Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/06/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 2627 /2023 da:
L'avv. PERNA FIORELLA per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2627 del RGAC dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Fiorella Parte_1 C.F._1
Perna opponente
E
CP_1
Opposta-contumace
E
Controparte_2 opposto-contumace
E
CP_3
Terzo pignorato- contumace
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1. L'opponente, a seguito dell'ordinanza emessa il 14 novembre 2023 all'esito della fase sommaria, ha introdotto la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione esattoriale, deducendo: a) la mancata notifica del verbale di contestazione della violazione del codice della strada prodromico all'ingiunzione di pagamento;
b) la prescrizione.
Ha chiesto, quindi, la declaratoria di nullità del pignoramento.
2. L'opposizione è infondata.
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Inoltre, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale questo giudice intende aderire, “il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilit à del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi a entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie ovvero di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via” (Cass. civ., Sez. VI - 5, 19 dicembre 2019, n. 33797).
Pertanto, l'omessa impugnazione dell'ingiunzione di pagamento rende irretrattabile il credito e determina l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, riferita alla fase antecedente alla notifica dell'ingiunzione stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così pr ovvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Nulla per le spese.
Così deciso in Castrovillari, 13 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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