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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/05/2025, n. 20187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20187 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
1 In nome del Popolo Italiano QUARTA SEZIONE PENALE Composta da AT ER - Presidente - Sent. n. sez. 348/2025 EUGENIA SERRAO CC - 03/04/2025 EN LL R.G.N. 3883/2025 NN UI AN RI AV UR - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: AS UC nato a [...] il [...] nei confronti di: Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del 4 aprile 2024 della Corte di appello di Firenze, udita la relazione svolta dal Consigliere ID LA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Marilia di Nardo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
letta la memoria del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha concluso per la conferma dell’ordinanza impugnata;
letta la memoria dell’avv. Stefano Cipriani, del foro di Siena, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20187 Anno 2025 Presidente: ER AT Relatore: UR AV Data Udienza: 03/04/2025 2 1. Con ordinanza del 4 aprile 2024 la Corte di appello di Firenze ha accolto in parte la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da AN CA AS, in relazione all'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere (prima) e degli arresti domiciliari (poi), fino al 17 ottobre 2013, data in cui veniva rimesso in libertà, per poi essere assolto definitivamente con sentenza del 15 luglio 2022 (irrev. 27 gennaio 2023). 1.1. Esclusa l’esistenza della condotta ostativa di cui all’art. 314 cod. proc. pen., la Corte territoriale ha ritenuto che l'indennizzo dovesse essere liquidato sulla base del criterio aritmetico, in ragione della somma di euro 235,82 per ogni giorno trascorso in stato di custodia cautelare in carcere (per 162 giorni), e di euro 117,91 per ogni giorno trascorso in regime di arresti domiciliari (per 82 giorni). La Corte ha invece escluso l’esistenza dei presupposti per la liquidazione di un importo maggiore, con riguardo al pregiudizio patito per la perdita di chance in ambito lavorativo e per gli ulteriori danni morali ed all’immagine. 2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione AN CA AS, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con un unico motivo si deduce vizio della motivazione, poiché mancante o manifestamente illogica. Secondo il ricorrente la Corte della riparazione, nell'attenersi al criterio aritmetico, è incorsa in errore, non avendo tenuto in alcuna considerazione gli ulteriori pregiudizi specificamente indicati nel ricorso introduttivo. Più in particolare, ed in ordine al c.d. , il ricorrente ha dedotto di avere dimostrato - mediante la produzione di articoli di giornale - il clamore suscitato dalla notizia dell'arresto, tale da incidere sulla reputazione in termini difficilmente emendabili pur dopo l'intervenuta assoluzione. Il procedimento che vide coinvolto il ricorrente riguardò, infatti, i vertici della Banca Monte dei Paschi di Siena, e fu oggetto di costante attenzione mediatica per tutta la sua durata. Per questo profilo, quindi, l'ordinanza della Corte fiorentina appare del tutto priva di motivazione non avendo preso in alcuna considerazione le allegazioni alla domanda introduttiva, e limitandosi, invece, a svolgere delle considerazioni del tutto inconferenti (quali ad esempio quelle relative alla mancata prova di essere stato sottoposto a trattamenti sanitari). 3 Proprio tenendo presente l’ampia diffusione della notizia, la Corte della riparazione, nel procedere alla personalizzazione dell’indennizzo, avrebbe dovuto valutare anche il pregiudizio derivante dall’inattività lavorativa, documentato dalla produzione dell’estratto contributivo dell’I.n.p.s.. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. 1. Il ricorso è solo in parte fondato. 2. Nel determinare la somma dovuta a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, il riferimento al criterio aritmetico - che risponde all'esigenza di garantire un trattamento tendenzialmente uniforme, nei diversi contesti territoriali - non esime il giudice dall'obbligo di valutare le specificità, positive o negative, di ciascun caso e, quindi, di integrare opportunamente tale criterio, innalzando ovvero riducendo il risultato del calcolo aritmetico per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alle differenti situazioni sottoposte al suo esame (Sez. 4, n. 32891 del 10/11/2020, Di Domenico, Rv. 280072 – 01; conf. Sez. 4, n. 2403 del 09/01/2025, Provenzano, non mass.). Tale criterio – dato dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo fissato in euro 516.456,90 dall'art. 315, comma 3, cod. proc. pen. e il termine massimo della custodia cautelare art. 303, comma 4, lett. c), cod. proc. pen. - deve quindi essere integrato dal giudice innalzando o riducendo il risultato aritmetico, pur nei limiti dell'importo massimo indennizzabile, per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alla specificità (positiva o negativa) della situazione concreta (Sez. 4, n. 18361 del 11/1/2019, Piccolo, Rv. 276259 - 01; Sez. 3, n. 29965 del 01/04/2014, Chaaij, Rv. 259940 - 01; Sez. 3, n. 3912 del 05/12/2013, dep. 2014, D’Adamo, Rv. 258833 – 01). A tal fine possono essere valorizzate circostanze obiettive (quali ad esempio le modalità più o meno gravose della privazione di libertà) o soggettive (quali ad esempio i danni all'immagine, lo e simili), con esclusione, peraltro, di quelle da considerare irrilevanti rispetto al principio di uguaglianza stabilito dalla Costituzione, quali, ad esempio, l'appartenenza del soggetto ad una determinata classe sociale, l'assunta maggiore o minore sensibilità alla privazione della libertà, la capacità di produrre redditi (Sez. 4, n. 981 del 09/07/1992, Leone, Rv. 191862 - 01). 4 Ne consegue che al giudice si chiede una valutazione equitativa, discrezionale, non certo arbitraria. Egli è infatti tenuto ad offrire una motivazione che dia conto, alla luce del materiale probatorio acquisito, delle ragioni della decisione, con l'unico limite che il frutto della sua ponderazione non può condurre allo "sfondamento del tetto, pure normativamente fissato, dell'entità massima della liquidazione" (cfr. Sez. U, n. 24287 del 09/05/2001, Caridi, Rv. 218975 - 01). Quanto al modo in cui può dirsi assolto l’onere motivazionale, va sottolineato che, in considerazione della struttura del procedimento di riconoscimento della riparazione e della sua sottoposizione al principio della domanda, sussiste il dovere del giudice di prendere in esame tutte le allegazioni della parte in merito alle conseguenze della privazione della libertà personale e, dunque, di esaminare se si tratti di danni causalmente correlati alla detenzione e se sia stata fornita la prova, anche sulla base del fatto notorio o di presunzioni, di dette conseguenze (così, in motivazione, Sez. 3, n. 9486 del 16/02/2024, J., Rv. 286028 - 01). Quanto, invece, al controllo che spetta alla Corte di cassazione su tale motivazione, risente inevitabilmente della natura indennitaria della somma liquidata a titolo di riparazione, e dei criteri, necessariamente equitativi, utilizzati nel formulare un giudizio tipicamente di merito. Va pertanto ribadito che alla Corte di cassazione non spetta un controllo sulla congruità della somma liquidata, ma solo di verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez. 4, n. 27474 del 02/07/2021, Spedo, Rv. 281513 – 02; Sez. 4, n. 24225 del 04/03/2015, Pappalardi, Rv. 263721 - 01; Sez. 4, n. 10690 del 25/2/2010, Cammarano, Rv. 246424 - 01; Sez. 4, n. 26388 del 18/4/2007, Leonello, Rv. 236941 - 01). 2.1. Venendo ai motivi di ricorso, la Corte della riparazione non ha sostenuto la decisione con una adeguata motivazione, quanto al danno morale determinato dalla lesione all'immagine per lo . Per questo profilo la Corte di appello ha sottolineato la mancata allegazione di elementi (ad esempio depressione, trattamenti sanitari, cure farmacologiche, peculiari e specifiche conseguenze familiari ecc.) da cui poter desumere tale pregiudizio, in assenza di qualsivoglia documentazione (p. 6 ordinanza impugnata), finendo così per confondere il danno alla salute con quello all’immagine, come rilevato anche dal Sostituto Procuratore generale. 5 Del resto, le ripercussioni psichiche derivanti dall’ingiusta detenzione vanno autonomamente indennizzate solo ove diano luogo ad un danno alla salute ossia ad una lesione psichica permanente, diversamente restando ricomprese nella determinazione dell'indennizzo in base al calcolo aritmetico (Sez. 4, n. 4355 del 12/12/2023, dep. 2024, Savi, non mass.; Sez. 3, n. 15665 del 10/03/2011, Min. Economia e Finanze, Rv. 250004 - 01). Il ricorrente, invece, ha chiesto il riconoscimento del danno creato dal clamore mediatico, quale danno all'immagine e alla vita di relazione, conseguente al discredito sociale derivante dalla diffusione della notizia;
a tal fine, ha allegato una raccolta di articoli a carattere nazionale, segnalando la rilevanza data alle vicende giudiziarie che lo hanno riguardato. Tuttavia, tali allegazioni non sono state in alcun modo prese in considerazione nel provvedimento impugnato, e dovranno quindi essere esaminate in sede di rinvio, considerando che il danno derivante dal cosiddetto , è pacificamente riconosciuto come indennizzabile se la diffusione della notizia esorbita dalle comuni modalità di informazione, connotandosi sia per la capacità di raggiungere un largo pubblico, sia per l'assertività della notizia nel senso della responsabilità penale dell'interessato (Sez. 4, n. 32812 del 5/07/2024, Micalizio, non mass.; Sez. 4, n. 2624 del 13/11/2018, dep. 2019, Calascione, Rv. 275193 – 01). In tali casi si realizza, infatti, quel clamore mediatico che impone di rimodulare l'indennità determinata secondo il criterio aritmetico. 2.2. Quanto al danno economico determinato dalla perdita dell'attività lavorativa e dalla difficoltà di reinserimento (su cui indennizzabilità, Sez. 4, n. 49524 del 08/11/2023, Rotundo, non mass.; Sez. 4 n. 131 del 28/01/1993, Ministro del Tesoro in proc. Grasso, Rv. 193382 - 01), la Corte territoriale, nel respingere la richiesta del AS, ha evidenziato che la documentazione allegata (tra cui mancava il contratto di assunzione), ovvero l’estratto contributivo dell'I.n.p.s., non consente di individuare un danno ulteriore, di carattere patrimoniale, che sia legato alla detenzione ingiustamente patita. A fronte di tali considerazioni il ricorrente, omettendo il dovuto confronto, si è limitato a ribadire l’idoneità dell’estratto contributivo a documentare un decremento nell’attività lavorativa, peraltro collegandolo alla "vicenda giudiziaria” (p. 19 ricorso) e non, invece, come avrebbe dovuto essere, alla detenzione patita. Per questo profilo, quindi, il ricorso deve ritenersi inammissibile, poiché aspecifico. 6 3. Segue l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di appello di Firenze, cui si demanda anche il governo tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità. Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze, cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, 3 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ID LA AT ER
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Marilia di Nardo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
letta la memoria del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha concluso per la conferma dell’ordinanza impugnata;
letta la memoria dell’avv. Stefano Cipriani, del foro di Siena, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20187 Anno 2025 Presidente: ER AT Relatore: UR AV Data Udienza: 03/04/2025 2 1. Con ordinanza del 4 aprile 2024 la Corte di appello di Firenze ha accolto in parte la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da AN CA AS, in relazione all'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere (prima) e degli arresti domiciliari (poi), fino al 17 ottobre 2013, data in cui veniva rimesso in libertà, per poi essere assolto definitivamente con sentenza del 15 luglio 2022 (irrev. 27 gennaio 2023). 1.1. Esclusa l’esistenza della condotta ostativa di cui all’art. 314 cod. proc. pen., la Corte territoriale ha ritenuto che l'indennizzo dovesse essere liquidato sulla base del criterio aritmetico, in ragione della somma di euro 235,82 per ogni giorno trascorso in stato di custodia cautelare in carcere (per 162 giorni), e di euro 117,91 per ogni giorno trascorso in regime di arresti domiciliari (per 82 giorni). La Corte ha invece escluso l’esistenza dei presupposti per la liquidazione di un importo maggiore, con riguardo al pregiudizio patito per la perdita di chance in ambito lavorativo e per gli ulteriori danni morali ed all’immagine. 2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione AN CA AS, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con un unico motivo si deduce vizio della motivazione, poiché mancante o manifestamente illogica. Secondo il ricorrente la Corte della riparazione, nell'attenersi al criterio aritmetico, è incorsa in errore, non avendo tenuto in alcuna considerazione gli ulteriori pregiudizi specificamente indicati nel ricorso introduttivo. Più in particolare, ed in ordine al c.d. , il ricorrente ha dedotto di avere dimostrato - mediante la produzione di articoli di giornale - il clamore suscitato dalla notizia dell'arresto, tale da incidere sulla reputazione in termini difficilmente emendabili pur dopo l'intervenuta assoluzione. Il procedimento che vide coinvolto il ricorrente riguardò, infatti, i vertici della Banca Monte dei Paschi di Siena, e fu oggetto di costante attenzione mediatica per tutta la sua durata. Per questo profilo, quindi, l'ordinanza della Corte fiorentina appare del tutto priva di motivazione non avendo preso in alcuna considerazione le allegazioni alla domanda introduttiva, e limitandosi, invece, a svolgere delle considerazioni del tutto inconferenti (quali ad esempio quelle relative alla mancata prova di essere stato sottoposto a trattamenti sanitari). 3 Proprio tenendo presente l’ampia diffusione della notizia, la Corte della riparazione, nel procedere alla personalizzazione dell’indennizzo, avrebbe dovuto valutare anche il pregiudizio derivante dall’inattività lavorativa, documentato dalla produzione dell’estratto contributivo dell’I.n.p.s.. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. 1. Il ricorso è solo in parte fondato. 2. Nel determinare la somma dovuta a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, il riferimento al criterio aritmetico - che risponde all'esigenza di garantire un trattamento tendenzialmente uniforme, nei diversi contesti territoriali - non esime il giudice dall'obbligo di valutare le specificità, positive o negative, di ciascun caso e, quindi, di integrare opportunamente tale criterio, innalzando ovvero riducendo il risultato del calcolo aritmetico per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alle differenti situazioni sottoposte al suo esame (Sez. 4, n. 32891 del 10/11/2020, Di Domenico, Rv. 280072 – 01; conf. Sez. 4, n. 2403 del 09/01/2025, Provenzano, non mass.). Tale criterio – dato dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo fissato in euro 516.456,90 dall'art. 315, comma 3, cod. proc. pen. e il termine massimo della custodia cautelare art. 303, comma 4, lett. c), cod. proc. pen. - deve quindi essere integrato dal giudice innalzando o riducendo il risultato aritmetico, pur nei limiti dell'importo massimo indennizzabile, per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alla specificità (positiva o negativa) della situazione concreta (Sez. 4, n. 18361 del 11/1/2019, Piccolo, Rv. 276259 - 01; Sez. 3, n. 29965 del 01/04/2014, Chaaij, Rv. 259940 - 01; Sez. 3, n. 3912 del 05/12/2013, dep. 2014, D’Adamo, Rv. 258833 – 01). A tal fine possono essere valorizzate circostanze obiettive (quali ad esempio le modalità più o meno gravose della privazione di libertà) o soggettive (quali ad esempio i danni all'immagine, lo e simili), con esclusione, peraltro, di quelle da considerare irrilevanti rispetto al principio di uguaglianza stabilito dalla Costituzione, quali, ad esempio, l'appartenenza del soggetto ad una determinata classe sociale, l'assunta maggiore o minore sensibilità alla privazione della libertà, la capacità di produrre redditi (Sez. 4, n. 981 del 09/07/1992, Leone, Rv. 191862 - 01). 4 Ne consegue che al giudice si chiede una valutazione equitativa, discrezionale, non certo arbitraria. Egli è infatti tenuto ad offrire una motivazione che dia conto, alla luce del materiale probatorio acquisito, delle ragioni della decisione, con l'unico limite che il frutto della sua ponderazione non può condurre allo "sfondamento del tetto, pure normativamente fissato, dell'entità massima della liquidazione" (cfr. Sez. U, n. 24287 del 09/05/2001, Caridi, Rv. 218975 - 01). Quanto al modo in cui può dirsi assolto l’onere motivazionale, va sottolineato che, in considerazione della struttura del procedimento di riconoscimento della riparazione e della sua sottoposizione al principio della domanda, sussiste il dovere del giudice di prendere in esame tutte le allegazioni della parte in merito alle conseguenze della privazione della libertà personale e, dunque, di esaminare se si tratti di danni causalmente correlati alla detenzione e se sia stata fornita la prova, anche sulla base del fatto notorio o di presunzioni, di dette conseguenze (così, in motivazione, Sez. 3, n. 9486 del 16/02/2024, J., Rv. 286028 - 01). Quanto, invece, al controllo che spetta alla Corte di cassazione su tale motivazione, risente inevitabilmente della natura indennitaria della somma liquidata a titolo di riparazione, e dei criteri, necessariamente equitativi, utilizzati nel formulare un giudizio tipicamente di merito. Va pertanto ribadito che alla Corte di cassazione non spetta un controllo sulla congruità della somma liquidata, ma solo di verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez. 4, n. 27474 del 02/07/2021, Spedo, Rv. 281513 – 02; Sez. 4, n. 24225 del 04/03/2015, Pappalardi, Rv. 263721 - 01; Sez. 4, n. 10690 del 25/2/2010, Cammarano, Rv. 246424 - 01; Sez. 4, n. 26388 del 18/4/2007, Leonello, Rv. 236941 - 01). 2.1. Venendo ai motivi di ricorso, la Corte della riparazione non ha sostenuto la decisione con una adeguata motivazione, quanto al danno morale determinato dalla lesione all'immagine per lo . Per questo profilo la Corte di appello ha sottolineato la mancata allegazione di elementi (ad esempio depressione, trattamenti sanitari, cure farmacologiche, peculiari e specifiche conseguenze familiari ecc.) da cui poter desumere tale pregiudizio, in assenza di qualsivoglia documentazione (p. 6 ordinanza impugnata), finendo così per confondere il danno alla salute con quello all’immagine, come rilevato anche dal Sostituto Procuratore generale. 5 Del resto, le ripercussioni psichiche derivanti dall’ingiusta detenzione vanno autonomamente indennizzate solo ove diano luogo ad un danno alla salute ossia ad una lesione psichica permanente, diversamente restando ricomprese nella determinazione dell'indennizzo in base al calcolo aritmetico (Sez. 4, n. 4355 del 12/12/2023, dep. 2024, Savi, non mass.; Sez. 3, n. 15665 del 10/03/2011, Min. Economia e Finanze, Rv. 250004 - 01). Il ricorrente, invece, ha chiesto il riconoscimento del danno creato dal clamore mediatico, quale danno all'immagine e alla vita di relazione, conseguente al discredito sociale derivante dalla diffusione della notizia;
a tal fine, ha allegato una raccolta di articoli a carattere nazionale, segnalando la rilevanza data alle vicende giudiziarie che lo hanno riguardato. Tuttavia, tali allegazioni non sono state in alcun modo prese in considerazione nel provvedimento impugnato, e dovranno quindi essere esaminate in sede di rinvio, considerando che il danno derivante dal cosiddetto , è pacificamente riconosciuto come indennizzabile se la diffusione della notizia esorbita dalle comuni modalità di informazione, connotandosi sia per la capacità di raggiungere un largo pubblico, sia per l'assertività della notizia nel senso della responsabilità penale dell'interessato (Sez. 4, n. 32812 del 5/07/2024, Micalizio, non mass.; Sez. 4, n. 2624 del 13/11/2018, dep. 2019, Calascione, Rv. 275193 – 01). In tali casi si realizza, infatti, quel clamore mediatico che impone di rimodulare l'indennità determinata secondo il criterio aritmetico. 2.2. Quanto al danno economico determinato dalla perdita dell'attività lavorativa e dalla difficoltà di reinserimento (su cui indennizzabilità, Sez. 4, n. 49524 del 08/11/2023, Rotundo, non mass.; Sez. 4 n. 131 del 28/01/1993, Ministro del Tesoro in proc. Grasso, Rv. 193382 - 01), la Corte territoriale, nel respingere la richiesta del AS, ha evidenziato che la documentazione allegata (tra cui mancava il contratto di assunzione), ovvero l’estratto contributivo dell'I.n.p.s., non consente di individuare un danno ulteriore, di carattere patrimoniale, che sia legato alla detenzione ingiustamente patita. A fronte di tali considerazioni il ricorrente, omettendo il dovuto confronto, si è limitato a ribadire l’idoneità dell’estratto contributivo a documentare un decremento nell’attività lavorativa, peraltro collegandolo alla "vicenda giudiziaria” (p. 19 ricorso) e non, invece, come avrebbe dovuto essere, alla detenzione patita. Per questo profilo, quindi, il ricorso deve ritenersi inammissibile, poiché aspecifico. 6 3. Segue l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di appello di Firenze, cui si demanda anche il governo tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità. Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze, cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, 3 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ID LA AT ER