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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/12/2025, n. 2704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2704 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1223/25 R.G. introdotta da
, elett.te dom.ta in Melfi presso lo studio dell'avv. Parte_1
MA IT Di MM che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
e
, elett.te dom.to in Melfi presso lo studio dell'avv. CP_1
RM ON che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio. Conclusioni: le parti private come da verbale di udienza del 16.10.2025 da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 25.04.2025 - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario il 14.07.2005 in Melfi con e che CP_1 con decreto n. cron. 3246/12 del 27.09.2012 il Tribunale di Melfi ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni ivi concordate – ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio è nato il figlio (n. Persona_1
15.11.2005), ormai maggiorenne e convivente con la madre;
che con l'accordo di separazione è stato posto a carico del resistente il contributo ordinario di mantenimento per il figlio di 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché l'assegno di 100,00 euro mensili per la coniuge;
che i coniugi hanno definito le reciproche pendenze economiche, nonché i rispettivi rapporti di dare/avere.
Ha chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente, il quale ha aderito alla domanda di divorzio.
Alla prima udienza del 16.10.2025, le parti, presenti personalmente con i rispettivi difensori, hanno dedotto che il figlio frequenta Persona_1
l'Università, è mantenuto esclusivamente dalla madre e da circa 10 anni ha deciso di non incontrare più il padre;
quindi hanno concluso congiuntamente per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Fin dai rispettivi atti introduttivi le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto del
Tribunale di Melfi n. cron. 3246/12 del 27.09.2012, in produzione ricorrente. Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione consensuale.
In secondo luogo, le convergenti prospettazioni delle parti evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
In mancanza di richieste di natura economica e di figli minorenni, nessun'altra statuizione va adottata.
L'oggetto della pronuncia giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso del 25.04.2025, così provvede: CP_1
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Melfi il 14.07.2005, Parte_1 CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Melfi dell'anno 1992, parte II, serie A, n. 31;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato -
a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n.
396, con esonero da responsabilità;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 24.11.2025
La Presidente est.