Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 20/04/2026, n. 2484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2484 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02484/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00779/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 779 del 2026, proposto da
FDA Coffee Break s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Ciotola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Universita' degli Studi Federico II di Napoli, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Azienda per il Diritto allo Studio Universitario Regione Campania (AD), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Gestione Servizi Integrati S.r.l., in persona del rappresentante legale p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1) del provvedimento prot. n. 18763/2025 del 23/12/2025, notificato in pari data, con cui la AD ha rigettato la istanza ex art. 22 e ss. della L. n. 241/1990 trasmessa a mezzo pec in data 26/11/2025 dalla FDA Coffee Break s.r.l.;
2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito e/o per silenzio/diniego, se e in quanto lesivo degli interessi della FDA Coffee Break s.r.l.;
E PER LA DECLARATORIA
del diritto della FDA Coffee Break s.r.l. all’accesso a tutti gli atti indicati nell’atto stragiudiziale
di diffida con contestuale istanza ex art. 22 e ss. della L. n. 241/1990 del 26/11/2025, con
conseguente ordine impartito alla AD di consentire l’accesso ai medesimi atti,
rilasciandone copia
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi Federico II di Napoli e di AD Azienda per il Diritto Allo Studio Universitario Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa OL LM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone la società ricorrente che:
- in data 24 luglio 2024 l’Università degli studi di Napoli Federico II (d’ora in avanti Università) indiceva una gara per l’<< Affidamento in concessione ai sensi dell’art. 176 del d.lgs. 36/2023 del servizio bar punto ristoro da eseguirsi negli spazi ubicati presso gli edifici 1, 2, 3, 7 e 8bis del complesso universitario di Monte Sant'Angelo sito in via Cinthia 26, e negli spazi ubicati presso il complesso di via nuova Agnano 11 – Napoli – Gara suddivisa in sei lotti funzionali – Determina dirigenziale a contrattare n. 773 del 25/07/2024, CIG Lotto 1: B2990CA039, CIG Lotto 2: B2990CB10C, CIG Lotto 3: B2990CC1DF, CIG Lotto 4: B2990CD2B2, CIG Lotto 5: B2990CE385, CIG Lotto 6: B2990CF458 >>;
- dopo avere svolto una attenta analisi di mercato e una altrettanto attenta disamina degli atti di gara, presentava domanda per la concessione dei lotti 3 (CIG. B2990CC1DF - edificio 3 della facoltà di Economia del Complesso di Monte Sant’Angelo) e 6 (CIG. B2990CF458 - sede della facoltà di ingegneria di Via Nuova Agnano n. 11);
- in particolare, la suddetta partecipazione scaturiva dall’analisi del piano economico finanziario allegato alla domanda di partecipazione, che prevedeva – considerato il fatturato (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e l’utile netto quantificati dalla stessa Amministrazione nel PEF allegato al Disciplinare di gara – ricavi per il primo anno di euro 212.727,00 complessivi per il lotto n. 3 e di euro 125.015,00 complessivi per il lotto n. 6;
- all’art. 14 del capitolato tecnico allegato agli atti di gara era altresì stabilito l’obbligo del concessionario di << convenzionarsi con l’attuale società emettente i buoni-pasto forniti dall’Università al personale tecnico-amministrativo, nonché a stipulare tempestivamente, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla comunicazione dell’Amministrazione, altra convenzione con la società esercente eventualmente subentrante. Il concessionario è tenuto, inoltre, ad aderire alla Convenzione adottata dall’Università per l’erogazione del servizio a favore del personale docente e ricercatore e studenti >>;
- a seguito dell’aggiudicazione in suo favore dei lotti 3 e 6, l’Università procedeva alla consegna sotto riserva di legge in via di urgenza, avviando in tal modo provvisoriamente le attività oggetto della concessione di servizi;
- una volta insediatasi, la società si rendeva, tuttavia, conto che la clientela era naturalmente indirizzata presso gli altri punti di ristoro presenti all’interno del complesso universitario abilitati ad accettare i buoni pasto erogati dall’Azienda per il diritto allo studio universitario Regione Campania (d’ora in avanti, AD);
- da quanto precede con PEC del 16 dicembre 2024 – nel rispetto di quanto espressamente previsto all’art. 14 del capitolato tecnico - chiedeva indicazioni all’Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili dell’Università circa la società emittente i buoni-pasto al personale tecnico-amministrativo nonchè in merito alla Convenzione adottata dall’Università per la erogazione del servizio a favore del personale docente, ricercatore e studenti;
- in riscontro l’Università la informava che << ai fini del convenzionamento, la società emittente i buoni pasto per il personale tecnico amministrativo è la "Up Day"; mentre per il personale docente, ricercatore e studenti, è possibile rivolgersi all'AD, con sede in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 45 >>;
- in data 31 gennaio 2025 venivano sottoscritti i contratti di concessione relativamente ai lotti n. 3 e n. 6;
- con due distinte PEC, entrambe del 13 febbraio 2025, segnalava agli Uffici dell’Università e alla AD che non risultava ancora attivata la convenzione con quest’ultima, con conseguente impedimento per la società ad accettare pagamenti attraverso i relativi buoni pasto, come invece previsto all’art. 14 del capitolato tecnico allegato agli atti di gara, invitandole ad attivarsi, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, per risolvere al più presto l’inconveniente segnalato;
- con nota prot. n. PG/2025/0021312 del 19 febbraio 2025 l’Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili dell’Università riscontrava la suddetta segnalazione affermando di non ritenere esistente << alcun obbligo/impegno in capo all’Amministrazione di adottare convenzioni e di garantire l’erogazione del servizio tramite buoni pasto in favore degli studenti e del personale docente ricercatore, essendo piuttosto onere dell’operatore economico, ove eventuali Convenzioni siano adottate, ad aderire alle stesse >>;
- in data 3 marzo 2025 la AD invitava la società sulla piattaforma “Net4Market” ai fini dell’affidamento del servizio di erogazione buoni pasto destinato agli studenti universitari afferenti al polo universitario di Agnano (lotto 6);
- a seguito della presentazione della propria offerta, in data 24 marzo 2025 la AD provvedeva all’affidamento mettendo quindi la società nelle condizioni di poter erogare il servizio di buoni pasto almeno per il lotto 6;
- seguivano ulteriori solleciti sia agli Uffici dell’Università sia all’AD al fine di risolvere la questione per il lotto 3;
- non avendo ottenuto un concreto riscontro, con nota del 26 novembre 2025 chiedeva all’AD di poter accedere alla seguente documentazione:
<< 1) tutti i provvedimenti con i quali la AD ha affidato il servizio di erogazione pasti destinati agli studenti universitari – in tal modo mettendola nelle condizioni di accettare i buoni pasto erogati dalla medesima Azienda - alla Società Gestione Servizi Integrati S.r.l., in uno a tutti gli atti dei relativi procedimenti e ai relativi contratti di servizio; 2) tutti i provvedimenti con i quali la AD ha attivato convenzioni per l’accettazione di buoni pasto con la Società Gestione Servizi Integrati S.r.l., in uno a tutti gli atti dei relativi procedimenti e alle relative convenzioni; 3) tutti gli atti della corrispondenza intercorsa tra AD e gli Uffici competenti della Università degli Studi Federico II di Napoli relativamente alla possibile adesione della FDA Coffee Break Srl al regime di convenzionamento con AD e/o comunque relativamente alla possibilità di accettare buoni pasto AD anche all’interno del punto ristoro corrispondente al lotto 3 della gara 2/C/2023 indetta in data 24/07/2024 dalla Università degli Studi di Napoli Federico II (CIG. B2990CC1DF - edificio 3 della facoltà di Economia del Complesso di Monte Sant’Angelo); 4) tutti i provvedimenti con i quali la AD ha liquidato in favore della Società Gestione Servizi Integrati S.r.l. il corrispettivo per il servizio di fornitura buoni pasto nell’anno 2024 svolto presso l’edificio 3 della facoltà di Economia del Complesso di Monte Sant’Angelo; 5) ogni altro atto o documento connesso o collegato >>;
- ciò, nondimeno, l’AD negava l’accesso con provvedimento del 23 dicembre 2025 così motivato: << l’istanza non può essere accolta per mancanza di un interesse diretto, concreto e attuale. Ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 241/1990, l’accesso è riconosciuto esclusivamente ai soggetti che dimostrino un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti. Poiché FDA Coffee Break S.r.l. non ha partecipato alla gara indetta dall’Azienda, né è stata attivata alcuna convenzione per l’affidamento del servizio di ristorazione universitaria con l’Università degli studi di Napoli Federico II, la stessa non riveste alcuna posizione differenziata rispetto agli atti di gara richiesti, né può vantare un interesse qualificato alla loro conoscenza . L’istanza presentata si configura come richiesta di carattere generico e indifferenziato, non ammissibile in quanto volta ad esercitare un controllo generalizzato sull’attività della Pubblica Amministrazione (TAR Campania, Napoli, sent. n. 53/2024; Consiglio di Stato, Ad. Plen., sent. n. 19/2020; Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 3780/2019; TAR Lazio, sent. n. 1320/2021). Ad ogni buon fine, si rappresenta che gli atti relativi alla procedura aperta multi-lotto indetta dall’Azienda con Decreto Dirigenziale n. 1391 del 29 ottobre 2024 sono consultabili sul sito istituzionale dell’Azienda, www.adisurcampania.it, alla sezione Amministrazione Trasparente. Quanto alla richiesta di accesso alla corrispondenza a mezzo e-mail intercorsa tra l’Azienda e l’Università Federico II, la stessa non può essere accolta in quanto si tratta di comunicazioni interne e riservate, non riconducibili alla nozione di documento amministrativo ostensibile, nonché tali comunicazioni contengono dati e informazioni tutelate dalla normativa sulla protezione dei dati personali, risultando pertanto sottratte all’accesso ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. a) e d), L. 241/1990 e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) >>.
Con il presente ricorso la ricorrente deduce sotto vari profili l’illegittimità del predetto diniego di accesso affermando il proprio diritto all’ostensione della documentazione richiesta.
Si sono costituite per resistere l’AD e l’Università; quest’ultima ha eccepito in rito il proprio difetto di legittimazione passiva chiedendo di essere estromessa dal giudizio; non si è costituita la Gestione Servizi integrati s.r.l.
Con memoria depositata in data 3 aprile 2026 la ricorrente ha replicato all’eccezione sollevata dalla difesa erariale.
Alla camera di consiglio del 14 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Preliminarmente, in rito, va respinta la richiesta dell’Università di essere estromessa dal giudizio.
Oggetto della presente controversia è la domanda di accesso che la ricorrente ha rivolto alla AD (e non all’Università) e che l’Azienda ha negato con il provvedimento impugnato.
L’istanza riguarda, tuttavia, anche la corrispondenza intercorsa tra l’AD e l’Università, quest’ultima, quindi, è stata evocata in giudizio unicamente come controinteressata e non come destinataria della domanda di accesso; in questo senso, il ricorso le è stato notificato nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 116, comma 1 c.p.a. e non sussistono, pertanto, ragioni per estrometterla dal giudizio.
Ciò chiarito, deve premettersi innanzitutto che il giudizio in materia di accesso, pur seguendo lo schema impugnatorio, è rivolto all'accertamento della sussistenza o meno del diritto dell'istante all'accesso medesimo e, in tal senso, si atteggia quale giudizio sul rapporto, come desumibile dall'art. 116, comma 4, c.p.a., secondo cui il giudice, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti (cfr. tra gli altri, Cons. di Stato, sent. n. 369 del 2022).
In tal caso, il giudice amministrativo è chiamato a svolgere un giudizio di accertamento, con la conseguenza, tra l'altro, che anche argomenti non espressi nel provvedimento impugnato possono trovare ingresso all'interno del processo (cfr., tra le altre, Cons. di Stato, sent. n. 1717 del 2021).
Nella fattispecie, la ricorrente, concessionaria del servizio BAR (lotto 3) all’interno del complesso universitario di Monte Sant’Angelo lamenta di essersi assunta il rischio di impresa di detta attività sulla base di informazioni rivelatesi fuorvianti (e tali da far saltare l’equilibrio sinallagmatico del contratto siglato con l’Università) e, di avere per questo, intenzione di promuovere azioni giudiziarie a tutela della propria posizione.
In estrema sintesi, secondo la tesi della ricorrente la clientela sarebbe indotta a frequentare l’esercizio commerciale dell’altra concessionaria (la società Gestione Servizi Integrati) perché abilitata a ricevere buoni pasto con ciò sviando la clientela.
In particolare, l’azione giudiziaria che vorrebbe intraprendere sarebbe tesa a chiedere: <<A) nei confronti della Università Federico II di Napoli: 1) l’annullamento del contratto di concessione di concessione rep. n. 10994 del 31/01/2025, in quanto il consenso prestato dalla FDA Coffee Break Srl è stato inficiato dalla mancata informazione da parte della Amministrazione concedente circa elementi assolutamente rilevanti ai fini della determinazione dell’equilibrio sinallagmatico del contratto (la esistenza di un concomitante affidamento da parte di AD di un servizio identico con pressoché integrale copertura dei costi a carico della P.A., a fronte della onerosità per gli studenti di quello affidato dalla Università alla ricorrente); 2) l’accertamento dell’inadempimento dell’Università a collaborare con correttezza e buona fede alla conservazione dell’equilibrio sinallagmatico del contratto ;B) nei confronti dell’AD: 1) l’accertamento della illegittimità delle modalità di affidamento del servizio di erogazione pasti agli studenti universitari attraverso accordi quadro sottoscritti solo nei punti ristoro con uno dei due concessionari all’interno del Polo universitario di Monte Sant’Angelo; 2) l’accertamento della illegittimità del rifiuto a sottoscrivere, in condizioni di par condicio e parità di trattamento, anche con la FDA Coffee Break Srl un contratto analogo a quello già sottoscritto con la Società Gestione Servizi Integrati S.r.l.>>.
Per tali ragioni ha presentato la domanda di accesso all’AD volta a ottenere la seguente documentazione: <<1) tutti i provvedimenti con i quali la AD ha affidato il servizio di erogazione pasti destinati agli studenti universitari – in tal modo mettendola nelle condizioni di accettare i buoni pasto erogati dalla medesima Azienda - alla Società Gestione Servizi Integrati S.r.l., in uno a tutti gli atti dei relativi procedimenti e ai relativi contratti di servizio; 2) tutti i provvedimenti con i quali la AD ha attivato convenzioni per l’accettazione di buoni pasto con la Società Gestione Servizi Integrati S.r.l., in uno a tutti gli atti dei relativi procedimenti e alle relative convenzioni; 3) tutti gli atti della corrispondenza intercorsa tra AD e gli Uffici competenti della Università degli Studi Federico II di Napoli relativamente alla possibile adesione della FDA Coffee Break Srl al regime di convenzionamento con AD e/o comunque relativamente alla possibilità di accettare buoni pasto AD anche all’interno del punto ristoro corrispondente al lotto 3 della gara 2/C/2023 indetta in data 24/07/2024 dalla Università degli Studi di Napoli Federico II (CIG. B2990CC1DF - edificio 3 della facoltà di Economia del Complesso di Monte Sant’Angelo); 4) tutti i provvedimenti con i quali la AD ha liquidato in favore della Società Gestione Servizi Integrati S.r.l. il corrispettivo per il servizio di fornitura buoni pasto nell’anno 2024 svolto presso l’edificio 3 della facoltà di Economia del Complesso di Monte Sant’Angelo; 5) ogni altro atto o documento connesso o collegato>>.
Ritiene il Collegio che contrariamente a quanto ritenuto dall’AD con il provvedimento di diniego di accesso impugnato sussiste in capo alla società ricorrente un “interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato chiesto l'accesso”, che l'art. 22 l n. 241/90 prevede quale presupposto per la legittimazione all'azione e l'accoglimento della relativa domanda.
L’istante ha, infatti, diffusamente argomentato e documentato il proprio interesse all’accesso in particolare consistente nella conoscenza degli atti che la porrebbero in una situazione deteriore rispetto a un’altra concessionaria del servizio BAR concorrente al fine di valutare l'esistenza dei presupposti per l'eventuale promozione di iniziative e azioni giudiziarie nei confronti dell’Università e dell’AD.
Non rileva a tale scopo (difensivo) che la ricorrente non abbia partecipato <<alla gara indetta dall’Azienda>> e che non sia stata <<attivata alcuna convenzione per l’affidamento del servizio di ristorazione universitaria con l’Università>> (cfr. atto impugnato) in quanto la sua posizione differenziata deriva da esigenze difensive nel contesto dell’accettazione di una concessione di un servizio la cui remuneratività sarebbe stata in tesi falsata dal comportamento tenuto dall’Università e da AD.
In proposito si rammenta (cfr. questa Sezione, n. 154/2024) che l'art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 enuclea un'autonoma funzione del diritto di accesso, quella "difensiva", che può addirittura operare quale eccezione al catalogo di esclusioni previste per l'accesso partecipativo, salvi gli opportuni temperamenti in sede di bilanciamento in concreto dei contrapposti interessi, e, in particolare, di quello alla riservatezza, secondo i criteri indicati dalla medesima norma.
Come chiarito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 19 del 2020, l'accesso "difensivo" è infatti costruito come "una fattispecie ostensiva autonoma, caratterizzata (dal lato attivo) da una vis espansiva capace di superare le ordinarie preclusioni che si frappongono alla conoscenza degli atti amministrativi; e connotata (sul piano degli oneri) da una stringente limitazione, ossia quella di dovere dimostrare la "necessità" della conoscenza dell'atto o la sua "stretta indispensabilità", nei casi in cui l'accesso riguardi dati sensibili o giudiziari"; inoltre, nel caso dei c.d. dati “super-sensibili”, l'accesso difensivo è subordinato anche al criterio della "parità di rango".
Nel caso di accesso "difensivo", la conoscenza dell'atto non è destinata a consentire al privato di partecipare all'esercizio del pubblico potere in senso "civilmente" più responsabile, ossia per contribuire a rendere l'esercizio del potere condiviso, trasparente e imparziale, ma rappresenta il tramite per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici.
L'art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, invero, assicura "comunque" l'accesso se necessario per la tutela dei propri "interessi giuridici", "senza limitare tale presidio di garanzia ai casi di liti tra il privato e la pubblica amministrazione o tra i privati nei casi in cui si fa questione dell'illegittimo esercizio del potere" e ciò "entro gli stringenti limiti in cui la parte interessata all'ostensione dimostri la necessità (o la stretta indispensabilità per i dati sensibili e giudiziari), la corrispondenza e il collegamento tra la situazione che si assume protetta ed il documento di cui si invoca la conoscenza".
Come affermato dall'Adunanza Plenaria citata, la necessità (o la stretta indispensabilità) della conoscenza del documento determina "il nesso di strumentalità tra il diritto all'accesso e la situazione giuridica 'finale', nel senso che l'ostensione del documento amministrativo deve essere valutata, sulla base di un giudizio prognostico ex ante, come il tramite - in questo senso strumentale - per acquisire gli elementi di prova in ordine ai fatti (principali e secondari) integranti la fattispecie costitutiva della situazione giuridica 'finale' controversa e delle correlative pretese astrattamente azionabili in giudizio" e tale delibazione "è condotta sull'astratta pertinenza della documentazione rispetto all'oggetto della res controversa"; la corrispondenza e il collegamento "fondano, invece, l'interesse legittimante, che scaturisce dalla sussistenza, concreta e attuale, di una crisi di cooperazione, quanto meno da pretesa contestata (in ipotesi suscettibile di sfociare in un'azione di accertamento), che renda la situazione soggettiva 'finale', direttamente riferibile al richiedente, concretamente e obiettivamente incerta e controversa tra le parti, non essendo sufficiente un'incertezza meramente ipotetica e subiettiva".
Inoltre, si è ribadito che, ai fini del riconoscimento della situazione legittimante, "non è positivamente richiesto il requisito dell'attuale pendenza di un processo in sede giurisdizionale" (cfr. Ad. plen. n. 19 del 2020 cit.).
Anche in sede di successiva decisione dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2021, il Consiglio di Stato ha ribadito che "l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare" e ha ulteriormente chiarito che "la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull'accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990".
Tanto premesso, si rileva che, nel caso di specie, sussiste in capo alla ricorrente un evidente interesse concreto, diretto e attuale, di natura "difensiva", ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, all'ostensione della richiesta documentazione, apparendo evidente come soltanto la disamina di quest’ultima possa consentire di vagliare compiutamente la possibilità di predisporre un’adeguata tutela giurisdizionale dei propri interessi.
Quanto alla tipologia degli atti richiesti essi rientrano a pieno nella definizione data dall’art. 22, comma 1, lett. d) della legge n. 241/1990 di "documento amministrativo" ossia "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".
In tale categoria è sicuramente sussumibile la corrispondenza intercorsa tra l’Università e l’AD circa la possibilità di far accedere la società ricorrente al regime di convenzionamento.
In primo luogo, si tratta di atti che riguardano direttamente l’interessata; in secondo luogo, detti atti non possono definirsi riservati in quanto nella nozione di documento amministrativo, rilevante quale oggetto del diritto di accesso, sono incluse le email interne agli uffici che non rappresentano ovviamente corrispondenza meramente privata, in quanto afferenti a questioni riguardanti l'esercizio di funzioni pubbliche.
In definitiva, alla luce di quanto fin qui argomentato, non ricorrendo alcuna ipotesi di esclusione normativamente prevista dal diritto di accesso, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del diniego impugnato e accertamento del diritto all’ostensione, per effetto del quale l’AD resistente dovrà consentire l’accesso agli atti richiesti, secondo le modalità indicate in dispositivo.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei riguardi dell’AD mentre devono essere compensate nei riguardi dell’Università e dell’altra controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a) annulla il provvedimento impugnato e dichiara l'obbligo dell'AD di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l'istanza di accesso di cui trattasi nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione;
b) condanna l’AD resistente al pagamento delle spese processuali in favore dell’avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario liquidate nella complessiva somma di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove dovuto e versato;
c) compensa le spese di lite nei riguardi degli altri Enti intimati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA EL, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
OL LM, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL LM | SA EL |
IL SEGRETARIO