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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/12/2025, n. 2687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2687 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, dopo l'udienza del 17.12.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito telematico della stessa, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8148/2024 R.G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Piero Antonio Di Pierno Parte_1
e IG LO
RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
CO ON
RESISTENTE
OGGETTO: trattenuta pensione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 26.09.2024, – premesso che, in data Parte_1
CP_ 17.05.2022, l' aveva liquidato la prestazione cat. VO n. 001-310010082429 con decorrenza
1.04.2020, quantificando arretrati per il periodo 1.04.2020/31.05.2022 nell'importo complessivo lordo di € 18.121,99, di cui € 6.347,74 per il 2020, € 8.463,65 per il 2021 ed € 3.310,60 per il 2022
– ha adito l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo: che, in sede di corresponsione degli arretrati pensionistici, l' aveva operato delle trattenute PE sul conguaglio per gli anni precedenti di € CP_2
2.939,05, compensando le somme spettanti a titolo di arretrati con la presunta dovuta tassazione sugli arretrati medesimi;
che, tuttavia, un simile modus operandi contrastava con i principi sanciti dalla legislazione vigente ed i più recenti approdi giurisprudenziali in materia, proprio perché l'operato dell' si appalesava errato ed illegittimo perché risultavano non regolarmente corrisposti gli CP_1
1 arretrati pensionistici per il 2020 (periodo in cui non risultava superato il limite della no tax area); che, infatti, i suddetti arretrati avrebbero dovuto essere considerati secondo il principio di competenza, in linea con i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 12796 del 2005); che, pertanto, gli arretrati riconosciuti, da imputarsi per anno di competenza e non per cassa, non avrebbero potuto essere assoggettati a tassazione, neppure separata, giacché, assommati all'importo del reddito dichiarato ed effettivamente percepito per le stesse annualità, non risultava superata la soglia della c.d. no tax area.
Sulla scorta di tali premesse, la parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- accertare l'illegittimità del mod. TE08 del 17.05.2022 per le motivazioni innanzi esposte e per
l'effetto disapplicarlo al caso di specie;
- nel merito, accertare e dichiarare il diritto dell'odierno istante alla liquidazione in suo favore degli arretrati pensionistici di € 1.459,98 oltre interessi legali dalla data del mod. TE08 del 17.05.2022 e sino all'effettivo soddisfo;
- condannare, infine, l' CP_1 al pagamento di spese e competenze di causa, oltre IVA, CAP e rimborso spese forfetario nei termini di legge, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , il quale ha dedotto di aver quantificato gli arretrati e di CP_1 aver applicato automaticamente la trattenuta PE dovuta in base al regime di tassazione separata, e ciò anche in considerazione del fatto che, nei detti casi, l' agisce quale sostituto d'imposta ope CP_2 legis, spettando all'amministrazione erariale operare eventuali detrazioni o procedere ad un ipotetico rimborso fiscale.
Istruita documentalmente, dopo l'udienza del 17.12.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione da almeno una delle parti di brevi note di trattazione scritta.
2.- Il ricorso è infondato e va rigettato, e ciò in continuità con i più recenti arresti della Corte
d'Appello di Bari-Sezione Lavoro relativi a controversie analoghe a quella in scrutinio (cfr. sentenza n.1460/2023, pubblicata il 24.7.2023; sentenza n. 712/2023, pubblicata il 5.4.2023; sentenza n.
1415/2024, pubblicata il 25.10.2024), ai quali questo Tribunale ha di recente aderito (v. sentenza n.
2357/2025 - Giudice est. dott. Ivano Caputo), essendo indubbia l'applicazione al caso di specie del regime di tassazione separata secondo il principio di cassa.
Vengono di seguito riprodotti, anche ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., i principali passaggi argomentativi dei richiamati precedenti giurisprudenziali.
Ed invero, come precisato da Cass. n. 10887 del 2019, “a norma dell'art. 17, comma 1, lett. b), del
Dpr n. 917 del 1986 (TUIR), si applica il regime della tassazione separata agli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti
2 dalla volontà delle parti”; con la precisazione che, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. a), costituiscono redditi da lavoro dipendente, anche “le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati”.
Ed ancora, come affermato nel detto arresto: “In relazione alle somme percepite dalla odierna controricorrente a titolo di arretrati di pensione d'invalidità, peraltro, trova applicazione il principio di cassa (cfr. Cass. sez. L., sent. 24.3.2004, n. 5936, Cass. sez. L, sent. 13.5.1993, n. 5468), con la conseguenza che tali somme devono essere assoggettate a tassazione secondo i criteri vigenti nel periodo d'imposta in cui si è verificato il relativo pagamento, con riferimento, pertanto, all'anno
2007. Gli emolumenti arretrati, relativi ad anni precedenti a quello di corresponsione, come anticipato, sono soggetti al regime della tassazione separata ai sensi dell'art. 17 T.U.I.R., comma 1, lett. b) (già art. 16), e ad essi deve essere applicata l'aliquota corrispondente alla metà del reddito netto complessivo di lavoro dipendente percepito dal lavoratore nel biennio precedente, ovvero
l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno, se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile, oppure ancora l'aliquota di tassazione minima in vigore nell'anno di corresponsione dell'emolumento arretrato, nel caso in cui non vi sia stato reddito imponibile in alcuno dei due anni. La tassazione degli importi è stata operata dal sostituto, nel caso di specie, applicando l'aliquota minima del 23%, secondo il combinato disposto del T.U.I.R., artt. 21, comma 3, e art. 11, essendo stata appurata la mancata percezione da parte della C. di redditi nell'arco del biennio precedente, e non potendosi applicare il regime della no tax area che attiene a redditi di diversa natura. (…)”.
D'altro canto, se è vero che l'art. 17, lett. b), del D.P.R. n. 917/86 riafferma, anche per «gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti», il medesimo sistema della tassazione separata previsto dall'art
12, lett. d), del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (dichiarato incostituzionale con la sentenza della
Corte Cost. n. 104/85), il successivo art. 21, comma 4, dispone che anche agli arretrati in esame debba garantirsi il sistema delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13, applicabili secondo il criterio di competenza, «se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono».
In tal senso, come di recente ribadito dalla Cassazione con sentenza n. 8648 del 2.4.2024: - “si verte in tema di tassazione separata degli emolumenti erogati in arretrato ai sensi dell'art. 21, comma 4
d.P.R. n. 917/86; - come affermato dalla Corte in un caso simile (Cass.13422/19) la ritenuta fiscale non spetta se le detrazioni non sono state fruite negli anni cui si riferiscono gli arretrati, e sul punto occorre una dichiarazione del contribuente;
- è quest'ultimo, dunque, a dover fornire la prova del diritto alla detrazione. Il meccanismo viene mantenuto dall'art. 23, co.2, lett. c) d.P.R. n. 600/73, che infatti richiama i criteri dell'art. 21”.
3 Può dunque affermarsi che la disciplina vigente, interpretata nei suesposti termini, consente di superare i profili di incostituzionalità derivati dalla rigida applicazione alla fattispecie del criterio di cassa sotteso alla tassazione separata, e tanto sulla scorta del generale riconoscimento delle detrazioni dovute al contribuente per gli anni di riferimento.
In tale prospettiva, si profila quindi un sistema del tutto idoneo a garantire, anche nei casi di cui all'art. 17, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 917 del 1986, l'esenzione dall'imposta per coloro i cui redditi non abbiano superato per ciascuno degli anni di riferimento il minimo imponibile, in ossequio ai principi fissati dalla richiamata pronuncia della Corte Costituzionale. CP_ Ciò detto, va dunque disatteso l'assunto del ricorrente secondo cui l' avrebbe dovuto considerare gli arretrati secondo il principio di competenza e non già di cassa, derivando tale assunto da una lettura normativa superata dalle suesposte coordinate ermeneutiche;
peraltro, nel caso di specie,
l' ha operato del tutto correttamente, attenendosi al disposto normativo per cui il sostituto CP_2
d'imposta è sempre tenuto a operare le ritenute PE (art. 23 T.U. 600 del 1973), salvo che il pensionato non comunichi il proprio diritto alle detrazioni spettanti nonché la mancata fruizione delle stesse in ciascuno degli anni cui si riferiscono gli arretrati. CP_ In tale situazione, le difese articolate dall' colgono nel segno, non avendo il ricorrente allegato e comprovato di aver comunicato all' la ricorrenza, anche ai sensi dell'art. 21, comma 4, del CP_2 richiamato D.P.R., dei presupposti per la fruizione di specifiche detrazioni in relazione a ciascuno degli anni di riferimento nonché la loro mancata fruizione, mancando dunque di attenersi al principio secondo cui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata
(diritto all'esenzione fiscale) spetta al pensionato (Cass. cit. n. 8648/2024).
In tale situazione, e a fronte della rilevata inconcludenza della pretesa - posta a base del ricorso - di imputare gli arretrati riconosciuti per anno di competenza piuttosto che secondo il principio di cassa, non può che pervenirsi al rigetto del ricorso.
Infine, ove anche si ritenesse applicabile il principio di competenza, con riferimento all'anno 2020 dovrebbe rilevarsi il superamento del limite reddituale della no tax area, fissato in €. 8.125,00, come dedotto dal ricorrente.
Ed invero, è documentato (cfr. allegati 3 - 4 e 5 della memoria di costituzione), oltre che incontestato
(si vedano note di TS del ricorrente successive alla costituzione ), che nel 2020, oltre agli CP_1 arretrati pensionistici liquidati nel 2022, pari a € 6.347,74, il ricorrente ha prodotto ulteriori redditi assoggettabili ad IRPEF e, precisamente, redditi da lavoro dipendente complessivamente pari a €
4.343,98, per un totale di €. 10.781,45.
3. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, sussistendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona della Giudice designata, dott.ssa Valentina di Leo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8148/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite.
Foggia, 22.12.2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina di Leo
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