Art. 2.
Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche al personale dipendente dalla Croce Rossa e dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione utilizzato alla data di entrata in vigore delle presente legge dai predetti servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra, al quale sara' mantenuto il rispettivo trattamento giuridico ed economico organicamente spettante.
Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche al personale dipendente dalla Croce Rossa e dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione utilizzato alla data di entrata in vigore delle presente legge dai predetti servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra, al quale sara' mantenuto il rispettivo trattamento giuridico ed economico organicamente spettante.