CA
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/12/2025, n. 7573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7573 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6813/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6813 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 24.06.2025 e vertente
T R A
(C.F. , con sede in Roma, Via Marco Parte_1 P.IVA_1
Aurelio n. 26/a, in persona del Direttore Generale e procuratore speciale Dott.
in forza di procura speciale del 20.05.2021 rilasciata per atto Controparte_1
Notaio (Rep. 21284 – Racc. 11257), rappresentata e difesa Persona_1
dall'Avv. Mario Zotta
APPELLANTE
E
(C.F. ), con sede in Via Controparte_2 P.IVA_2
Giovanni XXIII, 39, Pitigliano (GR), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli Controparte_3
Avv.ti Tullio D'Amora e Giulia Zaini
APPELLATA
E
r.g. n. 6813/2021 1 (C.F. ), in persona del Presidente p.t., CP_4 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Santo
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Piaccia alla Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così pronunciarsi:
In via principale: per tutti i motivi innanzi calendati, ad integrale riforma della sentenza impugnata, dichiarata incidenter tantum la legittimità del provvedimento di revoca del contributo adottato nei confronti della rigettare la Controparte_2
domanda da quest'ultima formulata in primo grado e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da all'odierna appellata. Parte_1
In via gradata: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dello spiegato appello, riformare la sentenza n. 7643/2021 emessa dal Tribunale di Roma laddove condanna
(in solido con la alla corresponsione, in favore della Parte_1 CP_4
del contributo nella misura di € 136.434,00, anziché nella Controparte_2
misura di € 88.682,24, ovvero al netto dell'acconto già erogato di € 47.751,76.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio come per legge”.
Per l'appellata Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita respingere l'appello di e Parte_1
l'appello incidentale della e per l'effetto confermare la sentenza del CP_4
Tribunale di Roma – G.I. Dr. Cartoni dell'1/5/2021 n. 7643/2021 emessa nel procedimento RG n. 2407/2015 ed in ogni caso accogliere e confermare le conclusioni proposte nel giudizio di primo grado dalla provvedendo ad Controparte_2
accertare il diritto alla corresponsione del contributo pari ad €. 136.434,00 (Euro centotrentaseimilaquattrocentotrentaquattro/00) così come previsto nell'atto di assegnazione del 16 giugno 2011 e conseguentemente confermare la condanna delle
Amministrazioni appellanti al pagamento delle predette somme oltre interessi e rivalutazione monetaria, al netto dell'acconto ricevuto di €. 47.751,76, se del caso previo annullamento e/o disapplicazione del provvedimento a firma del Direttore Generale di
prot. n. 18405 del 10/11/2014 recante "revoca del contributo" e del Parte_2
r.g. n. 6813/2021 2 conseguente provvedimento a medesima firma prot. n. 20876 dell'1/12/2014 recante richiesta di rimborso. Con vittoria di spese e di onorari di giudizio”.
Per l'appellante incidentale : CP_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis:
In via principale: per tutti i motivi di cui in narrativa, ad integrale riforma della sentenza impugnata, dichiarata incidentalmente la legittimità del provvedimento di revoca del contributo adottato nei confronti della rigettare la Parte_3
domanda da quest'ultima formulata in primo grado e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla all'odierna appellata. CP_4
In via gradata: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dello spiegato appello, riformare la sentenza n. 7643/2021 emessa dal Tribunale di Roma laddove condanna la
(in solido con alla corresponsione, in favore della CP_4 Parte_1
del contributo nella misura di € 136.434,00, anziché nella Parte_3
misura di € 88.682,24, ovvero al netto dell'acconto già erogato di € 47.751,76.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. conveniva in giudizio la e Controparte_2 CP_4 [...]
chiedendo l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione Parte_1
del contributo FESR pari ad € 136.434,00, con la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento della quota residua, al netto dell'anticipazione di €
47.751,76 già ricevuta, con disapplicazione del provvedimento di revoca prot. n.
18405 del 10.11.2014 e della successiva richiesta di rimborso dell'acconto prot. n.
20876 dell'1.12.2014. Il contributo era stato concesso nell'ambito del POR FESR
2007–2013 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da installare CP_4
sulla copertura di un capannone agricolo ad uso magazzino presso l'unità produttiva della società, sito in San Lorenzo Nuovo (VT).
r.g. n. 6813/2021 3 La revoca era stata disposta a norma dell'art. 15, lett. a), c) e j) dell'Avviso
Pubblico, sul rilievo che la beneficiaria avesse perduto la disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento, avendone concesso la locazione proprio all'impresa appaltatrice IA & IA S.r.l. (v. comunicazione dei motivi ostativi prot. 011539 del 16.07.2014 e comunicazione di revoca prot. 0018405 del
10.11.2014, All. B - doc. 11 e 15).
A sostegno della propria domanda, deduceva di Controparte_2
avere sempre mantenuto la disponibilità dell'immobile per quanto rilevante ai fini dell'impianto, ossia della copertura, e che la locazione aveva riguardato esclusivamente il volume interno del capannone, per un periodo cessato circa un anno prima della richiesta di saldo.
Si costituivano la e contestando CP_4 Parte_1
integralmente la pretesa attorea e sostenendo la piena legittimità della revoca.
Evidenziavano che la concessione in locazione del capannone integrava una modifica sostanziale del progetto non previamente autorizzata, in violazione degli artt. 8, 11 e 14 dell'Avviso Pubblico e degli artt. 7 e 9 dell'Atto di impegno
(v. All. B - doc. 2 e 6), e che tale condotta aveva determinato una indebita duplicazione delle utilità a vantaggio della beneficiaria, la quale, così facendo, aveva percepito i canoni di locazione mentre i costi di trasporto e stoccaggio dei materiali risultavano già coperti dal contributo pubblico.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7643/2021, accoglieva la domanda, condannando in solido la al pagamento Controparte_5
dell'intera somma di € 136.434,00 a titolo di saldo del contributo. Ad avviso del
Tribunale, la locazione del capannone non aveva comportato una perdita apprezzabile della disponibilità del bene, avendo riguardato il solo volume sottostante la copertura e non avendo inciso sulla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, regolarmente eseguito. Riteneva che nessuna delle cause di revoca tassativamente previste dall'art. 15 dell'Avviso Pubblico risultasse configurabile nel caso di specie, ed in particolare non la fattispecie di cui alla lett. j), riferita al trasferimento a terzi dei beni nei cinque anni successivi all'erogazione del saldo, evenienza estranea alla vicenda. Osservava, altresì, come il prospettato indebito vantaggio economico derivante dalla percezione dei canoni di locazione non risulti espressamente contemplato dall'Avviso Pubblico quale causa di revoca,
r.g. n. 6813/2021 4 con la conseguenza che tale circostanza, quand'anche sussistente, non sarebbe comunque idonea a giustificare la decadenza dal contributo.
3. Avverso l'indicata sentenza ha interposto appello la Parte_1
che, nel formulare le conclusioni riportate in epigrafe, ha articolato i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo ha censurato la sentenza impugnata per aver escluso che la locazione del capannone all'impresa appaltatrice IA & IA
S.r.l. avesse determinato una effettiva perdita di disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento, in violazione degli artt. 8, 11 e 15 dell'Avviso Pubblico.
Tale condotta, ad ogni modo, avrebbe inciso su un elemento essenziale del progetto, integrando una modifica sostanziale non previamente autorizzata, incompatibile con la disciplina dell'agevolazione. Ha inoltre contestato la sentenza nella parte in cui ha escluso la rilevanza della prospettata duplicazione delle utilità economiche, richiamando sul punto l'art. 57 del Regolamento CE n.
1083/2006 (oggi trasfuso nell'art. 71 del Reg. UE n. 1303/2013), espressamente richiamato dall'Avviso Pubblico, così come interpretato dalla Suprema Corte.
Con il secondo motivo, in via gradata, ha dedotto che il Tribunale avrebbe comunque errato nel riconoscere a l'intero importo Controparte_2
di € 136.434,00 originariamente accordato, senza considerare che alla beneficiaria era già stato erogato l'acconto di € 47.751,76.
Si è costituita la , che ha proposto appello incidentale, pur non CP_4
articolando autonomi motivi di impugnazione ma limitandosi ad aderire integralmente alle doglianze svolte da Parte_1
Si è costituita in giudizio che ha richiesto il rigetto Controparte_2
del gravame, insistendo per la conferma integrale della sentenza impugnata.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
4. A prescindere dalle opposte ricostruzioni delle parti in ordine alla perdita di disponibilità del bene, ai fini della risoluzione della presente controversia occorre muovere dal quadro normativo che disciplina gli obblighi gravanti sulla beneficiaria.
L'art. 11 dell'Avviso Pubblico pone a carico della beneficiaria un obbligo generale di comunicazione e di preventiva autorizzazione per qualsiasi modifica del progetto, in attuazione del principio di stabilità delle operazioni r.g. n. 6813/2021 5 sancito dall'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, prevedendo che “gli investimenti devono essere mantenuti … senza subire modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico e che siano risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva”. Tale obbligo è riprodotto e specificato dagli artt. 6, 8 e 9 dell'Atto di impegno, che impongono il mantenimento delle condizioni dichiarate in sede di domanda e la tempestiva rappresentazione di ogni circostanza idonea a incidere sull'attuazione o sul monitoraggio dell'intervento da parte dell'amministrazione. Tale sistema di comunicazione e preventiva autorizzazione non ha carattere meramente formale, ma è posto a presidio della procedura selettiva, in quanto qualsivoglia variazione non autorizzata del progetto è idonea ad alterare gli equilibri sulla cui base è stato attribuito il punteggio e, conseguentemente, a compromettere la regolarità della graduatoria (v. art. 6 dell'Atto di impegno, cit.). Proprio in tale prospettiva,
l'art. 15 lett. a) dell'Avviso dispone che il contributo è revocato quando “il progetto realizzato è difforme da quello ammesso e la sua modificazione non è stata preventivamente autorizzata”, prevedendo tale ipotesi quale autonoma causa di revoca, a prescindere dalla circostanza che dalla modificazione l'impresa abbia ottenuto o meno un indebito vantaggio.
Nel caso di specie, l'intervento finanziato aveva ad oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura del capannone aziendale indicato nella domanda di ammissione. È pacifico che tale capannone sia stato concesso in locazione, per un periodo pluriennale comprendente l'intera fase di esecuzione dell'intervento, all'impresa appaltatrice IA & IA S.r.l., che lo ha utilizzato quale magazzino per il deposito dei pannelli, dei materiali e delle attrezzature di cantiere, come risulta dai contratti di locazione prodotti in giudizio (All. B – doc. 9 e 10).
Concedendo l'immobile in locazione, rispetto all'assetto rappresentato in sede di domanda e valutato in sede istruttoria, è stato introdotto un diverso assetto di fatto ed organizzativo. In altri termini, il bene che, nel progetto approvato, risultava funzionalmente inserito nell'unità produttiva della beneficiaria, con la locazione è stato destinato al servizio delle esigenze r.g. n. 6813/2021 6 logistiche dell'appaltatrice. Una simile variazione non può essere degradata a vicenda interna nel rapporto tra committente e appaltatore, ma rappresenta, a tutti gli effetti, una modifica del progetto, soggetta a preventiva comunicazione e autorizzazione, poiché incidente sull'assetto progettuale approvato, sulle condizioni di ammissibilità valutate in sede di concessione del contributo e sulle modalità di svolgimento del monitoraggio, essendo, pertanto, idonea ad integrare la fattispecie prevista dall'art. 15 lett. a) dell'Avviso Pubblico e, quindi, a legittimare la revoca del contributo.
Non è condivisibile, dunque, l'assunto del Tribunale, secondo cui la locazione, avendo inciso unicamente sul volume sottostante la copertura, sarebbe priva di rilievo ai fini della disciplina dettata dall'Avviso. Ciò in quanto, dall'interpretazione letterale e sistematica della lex specialis, ove richiede il mantenimento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione dei benefici, discende che ciò che l'Avviso valorizza non è la mera possibilità materiale di realizzare l'impianto, bensì la conformità dell'intervento alle condizioni approvate e assoggettate a controllo preventivo in caso di modifica, ai fini della regolarità e della par condicio della procedura selettiva.
Ne consegue altresì che, come evidenziato dall'odierna appellante, tale modifica non autorizzata ha determinato un'alterazione dei centri di costo del progetto, avendo la beneficiaria cumulato i canoni di locazione con le spese per la realizzazione del progetto coperte dal contributo. Da ciò è derivato, pertanto, un duplice effetto. Da un lato, la formazione di un'irregolarità documentale insanabile, riconducibile alla causa di revoca prevista dall'art. 15, lett. c), dell'Avviso, non rispettando più la rendicontazione l'assetto dei costi valutato in sede di ammissione. Dall'altro, il conseguimento da parte della beneficiaria di un indebito vantaggio, determinato dal cumulo tra i canoni percepiti e le spese già finanziate, in violazione dell'art. 57 del Regolamento UE n. 10831/2006 applicabile ratione temporis, a norma del quale “lo Stato membro o l'autorità di gestione accertano che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad un'operazione esclusivamente se quest'ultima, entro cinque anni dal completamento dell'operazione, o entro tre anni dal completamento dell'operazione negli Stati membri che hanno esercitato l'opzione di ridurre tale termine per il mantenimento di un investimento ovvero dei posti di lavoro creati dalle PMI, non subisce modifiche sostanziali: a) che ne
r.g. n. 6813/2021 7 alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
e b) risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva”. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata dall'odierna appellante, ha chiarito che il divieto di modifiche sostanziali comprende non soltanto le variazioni che intervengono nel quinquennio di stabilità successivo alla realizzazione del progetto, ma anche quelle che intervengono nel corso della realizzazione dell'opera, nonché che la nozione di “modifica sostanziale” di cui all'art. 57 si estende a tutte le variazioni che incidono sul contenuto del diritto di proprietà o sui poteri di esercizio ad esso inerenti, ivi compresa la costituzione di diritti personali di godimento (come la locazione), quando tali modifiche alterino l'assetto progettuale approvato o consentano al beneficiario di conseguire utilità patrimoniali ulteriori rispetto alla finalità dell'intervento.
Ciò risponde all'esigenza di evitare che i fondi pubblici vengano
“patrimonializzati” attraverso operazioni suscettibili di procurare vantaggi economici estranei all'obiettivo del progetto finanziato (Cass., ord. n.
26292/2018).
Nel caso in esame, la concessione in locazione del capannone ha realizzato proprio la tipologia di modifica della proprietà che il legislatore europeo ha inteso prevenire, profilando sia una modifica non autorizzata del progetto ai sensi dell'art. 15, lett. a) dell'Avviso Pubblico, sia, in combinazione con l'assetto dei costi rendicontati, una situazione riconducibile alla fattispecie di cui alla lett.
c) dell'Avviso Pubblico, sia il rischio del conseguimento di un indebito vantaggio che l'art. 57 Reg. UE n. 10831/2006 e l'art. 11 dell'Avviso Pubblico intendono scongiurare.
Prive di pregio sono, infine, le doglianze mosse dall'appellata in ordine alla pretesa introduzione, nel provvedimento finale di revoca, di ragioni nuove rispetto alla comunicazione dei motivi ostativi. Nel preavviso del 16.07.2014
(prot. n. 011539) aveva già richiamato, quali disposizioni Parte_1
applicabili, le lettere a), c) e j) dell'art. 15 dell'Avviso e il successivo provvedimento di revoca si limita a ribadire tali profili, senza introdurre autonome e diverse cause di revoca del beneficio.
r.g. n. 6813/2021 8 In definitiva, la chiara riconducibilità della fattispecie odierna nell'ambito applicativo dell'art. 15 lett. a) e c) dell'Avviso Pubblico ha rilievo assorbente rispetto alle ulteriori questioni sollevate dalle parti e rende irrilevante l'esame del secondo motivo dell'appello, dovendosi concludere per la legittimità della disposta revoca del contributo.
L'appello, pertanto, deve essere accolto.
6. La regolamentazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, in totale accoglimento dell'appello, così provvede:
1) Rigetta la domanda di Controparte_2
2) Condanna a rifondere a e Controparte_2 Parte_1
alla le spese di lite, che si liquidano per il primo grado in € CP_4
11.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per ciascuna delle parti vittoriose e per il secondo grado in € 10.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per ciascuna delle parti vittoriose.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte d'Appello, l'11.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6813/2021 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6813 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 24.06.2025 e vertente
T R A
(C.F. , con sede in Roma, Via Marco Parte_1 P.IVA_1
Aurelio n. 26/a, in persona del Direttore Generale e procuratore speciale Dott.
in forza di procura speciale del 20.05.2021 rilasciata per atto Controparte_1
Notaio (Rep. 21284 – Racc. 11257), rappresentata e difesa Persona_1
dall'Avv. Mario Zotta
APPELLANTE
E
(C.F. ), con sede in Via Controparte_2 P.IVA_2
Giovanni XXIII, 39, Pitigliano (GR), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli Controparte_3
Avv.ti Tullio D'Amora e Giulia Zaini
APPELLATA
E
r.g. n. 6813/2021 1 (C.F. ), in persona del Presidente p.t., CP_4 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Santo
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Piaccia alla Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così pronunciarsi:
In via principale: per tutti i motivi innanzi calendati, ad integrale riforma della sentenza impugnata, dichiarata incidenter tantum la legittimità del provvedimento di revoca del contributo adottato nei confronti della rigettare la Controparte_2
domanda da quest'ultima formulata in primo grado e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da all'odierna appellata. Parte_1
In via gradata: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dello spiegato appello, riformare la sentenza n. 7643/2021 emessa dal Tribunale di Roma laddove condanna
(in solido con la alla corresponsione, in favore della Parte_1 CP_4
del contributo nella misura di € 136.434,00, anziché nella Controparte_2
misura di € 88.682,24, ovvero al netto dell'acconto già erogato di € 47.751,76.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio come per legge”.
Per l'appellata Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita respingere l'appello di e Parte_1
l'appello incidentale della e per l'effetto confermare la sentenza del CP_4
Tribunale di Roma – G.I. Dr. Cartoni dell'1/5/2021 n. 7643/2021 emessa nel procedimento RG n. 2407/2015 ed in ogni caso accogliere e confermare le conclusioni proposte nel giudizio di primo grado dalla provvedendo ad Controparte_2
accertare il diritto alla corresponsione del contributo pari ad €. 136.434,00 (Euro centotrentaseimilaquattrocentotrentaquattro/00) così come previsto nell'atto di assegnazione del 16 giugno 2011 e conseguentemente confermare la condanna delle
Amministrazioni appellanti al pagamento delle predette somme oltre interessi e rivalutazione monetaria, al netto dell'acconto ricevuto di €. 47.751,76, se del caso previo annullamento e/o disapplicazione del provvedimento a firma del Direttore Generale di
prot. n. 18405 del 10/11/2014 recante "revoca del contributo" e del Parte_2
r.g. n. 6813/2021 2 conseguente provvedimento a medesima firma prot. n. 20876 dell'1/12/2014 recante richiesta di rimborso. Con vittoria di spese e di onorari di giudizio”.
Per l'appellante incidentale : CP_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis:
In via principale: per tutti i motivi di cui in narrativa, ad integrale riforma della sentenza impugnata, dichiarata incidentalmente la legittimità del provvedimento di revoca del contributo adottato nei confronti della rigettare la Parte_3
domanda da quest'ultima formulata in primo grado e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla all'odierna appellata. CP_4
In via gradata: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dello spiegato appello, riformare la sentenza n. 7643/2021 emessa dal Tribunale di Roma laddove condanna la
(in solido con alla corresponsione, in favore della CP_4 Parte_1
del contributo nella misura di € 136.434,00, anziché nella Parte_3
misura di € 88.682,24, ovvero al netto dell'acconto già erogato di € 47.751,76.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. conveniva in giudizio la e Controparte_2 CP_4 [...]
chiedendo l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione Parte_1
del contributo FESR pari ad € 136.434,00, con la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento della quota residua, al netto dell'anticipazione di €
47.751,76 già ricevuta, con disapplicazione del provvedimento di revoca prot. n.
18405 del 10.11.2014 e della successiva richiesta di rimborso dell'acconto prot. n.
20876 dell'1.12.2014. Il contributo era stato concesso nell'ambito del POR FESR
2007–2013 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da installare CP_4
sulla copertura di un capannone agricolo ad uso magazzino presso l'unità produttiva della società, sito in San Lorenzo Nuovo (VT).
r.g. n. 6813/2021 3 La revoca era stata disposta a norma dell'art. 15, lett. a), c) e j) dell'Avviso
Pubblico, sul rilievo che la beneficiaria avesse perduto la disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento, avendone concesso la locazione proprio all'impresa appaltatrice IA & IA S.r.l. (v. comunicazione dei motivi ostativi prot. 011539 del 16.07.2014 e comunicazione di revoca prot. 0018405 del
10.11.2014, All. B - doc. 11 e 15).
A sostegno della propria domanda, deduceva di Controparte_2
avere sempre mantenuto la disponibilità dell'immobile per quanto rilevante ai fini dell'impianto, ossia della copertura, e che la locazione aveva riguardato esclusivamente il volume interno del capannone, per un periodo cessato circa un anno prima della richiesta di saldo.
Si costituivano la e contestando CP_4 Parte_1
integralmente la pretesa attorea e sostenendo la piena legittimità della revoca.
Evidenziavano che la concessione in locazione del capannone integrava una modifica sostanziale del progetto non previamente autorizzata, in violazione degli artt. 8, 11 e 14 dell'Avviso Pubblico e degli artt. 7 e 9 dell'Atto di impegno
(v. All. B - doc. 2 e 6), e che tale condotta aveva determinato una indebita duplicazione delle utilità a vantaggio della beneficiaria, la quale, così facendo, aveva percepito i canoni di locazione mentre i costi di trasporto e stoccaggio dei materiali risultavano già coperti dal contributo pubblico.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7643/2021, accoglieva la domanda, condannando in solido la al pagamento Controparte_5
dell'intera somma di € 136.434,00 a titolo di saldo del contributo. Ad avviso del
Tribunale, la locazione del capannone non aveva comportato una perdita apprezzabile della disponibilità del bene, avendo riguardato il solo volume sottostante la copertura e non avendo inciso sulla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, regolarmente eseguito. Riteneva che nessuna delle cause di revoca tassativamente previste dall'art. 15 dell'Avviso Pubblico risultasse configurabile nel caso di specie, ed in particolare non la fattispecie di cui alla lett. j), riferita al trasferimento a terzi dei beni nei cinque anni successivi all'erogazione del saldo, evenienza estranea alla vicenda. Osservava, altresì, come il prospettato indebito vantaggio economico derivante dalla percezione dei canoni di locazione non risulti espressamente contemplato dall'Avviso Pubblico quale causa di revoca,
r.g. n. 6813/2021 4 con la conseguenza che tale circostanza, quand'anche sussistente, non sarebbe comunque idonea a giustificare la decadenza dal contributo.
3. Avverso l'indicata sentenza ha interposto appello la Parte_1
che, nel formulare le conclusioni riportate in epigrafe, ha articolato i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo ha censurato la sentenza impugnata per aver escluso che la locazione del capannone all'impresa appaltatrice IA & IA
S.r.l. avesse determinato una effettiva perdita di disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento, in violazione degli artt. 8, 11 e 15 dell'Avviso Pubblico.
Tale condotta, ad ogni modo, avrebbe inciso su un elemento essenziale del progetto, integrando una modifica sostanziale non previamente autorizzata, incompatibile con la disciplina dell'agevolazione. Ha inoltre contestato la sentenza nella parte in cui ha escluso la rilevanza della prospettata duplicazione delle utilità economiche, richiamando sul punto l'art. 57 del Regolamento CE n.
1083/2006 (oggi trasfuso nell'art. 71 del Reg. UE n. 1303/2013), espressamente richiamato dall'Avviso Pubblico, così come interpretato dalla Suprema Corte.
Con il secondo motivo, in via gradata, ha dedotto che il Tribunale avrebbe comunque errato nel riconoscere a l'intero importo Controparte_2
di € 136.434,00 originariamente accordato, senza considerare che alla beneficiaria era già stato erogato l'acconto di € 47.751,76.
Si è costituita la , che ha proposto appello incidentale, pur non CP_4
articolando autonomi motivi di impugnazione ma limitandosi ad aderire integralmente alle doglianze svolte da Parte_1
Si è costituita in giudizio che ha richiesto il rigetto Controparte_2
del gravame, insistendo per la conferma integrale della sentenza impugnata.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
4. A prescindere dalle opposte ricostruzioni delle parti in ordine alla perdita di disponibilità del bene, ai fini della risoluzione della presente controversia occorre muovere dal quadro normativo che disciplina gli obblighi gravanti sulla beneficiaria.
L'art. 11 dell'Avviso Pubblico pone a carico della beneficiaria un obbligo generale di comunicazione e di preventiva autorizzazione per qualsiasi modifica del progetto, in attuazione del principio di stabilità delle operazioni r.g. n. 6813/2021 5 sancito dall'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, prevedendo che “gli investimenti devono essere mantenuti … senza subire modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico e che siano risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva”. Tale obbligo è riprodotto e specificato dagli artt. 6, 8 e 9 dell'Atto di impegno, che impongono il mantenimento delle condizioni dichiarate in sede di domanda e la tempestiva rappresentazione di ogni circostanza idonea a incidere sull'attuazione o sul monitoraggio dell'intervento da parte dell'amministrazione. Tale sistema di comunicazione e preventiva autorizzazione non ha carattere meramente formale, ma è posto a presidio della procedura selettiva, in quanto qualsivoglia variazione non autorizzata del progetto è idonea ad alterare gli equilibri sulla cui base è stato attribuito il punteggio e, conseguentemente, a compromettere la regolarità della graduatoria (v. art. 6 dell'Atto di impegno, cit.). Proprio in tale prospettiva,
l'art. 15 lett. a) dell'Avviso dispone che il contributo è revocato quando “il progetto realizzato è difforme da quello ammesso e la sua modificazione non è stata preventivamente autorizzata”, prevedendo tale ipotesi quale autonoma causa di revoca, a prescindere dalla circostanza che dalla modificazione l'impresa abbia ottenuto o meno un indebito vantaggio.
Nel caso di specie, l'intervento finanziato aveva ad oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura del capannone aziendale indicato nella domanda di ammissione. È pacifico che tale capannone sia stato concesso in locazione, per un periodo pluriennale comprendente l'intera fase di esecuzione dell'intervento, all'impresa appaltatrice IA & IA S.r.l., che lo ha utilizzato quale magazzino per il deposito dei pannelli, dei materiali e delle attrezzature di cantiere, come risulta dai contratti di locazione prodotti in giudizio (All. B – doc. 9 e 10).
Concedendo l'immobile in locazione, rispetto all'assetto rappresentato in sede di domanda e valutato in sede istruttoria, è stato introdotto un diverso assetto di fatto ed organizzativo. In altri termini, il bene che, nel progetto approvato, risultava funzionalmente inserito nell'unità produttiva della beneficiaria, con la locazione è stato destinato al servizio delle esigenze r.g. n. 6813/2021 6 logistiche dell'appaltatrice. Una simile variazione non può essere degradata a vicenda interna nel rapporto tra committente e appaltatore, ma rappresenta, a tutti gli effetti, una modifica del progetto, soggetta a preventiva comunicazione e autorizzazione, poiché incidente sull'assetto progettuale approvato, sulle condizioni di ammissibilità valutate in sede di concessione del contributo e sulle modalità di svolgimento del monitoraggio, essendo, pertanto, idonea ad integrare la fattispecie prevista dall'art. 15 lett. a) dell'Avviso Pubblico e, quindi, a legittimare la revoca del contributo.
Non è condivisibile, dunque, l'assunto del Tribunale, secondo cui la locazione, avendo inciso unicamente sul volume sottostante la copertura, sarebbe priva di rilievo ai fini della disciplina dettata dall'Avviso. Ciò in quanto, dall'interpretazione letterale e sistematica della lex specialis, ove richiede il mantenimento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione dei benefici, discende che ciò che l'Avviso valorizza non è la mera possibilità materiale di realizzare l'impianto, bensì la conformità dell'intervento alle condizioni approvate e assoggettate a controllo preventivo in caso di modifica, ai fini della regolarità e della par condicio della procedura selettiva.
Ne consegue altresì che, come evidenziato dall'odierna appellante, tale modifica non autorizzata ha determinato un'alterazione dei centri di costo del progetto, avendo la beneficiaria cumulato i canoni di locazione con le spese per la realizzazione del progetto coperte dal contributo. Da ciò è derivato, pertanto, un duplice effetto. Da un lato, la formazione di un'irregolarità documentale insanabile, riconducibile alla causa di revoca prevista dall'art. 15, lett. c), dell'Avviso, non rispettando più la rendicontazione l'assetto dei costi valutato in sede di ammissione. Dall'altro, il conseguimento da parte della beneficiaria di un indebito vantaggio, determinato dal cumulo tra i canoni percepiti e le spese già finanziate, in violazione dell'art. 57 del Regolamento UE n. 10831/2006 applicabile ratione temporis, a norma del quale “lo Stato membro o l'autorità di gestione accertano che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad un'operazione esclusivamente se quest'ultima, entro cinque anni dal completamento dell'operazione, o entro tre anni dal completamento dell'operazione negli Stati membri che hanno esercitato l'opzione di ridurre tale termine per il mantenimento di un investimento ovvero dei posti di lavoro creati dalle PMI, non subisce modifiche sostanziali: a) che ne
r.g. n. 6813/2021 7 alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
e b) risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva”. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata dall'odierna appellante, ha chiarito che il divieto di modifiche sostanziali comprende non soltanto le variazioni che intervengono nel quinquennio di stabilità successivo alla realizzazione del progetto, ma anche quelle che intervengono nel corso della realizzazione dell'opera, nonché che la nozione di “modifica sostanziale” di cui all'art. 57 si estende a tutte le variazioni che incidono sul contenuto del diritto di proprietà o sui poteri di esercizio ad esso inerenti, ivi compresa la costituzione di diritti personali di godimento (come la locazione), quando tali modifiche alterino l'assetto progettuale approvato o consentano al beneficiario di conseguire utilità patrimoniali ulteriori rispetto alla finalità dell'intervento.
Ciò risponde all'esigenza di evitare che i fondi pubblici vengano
“patrimonializzati” attraverso operazioni suscettibili di procurare vantaggi economici estranei all'obiettivo del progetto finanziato (Cass., ord. n.
26292/2018).
Nel caso in esame, la concessione in locazione del capannone ha realizzato proprio la tipologia di modifica della proprietà che il legislatore europeo ha inteso prevenire, profilando sia una modifica non autorizzata del progetto ai sensi dell'art. 15, lett. a) dell'Avviso Pubblico, sia, in combinazione con l'assetto dei costi rendicontati, una situazione riconducibile alla fattispecie di cui alla lett.
c) dell'Avviso Pubblico, sia il rischio del conseguimento di un indebito vantaggio che l'art. 57 Reg. UE n. 10831/2006 e l'art. 11 dell'Avviso Pubblico intendono scongiurare.
Prive di pregio sono, infine, le doglianze mosse dall'appellata in ordine alla pretesa introduzione, nel provvedimento finale di revoca, di ragioni nuove rispetto alla comunicazione dei motivi ostativi. Nel preavviso del 16.07.2014
(prot. n. 011539) aveva già richiamato, quali disposizioni Parte_1
applicabili, le lettere a), c) e j) dell'art. 15 dell'Avviso e il successivo provvedimento di revoca si limita a ribadire tali profili, senza introdurre autonome e diverse cause di revoca del beneficio.
r.g. n. 6813/2021 8 In definitiva, la chiara riconducibilità della fattispecie odierna nell'ambito applicativo dell'art. 15 lett. a) e c) dell'Avviso Pubblico ha rilievo assorbente rispetto alle ulteriori questioni sollevate dalle parti e rende irrilevante l'esame del secondo motivo dell'appello, dovendosi concludere per la legittimità della disposta revoca del contributo.
L'appello, pertanto, deve essere accolto.
6. La regolamentazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, in totale accoglimento dell'appello, così provvede:
1) Rigetta la domanda di Controparte_2
2) Condanna a rifondere a e Controparte_2 Parte_1
alla le spese di lite, che si liquidano per il primo grado in € CP_4
11.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per ciascuna delle parti vittoriose e per il secondo grado in € 10.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per ciascuna delle parti vittoriose.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte d'Appello, l'11.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6813/2021 9