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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 21/10/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1984/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa IB AR NC Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 25.09.2025, promossa da:
(C.F. nata in [...] il Parte_1 C.F._1
14/08/1999, rappresentata e difesa dell'avv. MADONNA GIANLUCA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ) nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI ANNA MARIA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
1 Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: per come da conclusioni congiunte precisate Parte_1 all'udienza del 25.09.2025; per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del Controparte_1
25.09.2025; per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
premesso che dalla relazione con Parte_1 [...]
in data 11/01/2016 nasceva il figlio , si rivolgeva CP_1 Persona_1 all'intestato Tribunale al fine di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo alla prole. Si costituiva in giudizio Controparte_1
All'udienza di comparizione del 25 settembre 2025, Parte_1 dichiarava: “vivo in una casa di mia proprietà, con rata mensile del mutuo di euro 440,00.
Io vivo da sola con Per_1
Pago anche le spese condominiali di euro 200,00 all'anno. Io sono operaia con contratto a tempo determinato fino a dicembre 2025.
Guadagno circa 1.177,00 euro netti al mese.
Ho il finanziamento per la macchina di euro 350,00 al mese;
il contratto ha la durata di sette anni e io ho pagato i primi due.
Io percepisco per intero l'assegno unico per che ammonta ad euro 200,00 al mese. Per_1
Nel 2018, dopo che lui mi aveva cacciata di casa, lui è sostanzialmente sparito, nel senso che non sapevo più niente di lui, mi aveva bloccato sul telefono.
Nel 2022 ho ripreso i contatti con la nonna paterna e poi due anni fa anche con CP_1
Nel 2022 quando mi sono trasferita per lavoro a Lecco, dato che facevo molta fatica da sola, anche dal punto di vista economico, considerato che lui dal 2018 non aveva versato niente per il mantenimento, ho chiamato la madre di per avere il suo aiuto con La madre si è CP_1 Per_1 resa disponibile quando poteva.
2 Poi due anni fa, lui si è rifatto vivo con me, e abbiamo ripreso a parlare tranquillamente.
Due anni fa più o meno ha iniziato a versare 200,00 all'inizio e poi 250,00, perchè io insistevo per
è sempre stato in contatto con la nonna paterna che lo veniva a prendere;
lui è vero Per_1 Per_1 che era tornato, ma mi diceva che non stava mai con il papà ma con la nonna. Per_1
Da questa estate, circa da giugno/luglio, ha di nuovo interrotto i contatti con me e non CP_1 vede più Per_1 da quest'estate non frequenta più nemmeno la nonna. Per_1
Io ho scritto dei messaggi a chiedendogli di palare con e la sua risposta è stata CP_1 Per_1 che non lo riteneva necessario.
Quest'estate, ha comunque continuato a versare 250,00 di mantenimento. CP_1
Faccio tutto io per con l'aiuto di una mia amica e di una vicina. Per_1
Io avevo chiesto a la sua opinione per il catechismo, e lui mi ha risposto “fai tu, perchè CP_1 tanto fai tutto tu e ti arrangi tu”.
Io ho sempre fatto tutto da sola, tutti i documenti, quindi la tessera sanitaria, il permesso di soggiorno, la carta di identità, tutto a spese mie, lui a quel tempo era assente;
io da sola non potevo fare il passaporto;
quindi lo abbiamo fatto insieme, devo dire però che si è reso disponibile.
Mio figlio vorrebbe fare basket, ma non riesce perchè io da sola non riesco a sostenere questa spesa, ma non vuole contribuire. CP_1
Lui non ha voluto contribuire nemmeno al Cre, io l'ho iscritto e l'ho pagato da sola. Aggiungo che ho perso il primo lavoro perchè non riuscivo a conciliarlo con gli impegni legati alla gestione di In realtà, ha difficoltà di apprendimento, per cui ho pagato da sola un'insegnante Per_1 Per_1 privata per lui”; mentre dichiarava: “io vivo a Cenate Sotto in Controparte_1 una casa in locazione, con canone mensile variabile tra i 550,00 e 600,00, importo comprensivo di canone e spese. In più ci sono le spese condominiali, di euro circa 400/600 all'anno.
Abito con la mia compagna, signora e nostra figlia , nata il [...]. CP_2 Per_2
Io e la mia compagna siamo in attesa del nostro secondo figlio, che dovrebbe nascere tra poche settimane.
La mia compagna è senza lavoro, l'hanno licenziata quando hanno appreso che era in gravidanza.
Non percepisce niente, perchè non sta lavorando da 4 mesi.
Io sono operaio con contratto a tempo indeterminato, guadagno circa 1.600,00 euro netti al mese, per tredici mensilità.
Non ho beni immobili, neanche in Bolivia.
3 Ho il finanziamento per la macchina, di euro 399,00 al mese, con scadenza tra tre anni.
Paghiamo 400,00 euro al mese per l'asilo di , che è un asilo privato. Per_2
Io, per i primi quattro anni, riconosco che non sono stato presente, perchè era un periodo in cui non mi facevo carico delle mie responsabilità, purtroppo mi sono disinteressato di In realtà, Per_1 lo tenevo un po' anche io, un giorno stava con me e l'altro giorno stava con mia madre, Per_1 perchè lui era molto legato a mia sorella e a mia madre, quindi era lui che voleva stare con loro. si è accorto della lite intervenuta tra me e la mia campagna, non so come sia successo. Per_1
Quindi lui è arrabbiato con me;
io non ho voluto parlare con perchè era un problema tra la Per_1 mia compagna e Io ho chiesto di vederlo, ma adesso è lui che si rifiuta. Pt_1
Mi hanno ritirato la patente nel 2016/2017 per guida in stato di ebbrezza.
Quindi ho comprato la macchina, quando mi avevano restituito la patente, ma poi l'hanno revocata alla fine del processo in via definitiva.
Neanche la mia compagna guida.
Siccome la macchina mi serve per lavoro, sono iscritto al corso per la patente. Con Io non ho acconsentito al perchè non ho soldi, erano 80,00 euro alla settimana (divisi per due), quindi avevo proposto di tenerlo io per due settimane e lei per altre due e la sua risposta è stata che l'aveva già iscritto.
Io per lo sport dicevo sempre che sarebbe dipeso dalla scuola perchè se fosse andato bene lo avrei scritto, ma siccome non si impegnava a scuola, mi sono rifiutato” (v. verbale udienza 25.09.2025).
Dopo ampia, discussione, le parti raggiungevano l'accordo riportato in dispositivo.
Le parti precisavano pertanto le conclusioni in udienza come da accordo riportato in dispositivo e chiedevano che la causa venisse immediatamente rimessa in decisione.
Il Giudice relatore pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013. Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione.
4 L'ascolto della prole minorenne deve valutarsi manifestamente superfluo alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei termini dell'accordo raggiunto.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così
provvede: provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“- Affido condiviso di a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre Per_1
che lo terrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, presso di sé, con delega alla madre per le questioni riguardanti l'istruzione e la tutela della salute del minore;
- Le frequentazioni padre-figlio saranno regolate come segue:
i. a week-end alternati, il padre terrà con sé il minore dal venerdì, al termine dell'orario scolastico, sino alla domenica sera, dopo cena;
ii. nelle settimane con week-end di competenza del padre, il padre terrà con sé il minore anche un pomeriggio in un giorno infrasettimanale, da individuare di comune accordo tra i genitori tra lunedì-martedì-mercoledì-giovedì, compatibilmente ai rispettivi turni di lavoro, dal termine dell'orario scolastico fino a dopo cena;
iii. nelle settimane con week-end di competenza della madre, il padre terrà con sé il minore due pomeriggi, in due giorni infrasettimanali, da individuare di comune accordo tra i genitori tra lunedì-martedì-mercoledì-giovedì, compatibilmente ai rispettivi turni di lavoro, dal termine dell'orario scolastico fino a dopo cena;
iv. vacanze natalizie, ad anni alterni, il minore starà con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre, mentre starà con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio;
v. vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno tra i genitori la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; vi. vacanze estive, il figlio starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da individuare di comune accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- Obbligo del padre di versare alla madre, entro il giorno 16 di ogni mese, un assegno di mantenimento per il figlio di euro 250,00 al mese fino alla mensilità di marzo 2026; con
5 decorrenza dalla mensilità di aprile 2026, il contributo per il mantenimento del minore a carico del padre, da versare alla madre entro il giorno 16 di ogni mese, sarà aumentato ad euro 300,00 al mese, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat (prima rivalutazione aprile
2027);
- i genitori concorreranno in misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per il minore, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo che si riporta:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali
(feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria
6 programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €.
200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
7 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
- il padre rinuncia alla propria quota di Assegno Unico e Universale che sarà percepito per intero dalla madre;
- il padre presta il consenso a che il minore frequenti un'attività sportiva, per un costo massimo di euro 400,00 totali all'anno (con obbligo di padre di farsi carico del 50% del totale);
- fino a quando il padre non avrà conseguito la patente, lo stesso sosterrà il 100% dei costi della baby-sitter che accompagnerà a scuola per due giorni nelle settimane in cui la madre avrà Per_1
il turno di lavoro la mattina;
- quando il padre avrà conseguito la patente, il minore pernotterà presso il padre nei giorni infrasettimanali come da calendario sopra riportato e sarà pertanto il padre ad accompagnare direttamente il minore a scuola la mattina successiva;
le parti stabiliscono che, qualora il padre, pur conseguendo la patente, non dovesse farsi carico dell'accompagnamento di a scuola Per_1
8 nelle mattine successive ai giorni infrasettimanali di propria competenza, lo stesso dovrà
continuare a farsi carico dei costi della baby-sitter, secondo quanto sopra indicato;
- spese di lite compensate”; compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 7.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa AR Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa IB AR NC
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa IB AR NC Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 25.09.2025, promossa da:
(C.F. nata in [...] il Parte_1 C.F._1
14/08/1999, rappresentata e difesa dell'avv. MADONNA GIANLUCA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ) nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI ANNA MARIA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
1 Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: per come da conclusioni congiunte precisate Parte_1 all'udienza del 25.09.2025; per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del Controparte_1
25.09.2025; per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
premesso che dalla relazione con Parte_1 [...]
in data 11/01/2016 nasceva il figlio , si rivolgeva CP_1 Persona_1 all'intestato Tribunale al fine di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo alla prole. Si costituiva in giudizio Controparte_1
All'udienza di comparizione del 25 settembre 2025, Parte_1 dichiarava: “vivo in una casa di mia proprietà, con rata mensile del mutuo di euro 440,00.
Io vivo da sola con Per_1
Pago anche le spese condominiali di euro 200,00 all'anno. Io sono operaia con contratto a tempo determinato fino a dicembre 2025.
Guadagno circa 1.177,00 euro netti al mese.
Ho il finanziamento per la macchina di euro 350,00 al mese;
il contratto ha la durata di sette anni e io ho pagato i primi due.
Io percepisco per intero l'assegno unico per che ammonta ad euro 200,00 al mese. Per_1
Nel 2018, dopo che lui mi aveva cacciata di casa, lui è sostanzialmente sparito, nel senso che non sapevo più niente di lui, mi aveva bloccato sul telefono.
Nel 2022 ho ripreso i contatti con la nonna paterna e poi due anni fa anche con CP_1
Nel 2022 quando mi sono trasferita per lavoro a Lecco, dato che facevo molta fatica da sola, anche dal punto di vista economico, considerato che lui dal 2018 non aveva versato niente per il mantenimento, ho chiamato la madre di per avere il suo aiuto con La madre si è CP_1 Per_1 resa disponibile quando poteva.
2 Poi due anni fa, lui si è rifatto vivo con me, e abbiamo ripreso a parlare tranquillamente.
Due anni fa più o meno ha iniziato a versare 200,00 all'inizio e poi 250,00, perchè io insistevo per
è sempre stato in contatto con la nonna paterna che lo veniva a prendere;
lui è vero Per_1 Per_1 che era tornato, ma mi diceva che non stava mai con il papà ma con la nonna. Per_1
Da questa estate, circa da giugno/luglio, ha di nuovo interrotto i contatti con me e non CP_1 vede più Per_1 da quest'estate non frequenta più nemmeno la nonna. Per_1
Io ho scritto dei messaggi a chiedendogli di palare con e la sua risposta è stata CP_1 Per_1 che non lo riteneva necessario.
Quest'estate, ha comunque continuato a versare 250,00 di mantenimento. CP_1
Faccio tutto io per con l'aiuto di una mia amica e di una vicina. Per_1
Io avevo chiesto a la sua opinione per il catechismo, e lui mi ha risposto “fai tu, perchè CP_1 tanto fai tutto tu e ti arrangi tu”.
Io ho sempre fatto tutto da sola, tutti i documenti, quindi la tessera sanitaria, il permesso di soggiorno, la carta di identità, tutto a spese mie, lui a quel tempo era assente;
io da sola non potevo fare il passaporto;
quindi lo abbiamo fatto insieme, devo dire però che si è reso disponibile.
Mio figlio vorrebbe fare basket, ma non riesce perchè io da sola non riesco a sostenere questa spesa, ma non vuole contribuire. CP_1
Lui non ha voluto contribuire nemmeno al Cre, io l'ho iscritto e l'ho pagato da sola. Aggiungo che ho perso il primo lavoro perchè non riuscivo a conciliarlo con gli impegni legati alla gestione di In realtà, ha difficoltà di apprendimento, per cui ho pagato da sola un'insegnante Per_1 Per_1 privata per lui”; mentre dichiarava: “io vivo a Cenate Sotto in Controparte_1 una casa in locazione, con canone mensile variabile tra i 550,00 e 600,00, importo comprensivo di canone e spese. In più ci sono le spese condominiali, di euro circa 400/600 all'anno.
Abito con la mia compagna, signora e nostra figlia , nata il [...]. CP_2 Per_2
Io e la mia compagna siamo in attesa del nostro secondo figlio, che dovrebbe nascere tra poche settimane.
La mia compagna è senza lavoro, l'hanno licenziata quando hanno appreso che era in gravidanza.
Non percepisce niente, perchè non sta lavorando da 4 mesi.
Io sono operaio con contratto a tempo indeterminato, guadagno circa 1.600,00 euro netti al mese, per tredici mensilità.
Non ho beni immobili, neanche in Bolivia.
3 Ho il finanziamento per la macchina, di euro 399,00 al mese, con scadenza tra tre anni.
Paghiamo 400,00 euro al mese per l'asilo di , che è un asilo privato. Per_2
Io, per i primi quattro anni, riconosco che non sono stato presente, perchè era un periodo in cui non mi facevo carico delle mie responsabilità, purtroppo mi sono disinteressato di In realtà, Per_1 lo tenevo un po' anche io, un giorno stava con me e l'altro giorno stava con mia madre, Per_1 perchè lui era molto legato a mia sorella e a mia madre, quindi era lui che voleva stare con loro. si è accorto della lite intervenuta tra me e la mia campagna, non so come sia successo. Per_1
Quindi lui è arrabbiato con me;
io non ho voluto parlare con perchè era un problema tra la Per_1 mia compagna e Io ho chiesto di vederlo, ma adesso è lui che si rifiuta. Pt_1
Mi hanno ritirato la patente nel 2016/2017 per guida in stato di ebbrezza.
Quindi ho comprato la macchina, quando mi avevano restituito la patente, ma poi l'hanno revocata alla fine del processo in via definitiva.
Neanche la mia compagna guida.
Siccome la macchina mi serve per lavoro, sono iscritto al corso per la patente. Con Io non ho acconsentito al perchè non ho soldi, erano 80,00 euro alla settimana (divisi per due), quindi avevo proposto di tenerlo io per due settimane e lei per altre due e la sua risposta è stata che l'aveva già iscritto.
Io per lo sport dicevo sempre che sarebbe dipeso dalla scuola perchè se fosse andato bene lo avrei scritto, ma siccome non si impegnava a scuola, mi sono rifiutato” (v. verbale udienza 25.09.2025).
Dopo ampia, discussione, le parti raggiungevano l'accordo riportato in dispositivo.
Le parti precisavano pertanto le conclusioni in udienza come da accordo riportato in dispositivo e chiedevano che la causa venisse immediatamente rimessa in decisione.
Il Giudice relatore pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013. Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione.
4 L'ascolto della prole minorenne deve valutarsi manifestamente superfluo alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei termini dell'accordo raggiunto.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così
provvede: provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“- Affido condiviso di a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre Per_1
che lo terrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, presso di sé, con delega alla madre per le questioni riguardanti l'istruzione e la tutela della salute del minore;
- Le frequentazioni padre-figlio saranno regolate come segue:
i. a week-end alternati, il padre terrà con sé il minore dal venerdì, al termine dell'orario scolastico, sino alla domenica sera, dopo cena;
ii. nelle settimane con week-end di competenza del padre, il padre terrà con sé il minore anche un pomeriggio in un giorno infrasettimanale, da individuare di comune accordo tra i genitori tra lunedì-martedì-mercoledì-giovedì, compatibilmente ai rispettivi turni di lavoro, dal termine dell'orario scolastico fino a dopo cena;
iii. nelle settimane con week-end di competenza della madre, il padre terrà con sé il minore due pomeriggi, in due giorni infrasettimanali, da individuare di comune accordo tra i genitori tra lunedì-martedì-mercoledì-giovedì, compatibilmente ai rispettivi turni di lavoro, dal termine dell'orario scolastico fino a dopo cena;
iv. vacanze natalizie, ad anni alterni, il minore starà con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre, mentre starà con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio;
v. vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno tra i genitori la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; vi. vacanze estive, il figlio starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da individuare di comune accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- Obbligo del padre di versare alla madre, entro il giorno 16 di ogni mese, un assegno di mantenimento per il figlio di euro 250,00 al mese fino alla mensilità di marzo 2026; con
5 decorrenza dalla mensilità di aprile 2026, il contributo per il mantenimento del minore a carico del padre, da versare alla madre entro il giorno 16 di ogni mese, sarà aumentato ad euro 300,00 al mese, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat (prima rivalutazione aprile
2027);
- i genitori concorreranno in misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per il minore, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo che si riporta:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali
(feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria
6 programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €.
200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
7 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
- il padre rinuncia alla propria quota di Assegno Unico e Universale che sarà percepito per intero dalla madre;
- il padre presta il consenso a che il minore frequenti un'attività sportiva, per un costo massimo di euro 400,00 totali all'anno (con obbligo di padre di farsi carico del 50% del totale);
- fino a quando il padre non avrà conseguito la patente, lo stesso sosterrà il 100% dei costi della baby-sitter che accompagnerà a scuola per due giorni nelle settimane in cui la madre avrà Per_1
il turno di lavoro la mattina;
- quando il padre avrà conseguito la patente, il minore pernotterà presso il padre nei giorni infrasettimanali come da calendario sopra riportato e sarà pertanto il padre ad accompagnare direttamente il minore a scuola la mattina successiva;
le parti stabiliscono che, qualora il padre, pur conseguendo la patente, non dovesse farsi carico dell'accompagnamento di a scuola Per_1
8 nelle mattine successive ai giorni infrasettimanali di propria competenza, lo stesso dovrà
continuare a farsi carico dei costi della baby-sitter, secondo quanto sopra indicato;
- spese di lite compensate”; compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 7.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa AR Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa IB AR NC
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