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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/11/2025, n. 2137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2137 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6842/2018 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
OR CO per procura in atti, attore, contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti e per prorcura in atti, Controparte_2 CP_3 convenuto,
e e la Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
Controparte_7 convenuti,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 19 novembre 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1721/2018, emesso dal Tribunale di Messina su istanza della ditta “ con cui le veniva ingiunto il pagamento di € 31.744,94, Controparte_8 oltre accessori e spese, per lavori di sopraelevazione commissionati con scrittura privata del
15 settembre 2014.
L'opponente contesta la legittimità del decreto, sostenendo che esso sia stato emesso in assenza dei presupposti di legge, in particolare della prova scritta idonea a dimostrare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito. La documentazione prodotta dalla ditta opposta, costituita dalla scrittura privata e da una fattura, non sarebbe sufficiente a fondare la pretesa, mancando ogni riscontro sull'effettivo adempimento delle prestazioni contrattuali.
Secondo la le somme già versate – pari a € 13.000,00 – coprono integralmente i Pt_1 costi dei lavori eseguiti fino alla sospensione, come dimostrato da bonifici e preventivi sottoscritti dalla stessa titolare della ditta. La richiesta di ulteriori € 23.698,80 per lavori eseguiti e € 12.460,24 per mancato guadagno sarebbe dunque priva di fondamento, non essendo supportata da alcuna prova concreta né da una quantificazione attendibile del presunto utile netto.
L'opponente evidenzia inoltre che la sospensione dei lavori è da imputarsi esclusivamente all'architetto , direttore dei lavori, il quale avrebbe redatto un progetto Controparte_9 irrealizzabile per non conformità alla normativa antisismica. Tale circostanza è documentata da relazioni tecniche e perizie giurate, dalle quali emerge che il progetto era viziato fin dall'origine e che l'architetto, pur consapevole dell'inidoneità dell'opera, ha rassicurato la committente fino al momento delle sue improvvise dimissioni.
A seguito di tali eventi, la ha promosso azione risarcitoria contro l'arch. . Pt_1 CP_9
In via subordinata, ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa il medesimo professionista, affinché sia tenuto a manlevarla da ogni eventuale obbligo risarcitorio verso la ditta opposta.
La ditta costituendosi, ha rilevato la piena legittimità del Controparte_8 decreto ingiuntivo opposto, evidenziando che il credito vantato è certo, liquido ed esigibile, come dimostrato dalla scrittura privata d'appalto del 15 settembre 2014, dagli ordini di servizio del direttore dei lavori arch. , dalla fattura n. 08/2016 e dal computo CP_9 metrico del 12 maggio 2015, documenti tutti depositati nel fascicolo monitorio e mai contestati dalla controparte.
La difesa ha inoltre respinto l'asserzione dell'opponente secondo cui i costi dei lavori sarebbero stati interamente coperti con gli acconti versati, rilevando che l'unico pagamento documentato è quello del bonifico del 31 ottobre 2014, e che non vi è prova dell'ulteriore versamento di € 2.000,00. Ha sottolineato che i lavori si sono protratti per circa tre mesi, fino alla sospensione disposta il 22 gennaio 2015, e che la relativa quantificazione è contenuta nel computo metrico allegato.
Quanto alla somma di € 12.460,00 richiesta a titolo di mancato guadagno, la ditta opposta ha richiamato l'art. 20 del contratto d'appalto, che prevede espressamente tale indennizzo in caso di scioglimento anticipato, nella misura del 20% sull'importo residuo. Ha quindi affermato che non è necessario fornire ulteriore prova dell'utile netto, trattandosi di importo pattuito contrattualmente. La ditta ha poi rilevato che eventuali controversie tra la ed il diretto dei lavori non Pt_1 possono pregiudicare i diritti dell'appaltatore. Ha inoltre contestato la richiesta di chiamata in causa del terzo, ritenendola inconferente e dilatoria, e ha chiesto, in via subordinata, che le domande formulate nella comparsa vengano estese anche nei confronti dell'arch.
, quale responsabile solidale. CP_9
Con ordinanza del 14 febbraio 2024 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito della morte di Controparte_8
Il giudizio è stato riassunto nei confronti dei chiamati all'eredità di ed in Controparte_8 particolare di e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5 [...]
Nell'atto di riassunzione è stato precisato che nessuno dei chiamati all'eredità CP_6 aveva accettato o rinunciato all'eredità di e, dunque, l'opponente ha chiesto Controparte_8 la nomina di un curatore dell'eredità giacente, al quale ha parimenti notificato l'atto di riassunzione.
Con atto depositato il 17 settembre 2024, e Controparte_1 Controparte_10 hanno depositato atto di rinuncia all'eredità di Controparte_11 Controparte_8
Con nota del 19 ottobre 2025 l'opponente ha depositato la rinuncia all'eredità da parte di e . Controparte_5 Controparte_6
e la Curatela dell'eredità giacente Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
di non si sono costituiti in giudizio e nei loro confronti va dichiarata la Controparte_8 contumacia.
All'udienza del 19 novembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
Preliminarmente va osservato che e Controparte_1 Controparte_10 [...] hanno rinunciato all'eredità di sicché la domanda proposta nei CP_11 Controparte_8 loro confronti deve essere rigettata.
Analogamente, è stato documentato in atti dall'opponente che anche ed Controparte_6
nipoti in linea retta della hanno rinunciato alla predetta eredità Controparte_5 CP_8
(cfr. verbale di rinuncia depositato il 20 ottobre 2025) di talché, per le medesime ragioni sopra dette, la domanda proposta nei loro confronti deve essere rigettata.
Per quanto concerne la posizione di e della curatela dell'eredità Controparte_4 giacente di non costituiti, l'opposizione deve essere rigettata. Controparte_8
Va preliminarmente chiarito che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente
[...]
il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la verifica dei Pt_1 presupposti per l'emissione del provvedimento monitorio, bensì si configura come un ordinario giudizio di cognizione, volto all'accertamento del credito vantato dalla parte opposta, che assume le vesti di attore in senso sostanziale e su cui grava l'onere probatorio. Nel caso di specie, l'opposizione proposta deve essere rigettata, in quanto il credito azionato dalla ditta “ ” risulta sufficientemente provato. La CP_8 Controparte_8 documentazione prodotta in giudizio, costituita dal contratto di appalto del 15 settembre
2014, dall'ordine di servizio n. 2 allegato alle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. – nel quale il Direttore dei Lavori ha dettagliatamente elencato le lavorazioni eseguite dalla ditta appaltatrice – nonché dal computo metrico del 12 maggio 2015, consente di ritenere dimostrata la fondatezza della pretesa creditoria
Dagli atti emerge che la committente ha corrisposto esclusivamente l'acconto iniziale di €
10.000,00 in data 31 ottobre 2014, come da bonifico allegato all'atto di opposizione.
I lavori sono stati sospesi dal 22 gennaio 2015 al 26 gennaio 2015, come da ordine di servizio n.
1. Non risulta provato l'ulteriore pagamento di € 2.000,00, essendo stato prodotto soltanto un preventivo di spesa nel quale si indicava che tale somma avrebbe dovuto essere versata all'inizio dei lavori per l'acquisto dei materiali, ma senza che vi sia riscontro documentale dell'effettivo versamento.
Alla luce della documentazione allegata, deve ritenersi che il credito ingiunto sia fondato, anche in considerazione della contestazione generica formulata dall'opponente in ordine ai lavori eseguiti e documentati dalla ditta. In particolare, il computo metrico e l'ordine di servizio n. 2 attestano l'esecuzione di numerose lavorazioni, tra cui la predisposizione del cantiere, la fornitura e posa in opera del ponteggio, interventi strutturali e opere di consolidamento, tutte riconducibili all'attività contrattualmente prevista.
Quanto alla voce relativa al mancato guadagno, pari ad € 12.460,00, si osserva che essa trova fonte diretta nel contratto di appalto, ove all'art. 20 è espressamente previsto che “Il
Committente riconoscerà all'appaltatore le somme di mancato guadagno in ordine del 20% sull'importo totale rimanente al momento dello scioglimento”. È circostanza incontestata che il rapporto contrattuale si è risolto a seguito della nota del 6 giugno 2015 inviata dalla ditta Edilizia e della risposta del 5 ottobre 2015 con la quale la ha preso atto Pt_1 dell'anticipato scioglimento del contratto. Detraendo dal costo totale dell'appalto, individuato in € 86.000,00 IVA esclusa (art. 12 del contratto), l'importo dei lavori già eseguiti pari a € 23.698,00, come da computo metrico, si ottiene la somma di € 62.301,00, il cui 20% corrisponde esattamente ad € 12.460,00.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, inoltre, non si ravvisa un comportamento della ditta contrario a buona fede per non aver stipulato la polizza per tenere indenne la da ogni danno che potesse essere arrecato a persone o cose. Pt_1
In primo luogo va osservato che la ditta ha effettivamente stipulato la polizza prevista in contratto (cfr. fascicolo di parte della ditta convenuta). In ogni caso il rilievo non è pertinente con l'oggetto del giudizio dal momento che la polizza indicata all'art. 18 del contratto si riferisce ai danni arrecati a terzi e non certo ai danni derivanti all'impresa dall'inadempimento contrattuale del committente.
Non può assumere rilievo, ai fini del presente giudizio, la circostanza che l'inadempimento sarebbe dipeso dalla condotta del direttore dei lavori, arch. . Il Direttore dei Controparte_9
Lavori, infatti, è un ausiliario del committente, legato a quest'ultimo da un contratto d'opera professionale. Eventuali errori nella fase progettuale non escludono la responsabilità del committente nei confronti dell'appaltatore, potendo al più rilevare nei rapporti interni tra committente e direzione dei lavori. Del resto, la stessa opponente ha già agito in giudizio nei confronti dell'arch. , come risulta dalle stesse allegazioni CP_9 dell'atto di opposizione.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che non sussistono i presupposti per il coinvolgimento nel presente giudizio di , come peraltro già evidenziato Controparte_9 nell'ordinanza del 2 ottobre 2020, con la quale non è stata autorizzata la chiamata in causa.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese vanno interamente compensate nei confronti di Controparte_1 [...]
e in considerazione della rinuncia all'eredità di CP_10 Controparte_11 CP_8
[...]
Nulla sulle spese alla luce della mancata costituzione in giudizio degli altri chiamati all'eredità e della curatela dell'eredità giacente. Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione ha chiarito che “in caso di interruzione del processo per morte di una delle parti, l'erede può ottenere la condanna della controparte, rimasta soccombente, al rimborso delle spese del giudizio relative all'attività processuale svolta dal difensore del defunto fino all'interruzione solo se si sia ritualmente costituito nel processo a seguito della riassunzione operata nei suoi confronti” (Cass. 15 luglio 2016, n. 14532).
p.q.m.
il Tribunale di Messina così provvede: rigetta l'opposizione; compensa le spese nei confronti di;
Controparte_1 nulla sulle spese degli altri chiamati in causa e della Curatela dell'eredità giacente di CP_8
[...]
Così deciso in Messina il 24 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza