Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 10/03/2026, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00362/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00705/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 705 del 2024, proposto da
IO LL, rappresentato e difeso dagli avvocati Martino Alberto Grimaldi, Francesco Lezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Comune di Ugento, non costituito in giudizio;
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del “provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica” n. 1 del 3.4.2024, con cui il RUP Paesaggio del Comune di Ugento ha rigettato l’istanza avanzata dal ricorrente relativa alla realizzazione di “lavori di ristrutturazione edilizia di un vecchio casolare” sito in Ugento, località Torre San Giovanni, unitamente alla nota di trasmissione prot. 9888 del 3.4.2024;
- del Verbale n. 104U del 23.11.2023 e del Verbale n. 104U del 25.7.2023, della Commissione Locale per il Paesaggio, entrambi richiamati nel citato provvedimento di diniego, con cui è stato reso parere sfavorevole in ordine all’accoglimento dell’istanza avanzata dal ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;
nonché ove occorra,
- delle N.T.A. del P.P.T.R., e dei relativi elaborati, limitatamente alle parti che assoggetterebbero l’area del ricorrente al regime di immodificabilità assoluta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. LV IA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. IO LL ha agito dinanzi a questo Tar per l’annullamento del provvedimento n. 1 in data 3.4.2024, con cui il Comune di Ugento ha rigettato l’istanza avente ad oggetto il rilascio della autorizzazione paesaggistica ai fini della realizzazione di “ lavori di ristrutturazione edilizia di un vecchio casolare ” sito in Ugento, località Torre San Giovanni.
2. In particolare, il ricorrente ha riferito che:
- il sig. LL “è proprietario dell’area edificabile allibrata in Catasto al Foglio 71, Particelle 1524 e 1526, estesa 351 mq, su cui insiste un modesto fabbricato di remota realizzazione avente superficie di 22,50 mq e volume pari a 101,25 mc”;
- l’area è “ricompresa nel territorio dichiarato di notevole interesse pubblico, ricadente entro la fascia di 300 metri dalla costa, interessata dalle aree di rispetto dei parchi e dall’area di rispetto delle componenti culturali insediative”;
- “il Sig. LL IO chiedeva al Comune di Ugento il rilascio del permesso di costruire per la “ristrutturazione edilizia” del fabbricato esistente, stante le pericolanti situazioni statiche delle travi di sostegno dei solai e delle pareti perimetrali”, onde provvede alla demolizione del manufatto esistente e alla “sua ricostruzione in posizione più arretrata rispetto alla costa e dell’area a parco e dunque in area più vicina ai fabbricati posti in prossimità, al fine di aggregare la maglia urbana e liberare spazi in favore delle porzioni dell’area di proprietà maggiormente meritevoli di tutela sotto il profilo paesistico”;
- all’esito della istruttoria procedimentale, nelle sedute del 25.7.2023 e del 23.11.2023, la Commissione Locale per il Paesaggio, rendeva parere sfavorevole;
- con nota prot. 1759 del 17.1.2024, il Comune di Ugento, Ufficio Paesaggio, ha comunicato i “motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza preordinata all’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica”;
- con provvedimento n. 1 del 3.4.2024, il Comune di Ugento, Ufficio Paesaggio, nel recepire le conclusioni formulate dalla Commissione Locale per il Paesaggio, ha comunicato il diniego dell’autorizzazione paesaggistica, assumendo che “ il progetto proposto risulta in contrasto coi seguenti articoli delle NTA del PPTR: art. 45 c.2 lett. a1): realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali; a5): escavazione delle sabbie se non all’interno di un organico progetto di sistemazione ambientale; c.3 lett. b1): trasformazione di manufatti legittimamente esistenti, esclusa la demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario, per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, fatta eccezione per le attrezzature balneari e consentendo comunque per ogni tipo di intervento l’adeguamento sismico … (omissis) … ; - art. 72 c.2 lett. a4): rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale naturalistica; a5): eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive; - art. 82 c.2 lett. a2): realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio ”.
3. Ciò premesso, il ricorrente ha articolato le seguenti censure: “ I Violazione e falsa applicazione degli artt. 142, 143, 146 del d.lgs. 42/2004. Violazione ed erronea interpretazione delle N.T.A. del P.P.T.R. ed in particolare degli artt. 38, 45, 72, 82. Violazione dell’art. 3 della L. 241/1990. Violazione degli artt. 42, 97 e 117 della Costituzione. Eccesso di potere per irragionevolezza, erroneità dei presupposti in fatto ed in diritto, travisamento, contraddittorietà, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta. Sviamento ”.
In sintesi, il sig. LL ha lamentato che:
- i provvedimenti impugnati “non sono chiaramente intellegibili, non presentando alcuno sviluppo decisionale calibrato sulle caratteristiche proprie dell’intervento”;
- non è congrua la “motivazione insita nei meri richiami del P.P.T.R.”;
- “le previsioni di inedificabilità contenute nell’ambito del P.P.T.R. (come quelle relative ai Territori Costieri di cui all’art. 45, alle Aree di rispetto dei boschi di cui all’art. 63, ecc.) non sono state ritenute, in via generale ed astratta, impeditive (addirittura) di interventi di nuova costruzione (cfr. ex multis Sentenza n. 614/2022 TAR Lecce, Sentenza n. 383/2020 TAR Lecce)”;
- “con riferimento all’art. 45, comma 2, lett. a1) l’intervento progettato prevede la ristrutturazione di un fabbricato realizzato prima del 1967 e non prevede alcuna “nuova opera edilizia”;
- “con riferimento all’art. 45, comma 2, lett. a5) l’intervento progettato non interessa “sabbie”, ma terreno di tipo agricolo”;
- “con riferimento all’art. 45, comma 3, lett. b1) si osserva che la previsione in commento, a differenza di quanto voglia fare intendere l’Ente locale, non vieta qualsiasi intervento di ristrutturazione, bensì solo la “demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario”, tra i quali non può sicuramente annoverarsi l’edificio oggetto dell’intervento di che trattasi”;
- quanto “all’asserito contrasto dell’intervento con l’art. 72, comma 2, lett. a4) e a5) delle N.T.A. del P.P.T.R. … le previsioni richiamate risultano fuorvianti …”;
- quanto “all’asserito contrasto dell’art. 82, comma 2, lett. a2), delle N.T.A. del P.P.T.R. risulta lapalissiana l’erroneità del richiamo della presente previsione da parte dell’Ente locale, visto che la stessa si riferisce inequivocabilmente alle “nuove costruzioni” nel cui novero non può essere minimamente sussunto l’intervento di che trattasi, che – come più volte precisato – prevede la mera demolizione e ricostruzione de fabbricato esistente …”.
4. Nella pubblica udienza del 25.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
5.1. L’art. 45, comma 2 lett. a), delle NTA del PPTR vieta la realizzazione di nuove opere nella fascia di m 300 dal mare, fatta eccezione, ai sensi del successivo comma 3, per gli interventi di trasformazione di manufatti legittimamente esistenti nei limiti dell’incremento di cubatura del 20% (“esclusa la demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario”). Inoltre il successivo comma 4 della medesima norma prevede che “si auspicano piani, progetti e interventi: … “c4) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico”.
Secondo la tesi di parte ricorrente il progetto prevederebbe la realizzazione di un intervento di trasformazione di un manufatto esistente, a cubatura sostanzialmente invariata, tale da comportare la ristrutturazione edilizia del medesimo manufatto secondo modalità costruttive coerenti con il contesto paesaggistico.
In senso contrario si osserva che, nel caso di specie, si tratta, in realtà, della demolizione di un manufatto esistente “ di vecchissima costruzione ”, costituito da “ da un solo vano oltre ad una cisterna interrata ricadente in parte sulla strada ” (che esprime una superficie di mq 22,5), e della costruzione di un diverso manufatto (avente una superficie di mq 34,12) collocato su altra area posta in posizione arretrata, quanto alla linea di costa, con “ la realizzazione di un’autorimessa al piano interrato con relativa intercapedine, rampa e scala scoperta d’accesso; - realizzazione di un monolocale con relativo w.c., di un vano caldaia con relativo deposito gasolio (volumi tecnici) e della recinzione al piano terra ” (cfr. Relazione tecnica allegata in atti).
È ben evidente che tale intervento, essendo traslato su un’area diversa rispetto a quella attuale, con l’impegno di una maggiore superficie in funzione di nuove possibilità di utilizzo, non si esaurisce nella trasformazione del fabbricato esistente o comunque nella sua ristrutturazione, ma vale ad identificare un quind novi , sotto il profilo strutturale e tipologico, tale da determinare un autonomo e distinto impatto paesaggistico, prima non esistente, che non è consentito dall’art. 45, comma 2 lett. a), delle NTA del PPTR.
5.2. Il fatto che il bilancio complessivo dell’operazione possa ipoteticamente risultare “in attivo”, quanto alla interazione con paesaggio, è un dato neutro e irrilevante, dal momento che le norme delle NTA del PPTR non consentono di barattare l’eliminazione di un detrattore esistente con la costruzione di una nuova e diversa opera meno impattante, ma vietano sempre e comunque la realizzazione di nuove opere nella fascia di metri 300 dal mare, allorquando queste non siano immediatamente riferibili alla trasformazione, eventualmente in funzione della sua ristrutturazione, di un manufatto già esistente.
In tal senso, la giurisprudenza pronunciatasi in materia ha chiarito che “ L'intervento realizzato in zona soggetta a vincolo paesaggistico, consistente nella totale demolizione di un preesistente edificio e nella ricostruzione con traslazione, modifica della sagoma e cambio di destinazione d'uso (da magazzino ad abitazione), si configura non già come mera ristrutturazione edilizia, bensì come nuova costruzione, poiché tra il vecchio fabbricato e quello nuovo vi sono differenze tali da non potersi apprezzare quella continuità che costituisce l'essenza della ristrutturazione edilizia e che ancora oggi costituisce, nelle zone soggette a vincolo, un elemento essenziale di tale tipologia edilizia ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 12.5.2023, n. 4794).
5.3. Per gli anzi detti motivi il ricorso deve essere respinto.
6. La particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LV IA, Presidente FF, Estensore
Daniela Rossi, Referendario
Elio Cucchiara, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LV IA |
IL SEGRETARIO