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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 16/09/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale della Spezia
Verbale di udienza
Il giorno 16/09/2025 alle ore 10,10 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nella causa di lavoro/previdenza iscritta al n. 126/2024 promossa da c.f. (avv.ti Alberto e Isabella Benifei) Parte_1 C.F._1 contro
Controparte_1
c.f. (avv. Paola Brugnoli)
[...] P.IVA_1
Sono presenti:
l'avv. Isabella Benifei che insiste per l'accoglimento del ricorso con unificazione dei postumi a seguito della precisazione effettuata dall' , eventualmente CP_1 demandando al CTU il conteggio o demandandolo alla sede amministrativa;
l'avv. Brugnoli che si oppone all'unificazione in assenza della relativa domanda nel ricorso introduttivo del giudizio e chiede il rigetto.
All'esito della camera di consiglio, allontanatesi le parti, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 2.2.2024 , affermandosi affetto da Parte_1 meniscopatie degenerative bilaterali di natura professionale, esaurite le vie amministrative ha chiesto l'indennizzo del danno biologico,
L' resiste. CP_1
2. Il consulente tecnico ha motivatamente concluso che il ricorrente è affetto dalla lamentata malattia professionale e che la relativa invalidità può essere valutata nel 5%. Le parti non hanno mosso nessuna contestazione, sicché il giudice fa proprie le conclusioni del consulente.
1 3. Non è quindi raggiunta la soglia minima di indennizzabilità, il che sarebbe assorbente e comporterebbe di per sé la reiezione della domanda.
4. Il ricorrente ha chiesto che la domanda venga comunque accolta, con unificazione a un precedente indennizzato con un'invalidità riconosciuta del 6% di cui emerge traccia negli atti dell' . CP_1
L' ha eccepito la tardività della domanda di unificazione. CP_1
5. Effettivamente, laddove giurisprudenza di legittimità più risalente aveva ritenuto che l'unificazione, in quanto doverosa per legge, potesse essere disposta d'ufficio e quindi non soggiacesse a preclusioni, con riferimento a una fattispecie cui si applicava l'art. 80 del testo unico approvato con dPR 1124/65 (“Nel caso in cui il titolare di una rendita, corrisposta a norma del presente titolo, sia colpito da un nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità, si procede alla costituzione di un'unica rendita in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata dalle lesioni determinate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo, valutata secondo le disposizioni dell'art. 78…”; disposizione richiamata, nei rapporti fra le malattie professionali e gli infortuni già indennizzati, dal successivo art. 132) le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno statuito: “…in appello una domanda nuova e diversa da quella fatta valere in primo grado si verifica allorquando la causa petendi dedotta, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati in precedenza, importi il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio ed introduca nel processo un nuovo tema di indagine che alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia;
non è dunque consentito addurre in grado d'appello, a sostegno della propria pretesa, fatti diversi da quelli allegati in primo grado, anche quando il bene richiesto rimanga immutato (v. per tutte 24 giugno 1995 n. 6720, Cass. 17 dicembre 1997 n. 12764). In relazione a tale principio, non può avere alcuna rilevanza il fatto che nelle ipotesi di successione nel tempo di più infortuni regolate dall'art. 80 del D.P.R. n. 1124/1965 l'Istituto assicuratore sia tenuto a costituire un'unica rendita con una rivalutazione complessiva delle conseguenze derivate al lavoratore da fatti lesivi subiti nei diversi momenti temporali. Tale nuova valutazione presuppone pur sempre l'allegazione e la dimostrazione dei fatti costitutivi della fattispecie normativa in questione, soggetta ai limiti e alle preclusioni propri del processo del lavoro… Si deve pertanto concludere che il divieto posto dalla norma da ultimo citata esclude la possibilità di richiedere per
2 la prima volta in appello la valutazione complessiva dell'inabilità derivante sia dall'infortunio dedotto in giudizio, sia da altro infortunio che abbia già comportato
l'attribuzione di una rendita, non riferibile a successive modificazioni delle condizioni fisiche dell'assicurato.” (Cass., ss. uu., 29.7.2002 n. 11198; conforme,
a quanto consta, la giurisprudenza di legittimità successiva).
Benché formulato con riferimento agli infortuni lavorativi e all'ipotesi in cui la domanda di unificazione sia proposta in appello, il medesimo principio si applicava evidentemente anche alle malattie professionali e comportava la tardività, e quindi inammissibilità, della domanda di unificazione proposta per la prima volta in sede di discussione.
Il medesimo principio si deve ritenere applicabile anche alla nuova disciplina posta dall'art. 13 comma 5 D. Lgs. 38/00 (“Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica”), la cui struttura è analoga a quella dell'art. 80 del testo unico;
e in effetti risulta applicato dal giudice di legittimità in controversie regolate dal D. Lgs.
38/00 (cfr. Cass., 29.1.2019 n. 2360).
Se ne desume che l'unificazione non può essere disposta d'ufficio e che la relativa domanda è soggetta alle preclusioni del rito del lavoro.
Conformemente all'eccezione dell' , quindi, la richiesta di unificazione deve CP_1 ritenersi inammissibile.
6. Il ricorso, quindi, si rigetta per mancato raggiungimento della soglia di indennizzabilità.
Non sono certificati i presupposti dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; tuttavia le spese di lite si compensano, in quanto la soluzione della vertenza presuppone nozioni tecnico-scientifiche di cui la parte privata non è in possesso.
Le spese di consulenza, invece, nei rapporti interni gravano definitivamente sul ricorrente.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza rigettata, rigetta il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, compensa le spese di lite,
3 nei rapporti interni pone le spese di consulenza tecnica a carico definitivo di
. Parte_1
Il giudice
Marco Viani
4
Verbale di udienza
Il giorno 16/09/2025 alle ore 10,10 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nella causa di lavoro/previdenza iscritta al n. 126/2024 promossa da c.f. (avv.ti Alberto e Isabella Benifei) Parte_1 C.F._1 contro
Controparte_1
c.f. (avv. Paola Brugnoli)
[...] P.IVA_1
Sono presenti:
l'avv. Isabella Benifei che insiste per l'accoglimento del ricorso con unificazione dei postumi a seguito della precisazione effettuata dall' , eventualmente CP_1 demandando al CTU il conteggio o demandandolo alla sede amministrativa;
l'avv. Brugnoli che si oppone all'unificazione in assenza della relativa domanda nel ricorso introduttivo del giudizio e chiede il rigetto.
All'esito della camera di consiglio, allontanatesi le parti, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 2.2.2024 , affermandosi affetto da Parte_1 meniscopatie degenerative bilaterali di natura professionale, esaurite le vie amministrative ha chiesto l'indennizzo del danno biologico,
L' resiste. CP_1
2. Il consulente tecnico ha motivatamente concluso che il ricorrente è affetto dalla lamentata malattia professionale e che la relativa invalidità può essere valutata nel 5%. Le parti non hanno mosso nessuna contestazione, sicché il giudice fa proprie le conclusioni del consulente.
1 3. Non è quindi raggiunta la soglia minima di indennizzabilità, il che sarebbe assorbente e comporterebbe di per sé la reiezione della domanda.
4. Il ricorrente ha chiesto che la domanda venga comunque accolta, con unificazione a un precedente indennizzato con un'invalidità riconosciuta del 6% di cui emerge traccia negli atti dell' . CP_1
L' ha eccepito la tardività della domanda di unificazione. CP_1
5. Effettivamente, laddove giurisprudenza di legittimità più risalente aveva ritenuto che l'unificazione, in quanto doverosa per legge, potesse essere disposta d'ufficio e quindi non soggiacesse a preclusioni, con riferimento a una fattispecie cui si applicava l'art. 80 del testo unico approvato con dPR 1124/65 (“Nel caso in cui il titolare di una rendita, corrisposta a norma del presente titolo, sia colpito da un nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità, si procede alla costituzione di un'unica rendita in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata dalle lesioni determinate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo, valutata secondo le disposizioni dell'art. 78…”; disposizione richiamata, nei rapporti fra le malattie professionali e gli infortuni già indennizzati, dal successivo art. 132) le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno statuito: “…in appello una domanda nuova e diversa da quella fatta valere in primo grado si verifica allorquando la causa petendi dedotta, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati in precedenza, importi il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio ed introduca nel processo un nuovo tema di indagine che alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia;
non è dunque consentito addurre in grado d'appello, a sostegno della propria pretesa, fatti diversi da quelli allegati in primo grado, anche quando il bene richiesto rimanga immutato (v. per tutte 24 giugno 1995 n. 6720, Cass. 17 dicembre 1997 n. 12764). In relazione a tale principio, non può avere alcuna rilevanza il fatto che nelle ipotesi di successione nel tempo di più infortuni regolate dall'art. 80 del D.P.R. n. 1124/1965 l'Istituto assicuratore sia tenuto a costituire un'unica rendita con una rivalutazione complessiva delle conseguenze derivate al lavoratore da fatti lesivi subiti nei diversi momenti temporali. Tale nuova valutazione presuppone pur sempre l'allegazione e la dimostrazione dei fatti costitutivi della fattispecie normativa in questione, soggetta ai limiti e alle preclusioni propri del processo del lavoro… Si deve pertanto concludere che il divieto posto dalla norma da ultimo citata esclude la possibilità di richiedere per
2 la prima volta in appello la valutazione complessiva dell'inabilità derivante sia dall'infortunio dedotto in giudizio, sia da altro infortunio che abbia già comportato
l'attribuzione di una rendita, non riferibile a successive modificazioni delle condizioni fisiche dell'assicurato.” (Cass., ss. uu., 29.7.2002 n. 11198; conforme,
a quanto consta, la giurisprudenza di legittimità successiva).
Benché formulato con riferimento agli infortuni lavorativi e all'ipotesi in cui la domanda di unificazione sia proposta in appello, il medesimo principio si applicava evidentemente anche alle malattie professionali e comportava la tardività, e quindi inammissibilità, della domanda di unificazione proposta per la prima volta in sede di discussione.
Il medesimo principio si deve ritenere applicabile anche alla nuova disciplina posta dall'art. 13 comma 5 D. Lgs. 38/00 (“Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica”), la cui struttura è analoga a quella dell'art. 80 del testo unico;
e in effetti risulta applicato dal giudice di legittimità in controversie regolate dal D. Lgs.
38/00 (cfr. Cass., 29.1.2019 n. 2360).
Se ne desume che l'unificazione non può essere disposta d'ufficio e che la relativa domanda è soggetta alle preclusioni del rito del lavoro.
Conformemente all'eccezione dell' , quindi, la richiesta di unificazione deve CP_1 ritenersi inammissibile.
6. Il ricorso, quindi, si rigetta per mancato raggiungimento della soglia di indennizzabilità.
Non sono certificati i presupposti dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; tuttavia le spese di lite si compensano, in quanto la soluzione della vertenza presuppone nozioni tecnico-scientifiche di cui la parte privata non è in possesso.
Le spese di consulenza, invece, nei rapporti interni gravano definitivamente sul ricorrente.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza rigettata, rigetta il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, compensa le spese di lite,
3 nei rapporti interni pone le spese di consulenza tecnica a carico definitivo di
. Parte_1
Il giudice
Marco Viani
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