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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/11/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2359 /2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Emanuela Germano Cortese - Presidente Rel. dott.ssa Silvia Orlando - Consigliere dott.ssa Eleonora Pappalettere – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G.C. 2359/2017 promosso da: in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Vietti e Simona Cornaglia - come da procura in atti
- attrice in riassunzione-
Contro
in persona del liquidatore e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso prima dall'avv. Mauro Battistella e in seguito, come da comparsa di costituzione nuovo difensore del 31/10/2025 dall'avv. Carla Franzoni - come da procura in atti
- convenuta in riassunzione –
Nonché contro
(in precedenza in persona del legale rappresentante, Controparte_2 CP_3 rappresentata e difesa, prima dall'avv. Mauro Battistella e in seguito, come da comparsa di costituzione nuovo difensore del 31/10/2025 dall'Avv.to Carla Franzoni – come da procura in atti
- Convenuta in riassunzione -
Oggetto: Riassunzione ex art. 392 c.p.c. – cause relative all'efficacia di contratti -
Conclusioni delle parti come in atti
FATTO E DIRITTO
1 1. Il presente procedimento riguarda la riassunzione ex art. 392 c.p.c., a seguito di cassazione, dell'ordinanza 13/11/2013 della Corte d'Appello di Torino, dichiarata dalla Suprema Corte,
Terza Sezione Civile, con la sentenza n. 18767/2017 e relativa al ricorso proposto da
[...] contro Parte_1 Controparte_4
e sulla validità di un contratto di locazione alberghiera e
[...] CP_3 sulla conseguente determinazione del canone.
2. Il giudizio di appello veniva incardinato avverso la sentenza n. 31/2013 del Tribunale di
Verbania che aveva dichiarato la nullità dell'intero contratto di locazione ad uso alberghiero del
1° dicembre 1993, intercorso tra Parte_1 [...]
e per indeterminatezza della quantificazione del canone negli CP_3 Parte_1 anni successivi al primo.
3. In data 20.11.2017, in esito al giudizio dinanzi la Corte di Cassazione, Parte_1
iscriveva a ruolo atto di citazione in riassunzione ex art. 392
[...] Parte_1
c.p.c. e la prima udienza di comparizione parti dinanzi alla Corte veniva fissata in data
20.2.2018, poi rinviata al 20.3.2018.
4. Le resistenti e si costituivano nel giudizio di CP_3 Controparte_1 riassunzione instando per il rigetto dell'avversario appello, conferma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Verbania e chiedendo, in via pregiudiziale, la sospensione del presente procedimento (ex art. 295 o 337 c.p.c.) in attesa della definizione di due giudizi Cont paralleli aventi natura pregiudiziale: i) il giudizio civile instaurato da nei confronti di HH per la nullità e/o l'annullamento del contratto di cessione del ramo d'azienda e dei Crediti
Potenziali del 30 agosto 2013, che costituiva il titolo in base al quale HH subentrava nel contratto di locazione e acquisiva la legittimazione ad appellare la sentenza n. 31/2013; ii) il Cont procedimento penale contro l'ex amministratore di accusato di reati connessi alla medesima cessione del ramo d'azienda a vantaggio di HH.
5. La Corte, con ordinanza del 20.3.2018, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 295
c.p.c., disponeva la sospensione del presente giudizio R.G. 2359/2017 in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato del giudizio civile di nullità/annullamento della cessione del ramo d'azienda rilevando che: “dalla definizione della controversia pendente avanti al Tribunale di Torino RG 3392/2018 dipenda la decisione della presente causa, poiché
l'oggetto di tale controversia (la validità della cessione da a Parte_1 [...] del ramo d'azienda avente ad oggetto anche il rapporto di Parte_1 locazione commerciale in esame) incide direttamente sul presente giudizio, con particolare riguardo alla legittimazione di . Parte_1
6. In data 31 ottobre 2025, la nuova procuratrice di (già Controparte_2 CP_3 come da visura storica già depositata) e di , depositava Controparte_1 istanza di estinzione del giudizio, producendo il Certificato emesso il 3.11.2025 dalla
2 Cancelleria del Tribunale di Torino che attestava l'avvenuto passaggio in giudicato, per omessa interposizione di appello, della sentenza n. 1947/2023 pubblicata l'8.5.2023 che definiva la causa pregiudicante RG 3392/2918; tale sentenza veniva notificata in data
18.5.2023, per cui passava in giudicato in data 19.6.2023.
7. Poiché il presente giudizio non è stato riassunto nel termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione (ossia dal passaggio in giudicato della sentenza pregiudicante del 19.6.2023), ossia e quindi entro il 19.10.2023 (considerata anche la sospensione feriale dei termini), ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 295, 297 e 307
c.p.c., nonché a norma dell'art. 305 c.p.c., il processo deve essere dichiarato estinto d'ufficio dal Collegio, operando l'estinzione di diritto, senza necessità di ulteriori incombenti processuali.
8. Non c'è luogo a provvedere sulle spese, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate, né sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, co. 1 quater,
DPR n.115/2002, perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto a carico della parte il cui appello, principale o incidentale, sia stato dichiarato inammissibile o improcedibile, o sia stato respinto nel merito.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione Prima civile, definitivamente pronunciando, sul ricorso in riassunzione della causa R.G. 1378/2013 proposto da
[...]
nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
(già ogni contraria istanza disattesa Controparte_2 CP_3
Visti gli artt. 305 e 307 c.p.c.
Dichiara estinto il presente giudizio iscritto al n. di R.G. 2359/2017.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 10 novembre 2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Emanuela Germano Cortese - Presidente Rel. dott.ssa Silvia Orlando - Consigliere dott.ssa Eleonora Pappalettere – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G.C. 2359/2017 promosso da: in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Vietti e Simona Cornaglia - come da procura in atti
- attrice in riassunzione-
Contro
in persona del liquidatore e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso prima dall'avv. Mauro Battistella e in seguito, come da comparsa di costituzione nuovo difensore del 31/10/2025 dall'avv. Carla Franzoni - come da procura in atti
- convenuta in riassunzione –
Nonché contro
(in precedenza in persona del legale rappresentante, Controparte_2 CP_3 rappresentata e difesa, prima dall'avv. Mauro Battistella e in seguito, come da comparsa di costituzione nuovo difensore del 31/10/2025 dall'Avv.to Carla Franzoni – come da procura in atti
- Convenuta in riassunzione -
Oggetto: Riassunzione ex art. 392 c.p.c. – cause relative all'efficacia di contratti -
Conclusioni delle parti come in atti
FATTO E DIRITTO
1 1. Il presente procedimento riguarda la riassunzione ex art. 392 c.p.c., a seguito di cassazione, dell'ordinanza 13/11/2013 della Corte d'Appello di Torino, dichiarata dalla Suprema Corte,
Terza Sezione Civile, con la sentenza n. 18767/2017 e relativa al ricorso proposto da
[...] contro Parte_1 Controparte_4
e sulla validità di un contratto di locazione alberghiera e
[...] CP_3 sulla conseguente determinazione del canone.
2. Il giudizio di appello veniva incardinato avverso la sentenza n. 31/2013 del Tribunale di
Verbania che aveva dichiarato la nullità dell'intero contratto di locazione ad uso alberghiero del
1° dicembre 1993, intercorso tra Parte_1 [...]
e per indeterminatezza della quantificazione del canone negli CP_3 Parte_1 anni successivi al primo.
3. In data 20.11.2017, in esito al giudizio dinanzi la Corte di Cassazione, Parte_1
iscriveva a ruolo atto di citazione in riassunzione ex art. 392
[...] Parte_1
c.p.c. e la prima udienza di comparizione parti dinanzi alla Corte veniva fissata in data
20.2.2018, poi rinviata al 20.3.2018.
4. Le resistenti e si costituivano nel giudizio di CP_3 Controparte_1 riassunzione instando per il rigetto dell'avversario appello, conferma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Verbania e chiedendo, in via pregiudiziale, la sospensione del presente procedimento (ex art. 295 o 337 c.p.c.) in attesa della definizione di due giudizi Cont paralleli aventi natura pregiudiziale: i) il giudizio civile instaurato da nei confronti di HH per la nullità e/o l'annullamento del contratto di cessione del ramo d'azienda e dei Crediti
Potenziali del 30 agosto 2013, che costituiva il titolo in base al quale HH subentrava nel contratto di locazione e acquisiva la legittimazione ad appellare la sentenza n. 31/2013; ii) il Cont procedimento penale contro l'ex amministratore di accusato di reati connessi alla medesima cessione del ramo d'azienda a vantaggio di HH.
5. La Corte, con ordinanza del 20.3.2018, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 295
c.p.c., disponeva la sospensione del presente giudizio R.G. 2359/2017 in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato del giudizio civile di nullità/annullamento della cessione del ramo d'azienda rilevando che: “dalla definizione della controversia pendente avanti al Tribunale di Torino RG 3392/2018 dipenda la decisione della presente causa, poiché
l'oggetto di tale controversia (la validità della cessione da a Parte_1 [...] del ramo d'azienda avente ad oggetto anche il rapporto di Parte_1 locazione commerciale in esame) incide direttamente sul presente giudizio, con particolare riguardo alla legittimazione di . Parte_1
6. In data 31 ottobre 2025, la nuova procuratrice di (già Controparte_2 CP_3 come da visura storica già depositata) e di , depositava Controparte_1 istanza di estinzione del giudizio, producendo il Certificato emesso il 3.11.2025 dalla
2 Cancelleria del Tribunale di Torino che attestava l'avvenuto passaggio in giudicato, per omessa interposizione di appello, della sentenza n. 1947/2023 pubblicata l'8.5.2023 che definiva la causa pregiudicante RG 3392/2918; tale sentenza veniva notificata in data
18.5.2023, per cui passava in giudicato in data 19.6.2023.
7. Poiché il presente giudizio non è stato riassunto nel termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione (ossia dal passaggio in giudicato della sentenza pregiudicante del 19.6.2023), ossia e quindi entro il 19.10.2023 (considerata anche la sospensione feriale dei termini), ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 295, 297 e 307
c.p.c., nonché a norma dell'art. 305 c.p.c., il processo deve essere dichiarato estinto d'ufficio dal Collegio, operando l'estinzione di diritto, senza necessità di ulteriori incombenti processuali.
8. Non c'è luogo a provvedere sulle spese, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate, né sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, co. 1 quater,
DPR n.115/2002, perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto a carico della parte il cui appello, principale o incidentale, sia stato dichiarato inammissibile o improcedibile, o sia stato respinto nel merito.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione Prima civile, definitivamente pronunciando, sul ricorso in riassunzione della causa R.G. 1378/2013 proposto da
[...]
nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
(già ogni contraria istanza disattesa Controparte_2 CP_3
Visti gli artt. 305 e 307 c.p.c.
Dichiara estinto il presente giudizio iscritto al n. di R.G. 2359/2017.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 10 novembre 2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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