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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/11/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
MA, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.11.2025, nella causa iscritta al n. 2051 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025
TRA
"nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Caserta alla Parte_1
Piazza Luigi Vanvitelli n. 4/D, presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Cundari che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(C.F. Controparte_1 Controparte_2
in persona P.IVA 1 ) e Controparte_3 "
dei legali rappresentanti pro tempore,;
RESISTENTI-CONTUMACI
Esposizione motivi della decisione
Con ricorso depositato il 21.5.2025 la ricorrente, premesso di essere docente di ruolo nella scuola
Secondaria primaria dall'1/9/2015 ed attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo "Padre
Pio" di Airola.; che l'Amministrazione scolastica, ai fini della sua ricostruzione di carriera, illegittimamente le ha riconosciuto solo parzialmente il servizio pre-ruolo, in violazione del principio di non discriminazione di cui alla direttiva comunitaria n.70/1999 e che illegittimamente non le ha riconosciuto ai fini giuridici l'anno di servizio 2013 ha chiesto di “1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere, ai fini della ricostruzione di carriera,
l'attribuzione integrale dei 9 anni di servizio preruolo riconosciuti nel decreto di ricostruzione impugnato e conseguentemente, 2) Accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto di ricostruzione di carriera impugnato, nella parte in cui, il Dirigente Scolastico, nell'effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente, non ha valutato integralmente i 9 anni di preruolo prestati riconosciuti e, per l'effetto 3) Annullarlo e/o disapplicarlo;
4) Accertare e dichiarare, altresì, il diritto della ricorrente all'integrale riconoscimento giuridico del servizio di ruolo prestato nell'anno 2013; 5)
Ordinare, qundi, alle Amministrazioni resistenti di riconoscere integralmente, sia ai fini economici che giuridici, i 9 anni di servizio preruolo prestati dalla ricorrente, nonchè quello prestato nell'anno 2013, con conseguente inserimento della stessa nella fascia stipendiale 9/14 anni, con conseguente passaggio nella fascia stipendiale 15/20 anni a decorrere dall'1.9.2021 ed alla conseguente ricostruzione di carriera;
6) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona legale dei rispettivi rappresentanti legali p.t., a corrispondere in suo favore le differenze retributive nel frattempo maturate pari a complessivi € 12.701,21, come risulta dal prospetto contabile allegato al presente atto di cui forma parte integrante, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché degli ulteriori importi che matureranno in pendenza di causa, da determinare assumendosi quali parametri di riferimento la retribuzione iniziale e gli importi delle fasce di anzianità previste dalle norme in materia e dal CCNL di Comparto di tempo in tempo vigenti, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, ex art. 22 comma 36 L. n. 724/1994, dalle singole scadenze al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze professionali, con distrazione in favore del procuratore antistatario. In via subordinata: 1) Accertare e dichiarare che l'art. 485 del D.Lgs. 297/1994 vada disapplicato nella parte in cui prevede che gli anni di servizio pre ruolo prestati dai personale assunto con contratto a tempo determinato vengano riconosciuti solo parzialmente ai fini della progressione di carriera e della connessa progressione stipendiale;
2) Accertare e dichiarare che, in applicazione dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato clausola 4, punto 1, allegato alla direttiva del Consiglio Europeo del 20/06/1999, 1999/70/CE e in parziale disapplicazione dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994, alla ricorrente doveva essere riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, l'intero servizio preruolo prestato dall'anno scolastico 2006/2007 all'anno scolastico 2014/2015 e, per l'effetto, 3) Disapplicare la normativa italiana di diritto interno;
4) Ordinare all'Amministrazione resistente di riconoscere integralmente alla ricorrente, sia ai fini economici che giuridici, il periodo di servizio preruolo de quo;
5) Accertare e dichiarare, altresì, il diritto della ricorrente all'integrale riconoscimento giuridico del servizio prestato nell'anno 2013; 6) Accertare e dichiarare, pertanto, il diritto della ricorrente ad essere inserita nella fascia stipendiale 9/14 anni, con conseguente passaggio nella fascia stipendiale 15/20 anni a decorrere dall'1.9.2021 ed alla conseguente ricostruzione di carriera e, per l'effetto, 7)
Condannare le amministrazioni resistenti al pagamento, in suo favore, delle differenze retributive dovute in base alla corretta ricostruzione di carriera, pari ad € 12.701,21, come risulta dal prospetto contabile allegato al presente atto di cui forma parte integrante, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché degli ulteriori importi che matureranno in pendenza di causa, da determinare assumendosi quali parametri di riferimento la retribuzione iniziale e gli importi delle fasce di anzianità previste dalle norme in materia e dal CCNL di Comparto di tempo in tempo vigenti, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, ex art. 22 comma 36 L. n.
724/1994, dalle singole scadenze al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze professionali, con distrazione in favore del procuratore antistatario." Il Controparte_1 regolarmente convenuto è rimasto contumace.
Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Al fine di valutare la legittimità della pretesa di parte ricorrente, occorre vagliare le norme disciplinanti la fattispecie concreta.
Ai sensi dell'art.9 della legge n. 576/1970 “Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo." La disposizione era stata modificata dapprima dall'art. 23 del d.p.r. 420/1974 e poi dalla legge n. 463/1978, secondo cui "Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica dell'art. 9 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576, sino ad un massimo di due anni agli effetti giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici".
Con il d.lgs. n. 297/1994 di "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 589 che testualmente dispone “1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.". Il successivo art. 570 aggiunge che “Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo.>>
Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del d.lgs. n. 297/1994 sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che “Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate."
Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo, le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera del personale docente ed amministrativo e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che
"Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del
D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399”. Il successivo CCNL 26.5.1999 ha stabilito, all'art. 18, che "Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.». Di seguito il CCNL 24.7.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8 ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione «l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)" ed analoga disposizione è stata inserita nell'art. 146 ( lett. g n. 8) del CCNL 29.11.2007.
Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del
T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perché, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anziché direttamente al TU., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa. L'art. 66 del
CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dall'art. 676 del d.lgs.
n. 297/1994 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al d.l. n. 370/1970 "e successive modificazioni e integrazioni", ricomprende in sé il rinvio agli artt. 569 e 4 RG 29932/2018 570 del TU., che non a caso non figurano fra le norme del decreto legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione.
Occorre ancora evidenziare che l'art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del d.l. n.
370/1970, menziona espressamente anche l'art. 4 del d.P.R. n. 399/1988 che prevede che "Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali".
Parte ricorrente invoca la disapplicazione della norma sopra riportata in virtù della sua contrarietà al diritto dell'Unione europea.
La soluzione della controversia può essere raggiunta attraverso l'applicazione del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria, e in particolare di quanto stabilito dai punti 1
e 4 della clausola 4 dell'Accordo quadro recepito con direttiva CE 1999/70, da ritenersi prevalente su eventuali diverse disposizioni di diritto interno, e di immediata applicabilità in ragione del suo contenuto sufficientemente preciso da consentire la immediata applicazioen nel diritto interno dello
Stato membro (v. CGUE, sentenza 22 dicembre 2010 in C-444/09, Persona_1 e Per_2
[...] punto 78).
L'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato.
Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 SA Per_3 punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36).
Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18,
Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17, 5.6.2018, causa C- Persona_4
677/16, Montero Mateos), la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice eurounitario, che anche in dette pronunce ha riconosciuto l'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr.
Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA)
La Suprema Corte ha chiarito che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del Persona 5 ; 8.9.2011, causa C-177/10 SA Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ( Del Cerro
Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto
44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, AZ); e) la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, la quale escluda
...
totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo Ilrapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 AZ).
I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C466/17, Per_6 con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi “. E' significativo osservare che a detta conclusione la
Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal
Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dall'art. 489 del d.lgs. n.
297/1994, come integrato dalla legge n. 124/1999, nonché sulla necessità di raggiungere "un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso" ( punto 51).
Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47 e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva "gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale", obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità "fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio".
*
Tanto premesso, con specifico riguardo al personale Docente la Suprema Corte con recente sentenza n.31149/2019 ha affrontato la questione relativa alla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione di carriera del personale docente della scuola nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine e ha affermato il principio di diritto per cui "In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del
1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato".
In particolare, nella sentenza in esame la Cassazione ha ritenuto di dover confermare gli approdi giurisprudenziali già raggiunti in ordine alla irrilevanza, ai fini di giustificare la disparità di trattamento, della natura non di ruolo del rapporto di impiego, della novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, delle modalità di reclutamento del personale, delle esigenze che il sistema mira ad assicurare e della temporaneità dell'assunzione per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, 1. 124/1999.
Tuttavia, al fine di evitare, conformemente alle indicazioni fornite dalla CGUE nella sentenza
OT (sentenza 20 settembre 2018 in C-466/17), “discriminazioni alla rovescia” in danno dei docenti assunti ab origine con contratto a tempo indeterminato, ha prescritto una verifica caso per caso, da condursi raffrontando l'anzianità effettiva di servizio prestata con rapporti a tempo determinato non quella virtuale computata ex art. 489, d.lgs. 297/1994 – con quella riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, sulla base dei medesimi criteri che valgono per gli assunti a tempo indeterminato.
Nel caso in cui l'anzianità calcolata ai sensi dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, la norma speciale va disapplicata.
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Facendo applicazione dei suesposti principi nel caso in esame, il ricorso sul punto va accolto.
Risulta infatti che nel periodo oggetto di causa l'Amministrazione non ha conteggiato il servizio effettivo svolto dalla ricorrente. L'applicazione della norma interna ha comportato un riconoscimento ai fini giuridici ed economici di un servizio inferiore a quello effettivamente svolto. Deve, quindi, disapplicarsi l'art. 485, d.lgs.
297/94 e dichiararsi il diritto della parte ricorrente al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, del servizio effettivamente prestato dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2014/15 ( con esclusione dell'a.s. 2013) e alla collocazione nella fascia stipendiale spettante in virtù di tale riconoscimento.
Le amministrazioni resistenti vanno pertanto condannate alla ricostruzione della carriera nei termini di cui sopra, a collocare la parte ricorrente nella fascia stipendiale spettante in virtù del riconoscimento integrale del servizio di cui sopra e al pagamento delle differenze retributive conseguenti all'inquadramento nella corretta fascia stipendiale, oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della L. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della L. n. 724 del 1994 dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo nei limiti della prescrizione quinquennale.
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Parte ricorrente agisce, poi, per vedersi riconosciuto l'anno 2013 ai fini giuridici del passaggio alle successive posizioni stipendiali previste dalla contrattazione collettiva vigente.
A sostegno della domanda, deduce che il blocco stipendiale disciplinato dal D.L. 78/2010 è legittimo con riferimento ai soli incrementi retributivi eventualmente maturati nel periodo interessato, ma che lo stesso non può precludere la valutazione del servizio prestato nel medesimo periodo ai fini della ricostruzione della carriera, e quindi del passaggio alle fasce stipendiali superiori, in quanto ciò contrasterebbe con la necessaria temporaneità della misura, affermata anche dalla Corte costituzionale.
L'art. 9 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010, rubricato "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico”, al comma 1 prevede che: "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14".
Il comma 21 dello stesso art. 9 dispone: “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011,
2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni
2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici".
Il successivo comma 23 detta poi una specifica disciplina per personale della scuola statale, sancendo che: "per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della
Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14".
L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia, prevede che “Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. ."; a sua volta, l'art.
64 del D.L. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che "Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del
[...]
a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione Controparte_4 و
dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Controparte_4
[...] subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti".
L'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 ha esteso la disposizione di blocco anche all'annualità
2013. Il CCNL 13 marzo 2013 e il CCNL 7 agosto 2014 hanno quindi previsto il recupero dell'utilità degli anni 2011 e 2012 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del
CCNL 4/08/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici.
Infine, è intervenuto il D.L. n. 3/2014, che, all'art. 1, co. 4, ha stabilito che “Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma
23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre
2013, n. 122".
Entro il quadro normativo delineato, la giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'estensione delle norme di “blocco” non solo agli incrementi economici ma anche alla progressione in carriera, con conseguente inutilizzabilità degli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, l'anno 2013) ai fini del passaggio alle successive fasce stipendiali, aveva inizialmente ritenuto che il blocco andasse riferito ai soli incrementi economici. Ciò in quanto una diversa interpretazione “estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni" (Cass. civ. n. 16133/2024).
Tornata sulla questione, la Suprema Corte, con la sentenza n. 13618/2025, le cui argomentazioni sono pienamente condivise dalla scrivente, ha parzialmente superato tale orientamento, ritenendo che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, vada escluso, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, che l'annualità 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente e ATA ai fini dell'inserimento nelle successive fasce stipendiali.
La Corte, infatti, ha rilevato che la disposizione di cui all'art. 9, co. 23 - che detta la specifica disciplina applicabile alla fattispecie - nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n.
122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non ha limitato temporalmente la “sterilizzazione" degli anni in questione, ma ha delineato un meccanismo di sospensione destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012, e che la sterilizzazione delle annualità, "pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità "sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013".
Nel richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 310/2013 i giudici di legittimità hanno chiarito che la finalità delle previsioni del D.L. 78/2010 era quella di garantire un effettivo risparmio sulla spesa "che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate”, e che "proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte Cost. n.
310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità”
a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della
...
misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate".
Dalle considerazioni esposte, la Corte ha dedotto che “l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva".
D'altra parte, la Corte costituzionale aveva già ritenuto che la previsione di cui all'art. 9, co. 23, del
D.L. 78/2010 e la successiva proroga della misura in questione al 31 dicembre 2013, per effetto del
D.L. 6 luglio 2011, n. 98 conv. dall'art. 1, co. 1, della L. 15 luglio 2011, n. 111, e del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, superassero il vaglio di ragionevolezza, in quanto “il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, attraverso cui può attuarsi una politica di riequilibrio del bilancio, implicano sacrifici gravosi, quali quelli in esame, che trovano giustificazione nella situazione di crisi economica” (Corte cost., sent. n. 219/2014).
Sulla scorta di tale interpretazione giurisprudenziale e in applicazione dei condivisibili principi espressi nella pronuncia n. 13618/2025, deve concludersi che non sussiste il diritto della parte ricorrente al chiesto riconoscimento dell'anno 2013 ai fini del passaggio alla successiva fascia stipendiale.
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Stante la complessità della questione e i numerosi interventi legislativi e giurisprudenziali succedutisi, fino al recentissimo approdo della Cassazione, si ravvisano gravi ragioni per compensare le spese di lite tra le parti nella misura del 50%. Il residuo va liquidato nella misura indicata in dispositivo secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato in virtù di contratti a tempo determinato dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2014/15 ( con esclusione dell'a.s.
2013) e alla collocazione nella fascia stipendiale spettante in virtù di tale riconoscimento;
2. condanna l'amministrazione resistente ad operare la ricostruzione della carriera della parte ricorrente secondo quanto previsto al punto 1), a collocarla nella fascia stipendiale spettante in virtù di tale riconoscimento
3. condanna il CP_5 al pagamento delle differenze retributive maturate a tale titolo, oltre interessi legali dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo;
4. rigetta nel resto il ricorso;
5. compensa le spese nella misura del 50% e condanna il resistente al pagamento del residuo che si liquida in € 750,00 oltre spese generali, iva e cpa con distrazione.
Benevento, 28.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana MA
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'UPP Dott.ssa Emanuela
Colangelo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
MA, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.11.2025, nella causa iscritta al n. 2051 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025
TRA
"nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Caserta alla Parte_1
Piazza Luigi Vanvitelli n. 4/D, presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Cundari che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(C.F. Controparte_1 Controparte_2
in persona P.IVA 1 ) e Controparte_3 "
dei legali rappresentanti pro tempore,;
RESISTENTI-CONTUMACI
Esposizione motivi della decisione
Con ricorso depositato il 21.5.2025 la ricorrente, premesso di essere docente di ruolo nella scuola
Secondaria primaria dall'1/9/2015 ed attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo "Padre
Pio" di Airola.; che l'Amministrazione scolastica, ai fini della sua ricostruzione di carriera, illegittimamente le ha riconosciuto solo parzialmente il servizio pre-ruolo, in violazione del principio di non discriminazione di cui alla direttiva comunitaria n.70/1999 e che illegittimamente non le ha riconosciuto ai fini giuridici l'anno di servizio 2013 ha chiesto di “1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere, ai fini della ricostruzione di carriera,
l'attribuzione integrale dei 9 anni di servizio preruolo riconosciuti nel decreto di ricostruzione impugnato e conseguentemente, 2) Accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto di ricostruzione di carriera impugnato, nella parte in cui, il Dirigente Scolastico, nell'effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente, non ha valutato integralmente i 9 anni di preruolo prestati riconosciuti e, per l'effetto 3) Annullarlo e/o disapplicarlo;
4) Accertare e dichiarare, altresì, il diritto della ricorrente all'integrale riconoscimento giuridico del servizio di ruolo prestato nell'anno 2013; 5)
Ordinare, qundi, alle Amministrazioni resistenti di riconoscere integralmente, sia ai fini economici che giuridici, i 9 anni di servizio preruolo prestati dalla ricorrente, nonchè quello prestato nell'anno 2013, con conseguente inserimento della stessa nella fascia stipendiale 9/14 anni, con conseguente passaggio nella fascia stipendiale 15/20 anni a decorrere dall'1.9.2021 ed alla conseguente ricostruzione di carriera;
6) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona legale dei rispettivi rappresentanti legali p.t., a corrispondere in suo favore le differenze retributive nel frattempo maturate pari a complessivi € 12.701,21, come risulta dal prospetto contabile allegato al presente atto di cui forma parte integrante, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché degli ulteriori importi che matureranno in pendenza di causa, da determinare assumendosi quali parametri di riferimento la retribuzione iniziale e gli importi delle fasce di anzianità previste dalle norme in materia e dal CCNL di Comparto di tempo in tempo vigenti, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, ex art. 22 comma 36 L. n. 724/1994, dalle singole scadenze al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze professionali, con distrazione in favore del procuratore antistatario. In via subordinata: 1) Accertare e dichiarare che l'art. 485 del D.Lgs. 297/1994 vada disapplicato nella parte in cui prevede che gli anni di servizio pre ruolo prestati dai personale assunto con contratto a tempo determinato vengano riconosciuti solo parzialmente ai fini della progressione di carriera e della connessa progressione stipendiale;
2) Accertare e dichiarare che, in applicazione dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato clausola 4, punto 1, allegato alla direttiva del Consiglio Europeo del 20/06/1999, 1999/70/CE e in parziale disapplicazione dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994, alla ricorrente doveva essere riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, l'intero servizio preruolo prestato dall'anno scolastico 2006/2007 all'anno scolastico 2014/2015 e, per l'effetto, 3) Disapplicare la normativa italiana di diritto interno;
4) Ordinare all'Amministrazione resistente di riconoscere integralmente alla ricorrente, sia ai fini economici che giuridici, il periodo di servizio preruolo de quo;
5) Accertare e dichiarare, altresì, il diritto della ricorrente all'integrale riconoscimento giuridico del servizio prestato nell'anno 2013; 6) Accertare e dichiarare, pertanto, il diritto della ricorrente ad essere inserita nella fascia stipendiale 9/14 anni, con conseguente passaggio nella fascia stipendiale 15/20 anni a decorrere dall'1.9.2021 ed alla conseguente ricostruzione di carriera e, per l'effetto, 7)
Condannare le amministrazioni resistenti al pagamento, in suo favore, delle differenze retributive dovute in base alla corretta ricostruzione di carriera, pari ad € 12.701,21, come risulta dal prospetto contabile allegato al presente atto di cui forma parte integrante, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché degli ulteriori importi che matureranno in pendenza di causa, da determinare assumendosi quali parametri di riferimento la retribuzione iniziale e gli importi delle fasce di anzianità previste dalle norme in materia e dal CCNL di Comparto di tempo in tempo vigenti, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, ex art. 22 comma 36 L. n.
724/1994, dalle singole scadenze al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze professionali, con distrazione in favore del procuratore antistatario." Il Controparte_1 regolarmente convenuto è rimasto contumace.
Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Al fine di valutare la legittimità della pretesa di parte ricorrente, occorre vagliare le norme disciplinanti la fattispecie concreta.
Ai sensi dell'art.9 della legge n. 576/1970 “Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo." La disposizione era stata modificata dapprima dall'art. 23 del d.p.r. 420/1974 e poi dalla legge n. 463/1978, secondo cui "Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica dell'art. 9 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576, sino ad un massimo di due anni agli effetti giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici".
Con il d.lgs. n. 297/1994 di "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 589 che testualmente dispone “1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.". Il successivo art. 570 aggiunge che “Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo.>>
Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del d.lgs. n. 297/1994 sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che “Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate."
Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo, le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera del personale docente ed amministrativo e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che
"Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del
D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399”. Il successivo CCNL 26.5.1999 ha stabilito, all'art. 18, che "Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.». Di seguito il CCNL 24.7.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8 ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione «l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)" ed analoga disposizione è stata inserita nell'art. 146 ( lett. g n. 8) del CCNL 29.11.2007.
Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del
T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perché, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anziché direttamente al TU., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa. L'art. 66 del
CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dall'art. 676 del d.lgs.
n. 297/1994 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al d.l. n. 370/1970 "e successive modificazioni e integrazioni", ricomprende in sé il rinvio agli artt. 569 e 4 RG 29932/2018 570 del TU., che non a caso non figurano fra le norme del decreto legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione.
Occorre ancora evidenziare che l'art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del d.l. n.
370/1970, menziona espressamente anche l'art. 4 del d.P.R. n. 399/1988 che prevede che "Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali".
Parte ricorrente invoca la disapplicazione della norma sopra riportata in virtù della sua contrarietà al diritto dell'Unione europea.
La soluzione della controversia può essere raggiunta attraverso l'applicazione del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria, e in particolare di quanto stabilito dai punti 1
e 4 della clausola 4 dell'Accordo quadro recepito con direttiva CE 1999/70, da ritenersi prevalente su eventuali diverse disposizioni di diritto interno, e di immediata applicabilità in ragione del suo contenuto sufficientemente preciso da consentire la immediata applicazioen nel diritto interno dello
Stato membro (v. CGUE, sentenza 22 dicembre 2010 in C-444/09, Persona_1 e Per_2
[...] punto 78).
L'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato.
Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 SA Per_3 punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36).
Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18,
Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17, 5.6.2018, causa C- Persona_4
677/16, Montero Mateos), la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice eurounitario, che anche in dette pronunce ha riconosciuto l'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr.
Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA)
La Suprema Corte ha chiarito che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del Persona 5 ; 8.9.2011, causa C-177/10 SA Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ( Del Cerro
Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto
44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, AZ); e) la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, la quale escluda
...
totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo Ilrapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 AZ).
I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C466/17, Per_6 con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi “. E' significativo osservare che a detta conclusione la
Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal
Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dall'art. 489 del d.lgs. n.
297/1994, come integrato dalla legge n. 124/1999, nonché sulla necessità di raggiungere "un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso" ( punto 51).
Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47 e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva "gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale", obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità "fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio".
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Tanto premesso, con specifico riguardo al personale Docente la Suprema Corte con recente sentenza n.31149/2019 ha affrontato la questione relativa alla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione di carriera del personale docente della scuola nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine e ha affermato il principio di diritto per cui "In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del
1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato".
In particolare, nella sentenza in esame la Cassazione ha ritenuto di dover confermare gli approdi giurisprudenziali già raggiunti in ordine alla irrilevanza, ai fini di giustificare la disparità di trattamento, della natura non di ruolo del rapporto di impiego, della novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, delle modalità di reclutamento del personale, delle esigenze che il sistema mira ad assicurare e della temporaneità dell'assunzione per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, 1. 124/1999.
Tuttavia, al fine di evitare, conformemente alle indicazioni fornite dalla CGUE nella sentenza
OT (sentenza 20 settembre 2018 in C-466/17), “discriminazioni alla rovescia” in danno dei docenti assunti ab origine con contratto a tempo indeterminato, ha prescritto una verifica caso per caso, da condursi raffrontando l'anzianità effettiva di servizio prestata con rapporti a tempo determinato non quella virtuale computata ex art. 489, d.lgs. 297/1994 – con quella riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, sulla base dei medesimi criteri che valgono per gli assunti a tempo indeterminato.
Nel caso in cui l'anzianità calcolata ai sensi dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, la norma speciale va disapplicata.
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Facendo applicazione dei suesposti principi nel caso in esame, il ricorso sul punto va accolto.
Risulta infatti che nel periodo oggetto di causa l'Amministrazione non ha conteggiato il servizio effettivo svolto dalla ricorrente. L'applicazione della norma interna ha comportato un riconoscimento ai fini giuridici ed economici di un servizio inferiore a quello effettivamente svolto. Deve, quindi, disapplicarsi l'art. 485, d.lgs.
297/94 e dichiararsi il diritto della parte ricorrente al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, del servizio effettivamente prestato dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2014/15 ( con esclusione dell'a.s. 2013) e alla collocazione nella fascia stipendiale spettante in virtù di tale riconoscimento.
Le amministrazioni resistenti vanno pertanto condannate alla ricostruzione della carriera nei termini di cui sopra, a collocare la parte ricorrente nella fascia stipendiale spettante in virtù del riconoscimento integrale del servizio di cui sopra e al pagamento delle differenze retributive conseguenti all'inquadramento nella corretta fascia stipendiale, oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della L. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della L. n. 724 del 1994 dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo nei limiti della prescrizione quinquennale.
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Parte ricorrente agisce, poi, per vedersi riconosciuto l'anno 2013 ai fini giuridici del passaggio alle successive posizioni stipendiali previste dalla contrattazione collettiva vigente.
A sostegno della domanda, deduce che il blocco stipendiale disciplinato dal D.L. 78/2010 è legittimo con riferimento ai soli incrementi retributivi eventualmente maturati nel periodo interessato, ma che lo stesso non può precludere la valutazione del servizio prestato nel medesimo periodo ai fini della ricostruzione della carriera, e quindi del passaggio alle fasce stipendiali superiori, in quanto ciò contrasterebbe con la necessaria temporaneità della misura, affermata anche dalla Corte costituzionale.
L'art. 9 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010, rubricato "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico”, al comma 1 prevede che: "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14".
Il comma 21 dello stesso art. 9 dispone: “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011,
2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni
2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici".
Il successivo comma 23 detta poi una specifica disciplina per personale della scuola statale, sancendo che: "per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della
Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14".
L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia, prevede che “Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. ."; a sua volta, l'art.
64 del D.L. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che "Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del
[...]
a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione Controparte_4 و
dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Controparte_4
[...] subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti".
L'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 ha esteso la disposizione di blocco anche all'annualità
2013. Il CCNL 13 marzo 2013 e il CCNL 7 agosto 2014 hanno quindi previsto il recupero dell'utilità degli anni 2011 e 2012 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del
CCNL 4/08/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici.
Infine, è intervenuto il D.L. n. 3/2014, che, all'art. 1, co. 4, ha stabilito che “Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma
23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre
2013, n. 122".
Entro il quadro normativo delineato, la giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'estensione delle norme di “blocco” non solo agli incrementi economici ma anche alla progressione in carriera, con conseguente inutilizzabilità degli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, l'anno 2013) ai fini del passaggio alle successive fasce stipendiali, aveva inizialmente ritenuto che il blocco andasse riferito ai soli incrementi economici. Ciò in quanto una diversa interpretazione “estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni" (Cass. civ. n. 16133/2024).
Tornata sulla questione, la Suprema Corte, con la sentenza n. 13618/2025, le cui argomentazioni sono pienamente condivise dalla scrivente, ha parzialmente superato tale orientamento, ritenendo che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, vada escluso, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, che l'annualità 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente e ATA ai fini dell'inserimento nelle successive fasce stipendiali.
La Corte, infatti, ha rilevato che la disposizione di cui all'art. 9, co. 23 - che detta la specifica disciplina applicabile alla fattispecie - nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n.
122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non ha limitato temporalmente la “sterilizzazione" degli anni in questione, ma ha delineato un meccanismo di sospensione destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012, e che la sterilizzazione delle annualità, "pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità "sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013".
Nel richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 310/2013 i giudici di legittimità hanno chiarito che la finalità delle previsioni del D.L. 78/2010 era quella di garantire un effettivo risparmio sulla spesa "che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate”, e che "proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte Cost. n.
310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità”
a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della
...
misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate".
Dalle considerazioni esposte, la Corte ha dedotto che “l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva".
D'altra parte, la Corte costituzionale aveva già ritenuto che la previsione di cui all'art. 9, co. 23, del
D.L. 78/2010 e la successiva proroga della misura in questione al 31 dicembre 2013, per effetto del
D.L. 6 luglio 2011, n. 98 conv. dall'art. 1, co. 1, della L. 15 luglio 2011, n. 111, e del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, superassero il vaglio di ragionevolezza, in quanto “il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, attraverso cui può attuarsi una politica di riequilibrio del bilancio, implicano sacrifici gravosi, quali quelli in esame, che trovano giustificazione nella situazione di crisi economica” (Corte cost., sent. n. 219/2014).
Sulla scorta di tale interpretazione giurisprudenziale e in applicazione dei condivisibili principi espressi nella pronuncia n. 13618/2025, deve concludersi che non sussiste il diritto della parte ricorrente al chiesto riconoscimento dell'anno 2013 ai fini del passaggio alla successiva fascia stipendiale.
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Stante la complessità della questione e i numerosi interventi legislativi e giurisprudenziali succedutisi, fino al recentissimo approdo della Cassazione, si ravvisano gravi ragioni per compensare le spese di lite tra le parti nella misura del 50%. Il residuo va liquidato nella misura indicata in dispositivo secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato in virtù di contratti a tempo determinato dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2014/15 ( con esclusione dell'a.s.
2013) e alla collocazione nella fascia stipendiale spettante in virtù di tale riconoscimento;
2. condanna l'amministrazione resistente ad operare la ricostruzione della carriera della parte ricorrente secondo quanto previsto al punto 1), a collocarla nella fascia stipendiale spettante in virtù di tale riconoscimento
3. condanna il CP_5 al pagamento delle differenze retributive maturate a tale titolo, oltre interessi legali dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo;
4. rigetta nel resto il ricorso;
5. compensa le spese nella misura del 50% e condanna il resistente al pagamento del residuo che si liquida in € 750,00 oltre spese generali, iva e cpa con distrazione.
Benevento, 28.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana MA
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'UPP Dott.ssa Emanuela
Colangelo