Art. 15. (Prescrizione dei contributi e automaticita' delle prestazioni)
I contributi dovuti e non versati al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto si prescrivono nel termine di dieci anni dalla data in cui dovevano essere versati.
I contributi dovuti nei limiti della prescrizione decennale sono considerati utili ai fini sia del diritto che della misura delle prestazioni a carico del Fondo, anche quando non siano stati effettivamente riscossi.
I contributi dovuti e non versati al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto si prescrivono nel termine di dieci anni dalla data in cui dovevano essere versati.
I contributi dovuti nei limiti della prescrizione decennale sono considerati utili ai fini sia del diritto che della misura delle prestazioni a carico del Fondo, anche quando non siano stati effettivamente riscossi.