della relazione finale); e la risposta al quesito relativo alle tempistiche dei lavori per il ripristino della SP n. 4 consistita nel ritenere che “la durata dei lavori (in totale 365+62=467 giorni consecutivi), desumibile dall'Allegato 33 del Fascicolo di Parte Convenuta, sia congrua con i lavori realizzati”. (così a pag. 17 della relazione finale).
▪ l'unico rilievo mosso dal ctu all'operato della pubblica amministrazione è stato quello di non aver segalato in modo maggiormente efficace tutti i percorsi alternativi (comunque esistenti e pagina 24 di 26 non sempre necessari) per raggiungere gli esercizi commerciali da parte di chi aveva poca conoscenza della zona. Sotto tale profilo, da un punto vista strettamente giuridico, appare del tutto dubitabile che i clienti abituali del bar (residenti in loco) ne fossero ignari e possano quindi aver desistito dalla frequentazione del locale per ragioni legate all'insufficiente segnalazione;
mentre è ragionevole ritenere che il clienti non abituali avrebbero comunque scelto di non avvalersi di tali percorsi, per l'evidente ragione che chi “passa” e “consuma” occasionalmente presso un Bar lo fa per ragioni legate alla facilità delle fruizione della consumazione. Se un calo di reddito vi è stato questo non può, dunque, essere ascritto ad una condotta dolosa/colposa dell'ente convenuto.
▪ solo per completezza si rileva, infine, che le interdizioni successive alla riapertura del 30 novembre 2022 attengono alla realizzazione da parte di IV dell'opera strategica di interesse nazionale, qual è quella dell'alta velocità ferroviaria del Terzo LI, che interferisce anche con la S.P. n. 4 ma che è estranea all'oggetto del procedimento.
La domanda subordinata di riconoscimento di un indennizzo in favore degli attori deve essere poi parimenti respinta per difetto assoluto di allegazione in ordine alla relativa causa petendi.
4. Sull'azione di garanzia
La domanda di manleva svolta da nei confronti di Controparte_6 Controparte_4
[...
resta assorbita dal rigetto della domanda principale.
5. Sulle spese.
Stante la soccombenza di parte attrice, che non ha neppure aderito alla proposta conciliativa formulata dal giudice, le spese del procedimento sopportate da parte convenuta devono essere poste integralmente a carico degli attori e liquidate secondo i paramenti forensi ex DM 147/2022 per lo scaglione di valore indeterminabile, complessità media, importi medi per ciascuna fase.
Le spese inerenti la chiamata restano parimenti a carico degli attori per causalità, non essendo stata la chiamata in giudizio dell'assicuratore arbitraria (cfr. Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1958 Anno 2025), e vanno liquidate secondo identico scaglione ma ridotte del 50% (considerata la tardiva costituzione ed il tenore minimale delle difese).
Sempre per il principio della soccombenza saranno integralmente a carico degli attori i compensi dei Per_ TU Ing. e Dott. , già liquidati. Per_1
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta le domande proposte dagli attori;
dichiara assorbita la domanda di garanzia;
condanna gli attori in solido a rimborsare alla parte convenuta Controparte_2
in persona del , legale rappresentante pro tempore, le spese di lite,
[...] Controparte_3
pagina 25 di 26 che si liquidano in € 10.860,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e 15 % per spese generali. condanna altresì gli attori in solido a rimborsare alla terza chiamata Controparte_4
[...
, in persona di un procuratore, dott. le spese di lite, che si liquidano in € 5.430,00 CP_5 per compenso professionale, oltre accessori di legge e 15 % per spese generali;
pone a carico degli attori in solido le spese di ctu.
Genova, 03/11/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
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