Art. 33.
Il trattamento di pensione se richiesto dal 65° al 69° anno di eta' e' subordinato alla cancellazione dall'Albo forense.
Il trattamento di pensione e' cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione e assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale.
La pensione e' riversibile a favore del coniuge superstite e dei figli minori, anche se l'iscritto e' deceduto anteriormente all'entrata, in vigore della presente legge, nei casi e alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato senza pregiudizio dei diritti previsti nell'articolo seguente. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 5 luglio 1965, n. 798 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In via provvisoria, sino alla emanazione della legge organica sulla previdenza e, assistenza forense, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 11 , 14, e del primo comma dell' articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 , nonche' delle norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , da tali articoli rispettivamente sostituite, e' sospesa.
Il trattamento di pensione se richiesto dal 65° al 69° anno di eta' e' subordinato alla cancellazione dall'Albo forense.
Il trattamento di pensione e' cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione e assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale.
La pensione e' riversibile a favore del coniuge superstite e dei figli minori, anche se l'iscritto e' deceduto anteriormente all'entrata, in vigore della presente legge, nei casi e alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato senza pregiudizio dei diritti previsti nell'articolo seguente. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 5 luglio 1965, n. 798 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In via provvisoria, sino alla emanazione della legge organica sulla previdenza e, assistenza forense, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 11 , 14, e del primo comma dell' articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 , nonche' delle norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , da tali articoli rispettivamente sostituite, e' sospesa.