TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 02/03/2026, n. 73
TAR
Sentenza breve 2 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge ed eccesso di potere per carenze istruttorie e motivazionali

    Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione. Il rapporto di lavoro della ricorrente è assoggettato alla disciplina del pubblico impiego contrattualizzato. Le controversie relative a tali rapporti sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Il diniego del trasferimento ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 è un atto iure gestionis di un rapporto lavorativo in essere, avente natura privatistica, riconducibile al binomio diritto/obbligo e soggetto alla cognizione del giudice ordinario. Le censure attengono al corretto esercizio dei poteri datoriali.

  • Inammissibile
    Violazione di legge ed eccesso di potere per negazione del trasferimento in assenza di esigenze eccezionali

    Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione. Il rapporto di lavoro della ricorrente è assoggettato alla disciplina del pubblico impiego contrattualizzato. Le controversie relative a tali rapporti sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Il diniego del trasferimento ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 è un atto iure gestionis di un rapporto lavorativo in essere, avente natura privatistica, riconducibile al binomio diritto/obbligo e soggetto alla cognizione del giudice ordinario. Le censure attengono al corretto esercizio dei poteri datoriali.

  • Inammissibile
    Violazione di legge ed eccesso di potere per omessa valutazione dell'interesse superiore della minore

    Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione. Il rapporto di lavoro della ricorrente è assoggettato alla disciplina del pubblico impiego contrattualizzato. Le controversie relative a tali rapporti sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Il diniego del trasferimento ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 è un atto iure gestionis di un rapporto lavorativo in essere, avente natura privatistica, riconducibile al binomio diritto/obbligo e soggetto alla cognizione del giudice ordinario. Le censure attengono al corretto esercizio dei poteri datoriali.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 per mancata comunicazione del preavviso di rigetto e carenza di contraddittorio procedimentale

    Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione. Il rapporto di lavoro della ricorrente è assoggettato alla disciplina del pubblico impiego contrattualizzato. Le controversie relative a tali rapporti sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Il diniego del trasferimento ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 è un atto iure gestionis di un rapporto lavorativo in essere, avente natura privatistica, riconducibile al binomio diritto/obbligo e soggetto alla cognizione del giudice ordinario. Le censure attengono al corretto esercizio dei poteri datoriali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 02/03/2026, n. 73
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
    Numero : 73
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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