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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 25/11/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1598/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1598/2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. FRAGASSI LAURA
e nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. FRAGASSI LAURA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/08/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che, in data 18/04/2015, avevano contratto matrimonio CP_1 con rito concordatario, in BOLOGNANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 20/11/2025, che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 20/11/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note congiunte di trattazione scritta dell'udienza del 20/11/2025:
1. I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La casa familiare sita in Torre de' Passeri (PE), Via Fara Vecchia n.14, sarà concessa in locazione esclusivamente alla madre e ad essa assegnata, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze. Il padre potrà lasciare la casa coniugale anche prima dell'udienza di comparizione personale delle parti, comunque entro e non oltre giorni dieci dalla suddetta udienza, obbligandosi entro lo stesso termine a trasferire la propria residenza altrove. La madre provvederà a versare per intero i canoni di locazione una volta che il padre avrà lasciato la casa coniugale.
3. I figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezione fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese dal genitore, con cui i figli si trovano al momento stesso dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendo le naturali inclinazioni e favorendo, in ogni modo, duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il collocamento e la residenza anagrafica dei figli minori saranno presso la madre, nella casa da lei condotta in locazione, sita in Torre de' Passeri, alla via Fara Vecchia
n. 14, regolamentando il diritto di visita del padre come segue:
a) Durante la settimana il padre trascorrerà con i figli minori uno o due pomeriggi;
andrà a prendere i figli presso l'abitazione materna alle ore 16.00 e li riporterà a casa alle ore 20.30 (con estensione dell'orario sino alle ore 23 durante il periodo estivo).
Poiché il padre lavora su turni, il diritto di visita infrasettimanale sarà sospeso nella settimana in cui il turno di lavoro ricade nell'intero pomeriggio e sarà recuperato nelle successive settimane. Per quanto riguarda i fine settimana sarà applicato il pagina 3 di 5 criterio dell'alternanza, ma, nella fase iniziale non sarà previsto il pernottamento dei minori presso il padre, proprio per favorire la graduale abitudine dei figli minori a trascorrere del tempo con il genitore non convivente in un nuovo ambiente domestico. Pertanto, il padre frequenterà i figli nei fini settimana di sua spettanza dalle ore 11 sino alle ore 20.30 (con estensione dell'orario sino alle ore 23 durante il periodo estivo) nelle giornate del sabato e della domenica.
b) Durante le festività natalizie e pasquali e per i compleanni dei figli sarà sempre applicato il criterio dell'alternanza, senza previsione del pernotto nella fase iniziale;
per le vacanze estive il padre trascorrerà più giornate consecutive con i figli minori.
c) Quando i figli inizieranno a pernottare presso il padre, quest'ultimo li terra con sé nei fine settimana alternati e li andrà a prendere presso l'abitazione materna alle ore
11 del sabato e li riporterà a casa alle ore 20.30 della domenica (con estensione dell'orario sino alle ore 23 durante il periodo estivo). I figli minori trascorreranno le festività natalizie con ciascun genitore, alternando la settimana di Natale (dal 23.12 al 30.12) e la settimana di Capodanno (dal 31.12 al 06.01), così di anno in anno, quanto alle festività pasquali, alternando Pasqua e Pasquetta, così di anno in anno.
Durante il periodo estivo, coincidente con le vacanze scolastiche, il padre terrà con sé i figli per tre settimane, anche non consecutive, comunicando alla madre, entro il
15 giugno di ciascun anno, i periodi di permanenza degli stessi presso di sé.
d) Resta salvo, in ogni caso, il diverso accordo tra le parti conseguente a difficoltà
e/o impossibilità per le stesse di rispettare il proprio periodo di permanenza con i minori e ferme restando le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori.
5. Il padre verserà mensilmente alla madre, entro il giorno cinque (5) di ogni mese, per il mantenimento di entrambi i figli minori la somma di € 300,00, con decorrenza dal mese, in cui il padre lascerà la casa coniugale, per trasferirsi in altra abitazione;
somma rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo le variazioni degli indici Istat. Le spese straordinarie sostenute per i minori, individuate secondo le pagina 4 di 5 indicazioni del Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara, saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
6. L'Assegno Unico Universale sarà erogato interamente in favore della madre e il padre si impegnerà a fornire all'Ente preposto tutta la documentazione necessaria, affinché la madre possa disporre dell'erogazione dell'AUU nella misura del 100% a partire dal mese, in cui il padre sarà obbligato a versare il mantenimento in favore dei figli minori.
7. Le detrazioni fiscali per i figli minori a carico saranno ripartite nella misura del
50% per ciascun genitore.
8. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BOLOGNANO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 20/11/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 25/11/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1598/2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. FRAGASSI LAURA
e nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. FRAGASSI LAURA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/08/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che, in data 18/04/2015, avevano contratto matrimonio CP_1 con rito concordatario, in BOLOGNANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 20/11/2025, che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 20/11/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note congiunte di trattazione scritta dell'udienza del 20/11/2025:
1. I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La casa familiare sita in Torre de' Passeri (PE), Via Fara Vecchia n.14, sarà concessa in locazione esclusivamente alla madre e ad essa assegnata, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze. Il padre potrà lasciare la casa coniugale anche prima dell'udienza di comparizione personale delle parti, comunque entro e non oltre giorni dieci dalla suddetta udienza, obbligandosi entro lo stesso termine a trasferire la propria residenza altrove. La madre provvederà a versare per intero i canoni di locazione una volta che il padre avrà lasciato la casa coniugale.
3. I figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezione fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese dal genitore, con cui i figli si trovano al momento stesso dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendo le naturali inclinazioni e favorendo, in ogni modo, duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il collocamento e la residenza anagrafica dei figli minori saranno presso la madre, nella casa da lei condotta in locazione, sita in Torre de' Passeri, alla via Fara Vecchia
n. 14, regolamentando il diritto di visita del padre come segue:
a) Durante la settimana il padre trascorrerà con i figli minori uno o due pomeriggi;
andrà a prendere i figli presso l'abitazione materna alle ore 16.00 e li riporterà a casa alle ore 20.30 (con estensione dell'orario sino alle ore 23 durante il periodo estivo).
Poiché il padre lavora su turni, il diritto di visita infrasettimanale sarà sospeso nella settimana in cui il turno di lavoro ricade nell'intero pomeriggio e sarà recuperato nelle successive settimane. Per quanto riguarda i fine settimana sarà applicato il pagina 3 di 5 criterio dell'alternanza, ma, nella fase iniziale non sarà previsto il pernottamento dei minori presso il padre, proprio per favorire la graduale abitudine dei figli minori a trascorrere del tempo con il genitore non convivente in un nuovo ambiente domestico. Pertanto, il padre frequenterà i figli nei fini settimana di sua spettanza dalle ore 11 sino alle ore 20.30 (con estensione dell'orario sino alle ore 23 durante il periodo estivo) nelle giornate del sabato e della domenica.
b) Durante le festività natalizie e pasquali e per i compleanni dei figli sarà sempre applicato il criterio dell'alternanza, senza previsione del pernotto nella fase iniziale;
per le vacanze estive il padre trascorrerà più giornate consecutive con i figli minori.
c) Quando i figli inizieranno a pernottare presso il padre, quest'ultimo li terra con sé nei fine settimana alternati e li andrà a prendere presso l'abitazione materna alle ore
11 del sabato e li riporterà a casa alle ore 20.30 della domenica (con estensione dell'orario sino alle ore 23 durante il periodo estivo). I figli minori trascorreranno le festività natalizie con ciascun genitore, alternando la settimana di Natale (dal 23.12 al 30.12) e la settimana di Capodanno (dal 31.12 al 06.01), così di anno in anno, quanto alle festività pasquali, alternando Pasqua e Pasquetta, così di anno in anno.
Durante il periodo estivo, coincidente con le vacanze scolastiche, il padre terrà con sé i figli per tre settimane, anche non consecutive, comunicando alla madre, entro il
15 giugno di ciascun anno, i periodi di permanenza degli stessi presso di sé.
d) Resta salvo, in ogni caso, il diverso accordo tra le parti conseguente a difficoltà
e/o impossibilità per le stesse di rispettare il proprio periodo di permanenza con i minori e ferme restando le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori.
5. Il padre verserà mensilmente alla madre, entro il giorno cinque (5) di ogni mese, per il mantenimento di entrambi i figli minori la somma di € 300,00, con decorrenza dal mese, in cui il padre lascerà la casa coniugale, per trasferirsi in altra abitazione;
somma rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo le variazioni degli indici Istat. Le spese straordinarie sostenute per i minori, individuate secondo le pagina 4 di 5 indicazioni del Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara, saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
6. L'Assegno Unico Universale sarà erogato interamente in favore della madre e il padre si impegnerà a fornire all'Ente preposto tutta la documentazione necessaria, affinché la madre possa disporre dell'erogazione dell'AUU nella misura del 100% a partire dal mese, in cui il padre sarà obbligato a versare il mantenimento in favore dei figli minori.
7. Le detrazioni fiscali per i figli minori a carico saranno ripartite nella misura del
50% per ciascun genitore.
8. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BOLOGNANO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 20/11/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 25/11/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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