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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 26/08/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2184/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2184/2025 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
MAGISTRELLI MARINA;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. CONSOLI TIZIANO.
CONCLUSIONI: “CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale di Ancona voglia pronunciare sentenza di omologa della separazione dei coniugi e , mandando la Parte_1 Parte_2 cancelleria per le relative comunicazioni all'ufficio di Stato Civile competente, alle condizioni che seguono:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno fissare la residenza ove riterranno opportuno;
2) nulla è previsto per il reciproco mantenimento dei coniugi, essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
3) nulla è previsto per i figli maggiorenni, essendo gli stessi economicamente autosufficienti ed avendo costituito nuclei familiari a sé;
4) la ex casa coniugale, sita a San Paolo di Jesi (AN) in Via Valle delle Lame n. 3, rimane assegnata al sig. che ne è il proprietario esclusivo;
Parte_2
- 1 - 5) le parti prevedono che verranno restituiti/consegnati alla sig.ra entro la data di Pt_1 fissazione dell'udienza di separazione personale, i seguenti beni mobili ed oggetti:
n. 2 tappeti persiani (eccetto quelli della sala), vaso regalo di colleghe di lavoro, soprammobili ed oggettistica d'arredo di proprietà della sig.ra Pt_1
6) A titolo di definizione dei rapporti economico patrimoniali tra i coniugi e quale condizione indefettibile per la risoluzione della crisi coniugale attraverso la separazione personale che è prefigurata e voluta dalle parti nei termini come appresso specificati, i predetti convengono e si obbligano a dare esecuzione al trasferimento dell'immobile intestato alla sig.ra e Parte_1 sito in San Paolo di Jesi in Via Valle delle Lame n. 3, nei termini che seguono: la sig.ra (c.f.: ) si obbliga a trasferire, entro 90 giorni Parte_1 C.F._1 dall'omologa della separazione personale, a favore del sig. (c.f.: Parte_2
), o a persona che lo stesso potrà nominare il giorno della stipula, la propria C.F._2 quota di proprietà, pari ad ½ indiviso dell'abitazione sita in San Paolo di Jesi (AN) in Via Valle delle
Lame n. 3, composta da appartamento e garage come di seguito descritta:
-Unità immobiliare (appartamento) sita in San Paolo di Jesi (AN) in Via Valle delle Lame n. 3, Piano
1, censita al NCEU di detto Comune al Foglio 4 Particella 415 Sub 13, Partita 170, Categoria A/2,
Classe 2, Consistenza vani 4,0, mq. 90, totale escluso aree scoperte mq 86;
- unità immobiliare (garage) sita in San Paolo di Jesi (AN) in Via Valle delle Lame, Piano T, censita al NCEU di detto Comune al Foglio 4 Particella 415 Sub 9, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza mq 14. mediante atto da stipularsi presso il Notaio scelto dal sig. con integrale onere Parte_2 delle spese notarili, tecniche e fiscali occorrenti, tutti a carico di quest'ultimo.
Le obbligazioni assunte dalle parti devono intendersi avere l'efficacia ex art. 2932 c.c., obbligandosi le parti a comparire innanzi a Notaio rogante, nei detti termini e condizioni, onde formalizzare definitivamente e ad ogni giuridico effetto il trasferimento immobiliare di che trattasi, in particolare ai fini della regolare volturazione dei diritti reali di cui sopra;
il trasferimento e la cessione del cespite immobiliare stesso viene effettuato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutto quanto di accessorio e pertinente, nulla escluso, e così accettato senza riserve;
le parti sono consapevoli della regolarità urbanistica del cespite immobiliare stesso mentre sono state assolte le obbligazioni tributarie, ai sensi di legge, sino a tutt'oggi; ogni effetto giuridico, attivo e passivo, della presente convenzione decorre tra le parti dalla stessa sottoscrizione dell'atto notarile di cessione e trasferimento;
i coniugi infine si obbligano reciprocamente, con la sottoscrizione del presente atto, ad acconsentire, sottoscrivendo eventuali atti all'uopo ancora eventualmente necessari, alla
“volturazione/sostituzione/cessione” dei rapporti contrattuali in essere con riferimento alle utenze
- 2 - di erogazione e somministrazione dei servizi (luce, acqua, gas, e simili) di cui è dotato l'immobile stesso.
Con i benefici di esenzione da imposte di registro, ipotecaria e catastali e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 della L. 6/3/1987 n. 74 e confermata da Circolare Agenzia delle Entrate n. 2E del
21.2.2014, incluso tassa archivio.
A titolo di liquidazione per il trasferimento della proprietà immobiliare, il sig. Parte_2 verserà alla sig.ra la somma complessiva di Euro 40.000,00 (euro Parte_1 quarantamila//00) che verrà versata contestualmente al trasferimento immobiliare.
Le spese condominiali anche pregresse come pure quelle pregresse e/o deliberate per il futuro relative alla ristrutturazione dell'immobile di San Paolo di Jesi in Via Valle delle Lame n.
3 - oggetto di cessione in favore del sig. - rimangono integralmente a carico del medesimo Parte_2 sig. , che rinuncia altresì a ripetere dalla sig.ra quanto dovuto Parte_2 Parte_1 per tali voci.
La sig.ra rinuncia a ripetere, nei confronti del precedente comproprietario del Parte_1 ridetto immobile oggetto dell'odierna cessione ed altresì dal suo attuale avente causa, la quota di sua spettanza dei canoni locativi prodotti da esso nel pregresso.
Le parti dunque, con il presente atto, dichiarano e riconoscono di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro relativamente alle spese, anche condominiali, maturate sino alla firma del presente atto, nonché per imposte e manutenzione ordinaria e straordinaria e quant'altro relative a detto immobile per il quale è previsto il trasferimento in favore del sig. o a chi per lui Parte_2 nominato all'atto notarile.
Le parti precisano e ribadiscono che la cessione dell'immobile rientra nell'ambito degli accordi tra i coniugi in sede di separazione e che detta regolamentazione costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
7) I coniugi danno atto che ogni diverso rapporto economico e patrimoniale viene tra essi regolato e definito con il presente e, fatto salvo quanto previsto nelle clausole che precedono e con il loro integrale adempimento, di non aver quindi più nulla a che pretendere reciprocamente in forza della loro precedente unione matrimoniale, della relativa comunione de residuo o a qualsiasi altro titolo o ragione avvenuti e/o maturati durante la loro unione matrimoniale e/o collegati alla proprietà immobiliare della casa oggetto della cessione
8) le parti convengono l'integrale compensazione di spese e competenze legali del presente procedimento, con rinuncia alla solidarietà professionale dei rispettivi legali ex Legge Profess..
9) le parti si obbligano a prestare acquiescenza all'emananda sentenza di omologa e rinunciano preventivamente ai termini ex art. 473bis.28 cpc”.
- 3 - * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e che si sono sposati Parte_1 Parte_2
a San Paolo di Jesi il 28/08/1988, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dalla loro unione sono nati i figli ed , maggiorenni ed economicamente autosufficienti, che Per_1 Per_2
a seguito del verificarsi della irreversibile crisi coniugale, le parti vivono già separate di fatto, senza possibilità di riconciliazione e che pertanto i ricorrenti, attesa l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra loro, concordemente e congiuntamente intendono separarsi.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 11/07/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e non sono contrarie all'ordine pubblico.
Nulla con riferimento ai figli della coppia, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio
(“Contestualmente alla presente domanda di separazione, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., si chiede rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere […] CHIEDONO pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato San Paolo di Jesi (AN) il
28.8.1988, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nel registro dello Stato Civile del
Comune competente …”).
- 4 - Ciò posto, non essendo tale domanda (pur senz'altro ammissibile) ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché lo stesso
– trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito di note) – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a San Paolo di Jesi il 28/08/1988, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di San Paolo di Jesi al n. 2, parte II, serie A, Ufficio 1, dell'anno 1988; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Paolo di Jesi di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. spese al definitivo.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16/07/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2184/2025 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
MAGISTRELLI MARINA;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. CONSOLI TIZIANO.
CONCLUSIONI: “CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale di Ancona voglia pronunciare sentenza di omologa della separazione dei coniugi e , mandando la Parte_1 Parte_2 cancelleria per le relative comunicazioni all'ufficio di Stato Civile competente, alle condizioni che seguono:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno fissare la residenza ove riterranno opportuno;
2) nulla è previsto per il reciproco mantenimento dei coniugi, essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
3) nulla è previsto per i figli maggiorenni, essendo gli stessi economicamente autosufficienti ed avendo costituito nuclei familiari a sé;
4) la ex casa coniugale, sita a San Paolo di Jesi (AN) in Via Valle delle Lame n. 3, rimane assegnata al sig. che ne è il proprietario esclusivo;
Parte_2
- 1 - 5) le parti prevedono che verranno restituiti/consegnati alla sig.ra entro la data di Pt_1 fissazione dell'udienza di separazione personale, i seguenti beni mobili ed oggetti:
n. 2 tappeti persiani (eccetto quelli della sala), vaso regalo di colleghe di lavoro, soprammobili ed oggettistica d'arredo di proprietà della sig.ra Pt_1
6) A titolo di definizione dei rapporti economico patrimoniali tra i coniugi e quale condizione indefettibile per la risoluzione della crisi coniugale attraverso la separazione personale che è prefigurata e voluta dalle parti nei termini come appresso specificati, i predetti convengono e si obbligano a dare esecuzione al trasferimento dell'immobile intestato alla sig.ra e Parte_1 sito in San Paolo di Jesi in Via Valle delle Lame n. 3, nei termini che seguono: la sig.ra (c.f.: ) si obbliga a trasferire, entro 90 giorni Parte_1 C.F._1 dall'omologa della separazione personale, a favore del sig. (c.f.: Parte_2
), o a persona che lo stesso potrà nominare il giorno della stipula, la propria C.F._2 quota di proprietà, pari ad ½ indiviso dell'abitazione sita in San Paolo di Jesi (AN) in Via Valle delle
Lame n. 3, composta da appartamento e garage come di seguito descritta:
-Unità immobiliare (appartamento) sita in San Paolo di Jesi (AN) in Via Valle delle Lame n. 3, Piano
1, censita al NCEU di detto Comune al Foglio 4 Particella 415 Sub 13, Partita 170, Categoria A/2,
Classe 2, Consistenza vani 4,0, mq. 90, totale escluso aree scoperte mq 86;
- unità immobiliare (garage) sita in San Paolo di Jesi (AN) in Via Valle delle Lame, Piano T, censita al NCEU di detto Comune al Foglio 4 Particella 415 Sub 9, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza mq 14. mediante atto da stipularsi presso il Notaio scelto dal sig. con integrale onere Parte_2 delle spese notarili, tecniche e fiscali occorrenti, tutti a carico di quest'ultimo.
Le obbligazioni assunte dalle parti devono intendersi avere l'efficacia ex art. 2932 c.c., obbligandosi le parti a comparire innanzi a Notaio rogante, nei detti termini e condizioni, onde formalizzare definitivamente e ad ogni giuridico effetto il trasferimento immobiliare di che trattasi, in particolare ai fini della regolare volturazione dei diritti reali di cui sopra;
il trasferimento e la cessione del cespite immobiliare stesso viene effettuato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutto quanto di accessorio e pertinente, nulla escluso, e così accettato senza riserve;
le parti sono consapevoli della regolarità urbanistica del cespite immobiliare stesso mentre sono state assolte le obbligazioni tributarie, ai sensi di legge, sino a tutt'oggi; ogni effetto giuridico, attivo e passivo, della presente convenzione decorre tra le parti dalla stessa sottoscrizione dell'atto notarile di cessione e trasferimento;
i coniugi infine si obbligano reciprocamente, con la sottoscrizione del presente atto, ad acconsentire, sottoscrivendo eventuali atti all'uopo ancora eventualmente necessari, alla
“volturazione/sostituzione/cessione” dei rapporti contrattuali in essere con riferimento alle utenze
- 2 - di erogazione e somministrazione dei servizi (luce, acqua, gas, e simili) di cui è dotato l'immobile stesso.
Con i benefici di esenzione da imposte di registro, ipotecaria e catastali e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 della L. 6/3/1987 n. 74 e confermata da Circolare Agenzia delle Entrate n. 2E del
21.2.2014, incluso tassa archivio.
A titolo di liquidazione per il trasferimento della proprietà immobiliare, il sig. Parte_2 verserà alla sig.ra la somma complessiva di Euro 40.000,00 (euro Parte_1 quarantamila//00) che verrà versata contestualmente al trasferimento immobiliare.
Le spese condominiali anche pregresse come pure quelle pregresse e/o deliberate per il futuro relative alla ristrutturazione dell'immobile di San Paolo di Jesi in Via Valle delle Lame n.
3 - oggetto di cessione in favore del sig. - rimangono integralmente a carico del medesimo Parte_2 sig. , che rinuncia altresì a ripetere dalla sig.ra quanto dovuto Parte_2 Parte_1 per tali voci.
La sig.ra rinuncia a ripetere, nei confronti del precedente comproprietario del Parte_1 ridetto immobile oggetto dell'odierna cessione ed altresì dal suo attuale avente causa, la quota di sua spettanza dei canoni locativi prodotti da esso nel pregresso.
Le parti dunque, con il presente atto, dichiarano e riconoscono di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro relativamente alle spese, anche condominiali, maturate sino alla firma del presente atto, nonché per imposte e manutenzione ordinaria e straordinaria e quant'altro relative a detto immobile per il quale è previsto il trasferimento in favore del sig. o a chi per lui Parte_2 nominato all'atto notarile.
Le parti precisano e ribadiscono che la cessione dell'immobile rientra nell'ambito degli accordi tra i coniugi in sede di separazione e che detta regolamentazione costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
7) I coniugi danno atto che ogni diverso rapporto economico e patrimoniale viene tra essi regolato e definito con il presente e, fatto salvo quanto previsto nelle clausole che precedono e con il loro integrale adempimento, di non aver quindi più nulla a che pretendere reciprocamente in forza della loro precedente unione matrimoniale, della relativa comunione de residuo o a qualsiasi altro titolo o ragione avvenuti e/o maturati durante la loro unione matrimoniale e/o collegati alla proprietà immobiliare della casa oggetto della cessione
8) le parti convengono l'integrale compensazione di spese e competenze legali del presente procedimento, con rinuncia alla solidarietà professionale dei rispettivi legali ex Legge Profess..
9) le parti si obbligano a prestare acquiescenza all'emananda sentenza di omologa e rinunciano preventivamente ai termini ex art. 473bis.28 cpc”.
- 3 - * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e che si sono sposati Parte_1 Parte_2
a San Paolo di Jesi il 28/08/1988, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dalla loro unione sono nati i figli ed , maggiorenni ed economicamente autosufficienti, che Per_1 Per_2
a seguito del verificarsi della irreversibile crisi coniugale, le parti vivono già separate di fatto, senza possibilità di riconciliazione e che pertanto i ricorrenti, attesa l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra loro, concordemente e congiuntamente intendono separarsi.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 11/07/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e non sono contrarie all'ordine pubblico.
Nulla con riferimento ai figli della coppia, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio
(“Contestualmente alla presente domanda di separazione, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., si chiede rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere […] CHIEDONO pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato San Paolo di Jesi (AN) il
28.8.1988, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nel registro dello Stato Civile del
Comune competente …”).
- 4 - Ciò posto, non essendo tale domanda (pur senz'altro ammissibile) ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché lo stesso
– trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito di note) – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a San Paolo di Jesi il 28/08/1988, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di San Paolo di Jesi al n. 2, parte II, serie A, Ufficio 1, dell'anno 1988; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Paolo di Jesi di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. spese al definitivo.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16/07/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
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