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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/11/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai magistrati
RB EL ON Presidente
CE CO Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 281/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 23 settembre 2025, vertente tra
(C.F. , in proprio e nella qualità ex art. 86 Parte_1 C.F._1
c.p.c.;
appellante
contro
(c.f. ; CP_1 CodiceFiscale_2
(c.f. ; Controparte_2 CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Maria Cioccolini
appellati
e
(c.f. ); Controparte_3 C.F._4 rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio Ciarelli
appellato
e
(c.f. ); Controparte_4 C.F._5
(c.f. ); Parte_2 C.F._6
rappresentati e difesi dall'Avv. Enrico Orlandi
appellati
nonché
(c.f. ); Controparte_5 C.F._7
(c.f. ; Controparte_6 C.F._8
appellati contumaci
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 450/2022 del Tribunale di Chieti, pubblicata il 2 settembre 2022.
Conclusioni dell'appellante, in atto di citazione e non modificate:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, e previa occorrenda ammissione dei mezzi istruttori come richiesti dalla esponente in primo grado, revocare la sentenza gravata per tutti i motivi esposti, con ogni conseguenza di rito e per l'effetto, accogliere le domande introduttive proposte dalla esponente.
In ogni caso, con condanna dei convenuti alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni degli appellati e , in comparsa di CP_1 Controparte_2 costituzione e non modificate:
pag. 2/25 “la Corte di Appello adita, contrariis rejectis, voglia rigettare integralmente l'appello avversario e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata.
Con richiesta di condanna dell'appellante avv. alle spese per lite Parte_1 temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto ha proposto un'azione manifestamente infondata ed inammissibile, con l'aggravamento del primo grado già avente esito negativo”.
Conclusioni dell'appellato , in comparsa di costituzione e non Controparte_3 modificate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, in accoglimento della propria domanda
e per i motivi in fatto ed in diritto esposti in premessa, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione:
- rigettare integralmente l'appello avversario e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata n. 450/2022 emessa dal Tribunale di Chieti;
- in subordine, rigettare l'appello avversario nei confronti dell'appellato CP_3 in riferimento al primo e al secondo motivo di appello e per l'effetto confermare
[...] la sentenza impugnata n. 450/2022 emessa dal Tribunale di Chieti nei punti da 1 a 10 e da 15 a 17.
Con richiesta di condanna dell'appellante Avv. al pagamento delle Parte_1 spese per lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. in favore dell'appellato Avv. , in quanto ha proposto nei suoi confronti una Controparte_3 azione manifestamente inammissibile e infondata, già oggetto di rigetto nel primo grado di giudizio.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi. Con ogni effetto e conseguenza di legge”.
Conclusioni degli appellati e , in comparsa di Controparte_4 Parte_2 costituzione e non modificate:
“On.le Corte di Appello adita:
pag. 3/25 In via preliminare
Di accogliere l'eccezione di nullità della citazione, con conseguente inammissibilità dell'appello, per non aver rispettato l'appellante quanto previsto dall'art. 163 n. 7 cpc deducendo preliminarmente l'inosservanza dei termini a comparire e la mancanza degli avvertimenti di cui all'art. 163 n. 7 cpc e rimettendo ogni valutazione sul punto all'On.le Corte adita.
Nel merito
Rigettare l'appello proposto dall'Avv. confermando integralmente la Parte_1 sentenza impugnata n. 450.2022 Tribunale di Chieti;
In via subordinata, rigettare i motivi di appello n. 1 e n. 2 proposti contro i Sig.ri
– confermando la sentenza impugnata per i punti di loro interesse dal n. CP_4 Pt_2
1 al n. 10 e dal n. 15 al 17.
Con condanna al pagamento delle spese legali da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto difensore Avv. Enrico Orlandi che si dichiara antistatario”.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 450/2022, pubblicata in data 02.09.2022, il Tribunale di Chieti rigettava la domanda proposta da originariamente innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Chieti, nei confronti degli Avv.ti e CP_1 CP_2
, Avv. ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Pt_2
e volta all'accertamento e alla dichiarazione
[...] Controparte_6 dell'infondatezza della pretesa di credito avanzata dai convenuti, Avvocati
ed , per non avere mai assunto alcuna Controparte_2 CP_1 obbligazione nei loro confronti, non avendo conferito il preteso incarico professionale né essendo lo stesso stato svolto nel suo interesse, e all'accertamento e dichiarazione che invece detto incarico a stato conferito ed era stato svolto da e nell'interesse dei convenuti , Controparte_4 CP_3
, e .
[...] Controparte_5 Controparte_6 Parte_2
pag. 4/25 In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale degli Avv.ti e CP_1
, quantificava il compenso professionale a costoro spettante in euro Controparte_2
6700,00, oltre IVA e CAP, condannando al pagamento, in favore dei Parte_1 due professionisti – detratta la somma di €. 3679,52 già versata - della somma di €
4.821,44 (IVA e CAP già compresi), oltre interessi legali di mora, ex art. 1284, comma
IV, c.c.
Condannava, altresì, al rimborso in favore delle controparti delle spese Parte_1 processuali del giudizio.
1.1 A fondamento della domanda, parte attrice deduceva che nel corso mese di giugno
2019, tramite l'Avv. Alessandro Di IA, aveva contattato l'Avv. Controparte_2
(mai richiedendo alcun intervento dell'Avv. ) per valutare la propria CP_1 eventuale partecipazione, con intervento diretto, in un processo di appello in materia elettorale promosso davanti al Consiglio di Stato da e , Controparte_4 Controparte_3 manifestando interesse ad un solo motivo in trattazione, cioè quello che riguardava la contestazione della legittimità della presentazione della lista di UDC – Idea alle elezioni del 10.02.2019 del Consiglio Regionale dell'Abruzzo, elezioni a cui l'esponente aveva partecipato come candidata in altra lista, senza tuttavia essere eletta.
Rappresentava che e anch'essi impegnati nella stessa Controparte_3 Controparte_4 tornata elettorale e che - per le medesime ragioni - avevano proposto ricorso autonomo davanti al TAR Abruzzo e appello davanti al Consiglio di Stato, avevano affidato all'Avv. la loro volontà di farsi curare la gestione anche dei loro motivi di CP_1 ricorso in secondo grado e che successivamente aveva scoperto da sola che l'esito favorevole per la sua posizione non era legato al solo accoglimento del predetto unico motivo (esclusione dell'UDC) - diversamente da quanto originariamente prospettatole dall'Avv. con alta probabilità di accoglimento – ma, indissolubilmente, anche CP_1 all'accoglimento degli altri motivi, per i quali lo stesso Avv. si era manifestato CP_1 meno possibilista.
Affermava che per tale motivo, valutato che erano drasticamente scemate le probabilità di esito positivo per i suoi interessi, aveva comunicato all'Avv. e agli Avv.ti Di CP_1
pag. 5/25 IZ e Di IA il proprio sopravvenuto disinteresse a procedere oltre con il suo impegno, tanto da non firmare alcun mandato per il giudizio innanzi al Consiglio di
Stato, e che gli unici soggetti che avevano conferito agli Avv.ti e CP_2 CP_1
un tale mandato erano stati
[...] Controparte_5 Controparte_6 Parte_2
e . Controparte_4 Controparte_3
Deduceva, inoltre, che dopo aver comunicato agli Avv.ti il proprio disinteresse CP_1
a partecipare al giudizio, aveva corrisposto “per riconoscimento morale” all'Avv.
la somma di € 3.679,52 come compenso per l'attività di consulenza iniziale CP_1 fornitale e che, ciò nonostante, gli Avv. avevano in seguito preteso, a titolo di CP_1 compensi professionali per l'attività asseritamente prestata, anche per conto e nell'interesse di ella stessa, nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato, la ulteriore somma di € 3.880,00, oltre accessori di legge.
1.2 Si costituivano in giudizio con comparsa di costituzione e di risposta gli Avv.ti e contestando le avverse pretese e argomentazioni e CP_1 Controparte_2 deducendo che: l'avv. era stata candidata alle elezioni del 10 febbraio Parte_1
2019 per il rinnovo del Consiglio Regionale dell'Abruzzo, nella lista della “LEGA CON
SALVINI”, per la circoscrizione della Provincia di Chieti;
in esito alle votazioni, aveva riportato n.
2.580 voti di preferenza, risultando la prima dei non eletti nelle liste del proprio partito di appartenenza;
gli esiti di tali elezioni erano stati impugnati da parte di alcuni interessati, tra cui i signori e di Controparte_5 Parte_2 Controparte_6 fronte al TAR Abruzzo, contestando i provvedimenti di ammissione alla consultazione elettorale della lista “UDC; avendo il TAR rigettato tale ricorso, con sentenza 16 maggio 2019, n. 263, alcuni dei ricorrenti di primo grado, ovvero i signori CP_5
e avevano proposto appello di fronte al
[...] Parte_2 Controparte_6
Consiglio di Stato, assistiti dagli avvocati Salvatore Di Pardo e Giuliano Di Pardo;
in data 13 giugno 2019, in occasione di un convegno, presso il Tribunale di Pescara, organizzato dalla di cui il prof. avv. Controparte_7
era Presidente, era stata prospettata per la prima volta l'ipotesi di Controparte_2 proposizione dell'intervento dell'avv. di fronte al Consiglio di Stato Parte_1 nel predetto giudizio;
con successiva e-mail del 14 giugno 2019, l'avv. Di IZ (marito pag. 6/25 della aveva illustrato al prof. avv. (e all'avv. Alessandro Di Pt_1 Controparte_2
IA) la questione relativa all'esito elettorale riportato da sua moglie, precisando che
- in caso di accoglimento di tale impugnazione - quest'ultima ne avrebbe beneficiato direttamente, poiché l'esclusione di tale lista avrebbe determinato un “effetto a catena” per il quale la stessa sarebbe divenuta Consigliere supplente del titolare;
l'Avv. Di IZ
(in nome e per conto di sua moglie) aveva chiesto all'Avv. di valutate insieme CP_1 la opportunità di un intervento ad adiuvandum dall'avv. – a mezzo dello studio Pt_1 legale – confidando, in questo modo, di aumentare le chance di accoglimento CP_1 dell'appello proposto dagli altri (attraverso gli avvocati Di Pardo) e così per poter beneficiare degli effetti indiretti prodotti dalla pronuncia del Consiglio di Stato;
in seguito, anche l'avv. e il sig. - trovandosi in posizione Controparte_3 Controparte_4 analoga a quella dell'avv. – avevano manifestato interesse allo Parte_1 svolgimento dell'attività professionale degli avvocati , innanzi al Consiglio di CP_1
Stato; nei giorni immediatamente successivi, l'avv. aveva comunicato Pt_1 telefonicamente al prof. che, per ragioni “politiche”, preferiva non Controparte_2 impegnarsi personalmente nell'atto di intervento, potendo l'attività professionale nell'interesse della stessa essere svolta dagli Avv. prof. e prof. CP_1 CP_2
, sulla base di mandato aggiuntivo che avrebbero rilasciato
[...] Parte_3
TO IC e che, infatti, il successivo 24 settembre 2019, si erano Controparte_6 recati allo Studio in Roma, in quanto allo stesso indirizzati dall'avv. ed CP_1 Pt_1 avevano sottoscritto il relativo mandato per l'aggiunta degli avvocati nel CP_1 collegio difensivo già costituito nel giudizio di fronte al Consiglio di Stato;
gli Avv.ti
, dopo aver indicato all'Avv. (per il tramite di suo marito) e ai Sig.ri CP_1 Pt_1
e l'importo dei compensi dovuti loro per l'attività defensionale da CP_3 CP_4 svolgere, nel loro interesse, innanzi al Consiglio di Stato, avevano compiuto tali attività, comunicandole di volta in volta agli interessati e chiedendo altresì all'Avv. Pt_1 sempre per il tramite di suo marito, eventuali suggerimenti da adottare nella strategia difensiva innanzi ai giudici amministrativi;
all'esito del giudizio, conclusosi con una sentenza di rigetto del gravame, gli esponenti avevano richiesto invano il saldo delle proprie spettanze, per la summenzionata attività, all'Avv. la quale si era invece Pt_1 limitata a versare solo la minor somma di € 3679,52, per la sola consulenza iniziale, pag. 7/25 assumendo, infondatamente, che non aveva conferito loro alcun incarico di curarne gli interessi nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato e che aveva receduto in epoca anteriore ad esso dall'originario incarico di consulenza.
Chiedevano, pertanto, in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, previo accertamento della sussistenza del conferimento del mandato professionale da parte dell'attrice nei loro confronti, la condanna dell'attrice al pagamento a titolo di onorari professionali, in via principale, della somma residua di €
11.850,00, oltre IVA e CPA (rispetto al totale originale di € 16.750,00), in via subordinata, della somma residua di € 9.492,56, oltre IVA e CPA, (rispetto al totale originale di € 12.392,56, oltre IVA e CPA) e, in via ulteriormente subordinata, della minor somma eventualmente ritenuta congrua in esito al giudizio.
1.3 Si costituiva in giudizio l'Avv. eccependo la nullità dell'atto di Controparte_3 citazione, per difetto di vocatio in ius, nonché per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, il proprio difetto di legittimazione passiva, in relazione alla domanda dell'attrice verso gli Avv.ti di accertamento negativo del credito, la mancanza CP_1 di interesse ad agire e carenza di legittimazione attiva in merito alla domanda costitutiva di un rapporto (conferimento di incarico professionale) tra l'Avv. e gli Controparte_3
Avv.ti e, nel merito, l'infondatezza delle domande di parte attrice. CP_1
1.4 All'esito del processo, svoltosi nella contumacia degli altri convenuti, il Giudice di
Pace, con sentenza n. 205/2020, dichiarava la propria incompetenza per valore sulla causa, in ragione della domanda riconvenzionale degli Avv.ti , contestualmente CP_1 concedendo alle parti il termine di legge per la riassunzione del processo innanzi al
Tribunale di Chieti.
1.5 Gli Avv. provvedevano alla riassunzione del processo e L'Avv. e CP_1 Pt_1
l'Avv. si costituivano richiamandosi, al pari degli attori in riassunzione, ai CP_3 precedenti scritti difensivi, mentre le altre parti rimanevano contumaci.
1.6 Acquisite le produzioni documentali delle parti, la causa veniva trattenuta a decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pag. 8/25 2. Il primo giudice riteneva infondata la domanda attorea e fondata la domanda riconvenzionale di parte convenuta.
2.1 In particolare, reputava, in primo luogo, inammissibile, per mancanza di legittimazione attiva e di un interesse giuridicamente rilevante, l'azione dell'Avv. Pt_1 nei confronti di , e (parti di un diverso ed CP_3 CP_4 CP_5 Pt_2 CP_6 autonomo contratto d'opera professionale), rilevando che parte attrice, in quanto terzo, non aveva il potere processuale di coinvolgere in un processo e nei relativi costi le parti di un contratto al quale era rimasta estranea e che non era stato mai oggetto di vertenze stragiudiziali tra dette parti, né aveva il potere di far accertare giudizialmente il fatto che una delle parti di detto rapporto contrattuale era debitrice verso l'altra.
Nel merito, in ordine all'accertamento della esistenza o meno e della consistenza di un residuo debito pecuniario della verso gli Avv. , nell'ambito del rapporto Pt_1 CP_1
d'opera professionale pacificamente intercorso tra le parti, evidenziava che le risultanze documentali smentivano la prospettazione dei fatti fornita dalla per fondare il Pt_1 proprio assunto di nulla dovere agli Avv. per l'attività dagli stessi svolta CP_1 innanzi al Consiglio di Stato, ovvero che le prestazioni professionali ivi rese dai predetti difensori fossero state eseguite esclusivamente per conto e nell'interesse di altri, giammai anche per conto e nell'interesse dell'attrice, rilevando, in particolare, che le e- mail in atti dimostravano come la stessa non si fosse limitata affatto a beneficiare soltanto di una consulenza iniziale dei predetti avvocati sulla opportunità o meno di intervenire formalmente in giudizio, per poi decidere e comunicare di recedere dal rapporto professionale.
Il Tribunale, quindi, affermava l'infondatezza dell'azione di accertamento negativo del credito, esperita dall'Avv. nei confronti degli Avv.ti , e la fondatezza Pt_1 CP_1 della domanda riconvenzionale di questi ultimi di condanna della prima al saldo del credito professionale dagli stessi maturato nei suoi confronti per l'attività svolta (anche per suo conto e nel suo interesse) innanzi al Consiglio di Stato.
In ordine al quantum delle residue spettanze degli Avv. , osservava che l'esame CP_1 della corrispondenza epistolare in atti dimostrava come le parti si fossero accordate, in pag. 9/25 modo dettagliato, sulla misura dei compensi e sulla tempistica di corresponsione degli stessi, per cui condannava l'Avv. al pagamento della differenza tra quanto Pt_1 concordato (€ 8.500,96, accessori compresi) e quanto già corrisposto (pari ad €
3.679,00), oltre interessi legali di mora ex art. 1284 comma IV c.c. dal giorno del deposito, innanzi al Giudice di Pace, della comparsa contenente la domanda riconvenzionale, sino al saldo.
Da ultimo, il giudice di prime cure, alla luce della manifesta infondatezza della azione di accertamento proposta dalla condannava la stessa al pagamento, in favore Pt_1 delle controparti, della sanzione di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., quantificata nella somma di €. 1.000,00 per ciascuna delle due controparti, oltre interessi legali dal dì successivo alla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello l'Avv. Parte_1 per i motivi di seguito indicati.
[...]
3.1 “Nullità della sentenza gravata ex art. 24 cost. e artt. 101, 189, 190, c.p.c. in relazione alla domanda di merito (domanda di accertamento negativo) e alla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti”.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza gravata ex art. 24 Cost. e artt. 101, 189 e 190 c.p.c., deducendo che con l'ordinanza del
28.06.2021 il Tribunale di Chieti avrebbe rimesso la causa in decisione esclusivamente sulle questioni ed eccezioni preliminari, decidendo poi, invece, la causa anche nel merito della domanda di accertamento negativo, violando in tal modo il diritto di difesa dell'attrice in quanto, qualora fossero stati estromessi i convenuti , CP_3 CP_4
e essa attrice in primo grado avrebbe potuto chiamare i CP_5 Pt_2 CP_6 predetti a testimoniare sui fatti di causa.
3.2 “Infondatezza della decisione”.
Con il secondo motivo ha contestato la decisione nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione ad agire e di interesse giuridicamente rilevante per l'azione di accertamento esperita nei confronti dei convenuti , Controparte_3 Controparte_4
pag. 10/25 e deducendo che nella fattispecie vi Controparte_5 Parte_2 Controparte_8 sarebbe una situazione di litisconsorzio necessario o quantomeno facoltativo, ovvero un rapporto plurisoggettivo tale da consentire di potere richiedere l'accertamento e la dichiarazione della reale sussistenza del rapporto obbligatorio controverso facente capo ai convenuti.
Inoltre, ha censurato nel merito la gravata decisione per aver erroneamente ritenuto la pacifica sussistenza del rapporto d'opera professionale intercorso tra le parti deducendo, nello specifico, di aver erroneamente valorizzato la documentazione relativa alla corrispondenza intercorsa tra i e l'avvocato Di IZ e l'avvocato Di IA CP_1
e, di fatto, mai con essa appellante, dimenticando tuttavia di motivare sulla circostanza che gli avvocati Di IA e Di IZ erano stati indicati proprio a testimoniare la circostanza del mancato conferimento dell'incarico.
Inoltre, ha lamentato che il primo giudice non avrebbe “speso una parola” sulla ricostruzione fattuale operata da parte di essa appellante, con particolare riferimento alla prova che la procura alle liti era stata firmata da e alla CP_5 CP_6 Pt_2 circostanza per cui non vi fosse contestazione del fatto che questi ultimi erano stati accompagnati nello studio dei e per la firma della procura, proprio dai soli CP_1
e e al fatto per cui tutti gli atti giudiziari e le attività conseguenti CP_3 CP_4 svolti dai risultavano successivi alla firma della procura alle liti dei CP_1 CP_5
e e non vi era contestazione del fatto che la stessa non conoscesse né Pt_2 CP_6 avesse mai parlato con e CP_5 Pt_2 CP_6
Ha poi contestato la decisione per aver malamente interpretato le richieste istruttorie formulate con le memorie ex articolo 183 comma 6 numero 2 c.p.c. del 16 aprile 2021.
Pertanto, ha eccepito la violazione degli articoli 244 e 245 c.p.c. per avere il primo giudice ingiustamente escluso la prova testimoniale, oltre che la violazione della disponibilità e valutazione delle prove di cui agli articoli 100, 115 e 116 c.p.c.
3.3 “Erronea condanna alle spese di lite”.
pag. 11/25 Al riguardo ha contestato la decisione nella parte in cui è stata disposta la condanna alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti costituiti e la parziale compensazione in favore dei , invocandone sul punto la revoca e chiedendo la CP_1 condanna dei convenuti alla rifusione in proprio favore delle spese del doppio grado di giudizio.
3.4 Con l'ultimo motivo di gravame ha chiesto la revoca della disposta condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., deducendo come tale statuizione scontasse un difetto motivazionale sulle prove valutate unilateralmente e sull'illegittima esclusione delle prove richieste e non ammesse.
3.5 Da ultimo l'appellante ha riproposto le istanze istruttorie come articolate in primo grado con memoria ex articolo 183 comma 6, n. 2, c.p.c. del 16 aprile 2021.
3.6 Nelle note di precisazione delle conclusioni depositate in data 11.06.2024,
l'appellante ha eccepito l'irritualità e tardività della costituzione degli appellati CP_4
e , chiedendo la regressione del processo alla fase dell'udienza del
[...] Parte_2
12.09.2023, onde consentire il contraddittorio sulla eventuale revoca della contumacia.
4. Si sono costituiti in giudizio gli appellati Prof. e Prof. CP_1 CP_2
, contestando le avverse pretese e deduzioni e chiedendo il rigetto integrale
[...] dell'appello, con conferma dell'impugnata sentenza e con condanna dell'appellante alle spese per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
5. Si è costituito in giudizio l'Avv. contestando quanto dedotto ed Controparte_3 eccepito da controparte e chiedendo il rigetto integrale dell'appello e la conferma della gravata decisione, con condanna di parte appellante alle spese di lite e al pagamento delle spese per lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., chiedendo, in subordine, il rigetto dell'appello nei propri confronti in riferimento al primo e al secondo motivo di appello, e per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
6. Si sono costituiti in giudizio gli appellati e eccependo, Controparte_4 Parte_2 in via preliminare, la nullità della citazione, con conseguente inammissibilità dell'appello, per non aver rispettato l'appellante quanto previsto dall'art. 163 n. 7 c.p.c.
pag. 12/25 in ordine ai termini a comparire e per la mancanza degli avvertimenti di cui all'art. 163
n. 7 c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto con conferma dell'impugnata sentenza.
In subordine, hanno chiesto il rigetto dell'appello nei propri confronti in riferimento al primo e al secondo motivo di appello, e per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
7. Non si sono costituiti in giudizio, sebbene ritualmente citati, gli appellati CP_5
e
[...] Controparte_6
8. Motivi della decisione.
8.1 In via preliminare, stante la regolare notifica dell'atto di impugnazione e la mancata costituzione in giudizio, deve dichiararsi la contumacia degli appellati CP_5
e
[...] Controparte_6
8.2 Ancora in via preliminare, in merito all'eccezione di parte appellante relativa alla tardività della costituzione degli appellati e si rileva che, Controparte_4 Parte_2 come è noto, la costituzione dell'appellato avviene secondo le regole, le forme e i termini previsti per il giudizio di primo grado, dovendo dunque formalizzarsi almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di appello;
nel caso in oggetto, gli appellati risultano essersi costituiti in data 11.09.2023 per l'udienza del 12.09.2023, quindi senza il rispetto del prescritto termine.
Tuttavia, non può non osservarsi come il mancato rispetto del suddetto termine di costituzione risulta nel caso di specie del tutto irrilevante, nel senso che in caso di mancata osservanza l'appellato potrà comunque costituirsi, ferme restando le preclusioni previste dalla legge in merito ai nuovi mezzi di prova reputati ammissibili o alla eventuale proposizione dell'appello incidentale, mentre nel caso di specie agli atti del presente giudizio non risulta che gli appellati abbiano avanzato istanze di ammissione di nuovi mezzi probatori, né proposto gravame incidentale.
8.3 Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di nullità della citazione e di inammissibilità dell'appello, sollevata dagli appellati e Controparte_4 Pt_2
per non avere l'appellante rispettato i nuovi dettati previsti dalla riforma Cartabia
[...]
pag. 13/25 a decorrere dal 28.02.2023, relativamente all'osservanza dei termini a comparire e alla mancanza degli avvertimenti di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c.
Ed invero, come ancora di recente chiarito dalla Suprema Corte, in tema di nullità della citazione per l'inosservanza del termine di comparizione e per l'omissione dell'avvertimento prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., l'art. 164, comma 3,
c.p.c., laddove esclude che l'invalidità sia sanata dalla costituzione del convenuto che la eccepisca, conseguendone la necessità della fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il medesimo convenuto, nel costituirsi si sia limitato alla sola deduzione del vizio senza svolgere le proprie difese nel merito, contegno che altrimenti determina la sanatoria della detta nullità (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28646 del
15.12.2020; negli stessi termini Cass. n. 21910 del 16.10.2014). Il dovere del giudice di provvedere alla fissazione di nuova udienza non si ricollega ad un'istanza dell'appellato, ma direttamente alla proposizione dell'eccezione. Ne deriva che, se il convenuto, costituendosi, svolge le sue difese, il presupposto per l'applicazione della norma non sussiste, atteso che non avendo il legislatore richiesto un'istanza in aggiunta all'eccezione, ha inteso ricollegare il dovere di fissazione di nuova udienza a una costituzione finalizzata alla sola formulazione dell'eccezione e non anche ad una costituzione che alla formulazione dell'eccezione accompagni lo svolgimento delle difese. Se così fosse, la fissazione dell'udienza dovrebbe avere luogo pur in presenza di una difesa completamente articolata, come è avvenuto nel caso di specie, e sarebbe priva di scopo.
Nel caso in esame, gli appellati e costituendosi in Controparte_4 Parte_2 giudizio, non si sono limitati ad eccepire la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c., ma si sono altresì difesi nel merito, così determinando il rigetto dell'eccezione sollevata al riguardo.
8.4 Nel merito, infondato appare essere il primo motivo di gravame inerente all'eccepita nullità della sentenza ex art. 24 cost. e artt. 101, 189 e 190 c.p.c. Nello specifico,
l'appellante assume la nullità della gravata decisione per avere il primo giudice, contrariamente a quanto espresso nell'ordinanza del 28.06.2021, trattenuto la causa in pag. 14/25 decisione non solo sulle questioni preliminari ma anche su quelle di merito, con conseguente violazione del diritto di difesa dell'attrice.
Ebbene, la doglianza è infondata alla luce del combinato disposto dell'art. 187, commi 2
e 3, c.p.c., nella parte in cui prevede la possibilità che il giudice istruttore rimetta la causa al Collegio per la precisazione delle conclusioni anche solo sulle questioni di preliminari o pregiudiziali, e dell'art. 189 c.p.c., laddove prevede che la rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma.
Dalla disamina di tali disposizioni si evince, quindi, che quando la causa viene trattenuta in decisione anche soltanto per questioni preliminari o pregiudiziali, la parte è onerata di rassegnare tutte le conclusioni ed il giudice ha il potere di decidere l'intera causa.
In ogni caso, dalle risultanze processuali di primo grado si evince chiaramente come l'appellante, all'udienza del 14.02.2022, successiva alla ordinanza del 28.06.2021, abbia fatto espressamente riferimento al merito della controversia (“L'Avv. Parte_1 preso atto dell'ordinanza resa in udienza del 28.06.2021, precisa le conclusioni insistendo per il rigetto delle avverse eccezioni preliminari di rito e di merito e chiede
l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito e scambio di comparse conclusionali e repliche”) ed inoltre come, nel precisare le conclusioni con memoria ex art. 190 c.p.c. del 5 maggio 2022, non si sia affatto limitata alle questioni di rito e preliminari, ma abbia diffusamente trattato anche il merito della controversia, con conseguente insussistenza della dedotta violazione del diritto di difesa, ampiamente garantito ed espletato.
Inconferente risulta essere, poi, l'assunto per cui, ai fini della rilevanza della violazione del diritto di difesa, l'estromissione dei convenuti , e CP_3 CP_4 CP_5 Pt_2 avrebbe consentito ad essa appellante di chiamarli a testimoniare sui fatti di CP_6 causa, atteso che è stata proprio la stessa a chiamare in causa nel giudizio di Pt_1 primo grado, come convenuti, i convenuti , e CP_3 CP_4 CP_5 Pt_2
tra l'altro in modo irrituale in quanto chiamati per chiedere l'accertamento CP_6
pag. 15/25 dell'esistenza di un rapporto contrattuale tra terzi, come correttamente evidenziato anche dal primo giudice che, nella gravata decisione, ha testualmente osservato che “è tutt'altro che insignificante – ai fini della valutazione delle scelte processuali dell'Avv.
– che i soggetti dalla stessa quivi irritualmente convenuti in giudizio erano gli Pt_1 stessi che – nella fase ante causam – gli Avv. le avevano anticipato che CP_1 avrebbero citato come testimoni nel futuro ed eventuale giudizio per la soluzione della controversia insorta tra di loro.”
8.5 Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame con il quale l'appellante ha contestato la decisione, in primo luogo, nella parte in cui ha dichiarato il proprio difetto di legittimazione ad agire per l'azione di accertamento proposta nei confronti di
[...]
, e e nella CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Parte_2 Controparte_6 parte in cui ha dichiarato come essa appellante non abbia la legittimazione attiva, né un interesse giuridicamente rilevante ex art. 100 c.p.c. per ottenere un accertamento giudiziale del conferimento del mandato professionale da soggetti terzi.
Con specifico riferimento all'interesse ad agire giova rammentare che, come noto, lo stesso è condizione dell'azione, volta ad impedire l'esercizio di un'azione astrattamente idonea a tutelare l'interesse fatto valere, quando, in concreto, la sentenza di accoglimento non arrecherebbe all'attore alcun vantaggio obiettivo.
L'interesse deve essere attuale e concreto ed apportare cioè una utilità pratica che l'attore non potrebbe ottenere altrimenti (Cass. n. 13906/2002; Cass. n. 2721/2002).
Ancora di recente la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 12532 del 08.05.2024, ha riaffermato il principio per cui “L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno. Da ciò consegue che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende
pag. 16/25 il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5635 del 18/04/2002, Rv.
553840; conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 10062 del 09/10/1998, Rv. 519613; Cass. Sez.
L, Sentenza n. 4444 del 20/04/1995, Rv. 491930; Cass. Sez. L, Sentenza n. 24434 del
23/11/2007, Rv. 600327; Cass. Sez. L, Sentenza n. 27151 del 23/12/2009, Rv. 611498).”
L'interesse ad agire in giudizio trascende cioè il piano della mera prospettazione soggettiva dell'agente, dovendo, per converso, assurgere ad una consistenza giuridicamente oggettiva, tale da rinvenire la sua caratterizzazione nella necessità di una decisione del giudice che non si limiti ad un'affermazione di puro principio, di massima o accademica, ma che sia invece idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente.
In punto di fatto, dal materiale probatorio in atti e per come evidenziato dal primo giudice, emerge come la controversia in questione riguardi la spettanza e la quantificazione del compenso in favore degli Avv.ti e CP_1 Controparte_2 in ragione dell'attività espletata nell'interesse dell'Avv. in forza del Parte_1 rapporto d'opera professionale intercorso tra le parti ed a fronte della quale l'Avv. Pt_1 corrispose loro soltanto la minor somma di € 3.679,52, sull'assunto per cui la stessa, dopo essersi resa conto, successivamente alla la fase di consulenza iniziale, resale dai due professionisti, della parziale inutilità del giudizio amministrativo, aveva revocato loro il mandato, limitandosi, di conseguenza, a corrispondere loro la somma di cui sopra, pari ad 1/3 della sua quota e sulla prospettazione secondo cui i compensi professionali per l'attività svolta dagli Avv. innanzi al Consiglio di Stato CP_1 avrebbero dovuti essere corrisposti dalle parti dalla medesima convenuti in giudizio che avevano firmato il mandato defensionale e che erano state parti del giudizio innanzi al
Consiglio di Stato.
pag. 17/25 Diversamente, tuttavia, alcuna controversia è invece insorta tra gli Avvocati e CP_1
, e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Parte_2 Controparte_6 convenuti dall'Avv. con l'azione di accertamento dalla stessa esperita in primo Pt_1 grado.
Ciò premesso, si osserva che, sul punto, immune da censure appare essere la decisione assunta dal primo giudice laddove ha rilevato che, mentre la è certamente Pt_1 legittimata ad esercitare un'azione di accertamento negativo dell'inesistenza di un proprio debito, nella specie nei confronti degli Avv.ti e , di CP_1 Controparte_2 contro la stessa non ha né legittimazione attiva, né un interesse giuridicamente rilevante ex art. 100 c.p.c. a richiedere in giudizio l'accertamento dell'esistenza di un rapporto obbligatorio tra terzi, nella specie tra gli Avvocati e i Sig.ri , CP_1 CP_3
e atteso che l'attrice, quale terzo, non ha CP_4 CP_5 Pt_2 CP_6 chiaramente il potere processuale di coinvolgere in un processo le parti di un contratto al quale ella è rimasta estraneo e che non è stato mai oggetto di controversie stragiudiziali tra dette parti, né parimenti ha il potere di far accertare giudizialmente il fatto che una delle parti di detto rapporto contrattuale sia eventualmente debitrice.
Ed infatti, come chiarito dalla giurisprudenza, richiamata dalla gravata decisione, “la legittimazione ad agire, cioè la titolarità del potere di promuovere un determinato giudizio volto alla pronuncia di una sentenza su un rapporto giuridico di natura contrattuale dedotto come oggetto della causa spetta esclusivamente alle parti del contratto e non anche a coloro che siano ad esso rimasti estranei” (cfr. Cass. Sez. 2, n.
6855 del 21.06.1993).
Nella fattispecie in esame, pertanto, alcuna utilità pratica potrebbe ottenere l'appellante dall'accoglimento delle specifiche domande così come formulate in primo grado e riproposte in questa sede, attesa la sua terzietà e la mancanza di tutela di interessi ad essa direttamente riconducibili, circostanze che, evidentemente, comportano anche l'inconferenza dell'assunto, sostenuto dalla dell'esistenza di un rapporto Pt_1 plurisoggettivo, con conseguente litisconsorzio necessario o facoltativo, tale da legittimare la stessa a richiedere l'accertamento e la dichiarazione della reale sussistenza pag. 18/25 del rapporto obbligatorio controverso facente capo ai convenuti , CP_3 CP_4
e CP_5 CP_6 Pt_2
8.5.1 L'appellante assume, inoltre, l'erroneità della decisione nella parte in cui ha reputato pacifica la sussistenza del rapporto d'opera professionale e rigettato la domanda di accertamento negativo, eccependo la violazione dei principi in materia di prova di cui agli artt. 100, 115 e 116 c.p.c.
Ed invero, si osserva che la valutazione delle prove raccolte e degli elementi istruttori costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili. Rimane, pertanto, estranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova (Cass. n. 1234/2019; Cass. n.
11176/2017).
Nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove
(salvo che non abbiano natura di prova legale), del resto, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. (Cass. n. 11176/2017).
Spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, fra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (cfr., ex pluribus, Cass. n.
828 e n. 2272 del 2007).
Nel caso in esame, alcuna censura può essere mossa all'impugnata sentenza in ordine alla valutazione delle prove documentali e agli esiti istruttori, atteso che il Tribunale,
pag. 19/25 contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ha rigettato le domande attoree proprio sulla base della valutazione del materiale probatorio versato in atti, giungendo alla conclusione dell'infondatezza della domanda di accertamento negativo e della sussistenza del rapporto professionale con gli appellati e l'esistenza del credito CP_1 professionale a favore di quest'ultimi.
In particolare, dalla documentazione probatoria in atti e, in particolare, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti (sulla cui rilevanza Cass. n. 2575 del 02.02.2018), si evince chiaramente che:
con e-mail del 14.06.2019 l'avv. Di IZ (coniuge dell'Avv. aveva illustrato all' Pt_1
Avv. (e all'Avv. Alessandro Di IA) la circostanza che la Controparte_2 Pt_1 candidata per la lista Lega con SA alle elezioni regionali del 10 febbraio 2019, era risultata prima dei non eletti e che un eventuale accoglimento del ricorso contro l'ammissione della lista l'Italia” l'avrebbe Controparte_9 potuta far subentrare come consigliera regionale;
con e-mail sempre del 14.06.2019 l'Avv. Di IA aveva riscontrato positivamente tale comunicazione, affermando di avere “già sentito per le vie brevi il prof. CP_1 siamo rimasti d'accordo che faremo il punto nella giornata di lunedì”;
con altra e-mail del 17.06.2019 i inviavano una minuta di procura alle liti a CP_1 favore dell'Avv. per la proposizione di intervento ad audiuvandum nel Parte_1 giudizio di fronte al Consiglio di Stato (R.G. n. 4752/2019) e con successiva e-mail del
20.06.2019 inoltrata all'Avv. Di IZ, i formulavano il preventivo degli CP_1 onorari professionali;
in data 17.09.2019, presso lo Studio Lubrano in Roma, si teneva un incontro con l'Avv.
DR Di IZ e l'Avv. che avevano accompagnato l'Avv. Parte_1 [...]
e il Sig. in quanto gli stessi, trovandosi in posizione analoga CP_3 Controparte_4
a quella della erano interessati allo svolgimento dell'attività professionale degli Pt_1 avvocati , in relazione al ricorso al Consiglio di Stato proposto dai signori CP_1
e altri;
CP_5
pag. 20/25 con e-mail del 18.09.2019 e del 25.09.2019, inviate all'Avv. Di IZ, veniva rideterminato l'importo degli onorari professionali in considerazione dell'aggiunta dei signori e e l'importo degli onorari professionali veniva ripartito tra CP_3 CP_4 tutte e tre le parti coinvolte, imputandosi l'originaria somma di € 6.700,00 in capo alla e l'aggiunta di € 2.000,00 a e Pt_1 CP_3 CP_4
con e-mail del 27.09.2019 l'Avv. Di IZ, in riscontro alla precedente comunicazione degli Avv. , comunicava proprie osservazioni sulla minuta di memoria CP_1 conclusionale da depositarsi agli atti del giudizio;
con successive e-mail del 01.10.2019 i comunicavano all'Avv. Di IZ di CP_1 avere depositato agli atti del giudizio la memoria “nel testo concordato” e nonché di avere trasmesso le memorie depositate dalle controparti ( CP_10 CP_11
, e ) e la memoria depositata nel
[...] Controparte_12 Controparte_13 parallelo giudizio avente R.G. n. 5404/2019;
con e-mail del 03.10.2019 i trasmettevano all'Avv. Di IZ la minuta della CP_1 memoria di replica, con richiesta di osservazioni entro il successivo 4 ottobre e con e- mail del 04.10.2019, non essendo pervenute osservazioni, trasmettevano, tra gli altri, all'Avv. Di IZ, “il testo finale della memoria” di replica, che nella stessa data avevano depositato agli atti;
da ultimo, co e-mail del 11.11.2019 i trasmettevano tra gli altri, all'avv. Di CP_1
IZ, la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, 7 novembre 2019, n. 7633, di rigetto dell'appello proposto dai signori e e, riferendosi alla CP_5 Pt_2 CP_6 motivazione della sentenza, li rendevano partecipi delle contraddittorietà riscontrate in detta motivazione e della opportunità di discutere insieme della eventualità di proporre ricorso in Cassazione per il vizio di eccesso di potere giurisdizionale.
Ebbene, le risultanze documentali e le evidenze processuali, oltre a ricostruire dettagliatamente i rapporti professionali tra l'Avv. (e il coniuge Avv. Parte_1
DR Di IZ) e gli avvocati ed , in merito all'attività svolta CP_2 CP_1 da questi ultimi nel giudizio davanti al Consiglio di Stato avente R.G. n. 4752/2019, relativo alle elezioni regionali abruzzesi del 2019, dimostrano chiaramente come pag. 21/25 l'attività professionale dei fu effettivamente svolta anche nell'interesse diretto CP_1 dell'Avv. seppur non costituita in giudizio, contrariamente alla tesi di Parte_1 quest'ultima che afferma di non aver mai conferito incarico formale o di non dovere alcun compenso, atteso che proprio le comunicazioni via e-mail intercorse tra le parti comprovano come l'appellante non si sia limitata affatto a beneficiare solo di una Pt_1 consulenza iniziale dei predetti avvocati sull'opportunità o meno di intervenire formalmente in giudizio, per poi decidere e comunicare di recedere dal rapporto professionale.
Né vi è prova o allegazione dell'asserito sopravvenuto disinteresse al giudizio innanzi al
Consiglio di Stato e della conseguente volontà di interrompere il rapporto professionale con gli Avv.ti , non rinvenendosi nel materiale probatorio in atti alcuna CP_1 comunicazione in tal senso.
Quanto all'asserita ingiustizia dell'esclusione delle prove testimoniali, la Corte, come correttamente rilevato dal primo giudice, non può che evidenziare la mancanza di specificità delle istanze di prova orale articolate sul punto dall'Avv. nella seconda Pt_1 memoria istruttoria di primo grado.
Ed infatti, sul punto la Suprema Corte ha avuto più volte occasione di precisare che
“L'art. 244 c.p.c. nell'esigere l'indicazione specifica dei fatti sui quali è dedotta la prova testimoniale, pur non imponendo alla parte l'onere di precisare in ogni dettaglio le circostanze articolate nei relativi capitoli, richiede che la specificazione ponga il giudice in grado di stabilire se la prova sia influente e pertinente, consentendo altresì alla controparte di esercitare il diritto alla prova contraria” (da ultimo Cass.
1874/2019)
Ha altresì chiarito che “la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa” (Cass. n. 25040 del 18.09.2024; negli stessi termini Cass. n.
9547/2009; Cass. n. 20997/2011; Cass. n. 18453/2015).
pag. 22/25 Ne discende l'infondatezza della doglianza sollevata al riguardo.
7.4 Alla luce di quanto illustrato, appaiono del tutto infondati i motivi di impugnazione affrontati e conseguentemente anche quello relativo alle spese di lite, che appaiono correttamente liquidate dal primo giudice sulla base del principio della soccombenza, nonché quello relativo alla condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. (peraltro, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, espressamente motivata sulla base di “una versione dei fatti rivelatasi inveritiera”).
7.5 Le considerazioni che precedono inducono, unitamente alla copiosa documentazione in atti, inoltre, la Corte a disattendere le richieste istruttorie (peraltro già rigettate dall'intestata Corte con l'ordinanza del 14.09.2023) rigettate in primo grado e riproposte nella presente fase di appello, con particolare riferimento alla prova per testi e all'interrogatorio formale.
7.6 Da ultimo deve rigettarsi la domanda di condanna dell'appellante per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. avanzata dagli appellati Prof. , Prof. CP_1
e Avv. in quanto non se ne ravvisano i presupposti. Controparte_2 Controparte_3
Deve al riguardo osservarsi che, per costante indirizzo giurisprudenziale e come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite “la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con l'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte, né la prova del danno, essendo tuttavia necessario
l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione a titolo esemplificativo la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto
pag. 23/25 vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. S.U. n. 22405 del 13 settembre 2018). Nel caso di specie non emerge l'abuso del diritto e la colpa grave invocata dall'appellante, né la citazione in giudizio per fini diversi da quello per il quale la lite è preordinata, non potendosi argomentare in senso diverso unicamente in base all'infondatezza della domanda azionata.
8. Conclusivamente, per i motivi sopra illustrati, assorbita ogni altra questione, l'appello proposto deve essere rigettato.
9. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo con esclusione della fase di trattazione- istruttoria, non svoltasi, vanno poste a carico dell'appellante alla luce Parte_1 della sua soccombenza.
11. Rinviene, altresì, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Chieti pubblicata il 2 settembre 2022, nei confronti di Prof.
, Prof. , Avv. , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Pt_2
, e , ogni altra istanza disattesa, così
[...] Controparte_5 Controparte_6 provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado Parte_1 di giudizio che liquida, in favore degli appellati costituiti e CP_1 CP_2
in complessivi € 2.499,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso delle spese
[...] generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, in favore di in complessivi € Controparte_3
pag. 24/25 1923,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in favore degli appellati e in complessivi Controparte_4 Parte_2
€ 2.499,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite nei confronti degli appellati contumaci,
e ; Controparte_5 Controparte_6
3) dichiara l'appellante tenuta al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025
Consigliere est.
CE CO
Presidente
RB EL ON
pag. 25/25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai magistrati
RB EL ON Presidente
CE CO Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 281/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 23 settembre 2025, vertente tra
(C.F. , in proprio e nella qualità ex art. 86 Parte_1 C.F._1
c.p.c.;
appellante
contro
(c.f. ; CP_1 CodiceFiscale_2
(c.f. ; Controparte_2 CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Maria Cioccolini
appellati
e
(c.f. ); Controparte_3 C.F._4 rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio Ciarelli
appellato
e
(c.f. ); Controparte_4 C.F._5
(c.f. ); Parte_2 C.F._6
rappresentati e difesi dall'Avv. Enrico Orlandi
appellati
nonché
(c.f. ); Controparte_5 C.F._7
(c.f. ; Controparte_6 C.F._8
appellati contumaci
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 450/2022 del Tribunale di Chieti, pubblicata il 2 settembre 2022.
Conclusioni dell'appellante, in atto di citazione e non modificate:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, e previa occorrenda ammissione dei mezzi istruttori come richiesti dalla esponente in primo grado, revocare la sentenza gravata per tutti i motivi esposti, con ogni conseguenza di rito e per l'effetto, accogliere le domande introduttive proposte dalla esponente.
In ogni caso, con condanna dei convenuti alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni degli appellati e , in comparsa di CP_1 Controparte_2 costituzione e non modificate:
pag. 2/25 “la Corte di Appello adita, contrariis rejectis, voglia rigettare integralmente l'appello avversario e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata.
Con richiesta di condanna dell'appellante avv. alle spese per lite Parte_1 temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto ha proposto un'azione manifestamente infondata ed inammissibile, con l'aggravamento del primo grado già avente esito negativo”.
Conclusioni dell'appellato , in comparsa di costituzione e non Controparte_3 modificate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, in accoglimento della propria domanda
e per i motivi in fatto ed in diritto esposti in premessa, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione:
- rigettare integralmente l'appello avversario e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata n. 450/2022 emessa dal Tribunale di Chieti;
- in subordine, rigettare l'appello avversario nei confronti dell'appellato CP_3 in riferimento al primo e al secondo motivo di appello e per l'effetto confermare
[...] la sentenza impugnata n. 450/2022 emessa dal Tribunale di Chieti nei punti da 1 a 10 e da 15 a 17.
Con richiesta di condanna dell'appellante Avv. al pagamento delle Parte_1 spese per lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. in favore dell'appellato Avv. , in quanto ha proposto nei suoi confronti una Controparte_3 azione manifestamente inammissibile e infondata, già oggetto di rigetto nel primo grado di giudizio.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi. Con ogni effetto e conseguenza di legge”.
Conclusioni degli appellati e , in comparsa di Controparte_4 Parte_2 costituzione e non modificate:
“On.le Corte di Appello adita:
pag. 3/25 In via preliminare
Di accogliere l'eccezione di nullità della citazione, con conseguente inammissibilità dell'appello, per non aver rispettato l'appellante quanto previsto dall'art. 163 n. 7 cpc deducendo preliminarmente l'inosservanza dei termini a comparire e la mancanza degli avvertimenti di cui all'art. 163 n. 7 cpc e rimettendo ogni valutazione sul punto all'On.le Corte adita.
Nel merito
Rigettare l'appello proposto dall'Avv. confermando integralmente la Parte_1 sentenza impugnata n. 450.2022 Tribunale di Chieti;
In via subordinata, rigettare i motivi di appello n. 1 e n. 2 proposti contro i Sig.ri
– confermando la sentenza impugnata per i punti di loro interesse dal n. CP_4 Pt_2
1 al n. 10 e dal n. 15 al 17.
Con condanna al pagamento delle spese legali da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto difensore Avv. Enrico Orlandi che si dichiara antistatario”.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 450/2022, pubblicata in data 02.09.2022, il Tribunale di Chieti rigettava la domanda proposta da originariamente innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Chieti, nei confronti degli Avv.ti e CP_1 CP_2
, Avv. ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Pt_2
e volta all'accertamento e alla dichiarazione
[...] Controparte_6 dell'infondatezza della pretesa di credito avanzata dai convenuti, Avvocati
ed , per non avere mai assunto alcuna Controparte_2 CP_1 obbligazione nei loro confronti, non avendo conferito il preteso incarico professionale né essendo lo stesso stato svolto nel suo interesse, e all'accertamento e dichiarazione che invece detto incarico a stato conferito ed era stato svolto da e nell'interesse dei convenuti , Controparte_4 CP_3
, e .
[...] Controparte_5 Controparte_6 Parte_2
pag. 4/25 In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale degli Avv.ti e CP_1
, quantificava il compenso professionale a costoro spettante in euro Controparte_2
6700,00, oltre IVA e CAP, condannando al pagamento, in favore dei Parte_1 due professionisti – detratta la somma di €. 3679,52 già versata - della somma di €
4.821,44 (IVA e CAP già compresi), oltre interessi legali di mora, ex art. 1284, comma
IV, c.c.
Condannava, altresì, al rimborso in favore delle controparti delle spese Parte_1 processuali del giudizio.
1.1 A fondamento della domanda, parte attrice deduceva che nel corso mese di giugno
2019, tramite l'Avv. Alessandro Di IA, aveva contattato l'Avv. Controparte_2
(mai richiedendo alcun intervento dell'Avv. ) per valutare la propria CP_1 eventuale partecipazione, con intervento diretto, in un processo di appello in materia elettorale promosso davanti al Consiglio di Stato da e , Controparte_4 Controparte_3 manifestando interesse ad un solo motivo in trattazione, cioè quello che riguardava la contestazione della legittimità della presentazione della lista di UDC – Idea alle elezioni del 10.02.2019 del Consiglio Regionale dell'Abruzzo, elezioni a cui l'esponente aveva partecipato come candidata in altra lista, senza tuttavia essere eletta.
Rappresentava che e anch'essi impegnati nella stessa Controparte_3 Controparte_4 tornata elettorale e che - per le medesime ragioni - avevano proposto ricorso autonomo davanti al TAR Abruzzo e appello davanti al Consiglio di Stato, avevano affidato all'Avv. la loro volontà di farsi curare la gestione anche dei loro motivi di CP_1 ricorso in secondo grado e che successivamente aveva scoperto da sola che l'esito favorevole per la sua posizione non era legato al solo accoglimento del predetto unico motivo (esclusione dell'UDC) - diversamente da quanto originariamente prospettatole dall'Avv. con alta probabilità di accoglimento – ma, indissolubilmente, anche CP_1 all'accoglimento degli altri motivi, per i quali lo stesso Avv. si era manifestato CP_1 meno possibilista.
Affermava che per tale motivo, valutato che erano drasticamente scemate le probabilità di esito positivo per i suoi interessi, aveva comunicato all'Avv. e agli Avv.ti Di CP_1
pag. 5/25 IZ e Di IA il proprio sopravvenuto disinteresse a procedere oltre con il suo impegno, tanto da non firmare alcun mandato per il giudizio innanzi al Consiglio di
Stato, e che gli unici soggetti che avevano conferito agli Avv.ti e CP_2 CP_1
un tale mandato erano stati
[...] Controparte_5 Controparte_6 Parte_2
e . Controparte_4 Controparte_3
Deduceva, inoltre, che dopo aver comunicato agli Avv.ti il proprio disinteresse CP_1
a partecipare al giudizio, aveva corrisposto “per riconoscimento morale” all'Avv.
la somma di € 3.679,52 come compenso per l'attività di consulenza iniziale CP_1 fornitale e che, ciò nonostante, gli Avv. avevano in seguito preteso, a titolo di CP_1 compensi professionali per l'attività asseritamente prestata, anche per conto e nell'interesse di ella stessa, nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato, la ulteriore somma di € 3.880,00, oltre accessori di legge.
1.2 Si costituivano in giudizio con comparsa di costituzione e di risposta gli Avv.ti e contestando le avverse pretese e argomentazioni e CP_1 Controparte_2 deducendo che: l'avv. era stata candidata alle elezioni del 10 febbraio Parte_1
2019 per il rinnovo del Consiglio Regionale dell'Abruzzo, nella lista della “LEGA CON
SALVINI”, per la circoscrizione della Provincia di Chieti;
in esito alle votazioni, aveva riportato n.
2.580 voti di preferenza, risultando la prima dei non eletti nelle liste del proprio partito di appartenenza;
gli esiti di tali elezioni erano stati impugnati da parte di alcuni interessati, tra cui i signori e di Controparte_5 Parte_2 Controparte_6 fronte al TAR Abruzzo, contestando i provvedimenti di ammissione alla consultazione elettorale della lista “UDC; avendo il TAR rigettato tale ricorso, con sentenza 16 maggio 2019, n. 263, alcuni dei ricorrenti di primo grado, ovvero i signori CP_5
e avevano proposto appello di fronte al
[...] Parte_2 Controparte_6
Consiglio di Stato, assistiti dagli avvocati Salvatore Di Pardo e Giuliano Di Pardo;
in data 13 giugno 2019, in occasione di un convegno, presso il Tribunale di Pescara, organizzato dalla di cui il prof. avv. Controparte_7
era Presidente, era stata prospettata per la prima volta l'ipotesi di Controparte_2 proposizione dell'intervento dell'avv. di fronte al Consiglio di Stato Parte_1 nel predetto giudizio;
con successiva e-mail del 14 giugno 2019, l'avv. Di IZ (marito pag. 6/25 della aveva illustrato al prof. avv. (e all'avv. Alessandro Di Pt_1 Controparte_2
IA) la questione relativa all'esito elettorale riportato da sua moglie, precisando che
- in caso di accoglimento di tale impugnazione - quest'ultima ne avrebbe beneficiato direttamente, poiché l'esclusione di tale lista avrebbe determinato un “effetto a catena” per il quale la stessa sarebbe divenuta Consigliere supplente del titolare;
l'Avv. Di IZ
(in nome e per conto di sua moglie) aveva chiesto all'Avv. di valutate insieme CP_1 la opportunità di un intervento ad adiuvandum dall'avv. – a mezzo dello studio Pt_1 legale – confidando, in questo modo, di aumentare le chance di accoglimento CP_1 dell'appello proposto dagli altri (attraverso gli avvocati Di Pardo) e così per poter beneficiare degli effetti indiretti prodotti dalla pronuncia del Consiglio di Stato;
in seguito, anche l'avv. e il sig. - trovandosi in posizione Controparte_3 Controparte_4 analoga a quella dell'avv. – avevano manifestato interesse allo Parte_1 svolgimento dell'attività professionale degli avvocati , innanzi al Consiglio di CP_1
Stato; nei giorni immediatamente successivi, l'avv. aveva comunicato Pt_1 telefonicamente al prof. che, per ragioni “politiche”, preferiva non Controparte_2 impegnarsi personalmente nell'atto di intervento, potendo l'attività professionale nell'interesse della stessa essere svolta dagli Avv. prof. e prof. CP_1 CP_2
, sulla base di mandato aggiuntivo che avrebbero rilasciato
[...] Parte_3
TO IC e che, infatti, il successivo 24 settembre 2019, si erano Controparte_6 recati allo Studio in Roma, in quanto allo stesso indirizzati dall'avv. ed CP_1 Pt_1 avevano sottoscritto il relativo mandato per l'aggiunta degli avvocati nel CP_1 collegio difensivo già costituito nel giudizio di fronte al Consiglio di Stato;
gli Avv.ti
, dopo aver indicato all'Avv. (per il tramite di suo marito) e ai Sig.ri CP_1 Pt_1
e l'importo dei compensi dovuti loro per l'attività defensionale da CP_3 CP_4 svolgere, nel loro interesse, innanzi al Consiglio di Stato, avevano compiuto tali attività, comunicandole di volta in volta agli interessati e chiedendo altresì all'Avv. Pt_1 sempre per il tramite di suo marito, eventuali suggerimenti da adottare nella strategia difensiva innanzi ai giudici amministrativi;
all'esito del giudizio, conclusosi con una sentenza di rigetto del gravame, gli esponenti avevano richiesto invano il saldo delle proprie spettanze, per la summenzionata attività, all'Avv. la quale si era invece Pt_1 limitata a versare solo la minor somma di € 3679,52, per la sola consulenza iniziale, pag. 7/25 assumendo, infondatamente, che non aveva conferito loro alcun incarico di curarne gli interessi nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato e che aveva receduto in epoca anteriore ad esso dall'originario incarico di consulenza.
Chiedevano, pertanto, in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, previo accertamento della sussistenza del conferimento del mandato professionale da parte dell'attrice nei loro confronti, la condanna dell'attrice al pagamento a titolo di onorari professionali, in via principale, della somma residua di €
11.850,00, oltre IVA e CPA (rispetto al totale originale di € 16.750,00), in via subordinata, della somma residua di € 9.492,56, oltre IVA e CPA, (rispetto al totale originale di € 12.392,56, oltre IVA e CPA) e, in via ulteriormente subordinata, della minor somma eventualmente ritenuta congrua in esito al giudizio.
1.3 Si costituiva in giudizio l'Avv. eccependo la nullità dell'atto di Controparte_3 citazione, per difetto di vocatio in ius, nonché per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, il proprio difetto di legittimazione passiva, in relazione alla domanda dell'attrice verso gli Avv.ti di accertamento negativo del credito, la mancanza CP_1 di interesse ad agire e carenza di legittimazione attiva in merito alla domanda costitutiva di un rapporto (conferimento di incarico professionale) tra l'Avv. e gli Controparte_3
Avv.ti e, nel merito, l'infondatezza delle domande di parte attrice. CP_1
1.4 All'esito del processo, svoltosi nella contumacia degli altri convenuti, il Giudice di
Pace, con sentenza n. 205/2020, dichiarava la propria incompetenza per valore sulla causa, in ragione della domanda riconvenzionale degli Avv.ti , contestualmente CP_1 concedendo alle parti il termine di legge per la riassunzione del processo innanzi al
Tribunale di Chieti.
1.5 Gli Avv. provvedevano alla riassunzione del processo e L'Avv. e CP_1 Pt_1
l'Avv. si costituivano richiamandosi, al pari degli attori in riassunzione, ai CP_3 precedenti scritti difensivi, mentre le altre parti rimanevano contumaci.
1.6 Acquisite le produzioni documentali delle parti, la causa veniva trattenuta a decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pag. 8/25 2. Il primo giudice riteneva infondata la domanda attorea e fondata la domanda riconvenzionale di parte convenuta.
2.1 In particolare, reputava, in primo luogo, inammissibile, per mancanza di legittimazione attiva e di un interesse giuridicamente rilevante, l'azione dell'Avv. Pt_1 nei confronti di , e (parti di un diverso ed CP_3 CP_4 CP_5 Pt_2 CP_6 autonomo contratto d'opera professionale), rilevando che parte attrice, in quanto terzo, non aveva il potere processuale di coinvolgere in un processo e nei relativi costi le parti di un contratto al quale era rimasta estranea e che non era stato mai oggetto di vertenze stragiudiziali tra dette parti, né aveva il potere di far accertare giudizialmente il fatto che una delle parti di detto rapporto contrattuale era debitrice verso l'altra.
Nel merito, in ordine all'accertamento della esistenza o meno e della consistenza di un residuo debito pecuniario della verso gli Avv. , nell'ambito del rapporto Pt_1 CP_1
d'opera professionale pacificamente intercorso tra le parti, evidenziava che le risultanze documentali smentivano la prospettazione dei fatti fornita dalla per fondare il Pt_1 proprio assunto di nulla dovere agli Avv. per l'attività dagli stessi svolta CP_1 innanzi al Consiglio di Stato, ovvero che le prestazioni professionali ivi rese dai predetti difensori fossero state eseguite esclusivamente per conto e nell'interesse di altri, giammai anche per conto e nell'interesse dell'attrice, rilevando, in particolare, che le e- mail in atti dimostravano come la stessa non si fosse limitata affatto a beneficiare soltanto di una consulenza iniziale dei predetti avvocati sulla opportunità o meno di intervenire formalmente in giudizio, per poi decidere e comunicare di recedere dal rapporto professionale.
Il Tribunale, quindi, affermava l'infondatezza dell'azione di accertamento negativo del credito, esperita dall'Avv. nei confronti degli Avv.ti , e la fondatezza Pt_1 CP_1 della domanda riconvenzionale di questi ultimi di condanna della prima al saldo del credito professionale dagli stessi maturato nei suoi confronti per l'attività svolta (anche per suo conto e nel suo interesse) innanzi al Consiglio di Stato.
In ordine al quantum delle residue spettanze degli Avv. , osservava che l'esame CP_1 della corrispondenza epistolare in atti dimostrava come le parti si fossero accordate, in pag. 9/25 modo dettagliato, sulla misura dei compensi e sulla tempistica di corresponsione degli stessi, per cui condannava l'Avv. al pagamento della differenza tra quanto Pt_1 concordato (€ 8.500,96, accessori compresi) e quanto già corrisposto (pari ad €
3.679,00), oltre interessi legali di mora ex art. 1284 comma IV c.c. dal giorno del deposito, innanzi al Giudice di Pace, della comparsa contenente la domanda riconvenzionale, sino al saldo.
Da ultimo, il giudice di prime cure, alla luce della manifesta infondatezza della azione di accertamento proposta dalla condannava la stessa al pagamento, in favore Pt_1 delle controparti, della sanzione di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., quantificata nella somma di €. 1.000,00 per ciascuna delle due controparti, oltre interessi legali dal dì successivo alla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello l'Avv. Parte_1 per i motivi di seguito indicati.
[...]
3.1 “Nullità della sentenza gravata ex art. 24 cost. e artt. 101, 189, 190, c.p.c. in relazione alla domanda di merito (domanda di accertamento negativo) e alla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti”.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza gravata ex art. 24 Cost. e artt. 101, 189 e 190 c.p.c., deducendo che con l'ordinanza del
28.06.2021 il Tribunale di Chieti avrebbe rimesso la causa in decisione esclusivamente sulle questioni ed eccezioni preliminari, decidendo poi, invece, la causa anche nel merito della domanda di accertamento negativo, violando in tal modo il diritto di difesa dell'attrice in quanto, qualora fossero stati estromessi i convenuti , CP_3 CP_4
e essa attrice in primo grado avrebbe potuto chiamare i CP_5 Pt_2 CP_6 predetti a testimoniare sui fatti di causa.
3.2 “Infondatezza della decisione”.
Con il secondo motivo ha contestato la decisione nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione ad agire e di interesse giuridicamente rilevante per l'azione di accertamento esperita nei confronti dei convenuti , Controparte_3 Controparte_4
pag. 10/25 e deducendo che nella fattispecie vi Controparte_5 Parte_2 Controparte_8 sarebbe una situazione di litisconsorzio necessario o quantomeno facoltativo, ovvero un rapporto plurisoggettivo tale da consentire di potere richiedere l'accertamento e la dichiarazione della reale sussistenza del rapporto obbligatorio controverso facente capo ai convenuti.
Inoltre, ha censurato nel merito la gravata decisione per aver erroneamente ritenuto la pacifica sussistenza del rapporto d'opera professionale intercorso tra le parti deducendo, nello specifico, di aver erroneamente valorizzato la documentazione relativa alla corrispondenza intercorsa tra i e l'avvocato Di IZ e l'avvocato Di IA CP_1
e, di fatto, mai con essa appellante, dimenticando tuttavia di motivare sulla circostanza che gli avvocati Di IA e Di IZ erano stati indicati proprio a testimoniare la circostanza del mancato conferimento dell'incarico.
Inoltre, ha lamentato che il primo giudice non avrebbe “speso una parola” sulla ricostruzione fattuale operata da parte di essa appellante, con particolare riferimento alla prova che la procura alle liti era stata firmata da e alla CP_5 CP_6 Pt_2 circostanza per cui non vi fosse contestazione del fatto che questi ultimi erano stati accompagnati nello studio dei e per la firma della procura, proprio dai soli CP_1
e e al fatto per cui tutti gli atti giudiziari e le attività conseguenti CP_3 CP_4 svolti dai risultavano successivi alla firma della procura alle liti dei CP_1 CP_5
e e non vi era contestazione del fatto che la stessa non conoscesse né Pt_2 CP_6 avesse mai parlato con e CP_5 Pt_2 CP_6
Ha poi contestato la decisione per aver malamente interpretato le richieste istruttorie formulate con le memorie ex articolo 183 comma 6 numero 2 c.p.c. del 16 aprile 2021.
Pertanto, ha eccepito la violazione degli articoli 244 e 245 c.p.c. per avere il primo giudice ingiustamente escluso la prova testimoniale, oltre che la violazione della disponibilità e valutazione delle prove di cui agli articoli 100, 115 e 116 c.p.c.
3.3 “Erronea condanna alle spese di lite”.
pag. 11/25 Al riguardo ha contestato la decisione nella parte in cui è stata disposta la condanna alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti costituiti e la parziale compensazione in favore dei , invocandone sul punto la revoca e chiedendo la CP_1 condanna dei convenuti alla rifusione in proprio favore delle spese del doppio grado di giudizio.
3.4 Con l'ultimo motivo di gravame ha chiesto la revoca della disposta condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., deducendo come tale statuizione scontasse un difetto motivazionale sulle prove valutate unilateralmente e sull'illegittima esclusione delle prove richieste e non ammesse.
3.5 Da ultimo l'appellante ha riproposto le istanze istruttorie come articolate in primo grado con memoria ex articolo 183 comma 6, n. 2, c.p.c. del 16 aprile 2021.
3.6 Nelle note di precisazione delle conclusioni depositate in data 11.06.2024,
l'appellante ha eccepito l'irritualità e tardività della costituzione degli appellati CP_4
e , chiedendo la regressione del processo alla fase dell'udienza del
[...] Parte_2
12.09.2023, onde consentire il contraddittorio sulla eventuale revoca della contumacia.
4. Si sono costituiti in giudizio gli appellati Prof. e Prof. CP_1 CP_2
, contestando le avverse pretese e deduzioni e chiedendo il rigetto integrale
[...] dell'appello, con conferma dell'impugnata sentenza e con condanna dell'appellante alle spese per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
5. Si è costituito in giudizio l'Avv. contestando quanto dedotto ed Controparte_3 eccepito da controparte e chiedendo il rigetto integrale dell'appello e la conferma della gravata decisione, con condanna di parte appellante alle spese di lite e al pagamento delle spese per lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., chiedendo, in subordine, il rigetto dell'appello nei propri confronti in riferimento al primo e al secondo motivo di appello, e per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
6. Si sono costituiti in giudizio gli appellati e eccependo, Controparte_4 Parte_2 in via preliminare, la nullità della citazione, con conseguente inammissibilità dell'appello, per non aver rispettato l'appellante quanto previsto dall'art. 163 n. 7 c.p.c.
pag. 12/25 in ordine ai termini a comparire e per la mancanza degli avvertimenti di cui all'art. 163
n. 7 c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto con conferma dell'impugnata sentenza.
In subordine, hanno chiesto il rigetto dell'appello nei propri confronti in riferimento al primo e al secondo motivo di appello, e per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
7. Non si sono costituiti in giudizio, sebbene ritualmente citati, gli appellati CP_5
e
[...] Controparte_6
8. Motivi della decisione.
8.1 In via preliminare, stante la regolare notifica dell'atto di impugnazione e la mancata costituzione in giudizio, deve dichiararsi la contumacia degli appellati CP_5
e
[...] Controparte_6
8.2 Ancora in via preliminare, in merito all'eccezione di parte appellante relativa alla tardività della costituzione degli appellati e si rileva che, Controparte_4 Parte_2 come è noto, la costituzione dell'appellato avviene secondo le regole, le forme e i termini previsti per il giudizio di primo grado, dovendo dunque formalizzarsi almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di appello;
nel caso in oggetto, gli appellati risultano essersi costituiti in data 11.09.2023 per l'udienza del 12.09.2023, quindi senza il rispetto del prescritto termine.
Tuttavia, non può non osservarsi come il mancato rispetto del suddetto termine di costituzione risulta nel caso di specie del tutto irrilevante, nel senso che in caso di mancata osservanza l'appellato potrà comunque costituirsi, ferme restando le preclusioni previste dalla legge in merito ai nuovi mezzi di prova reputati ammissibili o alla eventuale proposizione dell'appello incidentale, mentre nel caso di specie agli atti del presente giudizio non risulta che gli appellati abbiano avanzato istanze di ammissione di nuovi mezzi probatori, né proposto gravame incidentale.
8.3 Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di nullità della citazione e di inammissibilità dell'appello, sollevata dagli appellati e Controparte_4 Pt_2
per non avere l'appellante rispettato i nuovi dettati previsti dalla riforma Cartabia
[...]
pag. 13/25 a decorrere dal 28.02.2023, relativamente all'osservanza dei termini a comparire e alla mancanza degli avvertimenti di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c.
Ed invero, come ancora di recente chiarito dalla Suprema Corte, in tema di nullità della citazione per l'inosservanza del termine di comparizione e per l'omissione dell'avvertimento prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., l'art. 164, comma 3,
c.p.c., laddove esclude che l'invalidità sia sanata dalla costituzione del convenuto che la eccepisca, conseguendone la necessità della fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il medesimo convenuto, nel costituirsi si sia limitato alla sola deduzione del vizio senza svolgere le proprie difese nel merito, contegno che altrimenti determina la sanatoria della detta nullità (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28646 del
15.12.2020; negli stessi termini Cass. n. 21910 del 16.10.2014). Il dovere del giudice di provvedere alla fissazione di nuova udienza non si ricollega ad un'istanza dell'appellato, ma direttamente alla proposizione dell'eccezione. Ne deriva che, se il convenuto, costituendosi, svolge le sue difese, il presupposto per l'applicazione della norma non sussiste, atteso che non avendo il legislatore richiesto un'istanza in aggiunta all'eccezione, ha inteso ricollegare il dovere di fissazione di nuova udienza a una costituzione finalizzata alla sola formulazione dell'eccezione e non anche ad una costituzione che alla formulazione dell'eccezione accompagni lo svolgimento delle difese. Se così fosse, la fissazione dell'udienza dovrebbe avere luogo pur in presenza di una difesa completamente articolata, come è avvenuto nel caso di specie, e sarebbe priva di scopo.
Nel caso in esame, gli appellati e costituendosi in Controparte_4 Parte_2 giudizio, non si sono limitati ad eccepire la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c., ma si sono altresì difesi nel merito, così determinando il rigetto dell'eccezione sollevata al riguardo.
8.4 Nel merito, infondato appare essere il primo motivo di gravame inerente all'eccepita nullità della sentenza ex art. 24 cost. e artt. 101, 189 e 190 c.p.c. Nello specifico,
l'appellante assume la nullità della gravata decisione per avere il primo giudice, contrariamente a quanto espresso nell'ordinanza del 28.06.2021, trattenuto la causa in pag. 14/25 decisione non solo sulle questioni preliminari ma anche su quelle di merito, con conseguente violazione del diritto di difesa dell'attrice.
Ebbene, la doglianza è infondata alla luce del combinato disposto dell'art. 187, commi 2
e 3, c.p.c., nella parte in cui prevede la possibilità che il giudice istruttore rimetta la causa al Collegio per la precisazione delle conclusioni anche solo sulle questioni di preliminari o pregiudiziali, e dell'art. 189 c.p.c., laddove prevede che la rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma.
Dalla disamina di tali disposizioni si evince, quindi, che quando la causa viene trattenuta in decisione anche soltanto per questioni preliminari o pregiudiziali, la parte è onerata di rassegnare tutte le conclusioni ed il giudice ha il potere di decidere l'intera causa.
In ogni caso, dalle risultanze processuali di primo grado si evince chiaramente come l'appellante, all'udienza del 14.02.2022, successiva alla ordinanza del 28.06.2021, abbia fatto espressamente riferimento al merito della controversia (“L'Avv. Parte_1 preso atto dell'ordinanza resa in udienza del 28.06.2021, precisa le conclusioni insistendo per il rigetto delle avverse eccezioni preliminari di rito e di merito e chiede
l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito e scambio di comparse conclusionali e repliche”) ed inoltre come, nel precisare le conclusioni con memoria ex art. 190 c.p.c. del 5 maggio 2022, non si sia affatto limitata alle questioni di rito e preliminari, ma abbia diffusamente trattato anche il merito della controversia, con conseguente insussistenza della dedotta violazione del diritto di difesa, ampiamente garantito ed espletato.
Inconferente risulta essere, poi, l'assunto per cui, ai fini della rilevanza della violazione del diritto di difesa, l'estromissione dei convenuti , e CP_3 CP_4 CP_5 Pt_2 avrebbe consentito ad essa appellante di chiamarli a testimoniare sui fatti di CP_6 causa, atteso che è stata proprio la stessa a chiamare in causa nel giudizio di Pt_1 primo grado, come convenuti, i convenuti , e CP_3 CP_4 CP_5 Pt_2
tra l'altro in modo irrituale in quanto chiamati per chiedere l'accertamento CP_6
pag. 15/25 dell'esistenza di un rapporto contrattuale tra terzi, come correttamente evidenziato anche dal primo giudice che, nella gravata decisione, ha testualmente osservato che “è tutt'altro che insignificante – ai fini della valutazione delle scelte processuali dell'Avv.
– che i soggetti dalla stessa quivi irritualmente convenuti in giudizio erano gli Pt_1 stessi che – nella fase ante causam – gli Avv. le avevano anticipato che CP_1 avrebbero citato come testimoni nel futuro ed eventuale giudizio per la soluzione della controversia insorta tra di loro.”
8.5 Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame con il quale l'appellante ha contestato la decisione, in primo luogo, nella parte in cui ha dichiarato il proprio difetto di legittimazione ad agire per l'azione di accertamento proposta nei confronti di
[...]
, e e nella CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Parte_2 Controparte_6 parte in cui ha dichiarato come essa appellante non abbia la legittimazione attiva, né un interesse giuridicamente rilevante ex art. 100 c.p.c. per ottenere un accertamento giudiziale del conferimento del mandato professionale da soggetti terzi.
Con specifico riferimento all'interesse ad agire giova rammentare che, come noto, lo stesso è condizione dell'azione, volta ad impedire l'esercizio di un'azione astrattamente idonea a tutelare l'interesse fatto valere, quando, in concreto, la sentenza di accoglimento non arrecherebbe all'attore alcun vantaggio obiettivo.
L'interesse deve essere attuale e concreto ed apportare cioè una utilità pratica che l'attore non potrebbe ottenere altrimenti (Cass. n. 13906/2002; Cass. n. 2721/2002).
Ancora di recente la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 12532 del 08.05.2024, ha riaffermato il principio per cui “L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno. Da ciò consegue che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende
pag. 16/25 il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5635 del 18/04/2002, Rv.
553840; conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 10062 del 09/10/1998, Rv. 519613; Cass. Sez.
L, Sentenza n. 4444 del 20/04/1995, Rv. 491930; Cass. Sez. L, Sentenza n. 24434 del
23/11/2007, Rv. 600327; Cass. Sez. L, Sentenza n. 27151 del 23/12/2009, Rv. 611498).”
L'interesse ad agire in giudizio trascende cioè il piano della mera prospettazione soggettiva dell'agente, dovendo, per converso, assurgere ad una consistenza giuridicamente oggettiva, tale da rinvenire la sua caratterizzazione nella necessità di una decisione del giudice che non si limiti ad un'affermazione di puro principio, di massima o accademica, ma che sia invece idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente.
In punto di fatto, dal materiale probatorio in atti e per come evidenziato dal primo giudice, emerge come la controversia in questione riguardi la spettanza e la quantificazione del compenso in favore degli Avv.ti e CP_1 Controparte_2 in ragione dell'attività espletata nell'interesse dell'Avv. in forza del Parte_1 rapporto d'opera professionale intercorso tra le parti ed a fronte della quale l'Avv. Pt_1 corrispose loro soltanto la minor somma di € 3.679,52, sull'assunto per cui la stessa, dopo essersi resa conto, successivamente alla la fase di consulenza iniziale, resale dai due professionisti, della parziale inutilità del giudizio amministrativo, aveva revocato loro il mandato, limitandosi, di conseguenza, a corrispondere loro la somma di cui sopra, pari ad 1/3 della sua quota e sulla prospettazione secondo cui i compensi professionali per l'attività svolta dagli Avv. innanzi al Consiglio di Stato CP_1 avrebbero dovuti essere corrisposti dalle parti dalla medesima convenuti in giudizio che avevano firmato il mandato defensionale e che erano state parti del giudizio innanzi al
Consiglio di Stato.
pag. 17/25 Diversamente, tuttavia, alcuna controversia è invece insorta tra gli Avvocati e CP_1
, e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Parte_2 Controparte_6 convenuti dall'Avv. con l'azione di accertamento dalla stessa esperita in primo Pt_1 grado.
Ciò premesso, si osserva che, sul punto, immune da censure appare essere la decisione assunta dal primo giudice laddove ha rilevato che, mentre la è certamente Pt_1 legittimata ad esercitare un'azione di accertamento negativo dell'inesistenza di un proprio debito, nella specie nei confronti degli Avv.ti e , di CP_1 Controparte_2 contro la stessa non ha né legittimazione attiva, né un interesse giuridicamente rilevante ex art. 100 c.p.c. a richiedere in giudizio l'accertamento dell'esistenza di un rapporto obbligatorio tra terzi, nella specie tra gli Avvocati e i Sig.ri , CP_1 CP_3
e atteso che l'attrice, quale terzo, non ha CP_4 CP_5 Pt_2 CP_6 chiaramente il potere processuale di coinvolgere in un processo le parti di un contratto al quale ella è rimasta estraneo e che non è stato mai oggetto di controversie stragiudiziali tra dette parti, né parimenti ha il potere di far accertare giudizialmente il fatto che una delle parti di detto rapporto contrattuale sia eventualmente debitrice.
Ed infatti, come chiarito dalla giurisprudenza, richiamata dalla gravata decisione, “la legittimazione ad agire, cioè la titolarità del potere di promuovere un determinato giudizio volto alla pronuncia di una sentenza su un rapporto giuridico di natura contrattuale dedotto come oggetto della causa spetta esclusivamente alle parti del contratto e non anche a coloro che siano ad esso rimasti estranei” (cfr. Cass. Sez. 2, n.
6855 del 21.06.1993).
Nella fattispecie in esame, pertanto, alcuna utilità pratica potrebbe ottenere l'appellante dall'accoglimento delle specifiche domande così come formulate in primo grado e riproposte in questa sede, attesa la sua terzietà e la mancanza di tutela di interessi ad essa direttamente riconducibili, circostanze che, evidentemente, comportano anche l'inconferenza dell'assunto, sostenuto dalla dell'esistenza di un rapporto Pt_1 plurisoggettivo, con conseguente litisconsorzio necessario o facoltativo, tale da legittimare la stessa a richiedere l'accertamento e la dichiarazione della reale sussistenza pag. 18/25 del rapporto obbligatorio controverso facente capo ai convenuti , CP_3 CP_4
e CP_5 CP_6 Pt_2
8.5.1 L'appellante assume, inoltre, l'erroneità della decisione nella parte in cui ha reputato pacifica la sussistenza del rapporto d'opera professionale e rigettato la domanda di accertamento negativo, eccependo la violazione dei principi in materia di prova di cui agli artt. 100, 115 e 116 c.p.c.
Ed invero, si osserva che la valutazione delle prove raccolte e degli elementi istruttori costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili. Rimane, pertanto, estranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova (Cass. n. 1234/2019; Cass. n.
11176/2017).
Nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove
(salvo che non abbiano natura di prova legale), del resto, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. (Cass. n. 11176/2017).
Spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, fra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (cfr., ex pluribus, Cass. n.
828 e n. 2272 del 2007).
Nel caso in esame, alcuna censura può essere mossa all'impugnata sentenza in ordine alla valutazione delle prove documentali e agli esiti istruttori, atteso che il Tribunale,
pag. 19/25 contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ha rigettato le domande attoree proprio sulla base della valutazione del materiale probatorio versato in atti, giungendo alla conclusione dell'infondatezza della domanda di accertamento negativo e della sussistenza del rapporto professionale con gli appellati e l'esistenza del credito CP_1 professionale a favore di quest'ultimi.
In particolare, dalla documentazione probatoria in atti e, in particolare, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti (sulla cui rilevanza Cass. n. 2575 del 02.02.2018), si evince chiaramente che:
con e-mail del 14.06.2019 l'avv. Di IZ (coniuge dell'Avv. aveva illustrato all' Pt_1
Avv. (e all'Avv. Alessandro Di IA) la circostanza che la Controparte_2 Pt_1 candidata per la lista Lega con SA alle elezioni regionali del 10 febbraio 2019, era risultata prima dei non eletti e che un eventuale accoglimento del ricorso contro l'ammissione della lista l'Italia” l'avrebbe Controparte_9 potuta far subentrare come consigliera regionale;
con e-mail sempre del 14.06.2019 l'Avv. Di IA aveva riscontrato positivamente tale comunicazione, affermando di avere “già sentito per le vie brevi il prof. CP_1 siamo rimasti d'accordo che faremo il punto nella giornata di lunedì”;
con altra e-mail del 17.06.2019 i inviavano una minuta di procura alle liti a CP_1 favore dell'Avv. per la proposizione di intervento ad audiuvandum nel Parte_1 giudizio di fronte al Consiglio di Stato (R.G. n. 4752/2019) e con successiva e-mail del
20.06.2019 inoltrata all'Avv. Di IZ, i formulavano il preventivo degli CP_1 onorari professionali;
in data 17.09.2019, presso lo Studio Lubrano in Roma, si teneva un incontro con l'Avv.
DR Di IZ e l'Avv. che avevano accompagnato l'Avv. Parte_1 [...]
e il Sig. in quanto gli stessi, trovandosi in posizione analoga CP_3 Controparte_4
a quella della erano interessati allo svolgimento dell'attività professionale degli Pt_1 avvocati , in relazione al ricorso al Consiglio di Stato proposto dai signori CP_1
e altri;
CP_5
pag. 20/25 con e-mail del 18.09.2019 e del 25.09.2019, inviate all'Avv. Di IZ, veniva rideterminato l'importo degli onorari professionali in considerazione dell'aggiunta dei signori e e l'importo degli onorari professionali veniva ripartito tra CP_3 CP_4 tutte e tre le parti coinvolte, imputandosi l'originaria somma di € 6.700,00 in capo alla e l'aggiunta di € 2.000,00 a e Pt_1 CP_3 CP_4
con e-mail del 27.09.2019 l'Avv. Di IZ, in riscontro alla precedente comunicazione degli Avv. , comunicava proprie osservazioni sulla minuta di memoria CP_1 conclusionale da depositarsi agli atti del giudizio;
con successive e-mail del 01.10.2019 i comunicavano all'Avv. Di IZ di CP_1 avere depositato agli atti del giudizio la memoria “nel testo concordato” e nonché di avere trasmesso le memorie depositate dalle controparti ( CP_10 CP_11
, e ) e la memoria depositata nel
[...] Controparte_12 Controparte_13 parallelo giudizio avente R.G. n. 5404/2019;
con e-mail del 03.10.2019 i trasmettevano all'Avv. Di IZ la minuta della CP_1 memoria di replica, con richiesta di osservazioni entro il successivo 4 ottobre e con e- mail del 04.10.2019, non essendo pervenute osservazioni, trasmettevano, tra gli altri, all'Avv. Di IZ, “il testo finale della memoria” di replica, che nella stessa data avevano depositato agli atti;
da ultimo, co e-mail del 11.11.2019 i trasmettevano tra gli altri, all'avv. Di CP_1
IZ, la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, 7 novembre 2019, n. 7633, di rigetto dell'appello proposto dai signori e e, riferendosi alla CP_5 Pt_2 CP_6 motivazione della sentenza, li rendevano partecipi delle contraddittorietà riscontrate in detta motivazione e della opportunità di discutere insieme della eventualità di proporre ricorso in Cassazione per il vizio di eccesso di potere giurisdizionale.
Ebbene, le risultanze documentali e le evidenze processuali, oltre a ricostruire dettagliatamente i rapporti professionali tra l'Avv. (e il coniuge Avv. Parte_1
DR Di IZ) e gli avvocati ed , in merito all'attività svolta CP_2 CP_1 da questi ultimi nel giudizio davanti al Consiglio di Stato avente R.G. n. 4752/2019, relativo alle elezioni regionali abruzzesi del 2019, dimostrano chiaramente come pag. 21/25 l'attività professionale dei fu effettivamente svolta anche nell'interesse diretto CP_1 dell'Avv. seppur non costituita in giudizio, contrariamente alla tesi di Parte_1 quest'ultima che afferma di non aver mai conferito incarico formale o di non dovere alcun compenso, atteso che proprio le comunicazioni via e-mail intercorse tra le parti comprovano come l'appellante non si sia limitata affatto a beneficiare solo di una Pt_1 consulenza iniziale dei predetti avvocati sull'opportunità o meno di intervenire formalmente in giudizio, per poi decidere e comunicare di recedere dal rapporto professionale.
Né vi è prova o allegazione dell'asserito sopravvenuto disinteresse al giudizio innanzi al
Consiglio di Stato e della conseguente volontà di interrompere il rapporto professionale con gli Avv.ti , non rinvenendosi nel materiale probatorio in atti alcuna CP_1 comunicazione in tal senso.
Quanto all'asserita ingiustizia dell'esclusione delle prove testimoniali, la Corte, come correttamente rilevato dal primo giudice, non può che evidenziare la mancanza di specificità delle istanze di prova orale articolate sul punto dall'Avv. nella seconda Pt_1 memoria istruttoria di primo grado.
Ed infatti, sul punto la Suprema Corte ha avuto più volte occasione di precisare che
“L'art. 244 c.p.c. nell'esigere l'indicazione specifica dei fatti sui quali è dedotta la prova testimoniale, pur non imponendo alla parte l'onere di precisare in ogni dettaglio le circostanze articolate nei relativi capitoli, richiede che la specificazione ponga il giudice in grado di stabilire se la prova sia influente e pertinente, consentendo altresì alla controparte di esercitare il diritto alla prova contraria” (da ultimo Cass.
1874/2019)
Ha altresì chiarito che “la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa” (Cass. n. 25040 del 18.09.2024; negli stessi termini Cass. n.
9547/2009; Cass. n. 20997/2011; Cass. n. 18453/2015).
pag. 22/25 Ne discende l'infondatezza della doglianza sollevata al riguardo.
7.4 Alla luce di quanto illustrato, appaiono del tutto infondati i motivi di impugnazione affrontati e conseguentemente anche quello relativo alle spese di lite, che appaiono correttamente liquidate dal primo giudice sulla base del principio della soccombenza, nonché quello relativo alla condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. (peraltro, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, espressamente motivata sulla base di “una versione dei fatti rivelatasi inveritiera”).
7.5 Le considerazioni che precedono inducono, unitamente alla copiosa documentazione in atti, inoltre, la Corte a disattendere le richieste istruttorie (peraltro già rigettate dall'intestata Corte con l'ordinanza del 14.09.2023) rigettate in primo grado e riproposte nella presente fase di appello, con particolare riferimento alla prova per testi e all'interrogatorio formale.
7.6 Da ultimo deve rigettarsi la domanda di condanna dell'appellante per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. avanzata dagli appellati Prof. , Prof. CP_1
e Avv. in quanto non se ne ravvisano i presupposti. Controparte_2 Controparte_3
Deve al riguardo osservarsi che, per costante indirizzo giurisprudenziale e come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite “la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con l'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte, né la prova del danno, essendo tuttavia necessario
l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione a titolo esemplificativo la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto
pag. 23/25 vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. S.U. n. 22405 del 13 settembre 2018). Nel caso di specie non emerge l'abuso del diritto e la colpa grave invocata dall'appellante, né la citazione in giudizio per fini diversi da quello per il quale la lite è preordinata, non potendosi argomentare in senso diverso unicamente in base all'infondatezza della domanda azionata.
8. Conclusivamente, per i motivi sopra illustrati, assorbita ogni altra questione, l'appello proposto deve essere rigettato.
9. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo con esclusione della fase di trattazione- istruttoria, non svoltasi, vanno poste a carico dell'appellante alla luce Parte_1 della sua soccombenza.
11. Rinviene, altresì, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Chieti pubblicata il 2 settembre 2022, nei confronti di Prof.
, Prof. , Avv. , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Pt_2
, e , ogni altra istanza disattesa, così
[...] Controparte_5 Controparte_6 provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado Parte_1 di giudizio che liquida, in favore degli appellati costituiti e CP_1 CP_2
in complessivi € 2.499,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso delle spese
[...] generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, in favore di in complessivi € Controparte_3
pag. 24/25 1923,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in favore degli appellati e in complessivi Controparte_4 Parte_2
€ 2.499,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite nei confronti degli appellati contumaci,
e ; Controparte_5 Controparte_6
3) dichiara l'appellante tenuta al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025
Consigliere est.
CE CO
Presidente
RB EL ON
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