TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 11/11/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2440/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2440/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. CARLOTTO CRISTIANO che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e Parte_1
, hanno esposto: Controparte_1
- di aver contratto matrimonio in CUNEO (CN) il 23/12/2019, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 258, parte II, Serie C, dell'anno 2019;
- che dal matrimonio è nato il figlio in data 26/12/2015; Persona_1
- che la convivenza è diventata intollerabile. Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di seguito riportate
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza nel territorio dell'Unione Europea e con l'obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge.
2. La casa ex coniugale sita in Margarita (CN) Via Cuneo n. 44 comprese le relative pertinenze viene posta in vendita ed i proventi della vendita verranno dapprima utilizzati per l'estinzione del mutuo ipotecario stipulato su tale immobile;
l'eventuale residuo sarà ripartito al 50% tra i coniugi. Fino al perfezionamento della vendita l'immobile ed i beni e arredi ivi presenti, rimane nella disponibilità di entrambi i coniugi, come loro principale dimora ed abitazione, se desiderato. Rimane inteso che laddove dovessero nascere contrasti il sig. si impegna ad allontanarsi dall'abitazione Controparte_1 coniugale ove continueranno a risiedere la SI.ra ed il figlio Parte_1
. Persona_1
3. Il figlio , di nove anni, resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione stabile e abitazione prevalente presso l'abitazione della madre in Margarita
(CN) Via Cuneo n. 44. Entrambi i genitori, pertanto, eserciteranno la potestà genitoriale nell'esclusivo interesse del minore, assumendo pari doveri e responsabilità.
4. I genitori si impegnano a cooperare al fine di costruire attorno al figlio un'atmosfera serena, ad ispirare le scelte di vita che lo riguardano al suo preminente interesse ed a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali del figlio.
5. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio minore con sé.
6. Il SI. si impegna a versare alla SI.ra , quale Controparte_1 Parte_1 assegno di contributo al mantenimento del figlio , la somma di € 250,00 mensili, Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 20 di ciascun mese;
7. I coniugi provvederanno al rimborso vicendevole nella misura del 50% di tutte le spese straordinarie, mediche, scolastiche e sportive, previamente concordate e successivamente documentate, che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio. Con riferimento alla ripartizione delle spese in ordinarie e straordinarie, si fa espresso riferimento al
Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino;
8. I coniugi danno atto della reciproca indipendenza economica e di godere di redditi paritetici, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
9. I SIg.ri danno atto di aver provveduto a definire ogni altro rapporto Parte_2 economico – patrimoniale fra loro esistente, per cui nulla hanno più reciprocamente a pretendere per alcun titolo, con rinuncia espressa al riguardo ad ogni azione e/o pretesa;
10. Letto l'art. 473 bis.12 c.p.c. le parti dichiarano l'inesistenza di altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o altre connesse;
11. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto, sotto la loro responsabilità, a indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a loro carico come previsto dall'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il Parte_1
16/11/1985 a ER (FG), e , nato il [...] a [...]
MONDOVÌ (CN), che hanno contratto matrimonio in CUNEO (CN) il 23/12/2019, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 258, parte II,
Serie C, dell'anno 2019;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte;
- Nulla sulle spese Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 23/10/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2440/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. CARLOTTO CRISTIANO che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e Parte_1
, hanno esposto: Controparte_1
- di aver contratto matrimonio in CUNEO (CN) il 23/12/2019, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 258, parte II, Serie C, dell'anno 2019;
- che dal matrimonio è nato il figlio in data 26/12/2015; Persona_1
- che la convivenza è diventata intollerabile. Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di seguito riportate
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza nel territorio dell'Unione Europea e con l'obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge.
2. La casa ex coniugale sita in Margarita (CN) Via Cuneo n. 44 comprese le relative pertinenze viene posta in vendita ed i proventi della vendita verranno dapprima utilizzati per l'estinzione del mutuo ipotecario stipulato su tale immobile;
l'eventuale residuo sarà ripartito al 50% tra i coniugi. Fino al perfezionamento della vendita l'immobile ed i beni e arredi ivi presenti, rimane nella disponibilità di entrambi i coniugi, come loro principale dimora ed abitazione, se desiderato. Rimane inteso che laddove dovessero nascere contrasti il sig. si impegna ad allontanarsi dall'abitazione Controparte_1 coniugale ove continueranno a risiedere la SI.ra ed il figlio Parte_1
. Persona_1
3. Il figlio , di nove anni, resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione stabile e abitazione prevalente presso l'abitazione della madre in Margarita
(CN) Via Cuneo n. 44. Entrambi i genitori, pertanto, eserciteranno la potestà genitoriale nell'esclusivo interesse del minore, assumendo pari doveri e responsabilità.
4. I genitori si impegnano a cooperare al fine di costruire attorno al figlio un'atmosfera serena, ad ispirare le scelte di vita che lo riguardano al suo preminente interesse ed a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali del figlio.
5. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio minore con sé.
6. Il SI. si impegna a versare alla SI.ra , quale Controparte_1 Parte_1 assegno di contributo al mantenimento del figlio , la somma di € 250,00 mensili, Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 20 di ciascun mese;
7. I coniugi provvederanno al rimborso vicendevole nella misura del 50% di tutte le spese straordinarie, mediche, scolastiche e sportive, previamente concordate e successivamente documentate, che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio. Con riferimento alla ripartizione delle spese in ordinarie e straordinarie, si fa espresso riferimento al
Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino;
8. I coniugi danno atto della reciproca indipendenza economica e di godere di redditi paritetici, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
9. I SIg.ri danno atto di aver provveduto a definire ogni altro rapporto Parte_2 economico – patrimoniale fra loro esistente, per cui nulla hanno più reciprocamente a pretendere per alcun titolo, con rinuncia espressa al riguardo ad ogni azione e/o pretesa;
10. Letto l'art. 473 bis.12 c.p.c. le parti dichiarano l'inesistenza di altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o altre connesse;
11. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto, sotto la loro responsabilità, a indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a loro carico come previsto dall'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il Parte_1
16/11/1985 a ER (FG), e , nato il [...] a [...]
MONDOVÌ (CN), che hanno contratto matrimonio in CUNEO (CN) il 23/12/2019, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 258, parte II,
Serie C, dell'anno 2019;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte;
- Nulla sulle spese Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 23/10/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi