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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 21/01/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9047/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERONA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona, in persona della dott.ssa Silvia Rizzuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 9047 2022 e promossa da nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso dagli avv.ti Igor Visentin e Stefano Fanini per mandato in atti attrice
contro
: Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore il c.f.
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti e Luigi Poggi per mandato in atti Pt_1
convenuta conclusioni per l'attore: NEL MERITO: condannarsi, per le ragioni e le causali di cui è causa, la
[...]
a corrispondere al signor la somma di € Parte_2 Parte_1
7.451,30, o quella diversa che risulterà in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni patiti a causa dell'evento occorso in data 29.10.2021, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e compensi legali, oltre accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
1 Si insiste, qualora ritenuto necessario dal Giudice, per l'audizione degli ulteriori testi indicati sui capitoli di prova ammessi, nonché affinché venga disposta una consulenza tecnica d'ufficio ai fini della descrizione dei danni riportati dalla autovettura, dell'accertamento della compatibilità degli stessi con la dinamica riferita, nonché della stima dei costi necessari per la integrale sistemazione del mezzo di proprietà dell'attore conclusioni per il convenuto:IN VIA PRINCIPALE: rigettarsi la domanda attorea così come formulata con rifusione delle spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei Controparte_1
danni a seguito di un sinistro verificatosi 29.10.2021. A tal fine ha esposto che quel giorno, mentre alla guida di un'autovettura di proprietà stava percorrendo l'autostrada – CP_1
con direzione era stato improvvisamente investito da un pannello presente CP_1 CP_1
sulla sede stradale che non riusciva ad evitare;
che il pannello aveva violentemente urtato la parte anteriore del veicolo;
che per questo si era fermato al primo casello ed ivi il casellante lo aveva invitato a segnalare telefonicamente l'incidente al centro di controllo;
che l'attore aveva quindi avvisato il centro e, il giorno successivo, si era rivolto alla Polizia di Stradale di
Portogruaro; che il veicolo aveva riportato danni per i quali egli aveva sostenuto spese di riparazione per € 7.051,30, come da fattura allegata, oltre al danno da fermo tecnico quantificato in € 400.
La convenuta, costituitasi in giudizio, ha contestato i presupposti dell'azione e la responsabilità dell'ente.
La causa, istruita con i documenti dimessi dalle parti e prove orali, è stata posta in decisione sulle conclusioni adottate come in premesso e con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
* * * * *
L'attore ha promosso il presente giudizio invocando, in principalità, la responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte
2 dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma
è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (cfr. da ultimo Cass 28057 del 2024).
Nel caso delle autostrade, destinate dal Codice della Strada alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo all'effettiva possibilità del controllo induce a ravvisare la configurabilità, in genere, di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c.
Come anche recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità “è configurabile la responsabilità per cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. a carico dei proprietari o concessionari delle strade e delle autostrade, stante la relativa disponibilità e l'effettiva possibilità di controllo (v. Sez. 3, Sentenza n. 22163 del 05/09/2019; Sez. 3, Ordinanza n.
7005 del 12/03/2019) della situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 11802 del 09/06/2016; Sez. 3, Sentenza n.
24419 del 19/11/2009; Sez. 3, Sentenza n. 7763 del 29/03/2007). Le Sezioni Unite, con
Sentenza n. 20943 del 30/06/2022, hanno ribadito che la responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento di danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. Di poi, il caso fortuito costituisce un elemento incidente sulla causalità materiale, che corre tra la cosa in custodia e
l'evento di danno prospettato, e non sulla colpa del custode, rilevando alla stregua di causa alternativa prevalente, rispetto a quella individuata dall'attore, che ha cagionato l'evento dannoso, la cui prova incombe sul preteso responsabile. Perché possa configurarsi una responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., non può ritenersi sufficiente la prova che l'evento
3 si sia semplicemente verificato nella specifica area sottoposta a custodia (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente, in un medesimo contesto); è infatti necessario dimostrare che l'evento sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali (in tal senso, Sez. 3, Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024). A fronte di tali premesse, varrà considerare come questa Corte, da ultimo con Ordinanza n. 29632 del 18/11/2024 (e, nello stesso senso, già Sez. 3, Ordinanza n. 8306 del 27/03/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 31949 del 16/11/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 34790 dell'11/11/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 6826 del 01/03/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 11096 del
10/06/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 16295 del 18/06/2019; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6703 del
19/03/2018, n. 6703; Sez. 3, Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018), ha precisato che, ai fini della prova liberatoria gravante sul proprietario (o concessionario) di autostrade per sottrarsi alla propria responsabilità, "occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada (e delle sue pertinenze) e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa;
in questa seconda ipotesi, l'esonero da responsabilità dell'ente richiede la dimostrazione che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, che abbiano esplicato la loro potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode"” (così Cass.
n. 33128 del 2024 che ha cassato la sentenza di merito che aveva inferito, in assenza di alcun concreto riscontro probatorio, la possibile esistenza di altre possibili cause dell'evento di danno, così escludendo la responsabilità della società per non Controparte_2
essersi individuata una causa certa del fatto).
Nel caso in esame l'attore ha provato in giudizio che il danno è stato provocato dalla presenza di materiale lungo un tratto autostradale di pertinenza della convenuta. In particolare il teste che ha assistito all'incidente in quanto stava andando da un cliente Tes_1
comune e viaggiava in macchina dietro a quella dell'attore, ha dichiarato: “ricordo di aver visto sollevarsi un pannello di circa un metro per due …. mi sembra di ricordare che davanti alla macchina di ci fosse un furgone . Ribadisco che ho visto il pannello in aria sopra la Pt_3
macchina di Pino. Io ho visto il pannello alzarsi ed impattare sul frontale della macchina di
4 Pino, il pannello poi si è disintegrato ed anche a me che viaggiavo dietro sono arrivati dei frammenti” che non gli hanno procurato danni.
Il teste che era in macchina con l'attore ha sua volta confermato che “noi Tes_2
viaggiavamo in terza corsia di sorpasso quando ho visto un pannello di colore bianco che dall'asfalto si è appoggiato sull'auto e ha colpito il lato destro dell'auto ed il parabrezza davanti. Non avevo notato prima il pannello che è comparso all'improvviso….. È stato impossibile evitare il pannello”.
Il teste ausiliario viabilità per la convenuta, ha dichiarato che il 29/10/21 alle ore Tes_3
12.41 – e quindi pochi minuti dopo l'orario dell'incidente indicato dall'attore - ha provveduto a rimuovere dei pezzi di legno sbriciolati che si trovavano sulla corsia di emergenza;
che si trattava di vari pezzi di un pannello di legno di dimensioni tra i 10/20 cm precisando che l'intervenuto è avvenuto mentre già si trovavo sui luoghi per il controllo usuale e la centrale operativa ha chiamato segnalando questo materiale e chiedendo l'intervento.
Deve quindi ritenersi provato che l'auto dell'attore è stata attinta da materiale che si trovava sull'autostrada.
Ciò posto, come precisato dalla Corte di Cassazione “gravava sul custode (nel caso in esame il concessionario dell'autostrada) l'onere di dare prova della repentinità e della imprevedibilità della alterazione dello stato della cosa, che ha impedito all'ente proprietario di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo creatasi ex abrupto, e di provare il caso fortuito consistente in un fatto naturale ovvero di provare
l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro per la condotta di un terzo o - se del caso - della stessa vittima (connotate, rispettivamente, dall'imprevedibilità o anche dalla sola colpa;
nel secondo caso, v. Sez. 3, Ordinanza n. 33074 del 28/11/2023; in genere: Sez. 3,
Ordinanza n. 7173 del 04/03/2022; Sez. 3, Ordinanze nn. 2480, 2481, 2482 e 2483 del
01/02/2018)” (Cass. n. 33128 del 2024).
Nel caso di specie, non si ritiene raggiunta che la prova dell'esistenza di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità ed assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, sia stato assolto dalla società autostradale.
5 A tal riguardo non giova alla difesa della convenuta il fatto che presso i luoghi di causa fosse stato effettuato un controllo due ore prima né l'allegazione secondo cui che pretendere un controllo “istantaneo” su ogni metro dell'autostrada sarebbe inesigibile.
Essendo infatti stata invocata la responsabilità ex art. 2051 c.c., non era tenuta a CP_1
dimostrare di avere diligentemente assolto l'obbligo di custodia, ma solo a provare, ove avesse voluto andare esente da responsabilità, il caso fortuito. Nessuno dei testi escussi ha dichiarato che il materiale che ha colpito l'attore fosse proprio nel momento caduto da un veicolo in transito. La mera dichiarazione del teste che davanti alla macchina dell'attore ci fosse un furgone evidentemente non prova che quel furgone abbia perso il pannello che ha colpito l'attore.
Tutto ciò premesso, la società convenuta deve pertanto ritenersi responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni subiti dal veicolo di proprietà di in occasione del Parte_1
sinistro per cui è causa.
Con riguardo al quantum debeatur, genericamente contestato dalla parte convenuta, risulta documentalmente provato:
a) che l'autovettura di proprietà dell'attore ha subito danni in conseguenza dell'impatto con l'animale avvenuto in data 29.10.2021 (cfr. fotografie del veicolo danneggiato prodotte in giudizio sub. doc. 9 e dichiarazioni deli testi e ) Tes_1 Tes_4
b) che il costo per la riparazione dei danni è ammontato ad € 5.779,75, oltre IVA (come da fattura del 14.12.2018 emessa dalla Motorclass s.r.l. sub. doc. 7);
c) che ha pagato il prezzo della riparazione (come da documentazione Parte_1
bancaria sub. doc. 8 e dichiarazione del legale rappresentante della Motorclass s.r.l.)
Alla luce della documentazione ora richiamata, deve pertanto ritenersi dimostrato che il danno subito da ammonta ad € 5.779,75, pari al costo complessivo sostenuto Parte_1
per la riparazione della propria autovettura.
Le voci di costo dettagliatamente indicate nella fattura emessa dalla carrozzeria Motorclass
S.p.a. appaiono coerenti rispetto ai danni subiti dall'automobile in conseguenza del sinistro
(come ritratti nelle fotografie prodotte), e congrue rispetto alle caratteristiche e al tipo di automobile (una Audi Q8 immatricolata poco più di un anno prima).
Nel liquidare il danno patito dall'attore consistito nei compensi erogati a terzi per la riparazione dell'autore, non va compreso quanto dallo stesso pagato a titolo di i.v.a.,
6 trattandosi di importo che il danneggiato può detrarre dal proprio debito d'imposta avente ad oggetto il versamento dell'i.v.a. riscossa. La giurisprudenza di legittimità è, infatti, costante nell'affermare che, in tema di danno patrimoniale, il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, con l'effetto che la liquidazione determinata in base alle spese da affrontare per riparare un bene strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa comprende anche l'IVA, anche se la riparazione non sia ancora avvenuta;
diversamente tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata per tale riparazione, perché il riparatore è tenuto per legge ad addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente, ai sensi dell'art. 18 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 (Cass. Civ., sez. II, n. 33369/2022; sez. II, n. 22580/2022; sez. III, n. 14535/2013; sez. III, n. 9199/2013; sez. III, n. 1688/2010). Nel caso di specie, è stato lo stesso ad allegare di svolgere l'attività di agente di commercio e dagli atti risulta Pt_1
che la vettura danneggiata è utilizzata come bene strumentale (l'attore infatti stava viaggiando per motivi di lavoro per come emerso dalla prova orale). La circostanza che l'utilizzo dell'auto per motivi di lavoro gli consente di accedere al rimborso/detrazione dell'imposta sul valore aggiunto è stata inoltre eccepita sin dalla comparsa di risposta e sul punto l'attore nulla ha replicato.
Per quanto concerne il danno da fermo tecnico, si osserva preliminarmente che tale danno non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica del sinistro, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che dalla impossibilità della sua utilizzazione ne sia derivato un danno, quale, ad es., quello riconnesso alla impossibilità dello svolgimento di un'attività lavorativa ovvero all'esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi (cfr. tra le tante Cass. 27343 del 2024, Cass. n. 27389 del 2022, n. 27389).
L'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere allegato e dimostrato e la prova del danno non possa consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, che occorra fornire la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subìta per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo (Cass., 17/07/2015, n. 15089; Cass.
14/10/2015, n. 20620; Cass. 31/05/2017, n. 13718).
7 Parte attrice non ha fornito la relativa prova e tale voce di danno non può quindi essere riconosciuta.
Tutto ciò premesso deve essere condannata CP_1 Controparte_1 CP_1
a versare all'attore la somma di € 5.779,75, oltre rivalutazione monetaria dal 13.1.2022 (data dell'effettivo pagamento ) alla data della presente sentenza e interessi sull'importo di €
5.779,75 annualmente rivalutato sino alla data della presente sentenza per un importo complessivo di € 7.008,44. Su tale somma decorrono gli interessi sull'importo dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Quanto alle spese di lite, non essendovi ragione per derogare al generale principio della soccombenza, la società convenuta deve essere condannata a rifondere all'attrice le spese legali, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e istanza respinta, in parziale accoglimento della domanda formulata dalla parte attrice,
- accerta la responsabilità di in relazione Controparte_1
ai danni subiti da nel sinistro oggetto di causa;
Parte_1
- condanna per l'effetto la società convenuta al risarcimento del danno subito dall'attrice, liquidati in € 7008, 44 oltre interessi dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
- condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 5.838,00 e € 264 per spese, oltre Parte_1
rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge
20.1.2025 CP_1
La Giudice
Dott.ssa Silvia Rizzuto
8
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERONA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona, in persona della dott.ssa Silvia Rizzuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 9047 2022 e promossa da nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso dagli avv.ti Igor Visentin e Stefano Fanini per mandato in atti attrice
contro
: Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore il c.f.
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti e Luigi Poggi per mandato in atti Pt_1
convenuta conclusioni per l'attore: NEL MERITO: condannarsi, per le ragioni e le causali di cui è causa, la
[...]
a corrispondere al signor la somma di € Parte_2 Parte_1
7.451,30, o quella diversa che risulterà in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni patiti a causa dell'evento occorso in data 29.10.2021, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e compensi legali, oltre accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
1 Si insiste, qualora ritenuto necessario dal Giudice, per l'audizione degli ulteriori testi indicati sui capitoli di prova ammessi, nonché affinché venga disposta una consulenza tecnica d'ufficio ai fini della descrizione dei danni riportati dalla autovettura, dell'accertamento della compatibilità degli stessi con la dinamica riferita, nonché della stima dei costi necessari per la integrale sistemazione del mezzo di proprietà dell'attore conclusioni per il convenuto:IN VIA PRINCIPALE: rigettarsi la domanda attorea così come formulata con rifusione delle spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei Controparte_1
danni a seguito di un sinistro verificatosi 29.10.2021. A tal fine ha esposto che quel giorno, mentre alla guida di un'autovettura di proprietà stava percorrendo l'autostrada – CP_1
con direzione era stato improvvisamente investito da un pannello presente CP_1 CP_1
sulla sede stradale che non riusciva ad evitare;
che il pannello aveva violentemente urtato la parte anteriore del veicolo;
che per questo si era fermato al primo casello ed ivi il casellante lo aveva invitato a segnalare telefonicamente l'incidente al centro di controllo;
che l'attore aveva quindi avvisato il centro e, il giorno successivo, si era rivolto alla Polizia di Stradale di
Portogruaro; che il veicolo aveva riportato danni per i quali egli aveva sostenuto spese di riparazione per € 7.051,30, come da fattura allegata, oltre al danno da fermo tecnico quantificato in € 400.
La convenuta, costituitasi in giudizio, ha contestato i presupposti dell'azione e la responsabilità dell'ente.
La causa, istruita con i documenti dimessi dalle parti e prove orali, è stata posta in decisione sulle conclusioni adottate come in premesso e con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
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L'attore ha promosso il presente giudizio invocando, in principalità, la responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte
2 dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma
è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (cfr. da ultimo Cass 28057 del 2024).
Nel caso delle autostrade, destinate dal Codice della Strada alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo all'effettiva possibilità del controllo induce a ravvisare la configurabilità, in genere, di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c.
Come anche recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità “è configurabile la responsabilità per cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. a carico dei proprietari o concessionari delle strade e delle autostrade, stante la relativa disponibilità e l'effettiva possibilità di controllo (v. Sez. 3, Sentenza n. 22163 del 05/09/2019; Sez. 3, Ordinanza n.
7005 del 12/03/2019) della situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 11802 del 09/06/2016; Sez. 3, Sentenza n.
24419 del 19/11/2009; Sez. 3, Sentenza n. 7763 del 29/03/2007). Le Sezioni Unite, con
Sentenza n. 20943 del 30/06/2022, hanno ribadito che la responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento di danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. Di poi, il caso fortuito costituisce un elemento incidente sulla causalità materiale, che corre tra la cosa in custodia e
l'evento di danno prospettato, e non sulla colpa del custode, rilevando alla stregua di causa alternativa prevalente, rispetto a quella individuata dall'attore, che ha cagionato l'evento dannoso, la cui prova incombe sul preteso responsabile. Perché possa configurarsi una responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., non può ritenersi sufficiente la prova che l'evento
3 si sia semplicemente verificato nella specifica area sottoposta a custodia (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente, in un medesimo contesto); è infatti necessario dimostrare che l'evento sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali (in tal senso, Sez. 3, Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024). A fronte di tali premesse, varrà considerare come questa Corte, da ultimo con Ordinanza n. 29632 del 18/11/2024 (e, nello stesso senso, già Sez. 3, Ordinanza n. 8306 del 27/03/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 31949 del 16/11/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 34790 dell'11/11/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 6826 del 01/03/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 11096 del
10/06/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 16295 del 18/06/2019; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6703 del
19/03/2018, n. 6703; Sez. 3, Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018), ha precisato che, ai fini della prova liberatoria gravante sul proprietario (o concessionario) di autostrade per sottrarsi alla propria responsabilità, "occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada (e delle sue pertinenze) e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa;
in questa seconda ipotesi, l'esonero da responsabilità dell'ente richiede la dimostrazione che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, che abbiano esplicato la loro potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode"” (così Cass.
n. 33128 del 2024 che ha cassato la sentenza di merito che aveva inferito, in assenza di alcun concreto riscontro probatorio, la possibile esistenza di altre possibili cause dell'evento di danno, così escludendo la responsabilità della società per non Controparte_2
essersi individuata una causa certa del fatto).
Nel caso in esame l'attore ha provato in giudizio che il danno è stato provocato dalla presenza di materiale lungo un tratto autostradale di pertinenza della convenuta. In particolare il teste che ha assistito all'incidente in quanto stava andando da un cliente Tes_1
comune e viaggiava in macchina dietro a quella dell'attore, ha dichiarato: “ricordo di aver visto sollevarsi un pannello di circa un metro per due …. mi sembra di ricordare che davanti alla macchina di ci fosse un furgone . Ribadisco che ho visto il pannello in aria sopra la Pt_3
macchina di Pino. Io ho visto il pannello alzarsi ed impattare sul frontale della macchina di
4 Pino, il pannello poi si è disintegrato ed anche a me che viaggiavo dietro sono arrivati dei frammenti” che non gli hanno procurato danni.
Il teste che era in macchina con l'attore ha sua volta confermato che “noi Tes_2
viaggiavamo in terza corsia di sorpasso quando ho visto un pannello di colore bianco che dall'asfalto si è appoggiato sull'auto e ha colpito il lato destro dell'auto ed il parabrezza davanti. Non avevo notato prima il pannello che è comparso all'improvviso….. È stato impossibile evitare il pannello”.
Il teste ausiliario viabilità per la convenuta, ha dichiarato che il 29/10/21 alle ore Tes_3
12.41 – e quindi pochi minuti dopo l'orario dell'incidente indicato dall'attore - ha provveduto a rimuovere dei pezzi di legno sbriciolati che si trovavano sulla corsia di emergenza;
che si trattava di vari pezzi di un pannello di legno di dimensioni tra i 10/20 cm precisando che l'intervenuto è avvenuto mentre già si trovavo sui luoghi per il controllo usuale e la centrale operativa ha chiamato segnalando questo materiale e chiedendo l'intervento.
Deve quindi ritenersi provato che l'auto dell'attore è stata attinta da materiale che si trovava sull'autostrada.
Ciò posto, come precisato dalla Corte di Cassazione “gravava sul custode (nel caso in esame il concessionario dell'autostrada) l'onere di dare prova della repentinità e della imprevedibilità della alterazione dello stato della cosa, che ha impedito all'ente proprietario di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo creatasi ex abrupto, e di provare il caso fortuito consistente in un fatto naturale ovvero di provare
l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro per la condotta di un terzo o - se del caso - della stessa vittima (connotate, rispettivamente, dall'imprevedibilità o anche dalla sola colpa;
nel secondo caso, v. Sez. 3, Ordinanza n. 33074 del 28/11/2023; in genere: Sez. 3,
Ordinanza n. 7173 del 04/03/2022; Sez. 3, Ordinanze nn. 2480, 2481, 2482 e 2483 del
01/02/2018)” (Cass. n. 33128 del 2024).
Nel caso di specie, non si ritiene raggiunta che la prova dell'esistenza di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità ed assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, sia stato assolto dalla società autostradale.
5 A tal riguardo non giova alla difesa della convenuta il fatto che presso i luoghi di causa fosse stato effettuato un controllo due ore prima né l'allegazione secondo cui che pretendere un controllo “istantaneo” su ogni metro dell'autostrada sarebbe inesigibile.
Essendo infatti stata invocata la responsabilità ex art. 2051 c.c., non era tenuta a CP_1
dimostrare di avere diligentemente assolto l'obbligo di custodia, ma solo a provare, ove avesse voluto andare esente da responsabilità, il caso fortuito. Nessuno dei testi escussi ha dichiarato che il materiale che ha colpito l'attore fosse proprio nel momento caduto da un veicolo in transito. La mera dichiarazione del teste che davanti alla macchina dell'attore ci fosse un furgone evidentemente non prova che quel furgone abbia perso il pannello che ha colpito l'attore.
Tutto ciò premesso, la società convenuta deve pertanto ritenersi responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni subiti dal veicolo di proprietà di in occasione del Parte_1
sinistro per cui è causa.
Con riguardo al quantum debeatur, genericamente contestato dalla parte convenuta, risulta documentalmente provato:
a) che l'autovettura di proprietà dell'attore ha subito danni in conseguenza dell'impatto con l'animale avvenuto in data 29.10.2021 (cfr. fotografie del veicolo danneggiato prodotte in giudizio sub. doc. 9 e dichiarazioni deli testi e ) Tes_1 Tes_4
b) che il costo per la riparazione dei danni è ammontato ad € 5.779,75, oltre IVA (come da fattura del 14.12.2018 emessa dalla Motorclass s.r.l. sub. doc. 7);
c) che ha pagato il prezzo della riparazione (come da documentazione Parte_1
bancaria sub. doc. 8 e dichiarazione del legale rappresentante della Motorclass s.r.l.)
Alla luce della documentazione ora richiamata, deve pertanto ritenersi dimostrato che il danno subito da ammonta ad € 5.779,75, pari al costo complessivo sostenuto Parte_1
per la riparazione della propria autovettura.
Le voci di costo dettagliatamente indicate nella fattura emessa dalla carrozzeria Motorclass
S.p.a. appaiono coerenti rispetto ai danni subiti dall'automobile in conseguenza del sinistro
(come ritratti nelle fotografie prodotte), e congrue rispetto alle caratteristiche e al tipo di automobile (una Audi Q8 immatricolata poco più di un anno prima).
Nel liquidare il danno patito dall'attore consistito nei compensi erogati a terzi per la riparazione dell'autore, non va compreso quanto dallo stesso pagato a titolo di i.v.a.,
6 trattandosi di importo che il danneggiato può detrarre dal proprio debito d'imposta avente ad oggetto il versamento dell'i.v.a. riscossa. La giurisprudenza di legittimità è, infatti, costante nell'affermare che, in tema di danno patrimoniale, il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, con l'effetto che la liquidazione determinata in base alle spese da affrontare per riparare un bene strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa comprende anche l'IVA, anche se la riparazione non sia ancora avvenuta;
diversamente tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata per tale riparazione, perché il riparatore è tenuto per legge ad addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente, ai sensi dell'art. 18 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 (Cass. Civ., sez. II, n. 33369/2022; sez. II, n. 22580/2022; sez. III, n. 14535/2013; sez. III, n. 9199/2013; sez. III, n. 1688/2010). Nel caso di specie, è stato lo stesso ad allegare di svolgere l'attività di agente di commercio e dagli atti risulta Pt_1
che la vettura danneggiata è utilizzata come bene strumentale (l'attore infatti stava viaggiando per motivi di lavoro per come emerso dalla prova orale). La circostanza che l'utilizzo dell'auto per motivi di lavoro gli consente di accedere al rimborso/detrazione dell'imposta sul valore aggiunto è stata inoltre eccepita sin dalla comparsa di risposta e sul punto l'attore nulla ha replicato.
Per quanto concerne il danno da fermo tecnico, si osserva preliminarmente che tale danno non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica del sinistro, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che dalla impossibilità della sua utilizzazione ne sia derivato un danno, quale, ad es., quello riconnesso alla impossibilità dello svolgimento di un'attività lavorativa ovvero all'esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi (cfr. tra le tante Cass. 27343 del 2024, Cass. n. 27389 del 2022, n. 27389).
L'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere allegato e dimostrato e la prova del danno non possa consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, che occorra fornire la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subìta per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo (Cass., 17/07/2015, n. 15089; Cass.
14/10/2015, n. 20620; Cass. 31/05/2017, n. 13718).
7 Parte attrice non ha fornito la relativa prova e tale voce di danno non può quindi essere riconosciuta.
Tutto ciò premesso deve essere condannata CP_1 Controparte_1 CP_1
a versare all'attore la somma di € 5.779,75, oltre rivalutazione monetaria dal 13.1.2022 (data dell'effettivo pagamento ) alla data della presente sentenza e interessi sull'importo di €
5.779,75 annualmente rivalutato sino alla data della presente sentenza per un importo complessivo di € 7.008,44. Su tale somma decorrono gli interessi sull'importo dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Quanto alle spese di lite, non essendovi ragione per derogare al generale principio della soccombenza, la società convenuta deve essere condannata a rifondere all'attrice le spese legali, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e istanza respinta, in parziale accoglimento della domanda formulata dalla parte attrice,
- accerta la responsabilità di in relazione Controparte_1
ai danni subiti da nel sinistro oggetto di causa;
Parte_1
- condanna per l'effetto la società convenuta al risarcimento del danno subito dall'attrice, liquidati in € 7008, 44 oltre interessi dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
- condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 5.838,00 e € 264 per spese, oltre Parte_1
rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge
20.1.2025 CP_1
La Giudice
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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