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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/01/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11350/2021 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Salvatore Bonfante e Giuseppina Monterosso;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Leonardo Palazzolo;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 24/01/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 7 dicembre 2021 ha chiesto che Parte_1 [...]
accertato lo svolgimento di mansioni superiori di categoria 8 del CCL di Controparte_1
settore, venga condannata al pagamento di € 43.172,10, di cui € 36.697,69 per differenze retributive, € 2.744,87 per trattamento di fine rapporto, € 689,19 a titolo di lavoro straordinario ed € 3.040,35 per tredicesima mensilità, oltre accessori nella misura legalmente dovuta;
in subordine, ha chiesto che, accertato lo svolgimento di mansioni superiori di categoria 7 del medesimo CCNL, la convenuta venga condannata al
1 pagamento della minor somma di € 39.194,66, di cui € 33.324,45 per differenze retributive,
€ 2.492,40 per trattamento di fine rapporto, € 619,14 per lavoro straordinario ed € 2.758,67 per tredicesima mensilità, sempre oltre accessori;
in ogni caso, comunque, ha chiesto che la resistente venga condannata alla regolarizzazione contributiva del rapporto ovvero, in caso di impossibilità per prescrizione, al risarcimento del danno corrispondente. A sostegno delle superiori pretese il ricorrente, dipendente della convenuta inquadrato nella categoria 5 del CCNL Metalmeccanici con orario di lavoro pari a 40 ore settimanali, ha dedotto che dal mese di ottobre 2016 al mese di ottobre 2021 avrebbe svolto mansioni superiori inquadrabili nella categoria 8 (o, in subordine, nella categoria 7) del contratto collettivo di settore, consistenti nell'attività, propria del project manager, di progettazione di sistemi complessi, di coordinamento di fornitori e risorse umane appartenenti a diversi servizi aziendali, di pianificazione degli interventi e di verifica della loro esecuzione allo scopo di raggiungere gli obiettivi richiesti (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 23 febbraio 2023 Controparte_1
ha chiesto il rigetto del ricorso, contestando che le mansioni concretamente svolte siano ascrivibili ad una categoria superiore alla quinta già riconosciuta in via negoziale. La resistente, in particolare, ha dedotto che il avrebbe agito con autonomia operativa Pt_2
e funzionale, ma non anche decisionale, risultando sottoposto alla supervisione del responsabile dell'area project management (Fieramonti) e del responsabile del servizio tecnico progetti ( ); ha aggiunto, inoltre, da un lato che il controllo su altri lavoratori Per_1
sarebbe stato sporadico e, dall'altro lato, che le funzioni di project manager non sarebbero state prevalenti rispetto all'attività complessivamente svolta (cfr. memoria).
L' ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. CP_2
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Metodologia di giudizio.
Com'è noto, “il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle
2 qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 30580 del 22 novembre 2019).
Tenendo fermo il superiore insegnamento, questo giudice ritiene più comodo prendere le mosse dalla disamina delle declaratorie contrattuali controverse, per poi procedere, alla luce di tale raffronto, all'esame delle attività lavorative concretamente svolte e, infine, chiariti i termini giuridici e fattuali della vicenda, verificare il corretto inquadramento del lavoratore.
Livelli contrattuali controversi.
Il ricorrente veniva inquadrato alla categoria 5 del CCNL Metalmeccanici, cui appartengono
• i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche nel primo alinea della declaratoria della quarta categoria compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro del funzionamento degli apparati stessi;
• i lavoratori che, senza possedere i requisiti di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni;
• i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza.
Tra i profili esemplificativi di tale categoria il contratto collettivo individua le figure dell'attrezzatore di macchine, il riparatore, il collaudatore, l'addetto alle prove di laboratorio, l'addetto alla sala prove, l'addetto alla conduzione di impianti, l'addetto macchine a controllo numerico, il conduttore di sistemi flessibili di produzione, il guardafili giuntista, l'installatore di impianti elettrici, il tubista di impianti idrotermosanitari e di condizionamento, il ramista, il primarista, il fonditore, il laminatore,
3 il montatore di macchinari, il costruttore su banco, il costruttore su macchine, il manutentore meccanico, il manutentore elettrico, l'installatore di impianti, il saldatore, il modellista in legno, il formatore a mano, l'animista a mano, il segretario, il contabile, il contabile clienti, l'approvvigionatore, l'operatore, il programmatore, il tecnico di laboratorio, il tecnico di sala prove, il disegnatore, il programmatore di produzione,
l'analista dei tempi, l'analista di processi e cicli, il metodista di macchine a controllo numerico e l'analista di metodi.
Alla categoria 8 (cioè quella prioritariamente ambita dal ), invece, Pt_1 appartengono
• i lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni organizzativamente articolate di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, per attività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione, e/o ricerca e progettazione, in settori fondamentali dell'impresa, fornendo contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa;
• i lavoratori che, nell'ambito delle sole direttive strategiche previste per il settore di appartenenza, impostano, sviluppano e realizzano, con ampia autonomia e capacità propositiva ed approfondita conoscenza delle connessioni tra il proprio settore e quelli correlati, studi, progetti e piani per il raggiungimento degli obiettivi dell'impresa, fornendo un adeguato supporto alla soluzione dei problemi, pianificando interventi e controllandone i risultati, ottimizzando le risorse umane e/o tecniche e/o finanziarie loro affidate, ricercando e utilizzando se del caso, metodologie o sistemi innovativi, coordinando, ove necessario, una o più unità tecnico-produttive e/o servizi;
• i lavoratori che, nell'ambito delle sole direttive strategiche previste per il settore di appartenenza, per l'elevato grado di specializzazione sono preposti alla ricerca e alla definizione di importanti studi di progettazione relativi al settore di appartenenza, verificando, anche attraverso il supporto delle competenti funzioni aziendali, la fattibilità, la validità tecnica e l'economicità delle
4 alternative, garantendo l'appropriato supporto, attraverso i tutti i necessari elementi di valutazione, sia in fase d'impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione dei progetti stessi, nell'ambito del coordinamento interfunzionale controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.
Lo stesso contratto collettivo, inoltre, prevede che ai lavoratori dell'ottava categoria spetti la qualifica di quadro.
La categoria 7 (cioè quella pretesa dal ricorrente in via subordinata) spetta ai
• lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria della VI categoria ed a possedere notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attività di coordinamento dei servizi, uffici, enti produttivi, fondamentali dell'azienda o che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali;
• i lavoratori che, sulla base delle sole direttive generali, realizzano, nell'ambito del loro campo di attività, con la necessaria conoscenza dei settori correlati, studi di progettazione o di pianificazione operativa per il conseguimento degli obiettivi aziendali provvedendo alla loro impostazione e al loro sviluppo, realizzandone i relativi piani di lavoro, ricercando, ove necessario, sistemi e metodologie innovative e, se del caso, coordinando altri lavoratori.
A titolo esemplificativo rientrano in tale categoria le seguenti figure: il progettista di complessi, lo specialista di sistemi di elaborazione dati, lo specialista di pianificazione aziendale, lo specialista finanziario, lo specialista amministrativo, il ricercatore e lo specialista di approvvigionamenti.
Ciò detto, appare doveroso dare atto anche delle categorie intermedie tra quelle espressamente richieste dal lavoratore e quella riconosciuta dalla società, visto che nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento dell'eventuale svolgimento di mansioni superiori l'autorità giudiziaria, “senza con ciò incorrere nel vizio di ultrapetizione, può riconoscere l'inquadramento in una qualifica intermedia tra quella richiesta dal lavoratore e quella attribuita dal datore di lavoro purché il lavoratore prospetti adeguatamente gli elementi di fatto
5 relativi allo svolgimento di mansioni della qualifica intermedia” (Cass., sez. lav., sentenza n.
22872 dell'8 ottobre 2013).
La categoria 5S (cioè quella immediatamente superiore alla categoria riconosciuta dal datore di lavoro) compete
• ai lavoratori che, con le caratteristiche di cui al primo alinea della declaratoria della categoria precedente, nello svolgimento della propria attività, sono in possesso di elevate capacità e particolare perizia di tipo tecnico-pratico ed operando unicamente sulla scorta degli obiettivi da raggiungere, propongono e realizzano, in fase di esecuzione e nel rispetto delle procedure aziendali e dei corrispondenti livelli di responsabilità, modifiche e varianti su apparati di particolare complessità e/o prototipali, al fine di ottenere significativi risultati in termini di efficienza produttiva, qualità, affidabilità; agiscono con particolare autonomia operativa che si traduce in prestazioni di elevato livello tecnico non disgiunte da capacità di intervento, di analisi e diagnostica nell'ambito della propria specializzazione e di quelle affini;
i profili relativi sono quelli tassativamente di seguito indicati;
• i lavoratori che senza possedere i requisiti di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di elevata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori che operino in importanti reparti o lavorazioni di elevata specializzazione;
• ai lavoratori che, con le caratteristiche di cui al terzo alinea della declaratoria della categoria precedente, svolgono coordinamento e controllo di attività tecniche o amministrative nell'ambito di importante reparto, lavorazione o ufficio.
A titolo esemplificativo appartengono a tale categoria le seguenti figure professionali: l'aggiustatore stampista, il modellista, il montatore/installatore di grandi impianti, il montatore/manutentore elettrico-elettronico, l'operatore specialista motorista,
l'operatore specialista montatore aeronautico, il tracciatore/collaudatore, l'addetto macchine a controllo numerico.
6 Infine, la categoria 6 del contratto collettivo spetta ai lavoratori, sia tecnici che amministrativi, che, con specifica collaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite.
Per esempio, rientrano nella categoria in esame il segretario assistente, il contabile, il contabile cliente, l'approvvigionatore, l'analista, il programmatore analista, il tecnico di laboratorio, il tecnico di sala prove, il disegnatore progettista, il tecnico programmatore di assistenza e installazione, il programmatore di produzione, l'analista di metodi, l'analista di processi e cicli e l'analista metodista di macchine a controllo numerico.
Mansioni concretamente svolte dal ricorrente.
Le mansioni concretamente svolte dal non sono controverse: infatti, se la Pt_1
società non ha contestato specificamente l'attività analiticamente descritta nell'atto introduttivo, il ricorrente non ha specificamente contestato l'organizzazione aziendale descritto dalla convenuta nella sua memoria di costituzione, né l'ulteriore attività prestata dal lavoratore.
Ai sensi dell'art. 115 c.p.c., dunque, i fatti di seguito descritti vanno posti a fondamento delle valutazioni del Tribunale.
E' pacifico che il abbia svolto attività di project manager, consistente nella Pt_1
quotidiana predisposizione di sistemi complessi e nel coordinamento delle altre unità addette al singolo progetto, nonché nella pianificazione degli interventi e nella verifica della loro esecuzione allo scopo portare a termine il progetto assegnatogli (cfr. amplius il ricorso).
Al contempo è altrettanto pacifico che, nella qualità di project manager, il ricorrente rispondeva direttamente sia al responsabile d'area (Fieramonti), che al responsabile del servizio tecnico dei progetti ( ). Secondo la stessa convenuta, dunque, il Per_1 Pt_1 aveva la delega per interfacciarsi con l'Amministrazione per la predisposizione e realizzazione dei progetti affidatigli, curava le relazioni e la comunicazione tra i progettisti per l'individuazione e la formazione dei requisiti funzionali necessari alla successiva stesura del progetto di massima e assicurava la sua progettazione tecnico/economica, assicurava la corretta realizzazione dei progetti garantendone la coerenza con i documenti
7 contrattuali, forniva i contenuti “comunicazioni a supporto dei progetti” per la promozione e diffusione delle soluzioni e dei servizi realizzati all'interno del progetto.
E' pacifico, infine, che il si occupava anche dell'attività di developer Pt_1
(consistente nella realizzazione ed implementazione di applicazioni ICT, nella partecipazione alla pianificazione e al disegno di dettaglio, nella compilazione di programmi di diagnostica, nella progettazione e scrittura di codici per sistemi operativi e software per garantire la funzionalità e l'efficienza massime), di system administrator
(consistente nell'installazione di software, configurazione ed aggiornamento di sistemi ICT
e nella cura dell'esercizio del sistema), di system analist (consistente nell'assicurazione del disegno tecnico e nell'implementazione di nuovi software e miglioramenti), di CP_3
(consistente nella cura dell'efficienza di hardware e software), di test specialist
[...]
(consistente nello sviluppo dei sistemi, oltre all'identificazione di eventuali anomali ed alla diagnostica delle relative cause mediante apposite attività di verifica).
Va subito evidenziato, dunque, che l'unico aspetto in qualche modo fattuale della vicenda rimasto controverso tra le parti va individuato nella prevalenza dell'attività di project manager rispetto agli ulteriori compiti affidati al dipendente (contestata dalla resistente: cfr. la memoria di costituzione), perché, a ben guardare, anche la sottoposizione del al potere di supervisione, direzione e controllo dei superiori (cioè il Pt_1
responsabile d'area ed il responsabile del servizio tecnico dei progetti) è praticamente pacifica tra le parti (oltre che evidentemente difficilmente controvertibile).
Comparazione tra mansioni concretamente svolte e livelli di inquadramento controversi.
A questo punto occorre procedere alla comparazione tra le mansioni svolte dal lavoratore ed i livelli contrattuali controversi.
Ebbene, secondo questo giudice l'ottava categoria non si attaglia al ruolo ricoperto dal perché la stessa spetta ai quadri, cioè coloro che sostanzialmente esplicano Pt_1
un'attività organizzativa e gestionale ben più elevata, riferibile non già a singoli progetti
(come avveniva per il ricorrente), bensì a settori fondamentali dell'impresa ed in cui il contributo del dipendente concorra addirittura alla definizione degli obiettivi dell'impresa.
8 E' opinione di questo giudice, infatti, che il non fosse assoggettato “alle Pt_1
sole direttive strategiche del settore di appartenenza”, né lavorasse con un'autonomia ed una capacità propositiva talmente ampia da concorrere al raggiungimento degli obiettivi dell'impresa: è pacifico, infatti, che lo stesso si occupasse, assumendone la responsabilità, di singoli progetti, pur certamente complessi e rilevanti ai fini dell'attività della società.
Al ricorrente, invece, per l'attività svolta andava riconosciuto la categoria 7 del contratto collettivo perché egli effettivamente, sulla base delle direttive generali impartite dai superiori, realizzava, nell'ambito dei singoli progetti affidati e con la necessaria conoscenza dei settori correlati, la pianificazione operativa per la realizzazione, sotto ogni profilo, dei medesimi progetti, provvedendo alla loro impostazione ed al loro sviluppo, anche ricercando soluzioni innovative e coordinando gli altri professionisti addetti al medesimo progetto.
E' del tutto evidente, d'altra parte, che il ruolo di project manager non possa equipararsi, per esempio, alle figure, ricomprese nella categoria V, del collaudatore, dell'addetto macchine a controllo numerico, all'installatore di impianti elettrici, al programmatore, al tecnico di laboratorio, al programmatore di produzione, all'analista dei tempi, all'analista di processi e cicli o all'analista di metodi (né in quelle delle categorie 5S
e 6, già sopra riportate).
Nel riconoscere l'inquadramento superiore, dunque, la difesa della convenuta attinente al carattere non prevalente dell'attività di project manager va certamente disattesa sia per il numero e l'importanza dei progetti affidati al in cinque anni Pt_1
(cfr. ricorso), sia per la prevalenza qualitativa del lavoro svolto come project manager rispetto agli ulteriori compiti affidatigli, aventi evidentemente carattere integrativo ed ancillare rispetto alla mansioni di alta responsabilità concernenti la predisposizione ed esecuzione dei medesimi progetti.
Esito della causa e regolamentazione delle spese giudiziali.
Le ragioni che precedono conducono al parziale accoglimento del ricorso, con condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive calcolate in ricorso con metodologia immune da censure, nonché alla regolarizzazione contributiva del rapporto.
9 Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., ma visto il parziale accoglimento del ricorso vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi.
Tra l' e le altre parti in causa, invece, le spese vanno senz'altro integralmente CP_2
compensate per la peculiare posizione processuale dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
nella contumacia dell' CP_2
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che dal 17 Parte_1 ottobre 2016 al mese di ottobre 2021 svolgeva mansioni ascrivibili alla categoria 7 del
CCNL Metalmeccanici e conseguentemente condanna al pagamento Controparte_1
in favore di della somma complessiva di € 39.194,66, oltre accessori nella Parte_1 misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo, nonché alla regolarizzazione contributiva del rapporto;
condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese giudiziali, che liquida complessivamente in € 4.888,00, di cui € 259,00 per esborsi ed
€ 4.629,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra l e le altre parti in CP_2
causa.
Così deciso il 24/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11350/2021 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Salvatore Bonfante e Giuseppina Monterosso;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Leonardo Palazzolo;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 24/01/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 7 dicembre 2021 ha chiesto che Parte_1 [...]
accertato lo svolgimento di mansioni superiori di categoria 8 del CCL di Controparte_1
settore, venga condannata al pagamento di € 43.172,10, di cui € 36.697,69 per differenze retributive, € 2.744,87 per trattamento di fine rapporto, € 689,19 a titolo di lavoro straordinario ed € 3.040,35 per tredicesima mensilità, oltre accessori nella misura legalmente dovuta;
in subordine, ha chiesto che, accertato lo svolgimento di mansioni superiori di categoria 7 del medesimo CCNL, la convenuta venga condannata al
1 pagamento della minor somma di € 39.194,66, di cui € 33.324,45 per differenze retributive,
€ 2.492,40 per trattamento di fine rapporto, € 619,14 per lavoro straordinario ed € 2.758,67 per tredicesima mensilità, sempre oltre accessori;
in ogni caso, comunque, ha chiesto che la resistente venga condannata alla regolarizzazione contributiva del rapporto ovvero, in caso di impossibilità per prescrizione, al risarcimento del danno corrispondente. A sostegno delle superiori pretese il ricorrente, dipendente della convenuta inquadrato nella categoria 5 del CCNL Metalmeccanici con orario di lavoro pari a 40 ore settimanali, ha dedotto che dal mese di ottobre 2016 al mese di ottobre 2021 avrebbe svolto mansioni superiori inquadrabili nella categoria 8 (o, in subordine, nella categoria 7) del contratto collettivo di settore, consistenti nell'attività, propria del project manager, di progettazione di sistemi complessi, di coordinamento di fornitori e risorse umane appartenenti a diversi servizi aziendali, di pianificazione degli interventi e di verifica della loro esecuzione allo scopo di raggiungere gli obiettivi richiesti (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 23 febbraio 2023 Controparte_1
ha chiesto il rigetto del ricorso, contestando che le mansioni concretamente svolte siano ascrivibili ad una categoria superiore alla quinta già riconosciuta in via negoziale. La resistente, in particolare, ha dedotto che il avrebbe agito con autonomia operativa Pt_2
e funzionale, ma non anche decisionale, risultando sottoposto alla supervisione del responsabile dell'area project management (Fieramonti) e del responsabile del servizio tecnico progetti ( ); ha aggiunto, inoltre, da un lato che il controllo su altri lavoratori Per_1
sarebbe stato sporadico e, dall'altro lato, che le funzioni di project manager non sarebbero state prevalenti rispetto all'attività complessivamente svolta (cfr. memoria).
L' ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. CP_2
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Metodologia di giudizio.
Com'è noto, “il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle
2 qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 30580 del 22 novembre 2019).
Tenendo fermo il superiore insegnamento, questo giudice ritiene più comodo prendere le mosse dalla disamina delle declaratorie contrattuali controverse, per poi procedere, alla luce di tale raffronto, all'esame delle attività lavorative concretamente svolte e, infine, chiariti i termini giuridici e fattuali della vicenda, verificare il corretto inquadramento del lavoratore.
Livelli contrattuali controversi.
Il ricorrente veniva inquadrato alla categoria 5 del CCNL Metalmeccanici, cui appartengono
• i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche nel primo alinea della declaratoria della quarta categoria compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro del funzionamento degli apparati stessi;
• i lavoratori che, senza possedere i requisiti di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni;
• i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza.
Tra i profili esemplificativi di tale categoria il contratto collettivo individua le figure dell'attrezzatore di macchine, il riparatore, il collaudatore, l'addetto alle prove di laboratorio, l'addetto alla sala prove, l'addetto alla conduzione di impianti, l'addetto macchine a controllo numerico, il conduttore di sistemi flessibili di produzione, il guardafili giuntista, l'installatore di impianti elettrici, il tubista di impianti idrotermosanitari e di condizionamento, il ramista, il primarista, il fonditore, il laminatore,
3 il montatore di macchinari, il costruttore su banco, il costruttore su macchine, il manutentore meccanico, il manutentore elettrico, l'installatore di impianti, il saldatore, il modellista in legno, il formatore a mano, l'animista a mano, il segretario, il contabile, il contabile clienti, l'approvvigionatore, l'operatore, il programmatore, il tecnico di laboratorio, il tecnico di sala prove, il disegnatore, il programmatore di produzione,
l'analista dei tempi, l'analista di processi e cicli, il metodista di macchine a controllo numerico e l'analista di metodi.
Alla categoria 8 (cioè quella prioritariamente ambita dal ), invece, Pt_1 appartengono
• i lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni organizzativamente articolate di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, per attività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione, e/o ricerca e progettazione, in settori fondamentali dell'impresa, fornendo contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa;
• i lavoratori che, nell'ambito delle sole direttive strategiche previste per il settore di appartenenza, impostano, sviluppano e realizzano, con ampia autonomia e capacità propositiva ed approfondita conoscenza delle connessioni tra il proprio settore e quelli correlati, studi, progetti e piani per il raggiungimento degli obiettivi dell'impresa, fornendo un adeguato supporto alla soluzione dei problemi, pianificando interventi e controllandone i risultati, ottimizzando le risorse umane e/o tecniche e/o finanziarie loro affidate, ricercando e utilizzando se del caso, metodologie o sistemi innovativi, coordinando, ove necessario, una o più unità tecnico-produttive e/o servizi;
• i lavoratori che, nell'ambito delle sole direttive strategiche previste per il settore di appartenenza, per l'elevato grado di specializzazione sono preposti alla ricerca e alla definizione di importanti studi di progettazione relativi al settore di appartenenza, verificando, anche attraverso il supporto delle competenti funzioni aziendali, la fattibilità, la validità tecnica e l'economicità delle
4 alternative, garantendo l'appropriato supporto, attraverso i tutti i necessari elementi di valutazione, sia in fase d'impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione dei progetti stessi, nell'ambito del coordinamento interfunzionale controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.
Lo stesso contratto collettivo, inoltre, prevede che ai lavoratori dell'ottava categoria spetti la qualifica di quadro.
La categoria 7 (cioè quella pretesa dal ricorrente in via subordinata) spetta ai
• lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria della VI categoria ed a possedere notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attività di coordinamento dei servizi, uffici, enti produttivi, fondamentali dell'azienda o che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali;
• i lavoratori che, sulla base delle sole direttive generali, realizzano, nell'ambito del loro campo di attività, con la necessaria conoscenza dei settori correlati, studi di progettazione o di pianificazione operativa per il conseguimento degli obiettivi aziendali provvedendo alla loro impostazione e al loro sviluppo, realizzandone i relativi piani di lavoro, ricercando, ove necessario, sistemi e metodologie innovative e, se del caso, coordinando altri lavoratori.
A titolo esemplificativo rientrano in tale categoria le seguenti figure: il progettista di complessi, lo specialista di sistemi di elaborazione dati, lo specialista di pianificazione aziendale, lo specialista finanziario, lo specialista amministrativo, il ricercatore e lo specialista di approvvigionamenti.
Ciò detto, appare doveroso dare atto anche delle categorie intermedie tra quelle espressamente richieste dal lavoratore e quella riconosciuta dalla società, visto che nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento dell'eventuale svolgimento di mansioni superiori l'autorità giudiziaria, “senza con ciò incorrere nel vizio di ultrapetizione, può riconoscere l'inquadramento in una qualifica intermedia tra quella richiesta dal lavoratore e quella attribuita dal datore di lavoro purché il lavoratore prospetti adeguatamente gli elementi di fatto
5 relativi allo svolgimento di mansioni della qualifica intermedia” (Cass., sez. lav., sentenza n.
22872 dell'8 ottobre 2013).
La categoria 5S (cioè quella immediatamente superiore alla categoria riconosciuta dal datore di lavoro) compete
• ai lavoratori che, con le caratteristiche di cui al primo alinea della declaratoria della categoria precedente, nello svolgimento della propria attività, sono in possesso di elevate capacità e particolare perizia di tipo tecnico-pratico ed operando unicamente sulla scorta degli obiettivi da raggiungere, propongono e realizzano, in fase di esecuzione e nel rispetto delle procedure aziendali e dei corrispondenti livelli di responsabilità, modifiche e varianti su apparati di particolare complessità e/o prototipali, al fine di ottenere significativi risultati in termini di efficienza produttiva, qualità, affidabilità; agiscono con particolare autonomia operativa che si traduce in prestazioni di elevato livello tecnico non disgiunte da capacità di intervento, di analisi e diagnostica nell'ambito della propria specializzazione e di quelle affini;
i profili relativi sono quelli tassativamente di seguito indicati;
• i lavoratori che senza possedere i requisiti di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di elevata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori che operino in importanti reparti o lavorazioni di elevata specializzazione;
• ai lavoratori che, con le caratteristiche di cui al terzo alinea della declaratoria della categoria precedente, svolgono coordinamento e controllo di attività tecniche o amministrative nell'ambito di importante reparto, lavorazione o ufficio.
A titolo esemplificativo appartengono a tale categoria le seguenti figure professionali: l'aggiustatore stampista, il modellista, il montatore/installatore di grandi impianti, il montatore/manutentore elettrico-elettronico, l'operatore specialista motorista,
l'operatore specialista montatore aeronautico, il tracciatore/collaudatore, l'addetto macchine a controllo numerico.
6 Infine, la categoria 6 del contratto collettivo spetta ai lavoratori, sia tecnici che amministrativi, che, con specifica collaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite.
Per esempio, rientrano nella categoria in esame il segretario assistente, il contabile, il contabile cliente, l'approvvigionatore, l'analista, il programmatore analista, il tecnico di laboratorio, il tecnico di sala prove, il disegnatore progettista, il tecnico programmatore di assistenza e installazione, il programmatore di produzione, l'analista di metodi, l'analista di processi e cicli e l'analista metodista di macchine a controllo numerico.
Mansioni concretamente svolte dal ricorrente.
Le mansioni concretamente svolte dal non sono controverse: infatti, se la Pt_1
società non ha contestato specificamente l'attività analiticamente descritta nell'atto introduttivo, il ricorrente non ha specificamente contestato l'organizzazione aziendale descritto dalla convenuta nella sua memoria di costituzione, né l'ulteriore attività prestata dal lavoratore.
Ai sensi dell'art. 115 c.p.c., dunque, i fatti di seguito descritti vanno posti a fondamento delle valutazioni del Tribunale.
E' pacifico che il abbia svolto attività di project manager, consistente nella Pt_1
quotidiana predisposizione di sistemi complessi e nel coordinamento delle altre unità addette al singolo progetto, nonché nella pianificazione degli interventi e nella verifica della loro esecuzione allo scopo portare a termine il progetto assegnatogli (cfr. amplius il ricorso).
Al contempo è altrettanto pacifico che, nella qualità di project manager, il ricorrente rispondeva direttamente sia al responsabile d'area (Fieramonti), che al responsabile del servizio tecnico dei progetti ( ). Secondo la stessa convenuta, dunque, il Per_1 Pt_1 aveva la delega per interfacciarsi con l'Amministrazione per la predisposizione e realizzazione dei progetti affidatigli, curava le relazioni e la comunicazione tra i progettisti per l'individuazione e la formazione dei requisiti funzionali necessari alla successiva stesura del progetto di massima e assicurava la sua progettazione tecnico/economica, assicurava la corretta realizzazione dei progetti garantendone la coerenza con i documenti
7 contrattuali, forniva i contenuti “comunicazioni a supporto dei progetti” per la promozione e diffusione delle soluzioni e dei servizi realizzati all'interno del progetto.
E' pacifico, infine, che il si occupava anche dell'attività di developer Pt_1
(consistente nella realizzazione ed implementazione di applicazioni ICT, nella partecipazione alla pianificazione e al disegno di dettaglio, nella compilazione di programmi di diagnostica, nella progettazione e scrittura di codici per sistemi operativi e software per garantire la funzionalità e l'efficienza massime), di system administrator
(consistente nell'installazione di software, configurazione ed aggiornamento di sistemi ICT
e nella cura dell'esercizio del sistema), di system analist (consistente nell'assicurazione del disegno tecnico e nell'implementazione di nuovi software e miglioramenti), di CP_3
(consistente nella cura dell'efficienza di hardware e software), di test specialist
[...]
(consistente nello sviluppo dei sistemi, oltre all'identificazione di eventuali anomali ed alla diagnostica delle relative cause mediante apposite attività di verifica).
Va subito evidenziato, dunque, che l'unico aspetto in qualche modo fattuale della vicenda rimasto controverso tra le parti va individuato nella prevalenza dell'attività di project manager rispetto agli ulteriori compiti affidati al dipendente (contestata dalla resistente: cfr. la memoria di costituzione), perché, a ben guardare, anche la sottoposizione del al potere di supervisione, direzione e controllo dei superiori (cioè il Pt_1
responsabile d'area ed il responsabile del servizio tecnico dei progetti) è praticamente pacifica tra le parti (oltre che evidentemente difficilmente controvertibile).
Comparazione tra mansioni concretamente svolte e livelli di inquadramento controversi.
A questo punto occorre procedere alla comparazione tra le mansioni svolte dal lavoratore ed i livelli contrattuali controversi.
Ebbene, secondo questo giudice l'ottava categoria non si attaglia al ruolo ricoperto dal perché la stessa spetta ai quadri, cioè coloro che sostanzialmente esplicano Pt_1
un'attività organizzativa e gestionale ben più elevata, riferibile non già a singoli progetti
(come avveniva per il ricorrente), bensì a settori fondamentali dell'impresa ed in cui il contributo del dipendente concorra addirittura alla definizione degli obiettivi dell'impresa.
8 E' opinione di questo giudice, infatti, che il non fosse assoggettato “alle Pt_1
sole direttive strategiche del settore di appartenenza”, né lavorasse con un'autonomia ed una capacità propositiva talmente ampia da concorrere al raggiungimento degli obiettivi dell'impresa: è pacifico, infatti, che lo stesso si occupasse, assumendone la responsabilità, di singoli progetti, pur certamente complessi e rilevanti ai fini dell'attività della società.
Al ricorrente, invece, per l'attività svolta andava riconosciuto la categoria 7 del contratto collettivo perché egli effettivamente, sulla base delle direttive generali impartite dai superiori, realizzava, nell'ambito dei singoli progetti affidati e con la necessaria conoscenza dei settori correlati, la pianificazione operativa per la realizzazione, sotto ogni profilo, dei medesimi progetti, provvedendo alla loro impostazione ed al loro sviluppo, anche ricercando soluzioni innovative e coordinando gli altri professionisti addetti al medesimo progetto.
E' del tutto evidente, d'altra parte, che il ruolo di project manager non possa equipararsi, per esempio, alle figure, ricomprese nella categoria V, del collaudatore, dell'addetto macchine a controllo numerico, all'installatore di impianti elettrici, al programmatore, al tecnico di laboratorio, al programmatore di produzione, all'analista dei tempi, all'analista di processi e cicli o all'analista di metodi (né in quelle delle categorie 5S
e 6, già sopra riportate).
Nel riconoscere l'inquadramento superiore, dunque, la difesa della convenuta attinente al carattere non prevalente dell'attività di project manager va certamente disattesa sia per il numero e l'importanza dei progetti affidati al in cinque anni Pt_1
(cfr. ricorso), sia per la prevalenza qualitativa del lavoro svolto come project manager rispetto agli ulteriori compiti affidatigli, aventi evidentemente carattere integrativo ed ancillare rispetto alla mansioni di alta responsabilità concernenti la predisposizione ed esecuzione dei medesimi progetti.
Esito della causa e regolamentazione delle spese giudiziali.
Le ragioni che precedono conducono al parziale accoglimento del ricorso, con condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive calcolate in ricorso con metodologia immune da censure, nonché alla regolarizzazione contributiva del rapporto.
9 Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., ma visto il parziale accoglimento del ricorso vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi.
Tra l' e le altre parti in causa, invece, le spese vanno senz'altro integralmente CP_2
compensate per la peculiare posizione processuale dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
nella contumacia dell' CP_2
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che dal 17 Parte_1 ottobre 2016 al mese di ottobre 2021 svolgeva mansioni ascrivibili alla categoria 7 del
CCNL Metalmeccanici e conseguentemente condanna al pagamento Controparte_1
in favore di della somma complessiva di € 39.194,66, oltre accessori nella Parte_1 misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo, nonché alla regolarizzazione contributiva del rapporto;
condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese giudiziali, che liquida complessivamente in € 4.888,00, di cui € 259,00 per esborsi ed
€ 4.629,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra l e le altre parti in CP_2
causa.
Così deciso il 24/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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