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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/12/2025, n. 4747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4747 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 8367/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. DE Parte_1 CESARE FRANCESCO LUIGI;
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La domanda giudiziale – volta alla condanna dell' CP_1 alla corresponsione della pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art. 1 e 2 d. lgs. 503/1992 – non può essere accolta. Com'è noto, il d. lgs. 503/1992 subordina, in linea generale, il diritto alla pensione di vecchiaia ad un duplice requisito, l'uno di carattere anagrafico, costituito dall'avere l'assicurato, alle singole scadenze individuate dalla allegata tabella A, l'età ivi indicata ed attualmente stabilita in 67 anni (art. 1 d. lgs. 503/1992), e l'altro di carattere assicurativo– contributivo, rappresentato, a regime, da almeno venti anni di contribuzione (art. 2 d. lgs. 503/1992). Nonostante il citato art. 2 abbia generalmente elevato da 15 anni a 20 anni (a decorrere dall'1.1.1993) il requisito contributivo minimo per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia è parimenti vero che lo stesso art. 2, al comma 3, ha stabilito alcune deroghe a tale innalzamento e, tra queste, ha previsto che i lavoratori dipendenti e autonomi possono accedere ugualmente alla pensione di vecchiaia (fermo restando, ovviamente, il predetto requisito anagrafico) laddove alla data del
1 31.12.1992 abbiano già maturato i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa e cioè, al 31.12.1992, abbiano 15 anni di contribuzione (si veda art. 2, comma 3, lett. a). Ciò posto, nella presente fattispecie sono incontestati tra le parti la sussistenza del requisito anagrafico ed il numero dei contributi accreditati prima del 31.12.1992 ad eccezione di quelli relativi all'anno 1989. Con riferimento a questi ultimi la parte ricorrente, facendo riferimento all'estratto Ecocert rilasciato, prospetta la sussistenza di 52 contributi settimanali (in applicazione del coefficiente di trasformazione delle giornate agricole in settimane di 0,3333) mentre l' CP_1 evidenzia la sussistenza di soli 32,163 contributi settimanali e quindi insufficiente all'insorgenza del diritto alla pensione invocata (in applicazione del diverso coefficiente di trasformazione delle giornate agricole in settimane di 0,19259). Sul punto è doveroso un approfondimento. L'art. 7, comma 9 e 10, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 stabilisce che, ai fini della pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, l'anno di contribuzione in agricoltura è pari a n. 270 giornate (con conseguente possibilità di riferire le giornate eccedenti le 270 ad un anno successivo nel quale risultino accreditate almeno 30 giornate di contribuzione effettiva). Per inciso, analoga specifica previsione è contenuta nell'art. 9 del r.d. n. 636 del 1939, cui rinvia l'art. 4, comma 1, della l. n. 222 del 1984, il quale richiede i requisiti di assicurazione e di contribuzione consistente in cinque anni di contribuzione (cd. requisito "fisso") e 810 contributi giornalieri nel quinquennio precedente la domanda (cd. requisito "mobile"): id est, rispettivamente, 270 giornate x 5 anni = 1.350, nonché 270 giornate x 3 anni = 810 negli ultimi 5 anni prima della domanda).
Pertanto, secondo le disposizioni appena citate il coefficiente di trasformazione da applicare è pari a 0,19259 (vale a dire: le 52 settimane dell'anno : i 270 contributi giornalieri ritenuti validi per integrare l'annualità contributiva intera = 0,19259). Per altro verso, ai sensi dell'art.
9-ter, comma 4, del d.l. 1 ottobre 1996 n. 510, per il diritto alla pensione di anzianità l'anno di contribuzione è costituito da n. 156 contributi giornalieri. Conseguentemente, secondo tale ultima disposizione il coefficiente di trasformazione da applicare è pari a 0,33333 come paventato in questa sede dalla parte 2 ricorrente (vale a dire: le 52 settimane dell'anno : i 156 contributi giornalieri ritenuti validi per integrare l'annualità contributiva intera = 0,33333). Orbene, è del tutto evidente che, in relazione al conteggio dei contributi utili per il diritto alla pensione di vecchiaia (anche anticipata) deve essere preferita l'applicazione del coefficiente di trasformazione di 0,19259 in quanto – come stabilito dall'art. 7, comma 9 e 10, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 – ai fini della pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, l'anno di contribuzione in agricoltura è pari a n. 270 giornate (e non a 156 giornate). In ragione dell'applicazione del coefficiente di trasformazione di 0,19259 rispetto all'anno 1989 è evidente l'insussistenza del requisito dell'accredito delle 15 annualità di contribuzione in epoca anteriore al 31.12.1992 sicché la domanda deve essere rigettata. Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sulle spese di lite a fronte di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- rigetta la domanda;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Bari, 11/12/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. DE Parte_1 CESARE FRANCESCO LUIGI;
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La domanda giudiziale – volta alla condanna dell' CP_1 alla corresponsione della pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art. 1 e 2 d. lgs. 503/1992 – non può essere accolta. Com'è noto, il d. lgs. 503/1992 subordina, in linea generale, il diritto alla pensione di vecchiaia ad un duplice requisito, l'uno di carattere anagrafico, costituito dall'avere l'assicurato, alle singole scadenze individuate dalla allegata tabella A, l'età ivi indicata ed attualmente stabilita in 67 anni (art. 1 d. lgs. 503/1992), e l'altro di carattere assicurativo– contributivo, rappresentato, a regime, da almeno venti anni di contribuzione (art. 2 d. lgs. 503/1992). Nonostante il citato art. 2 abbia generalmente elevato da 15 anni a 20 anni (a decorrere dall'1.1.1993) il requisito contributivo minimo per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia è parimenti vero che lo stesso art. 2, al comma 3, ha stabilito alcune deroghe a tale innalzamento e, tra queste, ha previsto che i lavoratori dipendenti e autonomi possono accedere ugualmente alla pensione di vecchiaia (fermo restando, ovviamente, il predetto requisito anagrafico) laddove alla data del
1 31.12.1992 abbiano già maturato i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa e cioè, al 31.12.1992, abbiano 15 anni di contribuzione (si veda art. 2, comma 3, lett. a). Ciò posto, nella presente fattispecie sono incontestati tra le parti la sussistenza del requisito anagrafico ed il numero dei contributi accreditati prima del 31.12.1992 ad eccezione di quelli relativi all'anno 1989. Con riferimento a questi ultimi la parte ricorrente, facendo riferimento all'estratto Ecocert rilasciato, prospetta la sussistenza di 52 contributi settimanali (in applicazione del coefficiente di trasformazione delle giornate agricole in settimane di 0,3333) mentre l' CP_1 evidenzia la sussistenza di soli 32,163 contributi settimanali e quindi insufficiente all'insorgenza del diritto alla pensione invocata (in applicazione del diverso coefficiente di trasformazione delle giornate agricole in settimane di 0,19259). Sul punto è doveroso un approfondimento. L'art. 7, comma 9 e 10, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 stabilisce che, ai fini della pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, l'anno di contribuzione in agricoltura è pari a n. 270 giornate (con conseguente possibilità di riferire le giornate eccedenti le 270 ad un anno successivo nel quale risultino accreditate almeno 30 giornate di contribuzione effettiva). Per inciso, analoga specifica previsione è contenuta nell'art. 9 del r.d. n. 636 del 1939, cui rinvia l'art. 4, comma 1, della l. n. 222 del 1984, il quale richiede i requisiti di assicurazione e di contribuzione consistente in cinque anni di contribuzione (cd. requisito "fisso") e 810 contributi giornalieri nel quinquennio precedente la domanda (cd. requisito "mobile"): id est, rispettivamente, 270 giornate x 5 anni = 1.350, nonché 270 giornate x 3 anni = 810 negli ultimi 5 anni prima della domanda).
Pertanto, secondo le disposizioni appena citate il coefficiente di trasformazione da applicare è pari a 0,19259 (vale a dire: le 52 settimane dell'anno : i 270 contributi giornalieri ritenuti validi per integrare l'annualità contributiva intera = 0,19259). Per altro verso, ai sensi dell'art.
9-ter, comma 4, del d.l. 1 ottobre 1996 n. 510, per il diritto alla pensione di anzianità l'anno di contribuzione è costituito da n. 156 contributi giornalieri. Conseguentemente, secondo tale ultima disposizione il coefficiente di trasformazione da applicare è pari a 0,33333 come paventato in questa sede dalla parte 2 ricorrente (vale a dire: le 52 settimane dell'anno : i 156 contributi giornalieri ritenuti validi per integrare l'annualità contributiva intera = 0,33333). Orbene, è del tutto evidente che, in relazione al conteggio dei contributi utili per il diritto alla pensione di vecchiaia (anche anticipata) deve essere preferita l'applicazione del coefficiente di trasformazione di 0,19259 in quanto – come stabilito dall'art. 7, comma 9 e 10, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 – ai fini della pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, l'anno di contribuzione in agricoltura è pari a n. 270 giornate (e non a 156 giornate). In ragione dell'applicazione del coefficiente di trasformazione di 0,19259 rispetto all'anno 1989 è evidente l'insussistenza del requisito dell'accredito delle 15 annualità di contribuzione in epoca anteriore al 31.12.1992 sicché la domanda deve essere rigettata. Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sulle spese di lite a fronte di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- rigetta la domanda;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Bari, 11/12/2025 Il Giudice
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