CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 12/01/2026, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 362/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 19/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA MALFA ANTONINO, Presidente
IACUZIO ES SAVERIO, Relatore
CARRELLI PALOMBI DI MONT RO MARIA, Giudice
in data 19/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8205/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013402716 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 8431/2025 depositato il
22/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TK7013402716/2023, relativo all'anno di imposta 2019, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale III di Roma ha accertato maggiori imposte per un importo complessivo di € 12.222,70, di cui
€ 6.433,00 a titolo di tributi e il residuo a titolo di sanzioni ed interessi.
La pretesa impositiva trae origine da un processo verbale di constatazione (PVC) notificato in data 9 settembre 2022 dalla Direzione Provinciale di Matera alla società "Società_1 di Nominativo_1 & C. s.n.c.", di cui il ricorrente è socio. Sulla base di tale PVC, l'Ufficio di Matera emetteva avvisi di accertamento nei confronti della società e degli altri due soci, sig.ra Nominativo_1 e sig. Nominativo_2. Questi ultimi definivano la propria posizione ai sensi degli artt. 15, D. Lgs. n. 218/1997 e dell'art. 1, co. 180-182, L.
n. 197/2022 (c.d. "Tregua Fiscale"), beneficiando della riduzione delle sanzioni ad 1/18 del minimo edittale, misura agevolativa condizionata alla notifica dell'atto impositivo entro il 31 marzo 2023.
Per la posizione del sig. Ricorrente_1 , residente all'estero, la competenza territoriale per l'emissione dell'avviso di accertamento era radicata presso la Direzione Provinciale III di Roma. L'Ufficio di Matera trasmetteva pertanto gli atti alla sede di Roma, la quale, come si evince dall'atto impugnato, acquisiva la segnalazione in data 7 febbraio 2023.
Il ricorrente, per il tramite del proprio difensore, in data 24 marzo 2023 inoltrava formale istanza a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'Ufficio di Roma, chiedendo espressamente che l'avviso di accertamento venisse notificato al proprio avvocato a mezzo PEC ed entro il termine del 31 marzo 2023, al fine di poter accedere al medesimo regime di definizione agevolata di cui avevano beneficiato i suoi soci.
Nonostante tale richiesta e il tempo a disposizione, l'Amministrazione finanziaria notificava l'atto impositivo in data 31 gennaio 2024, precludendo di fatto al contribuente l'accesso al beneficio previsto dalla definizione agevolata.
A sostegno del proprio ricorso, il contribuente ha dedotto i seguenti motivi:
1) Violazione dei principi di base che regolano la discrezionalità amministrativa ed Eccesso di potere. Il ricorrente lamenta un cattivo esercizio del potere discrezionale sotto il profilo della "inopportunità", per non aver l'Ufficio ponderato l'interesse pubblico alla riscossione con il legittimo interesse del privato ad avvalersi di una facoltà concessa dalla legge, creando altresì una palese disparità di trattamento rispetto agli altri soci.
2) Violazione dei principi di collaborazione e buona fede (art. 10, L. n. 212/2000). La parte eccepisce la violazione dello Statuto dei diritti del contribuente, sostenendo che il comportamento omissivo dell'Ufficio integri un'ipotesi di "ritardo" o "errore" dell'amministrazione, che, ai sensi del comma 2 del citato articolo, dovrebbe comportare quantomeno la non debenza di sanzioni e interessi moratori.
3) Inadeguata motivazione e illegittimità delle sanzioni e degli interessi. In via consequenziale, il contribuente lamenta il vizio di motivazione dell'atto, che non fornisce alcuna giustificazione per il ritardo, e l'illegittimità delle sanzioni, irrogate in misura piena anziché ridotta ad 1/18, nonché degli interessi, calcolati su un periodo più lungo a causa dell'inerzia dell'Ufficio.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data 5 novembre 2024, chiedendo il rigetto del ricorso.
La difesa erariale si fonda essenzialmente sui seguenti argomenti:
A) Il contribuente non ha mosso contestazioni specifiche nel merito della pretesa tributaria, la quale dovrebbe pertanto considerarsi definita.
B) L'Amministrazione finanziaria ha l'obbligo di pianificare i propri controlli nel rispetto dei termini di decadenza, che per l'annualità 2019 scadevano il 31 dicembre 2025 e non ha alcun dovere di assecondare i "desiderata" del contribuente di ricevere un accertamento in anticipo.
C) Il ricorrente avrebbe tratto un vantaggio dal ritardo, potendo lucrare interessi sulle somme non versate.
Con memoria di replica depositata in data 8 settembre 2025, la parte ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni, sottolineando come l'Ufficio non avesse specificamente contestato le circostanze di fatto allegate
(la tempistica, la ricezione della PEC, la definizione agevolata concessa agli altri soci), invocando pertanto l'applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, si osserva che il ricorrente non ha mosso alcuna contestazione specifica in ordine alla rettifica del reddito operata dall'Ufficio. Il maggior reddito accertato deriva dalla quota di partecipazione nella società di persone "Società_1", i cui accertamenti societari sono stati definiti in acquiescenza. Pertanto, il recupero delle imposte deve ritenersi legittimo e definitivo per mancata contestazione.
Il motivo centrale del ricorso risiede nella presunta illegittimità della notifica avvenuta il 31/01/2024 anziché entro il 31/03/2023. Tale doglianza non merita accoglimento.
L'azione accertatrice dell'Amministrazione Finanziaria è soggetta esclusivamente ai termini di decadenza stabiliti dalla legge (art. 43, D.P.R. 600/73). Per l'anno di imposta 2019, il termine di decadenza scadeva il
31/12/2025; la notifica eseguita nel gennaio 2024 è pertanto pienamente tempestiva.
Non sussiste un diritto soggettivo del contribuente a ricevere l'avviso di accertamento entro una data specifica utile per aderire a condoni o definizioni agevolate, né l'Ufficio è obbligato a dare seguito a solleciti di notifica inviati dalla parte privata. La facoltà dell'Ufficio di pianificare l'emissione e la notifica degli atti rientra nei poteri organizzativi e di efficienza della Pubblica Amministrazione e non può essere sindacata sotto il profilo dell'eccesso di potere o della disparità di trattamento, trattandosi di esercizio di un potere-dovere vincolato ai termini di legge.
Non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 10 della L. 212/2000. Il ritardo lamentato dal contribuente rispetto alla scadenza della "tregua fiscale" non costituisce un errore o un'omissione dell'Amministrazione idonea a escludere sanzioni o interessi, poiché il termine del 31/03/2023 non era un termine perentorio a tutela del contribuente. Inoltre, il sollecito per la notificazione dell'avviso di accertamento inviato all'Agenzia delle
Entrate dall'avvocato del ricorrente in data 24.03.2023, non può costituire elemento comprovante un comportamento collaborativo. Ciò in ragione dell'invio del messaggio PEC nell'imminenza della scadenza del termine e della richiesta di notificazione presso il proprio avvocato e non personalmente.
La motivazione dell'atto è adeguata in quanto illustra chiaramente i presupposti di fatto e di diritto del recupero d'imposta derivante dalla rettifica del reddito societario, mentre non era dovuta alcuna motivazione specifica sul mancato rispetto di un termine (quello del 31/03/2023) che non era applicabile al caso di specie per intervenuta scadenza naturale.
Le sanzioni sono state irrogate nella misura minima prevista dalla legge, ferma restando la facoltà di definizione agevolata a un terzo illustrata nelle avvertenze dell'atto.
Per quanto riguarda le spese di lite, la mancata contestazione riguardo la debenza dei tributi, determina la sussistenza delle condizioni per la compensazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 19/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA MALFA ANTONINO, Presidente
IACUZIO ES SAVERIO, Relatore
CARRELLI PALOMBI DI MONT RO MARIA, Giudice
in data 19/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8205/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013402716 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 8431/2025 depositato il
22/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TK7013402716/2023, relativo all'anno di imposta 2019, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale III di Roma ha accertato maggiori imposte per un importo complessivo di € 12.222,70, di cui
€ 6.433,00 a titolo di tributi e il residuo a titolo di sanzioni ed interessi.
La pretesa impositiva trae origine da un processo verbale di constatazione (PVC) notificato in data 9 settembre 2022 dalla Direzione Provinciale di Matera alla società "Società_1 di Nominativo_1 & C. s.n.c.", di cui il ricorrente è socio. Sulla base di tale PVC, l'Ufficio di Matera emetteva avvisi di accertamento nei confronti della società e degli altri due soci, sig.ra Nominativo_1 e sig. Nominativo_2. Questi ultimi definivano la propria posizione ai sensi degli artt. 15, D. Lgs. n. 218/1997 e dell'art. 1, co. 180-182, L.
n. 197/2022 (c.d. "Tregua Fiscale"), beneficiando della riduzione delle sanzioni ad 1/18 del minimo edittale, misura agevolativa condizionata alla notifica dell'atto impositivo entro il 31 marzo 2023.
Per la posizione del sig. Ricorrente_1 , residente all'estero, la competenza territoriale per l'emissione dell'avviso di accertamento era radicata presso la Direzione Provinciale III di Roma. L'Ufficio di Matera trasmetteva pertanto gli atti alla sede di Roma, la quale, come si evince dall'atto impugnato, acquisiva la segnalazione in data 7 febbraio 2023.
Il ricorrente, per il tramite del proprio difensore, in data 24 marzo 2023 inoltrava formale istanza a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'Ufficio di Roma, chiedendo espressamente che l'avviso di accertamento venisse notificato al proprio avvocato a mezzo PEC ed entro il termine del 31 marzo 2023, al fine di poter accedere al medesimo regime di definizione agevolata di cui avevano beneficiato i suoi soci.
Nonostante tale richiesta e il tempo a disposizione, l'Amministrazione finanziaria notificava l'atto impositivo in data 31 gennaio 2024, precludendo di fatto al contribuente l'accesso al beneficio previsto dalla definizione agevolata.
A sostegno del proprio ricorso, il contribuente ha dedotto i seguenti motivi:
1) Violazione dei principi di base che regolano la discrezionalità amministrativa ed Eccesso di potere. Il ricorrente lamenta un cattivo esercizio del potere discrezionale sotto il profilo della "inopportunità", per non aver l'Ufficio ponderato l'interesse pubblico alla riscossione con il legittimo interesse del privato ad avvalersi di una facoltà concessa dalla legge, creando altresì una palese disparità di trattamento rispetto agli altri soci.
2) Violazione dei principi di collaborazione e buona fede (art. 10, L. n. 212/2000). La parte eccepisce la violazione dello Statuto dei diritti del contribuente, sostenendo che il comportamento omissivo dell'Ufficio integri un'ipotesi di "ritardo" o "errore" dell'amministrazione, che, ai sensi del comma 2 del citato articolo, dovrebbe comportare quantomeno la non debenza di sanzioni e interessi moratori.
3) Inadeguata motivazione e illegittimità delle sanzioni e degli interessi. In via consequenziale, il contribuente lamenta il vizio di motivazione dell'atto, che non fornisce alcuna giustificazione per il ritardo, e l'illegittimità delle sanzioni, irrogate in misura piena anziché ridotta ad 1/18, nonché degli interessi, calcolati su un periodo più lungo a causa dell'inerzia dell'Ufficio.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data 5 novembre 2024, chiedendo il rigetto del ricorso.
La difesa erariale si fonda essenzialmente sui seguenti argomenti:
A) Il contribuente non ha mosso contestazioni specifiche nel merito della pretesa tributaria, la quale dovrebbe pertanto considerarsi definita.
B) L'Amministrazione finanziaria ha l'obbligo di pianificare i propri controlli nel rispetto dei termini di decadenza, che per l'annualità 2019 scadevano il 31 dicembre 2025 e non ha alcun dovere di assecondare i "desiderata" del contribuente di ricevere un accertamento in anticipo.
C) Il ricorrente avrebbe tratto un vantaggio dal ritardo, potendo lucrare interessi sulle somme non versate.
Con memoria di replica depositata in data 8 settembre 2025, la parte ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni, sottolineando come l'Ufficio non avesse specificamente contestato le circostanze di fatto allegate
(la tempistica, la ricezione della PEC, la definizione agevolata concessa agli altri soci), invocando pertanto l'applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, si osserva che il ricorrente non ha mosso alcuna contestazione specifica in ordine alla rettifica del reddito operata dall'Ufficio. Il maggior reddito accertato deriva dalla quota di partecipazione nella società di persone "Società_1", i cui accertamenti societari sono stati definiti in acquiescenza. Pertanto, il recupero delle imposte deve ritenersi legittimo e definitivo per mancata contestazione.
Il motivo centrale del ricorso risiede nella presunta illegittimità della notifica avvenuta il 31/01/2024 anziché entro il 31/03/2023. Tale doglianza non merita accoglimento.
L'azione accertatrice dell'Amministrazione Finanziaria è soggetta esclusivamente ai termini di decadenza stabiliti dalla legge (art. 43, D.P.R. 600/73). Per l'anno di imposta 2019, il termine di decadenza scadeva il
31/12/2025; la notifica eseguita nel gennaio 2024 è pertanto pienamente tempestiva.
Non sussiste un diritto soggettivo del contribuente a ricevere l'avviso di accertamento entro una data specifica utile per aderire a condoni o definizioni agevolate, né l'Ufficio è obbligato a dare seguito a solleciti di notifica inviati dalla parte privata. La facoltà dell'Ufficio di pianificare l'emissione e la notifica degli atti rientra nei poteri organizzativi e di efficienza della Pubblica Amministrazione e non può essere sindacata sotto il profilo dell'eccesso di potere o della disparità di trattamento, trattandosi di esercizio di un potere-dovere vincolato ai termini di legge.
Non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 10 della L. 212/2000. Il ritardo lamentato dal contribuente rispetto alla scadenza della "tregua fiscale" non costituisce un errore o un'omissione dell'Amministrazione idonea a escludere sanzioni o interessi, poiché il termine del 31/03/2023 non era un termine perentorio a tutela del contribuente. Inoltre, il sollecito per la notificazione dell'avviso di accertamento inviato all'Agenzia delle
Entrate dall'avvocato del ricorrente in data 24.03.2023, non può costituire elemento comprovante un comportamento collaborativo. Ciò in ragione dell'invio del messaggio PEC nell'imminenza della scadenza del termine e della richiesta di notificazione presso il proprio avvocato e non personalmente.
La motivazione dell'atto è adeguata in quanto illustra chiaramente i presupposti di fatto e di diritto del recupero d'imposta derivante dalla rettifica del reddito societario, mentre non era dovuta alcuna motivazione specifica sul mancato rispetto di un termine (quello del 31/03/2023) che non era applicabile al caso di specie per intervenuta scadenza naturale.
Le sanzioni sono state irrogate nella misura minima prevista dalla legge, ferma restando la facoltà di definizione agevolata a un terzo illustrata nelle avvertenze dell'atto.
Per quanto riguarda le spese di lite, la mancata contestazione riguardo la debenza dei tributi, determina la sussistenza delle condizioni per la compensazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta e compensa le spese di giudizio.