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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 18/06/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2189/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2189/2024
tra
nata ad [...] in data [...] (CF ) Parte_1 C.F._1 residente in [...] Loc Squarzolo 21, rappresentata nel presente giudizio dall'amministratore di sostegno Avv.to Raffaella Merlo (CF. ), nominato con C.F._2 provvedimento del Dott in data 12/04/23 in causa personalmente ex art 86 cpc, in forza di Per_1 autorizzazione del GT Dott in data 18/3/24, ed elettivamente domiciliata presso il proprio Studio in Per_1
Novi IG (AL) Via Raggio 29
ATTORE
e
, nato a [...] in data [...] (CF ) Controparte_1 C.F._3 residente in AN SA MO (AL) Loc Squarzolo 21 con l'Avv. Paolo M.F. Candida del Foro di
Alessandria, C.F.: , con domicilio in 15057 Tortona (AL), Via Emilia n. 102 PEC: C.F._4
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CONVENUTO
Oggi 18 giugno 2025 ad ore 11,00 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi:
Per la ricorrente l'avv. Raffaella Merlo.
Per il resistente, pure presente, l'avv. Paolo M.F. Candida.
I difensori evidenziano che sono state coltivate le trattative ma che non si è giunti ad una definizione. Il resistente dichiara di essere in una situazione di difficoltà economiche. L'avv. Merlo produce copia del dispositivo della sentenza.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memoria conclusiva e integrativa che costituiscono parte integrante dello stesso verbale.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura.
Verbale chiuso ore 11,29 e chiuso alle ore 11,30 a causa di altra udienza. Riaperto ore 13,01 e chiuso ore
16,30.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 447 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2189/2024 promossa da:
nata ad [...] in data [...] (CF ) Parte_1 C.F._1 residente in [...] Loc Squarzolo 21, rappresentata nel presente giudizio dall'amministratore di sostegno Avv.to Raffaella Merlo (CF. ), nominato con C.F._2 provvedimento del Dott in data 12/04/23 in causa personalmente ex art 86 cpc, in forza di Per_1 autorizzazione del GT Dott in data 18/3/24, ed elettivamente domiciliata presso il proprio Studio in Per_1
Novi IG (AL) Via Raggio 29
ATTORE contro
, nato a [...] in data [...] (CF ) Controparte_1 C.F._3 residente in AN SA MO (AL) Loc Squarzolo 21 con l'Avv. Paolo M.F. Candida del Foro di
Alessandria, C.F.: , con domicilio in 15057 Tortona (AL), Via Emilia n. 102 PEC: C.F._4
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CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memoria conclusiva e integrativa.
Per la ricorrente:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, Voglia l'Illmo Giudice - accertare e dichiarare che la detenzione dell'immobile di proprietà della SIra
ubicato in AN SA MO (AL) loc. Squarzolo Reg Crosa 21, meglio Parte_1 identificato in premessa, da parte del resistente è attualmente da qualificarsi quale detenzione sine titulo e, per l'effetto, condannare il SI. al rilascio immediato nella disponibilità della ricorrente Controparte_1 della predetta unità immobiliare - composta da un alloggio di civile abitazione e da due locali ad uso rimessa/cantina, identificati al NCU al Fg. 26 particella 270 sub 1 2 3 - libera da cose e/o persone.
- Respingere la domanda di rimborso delle spese formulata, in subordine, da controparte perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in premessa - dichiarare nullo, annullabile, inefficace e, in ogni caso, non opponibile alla procedura dell'amministrazione di sostegno della IG.ra , il contratto di Pt_1 comodato, prodotto da parte convenuta, per le ragioni esposte in premessa
IN SUBORDINE NEL MERITO
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il contratto di comodato fosse ritenuto valido, in ogni caso, accertare e dichiarare che il comodatario è tenuto a rilasciare il bene per l'intervenuta richiesta del comodante e, in ogni caso, per il verificarsi della condizione di cui al punto 2) del contratto e conseguentemente condannarlo al rilascio.
- In ogni caso con vittoria di spese, comprese le spese di mediazione
pagina 2 di 15 IN VIA ISTRUTTORIA: Respingere le istanze istruttore avversarie perché afferenti a circostanze non pertinenti con l'oggetto di causa e in ogni caso a circostanze pacifiche (1-2-3) o documentate (4-7).
Respingere la richiesta avversaria di CTU medica e di CTU contabile, perché trattasi di prove superflue ed irrilevanti. Nel denegato e non creduto caso di ammissione delle prove avversarie, ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto:
“Vero che la IG.ra venne trovata in data 23.11.22 a Valenza nell'alloggio del SI. e Pt_1 CP_1 ricoverata in condizioni psico fisiche gravissime in Ospedale ad Alessandria” Si indicano a testi: assistente sociale Dott.ssa ; Dott.ssa c/Azienda Ospedaliera Tes_1 Pt_2 Tes_2 ANti Antonio, Biagio e Cesare GO “Vero che durante il ricovero ospedaliero il SI. si è CP_1 intrattenuto in più occasioni nella camera d'ospedale da solo insieme alla SI.ra ” Si indica a Pt_1 Teste: Dott.ssa c/ reparto medicina interna Ospedale civile Alessandria “Vero che la madre della Tes_3 IG.ra periodicamente consegnava denaro alla figlia e al SI per sostenere le spese di Pt_1 CP_1 ristrutturazione della casa” Si indicano a testi: e;
“Vero che più volte il SI. Testimone_4 Testimone_5
- anche in occasione di un incontro svoltosi presso lo studio dell'avv.to prima dell'avvio CP_1 Pt_3 della mediazione - è stato invitato a rilasciare la casa di proprietà della Repetto” Si indica a teste: Avv.to Giulia Penna “Vero che ha riferito di voler interrompere ogni relazione con il SI. Parte_1
e di non volerlo vedere” Si indicano a testi: SI.ra ; SI. . CP_1 Email_2 Email_3
Per il resistente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta,
in via pregiudiziale di rito, dichiararsi l'inammissibilità del rito, od in subordine, accertarsi e dichiararsi che la causa richiede un'istruttoria complessa e che, pertanto, necessita disporre il mutamento del rito, da rito di cognizione sommaria a rito ordinario, se del caso ed ove ritenuto secondo le forme locatizie prescritte per il comodato dall'art. 447 bis c.p.c.;
per l'effetto fissando ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 1, c.p.c. l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.
e, comunque, per la integrazione degli atti a norma dell'art. 426 c.p.c.;
in via preliminare: valutarsi di disporsi la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.;
In caso contrario, NEL MERITO:
In via principale, rigettare le domande proposte da parte attrice ricorrente in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
ancora in via principale alternativa, accertarsi la natura locatizia del contratto concluso, con conseguente applicazione della disciplina di cui alla L. 27 luglio 1978, n. 392, quanto alla disdetta ed alla durata del rapporto;
in via subordinata, ove il rapporto venga effettivamente qualificato come comodato e/o in ogni altro caso, anche in via di azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 del cod. civ. - condannarsi la ricorrente attrice (previo occorrendo il licenziamento di CTU) al pagamento della somma di almeno Euro € 16.670,00., ex art. 1808 cod. civ. e/o ex art. 2041 cod. civ., somma corrispondente alle spese sostenute per opere di ristrutturazione del complesso immobiliare oggetto di causa, nonché al risarcimento del danno, ovvero alla somma che sarà determinata in corso di causa dall'Ill.mo Giudice adito secondo equità e giustizia, in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi.
Con vittoria di spese e competenze professionali.
IN VIA ISTRUTTORIA si chiede:
- ammettersi prova per interrogatorio formale della SI.ra e testi Parte_1 sulle seguenti circostanze dedotte a capi di prova e precedute dal “vero che” di rito, espunte da valutazioni e/o giudizi ivi riportati al solo fine di rendere più fluida la narrativa:
1) vero che il SI. e la SI.ra sono una coppia di fatto di Controparte_1 Parte_1 compagni conviventi dall'anno 2013;
2) vero che il SI. e la SI.ra hanno convissuto nel Controparte_1 Parte_1
Comune di Valenza sino al 22/11/2022;
3) vero che il SI. e la SI.ra hanno convissuto nel Controparte_1 Parte_1
Comune di AN SA MO (AL), dal Marzo 2023 sino alla data dell'ultimo ricovero della
pagina 3 di 15 SI.ra avvenuto in data 30/11/2023; Pt_1
4) vero che in data 15/11/2022 la SI.ra concedeva in comodato ad uso gratuito al SI. Pt_1
il compendio immobiliare ubicato in AN SA MO (AL) in Loc. Squarzolo n. 21 CP_1 oggetto di causa a tempo indeterminato con decorrenza dal 01/12/2022 come da documento 2 che si rammostra al teste (cit. doc. 2);
5) vero che il SI. nel compendio immobiliare ubicato in 15046 AN SA Controparte_1
MO (AL), Loc. Squarzolo n. 21 dal mese di Ottobre / Novembre 2016 sino ad oggi provvedeva allo svolgimento dei seguenti lavori di ristrutturazione edilizia e ne sosteneva le relative spese come da documenti da 3 a 14 che si rammostrano al teste (cit. docc da 3 a 14):
a) nel piano seminterrato, il rifacimento del fondo e la posa della pavimentazione della caldaia che per il piastrellista, gli comportava una spesa di € 1.000,00; b) nel piano seminterrato, il SI. acquistava a proprie spese il Boiler Solare e la caldaia,
CP_1 pagando l'importo di € 2.700,00 per l'acquisto dei pannelli solari;
c) nel piano seminterrato, il SI. provvedeva a proprie spese alla suddivisione con il cartongesso
CP_1 dello stabile in tre stanze, realizzando il Garage, la taverna e la camera da letto (il bagno già esisteva), sostenendo un spesa di circa € 2.000,00 per l'acquisto del cartongesso;
d) nel piano seminterrato, il SI. provvedeva alla posa dei marmi nei davanzali delle n. 4
CP_1 finestre e nella soglia della taverna per la spesa di circa € 500,00; e) il SI. ha provveduto al rifacimento del camino con l'apposizione di un camino ventilato
CP_1 sostenendo per il montaggio, la sistemazione e la rifinitura la spesa circa € 1.000,00; f) il SI. provvedeva personalmente alla stuccatura ed alla tinteggiatura dei due piani del
CP_1 complesso immobiliare, sia del seminterrato che del primo piano terra sostenendo la spese per l'acquisto del materiale per circa € 400,00; g) il SI. ha curato personalmente il restauro del Parquet del primo piano terra del
CP_1 complesso immobiliare oggetto di causa ad esclusione del bagno e della cucina sostenendo lui personalmente le seguenti spese:
- € 1.700,00 circa per la levigatura;
- € 100,00 per la vernice speciale;
- € 70,00 per l'impregnante per Parquet;
h) il SI. ha provveduto all'aggiustamento dell'intonaco dei balconi, delle cornici e dei
CP_1 camini sostenendo una spesa per circa € 1.200,00; i) Il SI. ha provveduto alla posatura del battiscopa “zoccolini” di legno in tutto il primo
CP_1 piano terra, sostenendo una spesa di circa € 100,00; j) il SI. ha provveduto personalmente a tinteggiare il piano terra sostenendo una spesa
CP_1 per l'acquisto dei materiali per l'importo di € 350,00; k) il SI. ha acquistato ed installato la tenda esterna posizionata nel balcone esterno con il
CP_1 relativo telaio, sostenendo una spesa per circa € 3.500,00 attivando per tale motivo un apposito finanziamento come copia di contratto di vendita tenda da sole a lui intestato che si rammostra al teste (cit. doc. 5) e pagando le relative rate come da documenti che si rammostrano al teste (cit. docc. 6 e 8); l) il SI. ha provveduto alla sostituzione del frigo sostenendo una spesa di circa € 150,00;
CP_1 m) il SI. ha acquistato un forno per € 150,00 circa nonché la piastra di cottura ad
CP_1 induzione per l'importo di circa € 250,00; n) il SI. ha provveduto a restaurare la scala che dal primo piano terra conduce al
CP_1 seminterrato e chiuso la scala con pannello truciolato poi verniciato sostenendo la spese per l'importo di € 300,00; o) il SI. nella parte esterna del complesso immobiliare ha costruito il muretto di recinzione
CP_1 sul fronte strada lavorando tutta l'estate dell'anno 2019 acquistando il ferro, il cemento, la ghiaia, la betoniera ed il liquido sostenendo una spesa per l'acquisto del solo materiale di circa € 1.000,00; p) il SI. ha pagato l'idraulico per i lavori di idraulica eseguiti, per l'importo di circa €
CP_1
200,00;
pagina 4 di 15 6) vero che per i predetti lavori il SI. sborsava una somma complessiva pari ad almeno € CP_1
16.670,00;
7) vero che la SI.ra si presenta e si presentava all'epoca dei fatti come una persona Pt_1 lucida, capace di intendere e di volere e di autodeterminarsi in maniera indipendente dalla volontà del SI. ; CP_1
8) vero che il SI. ha aiutato sia moralmente che economicamente la propria convivente CP_1
SI.ra prestandole il soccorso necessario al momento del bisogno;
Pt_1
9) vero che per l'esecuzione dei lavori sull'unità immobiliare oggetto di causa e in particolare per
l'effettuazione del muro esterno ed interno e del camino il SI. chiedeva conIGlio CP_1 all'Impresario Edile CP_2
10) vero che in più occasioni l'Impresario Edile aveva aiutato a titolo di amicizia il CP_2
SI. nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile oggetto di causa Controparte_1 ed in particolare per la rifinitura del camino per il quale il SI. spendeva Controparte_1 l'importo di € 1.000,00; 11) vero che il SI. provvedeva al pagamento con i propri soldi dell'I.M.U. Anni Controparte_1
d'Imposta 2016 - 2017 relativa all'Immobile sito in 15046 AN SA MO (AL), Loc.
Squarzolo n. 21 come da Provvedimento di Accoglimento della Istanza Rateizzazione I.M.U. datato 21/08/2019 con i Modelli F24 quietanzati che si rammostrano al teste (doc. 20).
- Ammettersi l'interrogatorio dei testi indicati da controparte sui capi citati, oltre che il controinterrogatorio degli stessi sui capi avversari.
Si indicano a testi, anche in materia contraria:
1) residente in [...]; Testimone_6
2) residente in 15046 AN SA MO (AL), Loc. Squarzolo n. 22/A; CP_3
3) , residente in 15046 AN SA MO (AL), Loc. Squarzolo n. Controparte_4
22/A;
4) residente in 15046 AN SA MO (AL), Loc. Squarzolo n. Controparte_5
22/A;
5) residente in 15046 AN SA MO (AL), Loc. Squarzolo n. 24; CP_6
6) residente in [...]; CP_2
7) , residente 15046 AN SA MO (AL), Loc. Squarzolo n. 23; CP_7
8) Prof. Dott. presso la Clinica Neurologica dell'Università di Genova, in Persona_2
16132 Genova (GE), Via De Toni 5;
9) Dott.ssa c/o Casa di Cura Villa Esperia SpA in 27052 Godiasco, Salice Testimone_7
Terme (PV), Via dei Salici n. 35.
In via subordinata all'ammissione dei capitoli avversari, nella denegata ipotesi di loro ammissione, con riferimento alle istanze istruttorie articolate da controparte ed eventualmente ammesse, si chiede di essere ammessi alla prova contraria, per interpello e con i testi indicati nella memoria Memoria ex art. 281-duodecies, c. 4, c.p.c. Primo Termine e con i testi indicati da controparte anche in prova contraria.
a) Ammettersi, se del caso, CTU Tecnica Edilizia onde valutare e descrivere lo stato dei luoghi, così come agli atti, determinare i costi e le spese sostenute dal SI. per la Controparte_1 ristrutturazione del compendio immobiliare ubicato in AN SA MO (AL) in Loc.
Squarzolo n. 21, composto da un edificio abitativo identificato a N.C.U. al Fg 26 Particella 270 sub
1 e da due locali ad uso rimessa/garage identificati al N.C.U al Fg 26 particella 270 sub 2 e sub 3, nonché l'incremento del valore del compendio immobiliare suddetto a seguito di tale ristrutturazione.
b) Ammettersi, se del caso, CTU Medico Legale onde accertare le condizioni Psico Fisiche della
SI.ra . Parte_1
- In ogni caso con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 5 di 15 1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc esponeva: 1) di essere Parte_1 proprietaria esclusiva di un compendio immobiliare ubicato in AN SA MO (AL) in loc.
Squarzolo 21 per averlo acquistato con rogito notaio Dott in data 20/9/2016, composto da un Persona_3 edificio abitativo identificato a N.C.U al Fg 26 Particella 270 sub 1 e da due locali ad uso rimessa/garage identificati al N.C.U al Fg 26 particella 270 sub 2 e sub 3; 2) che a seguito di un suo ricovero in ospedale avvenuto nel dicembre 2022, dietro segnalazione dell' , veniva aperta a sua protezione Pt_4 un'amministrazione di sostegno provvisoria (Tribunale di Alessandria - GT Dott , poi Per_1 confermata in via definitiva con decreto in data 12.04.23; 3) che una volta poi dimessa dall'ospedale, rifiutando lei il ricovero in una struttura, faceva rientro nella propria abitazione a AN SA MO;
4) che il convenuto , già legato a lei da un rapporto amicale, si trasferiva a vivere Controparte_1 nell'alloggio della donna, con il pretesto di tenerle compagnia;
5) che nel novembre 2023 veniva nuovamente ricoverata in Ospedale e, dopo un lungo periodo di degenza ospedaliera in SPDC di Novi IG, veniva inserita in una struttura psichiatrica con diagnosi di “disturbo della personalità dipendente e delirio condiviso”; 6) che a seguito di ciascuno di tali episodi si apriva un procedimento penale a carico del convenuto per il reato di cui all'art 591 comma I e II cp (segnatamente: proc. n. 2364/2023 RGNR e proc. n.
152/2024 RGNR); 7) che le sue unità immobiliari continuano ad essere interamente occupate, senza titolo ed in maniera del tutto abusiva, dal convenuto, sebbene sia venuta meno la pretesa eIGenza di tenerle compagnia;
8) che avendo l'eIGenza di pagare la struttura in cui è attualmente ricoverata, deve rientrare in possesso del proprio immobile allo scopo di metterlo “a reddito”; 9) che, in ogni caso, anche se volesse in futuro rientrare a casa propria, è assolutamente inappropriata una sua “convivenza” con il convenuto, vista la dipendenza psicologica dal medesimo diagnosticata dai medici e tenuto conto dei due procedimenti penali pendenti a suo carico, nei quali lei è parte offesa;
10) che gli inviti bonari rivolti al convenuto a lasciare l'immobile non hanno sortito effetto e che anche il tentativo di mediazione ha avuto esito negativo;
11) che in conformità con l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass. 13605/2000; Cass. 4416/2007), con l'azione di restituzione che ha natura personale l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà ma solo ad ottenere la riconsegna del bene;
che, in mancanza di una prova contraria, la detenzione dell'immobile da parte del convenuto è attualmente da qualificarsi quale detenzione sine titulo; 12) che la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 d. Lgs n.28/2010 (ovvero dall'art. 3 D.L. n.132/2014) è stata soddisfatta in quanto è stato esperito il tentativo di mediazione, con istanza del 26/3/24 innanzi l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria con esito negativo, come da allegato verbale.
2. Con comparsa di costituzione e risposta datata 9.12.2024 il convenuto così replicava: 1) sui rapporti tra le parti non si tratta di un generico rapporto amicale ma bensì di una vera e propria convivenza ormai ultradecennale, tant'è che prima del Novembre 2022 abitavano insieme in affitto nel Comune di Valenza
(AL); 2) sussiste un contratto di Comodato ad Uso Gratuito stipulato dalle parti in data 15/11/2022 (doc.
2) con cui la SI.ra concedeva in comodato d'uso gratuito ad uso abitativo al SI. il Pt_1 CP_1 complesso immobiliare ubicato in AN SA a tempo indeterminato con decorrenza dal 01/12/2022; 3) il SI. si accollava per la ristrutturazione dell'immobile attoreo una spesa complessiva di Controparte_1 almeno € 16.670,00 (docc. da 3 a 11), così poi meglio dettagliata, oltre alle tasse relative all'immobile oggetto di causa (docc. 12 e 13): a) nel piano seminterrato, il rifacimento del fondo e la posa della pavimentazione della caldaia che per il solo piastrellista, escluso il materiale, gli comportava una spesa di €
1.000,00; b) sempre nel piano seminterrato, il SI. acquistava a proprie spese il Boiler Solare e la CP_1 caldaia, pagando l'importo di € 2.700,00 per l'acquisto dei soli pannelli solari senza contare il montaggio con i tubi di acciaio INOX;
c) sempre nel piano seminterrato, il SI. provvedeva a proprie spese CP_1 alla suddivisione con il cartongesso dello stabile in tre stanze, realizzando il Garage, la taverna e la camera da letto (il bagno già esisteva), sostenendo una spesa di circa € 2.000,00 solo per l'acquisto del cartongesso, escluso i lavori di esecuzione che venivano svolti in economia;
d) sempre nel piano seminterrato, il SI.
provvedeva alla posa dei marmi nei davanzali delle nn. 4 finestre e nella soglia della taverna per la CP_1 spesa di circa € 500,00; e) il SI. ha provveduto al rifacimento del camino con l'apposizione di un CP_1 camino ventilato sostenendo per il montaggio, la sistemazione e la rifinitura la spesa circa € 1.000,00; f) il
SI. provvedeva personalmente alla stuccatura ed alla tinteggiatura dei due piani del complesso CP_1
pagina 6 di 15 immobiliare, sia del seminterrato che del primo piano terra sostenendo la spese per l'acquisto del solo materiale per circa € 400,00; g) il SI. ha curato personalmente il restauro del Parquet del primo CP_1 piano terra del complesso immobiliare di circa 120 metri quadri, ad esclusione del bagno e della cucina sostenendo le seguenti spese: - € 1.700,00 circa per la levigatura;
- € 100,00 per la vernice speciale;
- €
70,00 per l'impregnante per Parquet; h) il SI. ha provveduto all'aggiustamento dell'intonaco dei
CP_1 balconi, delle cornici e dei camini sostenendo una spesa per circa € 1.200,00; i) Il SI. ha
CP_1 provveduto alla posatura del battiscopa “zoccolini” di legno in tutto il primo piano terra, sostenendo una spesa di circa € 100,00; j) il SI. ha provveduto personalmente a tinteggiare il piano terra
CP_1 sostenendo una spesa per l'acquisto dei materiali per l'importo di € 350,00; k) il SI. ha acquistato
CP_1 ed installato la tenda esterna posizionata nel balcone esterno con il relativo telaio, sostenendo una spesa per circa € 3.500,00 attivando apposito finanziamento (cfr. doc. 5) e pagando le relative rate (docc. 6 e 8); l) il SI. ha provveduto alla sostituzione del frigo sostenendo una spesa di circa € 150,00; m) il SI.
CP_1
ha acquistato un forno per € 150,00 circa nonché la piastra di cottura ad induzione per l'importo di CP_1 circa € 250,00; n) il SI. ha provveduto a restaurare la scala che dal primo piano terra conduce al CP_1 seminterrato e chiuso la scala con pannello truciolato poi verniciato sostenendo la spese per l'importo di €
300,00; o) il SI. nella parte esterna del complesso immobiliare ha costruito il muretto di CP_1 recinzione sul fronte strada lavorando tutta l'estate 2019 acquistando il ferro, il cemento, la ghiaia, la betoniera ed il liquido sostenendo una spesa per l'acquisto del solo materiale di circa € 1.000,00; p) il SI.
ha pagato l'idraulico per i lavori di idraulica eseguiti, per l'importo di circa € 200,00. Con ciò CP_1 chiedendo il rigetto delle domande attoree e il riconoscimento delle spese sostenute. Chiedeva anche di
“disporre il mutamento del rito, da rito di cognizione sommaria a rito ordinario, se del caso ed ove ritenuto secondo le forme locatizie prescritte per il comodato dall'art. 447 bis c.p.c.”;
3. la prima udienza del 24/12/2024 veniva sostituita con il deposito di note scritte sostitutive ex art. 127ter cpc, a seguito delle quali il Giudice, ritenuto che il 4° comma dell'art. 281 duodecies c.p.c. prevede l'assegnazione di termini per memorie integrative e istruttorie, di cui il giudice è tenuto a valutare la necessità, così provvedeva: “Ritenuto che il rito semplificato possa essere ben mantenuto ma che sia necessario garantire il pieno contraddittorio ulteriore, assegna il termine di 20 giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti e di ulteriori 10 giorni per replicare e dedurre prova contraria. Fissa l'udienza del 28 febbraio 2025”;
4. seguiva poi il deposito delle memorie e all'udienza del 28/2/2025 i difensori insistevano nelle proprie istanze e domande ed il Giudice si riservava;
5. con ordinanza 1.3.2025 il Giudice così provvedeva: “A scioglimento della propria riserva, rilevato che - il resistente ha reiterato l'eccezione già svolta sin dalla comparsa di “disporre il mutamento del rito, da rito di cognizione sommaria a rito ordinario, se del caso ed ove ritenuto secondo le forme locatizie prescritte per il comodato dall'art. 447 bis c.p.c.”; - sulla scorta del novellato art. 657 c.p.c., il quale a seguito del D.Lgs. 10/10/2022 n. 149, convertito in legge, sempre sotto il titolo "Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione", prevede espressamente l'estensione della procedura di sfratto all'affitto d'azienda e al comodato d'uso; - nella specie tuttavia seppure la ricorrente non abbia disconosciuto la firma apposta al contratto di comodato prodotto dal resistente con il doc. 2, la stessa – mediante il difensore - alla prima udienza utile, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., ha eccepito la stessa validità del contratto di comodato, così replicando: “Nel caso de quo, appare contradditoria la circostanza che parte convenuta, da un lato, valorizzi ed enfatizzi la convivenza – a suo dire more uxorio – con la e, dall'altro lato, esibisca in causa un contratto di comodato, funzionale a legittimare la sua Pt_1 permanenza nell'immobile medesimo: non è dato capire il motivo per il quale due persone legate da una
“spontanea” relazione sentimentale abbiano avvertito l'eIGenza, ad un certo punto – e guarda caso poco prima dell'apertura dell'amministrazione di sostegno - di vincolarsi con un contratto di comodato che legalizzi uno a stare a casa dell'altra. E' probabile, invece, che il contratto sia stato confezionato dal IG
soltanto dopo l'apertura dell'amministrazione di sostegno, ma che il documento sia stato CP_1 subdolamente retrodatato ad una data - il 15 novembre 2022- antecedente (di poco) il ricovero ospedaliero della SIra , avvenuto in data 22 novembre 2022; prova è che il contratto è stato registrato in data Pt_1
pagina 7 di 15 18/1/23, - quando la era ricoverata in Ospedale ed era già stata posto sotto amministrazione. Pt_1 Com'è noto, ai sensi dell'art. 2704 cc, la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata: nel caso de quo, il comodato è stato registrato quando già la era “amministrata” e, Pt_1 pertanto, il contratto non è valido e, comunque, non è opponibile all'amministratore di sostegno, qualificabile come terzo rispetto ai contratti stipulati dal beneficiario. Quand'anche, poi, il documento fosse stato firmato in data 18/11/22, preme sottolineare come in quel momento la SI.ra versasse Pt_1 già in condizioni di incapacità naturale: pochi giorni dopo veniva, infatti, trovata dai volontari del 118 in condizioni di sofferenza fisica e psichiatrica, nella dimora del SI. a Valenza. Nella denegata ma CP_1 non creduta ipotesi in cui tale circostanza fosse vera, la condotta del integrerebbe il reato di CP_1 circonvenzione d'incapace, motivo per il quale la sottoscritta amministratore di sostegno si riserva di sporgere denuncia per tali fatti all'autorità giudiziaria penale.”, così di fatto reiterando la domanda di occupazione sine titulo dell'immobile.
PQM
Per tali motivi, non agendo la ricorrente nel recinto di cui all'art. 657 c.p.c., rigetta l'eccezione del resistente e non provvede al mutamento del rito. Ritenuto necessario fissa l'udienza del 14 marzo 2025 ore 10,45 per l'interrogatorio libero delle parti.”;
6. all'udienza del 14/3/2025 si procedeva all'interrogatorio libero di così Parte_1 risultando: “La ricorrente riferisce di non avere avuto alcuna relazione sentimentale con il IG. . CP_1
Lo conosco dal 2013. Abbiamo vissuto insieme sia nella sua casa che nella mia. Lo considero un amico. Ho concesso in comodato la mia casa a lui perché l'ho voluto aiutare. Voglio riavere casa mia.”; si procedeva poi all'interrogatorio libero di così risultando: “Nel 2013 è iniziata la convivenza. Controparte_1
Secondo me la convivenza non si è mai interrotta perché le ho aggiustato la casa. Non vedo la IG.ra
dall'ultima udienza, mi pare a fine 2024. Mi sono fatto scrivere il contratto di comodato da altri. Pt_1 Lei mi ha detto “visto che mi hai aiutato così tanto ti concedo la casa in comodato”, anche perché dovevamo sposarci. Io non ho beni e vivo con la pensione sociale.” ed all'esito il Giudice si riservava;
7. con ordinanza 14.3.2025 il Giudice così provvedeva: “A scioglimento della propria riserva, ritenuto che
- la ricorrente ha domandato di “- accertare e dichiarare che la detenzione dell'immobile di proprietà della SIra ubicato in AN SA MO (AL) loc Squarzolo Reg Crosa Parte_1
21, meglio identificato in premessa, da parte del resistente è attualmente da qualificarsi quale detenzione sine titulo e, per l'effetto, condannare il SI al rilascio immediato nella disponibilità della Controparte_1 ricorrente della predetta unità immobiliare - composta da un alloggio di civile abitazione e da due locali ad uso rimessa/cantina, identificati al NCU al Fg 26 particella 270 sub 1 2 3 - libera da cose e/o persone.”; - solo a seguito della comparsa di costituzione del resistente è emersa l'esistenza di un contratto di comodato;
- l'esistenza e l'efficacia di detto comodato è stata messa in discussione dalla ricorrente;
- solo a fronte della conferma della ricorrente, interrogata liberamente dal giudice all'odierna udienza, di avere concesso l'immobile in comodato al resistente, del cui immobile chiede in questa sede il rilascio, - ritenuta fondata l'eccezione sollevata da parte resistente, di “disporre il mutamento del rito, da rito di cognizione sommaria a rito ordinario, se del caso ed ove ritenuto secondo le forme locatizie prescritte per il comodato dall'art. 447 bis c.p.c.”,
PQM
dispone la trasmissione del fascicolo alla Presidente di Sezione per il conseguente provvedimento.”;
8. con decreto 20.3.2025 il Presidente della sezione precisava che il mutamento del rito fosse nella piena disponibilità di questo Giudice;
9. con successivo decreto il Giudice fissava l'udienza del 30.4.2025 per discussione ex art. 281sexies cpc con termine per il deposito di note conclusive;
10. all'udienza del 30.4.2025 il Giudice così provvedeva: “Dopo breve discussione orale, il Giudice ritenuto necessario, stante l'esistenza del contratto di comodato, provvede con la seguente ORDINANZA Dispone il mutamento del rito semplificato nel rito locatizio e fissa l'udienza del 15 maggio 2025 ore 8,30 con termine per il resistente fino a 10 giorni prima per il deposito di memorie.”;
11. successivamente il resistente depositava la memoria integrativa nel termine e all'udienza odierna veniva pagina 8 di 15 data lettura del dispositivo della sentenza.
§
Le domande attoree sono parzialmente fondate per i seguenti motivi.
L'attrice ha chiesto di dichiarare che la detenzione dell'immobile di sua proprietà, ubicato in AN SA MO (AL) loc. Squarzolo Reg Crosa 21 (composto da un alloggio di civile abitazione e da due locali ad uso rimessa/cantina, identificati al NCU al Fg. 26 particella 270 sub 1 2 3), sia una detenzione sine titulo e, per l'effetto, di condannare il convenuto al rilascio immediato della predetta unità immobiliare, libera da cose e/o persone, nonché di respingere la domanda di rimborso delle spese formulata dal convenuto e in subordine di dichiarare nullo, annullabile, inefficace e, in ogni caso, non opponibile alla procedura dell'amministrazione di sostegno della IG.ra , il contratto di comodato, ed in ulteriore subordine, Pt_1 nel caso in cui il contratto di comodato fosse ritenuto valido, di dichiarare che il comodatario è tenuto a rilasciare il bene per l'intervenuta richiesta del comodante e, in ogni caso, per il verificarsi della condizione di cui al punto 2) del contratto e conseguentemente condannarlo al rilascio.
Il convenuto ha invece opposto e chiesto di rigettare le domande proposte da parte attrice in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, chiedendo in via principale alternativa, di accertarsi la natura locatizia del contratto concluso, con conseguente applicazione della disciplina di cui alla L. 27 luglio 1978, n. 392, quanto alla disdetta ed alla durata del rapporto, ed in via subordinata, ove il rapporto venga effettivamente qualificato come comodato, anche in via di azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. di condannarsi l'attrice al pagamento della somma di almeno Euro € 16.670,00., ex art. 1808 cod. civ. e/o ex art. 2041 c.c., quale somma corrispondente alle spese sostenute per opere di ristrutturazione del complesso immobiliare, nonché al risarcimento del danno.
A seguito dell'istruttoria, - seppure avvenuta in forma semplificata, nel rispetto del rito inizialmente prescelto dalla ricorrente, e comunque ritenendosi, anche nell'attuale mutato rito locatizio, ora comunque inammissibili le prove richieste da parte resistente per interrogatorio formale e per testi, in quanto da un lato ricadenti su circostanze pacifiche (capp. 1-4) e per gli altri capitoli, tesi a provare pagamenti per i quali è ben possibile fornire prova documentale non solo allegando le ricevute e/o le fatture dei pagamenti intestate al resistente ma con anche la tracciabilità dei pagamenti, oppure apparendo, quelli allegati, atti generici e privi di firma (doc. 5) o incompleti (doc. 6 che attesta il pagamento di € 68,20 su un supposto finanziamento e doc. 8 che attesta il pagamento di € 103,03 su un altro supposto finanziamento), oppure riferiti ad opere edilizie che senza il presupposto titolo edilizio (di cui non v'è traccia ed allegazione) appaiono prima facie pure abusive (capp. 5c, 5°) – può ritenersi nella specie pacificamente provato ed accertato quanto segue:
a) l'esistenza e l'efficacia del contratto di comodato dell'immobile di proprietà della ricorrente datato
15.11.2022 - nel ricorso introduttivo dapprima totalmente omesso e volutamente ignorato dalla ricorrente e, solo con la sua prima replica utile, a fronte del richiamo e dell'allegazione di controparte, contestato nella sua validità -, risultando essere effettivamente intervenuto per iscritto tra le parti, avendolo la ricorrente confessato in sede di libero interrogatorio, oltre che risultare un contratto poi registrato;
b) tra le parti processuali v'è stata una relazione riconducibile a quella qualificabile come more uxorio, sia per la durata (quasi dieci anni), frequenza e modalità con cui è avvenuta, non essendo nel potere di questo
Giudice (non essendo l'oggetto del giudizio in materia di diritto di famiglia) addentrarsi nelle particolari dinamiche (di affetto o meramente relazionale o di solo sostegno, morale e/o materiale, reciproco) che hanno connotato la convivenza. Infatti, seppure: - le parti non abbiano prodotto il certificato di residenza e/o dello stato di famiglia che consenta una ricognizione anche formale della convivenza;
- tale convivenza non ricada certo nell'art. 1, commi 36-65, della Legge n. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà), per essere riconosciuti come conviventi di fatto, occorrendo all'uopo coabitazione stabile (la coppia deve condividere la stessa residenza), assenza di vincoli matrimoniali o civili (i conviventi non devono essere legati da un matrimonio o da un'unione civile con altri soggetti), dichiarazione anagrafica (la convivenza deve essere formalmente registrata presso l'ufficio anagrafe del comune di residenza); nella specie sono risultati emergere preminentemente i parametri di coabitazione stabile e di assistenza reciproca, avendosi gli stessi certamente
“assistito” materialmente con reciprocità (la ricorrente, avendo messo a disposizione l'immobile di sua pagina 9 di 15 proprietà quale abitazione per entrambi e, il resistente, avendo probabilmente sostenuto delle spese per la manutenzione ordinaria e finanche quelle di manutenzione straordinaria).
Secondo la tesi sostenuta con vigore dal resistente, egli, il SI. , e la SI.ra Controparte_1 Parte_1
sono una coppia di fatto e conviventi dall'anno 2013, avendo convissuto nel Comune di Valenza
[...] sino al 22/11/2022, pertanto per un arco temporale di quasi un decennio.
Quanto alle prove per interrogatorio e testi richieste da parte resistente, - premesso che, giova ribadirlo, il contratto di comodato dell'immobile di proprietà della ricorrente è datato 15.11.2022, sicchè oltre tale data devesi prestare pregnante attenzione -, occorre ancor più approfonditamente osservare quanto segue.
Va innanzitutto rilevato che nella fattispecie non ricorrono motivi che giustifichino la deroga al divieto di prova testimoniale di cui all'art. 2721, comma 1 c.c., divieto previsto proprio in funzione delle eIGenze di dovuta prudenza che impongono al NS di acquisire idonea documentazione scritta comprovante i pagamenti in contanti di importi rilevanti, di gran lunga eccedenti il limite previsto dal medesimo art. 2721
c.c., effettuati in favore dell'IP (quietanza liberatoria, dichiarazione di avvenuta ricezione della somma pagata), ovvero di utilizzare mezzi di pagamento tracciabili (bonifico bancario, assegno circolare, assegno bancario), facilmente documentabili in ogni momento. Costituisce, infatti, pacifico principio della
Suprema Corte che, "Poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante
l'eIGenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta" (Cass. 20.4.2020, n. 7940;
Cass. 25.5.1993, n. 5884), ragioni individuate ad esempio dalla S.C. nel rapporto di parentela intercorrente tra NS ed IP (cfr. Cass. 7.6.2013, n. 14457). La norma si riferisce in ogni caso generalmente ai contratti, per i quali si vuole provare mediante testimonianze di avere provveduto al pagamento del prezzo.
Nella specie tra le parti processuali non esiste alcun rapporto di parentela;
come documentato in atti, la ricorrente ha proposto denuncia-querela nei confronti del resistente per reati di una certa gravità, la cui denuncia-querela ha prodotto la recente conclusione di un processo penale con la condanna del resistente, motivo per il quale è verosimile ritenere che, a maggior ragione, il resistente avrebbe dovuto documentare con cautela (perlomeno di parte e soprattutto recentemente) delle spese che rivendica di avere sostenuto a beneficio dell'immobile e della convivente. Risultano invece documentati come pagamenti, effettuati direttamente e inequivocabilmente (come causale) dallo stesso resistente, solo la RI (docc. 12, 13).
Le stesse allegazioni di cui alla (ultima) memoria integrativa del resistente, riportano documentazione intestata per lo più direttamente alla ricorrente, in altri casi anonima o non chiaramente riconducibile all'immobile comodato (ad es. il doc. 25 per il frigorifero, che potrebbe essere allocato ovunque), talchè soltanto nel doc. 34 il resistente viene indicato come soggetto “solvente”, non risultando peraltro alcuno specifico pagamento.
Va dunque ritenuta la inammissibilità delle prove testimoniali e per interrogatorio formale volte a comprovare i pretesi pagamenti, con il rigetto delle istanze istruttorie.
Occorre tuttavia in particolare evidenziare come, secondo un recente orientamento giurisprudenziale, in tema di convivenza more uxorio, un'attribuzione patrimoniale a favore del partner convivente può configurarsi come adempimento di un'obbligazione naturale: “La conclusione della sentenza impugnata è coerente con l'affermazione della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio può configurarsi come adempimento di un'obbligazione naturale allorchè la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del NS (Cass. n. 3713 del 13/03/2003; Cass. n. 14732 del 07/06/2018; Cass. n.
11303 del 12/06/2020). A monte vi è da considerare che "L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicchè
pagina 10 di 15 non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. E', pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza” (Cass. n. 11330 del 15/05/2009)” (Cass., Sez. VI, 1.07.2021 n. 18721).
Dunque, il punto centrale della questione riguarda proprio il rispetto dei limiti di adeguatezza e proporzionalità della prestazione effettuata dal convivente non proprietario dell'abitazione.
Come noto, ai sensi dell'art. 2034 c.c., l'obbligazione naturale è un istituto giuridico in forza del quale il debitore, una volta eseguita la prestazione, non può ottenere la ripetizione di quanto prestato, poiché, pur non avendo alcun dovere giuridico, ha adempiuto ad un dovere morale o sociale;
pertanto, qualora emerga che le opere effettuate rispettino tali limiti, l'ex partner non avrà diritto di ripetere alcunché.
Nella specie le descritte prestazioni, seppure solo presuntivamente eseguite dal resistente (ad es. per il camino, la tenda, il frigorifero, gli interventi edilizi in economia), non risulta che travalichino i suddetti principi di adeguatezza e proporzionalità, sia per la presunta entità riportata, sia perché appunto riguardante una lunga convivenza di quasi dieci anni, come ampiamente invocata dal resistente, sia infine perché attinente ad un immobile di proprietà esclusiva della ricorrente, goduto dal convivente gratuitamente e per il quale il contratto di comodato risulta essere intervenuto solo di recente (dal 15.11.2022, dato “in comodato d'uso gratuito ad uso abitativo” cfr. doc. 2 resistente).
Il chè, anche a voler riconoscere per ipotesi l'importo domandato dal resistente pari ad € 16.670 complessivi, condurrebbe ad un esborso di € 1.670 per ciascun anno di godimento dell'immobile, ossia ad un ipotetico canone mensile per il godimento di un'ampia e confortevole abitazione pari a circa € 139/mese.
Emerge pertanto de plano il rispetto dei prima invocati limiti di adeguatezza e proporzionalità della prestazione effettuata dal convivente non proprietario dell'abitazione.
Invero, per quanto concerne l'ambito dei lavori di ristrutturazione effettuati dall'ex coniuge (nella specie ex convivente) in costanza di matrimonio nell'immobile di proprietà dell'altro, si può sostenere che il marito sia mosso dall'ideale solidaristico su cui si fonda l'istituto stesso del matrimonio;
quindi, tali opere dovrebbero essere intese come finalizzate “a rendere più confacente alle eIGenze della famiglia l'abitazione messa a disposizione da uno dei due coniugi” e, rientrando tra le obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c., non sarebbero ripetibili (Cass., Sez. I, 27.05.2015, n. 10942). In tal caso, sulla base di una giurisprudenza pacifica, il coniuge non proprietario “potrà tuttalpiù ottenere un equo indennizzo in base al disposto di cui all'art. 1150 c.c., laddove dimostri che le spese sostenute abbiano aumentato il valore patrimoniale dell'immobile e che tali spese siano state poste in essere prevalentemente per questo fine e non per bisogni della famiglia” (ex multiis, Trib. Torino Sez. II, 11.05.2021, n. 2360; Cass. n. 5866/1995; Cass. n. 13259/2009; Trib. Modena, Sez. I, n. 623/2012; Trib. Brindisi, 26.05.2014; Trib. Bolzano, Sez. II,
n. 172/2018).
Nella specie tale prova di incremento di valore non risulta sufficientemente documentata, né il Giudice può trarla impropriamente per testi o da una Consulenza Tecnica (o finanche da una ispezione) che avrebbero sia il mero fine di sopperire al mancato assolvimento dell'onere probatorio del resistente, sia perché soprattutto non è dato conoscere lo status antecedente dell'immobile e lo status della (presunta) casa di abitazione dopo gli interventi migliorativi ed in regime more uxorio.
Ma soprattutto quanto rivendicato dal resistente appare in modo dirimente, come già scritto prima, rientrante nei limiti di adeguatezza e proporzionalità della prestazione effettuata dal convivente more uxorio, senza che ciò faccia dunque insorgere alcuna obbligazione al di là di quella naturale. Con ciò esaurendosi la discussione.
L'indirizzo giurisprudenziale prima richiamato fa comunque leva sul fatto che per poter invocare il diritto pagina 11 di 15 all'indennità ai sensi dell'art. 1150 c.c. sia necessario avere la qualifica di possessore o compossessore del bene, ed è pacifico che al coniuge possa essere riconosciuto l'equo indennizzo “laddove dimostri che le spese sostenute abbiano aumentato il valore patrimoniale dell'immobile e che tali spese siano state poste in essere prevalentemente per questo fine e non per i bisogni della famiglia” (Trib. Torino, Sez. II, n. 2360/2021).
Per giurisprudenza alla figura del convivente more uxorio è ormai riconosciuta la connotazione tipica di detentore qualificato e non di possessore (così la sentenza n. 7214/2013 pronunciata dalla Suprema Corte, secondo cui “la convivenza more uxorio quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare, senza quindi potersi ritenere che lo stesso sia un possessore”).
Peraltro, proprio in forza della qualifica di detentore qualificato, l'ex convivente in caso di “estromissione violenta o clandestina dall'unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest'ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l'azione di spoglio” (cfr. Trib. Ravenna, 13.07.2016; Cass., Sez. II, 15.09.2014, n. 19423).
Quindi, il diritto all'equo indennizzo ex art. 1150 c.c. non può essere riconosciuto ed esteso analogicamente anche all'ex convivente, in quanto appunto mero detentore qualificato (Cass., Sez. II, n. 17245/2010).
Il resistente chiede che gli vengano comunque riconosciute tutte le spese che avrebbe sostenuto.
La Suprema Corte di Cassazione ha sì precisato che “la convivenza more uxorio, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare” e che il convivente “in virtù dell'affectio che costituisce il nucleo costituzionalmente protetto (ex art. 2 Cost.) della relazione di convivenza è comunque detentore qualificato dell'immobile ed esercita il diritto di godimento su di esso in posizione del tutto assimilabile al comodatario, anche quando proprietario esclusivo sia l'altro convivente” (Cass., Sez. I, 11/09/2015, n. 17971).
Il convenuto invoca quanto statuito dalla Cassazione nel 2021 con riferimento alle spese sostenute da uno dei conviventi, così apparentemente legittimando la sua domanda. Ma nella stessa pronuncia si legge quanto segue: “Con la seconda censura si rimprovera alla Corte d'appello di avere erroneamente ravvisato, nel maggiore apporto fornito dall'attuale ricorrente all'acquisto dell'immobile, l'adempimento di una obbligazione naturale. La censura è fondata anche se per una ragione non perfettamente coincidente con quella indicata nel ricorso. La corte d'appello non ha ravvisato l'esistenza di una obbligazione naturale (cfr. Cass. n. 14732/2018), ma ha negato il rimborso, supponendo che il maggiore apporto all'acquisto fosse stato fatto “a titolo di liberalità” di un convivente in favore dell'altro. La Corte d'appello, però, non ha considerato che l'animus donandi deve essere provato. Si può ammettere che la prova possa essere data per presunzioni, ma deve trattarsi di presunzioni “serie”, in base a un rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso (Cass. n. 9379/2020). In contrasto con tale necessità, la corte milanese ha ritenuto la convivenza, per sé stessa, quale elemento idoneo a giustificare il maggiore apporto per spirito di liberalità. In conseguenza di tale sbrigativo approccio ha finito per ritenere a priori superflua la verifica dei fatti dedotti, e cioè del maggiore apporto al momento dell'acquisto e persino del pagamento delle rate di mutuo. E tornano qui appropriati la pluralità dei riferimenti, operati nel ricorso, ai principi in tema di solidarietà passiva. Infatti, l'obbligazione solidale, se non risulta diversamente, si divide nei rapporti interni fra condebitori in parti eguali;
pertanto, il coobbligato che abbia pagato l'intero, è titolare, salvo prova contraria a carico dell'altro condebitore, del diritto di ripetere da quest'ultimo la meta di quanto pagato al comune creditore (Cass. n. 188/1966).” (Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 14/07/2021, n. 20062). Nel caso quivi in esame l'animus donandi può comunque ben ricavarsi dall'esame puntuale di tutte le allegazioni del resistente, ove dai docc. 3/13 non risulta in alcun modo (ad es. nel doc. 13 risulta un mero pagina 12 di 15 contratto a sola firma del consulente per una tenda da esterni, con sì l'indicazione dell'unità immobiliare della ricorrente, ma nulla di più) una imputazione dei supposti pagamenti al resistente e soprattutto riconducibili de plano all'immobile della resistente. Non vi è dunque alcuna prova documentale – non potendo essere che esclusivamente documentale – che attesti il pagamento da parte del resistente di beni posti nel pieno godimento esclusivo della ricorrente.
Nel presunto contesto delle allegazioni del resistente è dunque ben possibile – poiché risultano, come già scritto, prive di prova documentale che ne attestino la prova piena - che egli si sia fatto carico di alcune spese in circa cinque anni di godimento dell'immobile della ricorrente, ma tali spese si presume che rientrino nell'animus donandi o che comunque siano il corrispettivo del godimento dell'immobile abitativo per dieci anni.
La ricorrente ha chiesto di dichiarare che il resistente abbia la detenzione sine titulo dell'immobile di sua proprietà, ubicato in AN SA MO (AL) loc. Squarzolo Reg Crosa 21, e conseguentemente di condannarlo al rilascio. Come già osservato prima è invece risultata pacifica l'esistenza del contratto di comodato, sottoscritto dalla ricorrente il 15.11.2022.
Stante la situazione descritta e allegata dalla ricorrente, ed in particolare la situazione di fragilità della ricorrente alla quale è stata appunto applicata la misura dell'Amministrazione di Sostegno in conseguenza di certificazione medica attestante la sua fragilità, nonché la cronologia e la dinamica degli eventi che hanno contraddistinto la relazione tra le parti processuali, sovviene qualche dubbio sulla effettività della data in cui le parti abbiano sottoscritto il suddetto contratto, risultante formalmente il 15.11.2022 (doc. 2 resistente) ma poi registrato due mesi dopo, il 18.1.2023.
La presunta invalidità per nullità del contratto di comodato, - invocata da parte ricorrente sia perché la firma sarebbe avvenuta in stato di incapacità naturale, sia comunque per essere stato registrato all'Agenzia delle Entrate ben oltre il termine di 30 giorni prescritto ex lege – appare carica di argomentazioni poco convincenti.
Quanto alla incapacità naturale perché gravava sulla ricorrente l'onere di allegare perlomeno una perizia tecnica (ancorchè rientrante tra le mere argomentazioni della parte, potendo risultare una prima utile indicazione tecnica per il giudicante, così chiamato ad interrogarsi sul prosieguo) idonea a sostenere tale tesi, non risultando certo sufficiente la sua dichiarata condizione di fragilità - in quanto soggetto beneficiario della misura di ADS - a comprovarne la incapacità naturale, né potendo sopperire al difetto dell'onere della prova con una certificazione medica riferita ad un periodo non combaciante con la data della sottoscrizione e dunque successiva [così scrive ancora la ricorrente nelle note conclusive a pag. 3:
“Come emerge chiaramente dalla relazione medica acclusa all' istanza per l'apertura dell'amministrazione di sostegno presentato dall' in data 1/12/22 (documento allegato alla memoria Pt_5 del 15/1/25), la - al momento dell'ingresso in ospedale avvenuto in data 22/11/22 - mostrava una Pt_1
“sintomatologia psicotica con tratti di personalità dipendente, chiaramente disfunzionale, nonché un contesto di marginalità sociale ed isolamento. La fragilità psico sociale, la solitudine e l'eventuale rischio di essere circonvenuta da terzi pongono indicazione ad un invio ai SS e al CSM”. Viste le condizioni psico fisiche riscontrate al momento del ricovero (suffragate dall'applicazione della misura di protezione) è presumibile che la donna versasse già nelle medesime condizioni psico fisiche al momento in cui risulterebbe sottoscritto il comodato, vale a dire 7 gg prima del ricovero. A causa della patologia già sicuramente sussistente, la donna - alla data del 15/11/22 - non era nella condizione di valutare seriamente le conseguenze del contratto e di esprimere, conseguentemente, una sua volontà cosciente.”), né tanto meno una CTU, che anche in tal caso apparirebbe meramente esplorativa o sostitutiva dell'onus probandi della parte.
Quanto poi al termine dirimente e invalidante, di 30 giorni posto per la registrazione del contratto di comodato, invocato da parte ricorrente, seppur palesemente violato, appare riferirsi il suddetto termine in realtà esplicitamente solo ai contratti di locazione e non ai contratti di comodato, per il quale risulta soltanto una mera sanzione per la registrazione tardiva oltre il suddetto termine.
pagina 13 di 15 La difesa del resistente richiama l'applicazione dell'art. 1809 c.c. evidenziando come il recesso ad nutum della comodante non sia affatto giustificato.
Invero, in generale giova ricordare che il comodato è il contratto gratuito con cui il comodante concede un bene – nel nostro caso, un immobile – al comodatario. Se il contratto non prevede alcun termine (nella specie il contratto “è a tempo indeterminato” ex art. 2 doc. 2 resistente) si rientra nel comodato c.d. precario ed il comodante può chiedere, in ogni momento, la restituzione del bene (recesso ad nutum).
Invece, qualora il contratto preveda un termine (esplicito o implicito), il comodante può ottenere la restituzione del bene solo in caso di bisogno urgente ed imprevedibile (nella specie il contratto confusamente riporta pure l'“ipotesi di sopravvenuta ed urgente necessità” ex art. 2 doc. 2 resistente). Secondo la costante giurisprudenza (da ultimo Cass., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 573), il comodato di un immobile che venga stipulato per soddisfare le eIGenze della famiglia, «pur inquadrabile nello schema del «comodato a termine indeterminato», non è, in punto di disciplina, riconducibile al comodato senza determinazione di durata (altrimenti denominato precario)». Infatti, la durata del termine è desumibile per relationem dall'uso convenuto del bene. Pertanto, il comodante non può chiederne la restituzione in qualsiasi momento ex art. 1810 c.c. ma solo in caso di bisogno urgente ex art. 1809 c.c..
La Cassazione così ricostruisce la distinzione alla quale si è infine giunti: “La Corte rileva, intanto, che è corretta la distinzione richiamata dalla Corte torinese tra comodato propriamente detto, regolato dagli artt. 1803 e 1809 cod. civ., e comodato c.d. precario di cui all'art. 1810 cod. civ., definito dalla legge comodato senza destinazione di durata. La differenza tra le due ipotesi acquista importanza decisiva per quanto riguarda la facoltà di chiedere la restituzione del bene, perché nel primo caso l'obbligo di restituzione e regolato dall'art. 1809 cit., mentre nel secondo il comodatario è tenuto alla restituzione non appena il comodante gliene faccia richiesta (ad nutum). Si tratta, quindi, di stabilire se, pacifica essendo tale distinzione, la Corte subalpina abbia fatto corretta applicazione del sistema normativo, alla luce dei numerosi precedenti di questa Corte in argomento. Giova rammentare, in proposito, che, ferma la giurisprudenza indicata nella proposta di definizione anticipata, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che nel contratto di comodato il termine finale può risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata, in quanto tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo;
per cui, in mancanza di tale destinazione, l'uso del bene risulta qualificato a tempo indeterminato, divenendo in tale ipotesi il comodato precario e, perciò, revocabile ad nutum da parte del proprietario (sentenza 9 febbraio
2011, n. 3168, ribadita, tra le altre, dalla sentenza 25 giugno 2013, n. 15877). Successivamente le Sezioni
Unite di questa Corte, con la sentenza 29 settembre 2014, n. 20448 - ripercorrendo i vari orientamenti in materia e dando continuità alla precedente sentenza 21 luglio 2004, n. 13063 - hanno stabilito, tra l'altro, che il comodato di bene immobile stipulato per la soddisfazione di eIGenze abitative familiari del comodatario, pur inquadrabile nello schema del "comodato a termine indeterminato", non è, in punto di disciplina, riconducibile al comodato senza determinazione di durata (altrimenti denominato precario) regolato dall'art. 1810 cod. civ., bensì alla figura prevista dall'art. 1809 cod. civ., in quanto la determinazione della durata della concessione, non ancorata ad un termine prefissato, è comunque desumibile per relationem dall'uso convenuto. Ed hanno poi aggiunto che a questo genere di comodato, ispirato da finalità solidaristiche, "mal si attaglia la natura instabile della situazione negoziale di cui all'art. 1810 cod. civ.". L' insegnamento contenuto nella sentenza n. 20448 del 2014 è stato ripreso e confermato in più occasioni (v., tra le decisioni più recenti, le ordinanze 29 settembre 2023, n. 27634, e 22 luglio 2024, n. 20118) e deve essere ulteriormente ribadito nella pronuncia odierna. La richiamata giurisprudenza, peraltro, ha specificamente concentrato la propria attenzione – tentando di dare risposta ad un problema di pressante attualità - alle sorti del comodato per le eIGenze della famiglia in caso di sopravvenienza di figli e di crisi della coppia.” (Cass., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 573).
E' evidente come nella specie difetti tuttavia proprio “il comodato di bene immobile stipulato per la soddisfazione di eIGenze abitative familiari del comodatario”, non risultando sussistere una famiglia
(composta da almeno due persone, perlomeno non più ove si voglia considerare allora componente la stessa ricorrente) ma solo eIGenze abitative del singolo resistente.
Appare quindi nella specie più pertinente il richiamo dell'art. 1810 (Comodato senza determinazione di pagina 14 di 15 durata) c.c. ove è sancito che “Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede” e non v'è alcun dubbio che tale richiesta di restituzione sia stata proferita dalla ricorrente, sia prima del deposito del ricorso, sia con il ricorso, che in sede di interrogatorio libero in questo giudizio.
In ogni caso, ancorchè si voglia applicare nel caso in esame l'art. 1809 c.c., - posto che come ricordato prima nella specie il contratto confusamente riporta pure l'“ipotesi di sopravvenuta ed urgente necessità” (ex art. 2 doc. 2 resistente) - il recesso ad nutum della comodante risulta comunque pienamente giustificato dalle motivazioni esplicitate nell'atto introduttivo: “7) Che la SI.ra , avendo l'eIGenza di pagare Pt_1 la struttura in cui è attualmente ricoverata, deve rientrare in possesso del proprio immobile allo scopo di metterlo “a reddito”; 8) Che, in ogni caso, anche se la SI.ra volesse in futuro rientrare a casa Pt_1 propria, è assolutamente inappropriata una sua “convivenza” con il SI. , vista la dipendenza CP_1 psicologica dal medesimo diagnosticata dai medici e tenuto conto dei due procedimenti penali pendenti a carico del SI. medesimo nei quali la donna è parte offesa” (pag. 3 ricorso). CP_1
Ed infatti la sopravvenuta ed urgente necessità è rinvenibile sia: a) nell'insorta misura dell'Amministrazione di Sostegno (aperta dal Tribunale di Alessandria - GT Dott con il decreto di Per_1 un'amministrazione di sostegno provvisoria, confermata in via definitiva con provvedimento in data
12.04.2023), che impone un'amministrazione accorta e vigilata delle spese ordinarie e straordinarie della beneficiaria;
b) in ragioni di opportunità che impongono l'impossibilità di far coincidere una eventuale coabitazione forzata nell'immobile della legittima proprietaria e del comodatario, soprattutto a seguito della sentenza di condanna di quest'ultimo (ancorchè risulti prodotto solo il dispositivo).
Il comodatario, quivi resistente, sarà dunque tenuto e condannato a restituire l'immobile comodato, entro un termine ragionevole, che si indica in 60 giorni.
Le spese del giudizio potranno essere interamente compensate in virtù della reciproca equivalente soccombenza sostanziale delle domande.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
In parziale accoglimento delle domande di , Parte_1 dichiara l'avvenuto recesso della stessa dal contratto di comodato e, per l'effetto, condanna CP_1
al rilascio entro giorni 60 della unità immobiliare di proprietà di , ubicata
[...] Parte_1 in AN SA MO (AL) loc. Squarzolo Reg Crosa 21 composta da un alloggio di civile abitazione e da due locali ad uso rimessa/cantina, identificati al NCU al Fg. 26 particella 270 sub 1 2 3, liberandola da cose e/o persone;
rigetta ogni altra domanda;
compensa interamente le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Alessandria, 18 giugno 2025
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 15 di 15
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2189/2024
tra
nata ad [...] in data [...] (CF ) Parte_1 C.F._1 residente in [...] Loc Squarzolo 21, rappresentata nel presente giudizio dall'amministratore di sostegno Avv.to Raffaella Merlo (CF. ), nominato con C.F._2 provvedimento del Dott in data 12/04/23 in causa personalmente ex art 86 cpc, in forza di Per_1 autorizzazione del GT Dott in data 18/3/24, ed elettivamente domiciliata presso il proprio Studio in Per_1
Novi IG (AL) Via Raggio 29
ATTORE
e
, nato a [...] in data [...] (CF ) Controparte_1 C.F._3 residente in AN SA MO (AL) Loc Squarzolo 21 con l'Avv. Paolo M.F. Candida del Foro di
Alessandria, C.F.: , con domicilio in 15057 Tortona (AL), Via Emilia n. 102 PEC: C.F._4
Email_1
CONVENUTO
Oggi 18 giugno 2025 ad ore 11,00 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi:
Per la ricorrente l'avv. Raffaella Merlo.
Per il resistente, pure presente, l'avv. Paolo M.F. Candida.
I difensori evidenziano che sono state coltivate le trattative ma che non si è giunti ad una definizione. Il resistente dichiara di essere in una situazione di difficoltà economiche. L'avv. Merlo produce copia del dispositivo della sentenza.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memoria conclusiva e integrativa che costituiscono parte integrante dello stesso verbale.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura.
Verbale chiuso ore 11,29 e chiuso alle ore 11,30 a causa di altra udienza. Riaperto ore 13,01 e chiuso ore
16,30.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 447 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2189/2024 promossa da:
nata ad [...] in data [...] (CF ) Parte_1 C.F._1 residente in [...] Loc Squarzolo 21, rappresentata nel presente giudizio dall'amministratore di sostegno Avv.to Raffaella Merlo (CF. ), nominato con C.F._2 provvedimento del Dott in data 12/04/23 in causa personalmente ex art 86 cpc, in forza di Per_1 autorizzazione del GT Dott in data 18/3/24, ed elettivamente domiciliata presso il proprio Studio in Per_1
Novi IG (AL) Via Raggio 29
ATTORE contro
, nato a [...] in data [...] (CF ) Controparte_1 C.F._3 residente in AN SA MO (AL) Loc Squarzolo 21 con l'Avv. Paolo M.F. Candida del Foro di
Alessandria, C.F.: , con domicilio in 15057 Tortona (AL), Via Emilia n. 102 PEC: C.F._4
Email_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memoria conclusiva e integrativa.
Per la ricorrente:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, Voglia l'Illmo Giudice - accertare e dichiarare che la detenzione dell'immobile di proprietà della SIra
ubicato in AN SA MO (AL) loc. Squarzolo Reg Crosa 21, meglio Parte_1 identificato in premessa, da parte del resistente è attualmente da qualificarsi quale detenzione sine titulo e, per l'effetto, condannare il SI. al rilascio immediato nella disponibilità della ricorrente Controparte_1 della predetta unità immobiliare - composta da un alloggio di civile abitazione e da due locali ad uso rimessa/cantina, identificati al NCU al Fg. 26 particella 270 sub 1 2 3 - libera da cose e/o persone.
- Respingere la domanda di rimborso delle spese formulata, in subordine, da controparte perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in premessa - dichiarare nullo, annullabile, inefficace e, in ogni caso, non opponibile alla procedura dell'amministrazione di sostegno della IG.ra , il contratto di Pt_1 comodato, prodotto da parte convenuta, per le ragioni esposte in premessa
IN SUBORDINE NEL MERITO
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il contratto di comodato fosse ritenuto valido, in ogni caso, accertare e dichiarare che il comodatario è tenuto a rilasciare il bene per l'intervenuta richiesta del comodante e, in ogni caso, per il verificarsi della condizione di cui al punto 2) del contratto e conseguentemente condannarlo al rilascio.
- In ogni caso con vittoria di spese, comprese le spese di mediazione
pagina 2 di 15 IN VIA ISTRUTTORIA: Respingere le istanze istruttore avversarie perché afferenti a circostanze non pertinenti con l'oggetto di causa e in ogni caso a circostanze pacifiche (1-2-3) o documentate (4-7).
Respingere la richiesta avversaria di CTU medica e di CTU contabile, perché trattasi di prove superflue ed irrilevanti. Nel denegato e non creduto caso di ammissione delle prove avversarie, ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto:
“Vero che la IG.ra venne trovata in data 23.11.22 a Valenza nell'alloggio del SI. e Pt_1 CP_1 ricoverata in condizioni psico fisiche gravissime in Ospedale ad Alessandria” Si indicano a testi: assistente sociale Dott.ssa ; Dott.ssa c/Azienda Ospedaliera Tes_1 Pt_2 Tes_2 ANti Antonio, Biagio e Cesare GO “Vero che durante il ricovero ospedaliero il SI. si è CP_1 intrattenuto in più occasioni nella camera d'ospedale da solo insieme alla SI.ra ” Si indica a Pt_1 Teste: Dott.ssa c/ reparto medicina interna Ospedale civile Alessandria “Vero che la madre della Tes_3 IG.ra periodicamente consegnava denaro alla figlia e al SI per sostenere le spese di Pt_1 CP_1 ristrutturazione della casa” Si indicano a testi: e;
“Vero che più volte il SI. Testimone_4 Testimone_5
- anche in occasione di un incontro svoltosi presso lo studio dell'avv.to prima dell'avvio CP_1 Pt_3 della mediazione - è stato invitato a rilasciare la casa di proprietà della Repetto” Si indica a teste: Avv.to Giulia Penna “Vero che ha riferito di voler interrompere ogni relazione con il SI. Parte_1
e di non volerlo vedere” Si indicano a testi: SI.ra ; SI. . CP_1 Email_2 Email_3
Per il resistente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta,
in via pregiudiziale di rito, dichiararsi l'inammissibilità del rito, od in subordine, accertarsi e dichiararsi che la causa richiede un'istruttoria complessa e che, pertanto, necessita disporre il mutamento del rito, da rito di cognizione sommaria a rito ordinario, se del caso ed ove ritenuto secondo le forme locatizie prescritte per il comodato dall'art. 447 bis c.p.c.;
per l'effetto fissando ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 1, c.p.c. l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.
e, comunque, per la integrazione degli atti a norma dell'art. 426 c.p.c.;
in via preliminare: valutarsi di disporsi la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.;
In caso contrario, NEL MERITO:
In via principale, rigettare le domande proposte da parte attrice ricorrente in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
ancora in via principale alternativa, accertarsi la natura locatizia del contratto concluso, con conseguente applicazione della disciplina di cui alla L. 27 luglio 1978, n. 392, quanto alla disdetta ed alla durata del rapporto;
in via subordinata, ove il rapporto venga effettivamente qualificato come comodato e/o in ogni altro caso, anche in via di azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 del cod. civ. - condannarsi la ricorrente attrice (previo occorrendo il licenziamento di CTU) al pagamento della somma di almeno Euro € 16.670,00., ex art. 1808 cod. civ. e/o ex art. 2041 cod. civ., somma corrispondente alle spese sostenute per opere di ristrutturazione del complesso immobiliare oggetto di causa, nonché al risarcimento del danno, ovvero alla somma che sarà determinata in corso di causa dall'Ill.mo Giudice adito secondo equità e giustizia, in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi.
Con vittoria di spese e competenze professionali.
IN VIA ISTRUTTORIA si chiede:
- ammettersi prova per interrogatorio formale della SI.ra e testi Parte_1 sulle seguenti circostanze dedotte a capi di prova e precedute dal “vero che” di rito, espunte da valutazioni e/o giudizi ivi riportati al solo fine di rendere più fluida la narrativa:
1) vero che il SI. e la SI.ra sono una coppia di fatto di Controparte_1 Parte_1 compagni conviventi dall'anno 2013;
2) vero che il SI. e la SI.ra hanno convissuto nel Controparte_1 Parte_1
Comune di Valenza sino al 22/11/2022;
3) vero che il SI. e la SI.ra hanno convissuto nel Controparte_1 Parte_1
Comune di AN SA MO (AL), dal Marzo 2023 sino alla data dell'ultimo ricovero della
pagina 3 di 15 SI.ra avvenuto in data 30/11/2023; Pt_1
4) vero che in data 15/11/2022 la SI.ra concedeva in comodato ad uso gratuito al SI. Pt_1
il compendio immobiliare ubicato in AN SA MO (AL) in Loc. Squarzolo n. 21 CP_1 oggetto di causa a tempo indeterminato con decorrenza dal 01/12/2022 come da documento 2 che si rammostra al teste (cit. doc. 2);
5) vero che il SI. nel compendio immobiliare ubicato in 15046 AN SA Controparte_1
MO (AL), Loc. Squarzolo n. 21 dal mese di Ottobre / Novembre 2016 sino ad oggi provvedeva allo svolgimento dei seguenti lavori di ristrutturazione edilizia e ne sosteneva le relative spese come da documenti da 3 a 14 che si rammostrano al teste (cit. docc da 3 a 14):
a) nel piano seminterrato, il rifacimento del fondo e la posa della pavimentazione della caldaia che per il piastrellista, gli comportava una spesa di € 1.000,00; b) nel piano seminterrato, il SI. acquistava a proprie spese il Boiler Solare e la caldaia,
CP_1 pagando l'importo di € 2.700,00 per l'acquisto dei pannelli solari;
c) nel piano seminterrato, il SI. provvedeva a proprie spese alla suddivisione con il cartongesso
CP_1 dello stabile in tre stanze, realizzando il Garage, la taverna e la camera da letto (il bagno già esisteva), sostenendo un spesa di circa € 2.000,00 per l'acquisto del cartongesso;
d) nel piano seminterrato, il SI. provvedeva alla posa dei marmi nei davanzali delle n. 4
CP_1 finestre e nella soglia della taverna per la spesa di circa € 500,00; e) il SI. ha provveduto al rifacimento del camino con l'apposizione di un camino ventilato
CP_1 sostenendo per il montaggio, la sistemazione e la rifinitura la spesa circa € 1.000,00; f) il SI. provvedeva personalmente alla stuccatura ed alla tinteggiatura dei due piani del
CP_1 complesso immobiliare, sia del seminterrato che del primo piano terra sostenendo la spese per l'acquisto del materiale per circa € 400,00; g) il SI. ha curato personalmente il restauro del Parquet del primo piano terra del
CP_1 complesso immobiliare oggetto di causa ad esclusione del bagno e della cucina sostenendo lui personalmente le seguenti spese:
- € 1.700,00 circa per la levigatura;
- € 100,00 per la vernice speciale;
- € 70,00 per l'impregnante per Parquet;
h) il SI. ha provveduto all'aggiustamento dell'intonaco dei balconi, delle cornici e dei
CP_1 camini sostenendo una spesa per circa € 1.200,00; i) Il SI. ha provveduto alla posatura del battiscopa “zoccolini” di legno in tutto il primo
CP_1 piano terra, sostenendo una spesa di circa € 100,00; j) il SI. ha provveduto personalmente a tinteggiare il piano terra sostenendo una spesa
CP_1 per l'acquisto dei materiali per l'importo di € 350,00; k) il SI. ha acquistato ed installato la tenda esterna posizionata nel balcone esterno con il
CP_1 relativo telaio, sostenendo una spesa per circa € 3.500,00 attivando per tale motivo un apposito finanziamento come copia di contratto di vendita tenda da sole a lui intestato che si rammostra al teste (cit. doc. 5) e pagando le relative rate come da documenti che si rammostrano al teste (cit. docc. 6 e 8); l) il SI. ha provveduto alla sostituzione del frigo sostenendo una spesa di circa € 150,00;
CP_1 m) il SI. ha acquistato un forno per € 150,00 circa nonché la piastra di cottura ad
CP_1 induzione per l'importo di circa € 250,00; n) il SI. ha provveduto a restaurare la scala che dal primo piano terra conduce al
CP_1 seminterrato e chiuso la scala con pannello truciolato poi verniciato sostenendo la spese per l'importo di € 300,00; o) il SI. nella parte esterna del complesso immobiliare ha costruito il muretto di recinzione
CP_1 sul fronte strada lavorando tutta l'estate dell'anno 2019 acquistando il ferro, il cemento, la ghiaia, la betoniera ed il liquido sostenendo una spesa per l'acquisto del solo materiale di circa € 1.000,00; p) il SI. ha pagato l'idraulico per i lavori di idraulica eseguiti, per l'importo di circa €
CP_1
200,00;
pagina 4 di 15 6) vero che per i predetti lavori il SI. sborsava una somma complessiva pari ad almeno € CP_1
16.670,00;
7) vero che la SI.ra si presenta e si presentava all'epoca dei fatti come una persona Pt_1 lucida, capace di intendere e di volere e di autodeterminarsi in maniera indipendente dalla volontà del SI. ; CP_1
8) vero che il SI. ha aiutato sia moralmente che economicamente la propria convivente CP_1
SI.ra prestandole il soccorso necessario al momento del bisogno;
Pt_1
9) vero che per l'esecuzione dei lavori sull'unità immobiliare oggetto di causa e in particolare per
l'effettuazione del muro esterno ed interno e del camino il SI. chiedeva conIGlio CP_1 all'Impresario Edile CP_2
10) vero che in più occasioni l'Impresario Edile aveva aiutato a titolo di amicizia il CP_2
SI. nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile oggetto di causa Controparte_1 ed in particolare per la rifinitura del camino per il quale il SI. spendeva Controparte_1 l'importo di € 1.000,00; 11) vero che il SI. provvedeva al pagamento con i propri soldi dell'I.M.U. Anni Controparte_1
d'Imposta 2016 - 2017 relativa all'Immobile sito in 15046 AN SA MO (AL), Loc.
Squarzolo n. 21 come da Provvedimento di Accoglimento della Istanza Rateizzazione I.M.U. datato 21/08/2019 con i Modelli F24 quietanzati che si rammostrano al teste (doc. 20).
- Ammettersi l'interrogatorio dei testi indicati da controparte sui capi citati, oltre che il controinterrogatorio degli stessi sui capi avversari.
Si indicano a testi, anche in materia contraria:
1) residente in [...]; Testimone_6
2) residente in 15046 AN SA MO (AL), Loc. Squarzolo n. 22/A; CP_3
3) , residente in 15046 AN SA MO (AL), Loc. Squarzolo n. Controparte_4
22/A;
4) residente in 15046 AN SA MO (AL), Loc. Squarzolo n. Controparte_5
22/A;
5) residente in 15046 AN SA MO (AL), Loc. Squarzolo n. 24; CP_6
6) residente in [...]; CP_2
7) , residente 15046 AN SA MO (AL), Loc. Squarzolo n. 23; CP_7
8) Prof. Dott. presso la Clinica Neurologica dell'Università di Genova, in Persona_2
16132 Genova (GE), Via De Toni 5;
9) Dott.ssa c/o Casa di Cura Villa Esperia SpA in 27052 Godiasco, Salice Testimone_7
Terme (PV), Via dei Salici n. 35.
In via subordinata all'ammissione dei capitoli avversari, nella denegata ipotesi di loro ammissione, con riferimento alle istanze istruttorie articolate da controparte ed eventualmente ammesse, si chiede di essere ammessi alla prova contraria, per interpello e con i testi indicati nella memoria Memoria ex art. 281-duodecies, c. 4, c.p.c. Primo Termine e con i testi indicati da controparte anche in prova contraria.
a) Ammettersi, se del caso, CTU Tecnica Edilizia onde valutare e descrivere lo stato dei luoghi, così come agli atti, determinare i costi e le spese sostenute dal SI. per la Controparte_1 ristrutturazione del compendio immobiliare ubicato in AN SA MO (AL) in Loc.
Squarzolo n. 21, composto da un edificio abitativo identificato a N.C.U. al Fg 26 Particella 270 sub
1 e da due locali ad uso rimessa/garage identificati al N.C.U al Fg 26 particella 270 sub 2 e sub 3, nonché l'incremento del valore del compendio immobiliare suddetto a seguito di tale ristrutturazione.
b) Ammettersi, se del caso, CTU Medico Legale onde accertare le condizioni Psico Fisiche della
SI.ra . Parte_1
- In ogni caso con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 5 di 15 1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc esponeva: 1) di essere Parte_1 proprietaria esclusiva di un compendio immobiliare ubicato in AN SA MO (AL) in loc.
Squarzolo 21 per averlo acquistato con rogito notaio Dott in data 20/9/2016, composto da un Persona_3 edificio abitativo identificato a N.C.U al Fg 26 Particella 270 sub 1 e da due locali ad uso rimessa/garage identificati al N.C.U al Fg 26 particella 270 sub 2 e sub 3; 2) che a seguito di un suo ricovero in ospedale avvenuto nel dicembre 2022, dietro segnalazione dell' , veniva aperta a sua protezione Pt_4 un'amministrazione di sostegno provvisoria (Tribunale di Alessandria - GT Dott , poi Per_1 confermata in via definitiva con decreto in data 12.04.23; 3) che una volta poi dimessa dall'ospedale, rifiutando lei il ricovero in una struttura, faceva rientro nella propria abitazione a AN SA MO;
4) che il convenuto , già legato a lei da un rapporto amicale, si trasferiva a vivere Controparte_1 nell'alloggio della donna, con il pretesto di tenerle compagnia;
5) che nel novembre 2023 veniva nuovamente ricoverata in Ospedale e, dopo un lungo periodo di degenza ospedaliera in SPDC di Novi IG, veniva inserita in una struttura psichiatrica con diagnosi di “disturbo della personalità dipendente e delirio condiviso”; 6) che a seguito di ciascuno di tali episodi si apriva un procedimento penale a carico del convenuto per il reato di cui all'art 591 comma I e II cp (segnatamente: proc. n. 2364/2023 RGNR e proc. n.
152/2024 RGNR); 7) che le sue unità immobiliari continuano ad essere interamente occupate, senza titolo ed in maniera del tutto abusiva, dal convenuto, sebbene sia venuta meno la pretesa eIGenza di tenerle compagnia;
8) che avendo l'eIGenza di pagare la struttura in cui è attualmente ricoverata, deve rientrare in possesso del proprio immobile allo scopo di metterlo “a reddito”; 9) che, in ogni caso, anche se volesse in futuro rientrare a casa propria, è assolutamente inappropriata una sua “convivenza” con il convenuto, vista la dipendenza psicologica dal medesimo diagnosticata dai medici e tenuto conto dei due procedimenti penali pendenti a suo carico, nei quali lei è parte offesa;
10) che gli inviti bonari rivolti al convenuto a lasciare l'immobile non hanno sortito effetto e che anche il tentativo di mediazione ha avuto esito negativo;
11) che in conformità con l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass. 13605/2000; Cass. 4416/2007), con l'azione di restituzione che ha natura personale l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà ma solo ad ottenere la riconsegna del bene;
che, in mancanza di una prova contraria, la detenzione dell'immobile da parte del convenuto è attualmente da qualificarsi quale detenzione sine titulo; 12) che la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 d. Lgs n.28/2010 (ovvero dall'art. 3 D.L. n.132/2014) è stata soddisfatta in quanto è stato esperito il tentativo di mediazione, con istanza del 26/3/24 innanzi l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria con esito negativo, come da allegato verbale.
2. Con comparsa di costituzione e risposta datata 9.12.2024 il convenuto così replicava: 1) sui rapporti tra le parti non si tratta di un generico rapporto amicale ma bensì di una vera e propria convivenza ormai ultradecennale, tant'è che prima del Novembre 2022 abitavano insieme in affitto nel Comune di Valenza
(AL); 2) sussiste un contratto di Comodato ad Uso Gratuito stipulato dalle parti in data 15/11/2022 (doc.
2) con cui la SI.ra concedeva in comodato d'uso gratuito ad uso abitativo al SI. il Pt_1 CP_1 complesso immobiliare ubicato in AN SA a tempo indeterminato con decorrenza dal 01/12/2022; 3) il SI. si accollava per la ristrutturazione dell'immobile attoreo una spesa complessiva di Controparte_1 almeno € 16.670,00 (docc. da 3 a 11), così poi meglio dettagliata, oltre alle tasse relative all'immobile oggetto di causa (docc. 12 e 13): a) nel piano seminterrato, il rifacimento del fondo e la posa della pavimentazione della caldaia che per il solo piastrellista, escluso il materiale, gli comportava una spesa di €
1.000,00; b) sempre nel piano seminterrato, il SI. acquistava a proprie spese il Boiler Solare e la CP_1 caldaia, pagando l'importo di € 2.700,00 per l'acquisto dei soli pannelli solari senza contare il montaggio con i tubi di acciaio INOX;
c) sempre nel piano seminterrato, il SI. provvedeva a proprie spese CP_1 alla suddivisione con il cartongesso dello stabile in tre stanze, realizzando il Garage, la taverna e la camera da letto (il bagno già esisteva), sostenendo una spesa di circa € 2.000,00 solo per l'acquisto del cartongesso, escluso i lavori di esecuzione che venivano svolti in economia;
d) sempre nel piano seminterrato, il SI.
provvedeva alla posa dei marmi nei davanzali delle nn. 4 finestre e nella soglia della taverna per la CP_1 spesa di circa € 500,00; e) il SI. ha provveduto al rifacimento del camino con l'apposizione di un CP_1 camino ventilato sostenendo per il montaggio, la sistemazione e la rifinitura la spesa circa € 1.000,00; f) il
SI. provvedeva personalmente alla stuccatura ed alla tinteggiatura dei due piani del complesso CP_1
pagina 6 di 15 immobiliare, sia del seminterrato che del primo piano terra sostenendo la spese per l'acquisto del solo materiale per circa € 400,00; g) il SI. ha curato personalmente il restauro del Parquet del primo CP_1 piano terra del complesso immobiliare di circa 120 metri quadri, ad esclusione del bagno e della cucina sostenendo le seguenti spese: - € 1.700,00 circa per la levigatura;
- € 100,00 per la vernice speciale;
- €
70,00 per l'impregnante per Parquet; h) il SI. ha provveduto all'aggiustamento dell'intonaco dei
CP_1 balconi, delle cornici e dei camini sostenendo una spesa per circa € 1.200,00; i) Il SI. ha
CP_1 provveduto alla posatura del battiscopa “zoccolini” di legno in tutto il primo piano terra, sostenendo una spesa di circa € 100,00; j) il SI. ha provveduto personalmente a tinteggiare il piano terra
CP_1 sostenendo una spesa per l'acquisto dei materiali per l'importo di € 350,00; k) il SI. ha acquistato
CP_1 ed installato la tenda esterna posizionata nel balcone esterno con il relativo telaio, sostenendo una spesa per circa € 3.500,00 attivando apposito finanziamento (cfr. doc. 5) e pagando le relative rate (docc. 6 e 8); l) il SI. ha provveduto alla sostituzione del frigo sostenendo una spesa di circa € 150,00; m) il SI.
CP_1
ha acquistato un forno per € 150,00 circa nonché la piastra di cottura ad induzione per l'importo di CP_1 circa € 250,00; n) il SI. ha provveduto a restaurare la scala che dal primo piano terra conduce al CP_1 seminterrato e chiuso la scala con pannello truciolato poi verniciato sostenendo la spese per l'importo di €
300,00; o) il SI. nella parte esterna del complesso immobiliare ha costruito il muretto di CP_1 recinzione sul fronte strada lavorando tutta l'estate 2019 acquistando il ferro, il cemento, la ghiaia, la betoniera ed il liquido sostenendo una spesa per l'acquisto del solo materiale di circa € 1.000,00; p) il SI.
ha pagato l'idraulico per i lavori di idraulica eseguiti, per l'importo di circa € 200,00. Con ciò CP_1 chiedendo il rigetto delle domande attoree e il riconoscimento delle spese sostenute. Chiedeva anche di
“disporre il mutamento del rito, da rito di cognizione sommaria a rito ordinario, se del caso ed ove ritenuto secondo le forme locatizie prescritte per il comodato dall'art. 447 bis c.p.c.”;
3. la prima udienza del 24/12/2024 veniva sostituita con il deposito di note scritte sostitutive ex art. 127ter cpc, a seguito delle quali il Giudice, ritenuto che il 4° comma dell'art. 281 duodecies c.p.c. prevede l'assegnazione di termini per memorie integrative e istruttorie, di cui il giudice è tenuto a valutare la necessità, così provvedeva: “Ritenuto che il rito semplificato possa essere ben mantenuto ma che sia necessario garantire il pieno contraddittorio ulteriore, assegna il termine di 20 giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti e di ulteriori 10 giorni per replicare e dedurre prova contraria. Fissa l'udienza del 28 febbraio 2025”;
4. seguiva poi il deposito delle memorie e all'udienza del 28/2/2025 i difensori insistevano nelle proprie istanze e domande ed il Giudice si riservava;
5. con ordinanza 1.3.2025 il Giudice così provvedeva: “A scioglimento della propria riserva, rilevato che - il resistente ha reiterato l'eccezione già svolta sin dalla comparsa di “disporre il mutamento del rito, da rito di cognizione sommaria a rito ordinario, se del caso ed ove ritenuto secondo le forme locatizie prescritte per il comodato dall'art. 447 bis c.p.c.”; - sulla scorta del novellato art. 657 c.p.c., il quale a seguito del D.Lgs. 10/10/2022 n. 149, convertito in legge, sempre sotto il titolo "Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione", prevede espressamente l'estensione della procedura di sfratto all'affitto d'azienda e al comodato d'uso; - nella specie tuttavia seppure la ricorrente non abbia disconosciuto la firma apposta al contratto di comodato prodotto dal resistente con il doc. 2, la stessa – mediante il difensore - alla prima udienza utile, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., ha eccepito la stessa validità del contratto di comodato, così replicando: “Nel caso de quo, appare contradditoria la circostanza che parte convenuta, da un lato, valorizzi ed enfatizzi la convivenza – a suo dire more uxorio – con la e, dall'altro lato, esibisca in causa un contratto di comodato, funzionale a legittimare la sua Pt_1 permanenza nell'immobile medesimo: non è dato capire il motivo per il quale due persone legate da una
“spontanea” relazione sentimentale abbiano avvertito l'eIGenza, ad un certo punto – e guarda caso poco prima dell'apertura dell'amministrazione di sostegno - di vincolarsi con un contratto di comodato che legalizzi uno a stare a casa dell'altra. E' probabile, invece, che il contratto sia stato confezionato dal IG
soltanto dopo l'apertura dell'amministrazione di sostegno, ma che il documento sia stato CP_1 subdolamente retrodatato ad una data - il 15 novembre 2022- antecedente (di poco) il ricovero ospedaliero della SIra , avvenuto in data 22 novembre 2022; prova è che il contratto è stato registrato in data Pt_1
pagina 7 di 15 18/1/23, - quando la era ricoverata in Ospedale ed era già stata posto sotto amministrazione. Pt_1 Com'è noto, ai sensi dell'art. 2704 cc, la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata: nel caso de quo, il comodato è stato registrato quando già la era “amministrata” e, Pt_1 pertanto, il contratto non è valido e, comunque, non è opponibile all'amministratore di sostegno, qualificabile come terzo rispetto ai contratti stipulati dal beneficiario. Quand'anche, poi, il documento fosse stato firmato in data 18/11/22, preme sottolineare come in quel momento la SI.ra versasse Pt_1 già in condizioni di incapacità naturale: pochi giorni dopo veniva, infatti, trovata dai volontari del 118 in condizioni di sofferenza fisica e psichiatrica, nella dimora del SI. a Valenza. Nella denegata ma CP_1 non creduta ipotesi in cui tale circostanza fosse vera, la condotta del integrerebbe il reato di CP_1 circonvenzione d'incapace, motivo per il quale la sottoscritta amministratore di sostegno si riserva di sporgere denuncia per tali fatti all'autorità giudiziaria penale.”, così di fatto reiterando la domanda di occupazione sine titulo dell'immobile.
PQM
Per tali motivi, non agendo la ricorrente nel recinto di cui all'art. 657 c.p.c., rigetta l'eccezione del resistente e non provvede al mutamento del rito. Ritenuto necessario fissa l'udienza del 14 marzo 2025 ore 10,45 per l'interrogatorio libero delle parti.”;
6. all'udienza del 14/3/2025 si procedeva all'interrogatorio libero di così Parte_1 risultando: “La ricorrente riferisce di non avere avuto alcuna relazione sentimentale con il IG. . CP_1
Lo conosco dal 2013. Abbiamo vissuto insieme sia nella sua casa che nella mia. Lo considero un amico. Ho concesso in comodato la mia casa a lui perché l'ho voluto aiutare. Voglio riavere casa mia.”; si procedeva poi all'interrogatorio libero di così risultando: “Nel 2013 è iniziata la convivenza. Controparte_1
Secondo me la convivenza non si è mai interrotta perché le ho aggiustato la casa. Non vedo la IG.ra
dall'ultima udienza, mi pare a fine 2024. Mi sono fatto scrivere il contratto di comodato da altri. Pt_1 Lei mi ha detto “visto che mi hai aiutato così tanto ti concedo la casa in comodato”, anche perché dovevamo sposarci. Io non ho beni e vivo con la pensione sociale.” ed all'esito il Giudice si riservava;
7. con ordinanza 14.3.2025 il Giudice così provvedeva: “A scioglimento della propria riserva, ritenuto che
- la ricorrente ha domandato di “- accertare e dichiarare che la detenzione dell'immobile di proprietà della SIra ubicato in AN SA MO (AL) loc Squarzolo Reg Crosa Parte_1
21, meglio identificato in premessa, da parte del resistente è attualmente da qualificarsi quale detenzione sine titulo e, per l'effetto, condannare il SI al rilascio immediato nella disponibilità della Controparte_1 ricorrente della predetta unità immobiliare - composta da un alloggio di civile abitazione e da due locali ad uso rimessa/cantina, identificati al NCU al Fg 26 particella 270 sub 1 2 3 - libera da cose e/o persone.”; - solo a seguito della comparsa di costituzione del resistente è emersa l'esistenza di un contratto di comodato;
- l'esistenza e l'efficacia di detto comodato è stata messa in discussione dalla ricorrente;
- solo a fronte della conferma della ricorrente, interrogata liberamente dal giudice all'odierna udienza, di avere concesso l'immobile in comodato al resistente, del cui immobile chiede in questa sede il rilascio, - ritenuta fondata l'eccezione sollevata da parte resistente, di “disporre il mutamento del rito, da rito di cognizione sommaria a rito ordinario, se del caso ed ove ritenuto secondo le forme locatizie prescritte per il comodato dall'art. 447 bis c.p.c.”,
PQM
dispone la trasmissione del fascicolo alla Presidente di Sezione per il conseguente provvedimento.”;
8. con decreto 20.3.2025 il Presidente della sezione precisava che il mutamento del rito fosse nella piena disponibilità di questo Giudice;
9. con successivo decreto il Giudice fissava l'udienza del 30.4.2025 per discussione ex art. 281sexies cpc con termine per il deposito di note conclusive;
10. all'udienza del 30.4.2025 il Giudice così provvedeva: “Dopo breve discussione orale, il Giudice ritenuto necessario, stante l'esistenza del contratto di comodato, provvede con la seguente ORDINANZA Dispone il mutamento del rito semplificato nel rito locatizio e fissa l'udienza del 15 maggio 2025 ore 8,30 con termine per il resistente fino a 10 giorni prima per il deposito di memorie.”;
11. successivamente il resistente depositava la memoria integrativa nel termine e all'udienza odierna veniva pagina 8 di 15 data lettura del dispositivo della sentenza.
§
Le domande attoree sono parzialmente fondate per i seguenti motivi.
L'attrice ha chiesto di dichiarare che la detenzione dell'immobile di sua proprietà, ubicato in AN SA MO (AL) loc. Squarzolo Reg Crosa 21 (composto da un alloggio di civile abitazione e da due locali ad uso rimessa/cantina, identificati al NCU al Fg. 26 particella 270 sub 1 2 3), sia una detenzione sine titulo e, per l'effetto, di condannare il convenuto al rilascio immediato della predetta unità immobiliare, libera da cose e/o persone, nonché di respingere la domanda di rimborso delle spese formulata dal convenuto e in subordine di dichiarare nullo, annullabile, inefficace e, in ogni caso, non opponibile alla procedura dell'amministrazione di sostegno della IG.ra , il contratto di comodato, ed in ulteriore subordine, Pt_1 nel caso in cui il contratto di comodato fosse ritenuto valido, di dichiarare che il comodatario è tenuto a rilasciare il bene per l'intervenuta richiesta del comodante e, in ogni caso, per il verificarsi della condizione di cui al punto 2) del contratto e conseguentemente condannarlo al rilascio.
Il convenuto ha invece opposto e chiesto di rigettare le domande proposte da parte attrice in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, chiedendo in via principale alternativa, di accertarsi la natura locatizia del contratto concluso, con conseguente applicazione della disciplina di cui alla L. 27 luglio 1978, n. 392, quanto alla disdetta ed alla durata del rapporto, ed in via subordinata, ove il rapporto venga effettivamente qualificato come comodato, anche in via di azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. di condannarsi l'attrice al pagamento della somma di almeno Euro € 16.670,00., ex art. 1808 cod. civ. e/o ex art. 2041 c.c., quale somma corrispondente alle spese sostenute per opere di ristrutturazione del complesso immobiliare, nonché al risarcimento del danno.
A seguito dell'istruttoria, - seppure avvenuta in forma semplificata, nel rispetto del rito inizialmente prescelto dalla ricorrente, e comunque ritenendosi, anche nell'attuale mutato rito locatizio, ora comunque inammissibili le prove richieste da parte resistente per interrogatorio formale e per testi, in quanto da un lato ricadenti su circostanze pacifiche (capp. 1-4) e per gli altri capitoli, tesi a provare pagamenti per i quali è ben possibile fornire prova documentale non solo allegando le ricevute e/o le fatture dei pagamenti intestate al resistente ma con anche la tracciabilità dei pagamenti, oppure apparendo, quelli allegati, atti generici e privi di firma (doc. 5) o incompleti (doc. 6 che attesta il pagamento di € 68,20 su un supposto finanziamento e doc. 8 che attesta il pagamento di € 103,03 su un altro supposto finanziamento), oppure riferiti ad opere edilizie che senza il presupposto titolo edilizio (di cui non v'è traccia ed allegazione) appaiono prima facie pure abusive (capp. 5c, 5°) – può ritenersi nella specie pacificamente provato ed accertato quanto segue:
a) l'esistenza e l'efficacia del contratto di comodato dell'immobile di proprietà della ricorrente datato
15.11.2022 - nel ricorso introduttivo dapprima totalmente omesso e volutamente ignorato dalla ricorrente e, solo con la sua prima replica utile, a fronte del richiamo e dell'allegazione di controparte, contestato nella sua validità -, risultando essere effettivamente intervenuto per iscritto tra le parti, avendolo la ricorrente confessato in sede di libero interrogatorio, oltre che risultare un contratto poi registrato;
b) tra le parti processuali v'è stata una relazione riconducibile a quella qualificabile come more uxorio, sia per la durata (quasi dieci anni), frequenza e modalità con cui è avvenuta, non essendo nel potere di questo
Giudice (non essendo l'oggetto del giudizio in materia di diritto di famiglia) addentrarsi nelle particolari dinamiche (di affetto o meramente relazionale o di solo sostegno, morale e/o materiale, reciproco) che hanno connotato la convivenza. Infatti, seppure: - le parti non abbiano prodotto il certificato di residenza e/o dello stato di famiglia che consenta una ricognizione anche formale della convivenza;
- tale convivenza non ricada certo nell'art. 1, commi 36-65, della Legge n. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà), per essere riconosciuti come conviventi di fatto, occorrendo all'uopo coabitazione stabile (la coppia deve condividere la stessa residenza), assenza di vincoli matrimoniali o civili (i conviventi non devono essere legati da un matrimonio o da un'unione civile con altri soggetti), dichiarazione anagrafica (la convivenza deve essere formalmente registrata presso l'ufficio anagrafe del comune di residenza); nella specie sono risultati emergere preminentemente i parametri di coabitazione stabile e di assistenza reciproca, avendosi gli stessi certamente
“assistito” materialmente con reciprocità (la ricorrente, avendo messo a disposizione l'immobile di sua pagina 9 di 15 proprietà quale abitazione per entrambi e, il resistente, avendo probabilmente sostenuto delle spese per la manutenzione ordinaria e finanche quelle di manutenzione straordinaria).
Secondo la tesi sostenuta con vigore dal resistente, egli, il SI. , e la SI.ra Controparte_1 Parte_1
sono una coppia di fatto e conviventi dall'anno 2013, avendo convissuto nel Comune di Valenza
[...] sino al 22/11/2022, pertanto per un arco temporale di quasi un decennio.
Quanto alle prove per interrogatorio e testi richieste da parte resistente, - premesso che, giova ribadirlo, il contratto di comodato dell'immobile di proprietà della ricorrente è datato 15.11.2022, sicchè oltre tale data devesi prestare pregnante attenzione -, occorre ancor più approfonditamente osservare quanto segue.
Va innanzitutto rilevato che nella fattispecie non ricorrono motivi che giustifichino la deroga al divieto di prova testimoniale di cui all'art. 2721, comma 1 c.c., divieto previsto proprio in funzione delle eIGenze di dovuta prudenza che impongono al NS di acquisire idonea documentazione scritta comprovante i pagamenti in contanti di importi rilevanti, di gran lunga eccedenti il limite previsto dal medesimo art. 2721
c.c., effettuati in favore dell'IP (quietanza liberatoria, dichiarazione di avvenuta ricezione della somma pagata), ovvero di utilizzare mezzi di pagamento tracciabili (bonifico bancario, assegno circolare, assegno bancario), facilmente documentabili in ogni momento. Costituisce, infatti, pacifico principio della
Suprema Corte che, "Poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante
l'eIGenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta" (Cass. 20.4.2020, n. 7940;
Cass. 25.5.1993, n. 5884), ragioni individuate ad esempio dalla S.C. nel rapporto di parentela intercorrente tra NS ed IP (cfr. Cass. 7.6.2013, n. 14457). La norma si riferisce in ogni caso generalmente ai contratti, per i quali si vuole provare mediante testimonianze di avere provveduto al pagamento del prezzo.
Nella specie tra le parti processuali non esiste alcun rapporto di parentela;
come documentato in atti, la ricorrente ha proposto denuncia-querela nei confronti del resistente per reati di una certa gravità, la cui denuncia-querela ha prodotto la recente conclusione di un processo penale con la condanna del resistente, motivo per il quale è verosimile ritenere che, a maggior ragione, il resistente avrebbe dovuto documentare con cautela (perlomeno di parte e soprattutto recentemente) delle spese che rivendica di avere sostenuto a beneficio dell'immobile e della convivente. Risultano invece documentati come pagamenti, effettuati direttamente e inequivocabilmente (come causale) dallo stesso resistente, solo la RI (docc. 12, 13).
Le stesse allegazioni di cui alla (ultima) memoria integrativa del resistente, riportano documentazione intestata per lo più direttamente alla ricorrente, in altri casi anonima o non chiaramente riconducibile all'immobile comodato (ad es. il doc. 25 per il frigorifero, che potrebbe essere allocato ovunque), talchè soltanto nel doc. 34 il resistente viene indicato come soggetto “solvente”, non risultando peraltro alcuno specifico pagamento.
Va dunque ritenuta la inammissibilità delle prove testimoniali e per interrogatorio formale volte a comprovare i pretesi pagamenti, con il rigetto delle istanze istruttorie.
Occorre tuttavia in particolare evidenziare come, secondo un recente orientamento giurisprudenziale, in tema di convivenza more uxorio, un'attribuzione patrimoniale a favore del partner convivente può configurarsi come adempimento di un'obbligazione naturale: “La conclusione della sentenza impugnata è coerente con l'affermazione della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio può configurarsi come adempimento di un'obbligazione naturale allorchè la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del NS (Cass. n. 3713 del 13/03/2003; Cass. n. 14732 del 07/06/2018; Cass. n.
11303 del 12/06/2020). A monte vi è da considerare che "L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicchè
pagina 10 di 15 non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. E', pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza” (Cass. n. 11330 del 15/05/2009)” (Cass., Sez. VI, 1.07.2021 n. 18721).
Dunque, il punto centrale della questione riguarda proprio il rispetto dei limiti di adeguatezza e proporzionalità della prestazione effettuata dal convivente non proprietario dell'abitazione.
Come noto, ai sensi dell'art. 2034 c.c., l'obbligazione naturale è un istituto giuridico in forza del quale il debitore, una volta eseguita la prestazione, non può ottenere la ripetizione di quanto prestato, poiché, pur non avendo alcun dovere giuridico, ha adempiuto ad un dovere morale o sociale;
pertanto, qualora emerga che le opere effettuate rispettino tali limiti, l'ex partner non avrà diritto di ripetere alcunché.
Nella specie le descritte prestazioni, seppure solo presuntivamente eseguite dal resistente (ad es. per il camino, la tenda, il frigorifero, gli interventi edilizi in economia), non risulta che travalichino i suddetti principi di adeguatezza e proporzionalità, sia per la presunta entità riportata, sia perché appunto riguardante una lunga convivenza di quasi dieci anni, come ampiamente invocata dal resistente, sia infine perché attinente ad un immobile di proprietà esclusiva della ricorrente, goduto dal convivente gratuitamente e per il quale il contratto di comodato risulta essere intervenuto solo di recente (dal 15.11.2022, dato “in comodato d'uso gratuito ad uso abitativo” cfr. doc. 2 resistente).
Il chè, anche a voler riconoscere per ipotesi l'importo domandato dal resistente pari ad € 16.670 complessivi, condurrebbe ad un esborso di € 1.670 per ciascun anno di godimento dell'immobile, ossia ad un ipotetico canone mensile per il godimento di un'ampia e confortevole abitazione pari a circa € 139/mese.
Emerge pertanto de plano il rispetto dei prima invocati limiti di adeguatezza e proporzionalità della prestazione effettuata dal convivente non proprietario dell'abitazione.
Invero, per quanto concerne l'ambito dei lavori di ristrutturazione effettuati dall'ex coniuge (nella specie ex convivente) in costanza di matrimonio nell'immobile di proprietà dell'altro, si può sostenere che il marito sia mosso dall'ideale solidaristico su cui si fonda l'istituto stesso del matrimonio;
quindi, tali opere dovrebbero essere intese come finalizzate “a rendere più confacente alle eIGenze della famiglia l'abitazione messa a disposizione da uno dei due coniugi” e, rientrando tra le obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c., non sarebbero ripetibili (Cass., Sez. I, 27.05.2015, n. 10942). In tal caso, sulla base di una giurisprudenza pacifica, il coniuge non proprietario “potrà tuttalpiù ottenere un equo indennizzo in base al disposto di cui all'art. 1150 c.c., laddove dimostri che le spese sostenute abbiano aumentato il valore patrimoniale dell'immobile e che tali spese siano state poste in essere prevalentemente per questo fine e non per bisogni della famiglia” (ex multiis, Trib. Torino Sez. II, 11.05.2021, n. 2360; Cass. n. 5866/1995; Cass. n. 13259/2009; Trib. Modena, Sez. I, n. 623/2012; Trib. Brindisi, 26.05.2014; Trib. Bolzano, Sez. II,
n. 172/2018).
Nella specie tale prova di incremento di valore non risulta sufficientemente documentata, né il Giudice può trarla impropriamente per testi o da una Consulenza Tecnica (o finanche da una ispezione) che avrebbero sia il mero fine di sopperire al mancato assolvimento dell'onere probatorio del resistente, sia perché soprattutto non è dato conoscere lo status antecedente dell'immobile e lo status della (presunta) casa di abitazione dopo gli interventi migliorativi ed in regime more uxorio.
Ma soprattutto quanto rivendicato dal resistente appare in modo dirimente, come già scritto prima, rientrante nei limiti di adeguatezza e proporzionalità della prestazione effettuata dal convivente more uxorio, senza che ciò faccia dunque insorgere alcuna obbligazione al di là di quella naturale. Con ciò esaurendosi la discussione.
L'indirizzo giurisprudenziale prima richiamato fa comunque leva sul fatto che per poter invocare il diritto pagina 11 di 15 all'indennità ai sensi dell'art. 1150 c.c. sia necessario avere la qualifica di possessore o compossessore del bene, ed è pacifico che al coniuge possa essere riconosciuto l'equo indennizzo “laddove dimostri che le spese sostenute abbiano aumentato il valore patrimoniale dell'immobile e che tali spese siano state poste in essere prevalentemente per questo fine e non per i bisogni della famiglia” (Trib. Torino, Sez. II, n. 2360/2021).
Per giurisprudenza alla figura del convivente more uxorio è ormai riconosciuta la connotazione tipica di detentore qualificato e non di possessore (così la sentenza n. 7214/2013 pronunciata dalla Suprema Corte, secondo cui “la convivenza more uxorio quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare, senza quindi potersi ritenere che lo stesso sia un possessore”).
Peraltro, proprio in forza della qualifica di detentore qualificato, l'ex convivente in caso di “estromissione violenta o clandestina dall'unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest'ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l'azione di spoglio” (cfr. Trib. Ravenna, 13.07.2016; Cass., Sez. II, 15.09.2014, n. 19423).
Quindi, il diritto all'equo indennizzo ex art. 1150 c.c. non può essere riconosciuto ed esteso analogicamente anche all'ex convivente, in quanto appunto mero detentore qualificato (Cass., Sez. II, n. 17245/2010).
Il resistente chiede che gli vengano comunque riconosciute tutte le spese che avrebbe sostenuto.
La Suprema Corte di Cassazione ha sì precisato che “la convivenza more uxorio, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare” e che il convivente “in virtù dell'affectio che costituisce il nucleo costituzionalmente protetto (ex art. 2 Cost.) della relazione di convivenza è comunque detentore qualificato dell'immobile ed esercita il diritto di godimento su di esso in posizione del tutto assimilabile al comodatario, anche quando proprietario esclusivo sia l'altro convivente” (Cass., Sez. I, 11/09/2015, n. 17971).
Il convenuto invoca quanto statuito dalla Cassazione nel 2021 con riferimento alle spese sostenute da uno dei conviventi, così apparentemente legittimando la sua domanda. Ma nella stessa pronuncia si legge quanto segue: “Con la seconda censura si rimprovera alla Corte d'appello di avere erroneamente ravvisato, nel maggiore apporto fornito dall'attuale ricorrente all'acquisto dell'immobile, l'adempimento di una obbligazione naturale. La censura è fondata anche se per una ragione non perfettamente coincidente con quella indicata nel ricorso. La corte d'appello non ha ravvisato l'esistenza di una obbligazione naturale (cfr. Cass. n. 14732/2018), ma ha negato il rimborso, supponendo che il maggiore apporto all'acquisto fosse stato fatto “a titolo di liberalità” di un convivente in favore dell'altro. La Corte d'appello, però, non ha considerato che l'animus donandi deve essere provato. Si può ammettere che la prova possa essere data per presunzioni, ma deve trattarsi di presunzioni “serie”, in base a un rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso (Cass. n. 9379/2020). In contrasto con tale necessità, la corte milanese ha ritenuto la convivenza, per sé stessa, quale elemento idoneo a giustificare il maggiore apporto per spirito di liberalità. In conseguenza di tale sbrigativo approccio ha finito per ritenere a priori superflua la verifica dei fatti dedotti, e cioè del maggiore apporto al momento dell'acquisto e persino del pagamento delle rate di mutuo. E tornano qui appropriati la pluralità dei riferimenti, operati nel ricorso, ai principi in tema di solidarietà passiva. Infatti, l'obbligazione solidale, se non risulta diversamente, si divide nei rapporti interni fra condebitori in parti eguali;
pertanto, il coobbligato che abbia pagato l'intero, è titolare, salvo prova contraria a carico dell'altro condebitore, del diritto di ripetere da quest'ultimo la meta di quanto pagato al comune creditore (Cass. n. 188/1966).” (Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 14/07/2021, n. 20062). Nel caso quivi in esame l'animus donandi può comunque ben ricavarsi dall'esame puntuale di tutte le allegazioni del resistente, ove dai docc. 3/13 non risulta in alcun modo (ad es. nel doc. 13 risulta un mero pagina 12 di 15 contratto a sola firma del consulente per una tenda da esterni, con sì l'indicazione dell'unità immobiliare della ricorrente, ma nulla di più) una imputazione dei supposti pagamenti al resistente e soprattutto riconducibili de plano all'immobile della resistente. Non vi è dunque alcuna prova documentale – non potendo essere che esclusivamente documentale – che attesti il pagamento da parte del resistente di beni posti nel pieno godimento esclusivo della ricorrente.
Nel presunto contesto delle allegazioni del resistente è dunque ben possibile – poiché risultano, come già scritto, prive di prova documentale che ne attestino la prova piena - che egli si sia fatto carico di alcune spese in circa cinque anni di godimento dell'immobile della ricorrente, ma tali spese si presume che rientrino nell'animus donandi o che comunque siano il corrispettivo del godimento dell'immobile abitativo per dieci anni.
La ricorrente ha chiesto di dichiarare che il resistente abbia la detenzione sine titulo dell'immobile di sua proprietà, ubicato in AN SA MO (AL) loc. Squarzolo Reg Crosa 21, e conseguentemente di condannarlo al rilascio. Come già osservato prima è invece risultata pacifica l'esistenza del contratto di comodato, sottoscritto dalla ricorrente il 15.11.2022.
Stante la situazione descritta e allegata dalla ricorrente, ed in particolare la situazione di fragilità della ricorrente alla quale è stata appunto applicata la misura dell'Amministrazione di Sostegno in conseguenza di certificazione medica attestante la sua fragilità, nonché la cronologia e la dinamica degli eventi che hanno contraddistinto la relazione tra le parti processuali, sovviene qualche dubbio sulla effettività della data in cui le parti abbiano sottoscritto il suddetto contratto, risultante formalmente il 15.11.2022 (doc. 2 resistente) ma poi registrato due mesi dopo, il 18.1.2023.
La presunta invalidità per nullità del contratto di comodato, - invocata da parte ricorrente sia perché la firma sarebbe avvenuta in stato di incapacità naturale, sia comunque per essere stato registrato all'Agenzia delle Entrate ben oltre il termine di 30 giorni prescritto ex lege – appare carica di argomentazioni poco convincenti.
Quanto alla incapacità naturale perché gravava sulla ricorrente l'onere di allegare perlomeno una perizia tecnica (ancorchè rientrante tra le mere argomentazioni della parte, potendo risultare una prima utile indicazione tecnica per il giudicante, così chiamato ad interrogarsi sul prosieguo) idonea a sostenere tale tesi, non risultando certo sufficiente la sua dichiarata condizione di fragilità - in quanto soggetto beneficiario della misura di ADS - a comprovarne la incapacità naturale, né potendo sopperire al difetto dell'onere della prova con una certificazione medica riferita ad un periodo non combaciante con la data della sottoscrizione e dunque successiva [così scrive ancora la ricorrente nelle note conclusive a pag. 3:
“Come emerge chiaramente dalla relazione medica acclusa all' istanza per l'apertura dell'amministrazione di sostegno presentato dall' in data 1/12/22 (documento allegato alla memoria Pt_5 del 15/1/25), la - al momento dell'ingresso in ospedale avvenuto in data 22/11/22 - mostrava una Pt_1
“sintomatologia psicotica con tratti di personalità dipendente, chiaramente disfunzionale, nonché un contesto di marginalità sociale ed isolamento. La fragilità psico sociale, la solitudine e l'eventuale rischio di essere circonvenuta da terzi pongono indicazione ad un invio ai SS e al CSM”. Viste le condizioni psico fisiche riscontrate al momento del ricovero (suffragate dall'applicazione della misura di protezione) è presumibile che la donna versasse già nelle medesime condizioni psico fisiche al momento in cui risulterebbe sottoscritto il comodato, vale a dire 7 gg prima del ricovero. A causa della patologia già sicuramente sussistente, la donna - alla data del 15/11/22 - non era nella condizione di valutare seriamente le conseguenze del contratto e di esprimere, conseguentemente, una sua volontà cosciente.”), né tanto meno una CTU, che anche in tal caso apparirebbe meramente esplorativa o sostitutiva dell'onus probandi della parte.
Quanto poi al termine dirimente e invalidante, di 30 giorni posto per la registrazione del contratto di comodato, invocato da parte ricorrente, seppur palesemente violato, appare riferirsi il suddetto termine in realtà esplicitamente solo ai contratti di locazione e non ai contratti di comodato, per il quale risulta soltanto una mera sanzione per la registrazione tardiva oltre il suddetto termine.
pagina 13 di 15 La difesa del resistente richiama l'applicazione dell'art. 1809 c.c. evidenziando come il recesso ad nutum della comodante non sia affatto giustificato.
Invero, in generale giova ricordare che il comodato è il contratto gratuito con cui il comodante concede un bene – nel nostro caso, un immobile – al comodatario. Se il contratto non prevede alcun termine (nella specie il contratto “è a tempo indeterminato” ex art. 2 doc. 2 resistente) si rientra nel comodato c.d. precario ed il comodante può chiedere, in ogni momento, la restituzione del bene (recesso ad nutum).
Invece, qualora il contratto preveda un termine (esplicito o implicito), il comodante può ottenere la restituzione del bene solo in caso di bisogno urgente ed imprevedibile (nella specie il contratto confusamente riporta pure l'“ipotesi di sopravvenuta ed urgente necessità” ex art. 2 doc. 2 resistente). Secondo la costante giurisprudenza (da ultimo Cass., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 573), il comodato di un immobile che venga stipulato per soddisfare le eIGenze della famiglia, «pur inquadrabile nello schema del «comodato a termine indeterminato», non è, in punto di disciplina, riconducibile al comodato senza determinazione di durata (altrimenti denominato precario)». Infatti, la durata del termine è desumibile per relationem dall'uso convenuto del bene. Pertanto, il comodante non può chiederne la restituzione in qualsiasi momento ex art. 1810 c.c. ma solo in caso di bisogno urgente ex art. 1809 c.c..
La Cassazione così ricostruisce la distinzione alla quale si è infine giunti: “La Corte rileva, intanto, che è corretta la distinzione richiamata dalla Corte torinese tra comodato propriamente detto, regolato dagli artt. 1803 e 1809 cod. civ., e comodato c.d. precario di cui all'art. 1810 cod. civ., definito dalla legge comodato senza destinazione di durata. La differenza tra le due ipotesi acquista importanza decisiva per quanto riguarda la facoltà di chiedere la restituzione del bene, perché nel primo caso l'obbligo di restituzione e regolato dall'art. 1809 cit., mentre nel secondo il comodatario è tenuto alla restituzione non appena il comodante gliene faccia richiesta (ad nutum). Si tratta, quindi, di stabilire se, pacifica essendo tale distinzione, la Corte subalpina abbia fatto corretta applicazione del sistema normativo, alla luce dei numerosi precedenti di questa Corte in argomento. Giova rammentare, in proposito, che, ferma la giurisprudenza indicata nella proposta di definizione anticipata, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che nel contratto di comodato il termine finale può risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata, in quanto tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo;
per cui, in mancanza di tale destinazione, l'uso del bene risulta qualificato a tempo indeterminato, divenendo in tale ipotesi il comodato precario e, perciò, revocabile ad nutum da parte del proprietario (sentenza 9 febbraio
2011, n. 3168, ribadita, tra le altre, dalla sentenza 25 giugno 2013, n. 15877). Successivamente le Sezioni
Unite di questa Corte, con la sentenza 29 settembre 2014, n. 20448 - ripercorrendo i vari orientamenti in materia e dando continuità alla precedente sentenza 21 luglio 2004, n. 13063 - hanno stabilito, tra l'altro, che il comodato di bene immobile stipulato per la soddisfazione di eIGenze abitative familiari del comodatario, pur inquadrabile nello schema del "comodato a termine indeterminato", non è, in punto di disciplina, riconducibile al comodato senza determinazione di durata (altrimenti denominato precario) regolato dall'art. 1810 cod. civ., bensì alla figura prevista dall'art. 1809 cod. civ., in quanto la determinazione della durata della concessione, non ancorata ad un termine prefissato, è comunque desumibile per relationem dall'uso convenuto. Ed hanno poi aggiunto che a questo genere di comodato, ispirato da finalità solidaristiche, "mal si attaglia la natura instabile della situazione negoziale di cui all'art. 1810 cod. civ.". L' insegnamento contenuto nella sentenza n. 20448 del 2014 è stato ripreso e confermato in più occasioni (v., tra le decisioni più recenti, le ordinanze 29 settembre 2023, n. 27634, e 22 luglio 2024, n. 20118) e deve essere ulteriormente ribadito nella pronuncia odierna. La richiamata giurisprudenza, peraltro, ha specificamente concentrato la propria attenzione – tentando di dare risposta ad un problema di pressante attualità - alle sorti del comodato per le eIGenze della famiglia in caso di sopravvenienza di figli e di crisi della coppia.” (Cass., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 573).
E' evidente come nella specie difetti tuttavia proprio “il comodato di bene immobile stipulato per la soddisfazione di eIGenze abitative familiari del comodatario”, non risultando sussistere una famiglia
(composta da almeno due persone, perlomeno non più ove si voglia considerare allora componente la stessa ricorrente) ma solo eIGenze abitative del singolo resistente.
Appare quindi nella specie più pertinente il richiamo dell'art. 1810 (Comodato senza determinazione di pagina 14 di 15 durata) c.c. ove è sancito che “Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede” e non v'è alcun dubbio che tale richiesta di restituzione sia stata proferita dalla ricorrente, sia prima del deposito del ricorso, sia con il ricorso, che in sede di interrogatorio libero in questo giudizio.
In ogni caso, ancorchè si voglia applicare nel caso in esame l'art. 1809 c.c., - posto che come ricordato prima nella specie il contratto confusamente riporta pure l'“ipotesi di sopravvenuta ed urgente necessità” (ex art. 2 doc. 2 resistente) - il recesso ad nutum della comodante risulta comunque pienamente giustificato dalle motivazioni esplicitate nell'atto introduttivo: “7) Che la SI.ra , avendo l'eIGenza di pagare Pt_1 la struttura in cui è attualmente ricoverata, deve rientrare in possesso del proprio immobile allo scopo di metterlo “a reddito”; 8) Che, in ogni caso, anche se la SI.ra volesse in futuro rientrare a casa Pt_1 propria, è assolutamente inappropriata una sua “convivenza” con il SI. , vista la dipendenza CP_1 psicologica dal medesimo diagnosticata dai medici e tenuto conto dei due procedimenti penali pendenti a carico del SI. medesimo nei quali la donna è parte offesa” (pag. 3 ricorso). CP_1
Ed infatti la sopravvenuta ed urgente necessità è rinvenibile sia: a) nell'insorta misura dell'Amministrazione di Sostegno (aperta dal Tribunale di Alessandria - GT Dott con il decreto di Per_1 un'amministrazione di sostegno provvisoria, confermata in via definitiva con provvedimento in data
12.04.2023), che impone un'amministrazione accorta e vigilata delle spese ordinarie e straordinarie della beneficiaria;
b) in ragioni di opportunità che impongono l'impossibilità di far coincidere una eventuale coabitazione forzata nell'immobile della legittima proprietaria e del comodatario, soprattutto a seguito della sentenza di condanna di quest'ultimo (ancorchè risulti prodotto solo il dispositivo).
Il comodatario, quivi resistente, sarà dunque tenuto e condannato a restituire l'immobile comodato, entro un termine ragionevole, che si indica in 60 giorni.
Le spese del giudizio potranno essere interamente compensate in virtù della reciproca equivalente soccombenza sostanziale delle domande.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
In parziale accoglimento delle domande di , Parte_1 dichiara l'avvenuto recesso della stessa dal contratto di comodato e, per l'effetto, condanna CP_1
al rilascio entro giorni 60 della unità immobiliare di proprietà di , ubicata
[...] Parte_1 in AN SA MO (AL) loc. Squarzolo Reg Crosa 21 composta da un alloggio di civile abitazione e da due locali ad uso rimessa/cantina, identificati al NCU al Fg. 26 particella 270 sub 1 2 3, liberandola da cose e/o persone;
rigetta ogni altra domanda;
compensa interamente le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Alessandria, 18 giugno 2025
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola
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