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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 24/07/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 824 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 23.7.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In persona del G.O. dott.ssa Monica D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 824/2025 R.G.
Oggetto: revoca assegno di inclusione vertente tra
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SERGIO GOVERNALE
- ricorrente -
e
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Trapani via Scontrino 28, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo - resistente -
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.3.2025, parte ricorrente lamenta la revoca dell'ADI – assegno di inclusione disposta dall' con nota 22.10.2024 per assenza di CP_1
disabilità; ha dedotto di essere disabile nella misura del 74% e pertanto ritiene di avere diritto alla prestazione e chiede l'annullamento del provvedimento di revoca.
L' costituitosi ritualmente in giudizio, ha chiesto, sulla base di varie CP_1
argomentazioni in fatto ed in diritto, il rigetto della domanda.
L'odierna udienza è stata tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. che consente lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. L'assegno di inclusione è “una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa” (art. 1, comma 2, del D.L. n. 48/2023).
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 48/2023, “l'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione”.
A norma dell'art. 8 comma 5 del D.L. 48/2023 “Fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 3 bis, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
I commi 8 e 9 del D.L. citato dispongono inoltre: “In tutti i casi di revoca o di decadenza dal beneficio, l'dispone l'immediata disattivazione della Carta di inclusione di cui all'articolo
4, comma 8. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 3 (che disciplina ipotesi di responsabilità penale qui non ricorrenti) il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza”.
Ebbene, è evidente dalla documentazione in atti che la DSU presentata dalla ricorrente contiene l'indicazione della presenza all'interno del nucleo familiare di
[...]
(coniuge) con disabilità media laddove, invece, in capo allo stesso è stata Per_1
riconosciuta un'invalidità permanente del 55%.
Orbene, nonostante tali dichiarazioni possano non incidere sulla prestazione in presenza degli altri requisiti, ritiene il Tribunale che le stesse integrino l'ipotesi di una accertata “non corrispondenza al vero”, disciplinata appunto dall'art. 8 comma 5 dell'indicato decreto-legge, relativamente ad “informazioni poste a fondamento dell'istanza”.
La non equivoca formulazione del dato normativo su richiamato ed applicabile al caso in esame, non consente di valutare le ragioni addotte dal ricorrente (mera erroneità della dichiarazione e ininfluenza della stessa ai fini del riconoscimento della prestazione), tenuto conto del fatto che sebbene la prestazione sarebbe egualmente spettata seppure in misura differente è indubbio che il ricorrente abbia reso una dichiarazione comunque mendace di per sé sanzionata pertanto non riconducibile alla fattispecie del cosiddetto
“falso innocuo”.
La domanda, pertanto, deve essere respinta.
La novità della questione e la controvertibilità degli argomenti posti a fondamento della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Marsala 24.07.2025
Il Giudice
Monica D'Angelo
SEZIONE LAVORO
RG. 824 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 23.7.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In persona del G.O. dott.ssa Monica D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 824/2025 R.G.
Oggetto: revoca assegno di inclusione vertente tra
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SERGIO GOVERNALE
- ricorrente -
e
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Trapani via Scontrino 28, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo - resistente -
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.3.2025, parte ricorrente lamenta la revoca dell'ADI – assegno di inclusione disposta dall' con nota 22.10.2024 per assenza di CP_1
disabilità; ha dedotto di essere disabile nella misura del 74% e pertanto ritiene di avere diritto alla prestazione e chiede l'annullamento del provvedimento di revoca.
L' costituitosi ritualmente in giudizio, ha chiesto, sulla base di varie CP_1
argomentazioni in fatto ed in diritto, il rigetto della domanda.
L'odierna udienza è stata tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. che consente lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. L'assegno di inclusione è “una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa” (art. 1, comma 2, del D.L. n. 48/2023).
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 48/2023, “l'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione”.
A norma dell'art. 8 comma 5 del D.L. 48/2023 “Fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 3 bis, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
I commi 8 e 9 del D.L. citato dispongono inoltre: “In tutti i casi di revoca o di decadenza dal beneficio, l'dispone l'immediata disattivazione della Carta di inclusione di cui all'articolo
4, comma 8. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 3 (che disciplina ipotesi di responsabilità penale qui non ricorrenti) il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza”.
Ebbene, è evidente dalla documentazione in atti che la DSU presentata dalla ricorrente contiene l'indicazione della presenza all'interno del nucleo familiare di
[...]
(coniuge) con disabilità media laddove, invece, in capo allo stesso è stata Per_1
riconosciuta un'invalidità permanente del 55%.
Orbene, nonostante tali dichiarazioni possano non incidere sulla prestazione in presenza degli altri requisiti, ritiene il Tribunale che le stesse integrino l'ipotesi di una accertata “non corrispondenza al vero”, disciplinata appunto dall'art. 8 comma 5 dell'indicato decreto-legge, relativamente ad “informazioni poste a fondamento dell'istanza”.
La non equivoca formulazione del dato normativo su richiamato ed applicabile al caso in esame, non consente di valutare le ragioni addotte dal ricorrente (mera erroneità della dichiarazione e ininfluenza della stessa ai fini del riconoscimento della prestazione), tenuto conto del fatto che sebbene la prestazione sarebbe egualmente spettata seppure in misura differente è indubbio che il ricorrente abbia reso una dichiarazione comunque mendace di per sé sanzionata pertanto non riconducibile alla fattispecie del cosiddetto
“falso innocuo”.
La domanda, pertanto, deve essere respinta.
La novità della questione e la controvertibilità degli argomenti posti a fondamento della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Marsala 24.07.2025
Il Giudice
Monica D'Angelo