Articolo 9 della Legge 2 aprile 1953, n. 212
Articolo 8Articolo 10
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29 aprile 1953
Art. 9.
I benefici previsti dall' art. 27 della legge 8 marzo 1949, n. 75 , spettano al committente delle costruzioni navali indicate nell'articolo stesso in quanto ammesse al godimento di essi dal Ministro per la marina mercantile.
L'importo complessivo della garanzia sussidiaria dello Stato prevista dal capo IV della legge 8 marzo 1949, n. 75 , richiamato dall' art. 64 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e' elevato a 68 miliardi di lire.
Entrata in vigore il 29 aprile 1953