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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1037/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:02 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5917/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034629933000 TARI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 264308 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 290/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l ricorrente adiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate SC di Messina e l'ATOME1 in liquidazione impugnando la cartella di pagamento, meglio indicata in atti, notificata in data 11.07.2025 con cui l'Agenzia delle Entrate –SC ha ingiunto al Sig. Ricorrente_1 il pagamento della somma di € 3.002,88 per tassa rifiuti anni di imposta dal 2008 al 2012.
Il ricorrente lamentava che tale cartella presupposta non era stata mai notificata e, pertanto, il termine di prescrizione risultava decorso.
Nessuno si costituiva.
All'udienza del 15.1.2026 in presenza del difensore del ricorrente che insisteva nel ricorso, la causa veniva deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato, pertanto, va accolto.
In assenza di costituzione delle parti e, dunque, della prova della notifica della cartella e di atti interruttivi della prescrizione, il ricorso va accolto poiché trattasi di tributi relativi agli anni dal 2008 al 2012 e l'atto che qui si impugna veniva notificato solo in data 11.7.2025 e, dunque, ben oltre il termine di prescrizione quinquennale previsto per i crediti derivanti da tassa rifiuti.
Alla luce di quanto sopra il ricorso va accolto e le spese poste a carico delle parti soccombenti e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato. condanna Atome 1 in liquidazione e Agenzia delle Entrate
SC, in solido, al pagamento delle spese in favore di parte ricorrente che si liquidano in euro
1.000,00 oltre iva e accessori.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:02 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5917/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034629933000 TARI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 264308 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 290/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l ricorrente adiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate SC di Messina e l'ATOME1 in liquidazione impugnando la cartella di pagamento, meglio indicata in atti, notificata in data 11.07.2025 con cui l'Agenzia delle Entrate –SC ha ingiunto al Sig. Ricorrente_1 il pagamento della somma di € 3.002,88 per tassa rifiuti anni di imposta dal 2008 al 2012.
Il ricorrente lamentava che tale cartella presupposta non era stata mai notificata e, pertanto, il termine di prescrizione risultava decorso.
Nessuno si costituiva.
All'udienza del 15.1.2026 in presenza del difensore del ricorrente che insisteva nel ricorso, la causa veniva deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato, pertanto, va accolto.
In assenza di costituzione delle parti e, dunque, della prova della notifica della cartella e di atti interruttivi della prescrizione, il ricorso va accolto poiché trattasi di tributi relativi agli anni dal 2008 al 2012 e l'atto che qui si impugna veniva notificato solo in data 11.7.2025 e, dunque, ben oltre il termine di prescrizione quinquennale previsto per i crediti derivanti da tassa rifiuti.
Alla luce di quanto sopra il ricorso va accolto e le spese poste a carico delle parti soccombenti e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato. condanna Atome 1 in liquidazione e Agenzia delle Entrate
SC, in solido, al pagamento delle spese in favore di parte ricorrente che si liquidano in euro
1.000,00 oltre iva e accessori.