Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 12/01/2026, n. 362
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dei principi di base che regolano la discrezionalità amministrativa ed Eccesso di potere

    La Corte ha ritenuto che l'azione accertatrice dell'Amministrazione Finanziaria è soggetta esclusivamente ai termini di decadenza stabiliti dalla legge (art. 43, D.P.R. 600/73). Per l'anno di imposta 2019, il termine di decadenza scadeva il 31/12/2025; la notifica eseguita nel gennaio 2024 è pertanto pienamente tempestiva. Non sussiste un diritto soggettivo del contribuente a ricevere l'avviso di accertamento entro una data specifica utile per aderire a condoni o definizioni agevolate, né l'Ufficio è obbligato a dare seguito a solleciti di notifica inviati dalla parte privata. La facoltà dell'Ufficio di pianificare l'emissione e la notifica degli atti rientra nei poteri organizzativi e di efficienza della Pubblica Amministrazione e non può essere sindacata sotto il profilo dell'eccesso di potere o della disparità di trattamento, trattandosi di esercizio di un potere-dovere vincolato ai termini di legge.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di collaborazione e buona fede (art. 10, L. n. 212/2000)

    Non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 10 della L. 212/2000. Il ritardo lamentato dal contribuente rispetto alla scadenza della "tregua fiscale" non costituisce un errore o un'omissione dell'Amministrazione idonea a escludere sanzioni o interessi, poiché il termine del 31/03/2023 non era un termine perentorio a tutela del contribuente. Inoltre, il sollecito per la notificazione dell'avviso di accertamento inviato all'Agenzia delle Entrate dall'avvocato del ricorrente in data 24.03.2023, non può costituire elemento comprovante un comportamento collaborativo. Ciò in ragione dell'invio del messaggio PEC nell'imminenza della scadenza del termine e della richiesta di notificazione presso il proprio avvocato e non personalmente.

  • Rigettato
    Inadeguata motivazione e illegittimità delle sanzioni e degli interessi

    La motivazione dell'atto è adeguata in quanto illustra chiaramente i presupposti di fatto e di diritto del recupero d'imposta derivante dalla rettifica del reddito societario, mentre non era dovuta alcuna motivazione specifica sul mancato rispetto di un termine (quello del 31/03/2023) che non era applicabile al caso di specie per intervenuta scadenza naturale. Le sanzioni sono state irrogate nella misura minima prevista dalla legge, ferma restando la facoltà di definizione agevolata a un terzo illustrata nelle avvertenze dell'atto.

  • Rigettato
    Mancata contestazione nel merito della pretesa tributaria

    Il ricorrente non ha mosso alcuna contestazione specifica in ordine alla rettifica del reddito operata dall'Ufficio. Il maggior reddito accertato deriva dalla quota di partecipazione nella società di persone "Società_1", i cui accertamenti societari sono stati definiti in acquiescenza. Pertanto, il recupero delle imposte deve ritenersi legittimo e definitivo per mancata contestazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 12/01/2026, n. 362
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 362
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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