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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/12/2025, n. 2585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2585 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1011/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1011/2025 tra
Parte_1
OPPONENTE e
Controparte_1
OPPOSTA
Oggi 2 dicembre 2025 ad ore 13.30 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per l'avv. AMBROSIO FIORAVANTE, oggi Parte_1 sostituito dall'avv. LUCA SEMBENINI
Per l'avv. LIO SERGIO, oggi sostituito dall'avv. DONATELLA Controparte_1 BARBAZENI
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona del giudice unico dott. Maurizio Martoro, all'esito della Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1
rappresentante pro tempore sig. , con sede legale a Portici (Na) in via G. Poli n. 64, Parte_2
partita iva e numero di iscrizione al registro imprese di Latina n. , elettivamente P.IVA_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonello Miranda del foro di Napoli che unitamente all'avv.
FI RO la rappresenta e difende;
opponente
contro
:
(società risultante dalla fusione per incorporazione della in Controparte_1 CP_1
), in persona del dott. , procuratore speciale, con sede a Controparte_2 Controparte_3
Verona in viale dell'Agricoltura n.7, c.f. e p.i. , rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Lio P.IVA_2
del Foro di Roma;
opposta
iscritta al n. 1011/25 R.G.
pagina 2 di 5 opposizione al decreto ingiuntivo n. 3030/2024 emesso dal Tribunale di Verona in data 27 dicembre
2024, per un'importo di € 19.599,00 oltre interessi e spese;
osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione”.
Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di citazione in opposizione notificato ritualmente;
richiamato, il contenuto della comparsa di risposta depositata dalla società opposta, in atti.
Osservato che l'opponente richiedeva, di revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n. 3030/2024, reso dal Tribunale Ordinario di Verona, in data 27.12.2024, perché infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato, con la condanna dell'opposta alle spese e compensi del presente giudizio.
Rilevato che la società opposta richiedeva, in via principale e nel merito, di rigettare integralmente l'opposizione perché infondata in fatto e diritto, nonché di rigettare integralmente tutte le domande ivi contenute e per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 3030/2024, da ciò,
richiedeva, di condannare la società opponente alla refusione in suo favore delle spese di giudizio del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione.
pagina 3 di 5 All'udienza del 1° ottobre 2025, veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Il contratto autonomo di garanzia è il contratto in base al quale una parte si obbliga, a titolo di garanzia,
ad eseguire immediatamente (“a prima richiesta”) la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità o efficacia del rapporto e di sollevare eccezioni (“senza eccezioni”).
Rimane possibile in tal caso al garante la sola exceptio doli, e cioè l'eccezione che il creditore abbia agito con dolo al fine di indurre il garante alla conclusione del negozio, e poi ne abbia chiesto l'adempimento. Ciò che contraddistingue il contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione è
l'assoluta mancanza dell'elemento dell'accessorietà rispetto al rapporto principale;
questo a differenza della fideiussione, che è invece sempre rapporto accessorio rispetto all'obbligazione principale, ed allo stesso inscindibilmente legato. Pertanto, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo e ampiezza del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante a prima richiesta si obbliga a tenere indenne il creditore dalla mancata prestazione del garantito, per qualsiasi ragione ciò avvenga.
L'opposizione va rigettata, in quanto la società opponente non è riuscita a dimostrare che la condotta tenuta dalla creditrice fosse dolosamente negligente, mentre è emerso dagli atti di causa che la
[...]
si è attenuta a quanto contrattualmente previsto nel contratto di fideiussione “a prima Controparte_1
richiesta”.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione va rigettata, in quanto l'opposta con i documenti prodotti ha dimostrato la fondatezza della sua pretesa creditoria, poiché, la polizza fideiussoria n.
pagina 4 di 5 1929243 del 30.11.2022 (doc. 2 opposta), sottoscritta dalla società opponente, era pienamente efficace.
Ciò è supportato dal fatto che la fideiussione era obbligatoria ed era richiesta dalla Pt_3
Ancora, la società opposta a supporto della propria pretesa creditoria ha depositato la contabile del bonifico del 16.10.2024 (doc. 5 opposta) e il dettaglio dell'operazione di pagamento rilasciato da
UniCredit (doc. 10 opposta), che attestano l'erogazione della somma di € 19.599,00 in favore del beneficiario Pt_3
Ritenuta, in definitiva, l'infondatezza dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente alla rifusione all'opposta delle spese di lite;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, respinge l'opposizione, da ciò, conferma il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;
per l'effetto, condanna la società opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione alla società opposta delle spese di procedimento liquidate in complessivi € 3.400,00 oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta;
Così deciso, in Verona, il 2 dicembre 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1011/2025 tra
Parte_1
OPPONENTE e
Controparte_1
OPPOSTA
Oggi 2 dicembre 2025 ad ore 13.30 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per l'avv. AMBROSIO FIORAVANTE, oggi Parte_1 sostituito dall'avv. LUCA SEMBENINI
Per l'avv. LIO SERGIO, oggi sostituito dall'avv. DONATELLA Controparte_1 BARBAZENI
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona del giudice unico dott. Maurizio Martoro, all'esito della Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1
rappresentante pro tempore sig. , con sede legale a Portici (Na) in via G. Poli n. 64, Parte_2
partita iva e numero di iscrizione al registro imprese di Latina n. , elettivamente P.IVA_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonello Miranda del foro di Napoli che unitamente all'avv.
FI RO la rappresenta e difende;
opponente
contro
:
(società risultante dalla fusione per incorporazione della in Controparte_1 CP_1
), in persona del dott. , procuratore speciale, con sede a Controparte_2 Controparte_3
Verona in viale dell'Agricoltura n.7, c.f. e p.i. , rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Lio P.IVA_2
del Foro di Roma;
opposta
iscritta al n. 1011/25 R.G.
pagina 2 di 5 opposizione al decreto ingiuntivo n. 3030/2024 emesso dal Tribunale di Verona in data 27 dicembre
2024, per un'importo di € 19.599,00 oltre interessi e spese;
osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione”.
Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di citazione in opposizione notificato ritualmente;
richiamato, il contenuto della comparsa di risposta depositata dalla società opposta, in atti.
Osservato che l'opponente richiedeva, di revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n. 3030/2024, reso dal Tribunale Ordinario di Verona, in data 27.12.2024, perché infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato, con la condanna dell'opposta alle spese e compensi del presente giudizio.
Rilevato che la società opposta richiedeva, in via principale e nel merito, di rigettare integralmente l'opposizione perché infondata in fatto e diritto, nonché di rigettare integralmente tutte le domande ivi contenute e per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 3030/2024, da ciò,
richiedeva, di condannare la società opponente alla refusione in suo favore delle spese di giudizio del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione.
pagina 3 di 5 All'udienza del 1° ottobre 2025, veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Il contratto autonomo di garanzia è il contratto in base al quale una parte si obbliga, a titolo di garanzia,
ad eseguire immediatamente (“a prima richiesta”) la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità o efficacia del rapporto e di sollevare eccezioni (“senza eccezioni”).
Rimane possibile in tal caso al garante la sola exceptio doli, e cioè l'eccezione che il creditore abbia agito con dolo al fine di indurre il garante alla conclusione del negozio, e poi ne abbia chiesto l'adempimento. Ciò che contraddistingue il contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione è
l'assoluta mancanza dell'elemento dell'accessorietà rispetto al rapporto principale;
questo a differenza della fideiussione, che è invece sempre rapporto accessorio rispetto all'obbligazione principale, ed allo stesso inscindibilmente legato. Pertanto, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo e ampiezza del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante a prima richiesta si obbliga a tenere indenne il creditore dalla mancata prestazione del garantito, per qualsiasi ragione ciò avvenga.
L'opposizione va rigettata, in quanto la società opponente non è riuscita a dimostrare che la condotta tenuta dalla creditrice fosse dolosamente negligente, mentre è emerso dagli atti di causa che la
[...]
si è attenuta a quanto contrattualmente previsto nel contratto di fideiussione “a prima Controparte_1
richiesta”.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione va rigettata, in quanto l'opposta con i documenti prodotti ha dimostrato la fondatezza della sua pretesa creditoria, poiché, la polizza fideiussoria n.
pagina 4 di 5 1929243 del 30.11.2022 (doc. 2 opposta), sottoscritta dalla società opponente, era pienamente efficace.
Ciò è supportato dal fatto che la fideiussione era obbligatoria ed era richiesta dalla Pt_3
Ancora, la società opposta a supporto della propria pretesa creditoria ha depositato la contabile del bonifico del 16.10.2024 (doc. 5 opposta) e il dettaglio dell'operazione di pagamento rilasciato da
UniCredit (doc. 10 opposta), che attestano l'erogazione della somma di € 19.599,00 in favore del beneficiario Pt_3
Ritenuta, in definitiva, l'infondatezza dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente alla rifusione all'opposta delle spese di lite;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, respinge l'opposizione, da ciò, conferma il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;
per l'effetto, condanna la società opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione alla società opposta delle spese di procedimento liquidate in complessivi € 3.400,00 oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta;
Così deciso, in Verona, il 2 dicembre 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 5 di 5