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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/10/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 120/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 120/2023
Oggi 28/10/2025, innanzi alla dott.ssa Francesca Pastore, con l'assistenza del funzionario Addetto
U.P.P. dott.ssa Luisa Lovato, sono presenti i procuratori delle parti.
In particolare, è presente per l'opponente l'avv. Luciano De Luca in sostituzione dell'avv. Filannino, per l'opposta l'avv. Emanuella Maria Chiara Falcone in sostituzione dell'avv. Dileo, i quali discutono la causa oralmente riportandosi alle rispettive difese come già articolate in atti. L'avv. Falcone chiede che l'opposizione sia rigettata e confermato l'atto di precetto limitatamente alla somma di € 30.229,62 come precisato nella comparsa di costituzione con vittoria di spese e competenze nel giudizio.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Trani, 29/10/2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Pastore
pagina 1 di 4
====== REPUBBLICA ITALIANA ======
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE di TRANI in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Francesca Pastore, all'esito della discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. ha emesso la seguente
-============== SENTENZA ================ nella causa iscritta al n. 120 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione al precetto
-======================TRA=======================
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1
Filannino, giusta procura in atti----------------------opponente
===E===
rappresentata e difesa dall'Avv. Faustina Controparte_1
Dileo, giusta procura in atti---------------------------opposta
CONCLUSIONI
Come da verbale odierno allegato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione al precetto Parte_1 notificatogli il 16.12.2022 da sulla base Controparte_1 dell'ordinanza presidenziale ex art.708 c.p.c. quanto ai ratei di mantenimento non versati pur se stabiliti in proprio favore e per il figlio.
pagina 2 di 4 Il ha contestato l'errata quantificazione delle somme Pt_1 perché sarebbe stata considerata la somma di € 3.960,00 a deconto della sua debitoria in virtù di suoi versamenti, anziché quella maggiore pari a € 5.610,29.
Quindi, l'opponente ha invocato le proprie difficoltà lavorative ed economiche per chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
La si è costituita evidenziando che l'unica CP_1 discrepanza, dovuta ad errore di calcolo nel conteggio di quanto versato dal era minima, vale a dire che nel precetto Pt_1 era stata portata a deconto la minor somma di € 3.960,00 invece che quella maggiore pari a € 5.060,00, per cui, fermi gli altri conteggi, rimaneva il fatto che il era debitore della Pt_1 complessiva somma di € 30.229,62 (anziché quella di € 31.329,62 portata in precetto).
Il tribunale, quindi, prendendo atto di questa ultima precisazione della creditrice, ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo come azionato nel precetto solo per l'eccedenza rispetto alla somma di € 30.229,62.
In sede di memorie ex art.183 c.p.c. l'opponente ha ribadito che la somma da lui versata da portare a deconto della debitoria fossa quella di € 5.610,29 e non di € 5.060,00 (quindi con una differenza ulteriore di €550,29), adducendo che tanto emergeva dai pagamenti effettuati e dimostrati per spese ordinarie sostenute per il figlio.
La causa era rinviata poi per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.
2. L'opposizione, per quanto sopra detto circa l'errore di calcolo ammesso dall'opposta, deve essere accolta limitatamente alla differenza di € 1.100,00 richiesti in eccesso nel precetto.
Difatti, come detto, la difesa della ha convenuto di CP_1 avere errato nel non aver portato a deconto della debitoria del l'ulteriore somma di € 1.100,00. Pt_1
Ciò posto, deve però anche dirsi che, la richiesta del Pt_1 di portare a deconto della sua incontestata debitoria pagina 3 di 4 l'ulteriore somma di € 550,29 non può trovare accoglimento, perché egli stesso afferma che si tratta di somme versate per spese minime della vita quotidiana del figlio (ricarica telefonica, abbigliamento etc.), che evidentemente egli ha sostenuto nell'esercizio di una sua scelta volontaria (non essendovi prova di una richiesta in tal senso della controparte), a titolo di comprensibile liberalità verso il figlio, senza che ciò possa poi portare (e autorizzare) una decurtazione del mantenimento fissato con il provvedimento giudiziale, che deve invece essere onorato con regolarità secondo il decisum.
Pertanto, il tribunale altro non deve se non accertare il diritto a procedere esecutivamente della nei limiti CP_1 di € 30.229,62.
3. L'accoglimento dell'opposizione per l'unica doglianza esposta e la considerazione della minima entità della differenza fra il credito di cui al precetto e quello quivi incontestato tra le parti, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni altra eccezione disattesa:
a) accoglie parzialmente l'opposizione e dichiara sussistente il diritto di a procedere esecutivamente verso Controparte_1
per il credito di € 30.229,62; Parte_1
b) compensa le spese di lite.
Si dà atto della lettura della sentenza che costituisce allegato al verbale di udienza.
Così deciso in Trani, 29.10.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Pastore
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 120/2023
Oggi 28/10/2025, innanzi alla dott.ssa Francesca Pastore, con l'assistenza del funzionario Addetto
U.P.P. dott.ssa Luisa Lovato, sono presenti i procuratori delle parti.
In particolare, è presente per l'opponente l'avv. Luciano De Luca in sostituzione dell'avv. Filannino, per l'opposta l'avv. Emanuella Maria Chiara Falcone in sostituzione dell'avv. Dileo, i quali discutono la causa oralmente riportandosi alle rispettive difese come già articolate in atti. L'avv. Falcone chiede che l'opposizione sia rigettata e confermato l'atto di precetto limitatamente alla somma di € 30.229,62 come precisato nella comparsa di costituzione con vittoria di spese e competenze nel giudizio.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Trani, 29/10/2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Pastore
pagina 1 di 4
====== REPUBBLICA ITALIANA ======
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE di TRANI in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Francesca Pastore, all'esito della discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. ha emesso la seguente
-============== SENTENZA ================ nella causa iscritta al n. 120 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione al precetto
-======================TRA=======================
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1
Filannino, giusta procura in atti----------------------opponente
===E===
rappresentata e difesa dall'Avv. Faustina Controparte_1
Dileo, giusta procura in atti---------------------------opposta
CONCLUSIONI
Come da verbale odierno allegato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione al precetto Parte_1 notificatogli il 16.12.2022 da sulla base Controparte_1 dell'ordinanza presidenziale ex art.708 c.p.c. quanto ai ratei di mantenimento non versati pur se stabiliti in proprio favore e per il figlio.
pagina 2 di 4 Il ha contestato l'errata quantificazione delle somme Pt_1 perché sarebbe stata considerata la somma di € 3.960,00 a deconto della sua debitoria in virtù di suoi versamenti, anziché quella maggiore pari a € 5.610,29.
Quindi, l'opponente ha invocato le proprie difficoltà lavorative ed economiche per chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
La si è costituita evidenziando che l'unica CP_1 discrepanza, dovuta ad errore di calcolo nel conteggio di quanto versato dal era minima, vale a dire che nel precetto Pt_1 era stata portata a deconto la minor somma di € 3.960,00 invece che quella maggiore pari a € 5.060,00, per cui, fermi gli altri conteggi, rimaneva il fatto che il era debitore della Pt_1 complessiva somma di € 30.229,62 (anziché quella di € 31.329,62 portata in precetto).
Il tribunale, quindi, prendendo atto di questa ultima precisazione della creditrice, ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo come azionato nel precetto solo per l'eccedenza rispetto alla somma di € 30.229,62.
In sede di memorie ex art.183 c.p.c. l'opponente ha ribadito che la somma da lui versata da portare a deconto della debitoria fossa quella di € 5.610,29 e non di € 5.060,00 (quindi con una differenza ulteriore di €550,29), adducendo che tanto emergeva dai pagamenti effettuati e dimostrati per spese ordinarie sostenute per il figlio.
La causa era rinviata poi per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.
2. L'opposizione, per quanto sopra detto circa l'errore di calcolo ammesso dall'opposta, deve essere accolta limitatamente alla differenza di € 1.100,00 richiesti in eccesso nel precetto.
Difatti, come detto, la difesa della ha convenuto di CP_1 avere errato nel non aver portato a deconto della debitoria del l'ulteriore somma di € 1.100,00. Pt_1
Ciò posto, deve però anche dirsi che, la richiesta del Pt_1 di portare a deconto della sua incontestata debitoria pagina 3 di 4 l'ulteriore somma di € 550,29 non può trovare accoglimento, perché egli stesso afferma che si tratta di somme versate per spese minime della vita quotidiana del figlio (ricarica telefonica, abbigliamento etc.), che evidentemente egli ha sostenuto nell'esercizio di una sua scelta volontaria (non essendovi prova di una richiesta in tal senso della controparte), a titolo di comprensibile liberalità verso il figlio, senza che ciò possa poi portare (e autorizzare) una decurtazione del mantenimento fissato con il provvedimento giudiziale, che deve invece essere onorato con regolarità secondo il decisum.
Pertanto, il tribunale altro non deve se non accertare il diritto a procedere esecutivamente della nei limiti CP_1 di € 30.229,62.
3. L'accoglimento dell'opposizione per l'unica doglianza esposta e la considerazione della minima entità della differenza fra il credito di cui al precetto e quello quivi incontestato tra le parti, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni altra eccezione disattesa:
a) accoglie parzialmente l'opposizione e dichiara sussistente il diritto di a procedere esecutivamente verso Controparte_1
per il credito di € 30.229,62; Parte_1
b) compensa le spese di lite.
Si dà atto della lettura della sentenza che costituisce allegato al verbale di udienza.
Così deciso in Trani, 29.10.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Pastore
pagina 4 di 4