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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 24/07/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
171/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Marco TORNATORE Giudice dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est.
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per scioglimento del matrimonio
DA
nata il [...] ad [...] ed ivi residente in [...], Parte_1 cittadina italiana, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Elena Nelva Stellio CodiceFiscale_1
(C.F. - fax n. 0165/366676 - pec: e presso CodiceFiscale_2 Email_1
il suo studio, in Aosta, via Monte Vodice n. 16, elettivamente domiciliata
CONTRO
nato a [...] il [...], con cittadinanza italiana e residente in [...], Controparte_1
Via Croux de Ville n. 64, codice fiscale , elettivamente domiciliato in Torino, C.F._3
Corso Galileo Ferraris n. 22, presso lo studio degli Avvocati Marina Notaristefano (C.F.:
) e (C.F.: ) che la rappresentano e C.F._4 Parte_2 C.F._5
difendono con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni
ha pronunciato la seguente pagina 1 di 4
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Aosta, il 09.06.2017.
Il regime patrimoniale dei coniugi è quello della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati, in Aosta, quattro figli: il 16.01.2010, l'11.02.2013, Per_1 Per_2
, il 05.10.2015 e il 29.05.2020. Per_3 Per_4
Con sentenza n. 84/2024, pubblicata il 23.04.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi su conclusioni rassegnate congiuntamente nel procedimento n. 955/2023 R.G., introdotto con ricorso dalla ricorrente.
A seguito della notificazione del ricorso per scioglimento del matrimonio, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, chiedendo al Tribunale di provvedere nei seguenti termini:
*Affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 Per_3 Persona_5
collocazione principale degli stessi presso la madre.
*Stabilire che il padre possa incontrare e tenere con sé i figli: a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola (od orario corrispondente nei periodi non scolastici) alla domenica alle ore
17,30; il lunedì dall'uscita da scuola con pernottamento sino al riaccompagnamento a scuola il martedì mattina durante le settimane seguenti il weekend di pertinenza materna;
per due settimane non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le vacanze scolastiche natalizie secondo l'ordinario calendario considerando tuttavia che il giorno della vigilia e quello di Natale i figli resteranno con la madre;
durante le vacanze scolastiche pasquali secondo l'ordinaria turnazione considerando tuttavia che i giorni di Pasqua e pasquetta i figli resteranno con il padre, precisamente dalle ore 10 del giorno di Pasqua sino alle ore
21 del giorno di pasquetta;
durante i c.d. “ponti” e le altre festività nazionali secondo l'ordinaria turnazione salvo diverso accordo tra i genitori.
*Sul presupposto che l'assegno unico universale per i figli continui ad essere percepito integralmente dalla signora stabilire che il signor contribuisca al mantenimento degli stessi Parte_1 CP_1 versando a quest'ultima, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 400,00 (€ 100,00 a figlio), sino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore (il contributo verrà corrisposto in tale misura per i prossimi due anni, con successivo impegno delle parti alla rimodulazione al rialzo dello stesso in considerazione delle
pagina 2 di 4 condizioni reddituali del signor;
a tal fine il signor invierà alla signora le CP_1 CP_1 Parte_1
ultime due dichiarazioni dei redditi).
*Le spese ed onorari del giudizio saranno integralmente compensate tra le parti.
La domanda di divorzio, sulla scorta degli elementi in atti, è meritevole di accoglimento.
Lo stato degli attuali rapporti tra i coniugi depone per l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
I due coniugi, sentiti in udienza, hanno chiaramente manifestato la volontà di non ricostituire l'unione.
Sussistono, peraltro, i presupposti di legge, in quanto, dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al giudice in sede di separazione, alla data di proposizione della presente domanda, è decorso il termine di legge senza che vi sia stato riavvicinamento di sorta.
Nessuna delle parti ha eccepito la interruzione della separazione con la ricostituzione, sia pure temporanea, dell'unità familiare.
In ordine alle condizioni del divorzio, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, corrispondenti all'interesse primario della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento.
Spese interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni della separazione.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio tra e , contratto in data Parte_1 Controparte_1
09.06.2017, alle condizioni sopra trascritte, frutto di accordo delle parti;
ordina all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
compensa integralmente le spese.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
AOSTA, 23.7.2025
Il Giudice relatore/estensore
Dott. Maurizio D'ABRUSCO
pagina 3 di 4
Il Presidente
Dott. Giuseppe COLAZINGARI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Marco TORNATORE Giudice dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est.
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per scioglimento del matrimonio
DA
nata il [...] ad [...] ed ivi residente in [...], Parte_1 cittadina italiana, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Elena Nelva Stellio CodiceFiscale_1
(C.F. - fax n. 0165/366676 - pec: e presso CodiceFiscale_2 Email_1
il suo studio, in Aosta, via Monte Vodice n. 16, elettivamente domiciliata
CONTRO
nato a [...] il [...], con cittadinanza italiana e residente in [...], Controparte_1
Via Croux de Ville n. 64, codice fiscale , elettivamente domiciliato in Torino, C.F._3
Corso Galileo Ferraris n. 22, presso lo studio degli Avvocati Marina Notaristefano (C.F.:
) e (C.F.: ) che la rappresentano e C.F._4 Parte_2 C.F._5
difendono con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni
ha pronunciato la seguente pagina 1 di 4
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Aosta, il 09.06.2017.
Il regime patrimoniale dei coniugi è quello della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati, in Aosta, quattro figli: il 16.01.2010, l'11.02.2013, Per_1 Per_2
, il 05.10.2015 e il 29.05.2020. Per_3 Per_4
Con sentenza n. 84/2024, pubblicata il 23.04.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi su conclusioni rassegnate congiuntamente nel procedimento n. 955/2023 R.G., introdotto con ricorso dalla ricorrente.
A seguito della notificazione del ricorso per scioglimento del matrimonio, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, chiedendo al Tribunale di provvedere nei seguenti termini:
*Affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 Per_3 Persona_5
collocazione principale degli stessi presso la madre.
*Stabilire che il padre possa incontrare e tenere con sé i figli: a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola (od orario corrispondente nei periodi non scolastici) alla domenica alle ore
17,30; il lunedì dall'uscita da scuola con pernottamento sino al riaccompagnamento a scuola il martedì mattina durante le settimane seguenti il weekend di pertinenza materna;
per due settimane non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le vacanze scolastiche natalizie secondo l'ordinario calendario considerando tuttavia che il giorno della vigilia e quello di Natale i figli resteranno con la madre;
durante le vacanze scolastiche pasquali secondo l'ordinaria turnazione considerando tuttavia che i giorni di Pasqua e pasquetta i figli resteranno con il padre, precisamente dalle ore 10 del giorno di Pasqua sino alle ore
21 del giorno di pasquetta;
durante i c.d. “ponti” e le altre festività nazionali secondo l'ordinaria turnazione salvo diverso accordo tra i genitori.
*Sul presupposto che l'assegno unico universale per i figli continui ad essere percepito integralmente dalla signora stabilire che il signor contribuisca al mantenimento degli stessi Parte_1 CP_1 versando a quest'ultima, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 400,00 (€ 100,00 a figlio), sino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore (il contributo verrà corrisposto in tale misura per i prossimi due anni, con successivo impegno delle parti alla rimodulazione al rialzo dello stesso in considerazione delle
pagina 2 di 4 condizioni reddituali del signor;
a tal fine il signor invierà alla signora le CP_1 CP_1 Parte_1
ultime due dichiarazioni dei redditi).
*Le spese ed onorari del giudizio saranno integralmente compensate tra le parti.
La domanda di divorzio, sulla scorta degli elementi in atti, è meritevole di accoglimento.
Lo stato degli attuali rapporti tra i coniugi depone per l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
I due coniugi, sentiti in udienza, hanno chiaramente manifestato la volontà di non ricostituire l'unione.
Sussistono, peraltro, i presupposti di legge, in quanto, dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al giudice in sede di separazione, alla data di proposizione della presente domanda, è decorso il termine di legge senza che vi sia stato riavvicinamento di sorta.
Nessuna delle parti ha eccepito la interruzione della separazione con la ricostituzione, sia pure temporanea, dell'unità familiare.
In ordine alle condizioni del divorzio, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, corrispondenti all'interesse primario della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento.
Spese interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni della separazione.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio tra e , contratto in data Parte_1 Controparte_1
09.06.2017, alle condizioni sopra trascritte, frutto di accordo delle parti;
ordina all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
compensa integralmente le spese.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
AOSTA, 23.7.2025
Il Giudice relatore/estensore
Dott. Maurizio D'ABRUSCO
pagina 3 di 4
Il Presidente
Dott. Giuseppe COLAZINGARI
pagina 4 di 4