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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 78/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PI RC, Presidente MICHELONE FABIO, Relatore POZZO ELVIRA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 173/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Comune di Oulx - Piazza Garombois, 1 10056 Oulx TO
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro Indirizzo_1Agenzia Del Demanio Dr Piemonte E Valle D'Aosta - 10100 Torino TO
Difeso da Indirizzo_2 Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Torino - 10100 Torino TO
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Ministero Della Difesa - 80425650589
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 735/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez.
3 e pubblicata il 27/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 210/2023 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 149/2023 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 151/2023 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 821/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti: CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE (COMUNE OULX)
«Piaccia a codesta Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado, in parziale riforma della sentenza n. 735/03/2024, pronunciata in data 21 giugno 2024 e depositata in data 27 giugno 2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino – Sezione 3, non notificata, reietta ogni contraria istanza e deduzione, nel merito, accertare e dichiarare la legittimità e la tempestività della notifica dell'avviso di accertamento n. 210/2023, relativo all'IMU per l'anno 2016, emesso dal
Comune di Oulx nei confronti del Ministero della Difesa e dell'Agenzia del Demanio e, per l'effetto, condannare questi ultimi, in solido tra loro, al pagamento di tutti gli importi ivi indicati, sia a titolo di imposta dovuta che di sanzioni ed interessi, ovvero della diversa somma che sarà accertata come dovuta in corso di causa.
Con vittoria di spese».
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE (AGENZIA DEL DEMANIO E MINISTERO DELLA DIFESA)
Chiede «Rigettarsi nel merito l'avversario ricorso perché infondato. In accoglimento del proposto appello incidentale tardivo, dichiararsi, in via principale, il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane e del Ministero della Difesa;
in subordine, la parziale infondatezza delle avversarie pretese impositive con riferimento agli anni d'imposta 2017 e 2018. Vinte le spese».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. - Con atto inviato a controparte con pec 27 gennaio 2025 il Comune di Oulx, propose appello per la riforma della sentenza 735/03/2024 pronunciata dalla C.G.T. di Torino il 21 giugno 2024
e depositata il 27 giugno 2024. Il 25 febbraio 2025 ne inserì copia sulla piattaforma del processo tributario telematico.
Espose di aver notificato l'11 marzo 2022 all'Agenzia del demanio un avviso di accertamento
IMU 2016, contestando l'indebita applicazione dell'esenzione ex art. 7, co.1, lett. a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 per alcuni immobili dello Stato ossia la Caserma dei Carabinieri
(Fg. 18, n. 102, cat. B/1) e la Caserma dell'Esercito (Fg. 18, n. 154, cat. B/1), oltre ad altri alloggi di proprietà statale. Soggiunse che controparte propose istanza di autotutela, sostenendo il difetto di motivazione e la spettanza dell'esenzione e che l'Ente rettificò l'atto e lo rinotificò il 23 aprile 2022.
Quindi che l'Agenzia del demanio impugnò l'atto, eccependo la decadenza del potere accertativo e che la C.G.T. di Torino (sent. n. 111/04/2023) annullò l'avviso di rettifica per tardività della comunicazione, senza entrare nel merito dell'esenzione IMU.
Soggiunse che preso atto della sentenza, in luogo della sua impugnazione, il 24 marzo 2023 emise nuovi avvisi di accertamento IMU per gli anni 2016–2018 riconoscendo l'esenzione per la
Caserma dell'Esercito ed accertando, ritenendoli non destinati ad attività istituzionali, l'imposta sugli alloggi presenti nella Caserma dei Carabinieri e su altri alloggi statali sulla base della rendita presunta
(in attesa del riaccatastamento avviato ai sensi della legge 30 dicembre 2004, n. 311) ed applicando la sanzione per infedele dichiarazione con cumulo giuridico.
Espose poi che il 22 maggio 2023 l'Agenzia del demanio ed il Ministero della difesa impugnarono i nuovi avvisi, sostenendo la nullità dell'accertamento IMU 2016 per violazione del giudicato (sentenza n. 111/2023), la spettanza dell'esenzione IMU anche per gli alloggi della Caserma dei Carabinieri nonché la violazione della procedura di reclamo-mediazione. Precisò di aver replicato denunciando essere l'annullamento del primo avviso solo formale, quindi come un nuovo accertamento sostanziale fosse possibile, rimarcando che negli alloggi dei militari non erano svolte attività istituzionale e lamentando infine come il ricorso fosse stato proposto senza rispettare i termini della mediazione.
Narrò poi che la C.G.T. di Torino (sentenza n. 735/03/2024) confermò la correttezza dell'accertamento del Comune sugli alloggi dei militari (ritenuti imponibili) ed accolse parzialmente il ricorso annullando solo l'avviso IMU 2016, ritenendo violato il principio del ne bis in idem e compensando le spese per reciproca soccombenza.
Per la riforma della predetta sentenza propose i seguenti motivi:
a) sul difetto di istruttoria imputabile al Giudice di primo grado. In particolare criticò la sentenza impugnata per aver ritenuto «consumato» il proprio potere accertativo per l'anno 2016 a motivo dell'acquiescenza alla sentenza n. 111/04/2023. Rimarcò come la predetta sentenza avesse annullato l'avviso IMU 2016 solo per tardività della notifica, senza affrontare il merito della pretesa tributaria, non formando così giudicato sostanziale e lasciando intatto il potere accertativo dell'Ente. Inoltre rimarcò le differenze tra l'atto annullato e il nuovo avviso IMU 2016 ed evidenziò poi come il giudice non avesse considerato il diverso contenuto dei due atti trattandoli come identici e giungendo così ad una conclusione errata. Inoltre rimproverò il collegio di prime cure per non aver ricostruito i fatti rilevanti, valutato le prove offerte e fornito una adeguata motivazione. A suffragio di questa ultima censura invocò la giurisprudenza di Cassazione (sentt. 8850/2014, 17986/2006, 1236/2006,
4851/2015);
b) sull'asserita consumazione del potere accertativo del Comune di Oulx in relazione all'IMU 2016. Nella sostanza replicò il primo motivo di appello. Ovvero l'assenza di giudicato sostanziale e la legittimità del nuovo avviso per infedeltà dichiarativa distinta;
c) sulla tempestività della notifica dell'avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2016 emesso dal Comune di Oulx nel 2023. Asserì non essere decaduto dal potere di accertare l'IMU 2016 essendo il termine ordinario (31 dicembre 2022) prorogato di 85 giorni in forza dell'art. 67 D.L.
18/2020, che sospese i termini dall'8 marzo al 31 maggio 2020. A sostegno della tesi rimarcò essere stata la proroga in parola confermata dal MEF, dall'IFEL nonché dall'Agenzia delle Entrate oltre ad essere confermata da varie sentenze (CTP Torino, CGT Savona) e ribadita dal Primo Presidente della Cassazione nel 2025. In altri termini asserì essere stato l'atto tempestivamente notificato.
1.2. – L'Agenzia del demanio ed il Ministero della difesa con nota congiuntamente depositata sulla piattaforma del processo telematico il 28 febbraio 2025 si costituirono in giudizio
In particolare chiesero il rigetto dell'appello essendo l'accertamento IMU 2016 notificato nel
2023 illegittimo in quanto costituente reiterazione elusiva del giudicato essendo controparte ormai definitivamente decaduta dal potere impositivo per la appena citata annualità.
Proposero poi appello incidentale per i seguenti motivi:
a) difetto di legittimazione passiva: asserirono non essere l'Agenzia del demanio ed il
Ministero della difesa soggetti passivi IMU, in quanto meri affidatari/gestori permanendo la proprietà degli immobili statali in capo allo Stato–MEF (Cass. n. 757/2025);
b) in subordine sostennero non essere dovuto il tributo essendo gli alloggi di servizio dei
Carabinieri strumentali a funzioni istituzionali di sicurezza e difesa e pertanto rientranti tra i beni esenti IMU (art. 7 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504) in quanto assegnati tramite concessione amministrativa gratuita, con vincolo funzionale e decadenza automatica alla cessazione dell'incarico.
1.3. - Il Comune di Oulx il 25 novembre 2025 presentò controdeduzioni all'appello incidentale del Ministero della difesa e dell'Agenzia del demanio. In particolare ribadì la legittimità dell'avviso
Imu 2016. Denunciò poi l'inammissibilità (quale motivo nuovo art. 57 D. Lgs. 546/1992) e l'infondatezza dell'eccezione di difetto di soggettività passiva (cfr. Cass. ord. 727/2025). In ordine alle esenzioni art. 7 co. 1 lett. a) decr. 540 cit. per porzioni di caserma Fg.18 Num.102 Cat. B/1 (alloggi Carabinieri 2017-2018) negò sussistere la agevolazione per mancanza del requisito soggettivo (uso indiretto a privati/militari e non a beneficio dell'ente possessore) e oggettivo (per non esservi svolti compiti istituzionali diretti. Cfr. Cass. nn. 4572/2023, 8361/2022, 3974/2021, 3275/2019).
All'odierna pubblica udienza, udita l'esposizione del relatore, ascoltata la parte presente, che illustrò le proprie posizioni processuali, la Commissione decise il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.0. - La impugnata decisione merita conferma.
2.1. – Deve in primo luogo essere esaminato l'atto di appello del Comune. Orbene questo
Collegio ritiene innanzi tutto di richiamare la sentenza il 6 febbraio 2023 n. 111/2023 della Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di TORINO dove i giudici così si espressero: «Si rileva a tal fine come solo l'originario avviso di accertamento IMU per l'anno 2016 risulti essere stato notificato in termini. Tenuto infatti conto anche della proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67 del decreto- legge n. 18 del
2020 in ragione dell'emergenza epidemiologica, il termine ultimo per la notifica dell'avviso in parola doveva ritenersi scadere in data 26 marzo 2022, e dunque ben 25 giorni prima di quanto in effetti avvenuto. Pertanto essendo l'atto in rettifica sostitutivo a tutti gli effetti del primo, la notifica valida è assunta del secondo atto avvenuto oltre i termini».
Per meglio dire la decisione divenuta definitiva riconobbe che un avviso di accertamento IMU 2016 notificato 20 aprile 2022 fu tardivamente consegnato. Non chiara quindi è la tesi dell'Ente secondo cui notificando nuovamente (e con maggior ritardo) altro avviso di accertamento IMU per l'anno 2016 nell'anno 2023 non si violerebbe tale giudicato.
Tale motivo di appello non può trovare favore.
2.2. – Deve poi essere esaminato il primo motivo di appello incidentale. Orbene è subito da sottolineare che tale eccezione fu proposta per la prima volta in questo grado del processo e pertanto in violazione del disposto dell'art. 57 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Per meglio dire tale motivo non può essere da questo collegio accolto.
2.3. – Anche il secondo motivo di appello non può trovare favore. Questa Corte ritiene infatti di seguire il chiaro insegnamento del giudice di legittimità secondo cui:
«non vi sono ragioni per disattendere l'orientamento formatosi in controversie - del tutto sovrapponibili alla presente, avendo ad oggetto la pretesa all'esenzione dall'ICI in relazione ad alloggi di servizio per il personale militare - tra lo stesso Ministero della Difesa ed altre amministrazioni comunali (in termini: Cass., Sez. 5, 30 settembre 2011, nn. 20041 e 20042; Cass., Sez. 5, 6 ottobre 2011, n. 20466; Cass., Sez. 5, 8 novembre 2017, n. 26453; Cass., Sez. 5 febbraio 2019, n. 3268; Cass.,
Sez. 16 febbraio 2021, n. 3974; Cass., Sez. Trib., 14 febbraio 2023, n. 4572; Cass., Sez. Trib., 21 settembre 2023, nn. 27025 e 27035). Difatti, le esenzioni previste per l'ICI dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 30 novembre 1992, n. 504, sono espressamente richiamate e confermate per l'IMU dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. L'orientamento interpretativo così emerso muove dai seguenti fondamentali passaggi:
- la disciplina dell'ICI è riconducibile al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e, per quanto segnatamente concerne le esenzioni di natura soggettiva ed oggettiva qui rilevanti, all'art.7, comma 1, lett. a, del medesimo;
- le norme introducenti esenzioni, in quanto eccezionali, sono di stretta interpretazione (tra le tante: Cass., Sez. 5, 25 febbraio 2020, n. 4997; Cass., Sez. Trib., 7 dicembre 2022, nn. 36028 e 36032; Cass., Sez. Trib., 20 febbraio 2024, n. 4530; Cass., Sez. Trib., 9 agosto 2024, nn. 22601 e 22613), trattandosi di disposizioni tributarie speciali idonee a prevalere sulla disciplina classificatoria degli immobili di servizio;
- l'art. 7, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 30 novembre 1992, n. 504, prevede, in effetti, l'esenzione da ICI degli immobili posseduti (tra gli altri) dallo Stato, ma soltanto se essi siano “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”;
- quest'ultima destinazione presuppone non qualsivoglia impiego dell'immobile per finalità latamente ed anche indirettamente riconducibili all'oggetto istituzionale ed alla funzione o al servizio pubblico dell'ente possessore, bensì la sua utilizzazione “diretta” ed “immediata” per l'assolvimento della finalità d'istituto, tale non potendosi considerare l'affidamento o la concessione del bene al godimento personale e privato di terzi a fronte del pagamento di un canone (tra le tante: Cass., Sez. 11 giugno 2010, n. 14094; Cass., Sez. 30 dicembre 2011, n. 30731; Cass., Sez. 5, 17 luglio 2015, n.
15025 ; Cass., Sez. 5, 8 novembre 2017, n. 26453 ; Cass., Sez. 5, 5 febbraio 2019, n. 3268 ; Cass., Sez. 5, 16 febbraio 2021, n. 3974 ; Cass., Sez. Trib., 14 febbraio 2023, n. 4572 ; Cass., Sez. Trib., 21 settembre 2023, nn. 27025 e 27035).
Nella specie, a ben vedere, si tratta di utilizzazione semplicemente indiretta per fini istituzionali, in quanto il godimento del bene stesso è stato ceduto per il preminente soddisfacimento di esigenze di carattere privato (quali quelle abitative proprie del cessionario e della relativa famiglia) e della quale è certo sintomo il pagamento di un canone. Ed è, difatti, lo stesso Ministero della Difesa a chiarire che gli immobili in questione sono costituiti dagli alloggi per l'abitazione del personale di servizio e delle relative famiglie e che tale uso è conseguente ad una concessione amministrativa del bene a fronte del pagamento di un canone. Peraltro, ai fini dell'applicazione della norma tributaria, non può dirsi dirimente che gli immobili stessi siano classificabili ex art. 5, comma 1, della legge 18 agosto 1978, n. 497 (ora abrogata dall'art. 2268, comma 1, n. 745, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66), quali
“infrastrutture militari”, né che il canone concessorio così percepito abbia carattere non di corrispettivo da attività lucrativa, ma essenzialmente di rimborso dei soli costi di manutenzione. Aggiungasi l'irrilevanza della collocazione degli immobili all'interno di una base militare al fine di ospitare il personale adibito alla gestione ed al funzionamento delle relative infrastrutture ed installazioni.
2.3 Tali conclusioni non mutano in relazione alle eterogenee tipologie degli alloggi di servizio in uso al personale dell'Esercito Italiano, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare e al personale civile del Ministero della Difesa. Invero, l'art. 313 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, prevede che: “1. Gli alloggi di servizio sono oggetto di concessione amministrativa e sono classificati nelle seguenti categorie: a) alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (ASGC): per il personale militare e civile al quale sia affidata, in modo continuativo, la custodia dell'edificio o dell'impianto in cui sia compreso l'alloggio; per il personale militare e civile al quale siano affidate, in modo continuativo, mansioni di consegnatario di deposito o magazzino isolato e che alloggi sul posto.
Rientrano in tale categoria anche gli alloggi che, per motivi di funzionalità e di sicurezza, siano ubicati all'esterno degli edifici e degli impianti;
b) alloggi di servizio connessi con l'incarico, con annessi locali di rappresentanza (ASIR): per i titolari di incarichi che comportino obblighi di rappresentanza inerenti alle proprie funzioni;
c) alloggi di servizio connessi con l'incarico (ASI): per il personale al quale siano affidati incarichi che richiedano la costante presenza del titolare nella sede di servizio per il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità e sicurezza del servizio medesimo;
d) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST): a rotazione, per il personale con carico di famiglia che presti servizio nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa o nell'ambito dell'organizzazione periferica territoriale, determinata con direttiva degli Stati maggiori, in cui sia ubicato l'alloggio; e) alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale militare in transito e dei familiari di passaggio (APP); f) alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale militare imbarcato e dei familiari di passaggio (SLI)”.
2.4 Tale classificazione è confermata dall'art. 279 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (c.d.
“Codice dell'ordinamento militare”), a tenore del quale: “In relazione alle esigenze da soddisfare, gli alloggi della presente sezione sono così classificati: a) alloggi di servizio gratuito per consegnatari e custodi (ASGC); b) alloggi di servizio connessi all'incarico con o senza annessi locali di rappresentanza (ASIR-ASI); c) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST); d) alloggi di servizio per esigenze logistiche del personale militare in transito (APP) o imbarcato (SLI) e relativi familiari di passaggio;
e) alloggi collettivi di servizio nell'ambito delle infrastrutture militari per ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente destinati nella sede
(ASC)”. Per le varie tipologie, gli artt. 279, 280, 281, 282, 283, 284 e 285 del medesimo D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, dispongono che: “Art. 280 Alloggi ASGC 1. L'alloggio gratuito di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 279 può essere concesso unicamente al personale dipendente cui è affidata, in modo continuativo, la custodia dell'edificio o dell'impianto nel quale insiste l'alloggio, nonché al personale militare e civile cui siano affidate in modo continuativo, con provvedimento formale, mansioni di consegnatario di deposito o magazzino isolato e che alloggia sul posto.
2. La concessione dell'alloggio è disposta dai comandi militari territoriali, dai ((Comandi marittimi)) e dai comandi di regione aerea, secondo le direttive impartite al riguardo dagli organi centrali del Ministero della difesa.
3. Della concessione è data notizia al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. La concessione scade con la cessazione dell'incarico dal quale l'utente trae titolo.
5. Sono a carico dell'amministrazione militare le spese per l'illuminazione, l'acqua, il canone telefonico, il riscaldamento e per eventuali altri servizi necessari. Art. 281 Alloggi ASI 1. Gli alloggi di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 279 sono assegnati al personale dipendente cui sono affidati incarichi che richiedono l'obbligo di abitare presso la località di servizio.
2. Con il regolamento il Ministro della difesa stabilisce, in base alle esigenze operative con uniforme indirizzo interforze, gli incarichi che per necessità funzionali richiedono l'assegnazione dell'alloggio di servizio.
3. La concessione decade con la cessazione dell'incarico dal quale l'utente trae titolo. Art. 282 Alloggi ASIR 1. Gli alloggi di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 279, quando sono assegnati a titolari di incarichi che comportano obblighi di rappresentanza, sono dotati di locali appositamente predisposti, annessi agli alloggi stessi.
2. Tali locali rimangono nella disponibilità dell'amministrazione militare cui fanno carico tutte le relative spese. 3.
Gli incarichi che comportano obblighi di rappresentanza sono i seguenti: a) Capo di Stato maggiore della difesa, Capo di Stato maggiore di Forza armata, incluso il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ((Direttore nazionale degli armamenti)); (...) Art. 283 Alloggi AST 1. Gli alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 279, sono assegnati in base a criteri di rotazione e secondo modalità stabilite con il regolamento, al personale che presta servizio nella località in cui è situato l'alloggio. Art. 284 Alloggi APP e SLI1. Gli alloggi di servizio di cui al comma 1, lettera d), dell'articolo 279, sono predisposti in funzione di motivate esigenze di servizio. Art. 285 Alloggi ASC.
1. Gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio permanente possono usufruire dei locali che, nell'ambito delle infrastrutture militari, sono destinati ad alloggiamenti collettivi di servizio.
2. Non sono considerati alloggi collettivi di servizio quelli costituiti in baracche, attendamenti o in altre sistemazioni analoghe, come pure le sistemazioni predisposte per il personale che ha l'obbligo di alloggiare in caserma”.
2.5 Come è evidente dalla precedente analisi della disciplina vigente in materia, la predetta differenziazione attiene soltanto alla particolare destinazione dell'alloggio ed alla specifica regolamentazione della concessione amministrativa. Per cui, le precedenti conclusioni sul rapporto collaterale ed accessorio rispetto al pubblico ufficio valgono anche per gli alloggi (ASI, ASIR, ASGC, SLI) che sono più strettamente connessi all'esercizio di determinate funzioni, giacché lo scopo è pur sempre quello di offrire una sistemazione abitativa nel luogo di esercizio delle funzioni, ma non si tratta di immobili utilizzati per lo svolgimento di compiti istituzionali (secondo il requisito richiesto dall'art. 7, comma 1, lett. a, del D. Lgs. 30 novembre 1992, n. 540)» (cfr. Cass. Ord. 4 gennaio 2025, n. 118).
Pertanto applicando al caso in giudizio tale orientamento giurisprudenziale questo motivo non può essere accolto.
2.4. – In definitiva né l'appello del Comune né quello incidentale dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa possono trovare favore e l'impugnata sentenza merita conferma.
2.5. – La reciproca soccombenza è giusto motivo per compensare tra le parti le spese di lite del grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del PIEMONTE Sezione II visti gli artt. 61 e 35 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 cosi decide: conferma la decisione di primo grado;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del grado.
Così deciso in Torino, allì 16 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Fabio Michelone Dott. Marcello Pisanu
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PI RC, Presidente MICHELONE FABIO, Relatore POZZO ELVIRA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 173/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Comune di Oulx - Piazza Garombois, 1 10056 Oulx TO
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro Indirizzo_1Agenzia Del Demanio Dr Piemonte E Valle D'Aosta - 10100 Torino TO
Difeso da Indirizzo_2 Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Torino - 10100 Torino TO
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Ministero Della Difesa - 80425650589
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 735/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez.
3 e pubblicata il 27/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 210/2023 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 149/2023 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 151/2023 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 821/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti: CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE (COMUNE OULX)
«Piaccia a codesta Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado, in parziale riforma della sentenza n. 735/03/2024, pronunciata in data 21 giugno 2024 e depositata in data 27 giugno 2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino – Sezione 3, non notificata, reietta ogni contraria istanza e deduzione, nel merito, accertare e dichiarare la legittimità e la tempestività della notifica dell'avviso di accertamento n. 210/2023, relativo all'IMU per l'anno 2016, emesso dal
Comune di Oulx nei confronti del Ministero della Difesa e dell'Agenzia del Demanio e, per l'effetto, condannare questi ultimi, in solido tra loro, al pagamento di tutti gli importi ivi indicati, sia a titolo di imposta dovuta che di sanzioni ed interessi, ovvero della diversa somma che sarà accertata come dovuta in corso di causa.
Con vittoria di spese».
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE (AGENZIA DEL DEMANIO E MINISTERO DELLA DIFESA)
Chiede «Rigettarsi nel merito l'avversario ricorso perché infondato. In accoglimento del proposto appello incidentale tardivo, dichiararsi, in via principale, il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane e del Ministero della Difesa;
in subordine, la parziale infondatezza delle avversarie pretese impositive con riferimento agli anni d'imposta 2017 e 2018. Vinte le spese».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. - Con atto inviato a controparte con pec 27 gennaio 2025 il Comune di Oulx, propose appello per la riforma della sentenza 735/03/2024 pronunciata dalla C.G.T. di Torino il 21 giugno 2024
e depositata il 27 giugno 2024. Il 25 febbraio 2025 ne inserì copia sulla piattaforma del processo tributario telematico.
Espose di aver notificato l'11 marzo 2022 all'Agenzia del demanio un avviso di accertamento
IMU 2016, contestando l'indebita applicazione dell'esenzione ex art. 7, co.1, lett. a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 per alcuni immobili dello Stato ossia la Caserma dei Carabinieri
(Fg. 18, n. 102, cat. B/1) e la Caserma dell'Esercito (Fg. 18, n. 154, cat. B/1), oltre ad altri alloggi di proprietà statale. Soggiunse che controparte propose istanza di autotutela, sostenendo il difetto di motivazione e la spettanza dell'esenzione e che l'Ente rettificò l'atto e lo rinotificò il 23 aprile 2022.
Quindi che l'Agenzia del demanio impugnò l'atto, eccependo la decadenza del potere accertativo e che la C.G.T. di Torino (sent. n. 111/04/2023) annullò l'avviso di rettifica per tardività della comunicazione, senza entrare nel merito dell'esenzione IMU.
Soggiunse che preso atto della sentenza, in luogo della sua impugnazione, il 24 marzo 2023 emise nuovi avvisi di accertamento IMU per gli anni 2016–2018 riconoscendo l'esenzione per la
Caserma dell'Esercito ed accertando, ritenendoli non destinati ad attività istituzionali, l'imposta sugli alloggi presenti nella Caserma dei Carabinieri e su altri alloggi statali sulla base della rendita presunta
(in attesa del riaccatastamento avviato ai sensi della legge 30 dicembre 2004, n. 311) ed applicando la sanzione per infedele dichiarazione con cumulo giuridico.
Espose poi che il 22 maggio 2023 l'Agenzia del demanio ed il Ministero della difesa impugnarono i nuovi avvisi, sostenendo la nullità dell'accertamento IMU 2016 per violazione del giudicato (sentenza n. 111/2023), la spettanza dell'esenzione IMU anche per gli alloggi della Caserma dei Carabinieri nonché la violazione della procedura di reclamo-mediazione. Precisò di aver replicato denunciando essere l'annullamento del primo avviso solo formale, quindi come un nuovo accertamento sostanziale fosse possibile, rimarcando che negli alloggi dei militari non erano svolte attività istituzionale e lamentando infine come il ricorso fosse stato proposto senza rispettare i termini della mediazione.
Narrò poi che la C.G.T. di Torino (sentenza n. 735/03/2024) confermò la correttezza dell'accertamento del Comune sugli alloggi dei militari (ritenuti imponibili) ed accolse parzialmente il ricorso annullando solo l'avviso IMU 2016, ritenendo violato il principio del ne bis in idem e compensando le spese per reciproca soccombenza.
Per la riforma della predetta sentenza propose i seguenti motivi:
a) sul difetto di istruttoria imputabile al Giudice di primo grado. In particolare criticò la sentenza impugnata per aver ritenuto «consumato» il proprio potere accertativo per l'anno 2016 a motivo dell'acquiescenza alla sentenza n. 111/04/2023. Rimarcò come la predetta sentenza avesse annullato l'avviso IMU 2016 solo per tardività della notifica, senza affrontare il merito della pretesa tributaria, non formando così giudicato sostanziale e lasciando intatto il potere accertativo dell'Ente. Inoltre rimarcò le differenze tra l'atto annullato e il nuovo avviso IMU 2016 ed evidenziò poi come il giudice non avesse considerato il diverso contenuto dei due atti trattandoli come identici e giungendo così ad una conclusione errata. Inoltre rimproverò il collegio di prime cure per non aver ricostruito i fatti rilevanti, valutato le prove offerte e fornito una adeguata motivazione. A suffragio di questa ultima censura invocò la giurisprudenza di Cassazione (sentt. 8850/2014, 17986/2006, 1236/2006,
4851/2015);
b) sull'asserita consumazione del potere accertativo del Comune di Oulx in relazione all'IMU 2016. Nella sostanza replicò il primo motivo di appello. Ovvero l'assenza di giudicato sostanziale e la legittimità del nuovo avviso per infedeltà dichiarativa distinta;
c) sulla tempestività della notifica dell'avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2016 emesso dal Comune di Oulx nel 2023. Asserì non essere decaduto dal potere di accertare l'IMU 2016 essendo il termine ordinario (31 dicembre 2022) prorogato di 85 giorni in forza dell'art. 67 D.L.
18/2020, che sospese i termini dall'8 marzo al 31 maggio 2020. A sostegno della tesi rimarcò essere stata la proroga in parola confermata dal MEF, dall'IFEL nonché dall'Agenzia delle Entrate oltre ad essere confermata da varie sentenze (CTP Torino, CGT Savona) e ribadita dal Primo Presidente della Cassazione nel 2025. In altri termini asserì essere stato l'atto tempestivamente notificato.
1.2. – L'Agenzia del demanio ed il Ministero della difesa con nota congiuntamente depositata sulla piattaforma del processo telematico il 28 febbraio 2025 si costituirono in giudizio
In particolare chiesero il rigetto dell'appello essendo l'accertamento IMU 2016 notificato nel
2023 illegittimo in quanto costituente reiterazione elusiva del giudicato essendo controparte ormai definitivamente decaduta dal potere impositivo per la appena citata annualità.
Proposero poi appello incidentale per i seguenti motivi:
a) difetto di legittimazione passiva: asserirono non essere l'Agenzia del demanio ed il
Ministero della difesa soggetti passivi IMU, in quanto meri affidatari/gestori permanendo la proprietà degli immobili statali in capo allo Stato–MEF (Cass. n. 757/2025);
b) in subordine sostennero non essere dovuto il tributo essendo gli alloggi di servizio dei
Carabinieri strumentali a funzioni istituzionali di sicurezza e difesa e pertanto rientranti tra i beni esenti IMU (art. 7 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504) in quanto assegnati tramite concessione amministrativa gratuita, con vincolo funzionale e decadenza automatica alla cessazione dell'incarico.
1.3. - Il Comune di Oulx il 25 novembre 2025 presentò controdeduzioni all'appello incidentale del Ministero della difesa e dell'Agenzia del demanio. In particolare ribadì la legittimità dell'avviso
Imu 2016. Denunciò poi l'inammissibilità (quale motivo nuovo art. 57 D. Lgs. 546/1992) e l'infondatezza dell'eccezione di difetto di soggettività passiva (cfr. Cass. ord. 727/2025). In ordine alle esenzioni art. 7 co. 1 lett. a) decr. 540 cit. per porzioni di caserma Fg.18 Num.102 Cat. B/1 (alloggi Carabinieri 2017-2018) negò sussistere la agevolazione per mancanza del requisito soggettivo (uso indiretto a privati/militari e non a beneficio dell'ente possessore) e oggettivo (per non esservi svolti compiti istituzionali diretti. Cfr. Cass. nn. 4572/2023, 8361/2022, 3974/2021, 3275/2019).
All'odierna pubblica udienza, udita l'esposizione del relatore, ascoltata la parte presente, che illustrò le proprie posizioni processuali, la Commissione decise il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.0. - La impugnata decisione merita conferma.
2.1. – Deve in primo luogo essere esaminato l'atto di appello del Comune. Orbene questo
Collegio ritiene innanzi tutto di richiamare la sentenza il 6 febbraio 2023 n. 111/2023 della Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di TORINO dove i giudici così si espressero: «Si rileva a tal fine come solo l'originario avviso di accertamento IMU per l'anno 2016 risulti essere stato notificato in termini. Tenuto infatti conto anche della proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67 del decreto- legge n. 18 del
2020 in ragione dell'emergenza epidemiologica, il termine ultimo per la notifica dell'avviso in parola doveva ritenersi scadere in data 26 marzo 2022, e dunque ben 25 giorni prima di quanto in effetti avvenuto. Pertanto essendo l'atto in rettifica sostitutivo a tutti gli effetti del primo, la notifica valida è assunta del secondo atto avvenuto oltre i termini».
Per meglio dire la decisione divenuta definitiva riconobbe che un avviso di accertamento IMU 2016 notificato 20 aprile 2022 fu tardivamente consegnato. Non chiara quindi è la tesi dell'Ente secondo cui notificando nuovamente (e con maggior ritardo) altro avviso di accertamento IMU per l'anno 2016 nell'anno 2023 non si violerebbe tale giudicato.
Tale motivo di appello non può trovare favore.
2.2. – Deve poi essere esaminato il primo motivo di appello incidentale. Orbene è subito da sottolineare che tale eccezione fu proposta per la prima volta in questo grado del processo e pertanto in violazione del disposto dell'art. 57 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Per meglio dire tale motivo non può essere da questo collegio accolto.
2.3. – Anche il secondo motivo di appello non può trovare favore. Questa Corte ritiene infatti di seguire il chiaro insegnamento del giudice di legittimità secondo cui:
«non vi sono ragioni per disattendere l'orientamento formatosi in controversie - del tutto sovrapponibili alla presente, avendo ad oggetto la pretesa all'esenzione dall'ICI in relazione ad alloggi di servizio per il personale militare - tra lo stesso Ministero della Difesa ed altre amministrazioni comunali (in termini: Cass., Sez. 5, 30 settembre 2011, nn. 20041 e 20042; Cass., Sez. 5, 6 ottobre 2011, n. 20466; Cass., Sez. 5, 8 novembre 2017, n. 26453; Cass., Sez. 5 febbraio 2019, n. 3268; Cass.,
Sez. 16 febbraio 2021, n. 3974; Cass., Sez. Trib., 14 febbraio 2023, n. 4572; Cass., Sez. Trib., 21 settembre 2023, nn. 27025 e 27035). Difatti, le esenzioni previste per l'ICI dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 30 novembre 1992, n. 504, sono espressamente richiamate e confermate per l'IMU dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. L'orientamento interpretativo così emerso muove dai seguenti fondamentali passaggi:
- la disciplina dell'ICI è riconducibile al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e, per quanto segnatamente concerne le esenzioni di natura soggettiva ed oggettiva qui rilevanti, all'art.7, comma 1, lett. a, del medesimo;
- le norme introducenti esenzioni, in quanto eccezionali, sono di stretta interpretazione (tra le tante: Cass., Sez. 5, 25 febbraio 2020, n. 4997; Cass., Sez. Trib., 7 dicembre 2022, nn. 36028 e 36032; Cass., Sez. Trib., 20 febbraio 2024, n. 4530; Cass., Sez. Trib., 9 agosto 2024, nn. 22601 e 22613), trattandosi di disposizioni tributarie speciali idonee a prevalere sulla disciplina classificatoria degli immobili di servizio;
- l'art. 7, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 30 novembre 1992, n. 504, prevede, in effetti, l'esenzione da ICI degli immobili posseduti (tra gli altri) dallo Stato, ma soltanto se essi siano “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”;
- quest'ultima destinazione presuppone non qualsivoglia impiego dell'immobile per finalità latamente ed anche indirettamente riconducibili all'oggetto istituzionale ed alla funzione o al servizio pubblico dell'ente possessore, bensì la sua utilizzazione “diretta” ed “immediata” per l'assolvimento della finalità d'istituto, tale non potendosi considerare l'affidamento o la concessione del bene al godimento personale e privato di terzi a fronte del pagamento di un canone (tra le tante: Cass., Sez. 11 giugno 2010, n. 14094; Cass., Sez. 30 dicembre 2011, n. 30731; Cass., Sez. 5, 17 luglio 2015, n.
15025 ; Cass., Sez. 5, 8 novembre 2017, n. 26453 ; Cass., Sez. 5, 5 febbraio 2019, n. 3268 ; Cass., Sez. 5, 16 febbraio 2021, n. 3974 ; Cass., Sez. Trib., 14 febbraio 2023, n. 4572 ; Cass., Sez. Trib., 21 settembre 2023, nn. 27025 e 27035).
Nella specie, a ben vedere, si tratta di utilizzazione semplicemente indiretta per fini istituzionali, in quanto il godimento del bene stesso è stato ceduto per il preminente soddisfacimento di esigenze di carattere privato (quali quelle abitative proprie del cessionario e della relativa famiglia) e della quale è certo sintomo il pagamento di un canone. Ed è, difatti, lo stesso Ministero della Difesa a chiarire che gli immobili in questione sono costituiti dagli alloggi per l'abitazione del personale di servizio e delle relative famiglie e che tale uso è conseguente ad una concessione amministrativa del bene a fronte del pagamento di un canone. Peraltro, ai fini dell'applicazione della norma tributaria, non può dirsi dirimente che gli immobili stessi siano classificabili ex art. 5, comma 1, della legge 18 agosto 1978, n. 497 (ora abrogata dall'art. 2268, comma 1, n. 745, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66), quali
“infrastrutture militari”, né che il canone concessorio così percepito abbia carattere non di corrispettivo da attività lucrativa, ma essenzialmente di rimborso dei soli costi di manutenzione. Aggiungasi l'irrilevanza della collocazione degli immobili all'interno di una base militare al fine di ospitare il personale adibito alla gestione ed al funzionamento delle relative infrastrutture ed installazioni.
2.3 Tali conclusioni non mutano in relazione alle eterogenee tipologie degli alloggi di servizio in uso al personale dell'Esercito Italiano, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare e al personale civile del Ministero della Difesa. Invero, l'art. 313 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, prevede che: “1. Gli alloggi di servizio sono oggetto di concessione amministrativa e sono classificati nelle seguenti categorie: a) alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (ASGC): per il personale militare e civile al quale sia affidata, in modo continuativo, la custodia dell'edificio o dell'impianto in cui sia compreso l'alloggio; per il personale militare e civile al quale siano affidate, in modo continuativo, mansioni di consegnatario di deposito o magazzino isolato e che alloggi sul posto.
Rientrano in tale categoria anche gli alloggi che, per motivi di funzionalità e di sicurezza, siano ubicati all'esterno degli edifici e degli impianti;
b) alloggi di servizio connessi con l'incarico, con annessi locali di rappresentanza (ASIR): per i titolari di incarichi che comportino obblighi di rappresentanza inerenti alle proprie funzioni;
c) alloggi di servizio connessi con l'incarico (ASI): per il personale al quale siano affidati incarichi che richiedano la costante presenza del titolare nella sede di servizio per il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità e sicurezza del servizio medesimo;
d) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST): a rotazione, per il personale con carico di famiglia che presti servizio nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa o nell'ambito dell'organizzazione periferica territoriale, determinata con direttiva degli Stati maggiori, in cui sia ubicato l'alloggio; e) alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale militare in transito e dei familiari di passaggio (APP); f) alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale militare imbarcato e dei familiari di passaggio (SLI)”.
2.4 Tale classificazione è confermata dall'art. 279 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (c.d.
“Codice dell'ordinamento militare”), a tenore del quale: “In relazione alle esigenze da soddisfare, gli alloggi della presente sezione sono così classificati: a) alloggi di servizio gratuito per consegnatari e custodi (ASGC); b) alloggi di servizio connessi all'incarico con o senza annessi locali di rappresentanza (ASIR-ASI); c) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST); d) alloggi di servizio per esigenze logistiche del personale militare in transito (APP) o imbarcato (SLI) e relativi familiari di passaggio;
e) alloggi collettivi di servizio nell'ambito delle infrastrutture militari per ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente destinati nella sede
(ASC)”. Per le varie tipologie, gli artt. 279, 280, 281, 282, 283, 284 e 285 del medesimo D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, dispongono che: “Art. 280 Alloggi ASGC 1. L'alloggio gratuito di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 279 può essere concesso unicamente al personale dipendente cui è affidata, in modo continuativo, la custodia dell'edificio o dell'impianto nel quale insiste l'alloggio, nonché al personale militare e civile cui siano affidate in modo continuativo, con provvedimento formale, mansioni di consegnatario di deposito o magazzino isolato e che alloggia sul posto.
2. La concessione dell'alloggio è disposta dai comandi militari territoriali, dai ((Comandi marittimi)) e dai comandi di regione aerea, secondo le direttive impartite al riguardo dagli organi centrali del Ministero della difesa.
3. Della concessione è data notizia al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. La concessione scade con la cessazione dell'incarico dal quale l'utente trae titolo.
5. Sono a carico dell'amministrazione militare le spese per l'illuminazione, l'acqua, il canone telefonico, il riscaldamento e per eventuali altri servizi necessari. Art. 281 Alloggi ASI 1. Gli alloggi di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 279 sono assegnati al personale dipendente cui sono affidati incarichi che richiedono l'obbligo di abitare presso la località di servizio.
2. Con il regolamento il Ministro della difesa stabilisce, in base alle esigenze operative con uniforme indirizzo interforze, gli incarichi che per necessità funzionali richiedono l'assegnazione dell'alloggio di servizio.
3. La concessione decade con la cessazione dell'incarico dal quale l'utente trae titolo. Art. 282 Alloggi ASIR 1. Gli alloggi di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 279, quando sono assegnati a titolari di incarichi che comportano obblighi di rappresentanza, sono dotati di locali appositamente predisposti, annessi agli alloggi stessi.
2. Tali locali rimangono nella disponibilità dell'amministrazione militare cui fanno carico tutte le relative spese. 3.
Gli incarichi che comportano obblighi di rappresentanza sono i seguenti: a) Capo di Stato maggiore della difesa, Capo di Stato maggiore di Forza armata, incluso il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ((Direttore nazionale degli armamenti)); (...) Art. 283 Alloggi AST 1. Gli alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 279, sono assegnati in base a criteri di rotazione e secondo modalità stabilite con il regolamento, al personale che presta servizio nella località in cui è situato l'alloggio. Art. 284 Alloggi APP e SLI1. Gli alloggi di servizio di cui al comma 1, lettera d), dell'articolo 279, sono predisposti in funzione di motivate esigenze di servizio. Art. 285 Alloggi ASC.
1. Gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio permanente possono usufruire dei locali che, nell'ambito delle infrastrutture militari, sono destinati ad alloggiamenti collettivi di servizio.
2. Non sono considerati alloggi collettivi di servizio quelli costituiti in baracche, attendamenti o in altre sistemazioni analoghe, come pure le sistemazioni predisposte per il personale che ha l'obbligo di alloggiare in caserma”.
2.5 Come è evidente dalla precedente analisi della disciplina vigente in materia, la predetta differenziazione attiene soltanto alla particolare destinazione dell'alloggio ed alla specifica regolamentazione della concessione amministrativa. Per cui, le precedenti conclusioni sul rapporto collaterale ed accessorio rispetto al pubblico ufficio valgono anche per gli alloggi (ASI, ASIR, ASGC, SLI) che sono più strettamente connessi all'esercizio di determinate funzioni, giacché lo scopo è pur sempre quello di offrire una sistemazione abitativa nel luogo di esercizio delle funzioni, ma non si tratta di immobili utilizzati per lo svolgimento di compiti istituzionali (secondo il requisito richiesto dall'art. 7, comma 1, lett. a, del D. Lgs. 30 novembre 1992, n. 540)» (cfr. Cass. Ord. 4 gennaio 2025, n. 118).
Pertanto applicando al caso in giudizio tale orientamento giurisprudenziale questo motivo non può essere accolto.
2.4. – In definitiva né l'appello del Comune né quello incidentale dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa possono trovare favore e l'impugnata sentenza merita conferma.
2.5. – La reciproca soccombenza è giusto motivo per compensare tra le parti le spese di lite del grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del PIEMONTE Sezione II visti gli artt. 61 e 35 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 cosi decide: conferma la decisione di primo grado;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del grado.
Così deciso in Torino, allì 16 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Fabio Michelone Dott. Marcello Pisanu