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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 18/12/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 512/2025 promossa da
, c.f. , con l'avv. Stefano Tondella;
Parte_1 C.F._1
parte attrice
nei confronti di c.f. , non costituito;
CP_1 C.F._2
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
per la moglie
Nel merito
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Mongrando (Bi) il 19.08.2000 tra la sig.ra ed il sig. trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Parte_1 CP_1
Mongrado (Bi) al n. 4, Parte I, Anno 2000 e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato
Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
confermare la seguente condizione di separazione personale coniugi:
- l'automezzo Ford targa DT972JK attualmente intestato alla sig.ra sarà in uso esclusivo Parte_1 al sig. alle condizioni tutte di cui alla scrittura privata in atti datata 03.05.2024 da intendersi CP_1 integralmente richiamata”.
[…]
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze legali di giudizio, oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario." per il marito
---
per il PM
---
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e ontraevano matrimonio civile in Mongrando il 19 Parte_1 CP_1 agosto 2000, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del
Comune di Mongrando, numero 4, parte I, anno 2000.
Dall'unione non nascevano figli.
Fra le parti interveniva separazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Biella 75/2024 ormai divenuta irrevocabile. con ricorso depositato il 29 maggio 2025 formulava domanda di divorzio Parte_1 alle condizioni indicate in epigrafe. on si costituiva nel procedimento. CP_1
All'udienza dell'11 dicembre 2025 la giudice dichiarava la contumacia della parte convenuta;
costui, comunque comparso in udienza, dichiarava di vivere separatamente dalla parte attrice da data anteriore alla pronuncia di separazione;
la parte ricorrente si richiamava al ricorso con rinuncia ai termini per memorie;
la giudice si riservava di riferire al collegio.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1970 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Le parti si sono separate il 28 febbraio
2024 e non si sono più riconciliate. Sussistono pertanto i presupposti per la richiesta pronuncia di divorzio.
Invece, la domanda relativa all'uso dell'automobile esula dalla competenza di questo giudice e deve pertanto essere dichiarata inammissibile.
Infine, stante la natura necessaria del giudizio, nulla deve infine disporsi con riferimento alle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 512 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
n Mongrando il 19 agosto 2000, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio
[...] presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Mongrando, numero 4, parte I, anno 2000.
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Mongrando, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 17/12/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 512/2025 promossa da
, c.f. , con l'avv. Stefano Tondella;
Parte_1 C.F._1
parte attrice
nei confronti di c.f. , non costituito;
CP_1 C.F._2
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
per la moglie
Nel merito
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Mongrando (Bi) il 19.08.2000 tra la sig.ra ed il sig. trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Parte_1 CP_1
Mongrado (Bi) al n. 4, Parte I, Anno 2000 e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato
Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
confermare la seguente condizione di separazione personale coniugi:
- l'automezzo Ford targa DT972JK attualmente intestato alla sig.ra sarà in uso esclusivo Parte_1 al sig. alle condizioni tutte di cui alla scrittura privata in atti datata 03.05.2024 da intendersi CP_1 integralmente richiamata”.
[…]
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze legali di giudizio, oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario." per il marito
---
per il PM
---
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e ontraevano matrimonio civile in Mongrando il 19 Parte_1 CP_1 agosto 2000, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del
Comune di Mongrando, numero 4, parte I, anno 2000.
Dall'unione non nascevano figli.
Fra le parti interveniva separazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Biella 75/2024 ormai divenuta irrevocabile. con ricorso depositato il 29 maggio 2025 formulava domanda di divorzio Parte_1 alle condizioni indicate in epigrafe. on si costituiva nel procedimento. CP_1
All'udienza dell'11 dicembre 2025 la giudice dichiarava la contumacia della parte convenuta;
costui, comunque comparso in udienza, dichiarava di vivere separatamente dalla parte attrice da data anteriore alla pronuncia di separazione;
la parte ricorrente si richiamava al ricorso con rinuncia ai termini per memorie;
la giudice si riservava di riferire al collegio.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1970 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Le parti si sono separate il 28 febbraio
2024 e non si sono più riconciliate. Sussistono pertanto i presupposti per la richiesta pronuncia di divorzio.
Invece, la domanda relativa all'uso dell'automobile esula dalla competenza di questo giudice e deve pertanto essere dichiarata inammissibile.
Infine, stante la natura necessaria del giudizio, nulla deve infine disporsi con riferimento alle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 512 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
n Mongrando il 19 agosto 2000, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio
[...] presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Mongrando, numero 4, parte I, anno 2000.
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Mongrando, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 17/12/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore