Art. 140. (Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia) 1. Al fine di consentire il riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni di cui all' articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546 , e successive modificazioni, gia' prorogate dall' articolo 1 della legge 23 gennaio 1992, n. 34 , e dall' articolo 3, comma 157, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , sono ulteriormente prorogate al ((31 dicembre 2005)) . I termini stabiliti per il compimento delle procedure sono prorogati, in via di sanatoria, al ((31 dicembre 2005)) per le amministrazioni comunali che abbiano avviato le procedure previste per i piani di ricomposizione parcellare ai sensi delle citate disposizioni.
Articolo 139Articolo 141
Articolo 140 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388
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1 gennaio 2001
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19 marzo 2004
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