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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 21/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 102/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione promossa con ricorso depositato in data 7.3.2024
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Floriani pec
, dall'avv. Nicolò Portaluppi pec Email_1
e dall'avv. Giulia Spirito pec Email_2
Email_3
ricorrente in opposizione
c o n t r o
pagina 1 di 5
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marta
E Odorizzi pec e dall'avv. Vincenza Marina Email_4
Marinelli pec t Email_6
convenuto opposto
CONCLUSIONI DI PARTE OPPONENTE
“Dichiarare cessata la materia del contendere a seguito dell'annullamento dell'ordinanza impugnata, con condanna dell' alla rifusione delle spese in CP_1
favore del ricorrente”
CONCLUSIONI DI PARTE OPPOSTA
“Dichiarare cessata la materia del contendere a seguito dell'annullamento dell'ordinanza impugnata con compensazione delle spese di lite”
MOTIVAZIONE
§1.
l' ordinanza ingiunzione opposta
La sanzione, pari a € 3.012,00, irrogata da – sede di Trento, con l'ordinanza CP_1
ingiunzione emessa sub prot. n. OI – 001922704 nei confronti di , Parte_1
quale trasgressore, viene fondata dall'Istituto sulla asserita consumazione, nel periodo agosto – novembre 2017, di illeciti ex art. 2 co. 1 e 1bis D.L. 12.9.1983, n. 463 conv. in
L.11.11.1983, n. 638 (“
1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di
lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai
sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , debbono essere
pagina 2 di 5 comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate,
nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle
gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse,
tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di
lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a
euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è
punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento
delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. ”).
§2.
le ragioni della decisione
Nel proprio atto introduttivo l'opponente ha eccepito, in via principale, la “nullità” dell'ordinanza ingiunzione opposta, adducendo l' “omessa notifica” del prodromico atto di accertamento n. .8300.17.10.2019.0228701 menzionato nell'ordinanza CP_1
ingiunzione medesima.
- - -
Costituendosi in giudizio, l' ha così dedotto: CP_1
“A seguito dell'opposizione, da un attento esame della documentazione relativa alla notifica dell'avviso di accertamento, lo stesso è risultato notificato al signor presso il Parte_1
liquidatore della società Accademia e dallo stesso liquidatore non ritirato. Formalmente l'atto risulta notificato per compiuta giacenza presso l'indirizzo del liquidatore della società Accademia. pagina 3 di 5 CP_ L' , preso atto che non risulta effettuata al responsabile odierna parte opponente nessuna regolare notifica dell'avviso di accertamento, ha predisposto, in via di autotutela, l'annullamento della ordinanza ingiunzione opposta. CP_ Per tale ragione, l provvederà ad annullare la sanzione amministrativa posta a carico della parte opponente con conseguente annullamento della ordinanza ingiunzione opposta”.
In data 16.12.2024 l' ha depositato “copia del provvedimento di annullamento CP_2
dell'ordinanza ingiunzione oggetto di causa”.
- - -
Alla luce della concorde posizione assunta dalle parti a seguito dell'annullamento in via di autotutela, da parte di della sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione CP_1
opposta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In ordine alle spese, occorre considerare che l' dopo aver emesso l'ordinanza CP_1
ingiunzione de qua, l'ha annullata, riconoscendone così l'infondatezza, ma lo ha fatto mediante determinazione depositata in data 16.12.2024 ossia successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, che era avvenuto in data 7.3.2024.
Quindi, alla luce del criterio della soccombenza virtuale (ex multis, di recente, Cass. S.U.
21.9.2021, n. 24478; Cass. 28.3.2022, n. 9899; Cass. 29.7.2021, n. 21757;), l' va CP_1
condannato alla rifusione delle spese di giudizio, come liquidate in dispositivo,
considerando sia il valore della controversia, sia il fatto che le esigenze difensive sono in gran parte cessate già al momento della costituzione in giudizio dell' (quando CP_1
l'ente ha dichiarato che avrebbe proceduto all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta).
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2. Condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente , delle CP_1 Parte_1
spese di giudizio, liquidate nella somma di € 800,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA.
Trento, 21 gennaio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione promossa con ricorso depositato in data 7.3.2024
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Floriani pec
, dall'avv. Nicolò Portaluppi pec Email_1
e dall'avv. Giulia Spirito pec Email_2
Email_3
ricorrente in opposizione
c o n t r o
pagina 1 di 5
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marta
E Odorizzi pec e dall'avv. Vincenza Marina Email_4
Marinelli pec t Email_6
convenuto opposto
CONCLUSIONI DI PARTE OPPONENTE
“Dichiarare cessata la materia del contendere a seguito dell'annullamento dell'ordinanza impugnata, con condanna dell' alla rifusione delle spese in CP_1
favore del ricorrente”
CONCLUSIONI DI PARTE OPPOSTA
“Dichiarare cessata la materia del contendere a seguito dell'annullamento dell'ordinanza impugnata con compensazione delle spese di lite”
MOTIVAZIONE
§1.
l' ordinanza ingiunzione opposta
La sanzione, pari a € 3.012,00, irrogata da – sede di Trento, con l'ordinanza CP_1
ingiunzione emessa sub prot. n. OI – 001922704 nei confronti di , Parte_1
quale trasgressore, viene fondata dall'Istituto sulla asserita consumazione, nel periodo agosto – novembre 2017, di illeciti ex art. 2 co. 1 e 1bis D.L. 12.9.1983, n. 463 conv. in
L.11.11.1983, n. 638 (“
1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di
lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai
sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , debbono essere
pagina 2 di 5 comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate,
nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle
gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse,
tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di
lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a
euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è
punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento
delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. ”).
§2.
le ragioni della decisione
Nel proprio atto introduttivo l'opponente ha eccepito, in via principale, la “nullità” dell'ordinanza ingiunzione opposta, adducendo l' “omessa notifica” del prodromico atto di accertamento n. .8300.17.10.2019.0228701 menzionato nell'ordinanza CP_1
ingiunzione medesima.
- - -
Costituendosi in giudizio, l' ha così dedotto: CP_1
“A seguito dell'opposizione, da un attento esame della documentazione relativa alla notifica dell'avviso di accertamento, lo stesso è risultato notificato al signor presso il Parte_1
liquidatore della società Accademia e dallo stesso liquidatore non ritirato. Formalmente l'atto risulta notificato per compiuta giacenza presso l'indirizzo del liquidatore della società Accademia. pagina 3 di 5 CP_ L' , preso atto che non risulta effettuata al responsabile odierna parte opponente nessuna regolare notifica dell'avviso di accertamento, ha predisposto, in via di autotutela, l'annullamento della ordinanza ingiunzione opposta. CP_ Per tale ragione, l provvederà ad annullare la sanzione amministrativa posta a carico della parte opponente con conseguente annullamento della ordinanza ingiunzione opposta”.
In data 16.12.2024 l' ha depositato “copia del provvedimento di annullamento CP_2
dell'ordinanza ingiunzione oggetto di causa”.
- - -
Alla luce della concorde posizione assunta dalle parti a seguito dell'annullamento in via di autotutela, da parte di della sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione CP_1
opposta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In ordine alle spese, occorre considerare che l' dopo aver emesso l'ordinanza CP_1
ingiunzione de qua, l'ha annullata, riconoscendone così l'infondatezza, ma lo ha fatto mediante determinazione depositata in data 16.12.2024 ossia successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, che era avvenuto in data 7.3.2024.
Quindi, alla luce del criterio della soccombenza virtuale (ex multis, di recente, Cass. S.U.
21.9.2021, n. 24478; Cass. 28.3.2022, n. 9899; Cass. 29.7.2021, n. 21757;), l' va CP_1
condannato alla rifusione delle spese di giudizio, come liquidate in dispositivo,
considerando sia il valore della controversia, sia il fatto che le esigenze difensive sono in gran parte cessate già al momento della costituzione in giudizio dell' (quando CP_1
l'ente ha dichiarato che avrebbe proceduto all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta).
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2. Condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente , delle CP_1 Parte_1
spese di giudizio, liquidate nella somma di € 800,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA.
Trento, 21 gennaio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 5 di 5