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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/04/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4017 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024, promossa con ricorso depositato in data 11.10.2024 da:
(C.F.: ), nata in [...] in data [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente nel Comune di Dolo (VE), Via G. Matteotti n. 24 – Int. 2
e
(C.F.: ), nato a [...] in data [...] e residente CP_1 CodiceFiscale_2
nel Comune di Dolo (VE), Via G. Matteotti n. 24 – Int. 2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Massimo Osler (PEC:
in Padova, Corso Del Popolo n. 1, che li rappresenta e Email_1
difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 e art. 473-bis.51 c.p.c conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 26.02.2025 che di seguito si riproducono: “dichiarare la separazione dei coniugi, signora e il signor , ordinando all'Ufficiale di Parte_1 CP_1
Stato Civile competente di effettuare le relative trascrizioni e annotazioni, alle seguenti
CONDIZIONI: 1) Darsi atto che nella casa coniugale, sita nel Comune di Dolo (VE), Via G. Matteotti
n. 24 – Int. 2, continuerà a risiedere il marito, signor , mentre la moglie, signora CP_1 [...]
, dichiara di essersi già trasferita a vivere altrove. 2) Il marito verserà alla moglie, che Parte_1
accetta, a titolo di contributo una tantum per il di lei mantenimento nel periodo di separazione, la somma complessiva di € 10.000,00 entro l'udienza cartolare.
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e nel Comune Parte_1 CP_1
di Padova in data 21 Novembre 2020, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 208, Parte 1, Anno 2020, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare le relative trascrizioni e annotazioni, alle seguenti CONDIZIONI 1) Darsi atto che nell'immobile, già casa coniugale, sito nel Comune di Dolo (VE), Via G. Matteotti n. 24 – Int. 2, continuerà a risiedere il signor , essendosi la signora trasferita a vivere CP_1 Parte_1
altrove. 2) Dichiarare equa e congrua, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8, legge
898/1970 e ss. modifiche, la liquidazione una tantum dell'assegno divorzile da parte del signor
a favore della signora nella misura concordata dalle parti, pari a CP_1 Parte_1
complessivi € 20.000= (ventimila)”
Conclusioni del P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 11.10.2024 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, e espongono di aver contratto CP_1 Parte_1
matrimonio civile in data 21.11.2020, matrimonio iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Padova, al n. 208, parte I, Vol. 1, dell'anno 2020. Dall'unione non sono nati figli. Venuta meno l'affectio coniugalis, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
26.02.2025 in sostituzione dell'udienza del 27.02.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe e chiedendo altresì ai sensi dell'art. 473-bis.49 la pronuncia dello scioglimento del loro matrimonio previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
*****
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché conformi alla legge.
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la rimessione della causa avanti al Giudice delegato e alla fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 473 bis. 49 e 279 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, visti gli artt. 158 cod. civ.
e 473-bis.51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e congiuntisi in matrimonio CP_1 Parte_1
in data 21.11.2020, matrimonio iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Padova, al n. 208, parte I, Vol. 1, dell'anno 2020 alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi patrimoniali intervenuti fra le parti;
- Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 13.03.2025
Il Presidente rel. ed est. dott.ssa Tania Vettore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4017 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024, promossa con ricorso depositato in data 11.10.2024 da:
(C.F.: ), nata in [...] in data [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente nel Comune di Dolo (VE), Via G. Matteotti n. 24 – Int. 2
e
(C.F.: ), nato a [...] in data [...] e residente CP_1 CodiceFiscale_2
nel Comune di Dolo (VE), Via G. Matteotti n. 24 – Int. 2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Massimo Osler (PEC:
in Padova, Corso Del Popolo n. 1, che li rappresenta e Email_1
difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 e art. 473-bis.51 c.p.c conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 26.02.2025 che di seguito si riproducono: “dichiarare la separazione dei coniugi, signora e il signor , ordinando all'Ufficiale di Parte_1 CP_1
Stato Civile competente di effettuare le relative trascrizioni e annotazioni, alle seguenti
CONDIZIONI: 1) Darsi atto che nella casa coniugale, sita nel Comune di Dolo (VE), Via G. Matteotti
n. 24 – Int. 2, continuerà a risiedere il marito, signor , mentre la moglie, signora CP_1 [...]
, dichiara di essersi già trasferita a vivere altrove. 2) Il marito verserà alla moglie, che Parte_1
accetta, a titolo di contributo una tantum per il di lei mantenimento nel periodo di separazione, la somma complessiva di € 10.000,00 entro l'udienza cartolare.
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e nel Comune Parte_1 CP_1
di Padova in data 21 Novembre 2020, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 208, Parte 1, Anno 2020, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare le relative trascrizioni e annotazioni, alle seguenti CONDIZIONI 1) Darsi atto che nell'immobile, già casa coniugale, sito nel Comune di Dolo (VE), Via G. Matteotti n. 24 – Int. 2, continuerà a risiedere il signor , essendosi la signora trasferita a vivere CP_1 Parte_1
altrove. 2) Dichiarare equa e congrua, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8, legge
898/1970 e ss. modifiche, la liquidazione una tantum dell'assegno divorzile da parte del signor
a favore della signora nella misura concordata dalle parti, pari a CP_1 Parte_1
complessivi € 20.000= (ventimila)”
Conclusioni del P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 11.10.2024 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, e espongono di aver contratto CP_1 Parte_1
matrimonio civile in data 21.11.2020, matrimonio iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Padova, al n. 208, parte I, Vol. 1, dell'anno 2020. Dall'unione non sono nati figli. Venuta meno l'affectio coniugalis, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
26.02.2025 in sostituzione dell'udienza del 27.02.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe e chiedendo altresì ai sensi dell'art. 473-bis.49 la pronuncia dello scioglimento del loro matrimonio previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
*****
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché conformi alla legge.
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la rimessione della causa avanti al Giudice delegato e alla fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 473 bis. 49 e 279 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, visti gli artt. 158 cod. civ.
e 473-bis.51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e congiuntisi in matrimonio CP_1 Parte_1
in data 21.11.2020, matrimonio iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Padova, al n. 208, parte I, Vol. 1, dell'anno 2020 alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi patrimoniali intervenuti fra le parti;
- Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 13.03.2025
Il Presidente rel. ed est. dott.ssa Tania Vettore